Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 12/04/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:
1) Dott.ssa Annamaria LA STELLA Presidente-
2) Dott.ssa Rossella DI TODARO
- Consigliere-
- Consigliere ausiliario- 3) Dott.ssa Maria Filippa LEONE ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di previdenza/assistenza sociale, in grado di appello, iscritta al N. 49 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2021, avverso la sentenza n. 2611/2020(RG 2460/2020) pronunciata dal giudice del lavoro di Taranto in materia di riliquidazione pensione, promossa da: Parte 1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappr. e difeso dagli avv.ti A. ANDRIULLI e M. BERLOCO
- Appellante-
E
Controparte_1
Appellante-
OGGETTO: "ricostituzione di pensione"
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in data 17/2/2021 1'Pt 2 ha impugnato la sentenza con cui il
Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro ha accolto la domanda proposta da Controparte_1 titolare di pensione VO 13006182 dall'1/9/2001, di ricostituzione della pensione per computo di periodi di contribuzione figurativa non considerati dall' Pt 2 nel calcolo della pensione. Ha assunto
1' CP 2 l'erroneità della sentenza per avere superato, senza alcuna motivazione sul punto, tanto l'eccezione di improponibilità della domanda giudiziaria per mancanza della domanda amministrativa, tanto l'eccezione di decadenza ai sensi dell'art 47 DPR 639/70, come modificato dall'art 38, comma 1 lett.d) n. 1DL 98/2011 conv- in L 111/2011, norma quest'ultima che ha esteso
Ha concluso chiedendo la riforma della sentenza impugnata e il rigetto della domanda della ricorrente. La appellata non si è costituita.
L'appello dell' Pt 2 è fondato per quanto di ragione.
Innanzitutto occorre chiarire che non è più necessaria una specifica richiesta dell'interessato per computare nel diritto a pensione i contributi figurativi di malattia, essendo ormai superata la disciplina dell'art 56 RDL 1827/1935, emanata in un momento in cui non vi erano dei sistemi di registrazione dei periodi di malattia. Ormai i contributi per i periodi di malattia regolarmente denunciati vengono registrati nell'estratto conto dell'interessato e considerati automaticamente ai fini del diritto a pensione, non appena perviene all' Pt 2 la denuncia di malattia da parte del datore di lavoro (in tal senso la circolare Pt 2 n. 11 del 24/1/2013). Nel caso di specie è indubbio, perché ammesso dall' Pt_2 che la malattia fosse conosciuta dall'istituto e fosse stata registrata nell'estratto contributivo.
Non è necessaria poi una domanda amministrativa di riliquidazione di prestazioni già riconosciute previa domanda amministrativa, come è nel caso della pensione. Non si discute infatti della necessità in generale di presentare domanda amministrativa per accedere alle prestazioni previdenziali e assistenziali. Nel caso di specie tuttavia la domanda di pensione era stata presentata e anche accolta, ma l'Pt_2 non aveva liquidato la prestazione in modo corretto, in quanto non aveva computato i periodi di malattia pur denunciati e riconosciuti dall' Pt 2 Sul punto è di recente intervenuta la Suprema Corte, la quale nell'affrontare la questione dell'applicabilità della nuova disciplina della decadenza, estesa dall'art 38, comma 1 DL 98/ 2001 anche alle domande di ricostituzione o riliquidazione di pensione, ha chiarito che "Stante il tenore letterale dell'art. 47, deve affermarsi che la decadenza è evitata solo dalla proposizione dell'azione giudiziaria, essendo questo l'atto il cui compimento va effettuato nel termine. Tale soluzione, valida in linea generale per la decadenza in materia previdenziale, è ancor più vera in relazione alla nuova decadenza dell'azione giudiziaria per ottenere l'esatto adempimento della prestazione riconosciuta solo in parte, atteso che la relativa domanda è stata costruita dal legislatore con riferimento ad un unico termine iniziale (il riconoscimento parziale ovvero il pagamento in misura ridotta della pensione), così prescindendo totalmente dalla domanda amministrativa, affatto necessaria;
infatti, mentre per ottenere il riconoscimento del diritto a pensione si deve porre in essere un procedimento amministrativo che prende il via con la domanda amministrativa, diversamente accade per la riliquidazione della pensione: infatti, nel caso di richiesta di pensione in misura superiore a quella accordata, il titolare non ha alcun obbligo di presentare domanda amministrativa all'ente, perché la domanda a suo tempo presentata per ottenere la pensione è ritenuta sufficiente dal legislatore come domanda per ottenere la pensione nella misura spettante per legge;
allo stesso modo, l'istituto può e deve liquidare la pensione senza alcuna necessità di domanda da parte dell'interessato, ma rivalutando la situazione che aveva portato alla liquidazione del trattamento in una certa ed erronea misura"¹.
In ordine alla eccezione di decadenza, poi, è pacifico che la disciplina del 2011(art 38, comma 1, lett d) del DL98/2011, conv. In L 111/2011), abbia esteso la decadenza triennale di cui all'art 47
DPR 639/70(per proporre l'azione giudiziaria) valida in materia di pensioni anche alle domande di riliquidazione di trattamenti pensionistici già in godimento, con decorrenza dalla liquidazione del trattamento pensionistico.
Si è posto in giurisprudenza il problema di stabilire l'applicabilità o meno della novella legislativa alle pensioni liquidate prima dell'entrata in vigore della legge, per le quali solo con stessa legge è stato introdotto un termine decadenziale prima inesistente(poiché nel vecchio testo la decadenza era limitata alle richieste di pensione avanzate per la prima volta).
Secondo un primo orientamento, seguito in un primo tempo anche da questa Corte d'appello ed appoggiato da numerose sentenze di legittimità, l'ultima delle quali resa dalla sezione Lavoro della
Corte di Cassazione n. 16257 del 29/7/2020 "La decadenza di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del
1970, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. in l.
n. 111 del 2011, non si applica alle domande di riliquidazione di prestazioni pensionistiche, aventi ad oggetto l'adeguamento di prestazioni già riconosciute, ma in misura inferiore a quella dovuta, liquidate prima del 6 luglio 2011, data di entrata in vigore della nuova disciplina"².
Trattasi infatti di disposizione innovativa che ha introdotto una nuova ipotesi di decadenza, riferita non più solo alla richiesta di prestazione previdenziale, ma anche alle richieste di adeguamento e riliquidazione della prestazione già in godimento e non può pertanto operare per le prestazioni già percepite nella vigenza della vecchia disciplina.
Secondo un altro orientamento, propugnato dall' Pt 2 in ossequio ad altre pronunce della Suprema
1 Cassazione civile sez. lav., 12/08/2021, (ud. 26/01/2021, dep. 12/08/2021), n.22820
2Cass. sez. L, Sentenza n. 16549 del 05/08/2016, conforme Cass. n. 4671/2019), in ultimo sentenza n. 16257/2020 Corte, occorre conciliare l'interpretazione della nuova legge con il disposto dell'art 252 disp att c.c., tuttora vigente, per cui qualora il fatto individuato come termine iniziale si sia verificato precedentemente all'entrata in vigore della norma introduttiva della decadenza dovrebbe ritenersi il termine triennale di decadenza operante anche nella specie a decorrere dal 6 luglio 2011 ed interamente decorso alla data della proposizione dell'azione³.
In relazione a tale contrasto in seno alla stessa Corte di Cassazione, è intervenuta una importante pronuncia della sezione Lavoro sezione ordinaria, resa in pubblica udienza, alla quale la questione era stata rimessa dalla sesta sezione lavoro, con ordinanza interlocutoria n. 17618/2019, nella quale la Suprema Corte ha assunto un chiaro orientamento a favore del secondo degli orientamenti esposti, discostandosi dal suo precedente di pochi mesi prima(del luglio 2020). Essa ha richiamato i principi esposti dalla Cassazione a sezioni Unite nel 2015 .(n. 15352/2015) a proposito dell'applicabilità della decadenza introdotta dal legislatore del 1997 con la legge n. 238 in materia di indennizzi in conseguenza di epatiti post trasfusionali. Come è noto la citata pronuncia delle SU è intervenuta nella materia delle emotrasfusioni ed ha stabilito, con l'art. 1, comma 9 L. n. 238/1997,
Parte che i soggetti interessati a ottenere l'indennizzo di cui all'art. 1, comma 1, presentino alla competente le relative domande, indirizzate al Ministro della sanità, entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di epatiti post trasfusionali o di 10 anni nei casi di pensioni da
HIV. I termini decorrono dal momento in cui, sulla base delle documentazioni di cui ai commi 2 e
3, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno. La norma che ha introdotto il nuovo termine di decadenza è stata interpretata dalle S.U. nel senso che il detto termine decorre dalla entrata in vigore della legge per le ipotesi di epatiti post trasfusionali contratte (e accertate) anteriormente alla sua emanazione. solo a decorrere dall'entrata della legge stessa –
Sul punto la Suprema Corte ha sostenuto: “In particolare le Sezioni unite hanno esaminato, al pari della fattispecie sottoposta all'esame di questa Corte, un problema di diritto transitorio attinente alla determinazione dell'incidenza di una legge sopravvenuta che introduca ex novo un termine di decadenza su una situazione ancora pendente. Con la citata pronuncia, premesso che la previsione di un termine di decadenza da parte del legislatore certamente non può avere effetto retroattivo e cioè non può far considerare maturato, in tutto o in parte, un termine facendolo decorrere prima dell'entrata in vigore della legge che l'abbia istituito, si è affermato, conformemente aì principi generali dell'ordinamento in materia di termini, che, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina si applichi anche alle situazioni soggettive già in essere, ma la decorrenza del termine viene fissata con riferimento all'entrata in vigore della modifica legislativa. Secondo la citata pronuncia tale soluzione realizza il "bilanciamento di due contrapposte esigenze e cioè, da un lato, quella di garantire l'efficacia del fine sollecitatorio perseguito dal legislatore con l'introduzione del termine decadenziale, e, dall'altro, quella di tutelare l'interesse del privato, onerato della decadenza, a non vedersi addebitare un comportamento inerte allo stesso non imputabile (Cass. n. 13355 del 2014).
Bilanciamento che deve tener conto della natura dell'interesse del privato da salvaguardare, che ha per oggetto non già una situazione definita - non potendosi configurare, nel caso di specie, un diritto a conservare un termine prescrizionale - bensì un semplice affidamento a fruire del termine prescrizionale per far valere il proprio diritto, affidamento che deve essere tutelato in modo ragionevole ed equilibrato secondo i parametri da tempo precisati dalla Corte costituzionale".
In sostanza la realizzazione di tale bilanciamento viene individuata con riferimento alla soluzione adottata dal legislatore con l'art. 252 disp. att. cod. civ., disposizione alla quale deve attribuirsi il valore di regola generale così come affermato già dalla Corte Costituzionale con la sentenza
3.2.1994 n. 20 e ribadito da numerose sentenze della Corte di Cassazione (cfr. Cass. S.U. 7 marzo
2008 n. 6173, ed anche Cass. n. 5811 del 2010; n. 6705 del 2010; n. 25746 del 2009).
La Corte di cassazione ha concluso per l'applicabilità del regime decadenziale introdotto dalla legge del 2011 anche alle prestazioni liquidate in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge, ma calcolando la decorrenza del termine triennale dalla data di entrata in vigore della legge stessa, piuttosto che dalla prima liquidazione.
Ciò tuttavia non comporta l' impossibilità assoluta di far valere il diritto. Occorre precisare, all'uopo, che secondo questa Corte la decadenza non è per così dire tombale ma mobile. Anche la
Suprema Corte sul punto ha sostenuto che "in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale". Essa ha, infatti, valorizzato il dato letterale e testuale(, l'art. 47, comma 6, estende alle azioni di riliquidazione i commi 2 e 3, in relazione ai quali l'art. 6 del d.l.
29.3.91, n. 103, convertito in I. 1.6.91, n. 166, chiarisce che la decadenza determina l'estinzione ai ratei pregressi), nonché tutti i precedenti giurisprudenziali in ordine alla natura del termine decadenziale in genere, che è stato riferito ai singoli ratei (tra le tante, Cass. Sez. L, Sentenza n.
13104 del 08/09/2003, Rv. 566651 - 01; Sez. L, Sentenza n. 152 del 09/01/1999, Rv. 522121 - 01;
Sez. L, Sentenza n. 2364 del 07/02/2004, Rv. 569965 - 01); quanto si ricava dai lavori preparatori e dalla relazione che accompagna l'emanazione dell'articolo 38, dove si afferma che a differenza del diritto al trattamento pensionistico di per sé imprescrittibile, il diritto ai singoli reati è considerato soggetto a prescrizione in quanto considerato dalla giurisprudenza di contenuto esclusivamente patrimoniale, periodicamente risorgente e limitatamente disponibile., in ragione della loro autonoma cadenza temporale;
infine ha richiamato i principi affermati in materia dalla Corte Costituzionale, che ha sempre ritenuto il diritto a pensione come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza, in conformità di principio costituzionalmente garantito che non può comportare deroghe legislative (tra le altre, Corte Costituzionale 26 febbraio
2010, n. 71; 22 luglio 99, n. 345; 15 luglio 85, n. 203).
Pertanto nel caso di specie risultano soggetti a decadenza e non rivendicabili i ratei antecedenti al
17/3/2017(essendo stato depositato il ricorso giudiziario il 17/3/2020).
Non occorre soffermarsi sull'eccezione di prescrizione quinquennale dei ratei, in quanto assorbita dall'accoglimento dell'eccezione di decadenza triennale.
Nel merito è indubbia la computabilità dei contributi figurativi, pacificamente versati, nella misura della pensione e il tribunale ha accolto il calcolo proposto in primo grado dall' CP_2, accettato dalla ricorrente. Per questa ragione deve essere accolto l'appello dell' Pt 2 e deve essere dichiarata la decadenza dall'azione giudiziaria relativamente ai ratei di maggiorazione di pensione derivante dall'accredito dei contributi figurativi per malattia omessi, maturati fino al 17/3/2017.
Spettano invece alla ricorrente le differenze di pensione derivanti dal ricalcolo come operato dall' Pt 2, per il periodo successivo.
L'accoglimento limitato della domanda in primo grado e l'accoglimento limitato dell'appello giustificano, in virtù del principio della soccombenza reciproca, la compensazione integrale delle spese di lite in primo e secondo grado.
P.Q.M.
Accoglie l'appello dell' Pt 2 per quanto di ragione e, in riforma parziale della sentenza impugnata, fermo restando il diritto stabilito nella sentenza di primo grado alla ricostituzione di pensione, dichiara la decadenza dell'azione giudiziaria relativamente ai ratei differenziali di pensione maturati fino al 17/3/2017. Spese compensate del doppio grado.
Taranto, 9/4/2025
Il Presidente Il Relatore
dott.ssa A. Lastella Dott.ssa Rossella Di Todaro 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 Cassazione, sesta sezione lavoro, ordinanza n. 3580/2019
4 Cass. Sez. L , Sentenza n. 17430 del 17/06/2021