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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 17/02/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani – Sez. Civile- in persona della Dott.ssa Adele Pipitone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.1439 del 2023 R.G. Affari Civili Contenziosi promossa da
, nato a [...] il giorno 4.9.1961 e residente a [...]
Novara, n. 12, cod. fisc. , rappresentato assistito e difeso in forza di CodiceFiscale_1 procura in atti dagli avv.ti Massimiliano Augugliaro e Walter Augugliaro
Opponente
Contro
[...]
- con sede in ella via Controparte_1 CP_1
Manzo n. 8 – PEC: in persona del Direttore pro-tempore, Email_1
Opposto
Oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615 1°comma c.p.c..
Concisa esposizione dei motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione Parte_1 all'intimazione di pagamento n. 299 2023 900 18769 76 emessa dall'Agente della Riscossione per la Provincia di , notificata a mezzo pec in data CP_1 CP_1 Controparte_2
14.03.2023, deducendo la nullità dell'avviso di accertamento esecutivo n. TY9012E01234/2017 notificato in data 28.06.2017, posto a fondamento dell'intimazione di pagamento, per l'importo di €.34.660,04.
Si costituiva in giudizio l' chiamando in giudizio, nei Controparte_3 termini di rito, l' di nel merito contestava Controparte_1 CP_1 quanto dedotto ed eccepito, rilevando, in via preliminare, il carattere parziale dell'opposizione, riguardante soltanto l'avviso di accertamento meglio indicato in atto, laddove l'intimazione di pagamento aveva ad oggetto due distinti avvisi di accertamento, esecutivi.
La causa veniva istruita con prove documentali e trattenuta in decisione, previa discussione e deposito di note conclusive, ex art. 281 sexies c.p.c. u.c. novellato.
Con l'unico motivo di opposizione si contesta il diritto ad agire in via esecutiva, da parte del soggetto incaricato, in ragione della ritenuta sussistenza della prescrizione del diritto ad agire in executivis.
L'opposizione proposta è fondata e merita accoglimento.
1 In via generale si osserva che l'opposizione ex art. 615 1°comma c.p.c. è lo strumento che consente al debitore l'instaurazione di un giudizio a cognizione piena, funzionalizzato, in estrema sintesi, ad accertare l'illegittimità e/o inesistenza formale o sostanziale del diritto azionato in executivis.
Può avere ad oggetto, altresì, sia la contestazione del diritto del creditore a procedere all'esecuzione forzata, ricomprendendovi anche la contestazione totale o parziale del quantum del credito intimato (art. 615 c.p.c.) ovvero soltanto la regolarità formale del titolo e del precetto (art. 617 c.p.c.).
Allorquando, come nel caso di specie, si contesti il diritto a procedere in via esecutiva, si è in presenza di opposizione all'esecuzione ex art. 615 1°comma c.p.c., non essendo ancora stata iniziata l'esecuzione.
Accertata la tipologia della domanda proposta, occorre verificare il fondamento dell'eccezione di prescrizione, come dedotta;
si tratta di accertare, in sintesi, se, in tema di crediti erariali e dell'azione esecutiva conseguente, operi il termine di prescrizione decennale ordinaria, ex art.2947 c.c. ovvero il termine di prescrizione c.d. “breve” di cui all'art. 2948 c.c.
Al riguardo, appare condivisibile la ricostruzione giurisprudenziale secondo cui la cartella esattoriale, una volta notificata al contribuente, è soggetta ad un termine di prescrizione e, quindi, se la cartella non è seguita dall'esecuzione forzata il concessionario perde il diritto di riscuotere le somme dell'Ente Creditore (si legga Comm.Trib. Piemonte 198/3/2020).
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 23397/2016, hanno chiarito che la cartella esattoriale, anche se notificata e non impugnata, non può mai essere paragonata ad un provvedimento giudiziale e non acquista quindi, al pari di quest'ultimo, la cosiddetta efficacia di giudicato. Di conseguenza, per il calcolo del termine di prescrizione di una cartella esattoriale, occorre sempre fare riferimento al tributo/credito che ne è oggetto, non potendosi automaticamente trasformare in termine lungo di prescrizione (decennale) un termine più breve, valido per ogni tipo di credito/tributario.
Considerato, quindi, l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento – equiparabile alla cartella esattoriale – in data 28.06.2017- come riportato nell'intimazione di pagamento – e la successiva notifica dell'atto opposto in data 14.03.2023, risulta essere decorso il termine di prescrizione quinquennale.
Appare opportuno rilevare, inoltre, che, a mente dell'art. 2935 c.c. la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, intendendosi, come tale la possibilità giuridica, e non già fattuale, nell'esercizio del diritto, quale dovrà intendersi, nella fattispecie in esame, l'avvio dell'azione esecutiva.
Ne discende che l'opposizione va accolta, con conseguente statuizione di parziale inefficacia dell'intimazione di pagamento n. 299 2023 900 18769 76, limitatamente dell'avviso di accertamento esecutivo n. TY9012E01234/2017 notificato in data 28.06.2017, per l'importo di
€.34.660,04.
Considerata la solo parziale declaratoria di inefficacia dell'atto opposto e la conseguente sussistenza del credito erariale per la parte residua, sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite
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P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e difesa:
- Accoglie l'opposizione proposta;
- Per l'effetto, dichiara la parziale inefficacia dell'intimazione di pagamento n. 299 2023 900 18769 76, in relazione all'avviso di accertamento esecutivo n. TY9012E01234/2017 per l'importo di €.34.660,04;
- Compensa integralmente le spese di lite. la Giudice
Dott.ssa Adele Pipitone
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