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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 18/09/2025, n. 777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 777 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1133/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria BALLETTI Presidente dott.ssa Giuliana GIULIANO Consigliere dott. Guerino IANNICELLI Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1133 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente
TRA
con sede in Nocera Superiore alla via Garibaldi n. 114 (p.iva Parte_1
; P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Simone Labonia per procura allegata all'atto di appello;
- appellante -
E
, con sede in Canosa di Puglia, fraz. Controparte_1
Laconia, alla via S.S. 96 km 36 (p.iva ); P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Esposito per procura allegata alla comparsa di risposta;
- appellata -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 4638/2024, pubblicata il 03/10/2024.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “riformare integralmente la sentenza di primo grado, nei termini innanzi indicati e prospettati e, conseguentemente: 1) rigettare la spiegata opposizione, unitamente alla domanda riconvenzionale e/o di compensazione ex adverso proposta, siccome inammissibile ed infondata, con conseguente conferma
1 della resa ingiunzione di pagamento;
2) in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, dichiarare la compensazione tra i contrapposti crediti e, per
l'effetto, condannare il debitore opponente in persona del legale _1 rapp.te p.t., al pagamento, in favore della società , della relativa Parte_1 differenza, pari, a tutto voler concedere e quanto meno, all'importo di euro
7.707,87 oltre interessi commerciali così come richiesti;
3) condannare _1
in persona del legale rapp.te p.t., in ragione delle causali innanzi esposte, al
[...] risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c., mediante il pagamento della somma ritenuta equa e di giustizia. Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, con attribuzione a favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art.
93 c.p.c.”.
Per l'appellata: “a) In parziale accoglimento dell'appello, rettificare l'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza appellata e specificamente nella parte in cui condanna a pagare € 7.707,87 a atteso che Parte_1 _1
è questa ultima società a pagare la somma;
b) Fatta eccezione per la richiesta correzione dell'errore materiale, rigettare l'appello in ogni suo aspetto e quindi a) confermare la revoca del decr. Ing opposto n. 2487/18 del Tribunale di Salerno, b) confermare l'accoglimento della domanda riconvenzionale di compensazione con onere di pagare la somma di € 7.707,87 a carico di ed in favore di _1
; c) Vittoria di spese/competenze in favore del sott. Avv anticipante”. Parte_1
FATTI DI CAUSA
L'ingiunzione e la sentenza di primo grado
Con decreto n. 2487/2018 del 14.9.2018 il Tribunale di Salerno ingiungeva a il pagamento della somma di € Controparte_1
125.207,87 in favore di oltre interessi e rimborso di spese Parte_1 processuali. deduceva, nel ricorso monitorio, che in esecuzione di due Parte_1 contratti stipulati in Battipaglia (n. 3 del 13.6.2016 e n. 4 del 15.6.2017),
[...]
le aveva fornito pomodoro da industria Controparte_1
(pomodoro tondo kg.
1.500.000 al prezzo/tonn. di € 87,00; pomodoro lungo kg.
2.500.000 al prezzo/tonn. di € 98,00; pomodoro tondo kg.
1.800.000 al prezzo/tonn. di € 87,00); che aveva pagato le forniture con due bonifici bancari per complessivi €
320.965,47; che, però, aveva consegnato una quantità di pomodoro _1
2 inferiore rispetto a quella prevista contrattualmente, ammontante ad € 196.545,27
(fatture nn.: 24B del 31.8.2016, 25B del 31.8.2016, 38B del _1
30.9.2016, 84B del 31.8.2017, 85B del 31.8.2017, 86B del 31.8.2017, 87B del
31.8.2017, 93B del 15.9.2017, 94B del 15.9.2017 ); che, inoltre, _1 aveva effettuato prestazioni di servizi nei confronti di (fatture nn. 51b del Parte_1
25.11.2016 per € 346,02 e n. 125b del 27.11.2017 per € 863,61) per un totale di €
1.209,63 e, a sua volta, aveva effettuato in favore di Parte_1 _1 prestazioni di servizi relativi a prodotti agronomici (fatture nn. 25 del 28.4.2017 per
€ 998,40 e 120 del 20.11.2017 per € 998,90), per un totale di € 1.997,30; che, compensando i crediti per prestazione di servizi, restava un residuo dare in favore di di euro 787,67; che, nel complesso dei rapporti dare/avere, risulta un Parte_1 credito in favore di di € 125.207,87 (€ 320.965,47 pagamento fornitura Parte_1 pomodoro mediante b/b, da cui sottrarre € 196.545,27 di pomodoro consegnato e fatturato da a cui aggiungere € 787,67, quale residuo dare in favore _1 della per compensazione tra fatture di prestazione servizi). Parte_1
L'opposizione al decreto ingiuntivo, proposta dall'ingiunta
[...]
, veniva accolta parzialmente con la sentenza in oggetto, Controparte_1 che revocava l'ingiunzione di pagamento e, invertendo per mero errore materiale le parti a credito e a debito, condannava (rectius, Parte_1 [...]
) al pagamento della residua somma di € 7.707,87 in Controparte_1 favore della (rectius, , Controparte_1 Parte_1 oltre interessi al tasso legale dalla domanda.
Disattesa l'eccezione di arbitrato, nel merito il giudice di primo riteneva legalmente compensati, ex art. 1243, comma 1, c.c., il maggior credito di Parte_1 per restituzione della somma pagata in esubero rispetto alla fornitura di
[...] pomodoro ricevuta (€ 125.207,87 ingiunta in pagamento, non contestata dall'opponente) con il minor credito di Controparte_1 di € 117.500,00 per la penale contrattuale prevista in caso di mancata restituzione dei cassoni di sua proprietà.
Esponeva, quanto a quest'ultimo credito oggetto della domanda riconvenzionale ed eccezione di compensazione dell'opponente, che aveva fornito il _1 pomodoro industriale in 2300 cassoni (bins), azzurri e logati, di sua proprietà, i quali non erano stati restituiti;
che in base all'art 4 dei contratti di vendita del pomodoro industriale avrebbe dovuto restituire i cassoni in buono stato Parte_1
o, in mancanza, pagare la somma di € 50 per ciascuno di essi;
che la mancata
3 restituzione dei bins alla proprietaria giustificava il credito di € 117.500,00 opposto in compensazione da che inizialmente _1 _1 Parte_1 aveva sostenuto che i cassoni erano nella disponibilità della proprietaria presso il deposito di Battipaglia viale Spagna 2/a e che non erano stati utilizzati per la fornitura di pomodoro;
che, però, dalle testimonianze assunte emerge chiaramente che i bins erano detenuti da nello spazio dello stabilimento di viale Parte_1
Spagna, spazio delimitato con blocchi di cemento per averne l'esclusivo accesso;
che ciò è confermato dalla denuncia di furto dei cassoni da parte di , la Parte_1 quale presuppone che detta società li possedesse sino a prima della sottrazione e non li avesse restituiti.
L'appello propone appello avverso la sentenza e, con un primo motivo di Parte_1 impugnazione, evidenzia l'errore in cui è incorso il giudice di prime cure che, avendo compensato un maggior credito di (di € 125.202,87) con un Parte_1 minor controcredito di (di € 117.500,00), ha poi invertito le parti e _1 ha condannato (anziché al pagamento della Parte_1 _1 differenza di € 7.707,87 in favore di (anziché . _1 Parte_1
Inoltre, ha erroneamente condannato al pagamento delle spese Parte_1 processuali in favore di anche oltre la domanda di quest'ultima, la _1 quale aveva concluso per la “integrale compensazione delle spese e competenze di lite”. “Stante la ritenuta reciproca soccombenza e la disposta compensazione tra i crediti contrapposti, nonché, considerata la esplicita richiesta di compensazione delle spese di lite formulata dall'opponente, il Giudice avrebbe dovuto de plano compensare integralmente le spese processuali e, non già, condannare la società opposta alla relativa refusione”.
Il secondo motivo censura l'accertamento del controcredito di e la _1 sua compensazione con il credito dell'appellante. che, come dedotto fin dalla prima difesa nella comparsa Parte_2 di risposta, non vi è alcun documento idoneo a dimostrare, in relazione alle campagne di trasformazione del pomodoro per gli anni 2016 e 2017, l'utilizzo da parte di di 2.350 bins di proprietà della e non restituiti a Parte_1 _1 quest'ultima; che la clausola sub art. 4 prevede che “Il trasformatore [nella fattispecie, mette a disposizione del conferente [nella fattispecie, O.P. Parte_1
un adeguato supporto logistico (bins e camion). La cooperativa _1 conferente, dal canto suo, si impegna a conferire bins correttamente riempiti. I bins
4 messi a disposizione dal trasformatore e/o dalla coop. conferente, dovranno essere restituiti al prestatore in buono stato d'uso. In caso di mancata restituzione o danneggiamento saranno addebitati alla parte responsabile € 50 cadauno”; che, pertanto, i bins funzionali al trasporto ed alla consegna del prodotto sono stati messi a disposizione dal trasformatore ( ); che i “documenti di consegna” Parte_1 prodotti in giudizio dimostrano che le forniture di pomodoro anni 2016 e 2017 sono state sempre effettuate utilizzando n. 88 bins di proprietà della società ; Parte_1 che il giudice di primo grado ha confuso la pretesa economica avanzata in giudizio dalla cooperativa opponente (il pagamento della penale di € 50,00 per ogni cassone utilizzato per la consegna del prodotto e non restituito, previsto dall'art. 4) con i bins di colore blu logati temporaneamente stoccati presso lo _1 _1 stabilimento di Battipaglia e mai impiegati per le forniture in favore di , Parte_1 nel corso degli anni 2016 e 2017; che l'immobile in oggetto era condotto in locazione dalla cooperativa affittuaria “Agrosele”, il cui legale rappresentante era
, che rappresenta la cooperativa e, da Persona_1 _1 quest'ultima, concesso in comodato d'uso alla società , in virtù di Parte_1 contratto del 20.5.2016; che i bins in argomento, mai impiegati per le forniture anni
2016 e 2017, sono stati oggetto del furto avvenuto e denunciato in data 3.8.2021, epoca in cui, peraltro, la società non occupava più l'immobile, siccome Parte_1 rientrato nel possesso degli amministratori giudiziari e, nel periodo in cui avvenne il furto (agosto 2021), materialmente occupato dalla società Vera Parte_3
(incaricata dall'Agenzia Nazionale di eseguire lavori di bonifica all'interno dell'opificio); che i bins utilizzati per eseguire le forniture di pomodoro in favore di
, in esecuzione dei contratti n. 3 del 13.6.2016 e n. 4 del 15.06.2017, non Parte_1 sono i 2.350 bins di colore blu, logati come artatamente affermato _1 nell'atto di opposizione, dato che le forniture di materia prima, relative agli anni
2016 e 2017, sono state sempre espletate utilizzando n. 88 bins di proprietà della società ; che il teste ing. ha confermato la circostanza Parte_1 Testimone_1 che per le forniture di pomodoro relative ai contratti stipulati con O.P. la _1 società aveva utilizzato propri bins di colore diverso rispetto a quelli blu Parte_1 menzionati dalla cooperativa agricola;
che anche il teste , Testimone_2 imprenditore agricolo, ha riferito di aver sempre utilizzato i bins di di Parte_1 colore grigio o giallo e che, per quanto riguarda il conferimento del pomodoro, non ha mai utilizzato i bins di che la deposizione di CP_2 Testimone_3
(secondo cui , durante la campagna del pomodoro 2017,
[...] Parte_1
5 avrebbe utilizzato per la raccolta ed il trasporto i bins della cooperativa _1
è contraddetta dalla documentazione prodotta e dalle altre testimonianze, e
[...] proviene dal figlio del legale rappresentante della cooperativa medesima
); che che ha lavorato alle dipendenze di Persona_1 Parte_4
non sa quali bins abbia utilizzato la per le forniture di _1 Parte_1 prodotto.
La risposta dell'appellata riconosce, in relazione al primo Controparte_1 motivo di appello, l'errore contenuto nel dispositivo della sentenza impugnata (nel senso che è tenuta a pagare la somma di € 7.707,87 in favore _1 dell'appellante , non il contrario). Parte_1
Quanto al secondo motivo, risponde che le risultanze istruttorie (documenti e testimonianze) non lasciano alcun dubbio circa il possesso dei bins da parte di
, atteso che il “contratto di rete” del 20.5.2016 prevedeva la fornitura di Parte_1 pomodoro messo a disposizione dai propri soci (piccoli produttori agricoli) da parte di alla al fine di consentirne la trasformazione e la _1 Parte_1 commercializzazione ….. forniture che ha eseguito, nel tempo, con i _1
2.350 bins non restituiti;
che , nel corso del primo grado, ha sempre Parte_1 negato il possesso dei bins, salvo poi denunciarne il furto subito nell'opificio di viale Spagna di Battipaglia, nell'aria di sua pertinenza delimitata da blocchi di cemento in grassetto;
che tali circostanze di fatto sono state confermate, in pratica, da tutti i testi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'errore contenuto nel dispositivo della sentenza di primo grado, censurato nel primo motivo di appello e riconosciuto dall'appellata, ha natura di errore materiale e non di giudizio e, pertanto, occorre procedere alla sua rettifica nel senso che, laddove è scritto “condanna in persona del legale rapp.te p.t., al Parte_1 pagamento della residua somma di euro 7.707,87, in favore della
[...]
oltre interessi al tasso legale dalla domanda”, deve leggersi e Controparte_3 intendersi “condanna al pagamento Controparte_1 della residua somma di euro 7.707,87 in favore di oltre interessi Parte_1 al tasso legale dalla domanda”.
La questione controversa devoluta in appello attiene alla sussistenza del diritto della al risarcimento del danno per la Controparte_1 mancata restituzione di n.
2.350 bins utilizzati per la fornitura di pomodoro, nella
6 misura predeterminata in contratto (€ 50,00 per ciascuno, per un totale di €
117.500,00); diritto che la sentenza di primo grado ha riconosciuto, compensando tale credito con il maggior credito di (di € 125.207,87) per la Parte_1 restituzione della parte di prezzo corrispondente alla fornitura non eseguita
(risultando un credito residuo di di € 7.707,87). Parte_1
L'art. 4 dei contratti di fornitura di pomodoro n. 3 del 13.6.2016 e n. 4 del
15.6.2017, oggetto di causa, stabiliva che “i bins messi a disposizione dal trasformatore e/o dalla coop conferente dovranno essere restituiti al prestatore in buono stato d'uso; in caso di mancata restituzione o danneggiamento saranno addebitati alla parte responsabile € 50,00 cadauno”.
Nell'esporre le ragioni dell'eccezione riconvenzionale di compensazione proposta nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo, Controparte_1
aveva rappresentato che le forniture di pomodoro in favore di
[...] erano avvenute “solo con bins di esclusiva proprietà della Parte_1 [...] che, allo stato, ne contesta la mancata restituzione invocandone _1 legittimamente il pagamento, ex art. 4 dei richiamati contratti di fornitura, nonché invocandone la compensazione, seppur parziale, con il credito esposto da
”. Si trattava di n. 2350 bins recanti il logo della Parte_1 _1
Nella comparsa di risposta aveva ammesso che “i bins sono di Parte_1 proprietà della cooperativa agricola” ma, ritenendo che l'opponente avesse dedotto in giudizio, in via riconvenzionale, il diritto al pagamento del prezzo dei bins
(anziché il diritto al risarcimento del danno per la loro mancata restituzione), aveva contrastato l'eccezione di compensazione, sostenendo che non esistono “documenti di consegna della sedicente vendita dei predetti bins;
invero alcun DDT è stato prodotto da controparte, né tantomeno fatture. E', poi, del tutto in veritiero che la fornitura del pomodoro da industria contempli anche la vendita dei bins, atteso che essi vengono utilizzati per il solo trasporto del prodotto da parte del fornitore, direttamente o tramite vettori terzi”. Aveva, poi, precisato che “detti bins sono nella proprietà e piena disponibilità della (stoccati nel deposito di v.le _1
Spagna 2/a – Battipaglia)” e che, avendoli acquistati come beni strumentali con Con contributi a fondo perduto da parte dell' , la non potrebbe venderli per _1 un periodo di cinque anni. In sostanza, aveva ammesso che la Parte_1 fornitura era avvenuta con i bins della ma contestava che non siano _1 stati restituiti, sostenendo che erano nella disponibilità della cooperativa proprietaria presso il deposito di viale Spagna 2/a.
7 Nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., aveva in parte modificato l'originaria versione, sostenendo che “le forniture 2016 e 2017 sono state espletate con bins di proprietà della come si evince dai prospetti riepilogativi dei Parte_1 certificati di consegna firmati dai conferenti/O.P. Gea Fruit” e che “i bins della
nuovi di fabbrica e di colore azzurro, erano (e tutt'ora sono) nella _1 disponibilità delle stessa presso il sito di Battipaglia”.
Su quest'ultima versione si basa il secondo motivo di appello, il quale intende contrastare la ricostruzione del giudice di primo grado, per il quale le prove acquisite (testimonianze e denuncia di furto) dimostrano che i bins sono rimasti presso fino alla sua denuncia di furto. Secondo l'appellante, le Parte_1 forniture sono state effettuate con 88 bins di proprietà della stessa , Parte_1 mentre quelli di colore blu stoccati presso lo stabilimento di Battipaglia, di proprietà della non sono mai stati impiegati per le forniture. _1
L'infondatezza del motivo di impugnazione emerge da quanto dichiarato dallo stesso legale rapp.te della nella denuncia-querela presentata in Parte_1 corso di causa (in data 4.8.2021) al Commissariato della Polizia di Stato di
Battipaglia. Il denunciante affermava che il giorno prima aveva scoperto che all'interno dell'opificio sito in Battipaglia v.le Spagna 2/4, concesso con contatto di comodato d'uso industriale, erano stati asportati circa 2100 bins, restandone solo circa nr. 230, e che si trattava dei bins oggetto di controversia giudiziaria con la pendente presso il Tribunale di Salerno, iscritta al r.g. nr. 9433/2018. _1
Aggiungeva che “aveva previsto il trasferimento dei bins presso lo stabilimento di
Nocera Superiore in attesa della definizione del giudizio civile, in modo da poterli utilizzare - per la prima volta - nella attuale campagna di produzione 2021”.
Orbene, la circostanza che il furto dei bins di proprietà della sia _1 stato denunciato dal legale rapp.te della e che il furto sia avvenuto Parte_1 prima che questi potesse trasferirli dall'opificio di Battipaglia ad un altro stabilimento in Nocera Superiore dimostra che l'odierna appellante li aveva ricevuti dalla proprietaria, evidentemente con la fornitura di pomodoro (come inizialmente ammesso nella comparsa di risposta), e che continuava a detenerli presso l'opificio di Battipaglia concessole in comodato d'uso. Dunque, i bins utilizzati per le forniture dovevano essere restituiti, come previsto nel contratto, ma l'odierna appellante non li ha consegnati alla neppure dopo la proposizione _1 _1 della domanda riconvenzionale, preferendo mantenerne il possesso “in attesa della definizione del giudizio civile”. Sussiste, perciò, l'inadempimento dell'obbligo di
8 restituire i 2250 bins alla divenuto definitivo a seguito del furto, e _1
l'obbligo di risarcire il danno nella misura predeterminata nell'art. 4 dei contratti.
Di qui l'infondatezza del secondo motivo di appello.
L'appello di è, invece, fondato nella parte in cui impugna la sua Parte_1 condanna al pagamento delle spese processuali. La soccombenza di
[...]
rispetto alla domanda di restituzione della somma Controparte_1 pagata in eccesso per la fornitura e la soccombenza di rispetto Parte_1 all'eccezione riconvenzionale di compensazione integrano l'ipotesi della reciproca soccombenza che comporta, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., la compensazione delle spese processuali tra le parti.
L'infondatezza del secondo motivo di appello determina il rigetto della richiesta dell'appellante di condanna dell'appellata al pagamento di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., sia rispetto all'ipotesi prevista dal primo comma, sia per quella prevista dal terzo comma, entrambe avanzate. Infine, l'accoglimento parziale dell'appello giustifica la compensazione anche delle spese di secondo grado.
PQM
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente decidendo in grado di appello nella causa civile iscritta al R.G. n. 1133/2024, così provvede:
1. accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto:
a. dispone la correzione dell'errore materiale contenuto del dispositivo della sentenza di primo grado, nel senso che, laddove è scritto
“condanna in persona del legale rapp.te p.t., al Parte_1 pagamento della residua somma di euro 7.707,87, in favore della
[...]
oltre interessi al tasso legale dalla Controparte_3 domanda”, deve leggersi e intendersi “condanna Controparte_1
al pagamento della residua somma di euro
[...]
7.707,87 in favore di oltre interessi al tasso legale Parte_1 dalla domanda”;
b. compensa interamente tra le parti le spese processuali di primo grado;
c. conferma nel resto la sentenza impugnata;
2. rigetta la domanda dell'appellante ex art. 96 c.p.c.;
3. compensa interamente tra le parti le spese processuali di secondo grado.
Salerno lì 22/07/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
9 (dott. Guerino IANNICELLI) (dott.ssa Maria BALLETTI)
10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria BALLETTI Presidente dott.ssa Giuliana GIULIANO Consigliere dott. Guerino IANNICELLI Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1133 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente
TRA
con sede in Nocera Superiore alla via Garibaldi n. 114 (p.iva Parte_1
; P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Simone Labonia per procura allegata all'atto di appello;
- appellante -
E
, con sede in Canosa di Puglia, fraz. Controparte_1
Laconia, alla via S.S. 96 km 36 (p.iva ); P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Esposito per procura allegata alla comparsa di risposta;
- appellata -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 4638/2024, pubblicata il 03/10/2024.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “riformare integralmente la sentenza di primo grado, nei termini innanzi indicati e prospettati e, conseguentemente: 1) rigettare la spiegata opposizione, unitamente alla domanda riconvenzionale e/o di compensazione ex adverso proposta, siccome inammissibile ed infondata, con conseguente conferma
1 della resa ingiunzione di pagamento;
2) in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, dichiarare la compensazione tra i contrapposti crediti e, per
l'effetto, condannare il debitore opponente in persona del legale _1 rapp.te p.t., al pagamento, in favore della società , della relativa Parte_1 differenza, pari, a tutto voler concedere e quanto meno, all'importo di euro
7.707,87 oltre interessi commerciali così come richiesti;
3) condannare _1
in persona del legale rapp.te p.t., in ragione delle causali innanzi esposte, al
[...] risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c., mediante il pagamento della somma ritenuta equa e di giustizia. Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, con attribuzione a favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art.
93 c.p.c.”.
Per l'appellata: “a) In parziale accoglimento dell'appello, rettificare l'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza appellata e specificamente nella parte in cui condanna a pagare € 7.707,87 a atteso che Parte_1 _1
è questa ultima società a pagare la somma;
b) Fatta eccezione per la richiesta correzione dell'errore materiale, rigettare l'appello in ogni suo aspetto e quindi a) confermare la revoca del decr. Ing opposto n. 2487/18 del Tribunale di Salerno, b) confermare l'accoglimento della domanda riconvenzionale di compensazione con onere di pagare la somma di € 7.707,87 a carico di ed in favore di _1
; c) Vittoria di spese/competenze in favore del sott. Avv anticipante”. Parte_1
FATTI DI CAUSA
L'ingiunzione e la sentenza di primo grado
Con decreto n. 2487/2018 del 14.9.2018 il Tribunale di Salerno ingiungeva a il pagamento della somma di € Controparte_1
125.207,87 in favore di oltre interessi e rimborso di spese Parte_1 processuali. deduceva, nel ricorso monitorio, che in esecuzione di due Parte_1 contratti stipulati in Battipaglia (n. 3 del 13.6.2016 e n. 4 del 15.6.2017),
[...]
le aveva fornito pomodoro da industria Controparte_1
(pomodoro tondo kg.
1.500.000 al prezzo/tonn. di € 87,00; pomodoro lungo kg.
2.500.000 al prezzo/tonn. di € 98,00; pomodoro tondo kg.
1.800.000 al prezzo/tonn. di € 87,00); che aveva pagato le forniture con due bonifici bancari per complessivi €
320.965,47; che, però, aveva consegnato una quantità di pomodoro _1
2 inferiore rispetto a quella prevista contrattualmente, ammontante ad € 196.545,27
(fatture nn.: 24B del 31.8.2016, 25B del 31.8.2016, 38B del _1
30.9.2016, 84B del 31.8.2017, 85B del 31.8.2017, 86B del 31.8.2017, 87B del
31.8.2017, 93B del 15.9.2017, 94B del 15.9.2017 ); che, inoltre, _1 aveva effettuato prestazioni di servizi nei confronti di (fatture nn. 51b del Parte_1
25.11.2016 per € 346,02 e n. 125b del 27.11.2017 per € 863,61) per un totale di €
1.209,63 e, a sua volta, aveva effettuato in favore di Parte_1 _1 prestazioni di servizi relativi a prodotti agronomici (fatture nn. 25 del 28.4.2017 per
€ 998,40 e 120 del 20.11.2017 per € 998,90), per un totale di € 1.997,30; che, compensando i crediti per prestazione di servizi, restava un residuo dare in favore di di euro 787,67; che, nel complesso dei rapporti dare/avere, risulta un Parte_1 credito in favore di di € 125.207,87 (€ 320.965,47 pagamento fornitura Parte_1 pomodoro mediante b/b, da cui sottrarre € 196.545,27 di pomodoro consegnato e fatturato da a cui aggiungere € 787,67, quale residuo dare in favore _1 della per compensazione tra fatture di prestazione servizi). Parte_1
L'opposizione al decreto ingiuntivo, proposta dall'ingiunta
[...]
, veniva accolta parzialmente con la sentenza in oggetto, Controparte_1 che revocava l'ingiunzione di pagamento e, invertendo per mero errore materiale le parti a credito e a debito, condannava (rectius, Parte_1 [...]
) al pagamento della residua somma di € 7.707,87 in Controparte_1 favore della (rectius, , Controparte_1 Parte_1 oltre interessi al tasso legale dalla domanda.
Disattesa l'eccezione di arbitrato, nel merito il giudice di primo riteneva legalmente compensati, ex art. 1243, comma 1, c.c., il maggior credito di Parte_1 per restituzione della somma pagata in esubero rispetto alla fornitura di
[...] pomodoro ricevuta (€ 125.207,87 ingiunta in pagamento, non contestata dall'opponente) con il minor credito di Controparte_1 di € 117.500,00 per la penale contrattuale prevista in caso di mancata restituzione dei cassoni di sua proprietà.
Esponeva, quanto a quest'ultimo credito oggetto della domanda riconvenzionale ed eccezione di compensazione dell'opponente, che aveva fornito il _1 pomodoro industriale in 2300 cassoni (bins), azzurri e logati, di sua proprietà, i quali non erano stati restituiti;
che in base all'art 4 dei contratti di vendita del pomodoro industriale avrebbe dovuto restituire i cassoni in buono stato Parte_1
o, in mancanza, pagare la somma di € 50 per ciascuno di essi;
che la mancata
3 restituzione dei bins alla proprietaria giustificava il credito di € 117.500,00 opposto in compensazione da che inizialmente _1 _1 Parte_1 aveva sostenuto che i cassoni erano nella disponibilità della proprietaria presso il deposito di Battipaglia viale Spagna 2/a e che non erano stati utilizzati per la fornitura di pomodoro;
che, però, dalle testimonianze assunte emerge chiaramente che i bins erano detenuti da nello spazio dello stabilimento di viale Parte_1
Spagna, spazio delimitato con blocchi di cemento per averne l'esclusivo accesso;
che ciò è confermato dalla denuncia di furto dei cassoni da parte di , la Parte_1 quale presuppone che detta società li possedesse sino a prima della sottrazione e non li avesse restituiti.
L'appello propone appello avverso la sentenza e, con un primo motivo di Parte_1 impugnazione, evidenzia l'errore in cui è incorso il giudice di prime cure che, avendo compensato un maggior credito di (di € 125.202,87) con un Parte_1 minor controcredito di (di € 117.500,00), ha poi invertito le parti e _1 ha condannato (anziché al pagamento della Parte_1 _1 differenza di € 7.707,87 in favore di (anziché . _1 Parte_1
Inoltre, ha erroneamente condannato al pagamento delle spese Parte_1 processuali in favore di anche oltre la domanda di quest'ultima, la _1 quale aveva concluso per la “integrale compensazione delle spese e competenze di lite”. “Stante la ritenuta reciproca soccombenza e la disposta compensazione tra i crediti contrapposti, nonché, considerata la esplicita richiesta di compensazione delle spese di lite formulata dall'opponente, il Giudice avrebbe dovuto de plano compensare integralmente le spese processuali e, non già, condannare la società opposta alla relativa refusione”.
Il secondo motivo censura l'accertamento del controcredito di e la _1 sua compensazione con il credito dell'appellante. che, come dedotto fin dalla prima difesa nella comparsa Parte_2 di risposta, non vi è alcun documento idoneo a dimostrare, in relazione alle campagne di trasformazione del pomodoro per gli anni 2016 e 2017, l'utilizzo da parte di di 2.350 bins di proprietà della e non restituiti a Parte_1 _1 quest'ultima; che la clausola sub art. 4 prevede che “Il trasformatore [nella fattispecie, mette a disposizione del conferente [nella fattispecie, O.P. Parte_1
un adeguato supporto logistico (bins e camion). La cooperativa _1 conferente, dal canto suo, si impegna a conferire bins correttamente riempiti. I bins
4 messi a disposizione dal trasformatore e/o dalla coop. conferente, dovranno essere restituiti al prestatore in buono stato d'uso. In caso di mancata restituzione o danneggiamento saranno addebitati alla parte responsabile € 50 cadauno”; che, pertanto, i bins funzionali al trasporto ed alla consegna del prodotto sono stati messi a disposizione dal trasformatore ( ); che i “documenti di consegna” Parte_1 prodotti in giudizio dimostrano che le forniture di pomodoro anni 2016 e 2017 sono state sempre effettuate utilizzando n. 88 bins di proprietà della società ; Parte_1 che il giudice di primo grado ha confuso la pretesa economica avanzata in giudizio dalla cooperativa opponente (il pagamento della penale di € 50,00 per ogni cassone utilizzato per la consegna del prodotto e non restituito, previsto dall'art. 4) con i bins di colore blu logati temporaneamente stoccati presso lo _1 _1 stabilimento di Battipaglia e mai impiegati per le forniture in favore di , Parte_1 nel corso degli anni 2016 e 2017; che l'immobile in oggetto era condotto in locazione dalla cooperativa affittuaria “Agrosele”, il cui legale rappresentante era
, che rappresenta la cooperativa e, da Persona_1 _1 quest'ultima, concesso in comodato d'uso alla società , in virtù di Parte_1 contratto del 20.5.2016; che i bins in argomento, mai impiegati per le forniture anni
2016 e 2017, sono stati oggetto del furto avvenuto e denunciato in data 3.8.2021, epoca in cui, peraltro, la società non occupava più l'immobile, siccome Parte_1 rientrato nel possesso degli amministratori giudiziari e, nel periodo in cui avvenne il furto (agosto 2021), materialmente occupato dalla società Vera Parte_3
(incaricata dall'Agenzia Nazionale di eseguire lavori di bonifica all'interno dell'opificio); che i bins utilizzati per eseguire le forniture di pomodoro in favore di
, in esecuzione dei contratti n. 3 del 13.6.2016 e n. 4 del 15.06.2017, non Parte_1 sono i 2.350 bins di colore blu, logati come artatamente affermato _1 nell'atto di opposizione, dato che le forniture di materia prima, relative agli anni
2016 e 2017, sono state sempre espletate utilizzando n. 88 bins di proprietà della società ; che il teste ing. ha confermato la circostanza Parte_1 Testimone_1 che per le forniture di pomodoro relative ai contratti stipulati con O.P. la _1 società aveva utilizzato propri bins di colore diverso rispetto a quelli blu Parte_1 menzionati dalla cooperativa agricola;
che anche il teste , Testimone_2 imprenditore agricolo, ha riferito di aver sempre utilizzato i bins di di Parte_1 colore grigio o giallo e che, per quanto riguarda il conferimento del pomodoro, non ha mai utilizzato i bins di che la deposizione di CP_2 Testimone_3
(secondo cui , durante la campagna del pomodoro 2017,
[...] Parte_1
5 avrebbe utilizzato per la raccolta ed il trasporto i bins della cooperativa _1
è contraddetta dalla documentazione prodotta e dalle altre testimonianze, e
[...] proviene dal figlio del legale rappresentante della cooperativa medesima
); che che ha lavorato alle dipendenze di Persona_1 Parte_4
non sa quali bins abbia utilizzato la per le forniture di _1 Parte_1 prodotto.
La risposta dell'appellata riconosce, in relazione al primo Controparte_1 motivo di appello, l'errore contenuto nel dispositivo della sentenza impugnata (nel senso che è tenuta a pagare la somma di € 7.707,87 in favore _1 dell'appellante , non il contrario). Parte_1
Quanto al secondo motivo, risponde che le risultanze istruttorie (documenti e testimonianze) non lasciano alcun dubbio circa il possesso dei bins da parte di
, atteso che il “contratto di rete” del 20.5.2016 prevedeva la fornitura di Parte_1 pomodoro messo a disposizione dai propri soci (piccoli produttori agricoli) da parte di alla al fine di consentirne la trasformazione e la _1 Parte_1 commercializzazione ….. forniture che ha eseguito, nel tempo, con i _1
2.350 bins non restituiti;
che , nel corso del primo grado, ha sempre Parte_1 negato il possesso dei bins, salvo poi denunciarne il furto subito nell'opificio di viale Spagna di Battipaglia, nell'aria di sua pertinenza delimitata da blocchi di cemento in grassetto;
che tali circostanze di fatto sono state confermate, in pratica, da tutti i testi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'errore contenuto nel dispositivo della sentenza di primo grado, censurato nel primo motivo di appello e riconosciuto dall'appellata, ha natura di errore materiale e non di giudizio e, pertanto, occorre procedere alla sua rettifica nel senso che, laddove è scritto “condanna in persona del legale rapp.te p.t., al Parte_1 pagamento della residua somma di euro 7.707,87, in favore della
[...]
oltre interessi al tasso legale dalla domanda”, deve leggersi e Controparte_3 intendersi “condanna al pagamento Controparte_1 della residua somma di euro 7.707,87 in favore di oltre interessi Parte_1 al tasso legale dalla domanda”.
La questione controversa devoluta in appello attiene alla sussistenza del diritto della al risarcimento del danno per la Controparte_1 mancata restituzione di n.
2.350 bins utilizzati per la fornitura di pomodoro, nella
6 misura predeterminata in contratto (€ 50,00 per ciascuno, per un totale di €
117.500,00); diritto che la sentenza di primo grado ha riconosciuto, compensando tale credito con il maggior credito di (di € 125.207,87) per la Parte_1 restituzione della parte di prezzo corrispondente alla fornitura non eseguita
(risultando un credito residuo di di € 7.707,87). Parte_1
L'art. 4 dei contratti di fornitura di pomodoro n. 3 del 13.6.2016 e n. 4 del
15.6.2017, oggetto di causa, stabiliva che “i bins messi a disposizione dal trasformatore e/o dalla coop conferente dovranno essere restituiti al prestatore in buono stato d'uso; in caso di mancata restituzione o danneggiamento saranno addebitati alla parte responsabile € 50,00 cadauno”.
Nell'esporre le ragioni dell'eccezione riconvenzionale di compensazione proposta nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo, Controparte_1
aveva rappresentato che le forniture di pomodoro in favore di
[...] erano avvenute “solo con bins di esclusiva proprietà della Parte_1 [...] che, allo stato, ne contesta la mancata restituzione invocandone _1 legittimamente il pagamento, ex art. 4 dei richiamati contratti di fornitura, nonché invocandone la compensazione, seppur parziale, con il credito esposto da
”. Si trattava di n. 2350 bins recanti il logo della Parte_1 _1
Nella comparsa di risposta aveva ammesso che “i bins sono di Parte_1 proprietà della cooperativa agricola” ma, ritenendo che l'opponente avesse dedotto in giudizio, in via riconvenzionale, il diritto al pagamento del prezzo dei bins
(anziché il diritto al risarcimento del danno per la loro mancata restituzione), aveva contrastato l'eccezione di compensazione, sostenendo che non esistono “documenti di consegna della sedicente vendita dei predetti bins;
invero alcun DDT è stato prodotto da controparte, né tantomeno fatture. E', poi, del tutto in veritiero che la fornitura del pomodoro da industria contempli anche la vendita dei bins, atteso che essi vengono utilizzati per il solo trasporto del prodotto da parte del fornitore, direttamente o tramite vettori terzi”. Aveva, poi, precisato che “detti bins sono nella proprietà e piena disponibilità della (stoccati nel deposito di v.le _1
Spagna 2/a – Battipaglia)” e che, avendoli acquistati come beni strumentali con Con contributi a fondo perduto da parte dell' , la non potrebbe venderli per _1 un periodo di cinque anni. In sostanza, aveva ammesso che la Parte_1 fornitura era avvenuta con i bins della ma contestava che non siano _1 stati restituiti, sostenendo che erano nella disponibilità della cooperativa proprietaria presso il deposito di viale Spagna 2/a.
7 Nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., aveva in parte modificato l'originaria versione, sostenendo che “le forniture 2016 e 2017 sono state espletate con bins di proprietà della come si evince dai prospetti riepilogativi dei Parte_1 certificati di consegna firmati dai conferenti/O.P. Gea Fruit” e che “i bins della
nuovi di fabbrica e di colore azzurro, erano (e tutt'ora sono) nella _1 disponibilità delle stessa presso il sito di Battipaglia”.
Su quest'ultima versione si basa il secondo motivo di appello, il quale intende contrastare la ricostruzione del giudice di primo grado, per il quale le prove acquisite (testimonianze e denuncia di furto) dimostrano che i bins sono rimasti presso fino alla sua denuncia di furto. Secondo l'appellante, le Parte_1 forniture sono state effettuate con 88 bins di proprietà della stessa , Parte_1 mentre quelli di colore blu stoccati presso lo stabilimento di Battipaglia, di proprietà della non sono mai stati impiegati per le forniture. _1
L'infondatezza del motivo di impugnazione emerge da quanto dichiarato dallo stesso legale rapp.te della nella denuncia-querela presentata in Parte_1 corso di causa (in data 4.8.2021) al Commissariato della Polizia di Stato di
Battipaglia. Il denunciante affermava che il giorno prima aveva scoperto che all'interno dell'opificio sito in Battipaglia v.le Spagna 2/4, concesso con contatto di comodato d'uso industriale, erano stati asportati circa 2100 bins, restandone solo circa nr. 230, e che si trattava dei bins oggetto di controversia giudiziaria con la pendente presso il Tribunale di Salerno, iscritta al r.g. nr. 9433/2018. _1
Aggiungeva che “aveva previsto il trasferimento dei bins presso lo stabilimento di
Nocera Superiore in attesa della definizione del giudizio civile, in modo da poterli utilizzare - per la prima volta - nella attuale campagna di produzione 2021”.
Orbene, la circostanza che il furto dei bins di proprietà della sia _1 stato denunciato dal legale rapp.te della e che il furto sia avvenuto Parte_1 prima che questi potesse trasferirli dall'opificio di Battipaglia ad un altro stabilimento in Nocera Superiore dimostra che l'odierna appellante li aveva ricevuti dalla proprietaria, evidentemente con la fornitura di pomodoro (come inizialmente ammesso nella comparsa di risposta), e che continuava a detenerli presso l'opificio di Battipaglia concessole in comodato d'uso. Dunque, i bins utilizzati per le forniture dovevano essere restituiti, come previsto nel contratto, ma l'odierna appellante non li ha consegnati alla neppure dopo la proposizione _1 _1 della domanda riconvenzionale, preferendo mantenerne il possesso “in attesa della definizione del giudizio civile”. Sussiste, perciò, l'inadempimento dell'obbligo di
8 restituire i 2250 bins alla divenuto definitivo a seguito del furto, e _1
l'obbligo di risarcire il danno nella misura predeterminata nell'art. 4 dei contratti.
Di qui l'infondatezza del secondo motivo di appello.
L'appello di è, invece, fondato nella parte in cui impugna la sua Parte_1 condanna al pagamento delle spese processuali. La soccombenza di
[...]
rispetto alla domanda di restituzione della somma Controparte_1 pagata in eccesso per la fornitura e la soccombenza di rispetto Parte_1 all'eccezione riconvenzionale di compensazione integrano l'ipotesi della reciproca soccombenza che comporta, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., la compensazione delle spese processuali tra le parti.
L'infondatezza del secondo motivo di appello determina il rigetto della richiesta dell'appellante di condanna dell'appellata al pagamento di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., sia rispetto all'ipotesi prevista dal primo comma, sia per quella prevista dal terzo comma, entrambe avanzate. Infine, l'accoglimento parziale dell'appello giustifica la compensazione anche delle spese di secondo grado.
PQM
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente decidendo in grado di appello nella causa civile iscritta al R.G. n. 1133/2024, così provvede:
1. accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto:
a. dispone la correzione dell'errore materiale contenuto del dispositivo della sentenza di primo grado, nel senso che, laddove è scritto
“condanna in persona del legale rapp.te p.t., al Parte_1 pagamento della residua somma di euro 7.707,87, in favore della
[...]
oltre interessi al tasso legale dalla Controparte_3 domanda”, deve leggersi e intendersi “condanna Controparte_1
al pagamento della residua somma di euro
[...]
7.707,87 in favore di oltre interessi al tasso legale Parte_1 dalla domanda”;
b. compensa interamente tra le parti le spese processuali di primo grado;
c. conferma nel resto la sentenza impugnata;
2. rigetta la domanda dell'appellante ex art. 96 c.p.c.;
3. compensa interamente tra le parti le spese processuali di secondo grado.
Salerno lì 22/07/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
9 (dott. Guerino IANNICELLI) (dott.ssa Maria BALLETTI)
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