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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 03/04/2025, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
Il giudice alle ore 13,25, rientrato dalla Camera di Consiglio ha dato lettura del seguente
provvedimento:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
In persona del dott. Aleardo Zangari Del Prato, preso atto delle conclusioni precisate dai procuratori delle rispettive parti processuali, all'esito della discussione orale di cui all'art. 281 sexies c.p.c. svoltasi, “in presenza”, nel corso dell'odierna udienza, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2493/2023 R.G.A.C., promossa dalla sig.ra:
(c.f.: ), elettivamente domiciliata in Catanzaro alla Via D. Mottola Parte_1 C.F._1
di Amato, 12, presso lo Studio dell'Avv. Francesco Granato (c.f.: ), dal quale è altresì C.F._2
rappresentata e difesa giusta procura resa in calce all'atto introduttivo del giudizio;
- ATTRICE -
C o n t r o e CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 Controparte_5
- CONVENUTI CONTUMACI -
Avente ad oggetto: Accertamento e dichiarazione avvenuto acquisto del diritto di proprietà immobiliare per maturata prescrizione acquisitiva, sulle seguenti
C o n c l u s i o n i
All'odierna udienza il procuratore di parte attrice ha precisato le conclusioni e discusso la causa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., insistendo per l'accoglimento delle articolate richieste e conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In attuazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. C.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52
della L. n. 69/2009, si omette di dar conto dello svolgimento delle fasi processuali della lite se non per gli stretti contenuti delle posizioni assunte reciprocamente dalle parti in giudizio.
L'odierna materia del contendere trae origine dalla domanda, per come avanzata dall'epigrafata attrice nei confronti dei convenuti di cui in premessa, al fine di vedersi attribuito il diritto di proprietà, in via esclusiva,
sull' “Unità immobiliare riportata in Catasto al Foglio 12, p.lla 624, superficie are 00.73, reddito dominicale €
0,23, intestato ai sig.ri , e ”, CP_2 CP_3 CP_4 Controparte_5 CP_1
1 per averne avuto, e conservato, il possesso, ultraventennale, continuato, pacifico e pubblico, mantenendo, al riguardo, un comportamento che la qualificava quale unica ed esclusiva titolare del bene anzidetto.
Alla luce di tali deduzioni, concludeva quindi, come in epigrafe.
Radicatosi il contraddittorio, nessuno degli evocati convenuti si costituiva, sicché, nella loro contumacia, la causa, alla luce dell'avvenuto rigetto delle prove testimoniali di parte attrice, per come disposto dal Tribunale,
in diversa composizione, all'odierna udienza, all'esito della svolta discussione orale, ex art. 281 sexies c.p.c.,
è stata decisa con immediata pronuncia della Sentenza, a verbale.
La promossa domanda si dimostra infondata e quindi non può trovare accoglimento.
Anzitutto, devesi dichiarare la contumacia dei citati convenuti che, nonostante la rituale instaurazione del contraddittorio, non hanno inteso partecipare attivamente al processo.
Ciò detto, e passando allo scrutinio del merito della vexata quaestio, da condividere, in ordine alla richiesta di revoca del provvedimento di rigetto sopra richiamato, sono infatti tutte le motivazioni espresse dall'allora dott.
nel proprio provvedimento del 28.05.2024, laddove è stata stigmatizzata la inammissibilità CP_6
dell'articolato capitolo di prova di cui alla Memoria del 19.04.2024, “atteso che mira genericamente a far riferire al teste che l'attrice “da oltre venti anni provvede, in maniera pubblica e senza opposizione di alcuno,
anche avvalendosi della collaborazione di terzi, alla pulizia ed alla coltivazione del fondo…., sostenendone in via esclusiva le spese e facendone propri i frutti”, così facendo riferire al teste un'attività inidonea a provare il possesso ad usucapionem (da ultimo Corte di Cassazione…, Ordinanza n. 1796 del 20.01.2022), qual è la mera coltivazione o pulizia del Fondo”, aggiungendo, poi, da ultimo, non solo che occorra rammentare “che la facoltà del Giudice di Chiedere chiarimenti e precisazioni ex art. 253 c.p.c., di natura esclusivamente integrativa, non può tradursi in una inammissibile sanatoria della genericità e delle deficienze dell'articolazione probatoria (cfr. Cass…, Ordinanza n. 14364 del 5.06.2018), considerato che detta facoltà
incontra quale limite quello di non introdurre fatti nuovi o circostanze che, pur rilevanti sul piano probatorio,
non siano state oggetto di capitoli di prova o siano state dedotte in capitoli non ammessi (cfr. Cass…, Sentenza
n. 15793 del 29.07.2016)” ma, anche, che debba tenersi in debita considerazione, specie alla “luce della contumacia dei convenuti, che non risulta dimostrata la proprietà del fondo oggetto di giudizio, non essendo sufficiente, a tali fini, la mera visura catastale”.
Ciò che ha indotto l'allora Giudicante a rigettare le istanze istruttorie richieste dall'attore ed a rinviare il giudizio all'odierna udienza per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
Ne deriva, pertanto, in assenza della indicazione, nell'articolato capitolo di prova di cui in oggetto, di specifici ed ulteriori indizi, capaci di dare dimostrazione, oltre alla mera utilizzazione del bene de quo, anche dell'avvenuta esclusione, da parte della stessa attrice, di terzi dal godimento del medesimo bene (cd. ius
excludendi alios), la piena conferma del già deciso rigetto di cui in premessa, dovendosi rammentare al riguardo, e per come statuito da ultimo dal Supremo Consesso, che “il possesso utile ai fini della configurazione dell'acquisto del diritto di proprietà a titolo originario per usucapione non si risolve nella mera utilizzazione del fondo, ma deve concretarsi in atti idonei ad esprimere, in concreto, l'esercizio della signoria uti
2 dominus sul bene. Sotto questo profilo, poiché la connotazione principale del diritto di proprietà è la facoltà
di escludere i terzi dal godimento del bene che ne costituisce oggetto…, il giudice di merito deve accertare, in concreto, se il soggetto che si trova in relazione materiale con la res abbia dimostrato non soltanto di averlo utilizzato, ma di averne, per l'appunto, precluso ai terzi la fruizione……Pertanto, colui che si trovi nella detenzione del fondo agricolo, del quale intende usucapire la piena proprietà, è onerato di dimostrare di aver compiuto tutti gli atti idonei ad esprimere, in concreto, il suo diritto di proprietà su detto cespite, e dunque di aver escluso i terzi dal relativo godimento;
esclusione che trova la sua primaria espressione, come già detto,
nella recinzione del fondo” (cfr. ex multis Cass. n. 1796/2022).
Alla luce delle considerazioni che precedono, quindi, e ciò a prescindere da quanto deciso da altri Giudici su questioni analoghe, l'avanzata domanda attorea non può che essere rigettata per difetto di prova in ordine ai necessari presupposti probatori che avrebbero dovuto supportarla.
Nulla si dispone sulle spese atteso lo status contumaciale degli evocati convenuti.
P . Q . M .
Il Giudice Unico del Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe descritta,
nella contumacia dei convenuti indicati in premessa, così provvede:
- rigetta la domanda promossa da parte attrice;
- nulla per le spese.
Così deciso in Catanzaro il 3.04.2025, all'esito della discussione orale svoltasi secondo il disposto normativo di cui in premessa.
Il Giudice
( dott. Aleardo Zangari Del Prato )
3
provvedimento:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
In persona del dott. Aleardo Zangari Del Prato, preso atto delle conclusioni precisate dai procuratori delle rispettive parti processuali, all'esito della discussione orale di cui all'art. 281 sexies c.p.c. svoltasi, “in presenza”, nel corso dell'odierna udienza, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2493/2023 R.G.A.C., promossa dalla sig.ra:
(c.f.: ), elettivamente domiciliata in Catanzaro alla Via D. Mottola Parte_1 C.F._1
di Amato, 12, presso lo Studio dell'Avv. Francesco Granato (c.f.: ), dal quale è altresì C.F._2
rappresentata e difesa giusta procura resa in calce all'atto introduttivo del giudizio;
- ATTRICE -
C o n t r o e CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 Controparte_5
- CONVENUTI CONTUMACI -
Avente ad oggetto: Accertamento e dichiarazione avvenuto acquisto del diritto di proprietà immobiliare per maturata prescrizione acquisitiva, sulle seguenti
C o n c l u s i o n i
All'odierna udienza il procuratore di parte attrice ha precisato le conclusioni e discusso la causa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., insistendo per l'accoglimento delle articolate richieste e conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In attuazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. C.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52
della L. n. 69/2009, si omette di dar conto dello svolgimento delle fasi processuali della lite se non per gli stretti contenuti delle posizioni assunte reciprocamente dalle parti in giudizio.
L'odierna materia del contendere trae origine dalla domanda, per come avanzata dall'epigrafata attrice nei confronti dei convenuti di cui in premessa, al fine di vedersi attribuito il diritto di proprietà, in via esclusiva,
sull' “Unità immobiliare riportata in Catasto al Foglio 12, p.lla 624, superficie are 00.73, reddito dominicale €
0,23, intestato ai sig.ri , e ”, CP_2 CP_3 CP_4 Controparte_5 CP_1
1 per averne avuto, e conservato, il possesso, ultraventennale, continuato, pacifico e pubblico, mantenendo, al riguardo, un comportamento che la qualificava quale unica ed esclusiva titolare del bene anzidetto.
Alla luce di tali deduzioni, concludeva quindi, come in epigrafe.
Radicatosi il contraddittorio, nessuno degli evocati convenuti si costituiva, sicché, nella loro contumacia, la causa, alla luce dell'avvenuto rigetto delle prove testimoniali di parte attrice, per come disposto dal Tribunale,
in diversa composizione, all'odierna udienza, all'esito della svolta discussione orale, ex art. 281 sexies c.p.c.,
è stata decisa con immediata pronuncia della Sentenza, a verbale.
La promossa domanda si dimostra infondata e quindi non può trovare accoglimento.
Anzitutto, devesi dichiarare la contumacia dei citati convenuti che, nonostante la rituale instaurazione del contraddittorio, non hanno inteso partecipare attivamente al processo.
Ciò detto, e passando allo scrutinio del merito della vexata quaestio, da condividere, in ordine alla richiesta di revoca del provvedimento di rigetto sopra richiamato, sono infatti tutte le motivazioni espresse dall'allora dott.
nel proprio provvedimento del 28.05.2024, laddove è stata stigmatizzata la inammissibilità CP_6
dell'articolato capitolo di prova di cui alla Memoria del 19.04.2024, “atteso che mira genericamente a far riferire al teste che l'attrice “da oltre venti anni provvede, in maniera pubblica e senza opposizione di alcuno,
anche avvalendosi della collaborazione di terzi, alla pulizia ed alla coltivazione del fondo…., sostenendone in via esclusiva le spese e facendone propri i frutti”, così facendo riferire al teste un'attività inidonea a provare il possesso ad usucapionem (da ultimo Corte di Cassazione…, Ordinanza n. 1796 del 20.01.2022), qual è la mera coltivazione o pulizia del Fondo”, aggiungendo, poi, da ultimo, non solo che occorra rammentare “che la facoltà del Giudice di Chiedere chiarimenti e precisazioni ex art. 253 c.p.c., di natura esclusivamente integrativa, non può tradursi in una inammissibile sanatoria della genericità e delle deficienze dell'articolazione probatoria (cfr. Cass…, Ordinanza n. 14364 del 5.06.2018), considerato che detta facoltà
incontra quale limite quello di non introdurre fatti nuovi o circostanze che, pur rilevanti sul piano probatorio,
non siano state oggetto di capitoli di prova o siano state dedotte in capitoli non ammessi (cfr. Cass…, Sentenza
n. 15793 del 29.07.2016)” ma, anche, che debba tenersi in debita considerazione, specie alla “luce della contumacia dei convenuti, che non risulta dimostrata la proprietà del fondo oggetto di giudizio, non essendo sufficiente, a tali fini, la mera visura catastale”.
Ciò che ha indotto l'allora Giudicante a rigettare le istanze istruttorie richieste dall'attore ed a rinviare il giudizio all'odierna udienza per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
Ne deriva, pertanto, in assenza della indicazione, nell'articolato capitolo di prova di cui in oggetto, di specifici ed ulteriori indizi, capaci di dare dimostrazione, oltre alla mera utilizzazione del bene de quo, anche dell'avvenuta esclusione, da parte della stessa attrice, di terzi dal godimento del medesimo bene (cd. ius
excludendi alios), la piena conferma del già deciso rigetto di cui in premessa, dovendosi rammentare al riguardo, e per come statuito da ultimo dal Supremo Consesso, che “il possesso utile ai fini della configurazione dell'acquisto del diritto di proprietà a titolo originario per usucapione non si risolve nella mera utilizzazione del fondo, ma deve concretarsi in atti idonei ad esprimere, in concreto, l'esercizio della signoria uti
2 dominus sul bene. Sotto questo profilo, poiché la connotazione principale del diritto di proprietà è la facoltà
di escludere i terzi dal godimento del bene che ne costituisce oggetto…, il giudice di merito deve accertare, in concreto, se il soggetto che si trova in relazione materiale con la res abbia dimostrato non soltanto di averlo utilizzato, ma di averne, per l'appunto, precluso ai terzi la fruizione……Pertanto, colui che si trovi nella detenzione del fondo agricolo, del quale intende usucapire la piena proprietà, è onerato di dimostrare di aver compiuto tutti gli atti idonei ad esprimere, in concreto, il suo diritto di proprietà su detto cespite, e dunque di aver escluso i terzi dal relativo godimento;
esclusione che trova la sua primaria espressione, come già detto,
nella recinzione del fondo” (cfr. ex multis Cass. n. 1796/2022).
Alla luce delle considerazioni che precedono, quindi, e ciò a prescindere da quanto deciso da altri Giudici su questioni analoghe, l'avanzata domanda attorea non può che essere rigettata per difetto di prova in ordine ai necessari presupposti probatori che avrebbero dovuto supportarla.
Nulla si dispone sulle spese atteso lo status contumaciale degli evocati convenuti.
P . Q . M .
Il Giudice Unico del Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe descritta,
nella contumacia dei convenuti indicati in premessa, così provvede:
- rigetta la domanda promossa da parte attrice;
- nulla per le spese.
Così deciso in Catanzaro il 3.04.2025, all'esito della discussione orale svoltasi secondo il disposto normativo di cui in premessa.
Il Giudice
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