TAR Roma, sez. 2B, sentenza 21/04/2026, n. 7163
TAR
Ordinanza cautelare 9 settembre 2025
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TAR
Sentenza 21 aprile 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 15 L.R. Lazio n. 15/2008 – Ineseguibilità oggettiva dell’ordine di demolizione e illegittimità dell’acquisizione

    La Corte ha ritenuto che la deduzione relativa all'ineseguibilità della demolizione avrebbe dovuto essere rivolta avverso l'ingiunzione di demolizione, e non contro l'atto di acquisizione. Inoltre, ha ritenuto infondata nel merito la doglianza, stante l'automatismo legale dell'acquisizione conseguente alla mancata ottemperanza.

  • Inammissibile
    Ingiustizia manifesta, disparità di trattamento e sviamento di potere – Contraddittorietà tra istruttoria tecnica e azione amministrativa

    La Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile perché tardiva, dovendo essere proposta avverso l'ingiunzione di demolizione. Ha altresì argomentato che, a fronte dell'effetto legale automatico dell'acquisizione, non residua discrezionalità amministrativa e che la situazione di abuso delle altre unità immobiliari non paralizza l'azione nei confronti della ricorrente.

  • Inammissibile
    Violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e buon andamento (art. 97 Cost.)

    La Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile perché tardiva, dovendo essere proposta avverso l'ingiunzione di demolizione. Nel merito, ha affermato che l'acquisizione automatica al patrimonio comunale non lascia margini a valutazioni discrezionali e bilanciamenti con altri interessi, e che il diritto all'abitazione non prevale sull'interesse pubblico alla repressione dell'abuso edilizio.

  • Inammissibile
    Violazione del principio di affidamento e buona fede – Contrarietà all’art. 3 L. 241/1990

    La Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile perché tardiva, dovendo essere proposta avverso l'ingiunzione di demolizione. Ha inoltre affermato che l'effetto automatico dell'acquisizione non lascia margini a valutazioni discrezionali sull'interesse pubblico o sull'affidamento del soggetto inciso. Ha evidenziato che la ricorrente era consapevole del carattere abusivo e della non condonabilità dell'immobile e ha utilizzato la mancata demolizione come argomento in una procedura esecutiva.

  • Inammissibile
    Violazione dell’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU)

    La Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile perché tardiva, dovendo essere proposta avverso l'ingiunzione di demolizione. Nel merito, ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'acquisizione automatica al patrimonio comunale è una misura sanzionatoria che non lascia spazio a valutazioni discrezionali o bilanciamenti con altri interessi, e che il diritto all'abitazione non prevale sull'interesse pubblico alla repressione dell'abuso edilizio.

  • Inammissibile
    Tardività dell'impugnazione

    La Corte ha ritenuto il ricorso irricevibile in parte qua in quanto tardivo, poiché gli atti presupposti (ingiunzione a demolire) non sono stati impugnati nei termini.

  • Inammissibile
    Tardività dell'impugnazione

    La Corte ha ritenuto il ricorso irricevibile in parte qua in quanto tardivo, poiché le ingiunzioni a demolire, notificate in data 26/06/2024, non sono state impugnate entro il termine decadenziale di sessanta giorni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2B, sentenza 21/04/2026, n. 7163
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 7163
    Data del deposito : 21 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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