Art. 9.
I veterinari di confine, ai fini dello svincolo doganale degli animali e dei prodotti di origine animale, rilasciano agli uffici di dogana competenti i lasciapassare conformi a modelli stabiliti dal Ministro della sanita' con proprio decreto.
Copia conforme del lasciapassare deve scortare gli animali e i prodotti di origine animale sino a destinazione.
Le merci, per le quali il controllo e' affidato al servizio veterinario di una unita' sanitaria locale, sono inoltrate a destinazione accompagnate dalla copia conforme del lasciapassare di cui al comma precedente sotto vincolo sanitario e vengono ammesse a libera pratica a seguito dell'esito favorevole del controllo veterinario.
I veterinari di confine, ai fini dello svincolo doganale degli animali e dei prodotti di origine animale, rilasciano agli uffici di dogana competenti i lasciapassare conformi a modelli stabiliti dal Ministro della sanita' con proprio decreto.
Copia conforme del lasciapassare deve scortare gli animali e i prodotti di origine animale sino a destinazione.
Le merci, per le quali il controllo e' affidato al servizio veterinario di una unita' sanitaria locale, sono inoltrate a destinazione accompagnate dalla copia conforme del lasciapassare di cui al comma precedente sotto vincolo sanitario e vengono ammesse a libera pratica a seguito dell'esito favorevole del controllo veterinario.