Ordinanza cautelare 14 gennaio 2022
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00101/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00641/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 641 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, in proprio e quale legale rappresentante della ditta individuale “-OMISSIS-”, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Strangio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
il Comune di Grotteria, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
-del divieto di esercitare l’attività di -OMISSIS- Fasc. n. 3553/Area I bis prot. n. 134876 del 19/11/2021, emesso, ai sensi dell’art. 2, n. 1 del D.P.R. 19/12/2011, n. 481, dalla Prefettura di Reggio Calabria nei confronti del ricorrente, notificato allo stesso per il tramite del Comune di Grotteria (RC) in data 01/12/2021 e di tutte le presupposte note informative ivi richiamate;
- dell’ordinanza del Comune di Grotteria (Rc) – Ufficio Commercio prot. n. -OMISSIS- del 01/12/2021, recante l’immediato divieto di prosecuzione delle attività ivi indicate e già precedentemente avviate previa trasmissione di regolari segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) da parte del ricorrente, aventi ad oggetto l’attività di -OMISSIS-;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 gennaio 2026 il dott. DO IE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente presentava al SUAP del Comune di Grotteria una scia per l’esercizio dell’attività di -OMISSIS-.
In data 8 marzo 2021, il SUAP procedente inviava la predetta scia all’Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria, affinché l’Ufficio esercitasse il potere prefettizio previsto dal d.P.R. del 19 dicembre 2001, n. 481.
All’esito del procedimento, l’UTG procedente decretava il divieto di prosecuzione dell’attività di -OMISSIS- a carico del ricorrente e il Comune di Grotteria adottava la consequenziale ordinanza con cui intimava al ricorrente stesso di cessare la predetta attività.
2. Avverso i prefati provvedimenti, il ricorrente ha proposto i seguenti motivi:
- “ VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 7 L. 7 AGOSTO 1990, N. 241 ”.
Con il primo mezzo, parte ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento prefettizio per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento.
In sostanza, il ricorrente ritiene che il provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività economica, adottato per difetto del requisito della buona condotta ai sensi dell’art. 11, comma 2, TULPS, sia illegittimo perché l’Ufficio procedente non avrebbe instaurato il necessario contraddittorio procedimentale con l’interessato.
- “ ECCESSO DI POTERE – DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE – TRAVISAMENTO DEI FATTI ”.
Con il secondo ordine di censure, il ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento prefettizio perché, a suo dire, esso sarebbe fondato sull’erroneo presupposto di fatto costituito dalla frequentazione con soggetti di “ interesse operativo ”.
Sul punto il ricorrente deduce che, considerato che egli risiede a Platì, piccolo centro di 1.500 abitanti, sarebbe inevitabile incontrare soggetti con precedenti penali e, pertanto, la Prefettura non avrebbe potuto, ragionevolmente, ritenerlo inaffidabile sulla scorta di tale circostanza.
Il provvedimento impugnato sarebbe inoltre affetto dal vizio di motivazione carente, atteso che esso risulterebbe fondato sulla nota informativa del Commissariato di Siderno, contenente un acritico parere contrario al rilascio del titolo autorizzatorio.
- “ ILLEGITTIMITA’ IN VIA DERIVATA E PER VIZI PROPRI DEL PROVVEDIMENTO DEL COMUNE DI GROTTERIA. ”.
In ultimo, il ricorrente fa valere i predetti motivi quali ragioni determinanti l’invalidità derivata del provvedimento di inibitoria all’esercizio dell’attività di -OMISSIS- emesso dal Comune di Grotteria.
3. Con ordinanza del 14 gennaio 2022, n. 18, il Tribunale ha respinto la proposta istanza cautelare sulla base della seguente motivazione: “ Ritenuto, ad un sommario esame tipico della presente fase cautelare, che il ricorso si profila prima facie infondato;
Ritenuto che la prognosi negativa sull’affidabilità del ricorrente appare allo stato non illogicamente desunta dai plurimi precedenti penali e dalle non contestate frequentazioni con soggetti controindicati (v. parere Commissariato Siderno 14.07.2021-doc. n. 3 di parte resistente), sì da supportare, alla stregua dell’ampia discrezionalità propria della P.A. in tema di misure di polizia, la rilevata carenza del requisito della buona condotta di cui all’art. 11 T.u.l.p.s necessario a mantenere il titolo autorizzativo;
Considerato che anche il divieto comunale di proseguire l’attività economica dell’attività di -OMISSIS-, avviata con SCIA del 04.03.2021, appare esente da censure, essendo del tutto vincolato nei presupposti dal provvedimento prefettizio impugnato; … ”.
4. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
5. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 15 gennaio 2026 la causa è stata posta in decisione.
6. Il ricorso è infondato sulla base delle seguenti ragioni.
7. Anzitutto è infondato il primo motivo di ricorso.
7.1 Con il mezzo in esame, il ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento prefettizio impugnato per violazione dell’art. 7 della legge n. 241/90, id est perché, a suo dire, la Prefettura non gli avrebbe comunicato l’avvio del procedimento, non instaurando il necessario contraddittorio.
In senso reiettivo, il Collegio osserva che ai sensi dell’art. 21 octies , comma 2, della legge n. 241/90 “ Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. ”.
Come è stato più volte precisato dal Consiglio di Stato (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. VI, 13 aprile 2022 n. 2772), la giurisprudenza amministrativa interpreta le norme in materia di partecipazione procedimentale, non in senso formalistico, bensì avendo riguardo all'effettivo e oggettivo pregiudizio che la sua inosservanza abbia causato alle ragioni del soggetto privato nello specifico rapporto con la Pubblica Amministrazione.
In tal senso, in giurisprudenza è stato precisato che: " Ne deriva che l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento, come anche del preavviso di diniego, non cagiona l'automatica illegittimità del provvedimento finale qualora possa trova applicazione l'art. 21-octies, comma 2, della stessa L. n. 241 del 1990, secondo cui non è annullabile il provvedimento per vizi formali non incidenti sulla sua legittimità sostanziale e il cui contenuto non avrebbe potuto essere differente da quello in concreto adottato, poiché detto art. 21-octies, attraverso la dequotazione dei vizi formali dell'atto, mira a garantire una maggiore efficienza all'azione amministrativa, risparmiando antieconomiche ed inutili duplicazioni di attività, laddove il riesercizio del potere non potrebbe comunque portare all'attribuzione del bene della vita richiesto dall'interessato (cfr., tra le tante, Cons. Stato, Sez. II, 18 marzo 2020 n. 1925, 12 febbraio 2020 n. 1081 e 17 settembre 2019 n. 6209; Sez. III, 19 febbraio 2019 n. 1156; Sez. IV, 11 gennaio 2019 n. 256 e 27 settembre 2018 n. 5562) " (C.g.a. sent. n. 693/2025).
Nel caso di specie, il ricorrente ha formulato il motivo in scrutinio facendo valere la sola violazione formale delle garanzie partecipative, senza tuttavia allegare alcuna circostanza idonea a consentire al Collegio di valutare, in via inferenziale, la possibile adozione di un provvedimento a sé favorevole, nel caso in cui l’amministrazione avesse instaurato il contraddittorio procedimentale.
Senza contare che la natura cautelare del provvedimento in questione, posto a tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza, giustifica ex se l’omissione delle invocate garanzie partecipative.
8. Del pari infondato è il secondo motivo di ricorso.
8.1 Con il predetto mezzo, parte ricorrente ha assunto che le frequentazioni controindicate sarebbero inevitabili in un piccolo centro e, pertanto, sulla base di tale riscontro non sarebbe possibile fondare un giudizio prognostico di inaffidabilità; inoltre, il ricorrente assume che il provvedimento prefettizio sarebbe stato adottato sulla scorta di una motivazione carente.
8.2 In via generale, deve osservarsi che l’art. 1 del d.P.R. del 19 dicembre 2001, n. 481 prevede che: “ L'esercizio dell'attività di -OMISSIS- è sottoposto a denuncia di inizio attività da presentarsi ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comune nel cui territorio è la sede legale dell'impresa e al comune nel cui territorio è presente ogni singola articolazione commerciale dell'impresa stessa per il cui esercizio si presenta la denuncia. ”.
L’art. 2, comma 1, del medesimo d.P.R. n. 481/2001 prevede poi che: “ Il comune trasmette, entro cinque giorni, copia della denuncia di inizio dell'attività al prefetto. Il prefetto, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può vietare o sospendere l'esercizio dell'attività nei casi previsti dall'articolo 11, comma 2, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per motivate esigenze di pubblica sicurezza e, in ogni caso e anche successivamente a tale termine, per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza. ”.
A sua volta, il richiamato art. 11, comma 2, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS) prevede che: “ Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta. ”.
8.3 In applicazione del divisato ordito normativo, la Prefettura di Reggio Calabria ha formulato un giudizio prognostico di abuso del titolo a carico del ricorrente fondato sulla carenza del requisito soggettivo della buona condotta emergente da una pluralità di ragioni così di seguito indicate: “ ... il nominato in oggetto annovera numerosi precedenti di polizia, tra cui, risulta essere stato condannato nel 2013 dalla Corte di Appello di Reggio Calabria per detenzione di armi clandestine – detenzione abusiva di munizioni – ricettazione – detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Inoltre, lo stesso, è stato colpito da avviso (art. 3 D.lgs. 159/2011) e divieto di espatrio nel 2014 – colpito da decreto di diniego licenza di porto d’armi uso caccia nel 2012 e ritiro della patente di guida nel 2011 – detenzione domiciliare nel 2014. Nel 2020, ..., il -OMISSIS-, ... per il reato di cui all’art. 648 C.P. (Ricettazione) e successivamente a seguito di esecuzione di ordinanza di custodia cautelare di altri soggetti, si procedeva al sequestro preventivo dell’autovettura in suo uso, in quanto risultava essere utilizzato per la commissione di reati, così come disposto nel testo delle ordinanze stesse emesse dal GIP di Venezia. Si precisa che da accertamenti effettuati in banca dati, il -OMISSIS- risulta essere stato controllato in diverse occasioni in compagnia di persone di conoscenza operativa. ”.
A fronte della predetta motivazione, il ricorrente si limita a contestare in modo generico la dedotta frequentazione con soggetti controindicati, senza tuttavia censurare il provvedimento impugnato nella parte in cui ha rilevato numerosi precedenti di polizia a carico del medesimo per fatti di particolare gravità e, segnatamente, per reati in materia di armi, per ricettazione, per detenzione di sostanze stupefacenti.
Egli si è limitato a contestare esclusivamente le riscontrate frequentazioni con soggetti controindicati; peraltro, egli non censura sul punto il provvedimento impugnato per travisamento dei fatti, ma si limita a rilevare una circostanza di fatto che ex se prova troppo ossia che in un piccolo paese, come Platì, sarebbe inevitabile essere trovato in compagnia con soggetti aventi precedenti penali.
8.4 Ritiene il Collegio che, diversamente da quanto prospettato in ricorso, il provvedimento dell’UTG di Reggio Calabria sia fondato su un giudizio di inaffidabilità del ricorrente fondato su riscontrate e convergenti circostanze fattuali, relative ai citati numerosi precedenti di polizia e alla frequentazione con soggetti controindicati.
Invero, deve rammentarsi che, in subiecta materia , “ le valutazioni dei requisiti di buona condotta e affidabilità si caratterizza per l'elevata discrezionalità di cui dispone l'Autorità di Pubblica Sicurezza (cfr. TAR Palermo 16 marzo 2016, n. 718; Cons. Stato, Sez. III, 27 luglio 2012, n. 4278) e perseguono finalità preventive, essendo volte ad evitare anche il solo rischio potenziale di abusi nell’esercizio dell’attività.
Secondo consolidata giurisprudenza amministrativa (ex multis, TAR Puglia, Sez. II, n. 357/2017), la buona condotta di cui all’art. 11, comma 2, del T.U.L.P.S. non si esaurisce nella mera assenza di condanne penali, potendo essere esclusa anche in presenza di frequentazioni con soggetti pregiudicati o di comportamenti idonei a far dubitare dell’affidabilità del richiedente, in ragione delle prevalenti esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. ” (Tar Bari, II Sezione, sentenza del 26 gennaio 2026, n. 90).
9. In definitiva, il ricorso è complessivamente infondato.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Ministero dell’Interno, che liquida in complessivi euro 1.500,00, oltre oneri di legge, se dovuti; nulla spese nei confronti del Comune di Grotteria.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e ogni altro soggetto indicato.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
BE ZZ, Presidente
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
DO IE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DO IE | BE ZZ |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.