Versione
13 luglio 2024
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5 dicembre 2024
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Art. 8. Monitoraggio 1. La Commissione paritetica di cui all'articolo 5, comma 1, procede annualmente alla valutazione degli oneri finanziari derivanti, per ciascuna Regione interessata, dall'esercizio delle funzioni e dall'erogazione dei servizi connessi alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, secondo quanto previsto dall'intesa, in coerenza con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e, comunque, garantendo l'equilibrio di bilancio. La Commissione paritetica fornisce alla Conferenza unificata e alle Camere adeguata informativa degli esiti della valutazione degli oneri finanziari.
2. La Commissione paritetica provvede altresi' annualmente alla ricognizione dell'allineamento tra i fabbisogni di spesa gia' definiti e l'andamento del gettito dei tributi compartecipati per il finanziamento delle medesime funzioni. Qualora la suddetta ricognizione evidenzi uno scostamento dovuto alla variazione dei fabbisogni ovvero all'andamento del gettito dei medesimi tributi, anche alla luce delle variazioni del ciclo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata, adotta, su proposta della Commissione paritetica, le necessarie variazioni delle aliquote di compartecipazione definite nelle intese ai sensi dell'articolo 5, comma 2, garantendo comunque l'equilibrio di bilancio e nei limiti delle risorse disponibili.
Sulla base dei dati del gettito effettivo dei tributi compartecipati rilevati a consuntivo, si procede, di anno in anno, alle conseguenti regolazioni finanziarie relative alle annualita' decorse, sempre nei limiti delle risorse disponibili. ((1)) 3. La Corte dei conti riferisce annualmente alle Camere, nell'ambito delle relazioni al Parlamento di cui all' articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 , sui controlli effettuati in base alla normativa vigente, con riferimento in particolare alla verifica della congruita' degli oneri finanziari conseguenti all'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia rispetto agli obiettivi di finanza pubblica e al principio dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 81 della Costituzione.
-------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte costituzionale, con sentenza 14 novembre - 3 dicembre 2024, n. 192 (in G.U. 1ª s.s. 4/12/2024, n. 49) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 8, comma 2, della legge n. 86 del 2024 ".
2. La Commissione paritetica provvede altresi' annualmente alla ricognizione dell'allineamento tra i fabbisogni di spesa gia' definiti e l'andamento del gettito dei tributi compartecipati per il finanziamento delle medesime funzioni. Qualora la suddetta ricognizione evidenzi uno scostamento dovuto alla variazione dei fabbisogni ovvero all'andamento del gettito dei medesimi tributi, anche alla luce delle variazioni del ciclo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata, adotta, su proposta della Commissione paritetica, le necessarie variazioni delle aliquote di compartecipazione definite nelle intese ai sensi dell'articolo 5, comma 2, garantendo comunque l'equilibrio di bilancio e nei limiti delle risorse disponibili.
Sulla base dei dati del gettito effettivo dei tributi compartecipati rilevati a consuntivo, si procede, di anno in anno, alle conseguenti regolazioni finanziarie relative alle annualita' decorse, sempre nei limiti delle risorse disponibili. ((1)) 3. La Corte dei conti riferisce annualmente alle Camere, nell'ambito delle relazioni al Parlamento di cui all' articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 , sui controlli effettuati in base alla normativa vigente, con riferimento in particolare alla verifica della congruita' degli oneri finanziari conseguenti all'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia rispetto agli obiettivi di finanza pubblica e al principio dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 81 della Costituzione.
-------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte costituzionale, con sentenza 14 novembre - 3 dicembre 2024, n. 192 (in G.U. 1ª s.s. 4/12/2024, n. 49) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 8, comma 2, della legge n. 86 del 2024 ".
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 03/12/2024, n. 192Provvedimento: […] Anche la censura dell'art. 2, comma 8, della legge n. 86 del 2024 sarebbe non fondata, perché tale disposizione dovrebbe essere interpretata nel senso di non prevedere una legge di mera approvazione finale dell'intesa: essa, invece, rinvierebbe all'ordinario procedimento legislativo. […] 10) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, della legge n. 86 del 2024; […] 21) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, della legge n. 86 del 2024, promossa, in riferimento al principio di leale collaborazione, dalla EG IA, con il ricorso indicato in epigrafe;Leggi di più...
- regioni·
- regioni a statuto ordinario·
- disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata·
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- non fondatezza delle questioni. (classif. 215015).·
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- approvazione della legge quadro attuativa del precetto costituzionale