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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/01/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
Nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nel procedimento portante il n. 15300/2023 R.G.L. promosso
D A
Parte_1
(avv.ti Ardizzone Alessio, Conti Christian)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
- resistente contumace -
Avente ad oggetto: retribuzione
A seguito dell'udienza del 21/01/2025, per la quale si dà atto che la parte ricorrente ha depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- Condanna il , in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 all'emissione della “carta docenti” in favore di e all'assegnazione Parte_1 sulla medesima della somma di € 1.000,00 per gli aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024, oltre interessi maturati dal diritto all'accredito sino al saldo;
- rigetta per il resto il ricorso;
- condanna il , in persona del pro tempore, al Controparte_1 CP_2
pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente che liquida in tal misura in €
258,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore degli Avv.ti Ardizzone Alessio e Conti Christian.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11/12/2023 la ricorrente in epigrafe deduceva di aver prestato servizio - in ragione di contratti individuali di lavoro a tempo determinato stipulati in relazione agli anni scolastici analiticamente indicati - quale supplente annuale o fino al termine delle attività didattiche e che per i suddetti anni non le era stata riconosciuta la cd. “Carta del docente”, di importo pari ad € 500,00 annui, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali e riservata, in base alla disciplina vigente (legge n. 107 del
13.07.2015 cd. “Buona Scuola” – D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015), ai soli docenti di ruolo, a tempo pieno o part-time, con esclusione, quindi, dei docenti cd. precari come lei;
lamentava che tale disciplina era illegittima per contrarietà alla clausola 4 punto 1 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato della Direttiva 1999/70/CE. In conseguenza di ciò chiedeva che il Tribunale le riconoscesse il diritto a ottenere il beneficio della
Carta Docenti, con valore di € 500,00 annui, e condannasse il ad operarne Controparte_1
il relativo pagamento oltre alla condanna alle spese di lite.
Il convenuto, benché ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio e pertanto se ne CP_1
dichiara la contumacia.
Superflua ogni ulteriore attività istruttoria, disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la ricorrente ha depositato le relative note per l'udienza del 21/01/2025 e la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza.
***
Le domande sono fondate limitatamente agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, dovendosi richiamare la pronuncia n. 29961 del 27.10.2023 con la quale le Sezioni Unite hanno affermato i seguenti principi di diritto: ''1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . 2) Ai docenti di cui CP_1
al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione
è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Non risulta accoglibile invece la domanda relativa all'anno scolastico 2021/2022; dalla disamina della documentazione allegata al ricorso emerge che i contratti a tempo determinato di supplenza breve relativi a tale anno scolastico hanno interessato un periodo di tempo pari a 168 giorni, non comparabili con la prestazione lavorativa resa dai docenti a tempo indeterminato. Difatti, considerato che le supplenze annuali e quelle sino al termine delle attività didattiche si attribuiscono su posti che si rendono vacanti e/o disponibili e che abbiano avuto una durata di almeno 180 giorni - sulla scorta del disposto di cui all'art. 4 L. 124/99 che considera annuali le supplenze che iniziano dal 31 dicembre e terminano il 30 giugno dell'anno successivo -, considerata l'assenza del requisito dell'annualità della supplenza intesa quale annualità didattica, la pretesa della ricorrente non è accoglibile.
Applicati i superiori principi alle fattispecie in esame ed adottate le conseguenti statuizioni di condanna a favore della parte ricorrente per ciascuno degli anni scolastici indicati nel ricorso escluso l'a.s. 2021/2022, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n.
55/2024, come modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (fino a € 1.100,00), con esclusione della voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione tenuto conto della limitata attività processuale svolta. Le spese sono liquidate con attribuzione ai procuratori antistatari che ne ha fatto richiesta già nell'atto introduttivo.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 21/01/2025.
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
Nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nel procedimento portante il n. 15300/2023 R.G.L. promosso
D A
Parte_1
(avv.ti Ardizzone Alessio, Conti Christian)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
- resistente contumace -
Avente ad oggetto: retribuzione
A seguito dell'udienza del 21/01/2025, per la quale si dà atto che la parte ricorrente ha depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- Condanna il , in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 all'emissione della “carta docenti” in favore di e all'assegnazione Parte_1 sulla medesima della somma di € 1.000,00 per gli aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024, oltre interessi maturati dal diritto all'accredito sino al saldo;
- rigetta per il resto il ricorso;
- condanna il , in persona del pro tempore, al Controparte_1 CP_2
pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente che liquida in tal misura in €
258,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore degli Avv.ti Ardizzone Alessio e Conti Christian.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11/12/2023 la ricorrente in epigrafe deduceva di aver prestato servizio - in ragione di contratti individuali di lavoro a tempo determinato stipulati in relazione agli anni scolastici analiticamente indicati - quale supplente annuale o fino al termine delle attività didattiche e che per i suddetti anni non le era stata riconosciuta la cd. “Carta del docente”, di importo pari ad € 500,00 annui, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali e riservata, in base alla disciplina vigente (legge n. 107 del
13.07.2015 cd. “Buona Scuola” – D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015), ai soli docenti di ruolo, a tempo pieno o part-time, con esclusione, quindi, dei docenti cd. precari come lei;
lamentava che tale disciplina era illegittima per contrarietà alla clausola 4 punto 1 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato della Direttiva 1999/70/CE. In conseguenza di ciò chiedeva che il Tribunale le riconoscesse il diritto a ottenere il beneficio della
Carta Docenti, con valore di € 500,00 annui, e condannasse il ad operarne Controparte_1
il relativo pagamento oltre alla condanna alle spese di lite.
Il convenuto, benché ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio e pertanto se ne CP_1
dichiara la contumacia.
Superflua ogni ulteriore attività istruttoria, disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la ricorrente ha depositato le relative note per l'udienza del 21/01/2025 e la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza.
***
Le domande sono fondate limitatamente agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, dovendosi richiamare la pronuncia n. 29961 del 27.10.2023 con la quale le Sezioni Unite hanno affermato i seguenti principi di diritto: ''1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . 2) Ai docenti di cui CP_1
al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione
è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Non risulta accoglibile invece la domanda relativa all'anno scolastico 2021/2022; dalla disamina della documentazione allegata al ricorso emerge che i contratti a tempo determinato di supplenza breve relativi a tale anno scolastico hanno interessato un periodo di tempo pari a 168 giorni, non comparabili con la prestazione lavorativa resa dai docenti a tempo indeterminato. Difatti, considerato che le supplenze annuali e quelle sino al termine delle attività didattiche si attribuiscono su posti che si rendono vacanti e/o disponibili e che abbiano avuto una durata di almeno 180 giorni - sulla scorta del disposto di cui all'art. 4 L. 124/99 che considera annuali le supplenze che iniziano dal 31 dicembre e terminano il 30 giugno dell'anno successivo -, considerata l'assenza del requisito dell'annualità della supplenza intesa quale annualità didattica, la pretesa della ricorrente non è accoglibile.
Applicati i superiori principi alle fattispecie in esame ed adottate le conseguenti statuizioni di condanna a favore della parte ricorrente per ciascuno degli anni scolastici indicati nel ricorso escluso l'a.s. 2021/2022, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n.
55/2024, come modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (fino a € 1.100,00), con esclusione della voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione tenuto conto della limitata attività processuale svolta. Le spese sono liquidate con attribuzione ai procuratori antistatari che ne ha fatto richiesta già nell'atto introduttivo.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 21/01/2025.
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno