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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/06/2025, n. 2169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2169 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. 5192/2025R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 28.4.2024 da
1) , Parte_1
nata a [...], il [...], cittadina italiana c.f.: C.F._1
residente in [...], professione: impiegata di banca;
titolo di studio: laurea magistrale in scienze statistiche ed economiche, con l'Avv. Laura Elda Fabiano presso la quale ha eletto domicilio telematico
2) , Parte_2
nato a [...] il [...], cittadino italiano c.f.: C.F._2
pagina 1 di 9 residente in [...], professione: operaio;
titolo di studio: diploma scuola superiore, con l'Avv. Simona Vianello presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario il 01/07/2012 a Santo ST CI (MI), trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Santo ST CI (MI) al n. 3 parte II seria A anno 2012;
In separazione dei beni. con i seguenti figli: ittadino italiano nato il [...] a [...] Persona_1
SI ZZ cittadino italiano nato il [...] a [...]
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28/04/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I figli minori e , in affido condiviso, vivranno prevalentemente con la madre, presso la Per_2 Per_1
quale trasferiranno la propria residenza.
2) La IG.ra , entro il 30/06/2025 lascerà la casa familiare sita a Nerviano – Via Parte_1
Sant'Anna n. 15/d, di proprietà di (padre del IG. , e trasferirà la propria residenza Persona_3 Pt_2
in Viale Europa snc - Nerviano, mentre il IG. continuerà a risiedere nella casa coniugale. Parte_2
La IG.ra potrà asportare dalla casa coniugale i seguenti beni, tutti acquistati dalla medesima o Pt_1
alla medesima regalati da parenti e amici:
-la macchina del pane;
- la planetaria;
- set di tazze della e porta spezie Tognana;
Pt_3
- coppia di tazze da the;
- set (soprammobile slitta); Persona_4
- valigia grande;
- Nintendo Wii, con relativi accessori e giochi;
- la Nintendo Switch, regalata dai nonni materni a per la prima Comunione con relativi Per_2
accessori e giochi;
- il quadro appeso nella camera matrimoniale (dipinto realizzato dalla mia zia della IG.ra ; Pt_1 pagina 2 di 9 - il pc portatile;
- alcuni giochi in scatola dei bambini quali: 100 giochi riuniti, Mission, Non t'arrabbiare, Rush Hour, le trottole BayBlade e la loro arena e alcune macchinine radiocomandate;
- n. 1 stendibiancheria.
Per quanto riguarda il guardaroba dei minori verrà suddiviso equamente tra i due genitori.
3) Il IG. verserà alla IG.ra , a titolo di contributo al mantenimento dei Parte_2 Parte_1 figli, la somma complessiva di € 500,00 (€ 250,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata alla
IG.ra mediante bonifico bancario anticipatamente entro il giorno 7 di ogni mese, a Parte_1
decorrere dal mese di luglio 2025 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, a partire da gennaio 2026.
4) Il IG. terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo Parte_2 le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di
Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di
pagina 3 di 9 recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione.
La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta, anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno giorni quindici – salvo urgenze – rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dall'attività.
Entro sette giorni dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, detto genitore potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza.
A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), con i relativi giustificativi almeno quindici prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo.
In caso di spese superiori ad € 500,00, ciascuno dei genitori dovrà anticipare – e quindi versare prima dell'erogazione – i relativi costi per la quota di sua spettanza.
pagina 4 di 9 Al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura di tempestivamente richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari per poter accedere, in proporzione alla quota erogata, al relativo beneficio.
6)A decorrere dal luglio 2025 gli assegni per il nucleo familiare erogati dall' saranno di spettanza CP_1
della IG.ra , nella misura pari al 100%, in quanto genitore collocatario dei minori. Pt_1
7)I figli trascorreranno alternativamente i weekend con uno dei genitori dal venerdì (da fine della scuola / centro estivo o dalle 17,30 in caso di non frequenza scolastica – alla domenica sera ore 21,00).
8)I figli trascorreranno con il padre due giorni alla settimana (martedì e giovedì) dalla fine della scuola alle ore 21,00 ad esclusione della settimana in cui il padre fa il turno pomeridiano.
Le spese relative alla baby-sitter verranno interamente sostenute dal genitore che si avvarrà della collaborazione della medesima nelle giornate di propria spettanza.
In caso di malattia di e/o i minori resteranno a casa del genitore presso cui si trovano al Per_1 Per_2 momento dell'insorgere del malessere, pertanto, detto genitore si dovrà occupare di riprendere i minori e gestire il periodo di malattia del figlio e/o dei figli, mentre l'altro bambino “in salute” potrà tornare a casa della madre o andare a casa del padre, nel rispetto dell'ordinaria turnazione. Qualora il malessere dovesse invece insorgere durante l'orario scolastico, i minori verranno prelevati dal genitore di spettanza per il giorno dell'evento e verranno gestiti dal medesimo fino alla guarigione.
9)Vacanze estive (mesi di giugno, luglio e agosto): i figli trascorreranno due settimane consecutive / non consecutive con il padre e due settimane con la madre ed ulteriori eventuali settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore, a seconda delle disponibilità lavorative dei sigg. e Pt_2
,concordando le date effettive entro il 15/05 di ogni anno. Pt_1
A seguito del rientro delle due settimane prestabilite dovrà riprendere l'alternanza dei weekend.
Per l'anno 2025 e trascorreranno dal giorno19/07/2025 al giorno 02/08/2025 con la Per_1 Per_2 madre, mentre il padre si riserva di comunicare il periodo non appena concordato con l'azienda.
I genitori concordemente potranno aumentare il periodo previo accordo e recuperando successivamente i giorni.
I figli, su accordo congiunto, potranno trascorrere dei periodi di vacanza con i nonni o terze persone.
10) I figli minori e trascorreranno, di anno in anno: Natale o Santo ST con il padre, Per_1 Per_2
dalle h 10,00 alle h 19,00. La Vigilia di Natale e saranno con la mamma. Inoltre, il Per_1 Per_2
periodo di vacanze Natalizie (dalla fine della scuola al 07/01) verrà suddiviso pariteticamente tra i genitori (dal 23/12 al 31/12 con un genitore e dal 31/12 al 07/01 con accompagnamento a scuola, con l'altro genitore), salvo diversi e migliori accordi tra i coniugi da perfezionarsi entro il 31/10 di ogni anno.
pagina 5 di 9 Il periodo di vacanze Natalizie che va dal 31/12, h 10,00, al 07/01, con accompagnamento a scuola e il periodo dal 23/12, h 11,00, al 31/12, h 11,00 verrà deciso entro il 31/10/2025 in base alle disponibilità di ferie dei genitori. Nel caso in cui in detto periodo entrambi i genitori lavorano, verrà seguito il calendario settimanale (il padre terrà i figli due giorni interi a settimana).
A seguito del rientro dei minori dalle vacanze natalizie dovrà riprendere l'alternanza dei weekend.
Dunque, a titolo esemplificativo: se i minori hanno trascorso con il padre il periodo di vacanze natalizie che va dal 31/12 al 07/01, il weekend successivo sarà di spettanza della madre e quello dopo ancora invece sarà di spettanza del padre e via dicendo, appunto in applicazione del principio dell'alternanza.
11)Altre festività e ponti: i figli trascorreranno con ogni genitore le vacanze di Carnevale e di Pasqua e altri ponti alternativamente ogni anno secondo accordi diretti tra i coniugi da perfezionarsi entro il mese prima delle festività. I giorni non scolastici (vacanza) verranno suddivisi equamente tra i genitori oppure, in alternativa, verrà rispettato il calendario settimanale.
I figli trascorreranno ad anni alterni Pasqua o Pasquetta con il padre (dalle 11,00 alle 22,00).
A seguito del rientro dei minori dalle vacanze di Carnevale e/o di Pasqua e/o dai Ponti, dovrà riprendere l'alternanza dei weekend.
Nell'ipotesi in cui non sia previsto un Ponte a livello scolastico, ma solo il giorno di festa, i genitori dovranno seguire il calendario ordinario come specificato sub7) e 8);
12)In ogni caso, a deroga di quanto sopra convenuto, i coniugi potranno concordare fra loro, con almeno trenta giorni di anticipo, diverse modalità di ripartizione delle ferie estive e delle ulteriori festività, sempre comunque tenendo in debito conto le esigenze dei figli minori e Per_1 Per_2
13)Il genitore che avrà con sé i figli si preoccuperà di far chiamare l'altro genitore almeno una volta al giorno, in orari che verranno concordati di volta in volta tra i coniugi, nel rispetto delle esigenze lavorative degli adulti e degli impegni scolastici e/o ludici dei bambini.
14)I nonni saranno autorizzati a prendere i figli a scuola e a tenerli in assenza del genitore.
Nel caso in cui un genitore sia impossibilitato a tenere i figli per motivi di lavoro / salute per i giorni di spettanza i figli verranno gestiti interamente dall'altro genitore.
15)Ciascun genitore comunicherà all'altro il luogo di pernottamento (se effettuato senza genitori) e la persona a cui vengono affidati i minori.
16)I genitori decideranno ad inizio anno a quali attività extra scolastiche dovranno iscrivere i figli e, a seconda del calendario, si occuperanno per i giorni di tenuta dei figli degli spostamenti dei figli per la scuola o attività extrascolastiche e/o ludiche (con possibilità di alternarsi in caso di eventi concomitanti e/o avvalendosi dei nonni e/o di terze persone).
pagina 6 di 9 17)Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di aver regolato ogni rapporto economico in essere e conseguentemente rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta economica presente e futura.
18)Entrambi i coniugi rinunciano al deposito della documentazione economico-patrimoniale ex art 473 bis-12, co. 3, c.p.c..
19) Le spese e competenze legali compensate tra le parti con rinuncia da parte dei Legali alla facoltà di cui all'art. 13 N.L.P..
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio con rito concordatario il 01/07/2012 a Santo ST CI (MI), iscritto nei
Registri dello stato civile del Comune di Santo ST CI (MI) al n. 3 parte II seria A anno 2012;
1) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
pagina 7 di 9 2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Santo ST CI e Nerviano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
6) Così deciso in Milano, il 28/05/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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