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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 24/09/2025, n. 1249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1249 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2551/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale
Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter del D.lgs. n.
149/2022, in sostituzione dell'udienza del 23/09/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2551/2024 R.G.A.L. del Tribunale di Velletri e vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentata e difesa dagli Avv.ti Salvatore Russo, Nicola Zampieri, Giovanni Rinaldi, Walter
Miceli e Fabio Ganci
E
In persona del Controparte_1 Controparte_2
Resistente
Rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dal Funzionario Avv.to Emilia Principe
OGGETTO: Bonus Carta Elettronica del docente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Accerta e dichiara il diritto di a beneficiare dell'esonero dal Parte_1 pagamento della quota di contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i pagina 1 di 6 superstiti a suo carico previsto dalla L. 213/2023 per le lavoratrici madri di tre o più figli.
2. Per l'effetto condanna il , in persona del pro-tempore, a restituire alla CP_2 medesima docente la somma illegittimamente trattenuta a titolo di contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti -per il periodo di lavoro dall'11.09.2023 al 30.06.2024- fino all'importo massimo di € 3.000,00, oltre accessori.
3. Condanna il , in persona del pro-tempore, a rimborsare alla ricorrente CP_3 CP_2 le spese processuali liquidate in complessivi € 2.200,00 -per compensi di avvocato- oltre IVA CPA e rimborso delle spese generali nella misura del 15% come per legge, da distrarre in favore dei procuratori che se ne dichiarano antistatari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.04.2024, ritualmente notificato, la ricorrente epigrafata, docente precaria di scuola secondaria di II grado in servizio nell'a.s. 2023/2024 presso l'I.C. di
Colleferro in virtù di un contratto a tempo determinato stipulato dall'11.09.2023 al
30.06.2024 per 18 ore settimanali, premesso di essere madre di tre figli minori dell'età di 7, 3
e 1 anno, lamenta l'illegittimità della ritenuta previdenziale a suo carico operata mensilmente dall'Amministrazione scolastica come risulta dal cedolino dell'ultimo stipendio di aprile 2024.
Sostiene, infatti, che la L. 213/2023 – legge di Bilancio anno 2024- ha disposto, in modo discriminatorio, che le sole lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (ad esclusione di quello domestico) beneficiano dell'esonero del 100% della quota di contributi previdenziali a loro carico fino al mese del compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo. L' dal suo canto, con la Circolare 27/2024 ha ribadito che l'esonero CP_4 contributivo in parola opera legittimamente, nel limite massimo di € 3.000,00 l'anno, per le sole lavoratrici assunte a tempo indeterminato, ovvero dal mese di trasformazione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato. Riferisce, infine, che per non incorrere in decadenze, ha presentato domanda al per ottenere la fruizione del beneficio contributivo. Invoca, quindi, l'applicazione del principio eurounitario di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul Lavoro a tempo Determinato recepito dalla
Direttiva 1999/70, nonché dei principi consacrati negli artt. 20 e 21 della CDFUE. Chiede, quindi, al Tribunale adito, previa disapplicazione dell'art. 1 commi 180 e 181 della L.
213/2023, di accertare e dichiarare che ha diritto ad usufruire dello sgravio contributivo per ogni giorno lavorato a tempo determinato e, per l'effetto, condannare il convenuto CP_1
a rimborsarle la quota dei contributi previdenziali illegittimamente trattenuta sino al massimo di € 3.000,00, come previsto dalla legge istitutiva del beneficio in parola.
pagina 2 di 6 Il si costituisce tardivamente in giudizio (per cui va Controparte_1 revocata la dichiarazione di contumacia dichiarata all'udienza dell'11.02.2025) ed eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva. Nel merito sostiene la legittimità del proprio operato in quanto conforme ai principi di cui alla Direttiva comunitaria 1999/70/CE.
La causa veniva istruita con la prova documentale prodotta dai procuratori della ricorrente.
All'esito del deposito di note d'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., il giudice decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
In via preliminare va affermata la giurisdizione dell'AGO e la legittimazione passiva dell'Amministrazione scolastica convenuta in quanto la controversia verte sulla pretesa di una prestazione di natura economica nei confronti del derivante dallo svolgimento del CP_1 rapporto di lavoro. Vengono, quindi, in rilievo atti che rientrano tra le determinazioni assunte dal con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato in quanto tali ricompresi CP_1 nella giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. SS.UU. n. 16765/2014 e Cass. SS.UU. n.
3032/2011). Diversamente, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria dello Stato
- agisce, pertanto, solo quale ordinatore secondario di spesa dando applicazione a quanto disposto dal .
Ciò posto, osserva il giudicante che la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UN e EE sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, n.
1999/70/CE, prevede che: “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; per il punto 4 della medesima clausola, in particolare, “i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Nell'ordinamento italiano, il principio di non discriminazione è stato recepito nell'art. 6 del
D.lgs. n. 368/2001 che recita: “al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, e in proporzione al periodo lavorativo prestato sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del
pagina 3 di 6 contratto a termine”. La disposizione contiene, quindi, oltre all'elencazione positiva di alcuni istituti contrattuali (ferie, gratifica natalizia o tredicesima, TFR), che devono essere riconosciuti anche ai lavoratori a tempo determinato, pena la violazione del principio comunitario di non discriminazione, una clausola generale che estende ai lavoratori a tempo determinato “ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili”.
Inoltre, la Corte di Giustizia UE (sent. 13.9.2007, C-307/05, 7.2006, C-212/04, Persona_1
e altre), ha affermato che le prescrizioni dell'Accordo Quadro e della Direttiva sono Per_2 applicabili anche “ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le
Amministrazioni e con altri enti del settore pubblico” ed ha poi delineato cosa debba intendersi per “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4 dell'Accordo stesso. Ha, quindi, precisato che la riserva di cui all'art. 137, n. 5, del Trattato UE (che esclude la materia della retribuzione dalle competenze delle istituzioni comunitarie) “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione”. La Corte di Giustizia ha, infine, puntualizzato che la nozione di “ragioni oggettive” che, secondo la clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro possono giustificare la deroga al principio di non discriminazione in materia di periodi di anzianità: “non autorizza a giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori
a tempo indeterminato per il fatto che quest'ultima sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo”, ma solo quando “la disparità di trattamento in causa sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria”. In conclusione, secondo la CGUE, la nozione di “condizioni d'impiego” di cui alla clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro “dev'essere interpretata nel senso che essa può servire da fondamento ad una pretesa … che mira ad attribuire ad un lavoratore a tempo determinato scatti di anzianità che l'ordinamento interno riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato”. In conclusione “Il carattere temporaneo del rapporto di lavoro di taluni dipendenti pubblici non può costituire, di per sé, una ragione oggettiva ai sensi di tale clausola dell'Accordo Quadro”. Più in generale, la CGUE ha ancora puntualizzato che la
Direttiva 199/70/CE e l'Accordo Quadro “devono essere interpretati nel senso che, da un lato, essi si applicano ai contratti e rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le
Amministrazioni e gli altri enti del settore pubblico e, dall'altro, richiedono che sia esclusa qualsiasi disparità di trattamento tra i dipendenti pubblici di ruolo e i dipendenti pubblici pagina 4 di 6 temporanei comparabili di uno Stato membro per il solo motivo che questi ultimi lavorano a tempo determinato, a meno che la disparità di trattamento non sia giustificata da ragioni oggettive nell'accezione di cui alla clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro” (sent. 8.9.2011,
C-177/10, ). Ancora, più di recente, la Corte ha richiamato detti principi Persona_3 nell'ordinanza 7 marzo 2013 in causa C-393/11, aggiungendo che: “il principio di non discriminazione, enunciato nella clausola 4 dell'accordo quadro, sarebbe privato di qualsiasi contenuto se il semplice fatto che un rapporto di lavoro sia nuovo in base al diritto nazionale fosse idoneo a configurare una «ragione oggettiva» ai sensi della clausola suddetta, atta a giustificare una diversità di trattamento….” essendo necessario “prendere in considerazione la natura particolare delle mansioni svolte dai resistenti nel procedimento principale” ( punti 50 e
51).
Ebbene nel caso in esame il non ha provato, ed invero neppure dedotto, né in linea astratta né in concreto, l'esistenza di specifiche “ragioni oggettive” idonee a giustificare la disparità di trattamento che consiste, in specie, nell'esonero dalla trattenuta contributiva a carico delle lavoratrici madri disposta dalla legge di Bilancio 2024 per le sole lavoratrici assunte a tempo indeterminato. Ed infatti, la ricorrente ha operato in ragione di un contratto a termine di durata fino al termine delle attività didattiche (30.06) svolgendo le identiche mansioni e funzioni svolte dal personale di ruolo appartenente al medesimo profilo professionale, per cui la prestazione lavorativa resa nel predetto periodo non è stata differente, in fatto, da quelle rese dal personale assunto a tempo indeterminato, con conseguente piena comparabilità delle due situazioni. Né può ritenersi valida ragione oggettiva per giustificare la disparità di trattamento la diversa modalità di assunzione del personale precario rispetto a quello di ruolo (come sostenuto dalla difesa del ), in quanto irrilevante ai fini delle modalità dello svolgimento dell'attività di Lavoro e delle caratteristiche delle mansioni svolte.
A ciò si aggiunga che la finalità dell'esonero contributivo perseguita dalla L. 213/2023 è quella di agevolare l'occupazione femminile ed alleviare gli oneri economici derivanti dal mantenimento dei figli, per cui non è dato comprendere la funzionalità della limitazione dell'esonero alla sole lavoratrici assunte a tempo indeterminato.
Ricorrono, quindi, nel caso di specie, tutti i presupposti individuati dalla giurisprudenza comunitaria per configurare il potere-dovere del giudice nazionale di disapplicare la normativa interna in contrasto con quella europea. La presente controversia, infatti, intercorre tra un privato e un'amministrazione pubblica e, come ribadito da ultimo nella sentenza del 18 ottobre 2012 nelle cause riunite da C 302/11 a C 305/11, e altri, «la clausola 4 Per_4 dell'accordo quadro è incondizionata e sufficientemente precisa per poter essere invocata dai singoli nei confronti dello Stato dinanzi ad un giudice nazionale a partire dalla data di
pagina 5 di 6 scadenza del termine concesso agli Stati membri per realizzare la trasposizione della direttiva 1999/70» (cfr., altresì, CGUE 15 aprile 2008, Impact, cit., punti da 56 a 68).
Infine, vale la pena rammentare che gli artt. 20 e 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea stabiliscono il principio di uguaglianza davanti alla legge e il divieto di qualsiasi discriminazione basata su sesso, razza, religione, orientamento sessuale o altre caratteristiche personali. In particolare, l'art. 20 sancisce il principio di uguaglianza, mentre l'art. 21 elenca le cause di discriminazione esplicitamente vietate, garantendo così la parità di trattamento per tutti i cittadini dell'Unione.
In conclusione va dichiarato il diritto di di beneficiare dell'esonero dal Parte_1 pagamento della quota di contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a suo carico per il periodo di lavoro alle dipendenze dell'Amministrazione scolastica convenuta -
11.09.2023/30.06.2024-. Per l'effetto il , in persona del pro-tempore, va CP_2 condannato a restituire alla docente la somma illegittimamente trattenuta a tale titolo, fino all'importo massimo di € 3.000,00, oltre accessori.
Ill ricorso è, quindi, fondato e merita di essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori che se ne dichiarano antistatari, ex art. 93 c.p.c..
Velletri, 24 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale
Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter del D.lgs. n.
149/2022, in sostituzione dell'udienza del 23/09/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2551/2024 R.G.A.L. del Tribunale di Velletri e vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentata e difesa dagli Avv.ti Salvatore Russo, Nicola Zampieri, Giovanni Rinaldi, Walter
Miceli e Fabio Ganci
E
In persona del Controparte_1 Controparte_2
Resistente
Rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dal Funzionario Avv.to Emilia Principe
OGGETTO: Bonus Carta Elettronica del docente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Accerta e dichiara il diritto di a beneficiare dell'esonero dal Parte_1 pagamento della quota di contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i pagina 1 di 6 superstiti a suo carico previsto dalla L. 213/2023 per le lavoratrici madri di tre o più figli.
2. Per l'effetto condanna il , in persona del pro-tempore, a restituire alla CP_2 medesima docente la somma illegittimamente trattenuta a titolo di contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti -per il periodo di lavoro dall'11.09.2023 al 30.06.2024- fino all'importo massimo di € 3.000,00, oltre accessori.
3. Condanna il , in persona del pro-tempore, a rimborsare alla ricorrente CP_3 CP_2 le spese processuali liquidate in complessivi € 2.200,00 -per compensi di avvocato- oltre IVA CPA e rimborso delle spese generali nella misura del 15% come per legge, da distrarre in favore dei procuratori che se ne dichiarano antistatari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.04.2024, ritualmente notificato, la ricorrente epigrafata, docente precaria di scuola secondaria di II grado in servizio nell'a.s. 2023/2024 presso l'I.C. di
Colleferro in virtù di un contratto a tempo determinato stipulato dall'11.09.2023 al
30.06.2024 per 18 ore settimanali, premesso di essere madre di tre figli minori dell'età di 7, 3
e 1 anno, lamenta l'illegittimità della ritenuta previdenziale a suo carico operata mensilmente dall'Amministrazione scolastica come risulta dal cedolino dell'ultimo stipendio di aprile 2024.
Sostiene, infatti, che la L. 213/2023 – legge di Bilancio anno 2024- ha disposto, in modo discriminatorio, che le sole lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (ad esclusione di quello domestico) beneficiano dell'esonero del 100% della quota di contributi previdenziali a loro carico fino al mese del compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo. L' dal suo canto, con la Circolare 27/2024 ha ribadito che l'esonero CP_4 contributivo in parola opera legittimamente, nel limite massimo di € 3.000,00 l'anno, per le sole lavoratrici assunte a tempo indeterminato, ovvero dal mese di trasformazione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato. Riferisce, infine, che per non incorrere in decadenze, ha presentato domanda al per ottenere la fruizione del beneficio contributivo. Invoca, quindi, l'applicazione del principio eurounitario di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul Lavoro a tempo Determinato recepito dalla
Direttiva 1999/70, nonché dei principi consacrati negli artt. 20 e 21 della CDFUE. Chiede, quindi, al Tribunale adito, previa disapplicazione dell'art. 1 commi 180 e 181 della L.
213/2023, di accertare e dichiarare che ha diritto ad usufruire dello sgravio contributivo per ogni giorno lavorato a tempo determinato e, per l'effetto, condannare il convenuto CP_1
a rimborsarle la quota dei contributi previdenziali illegittimamente trattenuta sino al massimo di € 3.000,00, come previsto dalla legge istitutiva del beneficio in parola.
pagina 2 di 6 Il si costituisce tardivamente in giudizio (per cui va Controparte_1 revocata la dichiarazione di contumacia dichiarata all'udienza dell'11.02.2025) ed eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva. Nel merito sostiene la legittimità del proprio operato in quanto conforme ai principi di cui alla Direttiva comunitaria 1999/70/CE.
La causa veniva istruita con la prova documentale prodotta dai procuratori della ricorrente.
All'esito del deposito di note d'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., il giudice decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
In via preliminare va affermata la giurisdizione dell'AGO e la legittimazione passiva dell'Amministrazione scolastica convenuta in quanto la controversia verte sulla pretesa di una prestazione di natura economica nei confronti del derivante dallo svolgimento del CP_1 rapporto di lavoro. Vengono, quindi, in rilievo atti che rientrano tra le determinazioni assunte dal con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato in quanto tali ricompresi CP_1 nella giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. SS.UU. n. 16765/2014 e Cass. SS.UU. n.
3032/2011). Diversamente, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria dello Stato
- agisce, pertanto, solo quale ordinatore secondario di spesa dando applicazione a quanto disposto dal .
Ciò posto, osserva il giudicante che la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UN e EE sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, n.
1999/70/CE, prevede che: “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; per il punto 4 della medesima clausola, in particolare, “i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Nell'ordinamento italiano, il principio di non discriminazione è stato recepito nell'art. 6 del
D.lgs. n. 368/2001 che recita: “al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, e in proporzione al periodo lavorativo prestato sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del
pagina 3 di 6 contratto a termine”. La disposizione contiene, quindi, oltre all'elencazione positiva di alcuni istituti contrattuali (ferie, gratifica natalizia o tredicesima, TFR), che devono essere riconosciuti anche ai lavoratori a tempo determinato, pena la violazione del principio comunitario di non discriminazione, una clausola generale che estende ai lavoratori a tempo determinato “ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili”.
Inoltre, la Corte di Giustizia UE (sent. 13.9.2007, C-307/05, 7.2006, C-212/04, Persona_1
e altre), ha affermato che le prescrizioni dell'Accordo Quadro e della Direttiva sono Per_2 applicabili anche “ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le
Amministrazioni e con altri enti del settore pubblico” ed ha poi delineato cosa debba intendersi per “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4 dell'Accordo stesso. Ha, quindi, precisato che la riserva di cui all'art. 137, n. 5, del Trattato UE (che esclude la materia della retribuzione dalle competenze delle istituzioni comunitarie) “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione”. La Corte di Giustizia ha, infine, puntualizzato che la nozione di “ragioni oggettive” che, secondo la clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro possono giustificare la deroga al principio di non discriminazione in materia di periodi di anzianità: “non autorizza a giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori
a tempo indeterminato per il fatto che quest'ultima sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo”, ma solo quando “la disparità di trattamento in causa sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria”. In conclusione, secondo la CGUE, la nozione di “condizioni d'impiego” di cui alla clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro “dev'essere interpretata nel senso che essa può servire da fondamento ad una pretesa … che mira ad attribuire ad un lavoratore a tempo determinato scatti di anzianità che l'ordinamento interno riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato”. In conclusione “Il carattere temporaneo del rapporto di lavoro di taluni dipendenti pubblici non può costituire, di per sé, una ragione oggettiva ai sensi di tale clausola dell'Accordo Quadro”. Più in generale, la CGUE ha ancora puntualizzato che la
Direttiva 199/70/CE e l'Accordo Quadro “devono essere interpretati nel senso che, da un lato, essi si applicano ai contratti e rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le
Amministrazioni e gli altri enti del settore pubblico e, dall'altro, richiedono che sia esclusa qualsiasi disparità di trattamento tra i dipendenti pubblici di ruolo e i dipendenti pubblici pagina 4 di 6 temporanei comparabili di uno Stato membro per il solo motivo che questi ultimi lavorano a tempo determinato, a meno che la disparità di trattamento non sia giustificata da ragioni oggettive nell'accezione di cui alla clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro” (sent. 8.9.2011,
C-177/10, ). Ancora, più di recente, la Corte ha richiamato detti principi Persona_3 nell'ordinanza 7 marzo 2013 in causa C-393/11, aggiungendo che: “il principio di non discriminazione, enunciato nella clausola 4 dell'accordo quadro, sarebbe privato di qualsiasi contenuto se il semplice fatto che un rapporto di lavoro sia nuovo in base al diritto nazionale fosse idoneo a configurare una «ragione oggettiva» ai sensi della clausola suddetta, atta a giustificare una diversità di trattamento….” essendo necessario “prendere in considerazione la natura particolare delle mansioni svolte dai resistenti nel procedimento principale” ( punti 50 e
51).
Ebbene nel caso in esame il non ha provato, ed invero neppure dedotto, né in linea astratta né in concreto, l'esistenza di specifiche “ragioni oggettive” idonee a giustificare la disparità di trattamento che consiste, in specie, nell'esonero dalla trattenuta contributiva a carico delle lavoratrici madri disposta dalla legge di Bilancio 2024 per le sole lavoratrici assunte a tempo indeterminato. Ed infatti, la ricorrente ha operato in ragione di un contratto a termine di durata fino al termine delle attività didattiche (30.06) svolgendo le identiche mansioni e funzioni svolte dal personale di ruolo appartenente al medesimo profilo professionale, per cui la prestazione lavorativa resa nel predetto periodo non è stata differente, in fatto, da quelle rese dal personale assunto a tempo indeterminato, con conseguente piena comparabilità delle due situazioni. Né può ritenersi valida ragione oggettiva per giustificare la disparità di trattamento la diversa modalità di assunzione del personale precario rispetto a quello di ruolo (come sostenuto dalla difesa del ), in quanto irrilevante ai fini delle modalità dello svolgimento dell'attività di Lavoro e delle caratteristiche delle mansioni svolte.
A ciò si aggiunga che la finalità dell'esonero contributivo perseguita dalla L. 213/2023 è quella di agevolare l'occupazione femminile ed alleviare gli oneri economici derivanti dal mantenimento dei figli, per cui non è dato comprendere la funzionalità della limitazione dell'esonero alla sole lavoratrici assunte a tempo indeterminato.
Ricorrono, quindi, nel caso di specie, tutti i presupposti individuati dalla giurisprudenza comunitaria per configurare il potere-dovere del giudice nazionale di disapplicare la normativa interna in contrasto con quella europea. La presente controversia, infatti, intercorre tra un privato e un'amministrazione pubblica e, come ribadito da ultimo nella sentenza del 18 ottobre 2012 nelle cause riunite da C 302/11 a C 305/11, e altri, «la clausola 4 Per_4 dell'accordo quadro è incondizionata e sufficientemente precisa per poter essere invocata dai singoli nei confronti dello Stato dinanzi ad un giudice nazionale a partire dalla data di
pagina 5 di 6 scadenza del termine concesso agli Stati membri per realizzare la trasposizione della direttiva 1999/70» (cfr., altresì, CGUE 15 aprile 2008, Impact, cit., punti da 56 a 68).
Infine, vale la pena rammentare che gli artt. 20 e 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea stabiliscono il principio di uguaglianza davanti alla legge e il divieto di qualsiasi discriminazione basata su sesso, razza, religione, orientamento sessuale o altre caratteristiche personali. In particolare, l'art. 20 sancisce il principio di uguaglianza, mentre l'art. 21 elenca le cause di discriminazione esplicitamente vietate, garantendo così la parità di trattamento per tutti i cittadini dell'Unione.
In conclusione va dichiarato il diritto di di beneficiare dell'esonero dal Parte_1 pagamento della quota di contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a suo carico per il periodo di lavoro alle dipendenze dell'Amministrazione scolastica convenuta -
11.09.2023/30.06.2024-. Per l'effetto il , in persona del pro-tempore, va CP_2 condannato a restituire alla docente la somma illegittimamente trattenuta a tale titolo, fino all'importo massimo di € 3.000,00, oltre accessori.
Ill ricorso è, quindi, fondato e merita di essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori che se ne dichiarano antistatari, ex art. 93 c.p.c..
Velletri, 24 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
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