Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 17/03/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 614/2025 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.Miro. Santangelo Presidente relatore
Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 614/2025 promossa con ricorso depositato il 06.02.25:
1) Sig.ra Parte_1
Nata a CA (VA) il 27.10.1977
cittadina: Italiana Cod. Fisc. , C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Antonella De Peri del foro di Varese (c.f. ) con studio in Varese C.F._2
Via V. Veneto n. 11
e
2) Sig. Parte_2
nato/a AD (VA) il 02.11.1975
cittadino: Cod. Fisc. CP_1 C.F._3
residente in [...]
con l'Avv. Alessandro Bianchi del foro di Milano (C.F. ) con studio in C.F._4
Legnano (MI) Via G. Giolitti n.22
i quali hanno contratto matrimonio con rito cattolico ritualmente trascritto nei registri dello Stato civile in Cerro Maggiore (MI) in data 02.07.2011
(Anno 2011 atto n. 9 parte II serie A)
□ con i seguenti figli minorenni:
1
- (c.f. ) nato a [...] [...] Parte_4 C.F._6
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 06.02.2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1) I figli e sono affidati ad entrambi i genitori in maniera condivisa e la responsabilità Pt_3 Pt_4 genitoriale sarà esercitata congiuntamente tra di loro. Le decisioni di maggiore interesse per i figli così come dettato dall'art 337 ter co.3 cc relative all'istruzione, all'educazione, alla salute nonché riguardo la scelta dell'Istituto da frequentare saranno assunte dai genitori di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli.
I figli vivranno presso la residenza della madre.
La stessa fisserà la propria abitazione e residenza nell'alloggio ubicato in Gallarate Via Varese 18 il cui acquisto è in corso di perfezionamento ed è subordinato alla concessione di mutuo da parte di
Credit Agricole S.p.A. La madre ed i figli si trasferiranno presso tale abitazione entro e non oltre la data del 15.6.2025.
Non appena la banca Credit Agricole S.p.A. avrà comunicato che il mutuo verrà deliberato, le parti provvederanno alla sottoscrizione del presente ricorso e il giorno successivo al deposito del presente ricorso il sig. verserà alla sig.ra quale contributo per l'acquisto della nuova abitazione Pt_2 Pt_1 la somma di euro 20.000,00 (ventimila) a condizione che la sig.ra provveda a trasferire la Pt_1 propria residenza presso il nuovo immobile entro la data del 15.6.2025. Le parti concordano che qualora la sig.ra non provvedesse a trasferire la propria residenza entro la data del Parte_1
16.6.2025 lasciando nel medesimo termine l'immobile coniugale, la stessa sarà tenuta, a titolo di penale ex art. 1382 C.C., a restituire la somma di euro 20.000,00 (ventimila) al sig. . Parte_2
Nel momento in cui la sig.ra con i figli si trasferirà, preleverà dalla casa coniugale di Pt_1 proprietà esclusiva del sig. RO, oltre agli effetti personali suoi e dei figli, i beni mobili che, elencati in apposito foglio separato prodotto sub doc. nr 5) sottoscritto da entrambe le parti è da considerarsi parte integrante dell'accordo di separazione.
La casa coniugale sarà quindi assegnata al sig. completa di ogni ulteriore arredo e suppellettile. Pt_2
Le parti concordano che i figli minori termineranno l'attuale percorso di studi (elementare e medio) presso gli istituti attualmente frequentati e, successivamente i genitori concorderanno il percorso di studi più adatto alle loro esigenze e capacità.
2) La frequentazione tra padre e i figli viene così disciplinata:
a. A week alternati dal venerdì pomeriggio quando il padre andrà a prenderli all'uscita della scuola
(o presso la residenza materna nei giorni in cui non frequentano la scuola) sino al lunedì mattina quando verranno riaccompagnati a scuola (o presso la residenza materna nei giorni in cui non frequentano la scuola) dal padre.
b. In settimana dal mercoledì all'uscita di scuola momento nel quale il padre andrà a prenderli dall'uscita da scuola, sino al giovedì mattina quando saranno riaccompagnati a scuola dal padre, e dal giovedì all'uscita da scuola fino alle ore 22.00, dopo cena, quando il padre li riaccompagnerà presso la residenza della madre.
2 Nei periodi ovvero nei giorni in cui i figli non frequenteranno la scuola, staranno con il padre dal mercoledì mattina, quando la madre provvederà ad accompagnarli presso la residenza paterna alle ore 10,00 circa, sino al giovedì sera alle ore 22.00 circa, dopo cena, momento nel quale il padre provvederà a riaccompagnarli presso la residenza materna.
c. Quanto alle festività tradizionali i figli trascorreranno pariteticamente con la regola dell'alternanza i giorni 24-25-26. con l'uno o l'altro genitore.
Trascorreranno poi anche i periodi 27-31/12 e 1 -6/1 con l'uno o l'altro genitore sempre con il criterio dell'alternanza. Si pattuisce sin d'ora che il Natale 2025, in applicazione dei principi sopraddetti sia trascorso con la madre con la quale i minori trascorreranno anche il periodo 27-31/12.
d. Le festività Pasquali saranno trascorse dalla fine della scuola alla domenica di Pasqua con un genitore e dal Lunedì dell'Angelo sino al rientro a scuola con l'altro sempre secondo il criterio dell'alternanza tra i genitori. La Pasqua 2025 sarà trascorsa con il padre.
e. Durante le vacanze estive i figli trascorreranno un periodo di due settimane anche non consecutive con l'uno o l'altro genitore tanto a luglio quanto ad agosto, per complessive quattro settimane.
La cadenza di tali periodi sarà concordata tra i genitori entro il 30.4. di ogni anno.
Fatti salvi, nell'interesse preminente dei minori, migliori e diversi accordi tra i genitori.
3) A titolo di concorso nel mantenimento dei figli il padre, dal momento in cui la sig.ra Pt_1 lascerà la casa coniugale, verserà alla madre entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro
250,00 per ogni figlio e quindi euro 500,00 mensili rivalutabili annualmente come per legge, sul c/c a lei intestato IBAN [...] oltre al 50% delle spese extra assegno come identificate dalle linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto famigliare del C.N.F.
L'assegno unico universale viene attribuito per intero alla madre, genitore collocatario dei minori.
4) La casa di vacanza ubicata in Pisa (Pi) frazione Calambrone, Viale del Tirreno nr. 80, di proprietà esclusiva del sig. RO potrà essere utilizzata dalla sig.ra con i figli per un Pt_1 periodo di vacanza di 15 giorni durante le vacanze estive, periodo che la sig.ra dovrà Pt_1 comunicare al sig. RO entro il 30.4. di ciascun anno.
4 a) Oltre la sig.ra ed ai figli tale abitazione potrà essere frequentata dai genitori della Pt_1 sig.ra esclusivamente nei periodi in cui sarà occupata dalla medesima sig.ra e Pt_1 Pt_1 dai figli.
4 b) nell'abitazione di Pisa frazione Calambrone, Viale Tirreno nr. 80 la sig.ra non potrà Pt_1 ospitare altre persone, oltre a quelle sopra indicate, né animali, a pena di decadenza del diritto di utilizzare l'immobile.
4 c) In caso di eventuale alienazione/ donazione il sig. riconosce alla signora il Pt_2 Pt_1 diritto di prelazione impegnandosi a comunicare con congruo preavviso le condizioni di vendita, una volta ricevuta la comunicazione la sig.ra avrà 30 giorni per comunicare la propria Pt_1 volontà di esercitare il diritto di prelazione e quindi di acquistare l'immobile alle medesime condizioni.
4 d) Il sig. RO acconsente che la sig.ra prelevi dall'immobile i beni di cui all'allegato Pt_1 elenco sub doc. 6) sottoscritto dalle parti.
3 La sig.ra provvederà ad asportare detti beni già dall'estate 2025. Pt_1
5) La sig.ra trasferirà i gatti di sua proprietà contestualmente al rilascio da parte sua e Pt_1 dei figli della casa coniugale.
6) I coniugi si impegnano a rimettere, entro 10 giorni dal deposito del presente ricorso, eventuali querele depositate nei confronti dell'altro coniuge.
7) I coniugi si dichiarano autosufficienti e rinunciano a reciproche pretese.
8) I genitori nell'esclusivo interesse dei figli, si impegnano a mantenere contegno e rispetto reciproco nonché a mantenere una comunicazione tra loro, impegnarsi reciprocamente a tutelare la figura materna e paterna astenendosi dall'esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza degli stessi;
9) Spese di lite compensate tra le parti.
§§§
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto Arsizio, Sezione I civile, in composizione collegiale,non definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data in data 02-07-2011 in Cerro Maggiore (MI), con atto trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di Cerro Maggiore al nr. 9 – parte – II serie A Anno 2011 optando per il regime della separazione dei beni, alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del ____17.3.2025_______.
Il Presidente Relatore
Dott.Santangelo
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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