Ordinanza cautelare 9 settembre 2025
Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 21/04/2026, n. 7163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7163 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07163/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08579/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8579 del 2025, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Antonio Angelelli e Mariantonietta Viteritti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Salvatore Garozzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS--OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- della determinazione dirigenziale numero repertorio -OMISSIS-del 23/04/2025 e numero protocollo-OMISSIS- del 23/04/2025 di Roma Capitale, Municipio Roma XII, Direzione Tecnica, E.Q. Edilizia Privata/Ispettorato Edilizio, Ufficio Disciplina Edilizia, notificata alla ricorrente in data 5/05/2025, con cui è stata accertata l’acquisizione gratuita, di diritto, al patrimonio comunale dell’appartamento, di proprietà della ricorrente e del di lei marito, sito a Roma,-OMISSIS- – piano primo, interno 4, distinto al N.C.E.U. al -OMISSIS-,-OMISSIS-, -OMISSIS-(già -OMISSIS-), facente parte di una palazzina la cui costruzione risulta realizzata in totale assenza di concessione edilizia;
- del verbale (Modello “Q”), Prot. -OMISSIS- del 18/042025 (-OMISSIS-), di constatazione dell’inottemperanza all’ingiunzione a demolire;
- della determinazione dirigenziale numero repertorio -OMISSIS- e numero protocollo -OMISSIS- del 07/06/2024 e successiva determinazione dirigenziale numero repertorio -OMISSIS- e numero protocollo -OMISSIS- dell’11/06/2024, adottata in rettifica della prima, di Roma Capitale, Municipio Roma XII, Direzione Tecnica, E.Q. Edilizia Privata / Ispettorato Edilizio, Ufficio Disciplina Edilizia, entrambe notificate alla ricorrente in data 26/06/2024, avente per oggetto: “la rimozione o la demolizione, entro 90 (novanta) giorni dalla notifica del presente provvedimento, di tutte le opere abusivamente realizzate così come specificate in narrativa e delle ulteriori eventuali opere abusive nel frattempo realizzate, nonché il ripristino dello stato dei luoghi, con l'avvertenza che qualora venga accertata l'inottemperanza alla presente ingiunzione, sarà irrogata la sanzione prevista dall'art. 15 comma 3 della L.R. 15/08 e l'opera realizzata e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quella abusiva, determinata in dieci volte l'area di sedime dell'abuso descritto in narrativa, saranno di diritto acquisite gratuitamente al patrimonio di Roma Capitale, senza pregiudizio dell'azione penale, e si procederà all'adozione degli ulteriori provvedimenti a norma dell'art. 31,commi 4, 5, 2,-1- 6 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.; viene altresì considerata priva di titolo in quanto priva di legittimità ogni opera realizzata con titolo edilizio prodotto in subgiudice dell'esito della richiesta di condono, del terreno in località Roma
in -OMISSIS-
immobile distinto al N.C.E.U. al -OMISSIS-,-OMISSIS-, -OMISSIS- (ex -OMISSIS-); ”;
- nonché di ogni atto presupposto, conseguente e comunque connesso, non ancora conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 marzo 2026 la dott.ssa VI DA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Questi brevemente i fatti di causa.
L’odierna ricorrente e il di lei marito (dal quale è legalmente separata), -OMISSIS- -OMISSIS-, hanno acquistato l’immobile di cui è causa nel 2008. Al momento dell’acquisto, il venditore ebbe a dichiarare che l’immobile faceva parte di un edificio – composto da altri quattro appartamenti – che era stato costruito senza titolo abilitativo edilizio (concessione edilizia), ma che era stata presentata domanda di condono nel 2004 con pagamento di oblazione e oneri concessori.
La ricorrente e il di lei marito per acquistare l’immobile hanno chiesto e ottennero dalla Banca UCB, ora BNL, un mutuo di 250.000 €, erogato dopo regolare perizia.
Nel 2015 il Comune ha inviato agli interessati il preavviso di rigetto, protocollo N. -OMISSIS- del 02-09-2015, dell’istanza di condono prot. n.-OMISSIS- sot.0, presentata dal loro dante causa, sul presupposto che: “ Per la realizzazione dello stesso fabbricato sono state presentate altre 4 domande di condono, prot. -OMISSIS-, per una volumetria dichiarata di mc.756.11 (156.11 metri cubi in esubero rispetto ai 600 previsti per legge). ”.
Nel 2020 il Comune ha rigettato definitivamente il condono con determinazione dirigenziale n. rep. -OMISSIS- e n. pro. -OMISSIS-del 21/10/2020, notificata alla odierna ricorrente e al Sig. -OMISSIS- in data 25/11/2020, e da questi mai impugnata.
A seguito della separazione personale della Signora -OMISSIS-e del Signor -OMISSIS-, nel 2021 l’appartamento de quo è stato assegnato alla odierna ricorrente e successivamente, stante il mancato pagamento da parte di quest’ultima delle rate del mutuo contratto, in data 7/09/2023, è stato pignorato dalla BNL; all’esito del pignoramento è stato incardinato il procedimento esecutivo presso il Tribunale di Roma Sez. IV Civile, recante -OMISSIS-, tuttora pendente, e nominato un custode giudiziario dell’immobile, con provvedimento dell’1/03/2024.
Quindi, in data 26/06/2024, alla odierna ricorrente e al Signor -OMISSIS- sono state notificate la determinazione dirigenziale numero repertorio -OMISSIS- e numero protocollo -OMISSIS- del 07/06/2024 e la determinazione dirigenziale numero repertorio -OMISSIS- e numero protocollo -OMISSIS- dell’11/06/2024, meglio specificate in oggetto.
Successivamente, e precisamente il 15/04/2025, avendo la PLRC – U.O. XII Gruppo “-OMISSIS-” constatato il mancato adempimento da parte dei soggetti intimati della determinazione da ultimo citata (numero repertorio -OMISSIS- dell’11/06/2024), il Comune ha adottato la determinazione n. rep. -OMISSIS-e n. prot.-OMISSIS- del 23/04/2025 con cui, preso atto dell’acquisizione di diritto al proprio patrimonio dell’appartamento, si è immesso nel relativo possesso, ne ha ordinato lo sgombero da persone e da cose, e ha disposto la trascrizione nei registri immobiliari del provvedimento in tal modo adottato.
2. Avverso le predette determinazioni è insorta l’odierna ricorrente con ricorso notificato a Roma Capitale in data 1/07/2025 e depositato in giudizio il 24/07/2025, rassegnando le censure di seguito rubricate.
2.1 “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 15 L.R. Lazio n. 15/2008 – Ineseguibilità oggettiva dell’ordine di demolizione e illegittimità dell’acquisizione. ”
Con questo primo mezzo di gravame, la ricorrente lamenta che la circostanza posta a fondamento del gravato provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale indisponibile, e cioè la mancata esecuzione dell’ordine di demolizione dell’immobile abusivo, non è imputabile a propria negligenza. Tale inadempimento, infatti, sarebbe dipeso dall’obiettivo stato dei luoghi, atteso che l’unità immobiliare in questione fa parte di un edificio strutturalmente unitario e realizzato integralmente in assenza di titolo abilitativo. Ne consegue che la demolizione del solo appartamento di proprietà della ricorrente avrebbe necessariamente comportato la demolizione dell’intero edificio, con conseguente coinvolgimento anche delle restanti unità immobiliari di proprietà di terzi.
2.3 “ Ingiustizia manifesta, disparità di trattamento e sviamento di potere – Contraddittorietà tra istruttoria tecnica e azione amministrativa. ”
Con questo secondo mezzo di gravame, la ricorrente si duole che il Comune ha represso solo il proprio abuso, sebbene l’edificio di cui l’unità immobiliare fa parte sia composto da ulteriori quattro appartamenti, tutti realizzati abusivamente e parimenti interessati da domande di condono edilizio rigettate. Del pari arbitraria risulta l’esclusione dal novero del beni oggetto di disciplina edilizia del posto auto: “ di pertinenza esclusiva della ricorrente, censito al N.C.E.U. -OMISSIS-, -OMISSIS-,-OMISSIS- (-OMISSIS-), acquistato con lo stesso atto pubblico e gravato dallo stesso mutuo ipotecario ”. Con la conseguenza che l’esercizio del potere sanzionatorio esclusivamente nei confronti della ricorrente si appalesa parziale, non coerente e non motivato, con conseguente illegittimità dei provvedimenti gravati per:
• disparità di trattamento,
• sviamento di potere,
• difetto di istruttoria e di coerenza logica dell’azione amministrativa.
2.4 “ Violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e buon andamento (art. 97 Cost.). ”
Con questo terzo mezzo di gravame la ricorrente deduce che i provvedimenti impugnati determinano una lesione grave, ingiustificata e sproporzionata della propria condizione di assegnataria dell’immobile in forza di provvedimento dell’A.G.O., affidataria di due figli non autosufficienti e titolare di un reddito minimo. Le determinazioni impugnate, in altre parole, si traducono in una soppressione del diritto all’abitazione a fronte di un interesse pubblico non adeguatamente bilanciato o motivato.
2.5 “ Violazione del principio di affidamento e buona fede – Contrarietà all’art. 3 L. 241/1990 .”
Con questo quarto motivo di ricorso la ricorrente lamenta che le misure adottate da Roma Capitale risultano illegittime in quanto lesive dell’affidamento da essa legittimamente maturato sulla condonabilità del proprio immobile: affidamento, peraltro, progressivamente consolidatosi a seguito della: “ prolungata inerzia dell’Amministrazione, che ha ritenuto di provvedere solo nel 2020, a distanza di oltre 15 anni. ”, dalla presentazione della domanda di condono edilizio.
2.6 “ Violazione dell’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) ”.
Con quest’ultimo mezzo di gravame la ricorrente deduce che l’acquisizione coattiva dell’immobile abitato da essa e dai suoi figli costituisce una grave ingerenza nel proprio diritto al rispetto della vita familiare e del domicilio, garantito dall’art. 8 CEDU, senza che Roma Capitale abbia effettuato un bilanciamento tra l’interesse pubblico soddisfatto e il diritto della ricorrente alla conservazione dell’unica abitazione familiare in un contesto di fragilità economica.
3. Il 28/08/2025 Roma Capitale, già costituitasi in giudizio il 25/07/2025, ha depositato una memoria in vista della udienza fissata per la discussione dell’istanza cautelare incidentalmente proposta dalla ricorrente, con cui ha, in via preliminare, eccepito: “ il fatto che l’ordine di demolizione, presupposto all’acquisizione al patrimonio, non è mai stato impugnato dalla ricorrente entro il termine di cui al codice di rito, con conseguente inammissibilità di ogni doglianza relativa al presupposto ordine di demolizione [..] e che la ricorrente, consapevole della illegittimità urbanistico-edilizia dell’immobile e dell’acquisizione dello stesso al patrimonio comunale sollecitava Roma Capitale ad intervenire nella procedura di esecuzione immobiliare iscritta al n.r.g. -OMISSIS-. ” Nel merito, ha eccepito l’infondatezza del ricorso e l’insussistenza dei presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare ex adverso proposta.
4. L’1/09/2025 la ricorrente ha depositato una memoria di replica con cui ha ribadito le deduzioni e conclusioni già rassegnate nel ricorso e insistito per il relativo accoglimento.
5. Ad esito della Camera di Consiglio dell’8/09/2025, questa Sezione, con ordinanza cautelare n. 04818/2025 del 9/09/2025, ha accolto la domanda cautelare proposta in via incidentale dalla parte ricorrente, ritenendo sussistente: “ il periculum in mora insito nella perdita immediata dell’immobile, ordinando la Determinazione Dirigenziale n. repertorio -OMISSIS-del 23 aprile 2025 anche lo “sgombero dell’immobile da persone e da cose”;”.
6. Il 20/02/2026, in prossimità dell’udienza di trattazione del merito della controversia, il Comune resistente ha depositato una memoria con cui ha ribadito la correttezza del proprio operato, chiedendo la reiezione del ricorso ex adverso proposto, con vittoria di spese, compensi ed onorari di giudizio.
7. All’udienza pubblica del 24 marzo 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
8. In adesione alle eccezioni formulate da Roma Capitale e conformemente all’avviso reso ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., il Collegio rileva, in primo luogo, che il ricorso è irricevibile nella parte in cui ha per oggetto la determinazione dirigenziale numero repertorio -OMISSIS- e numero protocollo -OMISSIS- del 07/06/2024 e la successiva determinazione dirigenziale numero repertorio -OMISSIS- e numero protocollo -OMISSIS- dell’11/06/2024, adottata in rettifica della prima. Tali provvedimenti, entrambi notificati alla ricorrente (e al di lei marito) in data 26/06/2024, avrebbero dovuto essere impugnati entro il termine decadenziale di sessanta giorni decorrente dalla notificazione; essi risultano, invece, censurati solo con l’impugnativa in esame, che deve, pertanto, ritenersi irrimediabilmente tardiva.
9. Per altro verso, il ricorso è integralmente inammissibile per difetto di interesse ad agire, concreto e attuale, in capo alla ricorrente, posto che, come chiarito in narrativa, l’appartamento risulta attualmente oggetto di esecuzione forzata su iniziativa della Banca creditrice, per modo che l’eventuale accoglimento del gravame, allo stato, gioverebbe unicamente alla medesima Banca.
10. Il ricorso è, inoltre, inammissibile, posto che tutti i motivi di censura con esso dedotti - investendo direttamente la legittimità del presupposto atto di ingiunzione a demolire l’unità immobiliare di che trattasi, rispetto al quale la determinazione n. prot.-OMISSIS- del 23/04/2025 si pone quale atto meramente conseguenziale e vincolato - avrebbero dovuto essere correttamente e tempestivamente dedotti avverso la predetta ingiunzione (di cui alle determinazioni n. prot. -OMISSIS- del 07/06/2024 e n. prot. -OMISSIS- dell’11/06/2024), rimasta, invece, inoppugnata e, come tale, consolidatasi nei propri effetti, non potendo gli stessi essere proposti per la prima volta nel presente giudizio, pena l’elusione del prefato termine decadenziale per proporre ricorso contro l’ordine di demolizione.
Come, infatti, di recente autorevolmente statuito dal Consiglio di Stato (Sezione III, 17/02/2026, n. 1267): “ in materia di abusivismo edilizio, l'impugnativa degli atti successivi all'ordinanza di demolizione non impugnata consolida gli effetti dell'atto presupposto. In ragione della sua inoppugnabilità non possono pertanto essere dedotti eventuali vizi di tale atto in sede di gravame avverso l'atto applicativo che lo richiami e su di esso si fondi. La conseguenza è dunque quella tratta dalla sentenza di primo grado, e cioè l'inammissibilità del ricorso proposto nel caso di mancata impugnazione dell'ingiunzione a demolire, a meno che non si facciano valere vizi propri dell'accertamento di inottemperanza e di acquisizione. ”, evenienza quest’ultima che non ricorre nella specie.
11. In ogni caso, i motivi di gravame sono infondati nel merito, alla stregua delle ragioni di seguito indicate.
12. Osserva, in proposito, il Collegio che secondo l’univoco orientamento della giurisprudenza, la mancata ottemperanza a un’ordinanza di demolizione comporta l’acquisizione automatica al patrimonio comunale delle opere abusive e dell’area di sedime su cui esse insistono, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001 (Cons. Stato, sez. Sez. VI, 21/01/2025, n. 403) (cfr. Consiglio di Stato, Sezione III, 22/09/2025, n. 7455).
L’atto di acquisizione si limita, infatti, a prendere atto di un effetto acquisitivo che si è già prodotto ex lege alla scadenza del termine di 90 giorni per ottemperare all’ingiunzione a demolire. Esso è funzionale all’immissione nel possesso del bene e alla trascrizione dell’acquisto nei registri immobiliari, al fine di rendere edotti i terzi dell’avvenuto trasferimento del diritto di proprietà e consolidarne gli effetti (Ad. plen. 16/2023).
12.1 Alla luce di tale quadro, la deduzione attorea secondo cui l’acquisizione al patrimonio indisponibile comunale dell’appartamento di che trattasi sarebbe illegittima in quanto fondata su una demolizione tecnicamente ineseguibile si appalesa, oltre che inammissibile in quanto avrebbe dovuto essere eventualmente rivolta avverso la presupposta ingiunzione di demolizione, altresì infondata nel merito, stante l’automatismo legale che connota l’effetto acquisitivo conseguente alla mancata ottemperanza all’ordine demolitorio.
13. Del pari inammissibile, in quanto tardivo, e comunque infondato nel merito, è il secondo mezzo di gravame, con il quale la ricorrente lamenta che l’Amministrazione comunale non avrebbe perseguito anche i proprietari delle altre unità immobiliari, ugualmente abusive e non condonate, avendo invece proceduto nei soli suoi confronti.
13.1 In primo luogo, il Collegio osserva che anche siffatta doglianza avrebbe dovuto essere tempestivamente proposta avverso la presupposta ingiunzione di demolizione, la cui mancata ottemperanza, come già chiarito, ha comportato l’acquisizione ipso iure dell’u.i. della ricorrente al patrimonio del Comune resistente.
A fronte, peraltro, di un tale effetto legale automatico, le censure di disparità di trattamento e di sviamento di potere sollevate dalla ricorrente risultano, a ben vedere, non solo tardive, ma anche implausibili, non residuando appunto in capo all’Amministrazione comunale alcun potere discrezionale in sede di adozione del provvedimento di immissione nel possesso dell’immobile ormai acquisito al proprio patrimonio.
13.2 Nel merito, è sufficiente osservare che la dedotta circostanza per la quale anche le altre unità immobiliari che compongono l’edificio in cui insiste l’appartamento in contestazione sono abusive e non sanate non è, evidentemente, di per sé idonea a escludere la natura pacificamente abusiva dell’immobile di proprietà della ricorrente, che, quindi, è stato legittimamente assoggettato agli avversati provvedimenti di disciplina edilizia.
13.3 Inoltre, come correttamente eccepito da Roma Capitale: “ l’Amministrazione non ignora affatto la situazione degli altri immobili presenti nella palazzina, i quali saranno oggetto di identici procedimenti di disciplina edilizia. In disparte da ciò, in ogni caso, la situazione di illegittimità urbanistico-edilizia che riguarda tutti gli appartamenti siti all’interno della palazzina non può di certo essere utilizzata per paralizzare i provvedimenti di disciplina edilizia adottati dall’Amministrazione nei confronti dell’appartamento di proprietà della ricorrente (espressione di attività vincolata) né, allo stato, sussiste un obbligo per l’Amministrazione di perseguire in rigorosa contemporaneità tutti gli immobili siti all’interno della palazzina. ”
Resto, ovviamente, fermo in capo all’Amministrazione resistente l’onere di procedere alla sollecita repressione anche delle altre situazioni di abuso edilizio presenti in situ , giungendo, in un termine congruo, alla loro integrale rimozione e al conseguente ripristino dello stato dei luoghi in condizioni di piena legalità sotto il profilo urbanistico-edilizio.
14. Anche le ultime tre censure, oltre che inammissibili - in quanto avrebbe dovuto essere dedotte avverso l’ordine di demolizione di cui alle determinazioni n. prot. -OMISSIS- del 7/06/2024 e n. prot. -OMISSIS- dell’11/06/2024, e non già avverso la determinazione n. prot.-OMISSIS- del 23/04/2025, che, di quelle, costituisce atto meramente conseguenziale -, risultano, in ogni caso, prive di pregio.
14.1 L’effetto automatico dell’acquisizione al patrimonio comunale, conseguente all’inottemperanza all’ingiunzione a demolire, infatti, non lascia margini a valutazioni discrezionali in ordine all’interesse pubblico all’acquisizione e alla sussistenza di un legittimo affidamento del soggetto inciso.
Sul punto è sufficiente richiamare la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale costituisce una misura sanzionatoria, che consegue automaticamente all’inottemperanza dell’ordine di demolizione, non potendo essere opposta né una qualsivoglia rilevanza del tempo trascorso dalla realizzazione dell’abuso, né l’affidamento riposto eventualmente dall’interessato sulla legittimità delle opere da realizzare, né l’assenza di motivazione specifica sulle ragioni di interesse pubblico perseguite con l’acquisizione stessa (Cons. Stato, sez. III, 22/09/2025, n. 7455; sez. II, 20/05/2024, n. 4463; sez. VI, 01/06/2023, n. 5411; sez. VI, 26/05/2023, n. 5187).
14.2 Peraltro, il Collegio non ha mancato di rilevare che nell’atto stragiudiziale di significazione del 23/04/2025 - con cui la ricorrente ha informato la Direzione Tecnica dell’Ufficio Disciplina Edilizia incardinato presso il Municipio XII di Roma Capitale, che l’immobile sarebbe stato venduto all’asta il 10/06/2025 -, si legge che: “ all’udienza del 16.10.2024, tenuto dal Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Roma [..] alla presenza sia del C.T.U. incaricato, [..], che del custode giudiziario, [..], la Sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS-faceva presente che l’immobile pignorato doveva essere di diritto acquisito gratuitamente al patrimonio di Roma Capitale attesa la mancata rimozione o demolizione, entro 90 giorni dalla notifica, avvenuta il 26.06.2024, della Determinazione Dirigenziale, Rep. n. -OMISSIS- (Prot. -OMISSIS-del 11.06.2024).” E nelle conclusioni la medesima ricorrente ha invitato Roma Capitale: “ a voler valutare la possibilità di intervenire nel procedimento esecutivo immobiliare pendente presso il Tribunale di Roma, recante Rg.n.-OMISSIS-, Giudice-OMISSIS-, attesochè è stata disposta la vendita senza incanto del compendio abusivo oggetto di pignoramento per il giorno 10.06.2025 alle ore 10,00 (1° esperimento di vendita) al fine di tutelare i Vs interessi/diritti. Con la presente comunicazione la Sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS-si ritiene libera da ogni responsabilità e/o obbligazione nel caso in cui l’immobile pignorato venga venduto all’asta e, conseguentemente, sottratto al patrimonio del Comune di Roma, attesochè ogni sua iniziativa è stata respinta dal Tribunale di Roma. ”
14.3 È evidente, dunque, che la Signora -OMISSIS--OMISSIS-, non solo non ha tempestivamente impugnato le determinazioni dirigenziali recanti l’ingiunzione a demolire l’immobile abusivo di cui è causa, ma ha addirittura utilizzato la propria volontaria inottemperanza alla predetta ingiunzione - e il conseguente automatico effetto acquisitivo della proprietà dell’immobile al patrimonio comunale, del quale era pienamente consapevole -, quale argomento per ulteriormente opporsi alla procedura esecutiva in atto. Il che, a voler tacer d’altro, elide la sussistenza di qualsivoglia affidamento tutelabile in capo alla ricorrente, la quale, peraltro, era a conoscenza del carattere abusivo dell’immobile sin dal momento dell’acquisto, avvenuto nel 2008, nonché della sua non condonabilità già a fine 2015 (giusta comunicazione di preavviso di rigetto dell’istanza di condono edilizio: protocollo n. -OMISSIS- del 2/09/2015).
15. Quanto, infine, alla circostanza che l’immobile abusivo è destinato a far fronte ad esigenze abitative personali e familiari della ricorrente, è sufficiente rammentare che, per consolidata giurisprudenza: “ l’ordinanza di demolizione di un manufatto realizzato in assenza di titolo e adibito ad esigenze abitative deve ritenersi legittima e non irragionevolmente lesiva del diritto primario all’abitazione, atteso che quest’ultimo non può ritenersi prevalente, neanche in considerazione della prospettazione di uno stato di necessità del nucleo familiare, sull’interesse pubblico alla repressione dell’abuso edilizio. ” (così T.A.R. Lazio, Roma, Sezione II S, 26/2/2024, n. 3794, nonché id., Sez. II quater, 16/4/2024, n. 7443; id., Sez. II, 10/2/2024, n. 9200).
15.1 Inoltre, il Collegio rileva che la ricorrente non ha prodotto, nell’ambito del presente giudizio, alcuna documentazione idonea a comprovare le proprie condizioni socio-economiche e di salute nonché quelle della propria prole asseritamente convivente (e oggi maggiorenne), né ha provato l’indisponibilità di altri immobili idonei ad uso abitativo e, in questo caso, dei tentativi effettuati per reperire una sistemazione abitativa alternativa e legittima.
In ogni caso, va ribadito che la natura di atto dovuto dell’atto di acquisizione, certificativo di un effetto legale che si è già prodotto, non lascia spazio a valutazioni discrezionali e a bilanciamenti con altri interessi da parte dell’Amministrazione comunale.
16. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, deve concludersi che il ricorso si manifesta in parte qua irricevibile, inammissibile per difetto di interesse e, comunque, del tutto privo di fondamento nel merito e va, pertanto, integralmente respinto.
17. Sussistono, cionondimeno, i presupposti di legge per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge perché irricevibile in parte qua , inammissibile e, comunque, infondato, nei sensi e per le ragioni di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le generalità della ricorrente e delle altre persone menzionate nella presente sentenza.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
NG FR, Presidente
Giuseppe Licheri, Primo Referendario
VI DA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI DA | NG FR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.