TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 101
TAR
Ordinanza cautelare 14 gennaio 2022
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TAR
Sentenza 10 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione art. 7 L. 7 agosto 1990, n. 241

    Il Collegio osserva che il provvedimento non è annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il ricorrente non ha allegato alcuna circostanza idonea a consentire la valutazione di un possibile esito a sé favorevole. La natura cautelare del provvedimento giustifica l'omissione delle garanzie partecipative.

  • Rigettato
    Illegittimità in via derivata e per vizi propri del provvedimento del Comune di Grotteria

    Il provvedimento comunale appare del tutto vincolato nei presupposti dal provvedimento prefettizio impugnato, che è stato ritenuto legittimo.

  • Rigettato
    Eccesso di potere – Difetto di istruttoria e di motivazione – Travisamento dei fatti

    Il Collegio ritiene che il provvedimento sia fondato su un giudizio di inaffidabilità basato su numerosi precedenti di polizia e frequentazioni con soggetti controindicati. La buona condotta non si esaurisce nella mera assenza di condanne penali, potendo essere esclusa anche in presenza di frequentazioni con soggetti pregiudicati o di comportamenti idonei a far dubitare dell'affidabilità del richiedente, in ragione delle prevalenti esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Il ricorrente si limita a contestare genericamente le frequentazioni, senza censurare il provvedimento per travisamento dei fatti o carenza di motivazione riguardo ai precedenti penali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 101
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
    Numero : 101
    Data del deposito : 10 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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