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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 05/05/2025, n. 1266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1266 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2301/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Mantovani Presidente dott.ssa Francesca Mammone Consigliera dott.ssa Francesca Vullo Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2301/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , con il Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. BAROLI PAOLA, elettivamente domiciliato in VIA G. MAZZINI, 5 20011 CORBETTA presso il difensore avv. BAROLI PAOLA
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._1 [...]
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_2 C.F._2
pagina 1 di 7 e dell'avv. MAGGIONI GIULIANO Controparte_3
( VIA COSIMO DEL FANTE, 9 20122 MILANO;
C.F._3
( ) VIA Parte_3 C.F._4
COSIMO DEL FANTE 9 20122 MILANO;
, elettivamente domiciliato in VIA COSIMO DEL FANTE, 9 20122 MILANO presso il difensore avv. Controparte_3
APPELLATI e APPELLANTI INCIDENTALI avente ad oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc) sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1 Parte_2
Voglia l'Illustrissima Corte di Appello in parziale riforma della sentenza accogliere tutte le conclusioni avanzate in primo grado e pe l'effetto rigettare integralmente l'opposizione dispiegata dagli Appellati e condannarli al pagamento in solido, in favore dell'appellante, della somma di €.18.779,45, oltre interessi al tasso legale, ai sensi dell'art.1284, co. n.4, c.c. dal deposito del ricorso monitorio al soddisfo;
confermare nel resto la sentenza impugnata, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
Per E Controparte_1 Controparte_2
in via preliminare: accertare la violazione dell'art. 342 c.p.c. e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità dell'appello di Pt_4 nel merito: in parziale riforma della sentenza di I grado,
· accertare che, dalla somma portata dalla fattura deve essere Pt_4 Parte_5 detratta la cifra di € 1.709,04, riducendone così l'importo ad € 9.882,74 + IVA 10% (per complessivi € 10.871,01);
· compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio di I grado. Con il favore delle spese del presente grado di appello.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto
pagina 2 di 7 Il contenzioso trae origine dalla richiesta di di Controparte_4 pagamento dell'importo di € 31.550,41, avanzata in sede monitoria nei confronti di quale corrispettivo residuo per i lavori di Controparte_5 Controparte_2 ristrutturazione eseguiti nell'immobile di proprietà degli ingiunti. Questi ultimi si opposero al decreto ingiuntivo, convenendo innanzi al tribunale di Pt_4
Milano, eccependo la mancata sottoscrizione da parte del DL dell'ultimo Sal, la mancata autorizzazione ad eseguire le opere extra capitolato, la scorretta esecuzione delle opere e l'inapplicabilità degli interessi moratori. Instauratosi correttamente il contradditorio, con sentenza n. 1045/2024 pubblicata il 29.01.2024, il tribunale, in parziale accoglimento dell'opposizione, revocò il decreto ingiuntivo n. 894/2022 e condannò gli opponenti in via solidale al pagamento della somma di € 12.750,96 oltre interessi al tasso legale ex art. 1284 co. 4 c.c. dal deposito del ricorso monitorio al saldo e a rifondere all'opposta le spese di lite liquidate in € 4.200,00 per compensi professionali oltre accessori. Il tribunale osservò che la richiesta economica avanzata dall'appaltatore era basata su due fatture, la n. 15/2021 per € 18.799,25 e la n. 88/2021 per € 12.750,96. Quanto alla prima rilevò che non risultava dovuta, sia in ragione della genericità delle opere per le quali veniva richiesto il pagamento sia poiché il SAL n. 7 non risultava sottoscritto dal DL contrariamente a quanto previsto dal contratto di appalto. Ritenne invece dovuti gli importi di cui alla fattura n. 88, poiché inerenti alle ritenute in garanzia dei sei precedenti SAL, rilevando che, in ordine alla presenza di vizi e difetti, era fondata l'eccezione di decadenza per mancata tempestività della denuncia ex art. 1667 co. 3 c.c. sollevata dall'appaltatore. La sentenza è stata oggetto di gravame da parte di Controparte_4
e si sono costituiti proponendo appello
[...] Controparte_1 Controparte_2 incidentale. All'udienza del 27.03.2025, a seguito della discussione orale ex art. 350 bis cpc, la causa è stata trattenuta in decisione dalla Corte ed è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 2.04.2025.
*** L'appello principale impugna la motivazione con la quale il primo Controparte_4 giudice ha ritenuto non dovuto il pagamento della fattura n. 15/21.
pagina 3 di 7 Osserva a riguardo come la mancata sottoscrizione del SAL 7 non potesse considerarsi elemento dirimente, giacché nessuno dei precedenti SAL era stato mai formalmente approvato dal direttore lavori e, ciononostante, i correlati importi erano stati regolarmente corrisposti dai committenti. Sottolinea altresì come l'argomentazione spesa dal giudice per escludere la sussistenza del credito in merito alla genericità della descrizione delle opere contenute nel SAL 7 non fosse corretta, non avendo il tribunale considerato che, trattandosi dell'ultimo SAL, la verifica in ordine alla correttezza dell'importo richiesto era da svolgersi mediante una semplice operazione matematica, sottraendo dal corrispettivo complessivo dell'appalto quello indicato nel SAL 6. L'appellante richiama inoltre i plurimi riconoscimenti di debito operati dal sig. in epoca successiva all'ultimazione dei lavori, CP_1 deducendo a riguardo l'erronea valutazione da parte del primo giudice delle prove documentali.
L'appello incidentale
e sollevano due censure. Controparte_1 Controparte_2
1°. Lamentano l'omessa considerazione da parte del primo giudice del fatto che importo chiesto con la fattura n. 88/21 comprendeva anche le ritenute in garanzia sulla fattura n. 15/21. Sollecitano pertanto la Corte a volere disporre la riduzione dell'importo oggetto della statuizione condannatoria a loro carico a € 9.882,74 (€ 11.591,78-1.709,04). 2°. Si dolgono della disciplina delle spese di lite adottata dal tribunale e prospettano che la parziale soccombenza di entrambe le parti avrebbe giustificato la compensazione integrale delle spese.
* L'opinione della Corte L'appello principale è fondato. In via preliminare si osserva che deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 342 cpc. L'atto di appello di cui è causa è coerente con i dettami ribaditi dalla Suprema Corte (Cass. Sez. U -, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017) in quanto consente al lettore di individuare i principali passaggi argomentativi della sentenza contestati. Risultano altresì comprensibili le ragioni in fatto e in diritto del dissenso dalla motivazione del primo giudice, il loro rilievo nell'ambito della decisione adottata e le correlate modifiche che vengono richieste. pagina 4 di 7 Il tribunale così argomenta
<<..quanto alla fattura n. 15/2021, il cui oggetto reca solo la generica dicitura “Acconto
Appalto” ; cfr doc. 1 fascicolo monitorio), è pacifico che la stessa fa riferimento al SAL n. 7 ma non risulta sottoscritto ed approvato dal D.L., come richiesto necessariamente dal contratto. Inoltre, non è chiaro quali sarebbero le opere di cui al citato SAL n. 7, il cui valore è indicato in euro 17.090,41 oltre IVA, atteso che il doc. 15 prodotto da parte opposta, indicato come SAL 7, non riporta alcuna descrizione delle opere realizzate, come pure il doc. 22, indicato come prospetto lavori extra capitolato, non individua alcuna opera con riferimento al SAL 7; né in comparsa l'opposta ha specificato quali erano le opere a cui fa riferimento la fattura n. 15/21. Ne consegue che non è dovuto dai committenti l'importo di cui alla fattura menzionata, stante la carente allegazione e prova della regolare esecuzione dei lavori cui il documento si riferisce>>. Si tratta di argomentazioni che la Corte non condivide. Il tribunale omette di considerare che la mancata formale approvazione di tutti i Sal precedenti depone inequivocamente nel senso che, nella fase esecutiva del rapporto, le parti intesero superare il vincolo formale inizialmente previsto all'art. 9 del contratto, dal che consegue che la prova della sussistenza del credito può essere data liberamente dal creditore. Sono poi documentati impliciti riconoscimenti di debito da parte del sig.
tali dovendo considerarsi le comunicazioni mail, di riferibilità certa alla CP_1 parte opponente odierna appellante incidentale poiché non contestate, in risposta ai solleciti di pagamento inviati dall'appaltatore e dal difensore successivamente alla consegna delle opere. In particolare
(a) la mail del 12.07.21 in cui afferma “per quanto riguarda la penultima CP_1 fattura (leggasi la n. 15/21 aggiunta della scrivente) la informo che tutta la documentazione per la chiusura dei lavori è stata fornita al perito della …e di stare CP_6 aspettando che...la banca dia finalmente via libera all'accredito del saldo del mutuo..” (b) la mail del 4.08.21 in cui giustifica il mancato pagamento del saldo CP_1 precisando di avere già contattato e Notaio “per ottenere l'erogazione del CP_6 mutuo contratto per la ristrutturazione” (c) la mail del 4.08.21 in cui riferisce all'arch. incaricato della CP_1 Per_1 pratica di mutuo “ho ricevuto purtroppo un sollecito ufficiale tramite l'Avvocato della
per il pagamento delle fatture per il fine lavori….le chiedo cortesemente di Pt_4 intervenire celermente….l'Avv. della mi ha dato un tempo max di 8 gg. da Pt_4 oggi..” pagina 5 di 7 In sostanza il tenore delle comunicazioni è nel senso che il committente, nel rispondere ai solleciti, a giustificazione del mancato pagamento della fattura n. 15/21, adduce le lungaggini della procedura di finanziamento senza sollevare alcuna contestazione sulla sussistenza e /o quantificazione del credito. Le mail dunque provano non solo che il saldo dei lavori di ristrutturazione non è mai stato contestato ante causam, ma integrano altresì gli estremi dell'implicito riconoscimento del debito. Alla luce di ciò, considerato il passaggio in giudicato, in assenza di gravame, delle motivazioni con cui il tribunale ha superato sia l'assenza di accordo sulle opere extra contratto sia l'eccezione di mancata esecuzione a regola d'arte delle opere, in riforma della sentenza di I grado deve altresì essere interamente riconosciuto anche il credito di € 18.799,25. In merito alla quantificazione oltre a non essere stato sollevato alcuno specifico rilievo, è documentata la fine dei lavori e la riconsegna del cantiere per cui il credito risulta correttamente corrispondere alla differenza tra l'importo complessivo dell'appalto convenuto e gli acconti pagati.
* L'accoglimento dell'appello non può determinare la reviviscenza del decreto ingiuntivo già revocato (in parte correttamente in ragione della non debenza degli interessi ex dlgs 231/02) dalla sentenza di I grado riformata in questa sede. Va conseguentemente disposta la condanna di e Controparte_1 CP_2 in via solidale al pagamento dell'ulteriore importo di € 18.779,45 oltre
[...] interessi al tasso di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. dalla data del deposito del ricorso monitorio al saldo. All'accoglimento del gravame principale segue il rigetto dell'impugnazione incidentale essendo le doglianze ivi articolate incompatibili con il tenore della decisione. Le spese di lite di questo grado, come anche quelle del I grado, da determinarsi avuto riguardo al mutato valore di causa, si liquidano come da dispositivo in conformità alle tabelle previste dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147, tenuto conto altresì dell'attività difensiva espletata e delle modalità semplificate di definizione della causa in grado di appello.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 La Corte d'Appello di Milano, sull'appello principale proposto da
[...]
e sull'appello incidentale di e Controparte_4 Controparte_1 CP_2 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1045/2024 del
[...]
29.01.2024, in parziale riforma, così provvede: 1) in accoglimento dell'impugnazione principale, previa riforma della sentenza impugnata, condanna e in via Controparte_1 Controparte_2 solidale al pagamento in favore di Controparte_4 dell'ulteriore importo di € 18.779,45 oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. dalla data del deposito del ricorso monitorio al saldo, ferma la condanna già disposta al capo 2) del dispositivo di I grado;
2) rigetta l'impugnazione incidentale;
3) condanna e in via solidale a rifondere a Controparte_1 Controparte_2 le spese di lite che si liquidano per il I Controparte_4 grado in € 5.000,00 per compensi professionali oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15% e per il II grado in € 3.800,00 per compensi professionali oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%;
4) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti incidentali dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115 del 2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228. Cosi deciso in Milano nella camera di consiglio di questa Corte del 2 aprile 2025
La Consigliera est Francesca Vullo
La Presidente Anna Mantovani
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Mantovani Presidente dott.ssa Francesca Mammone Consigliera dott.ssa Francesca Vullo Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2301/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , con il Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. BAROLI PAOLA, elettivamente domiciliato in VIA G. MAZZINI, 5 20011 CORBETTA presso il difensore avv. BAROLI PAOLA
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._1 [...]
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_2 C.F._2
pagina 1 di 7 e dell'avv. MAGGIONI GIULIANO Controparte_3
( VIA COSIMO DEL FANTE, 9 20122 MILANO;
C.F._3
( ) VIA Parte_3 C.F._4
COSIMO DEL FANTE 9 20122 MILANO;
, elettivamente domiciliato in VIA COSIMO DEL FANTE, 9 20122 MILANO presso il difensore avv. Controparte_3
APPELLATI e APPELLANTI INCIDENTALI avente ad oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc) sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1 Parte_2
Voglia l'Illustrissima Corte di Appello in parziale riforma della sentenza accogliere tutte le conclusioni avanzate in primo grado e pe l'effetto rigettare integralmente l'opposizione dispiegata dagli Appellati e condannarli al pagamento in solido, in favore dell'appellante, della somma di €.18.779,45, oltre interessi al tasso legale, ai sensi dell'art.1284, co. n.4, c.c. dal deposito del ricorso monitorio al soddisfo;
confermare nel resto la sentenza impugnata, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
Per E Controparte_1 Controparte_2
in via preliminare: accertare la violazione dell'art. 342 c.p.c. e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità dell'appello di Pt_4 nel merito: in parziale riforma della sentenza di I grado,
· accertare che, dalla somma portata dalla fattura deve essere Pt_4 Parte_5 detratta la cifra di € 1.709,04, riducendone così l'importo ad € 9.882,74 + IVA 10% (per complessivi € 10.871,01);
· compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio di I grado. Con il favore delle spese del presente grado di appello.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto
pagina 2 di 7 Il contenzioso trae origine dalla richiesta di di Controparte_4 pagamento dell'importo di € 31.550,41, avanzata in sede monitoria nei confronti di quale corrispettivo residuo per i lavori di Controparte_5 Controparte_2 ristrutturazione eseguiti nell'immobile di proprietà degli ingiunti. Questi ultimi si opposero al decreto ingiuntivo, convenendo innanzi al tribunale di Pt_4
Milano, eccependo la mancata sottoscrizione da parte del DL dell'ultimo Sal, la mancata autorizzazione ad eseguire le opere extra capitolato, la scorretta esecuzione delle opere e l'inapplicabilità degli interessi moratori. Instauratosi correttamente il contradditorio, con sentenza n. 1045/2024 pubblicata il 29.01.2024, il tribunale, in parziale accoglimento dell'opposizione, revocò il decreto ingiuntivo n. 894/2022 e condannò gli opponenti in via solidale al pagamento della somma di € 12.750,96 oltre interessi al tasso legale ex art. 1284 co. 4 c.c. dal deposito del ricorso monitorio al saldo e a rifondere all'opposta le spese di lite liquidate in € 4.200,00 per compensi professionali oltre accessori. Il tribunale osservò che la richiesta economica avanzata dall'appaltatore era basata su due fatture, la n. 15/2021 per € 18.799,25 e la n. 88/2021 per € 12.750,96. Quanto alla prima rilevò che non risultava dovuta, sia in ragione della genericità delle opere per le quali veniva richiesto il pagamento sia poiché il SAL n. 7 non risultava sottoscritto dal DL contrariamente a quanto previsto dal contratto di appalto. Ritenne invece dovuti gli importi di cui alla fattura n. 88, poiché inerenti alle ritenute in garanzia dei sei precedenti SAL, rilevando che, in ordine alla presenza di vizi e difetti, era fondata l'eccezione di decadenza per mancata tempestività della denuncia ex art. 1667 co. 3 c.c. sollevata dall'appaltatore. La sentenza è stata oggetto di gravame da parte di Controparte_4
e si sono costituiti proponendo appello
[...] Controparte_1 Controparte_2 incidentale. All'udienza del 27.03.2025, a seguito della discussione orale ex art. 350 bis cpc, la causa è stata trattenuta in decisione dalla Corte ed è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 2.04.2025.
*** L'appello principale impugna la motivazione con la quale il primo Controparte_4 giudice ha ritenuto non dovuto il pagamento della fattura n. 15/21.
pagina 3 di 7 Osserva a riguardo come la mancata sottoscrizione del SAL 7 non potesse considerarsi elemento dirimente, giacché nessuno dei precedenti SAL era stato mai formalmente approvato dal direttore lavori e, ciononostante, i correlati importi erano stati regolarmente corrisposti dai committenti. Sottolinea altresì come l'argomentazione spesa dal giudice per escludere la sussistenza del credito in merito alla genericità della descrizione delle opere contenute nel SAL 7 non fosse corretta, non avendo il tribunale considerato che, trattandosi dell'ultimo SAL, la verifica in ordine alla correttezza dell'importo richiesto era da svolgersi mediante una semplice operazione matematica, sottraendo dal corrispettivo complessivo dell'appalto quello indicato nel SAL 6. L'appellante richiama inoltre i plurimi riconoscimenti di debito operati dal sig. in epoca successiva all'ultimazione dei lavori, CP_1 deducendo a riguardo l'erronea valutazione da parte del primo giudice delle prove documentali.
L'appello incidentale
e sollevano due censure. Controparte_1 Controparte_2
1°. Lamentano l'omessa considerazione da parte del primo giudice del fatto che importo chiesto con la fattura n. 88/21 comprendeva anche le ritenute in garanzia sulla fattura n. 15/21. Sollecitano pertanto la Corte a volere disporre la riduzione dell'importo oggetto della statuizione condannatoria a loro carico a € 9.882,74 (€ 11.591,78-1.709,04). 2°. Si dolgono della disciplina delle spese di lite adottata dal tribunale e prospettano che la parziale soccombenza di entrambe le parti avrebbe giustificato la compensazione integrale delle spese.
* L'opinione della Corte L'appello principale è fondato. In via preliminare si osserva che deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 342 cpc. L'atto di appello di cui è causa è coerente con i dettami ribaditi dalla Suprema Corte (Cass. Sez. U -, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017) in quanto consente al lettore di individuare i principali passaggi argomentativi della sentenza contestati. Risultano altresì comprensibili le ragioni in fatto e in diritto del dissenso dalla motivazione del primo giudice, il loro rilievo nell'ambito della decisione adottata e le correlate modifiche che vengono richieste. pagina 4 di 7 Il tribunale così argomenta
<<..quanto alla fattura n. 15/2021, il cui oggetto reca solo la generica dicitura “Acconto
Appalto” ; cfr doc. 1 fascicolo monitorio), è pacifico che la stessa fa riferimento al SAL n. 7 ma non risulta sottoscritto ed approvato dal D.L., come richiesto necessariamente dal contratto. Inoltre, non è chiaro quali sarebbero le opere di cui al citato SAL n. 7, il cui valore è indicato in euro 17.090,41 oltre IVA, atteso che il doc. 15 prodotto da parte opposta, indicato come SAL 7, non riporta alcuna descrizione delle opere realizzate, come pure il doc. 22, indicato come prospetto lavori extra capitolato, non individua alcuna opera con riferimento al SAL 7; né in comparsa l'opposta ha specificato quali erano le opere a cui fa riferimento la fattura n. 15/21. Ne consegue che non è dovuto dai committenti l'importo di cui alla fattura menzionata, stante la carente allegazione e prova della regolare esecuzione dei lavori cui il documento si riferisce>>. Si tratta di argomentazioni che la Corte non condivide. Il tribunale omette di considerare che la mancata formale approvazione di tutti i Sal precedenti depone inequivocamente nel senso che, nella fase esecutiva del rapporto, le parti intesero superare il vincolo formale inizialmente previsto all'art. 9 del contratto, dal che consegue che la prova della sussistenza del credito può essere data liberamente dal creditore. Sono poi documentati impliciti riconoscimenti di debito da parte del sig.
tali dovendo considerarsi le comunicazioni mail, di riferibilità certa alla CP_1 parte opponente odierna appellante incidentale poiché non contestate, in risposta ai solleciti di pagamento inviati dall'appaltatore e dal difensore successivamente alla consegna delle opere. In particolare
(a) la mail del 12.07.21 in cui afferma “per quanto riguarda la penultima CP_1 fattura (leggasi la n. 15/21 aggiunta della scrivente) la informo che tutta la documentazione per la chiusura dei lavori è stata fornita al perito della …e di stare CP_6 aspettando che...la banca dia finalmente via libera all'accredito del saldo del mutuo..” (b) la mail del 4.08.21 in cui giustifica il mancato pagamento del saldo CP_1 precisando di avere già contattato e Notaio “per ottenere l'erogazione del CP_6 mutuo contratto per la ristrutturazione” (c) la mail del 4.08.21 in cui riferisce all'arch. incaricato della CP_1 Per_1 pratica di mutuo “ho ricevuto purtroppo un sollecito ufficiale tramite l'Avvocato della
per il pagamento delle fatture per il fine lavori….le chiedo cortesemente di Pt_4 intervenire celermente….l'Avv. della mi ha dato un tempo max di 8 gg. da Pt_4 oggi..” pagina 5 di 7 In sostanza il tenore delle comunicazioni è nel senso che il committente, nel rispondere ai solleciti, a giustificazione del mancato pagamento della fattura n. 15/21, adduce le lungaggini della procedura di finanziamento senza sollevare alcuna contestazione sulla sussistenza e /o quantificazione del credito. Le mail dunque provano non solo che il saldo dei lavori di ristrutturazione non è mai stato contestato ante causam, ma integrano altresì gli estremi dell'implicito riconoscimento del debito. Alla luce di ciò, considerato il passaggio in giudicato, in assenza di gravame, delle motivazioni con cui il tribunale ha superato sia l'assenza di accordo sulle opere extra contratto sia l'eccezione di mancata esecuzione a regola d'arte delle opere, in riforma della sentenza di I grado deve altresì essere interamente riconosciuto anche il credito di € 18.799,25. In merito alla quantificazione oltre a non essere stato sollevato alcuno specifico rilievo, è documentata la fine dei lavori e la riconsegna del cantiere per cui il credito risulta correttamente corrispondere alla differenza tra l'importo complessivo dell'appalto convenuto e gli acconti pagati.
* L'accoglimento dell'appello non può determinare la reviviscenza del decreto ingiuntivo già revocato (in parte correttamente in ragione della non debenza degli interessi ex dlgs 231/02) dalla sentenza di I grado riformata in questa sede. Va conseguentemente disposta la condanna di e Controparte_1 CP_2 in via solidale al pagamento dell'ulteriore importo di € 18.779,45 oltre
[...] interessi al tasso di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. dalla data del deposito del ricorso monitorio al saldo. All'accoglimento del gravame principale segue il rigetto dell'impugnazione incidentale essendo le doglianze ivi articolate incompatibili con il tenore della decisione. Le spese di lite di questo grado, come anche quelle del I grado, da determinarsi avuto riguardo al mutato valore di causa, si liquidano come da dispositivo in conformità alle tabelle previste dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147, tenuto conto altresì dell'attività difensiva espletata e delle modalità semplificate di definizione della causa in grado di appello.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 La Corte d'Appello di Milano, sull'appello principale proposto da
[...]
e sull'appello incidentale di e Controparte_4 Controparte_1 CP_2 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1045/2024 del
[...]
29.01.2024, in parziale riforma, così provvede: 1) in accoglimento dell'impugnazione principale, previa riforma della sentenza impugnata, condanna e in via Controparte_1 Controparte_2 solidale al pagamento in favore di Controparte_4 dell'ulteriore importo di € 18.779,45 oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. dalla data del deposito del ricorso monitorio al saldo, ferma la condanna già disposta al capo 2) del dispositivo di I grado;
2) rigetta l'impugnazione incidentale;
3) condanna e in via solidale a rifondere a Controparte_1 Controparte_2 le spese di lite che si liquidano per il I Controparte_4 grado in € 5.000,00 per compensi professionali oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15% e per il II grado in € 3.800,00 per compensi professionali oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%;
4) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti incidentali dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115 del 2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228. Cosi deciso in Milano nella camera di consiglio di questa Corte del 2 aprile 2025
La Consigliera est Francesca Vullo
La Presidente Anna Mantovani
pagina 7 di 7