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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 23/12/2025, n. 674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 674 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. RI RI RI Consigliere rel
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 314/2024 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Reggio Emilia n. 101/2024 pubblicata in data 20 marzo 2024 promossa con ricorso depositato in data 23 maggio 2024 da:
Parte_1 in persona legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso la pec dell'avv. Giuseppe Chillemi, che la rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1 elettivamente domiciliato presso la pec degli avv.ti Federica Canelli e Silvia
Casari, che lo rappresentano e difendono come da procura in atti
APPELLATO
OGGETTO: opposizione cartella di pagamento
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale dell'11.12.2025, udita la relazione della causa, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate;
esaminati gli atti e i documenti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Reggio Emilia sezione lavoro accoglieva parzialmente il ricorso proposto dall'avv. Controparte_1 avverso la cartella di pagamento n. 095 202200008635 30 000, notificatagli in data 29/09/2022 da Agenzia delle Entrate per l'importo complessivo di €
27.837,56, dichiarando prescritto il diritto di Parte_1
al pagamento del contributo integrativo con relative sanzioni
[...]
e interessi per l'anno 2008. Confermava, invece, la cartella di pagamento in relazione alla debenza del contributo soggettivo.
In particolare nel ricorso introduttivo deduceva di aver trasmesso CP_1 alla in data 25.07.2009 il Modello 5/2009, contenente la propria Parte_1 dichiarazione dei redditi percepiti nell'anno precedente, e che, poi, solo in data
26 settembre 2019 a mezzo pec la con atto di “Consolidamento Parte_1 dei dati reddituali da Anagrafe Tributaria e accertamento somme dovute : 2008
(Mod 5/2009)”gli aveva intimato il pagamento di euro 27.556,00, imputandogli un maggior reddito professionale dichiarato al fisco relativo ad un volume d'affari IVA pari a € 592.832,00, oltre alle relative sanzioni e interessi.
Precisava di aver presentato osservazioni in merito all'intervenuta prescrizione decennale che erano state rigettate dalla che aveva sostenuto che Parte_1 nella dichiarazione presentatale in data 25.07.2009 vi era stato un intento doloso del professionista che aveva volontariamente omesso di comunicarle gli importi ottenuti in forma associata. esponeva di avere anche proposto reclamo senza esito. CP_1
Chiedeva, quindi, che il Tribunale adito accertasse e dichiarasse l'intervenuta prescrizione del diritto fatto valere dalla per il tramite Parte_1 dell'Agenzia delle Entrate, con la suddetta cartella di pagamento e che, per l'effetto, la dichiarasse nulla con conseguente declaratoria di inefficacia dei provvedimenti precedentemente emessi da nei confronti del Parte_1 medesimo.
Si costituiva la , contestando Parte_1 Parte_1
l'intervenuta prescrizione e chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Tribunale di Reggio Emilia, sezione lavoro, decideva come sopra indicato.
2. Proponeva appello . Parte_1
Con il primo motivo di appello la deduceva l'errata Parte_1 interpretazione delle risultanze istruttorie e delle norme di legge, nonché la
2 contraddittorietà ed illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado aveva ritenuto parzialmente prescritto il credito di cui alla cartella di pagamento n. 095 2022 0000 8635 30 000, con riferimento al contributo integrativo dovuto per l'anno 2008.
In particolare, parte appellante rappresentava che, al momento della presentazione del modello 5/2009, l'avv. aveva dichiarato alla CP_1
un volume di affari Iva pari ad € 114.500,00, mentre in sede di Parte_1 controllo incrociato con i dati dell'Agenzia delle Entrate era emerso un volume di affari pari ad € 592.832,00, in quanto lo stesso aveva omesso di indicare nel
Modello 5 la quota del volume di affari IVA derivante dalla sua partecipazione all'1% a studio tributario associato.
Evidenziava che l'appellato aveva presentato la dichiarazione dei redditi, da cui risultava il maggior reddito da partecipazione, ad Agenzia delle Entrate in data
29 settembre 2009 e che prima di quella data era oggettivamente impossibile per la venire a conoscenza di tale maggior reddito di cui aveva avuto Parte_1 contezza solo a seguito della sottoscrizione in data 22 marzo 2016 di apposita convenzione con Agenzia delle Entrate per l'incrocio dei dati reddituali.
Sosteneva che la sentenza della Suprema Corte n.35873/2021 citata dal giudice di primo grado contenesse un principio condivisibile in relazione alla decorrenza del termine di prescrizione dall'invio del Modello 5, ma non dirimente nel caso di specie ove si discuteva della sospensione della prescrizione.
Affermava che se era vero che in presenza di una dichiarazione inveritiera il termine prescrizionale iniziava a decorrere dall'invio del Mod.5, tuttavia la condotta dolosa del professionista sospendeva il termine di prescrizione ex art. 2941 n.8 c.c. e che, pertanto, nel caso di specie non fosse maturata la prescrizione.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante deduceva la violazione ed erronea applicazione dell'art. 92 c.p.c., ritenendo censurabile la decisione di compensare delle spese legali in ragione della fondatezza delle proprie argomentazioni.
Parte appellante concludeva chiedendo, in parziale riforma della sentenza impugnata, il rigetto dell'eccezione di prescrizione concernente i contributi integrativi relativi all'anno 2008 (oltre sanzioni ed interessi) e, per l'effetto, di dichiarare l'integrale validità della cartella di pagamento n. 095 2022 00008635
3 30 000 anche per l'importo residuo di euro 21.749,42, con conferma dell'impugnato ruolo esattoriale 2021 e vittoria di spese ed onorari.
Si costituiva con memoria depositata in data 20 dicembre 2024 CP_1
, chiedendo il rigetto dell'appello e insistendo nelle proprie difese
[...] presentate in primo grado.
La causa, istruita sulla base dei documenti prodotti dalle parti, veniva discussa e decisa all'udienza dell'11 dicembre 2025 mediante lettura del dispositivo.
3.In relazione al primo motivo di appello si osserva quanto segue.
Si osserva, innanzitutto, che secondo la giurisprudenza costante della Suprema
Corte il termine di prescrizione decennale dei contributi inizia a decorrere dall'invio del Mod 5 anche in caso di dichiarazione inveritiera.
In particolare, come ribadito anche di recente dalla Suprema Corte (Cass. lav. n.
11011/2025): “Occorre distinguere l'ipotesi in cui via sia stata trasmissione inveritiera dei dati fiscali e l'ipotesi in cui vi sia stata omissione della trasmissione. In caso di omessa trasmissione dei dati di reddito, la prescrizione non decorre se non dall'accertamento condotto dall'Ufficio. In tal senso si consideri che «l'art. 19 della legge 20 settembre 1980, n. 576, che contiene la disciplina della prescrizione dei contributi, dei relativi accessori e dei crediti conseguenti a sanzioni dovuti in favore della , individua Parte_1 un distinto regime della prescrizione medesima a seconda che la comunicazione dovuta da parte dell'obbligato, in relazione alla dichiarazione di cui agli artt.
17 e 23 della stessa legge, sia stata omessa o sia stata resa in modo non conforme al vero, riferendosi solo al primo caso l'ipotesi di esclusione del decorso del termine prescrizionale decennale, mentre, in ordine alla seconda fattispecie, il decorso di siffatto termine è da intendersi riconducibile al momento della data di trasmissione all'anzidetta cassa previdenziale della menzionata dichiarazione» (Cass. 22/11/2021, n. 35873; Cass.16/03/2011, n.
6259; Cass. 17/04/2007, n. 9113).
Occorre, quindi, verificare se sia condivisibile la tesi della Parte_1 secondo cui, nel caso di specie, il termine di prescrizione che ha iniziato a decorrere dalla comunicazione del Mod.5 da parte del professionista, sarebbe rimasto subito sospeso fino a quando la ha iniziato la sua attività Parte_1 di controllo incrociato con l'anagrafe Tributaria o quantomeno fino al deposito della dichiarazione dei redditi da parte del professionista in data 29/09/2009.
4 Si ritiene che la tesi dell'appellante sia infondata.
Innanzitutto la giurisprudenza della Suprema Corte nelle plurime pronunce in cui ritiene che la prescrizione decorra dal momento di invio della dichiarazione, seppur inveritiera, non fa mai alcun riferimento alla contestuale sospensione della prescrizione e ciò è estremamente indicativo.
E', infatti, evidente che laddove la giurisprudenza di legittimità avesse ritenuto che la dichiarazione inveritiera contenuta nel Mod. 5 integri di per sè gli estremi dell'occultamento doloso avrebbe posticipato il decorso della prescrizione o, comunque, indicato la contestuale sospensione.
Si osserva, poi, che sarebbe contraddittorio ritenere che il termine della prescrizione decorra dal momento dell'invio della dichiarazione infedele e contestualmente ritenerlo sospeso per il fatto che la dichiarazione non è veritiera, anziché posporre il decorso della prescrizione. E',infatti, evidente che un termine contestualmente sospeso al suo inizio non decorre.
Si evidenzia, poi, che, comunque, perché sussista la causa di sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941 n. 8 c.c. il dolo deve comportare una vera impossibilità per il creditore di agire e non una mera difficoltà.
Come asserito dalla Suprema Corte, infatti, (Cass.lav. n. 5413/2020)
“L'operatività della causa di sospensione della prescrizione, di cui all'art. 2941,
n. 8, c.c., ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, e, quindi, quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso la sospensione della prescrizione dei contributi, di cui all'art. 3 della l. n. 335 del
1995, nelle more dell'accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate del maggior reddito, pur dolosamente occultato dal contribuente).”
In particolare si legge nella motivazione della suddetta sentenza: “Anche il secondo motivo è infondato, essendosi parimenti consolidato il principio di diritto secondo cui l'operatività della causa di sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941, n. 8, c.c. ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, con la conseguenza che tale criterio non impone di far riferimento ad un'impossibilità assoluta di
5 superare l'ostacolo prodotto dal comportamento del debitore, ma richiede di considerare l'effetto dell'occultamento in termini di impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli (Cass. nn. 9113 del 2007, 21567 del
2014)”.
Peraltro l'onere della prova del dolo incombe sulla parte che invoca la sospensione.
Nel caso di specie la mera indicazione nel Modello 5 di un dato reddituale asseritamente non completo non può integrare evidentemente gli estremi del dolo come indicato nelle suddette pronunce.
Da quanto sopra esposto deriva che il primo motivo di appello deve essere, pertanto, rigettato.
Il secondo motivo d'appello relativo alle spese legali e inscindibilmente legato al motivo precedente deve essere parimenti rigettato stante la soccombenza dell'appellante.
L'appello va, quindi, rigettato e deve essere confermata la sentenza impugnata
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 / 2002 se dovuto
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n.314/2024 R.G.A. così provvede:
1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata
2) Condanna in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore a rifondere a le spese Controparte_1 del presente grado di giudizio che liquida nella somma di euro 3000,00 per compensi oltre al rimborso spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
6 a quello per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 / 2002 se dovuto
Così deciso in Bologna, 11/12/2025
Il Consigliere est.
Dott.RI RI RI
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. RI RI RI Consigliere rel
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 314/2024 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Reggio Emilia n. 101/2024 pubblicata in data 20 marzo 2024 promossa con ricorso depositato in data 23 maggio 2024 da:
Parte_1 in persona legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso la pec dell'avv. Giuseppe Chillemi, che la rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1 elettivamente domiciliato presso la pec degli avv.ti Federica Canelli e Silvia
Casari, che lo rappresentano e difendono come da procura in atti
APPELLATO
OGGETTO: opposizione cartella di pagamento
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale dell'11.12.2025, udita la relazione della causa, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate;
esaminati gli atti e i documenti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Reggio Emilia sezione lavoro accoglieva parzialmente il ricorso proposto dall'avv. Controparte_1 avverso la cartella di pagamento n. 095 202200008635 30 000, notificatagli in data 29/09/2022 da Agenzia delle Entrate per l'importo complessivo di €
27.837,56, dichiarando prescritto il diritto di Parte_1
al pagamento del contributo integrativo con relative sanzioni
[...]
e interessi per l'anno 2008. Confermava, invece, la cartella di pagamento in relazione alla debenza del contributo soggettivo.
In particolare nel ricorso introduttivo deduceva di aver trasmesso CP_1 alla in data 25.07.2009 il Modello 5/2009, contenente la propria Parte_1 dichiarazione dei redditi percepiti nell'anno precedente, e che, poi, solo in data
26 settembre 2019 a mezzo pec la con atto di “Consolidamento Parte_1 dei dati reddituali da Anagrafe Tributaria e accertamento somme dovute : 2008
(Mod 5/2009)”gli aveva intimato il pagamento di euro 27.556,00, imputandogli un maggior reddito professionale dichiarato al fisco relativo ad un volume d'affari IVA pari a € 592.832,00, oltre alle relative sanzioni e interessi.
Precisava di aver presentato osservazioni in merito all'intervenuta prescrizione decennale che erano state rigettate dalla che aveva sostenuto che Parte_1 nella dichiarazione presentatale in data 25.07.2009 vi era stato un intento doloso del professionista che aveva volontariamente omesso di comunicarle gli importi ottenuti in forma associata. esponeva di avere anche proposto reclamo senza esito. CP_1
Chiedeva, quindi, che il Tribunale adito accertasse e dichiarasse l'intervenuta prescrizione del diritto fatto valere dalla per il tramite Parte_1 dell'Agenzia delle Entrate, con la suddetta cartella di pagamento e che, per l'effetto, la dichiarasse nulla con conseguente declaratoria di inefficacia dei provvedimenti precedentemente emessi da nei confronti del Parte_1 medesimo.
Si costituiva la , contestando Parte_1 Parte_1
l'intervenuta prescrizione e chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Tribunale di Reggio Emilia, sezione lavoro, decideva come sopra indicato.
2. Proponeva appello . Parte_1
Con il primo motivo di appello la deduceva l'errata Parte_1 interpretazione delle risultanze istruttorie e delle norme di legge, nonché la
2 contraddittorietà ed illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado aveva ritenuto parzialmente prescritto il credito di cui alla cartella di pagamento n. 095 2022 0000 8635 30 000, con riferimento al contributo integrativo dovuto per l'anno 2008.
In particolare, parte appellante rappresentava che, al momento della presentazione del modello 5/2009, l'avv. aveva dichiarato alla CP_1
un volume di affari Iva pari ad € 114.500,00, mentre in sede di Parte_1 controllo incrociato con i dati dell'Agenzia delle Entrate era emerso un volume di affari pari ad € 592.832,00, in quanto lo stesso aveva omesso di indicare nel
Modello 5 la quota del volume di affari IVA derivante dalla sua partecipazione all'1% a studio tributario associato.
Evidenziava che l'appellato aveva presentato la dichiarazione dei redditi, da cui risultava il maggior reddito da partecipazione, ad Agenzia delle Entrate in data
29 settembre 2009 e che prima di quella data era oggettivamente impossibile per la venire a conoscenza di tale maggior reddito di cui aveva avuto Parte_1 contezza solo a seguito della sottoscrizione in data 22 marzo 2016 di apposita convenzione con Agenzia delle Entrate per l'incrocio dei dati reddituali.
Sosteneva che la sentenza della Suprema Corte n.35873/2021 citata dal giudice di primo grado contenesse un principio condivisibile in relazione alla decorrenza del termine di prescrizione dall'invio del Modello 5, ma non dirimente nel caso di specie ove si discuteva della sospensione della prescrizione.
Affermava che se era vero che in presenza di una dichiarazione inveritiera il termine prescrizionale iniziava a decorrere dall'invio del Mod.5, tuttavia la condotta dolosa del professionista sospendeva il termine di prescrizione ex art. 2941 n.8 c.c. e che, pertanto, nel caso di specie non fosse maturata la prescrizione.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante deduceva la violazione ed erronea applicazione dell'art. 92 c.p.c., ritenendo censurabile la decisione di compensare delle spese legali in ragione della fondatezza delle proprie argomentazioni.
Parte appellante concludeva chiedendo, in parziale riforma della sentenza impugnata, il rigetto dell'eccezione di prescrizione concernente i contributi integrativi relativi all'anno 2008 (oltre sanzioni ed interessi) e, per l'effetto, di dichiarare l'integrale validità della cartella di pagamento n. 095 2022 00008635
3 30 000 anche per l'importo residuo di euro 21.749,42, con conferma dell'impugnato ruolo esattoriale 2021 e vittoria di spese ed onorari.
Si costituiva con memoria depositata in data 20 dicembre 2024 CP_1
, chiedendo il rigetto dell'appello e insistendo nelle proprie difese
[...] presentate in primo grado.
La causa, istruita sulla base dei documenti prodotti dalle parti, veniva discussa e decisa all'udienza dell'11 dicembre 2025 mediante lettura del dispositivo.
3.In relazione al primo motivo di appello si osserva quanto segue.
Si osserva, innanzitutto, che secondo la giurisprudenza costante della Suprema
Corte il termine di prescrizione decennale dei contributi inizia a decorrere dall'invio del Mod 5 anche in caso di dichiarazione inveritiera.
In particolare, come ribadito anche di recente dalla Suprema Corte (Cass. lav. n.
11011/2025): “Occorre distinguere l'ipotesi in cui via sia stata trasmissione inveritiera dei dati fiscali e l'ipotesi in cui vi sia stata omissione della trasmissione. In caso di omessa trasmissione dei dati di reddito, la prescrizione non decorre se non dall'accertamento condotto dall'Ufficio. In tal senso si consideri che «l'art. 19 della legge 20 settembre 1980, n. 576, che contiene la disciplina della prescrizione dei contributi, dei relativi accessori e dei crediti conseguenti a sanzioni dovuti in favore della , individua Parte_1 un distinto regime della prescrizione medesima a seconda che la comunicazione dovuta da parte dell'obbligato, in relazione alla dichiarazione di cui agli artt.
17 e 23 della stessa legge, sia stata omessa o sia stata resa in modo non conforme al vero, riferendosi solo al primo caso l'ipotesi di esclusione del decorso del termine prescrizionale decennale, mentre, in ordine alla seconda fattispecie, il decorso di siffatto termine è da intendersi riconducibile al momento della data di trasmissione all'anzidetta cassa previdenziale della menzionata dichiarazione» (Cass. 22/11/2021, n. 35873; Cass.16/03/2011, n.
6259; Cass. 17/04/2007, n. 9113).
Occorre, quindi, verificare se sia condivisibile la tesi della Parte_1 secondo cui, nel caso di specie, il termine di prescrizione che ha iniziato a decorrere dalla comunicazione del Mod.5 da parte del professionista, sarebbe rimasto subito sospeso fino a quando la ha iniziato la sua attività Parte_1 di controllo incrociato con l'anagrafe Tributaria o quantomeno fino al deposito della dichiarazione dei redditi da parte del professionista in data 29/09/2009.
4 Si ritiene che la tesi dell'appellante sia infondata.
Innanzitutto la giurisprudenza della Suprema Corte nelle plurime pronunce in cui ritiene che la prescrizione decorra dal momento di invio della dichiarazione, seppur inveritiera, non fa mai alcun riferimento alla contestuale sospensione della prescrizione e ciò è estremamente indicativo.
E', infatti, evidente che laddove la giurisprudenza di legittimità avesse ritenuto che la dichiarazione inveritiera contenuta nel Mod. 5 integri di per sè gli estremi dell'occultamento doloso avrebbe posticipato il decorso della prescrizione o, comunque, indicato la contestuale sospensione.
Si osserva, poi, che sarebbe contraddittorio ritenere che il termine della prescrizione decorra dal momento dell'invio della dichiarazione infedele e contestualmente ritenerlo sospeso per il fatto che la dichiarazione non è veritiera, anziché posporre il decorso della prescrizione. E',infatti, evidente che un termine contestualmente sospeso al suo inizio non decorre.
Si evidenzia, poi, che, comunque, perché sussista la causa di sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941 n. 8 c.c. il dolo deve comportare una vera impossibilità per il creditore di agire e non una mera difficoltà.
Come asserito dalla Suprema Corte, infatti, (Cass.lav. n. 5413/2020)
“L'operatività della causa di sospensione della prescrizione, di cui all'art. 2941,
n. 8, c.c., ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, e, quindi, quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso la sospensione della prescrizione dei contributi, di cui all'art. 3 della l. n. 335 del
1995, nelle more dell'accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate del maggior reddito, pur dolosamente occultato dal contribuente).”
In particolare si legge nella motivazione della suddetta sentenza: “Anche il secondo motivo è infondato, essendosi parimenti consolidato il principio di diritto secondo cui l'operatività della causa di sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941, n. 8, c.c. ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, con la conseguenza che tale criterio non impone di far riferimento ad un'impossibilità assoluta di
5 superare l'ostacolo prodotto dal comportamento del debitore, ma richiede di considerare l'effetto dell'occultamento in termini di impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli (Cass. nn. 9113 del 2007, 21567 del
2014)”.
Peraltro l'onere della prova del dolo incombe sulla parte che invoca la sospensione.
Nel caso di specie la mera indicazione nel Modello 5 di un dato reddituale asseritamente non completo non può integrare evidentemente gli estremi del dolo come indicato nelle suddette pronunce.
Da quanto sopra esposto deriva che il primo motivo di appello deve essere, pertanto, rigettato.
Il secondo motivo d'appello relativo alle spese legali e inscindibilmente legato al motivo precedente deve essere parimenti rigettato stante la soccombenza dell'appellante.
L'appello va, quindi, rigettato e deve essere confermata la sentenza impugnata
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 / 2002 se dovuto
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n.314/2024 R.G.A. così provvede:
1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata
2) Condanna in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore a rifondere a le spese Controparte_1 del presente grado di giudizio che liquida nella somma di euro 3000,00 per compensi oltre al rimborso spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
6 a quello per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 / 2002 se dovuto
Così deciso in Bologna, 11/12/2025
Il Consigliere est.
Dott.RI RI RI
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
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