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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 15/12/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai sigg.ri Magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice dott. GE D. AR Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1224/2025 R.G.V.G., promosso da:
nata a [...] il [...], residente in [...]
Pisano n. 8, C.F. elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. C.F._1
Paola Ferrara, Via Caltanissetta n. 21 Mussomeli (Cl), dalla quale è rappresentata e difesa e
, nato a [...] il [...], residente in [...], CP_1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Pietro CodiceFiscale_2
VA CE, Viale della Regione Caltanissetta, 97/D, e dal quale è rappresentato e difeso;
con l'intervento del Pubblico Ministero.
Interveniente necessario
OGGETTO: ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI : all'udienza del 15/10/2025 i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento della domanda congiunta.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c depositato il 07.07.2025, e Parte_1 [...]
, premesso di avere contratto matrimonio in data 04/12/1976 in Palermo, con il rito CP_1 concordatario, trascritto all'ufficio dello stato civile presso il Comune di Palermo al n. 1121, parte II, Serie A, Vol. 1622, e che dalla loro unione nascevano i figli: nata a Persona_1
Mussomeli il 28.03.1977; nata a [...] il [...]; nato a Parte_2 Parte_3
Mussomeli il 14.04.1987; premesso, altresì, che con sentenza n.509/2000, il Tribunale di
Caltanissetta ha dichiarato, nel procedimento n. 1121/98 R.G. , la separazione giudiziale fra i coniugi;
gli stessi hanno chiesto congiuntamente pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio prevedendo, come unica condizione il diritto della sig.ra Parte_1 ad abitare, vita natural durante, nell'immobile, originariamente destinato a casa familiare, sito a Mussomeli in Via Pisani n.8, di proprietà di entrambi i coniugi.
Le parti, infine, hanno rinunciato a qualsiasi forma di mantenimento.
I ricorrenti, infine, all'udienza del 15.10.2025, hanno insistito nella domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ribadendo la loro volontà di non volersi riconciliare.
La domanda congiuntamente proposta dalle parti e diretta alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Palermo, in data 04/12/1976, è fondata e va accolta.
Invero, i coniugi si sono separati giudizialmente con sentenza n.509/2000, del 27.11.2000 e da allora non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale.
Deve così escludersi la possibilità di ricostituire la comunione spirituale ed affettiva, imprescindibile in un consorzio familiare.
Sussistono pertanto i presupposti di legge ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato in data 04/12/1976 in Palermo, tra nata a [...] il [...] e nato Parte_1 CP_1
a Mussomeli il 03/09/1953, trascritto all'ufficio dello stato civile presso il Comune di Palermo al n. 1121, parte II, Serie A, Vol. 1622.
Ancora, le condizioni concordate dalle parti, che ricalcano quelle già concordate in sede di separazione, non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
In accoglimento della domanda va dunque pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e regolati i rapporti tra le parti in conformità alla regolamentazione da loro predisposta nel ricorso introduttivo.
In mancanza di una parte soccombente, infine, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Caltanissetta, come sopra composto, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1224/2025 R.G.V.G:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato in data 04/12/1976 in Palermo, tra nata a [...] il [...] e , nato Parte_1 CP_1
a Mussomeli il 03/09/1953, trascritto all'ufficio dello stato civile presso il Comune di Palermo al n. 1121, parte II, Serie A, Vol. 1622., alle condizioni da loro proposte in ricorso.
NULLA sulle spese.
ORDINA all'Ufficiale di stato di civile del comune di Palermo di procedere all'annotazione della presente sentenza allorché la stessa diventerà definitiva.
Così deciso il 12 dicembre 2025 nella camera di consiglio della Sezione Civile Unica del
Tribunale.
Il Presidente
Il Giudice rel. Gabriella Canto
GE D. AR
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai sigg.ri Magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice dott. GE D. AR Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1224/2025 R.G.V.G., promosso da:
nata a [...] il [...], residente in [...]
Pisano n. 8, C.F. elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. C.F._1
Paola Ferrara, Via Caltanissetta n. 21 Mussomeli (Cl), dalla quale è rappresentata e difesa e
, nato a [...] il [...], residente in [...], CP_1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Pietro CodiceFiscale_2
VA CE, Viale della Regione Caltanissetta, 97/D, e dal quale è rappresentato e difeso;
con l'intervento del Pubblico Ministero.
Interveniente necessario
OGGETTO: ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI : all'udienza del 15/10/2025 i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento della domanda congiunta.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c depositato il 07.07.2025, e Parte_1 [...]
, premesso di avere contratto matrimonio in data 04/12/1976 in Palermo, con il rito CP_1 concordatario, trascritto all'ufficio dello stato civile presso il Comune di Palermo al n. 1121, parte II, Serie A, Vol. 1622, e che dalla loro unione nascevano i figli: nata a Persona_1
Mussomeli il 28.03.1977; nata a [...] il [...]; nato a Parte_2 Parte_3
Mussomeli il 14.04.1987; premesso, altresì, che con sentenza n.509/2000, il Tribunale di
Caltanissetta ha dichiarato, nel procedimento n. 1121/98 R.G. , la separazione giudiziale fra i coniugi;
gli stessi hanno chiesto congiuntamente pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio prevedendo, come unica condizione il diritto della sig.ra Parte_1 ad abitare, vita natural durante, nell'immobile, originariamente destinato a casa familiare, sito a Mussomeli in Via Pisani n.8, di proprietà di entrambi i coniugi.
Le parti, infine, hanno rinunciato a qualsiasi forma di mantenimento.
I ricorrenti, infine, all'udienza del 15.10.2025, hanno insistito nella domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ribadendo la loro volontà di non volersi riconciliare.
La domanda congiuntamente proposta dalle parti e diretta alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Palermo, in data 04/12/1976, è fondata e va accolta.
Invero, i coniugi si sono separati giudizialmente con sentenza n.509/2000, del 27.11.2000 e da allora non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale.
Deve così escludersi la possibilità di ricostituire la comunione spirituale ed affettiva, imprescindibile in un consorzio familiare.
Sussistono pertanto i presupposti di legge ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato in data 04/12/1976 in Palermo, tra nata a [...] il [...] e nato Parte_1 CP_1
a Mussomeli il 03/09/1953, trascritto all'ufficio dello stato civile presso il Comune di Palermo al n. 1121, parte II, Serie A, Vol. 1622.
Ancora, le condizioni concordate dalle parti, che ricalcano quelle già concordate in sede di separazione, non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
In accoglimento della domanda va dunque pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e regolati i rapporti tra le parti in conformità alla regolamentazione da loro predisposta nel ricorso introduttivo.
In mancanza di una parte soccombente, infine, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Caltanissetta, come sopra composto, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1224/2025 R.G.V.G:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato in data 04/12/1976 in Palermo, tra nata a [...] il [...] e , nato Parte_1 CP_1
a Mussomeli il 03/09/1953, trascritto all'ufficio dello stato civile presso il Comune di Palermo al n. 1121, parte II, Serie A, Vol. 1622., alle condizioni da loro proposte in ricorso.
NULLA sulle spese.
ORDINA all'Ufficiale di stato di civile del comune di Palermo di procedere all'annotazione della presente sentenza allorché la stessa diventerà definitiva.
Così deciso il 12 dicembre 2025 nella camera di consiglio della Sezione Civile Unica del
Tribunale.
Il Presidente
Il Giudice rel. Gabriella Canto
GE D. AR