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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 07/12/2025, n. 2615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2615 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
Il Tribunale Ordinario di Verona
In nome del popolo italiano
SEZIONE FAMIGLIA E INTERDIZIONI-INABILITAZIONI
in composizione collegiale con i Giudici
dott. Antonella Guerra Presidente rel.
dott. Virginia Manfroni Giudice
dott. Stefania Caparello Giudice
ha pronunciato la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n° 7007 /2024
promossa con ricorso depositato il giorno 28/11/2024
da
, con l'avv. RAMPONI ALESSANDRA Parte_1
-ricorrente-
contro con l'avv. CHIODI HEACLIFF, Controparte_1
-resistente –
con l'intervento del pubblico ministero
Oggetto: regolamentazione modalità di affidamento e di mantenimento di figli non matrimoniali
motivi della decisione
Rilevato che i genitori hanno raggiunto il seguente accordo:
“1) disporre l'affidamento della minore nata il [...] ad [...]
entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con
collocamento e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione materna.
2) assegnare l'abitazione familiare di Albaredo d'Adige alla sig.ra
Pt_1 2
3) disporre che il sig. versi alla sig.ra a titolo di CP_1 Pt_1
contributo per il mantenimento di la somma complessiva di €. 600,00 Per_1
mensili, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat a partire
dall'omologazione del provvedimento, e da versarsi entro il giorno 15 di ogni
mese;
4) disporsi che l'assegno unico venga fruito nella misura del 100%
dalla sig.ra 5) disporsi che entrambi i genitori sostengano, nella misura Pt_1
del 50% ciascuno le spese accessorie per il mantenimento della figlia, come
individuate dal protocollo famiglia in materia di separazione, divorzio e
affidamento dei figli nati fuori del matrimonio adottato presso questo
Tribunale di Verona;
6) incontrerà e rimarrà con il padre nei tempi e con le modalità Per_1
concordate tra il padre e la ragazza, dandone comunicazione alla madre.”;
Rilevato che tale accordo è privo di profili d'illegittimità,
conforme all'interesse della figlia minorenne (nata il [...]) a mantenere rapporti effettivi con entrambi i genitori e coerente con la situazione personale ed economica, quale risulta dai documenti prodotti e dalle concordi allegazioni;
Ritenuto che l'esito della controversia giustifichi la compensazione integrale delle spese di lite: la ricorrente non ha infatti documentato di aver inviato una richiesta stragiudiziale prima del deposito del ricorso e il resistente, costituendosi, ha sostanzialmente aderito alle domande;
per questi motivi
così decide, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Prende atto dell'accordo e provvede in conformità;
2) Dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Verona, 11/11/2025
La Presidente dott. Antonella Guerra 3