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Sentenza 19 gennaio 2023
Sentenza 19 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/01/2023, n. 1555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1555 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2023 |
Testo completo
Civile Sent. Sez. 3 Num. 1555 Anno 2023 Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO Relatore: SCRIMA ANTONIETTA Data pubblicazione: 19/01/2023 ~a pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 18543/2020 proposto da: DI MI AR, nella qualità di custode giudiziario dei beni staggiti della procedura esecutiva n.r.g.e. 98/98 pendente dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmine Di CA difensore di sé medesimo;
- ricorrente -
contro DI UR ANNUNZIATA, domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Nocera e Giuseppe Mauriello;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 29491/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 21/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA SCRIMA FATTI DI CAUSA L'avv. Carmine Di CA, custode di beni giudiziari staggiti nella procedura esecutiva immobiliare n.r.g.e. 98/98 pendente dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno, ZI Di UR per sentir dichiarare l'inefficacia e l'inopponibilità alla massa dei creditori del contratto di locazione avente ad oggetto l'appartamento sito in Angri, Corso Italia n. 89, stipulato verbalmente con gli eredi di AR MO dopo l'atto di pignoramento e l'illegittima detenzione dell'immobile nonché per attenerne la condanna al risarcimento dei danno da illegittima occupazione e alle spese processuali. Il giudice adito, con sentenza n. 694/2009, rigettò la domanda, ritenendo che la Di AU possedesse l'immobile in buona fede, avendo stipulato un contratto con coloro che apparivano i legittimi proprietari dell'immobile e che non ne fosse stata provata la malafede ex art. 1147 c.c .. Avverso tale sentenza il soccombente, sul rilievo che essa fosse viziata per errata interpretazione dell'art. 560 c.p.c., propose impugnazione che venne rigettata dalla Corte di appello di Salerno la quale, pur ritenendo «in minima parte fondate» le motivazioni dell'appellante, escluse che le stesse potessero condurre Ric. 2020 n. 18543 sez. S3 - ud. 26-10-2022 -2- / all'accoglimento del gravame e condannò l'appellante alle spese del grado. Avverso la sentenza della Corte di merito il Di CA propose ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, cui resistette la Di UR con controricorso. Questa Corte, con sentenza n. 29491/2019, depositata il 14 novembre 2019, rigettò il ricorso e compensò integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità. ~\,w\-"tv Avverso tale orl11nanza l'avv. Di CA ha proposto ricorso per revocazione ex art. 391-bis e 395 n. 4 c.p.c. basato su un unico motivo e illustrato da memoria. ZI Di UR ha resistito con controricorso pure illustrato da memoria. Fissato per l'udienza pubblica del 26 ottobre 2022, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dall'art. 23, comma 8-bis, del decreto legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. Il P.G., in prossimità della camera di consiglio, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo proposto, peraltro privo di rubrica, il ricorrente sostiene in sintesi (v. sintesi operata dallo stesso Di CA a p. 2 del ricorso) che questa Corte «per un difetto di percezione, oggettivamente e immediatamente rilevabile dagli atti di causa» avrebbe «considerato erroneamente eseguito il pagamento da parte della signora ZI Di UR dei canoni di locazione agli Ric. 2020 n. 18543 scz. SJ - ud. 26-10-2022 -3- eredi del debitore esecutato, mai avvenuto, fondando la decisione - pur riconoscendo l'inopponibilità del contratto di locazione (peraltro mai provato) alla procedura esecutiva e la legittimazione del custode giudiziario ad agire per il recupero dell'indennità da occupazione illegittima - sull'effetto liberatorio del pagamento eseguito dal terzo di buona fede al creditore apparente e sul fatto che l'impianto della sentenza della Corte di Appello di Salerno fosse basato sull'assunto che "la signora ZI Di UR non dovesse essere obbligata a pagare una seconda volta allo stesso titolo"». 1.1. Il motivo è inammissibile. Ed invero il motivo proposto concerne un punto controverso sul quale la sentenza di cui si chiede la revocazione si è pronunciata. Al riguardo si evidenzia che, come pure rilevato sia dalla parte resistente, sia dal P.G., la sentenza, che ha esattamente percepito il motivo nella sua intestazione, sì occupa - a pag. 14 - del problema della prova dei pagamenti, sebbene affermando in modo lapidario che il giudice di appello aveva fatto oggetto i pagamenti di un accertamento di fatto, che dice insindacabile. Tanto giustifica, una volta letto il motivo di ricorso ordinario riprodotto a pag. 13 del ricorso per revocazione, una prima valutazione di inammissibilità, atteso che il motivo di revocazione concerne - come già rìmarcato - un punto controverso sul quale la sentenza ha pronunciato (secondo la formula del n. 4 dell'art. 395 c.p.c.). In ogni caso, anche a non voler ritenere assorbente (per absurdum) il rilievo appena svolto, si deve evidenziare che l'illustrazione del motivo, proprio di fronte alla parte di motivazione già richiamata (p. 14 della sentenza), è inidone~ a prospettare il preteso errore di fatto, atteso che quanto si riproduce della detta Ric. 2020 n. 18543 sez. S3- ud. 26-10-2022 -4- illustrazione e J dunque, la stessa prospettazione del ricorso per revocazione riferisce e, quindi, imputa come oggetto della censura alla Corte territoriale di non avere considerato che il primo giudice non aveva ammesso le prove sui pagamenti, ma dimentica completamente di riferire che cosa aveva detto sui pagamenti quel giudice. È, quindi, evidente che l'errore di fatto postulato esistente - mancata prova dei pagamenti - potrebbe configurarsi solo se la Corte di appello avesse omesso di considerare che non erano state ammesse le prove in una situazione nella quale il primo giudice, proprio per tale mancanza od anche per altra ragione, avesse ritenuto inesistente la prova dei pagamenti e, naturalmente, nel ricorso ordinario ciò fosse stato prospettato ed evidenziato. Invece, in ciò che si riferisce nel ricorso per revocazione quanto all'illustrazione del motivo di ricorso ordinario e che, si badi, fa parte dell'articolazione del motivo di ricorso per revocazione e non può da questo Collegio essere integrato, si omette completamente, anche al di fuori di detta articolazione, di riportare che cosa il primo giudice aveva detto sui pagamenti ed anche, peraltro, se e in quali termini l'appello aveva svolto censure sul punto. Sicché, il motivo è del tutto inidoneo ad individuare il fatto (come emergenza probatoria del giudizio di merito) erroneamente supposto. 2. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 3. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. 4. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un Ric. 2020 n. 18543 scz. S3- ud. 26-10-2022 -5- ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente alle spese del presente procedimento, che liquida, in favore della controricorrente, in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15°/o, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge;
ai sensi deWart. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo dì contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte ~pr~a di Cassazione, il 26 ottobre12022. Ric. 2020 n. 18543 sez. S3, ud. 26-10-2022 -6-
- ricorrente -
contro DI UR ANNUNZIATA, domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Nocera e Giuseppe Mauriello;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 29491/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 21/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA SCRIMA FATTI DI CAUSA L'avv. Carmine Di CA, custode di beni giudiziari staggiti nella procedura esecutiva immobiliare n.r.g.e. 98/98 pendente dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno, ZI Di UR per sentir dichiarare l'inefficacia e l'inopponibilità alla massa dei creditori del contratto di locazione avente ad oggetto l'appartamento sito in Angri, Corso Italia n. 89, stipulato verbalmente con gli eredi di AR MO dopo l'atto di pignoramento e l'illegittima detenzione dell'immobile nonché per attenerne la condanna al risarcimento dei danno da illegittima occupazione e alle spese processuali. Il giudice adito, con sentenza n. 694/2009, rigettò la domanda, ritenendo che la Di AU possedesse l'immobile in buona fede, avendo stipulato un contratto con coloro che apparivano i legittimi proprietari dell'immobile e che non ne fosse stata provata la malafede ex art. 1147 c.c .. Avverso tale sentenza il soccombente, sul rilievo che essa fosse viziata per errata interpretazione dell'art. 560 c.p.c., propose impugnazione che venne rigettata dalla Corte di appello di Salerno la quale, pur ritenendo «in minima parte fondate» le motivazioni dell'appellante, escluse che le stesse potessero condurre Ric. 2020 n. 18543 sez. S3 - ud. 26-10-2022 -2- / all'accoglimento del gravame e condannò l'appellante alle spese del grado. Avverso la sentenza della Corte di merito il Di CA propose ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, cui resistette la Di UR con controricorso. Questa Corte, con sentenza n. 29491/2019, depositata il 14 novembre 2019, rigettò il ricorso e compensò integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità. ~\,w\-"tv Avverso tale orl11nanza l'avv. Di CA ha proposto ricorso per revocazione ex art. 391-bis e 395 n. 4 c.p.c. basato su un unico motivo e illustrato da memoria. ZI Di UR ha resistito con controricorso pure illustrato da memoria. Fissato per l'udienza pubblica del 26 ottobre 2022, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dall'art. 23, comma 8-bis, del decreto legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. Il P.G., in prossimità della camera di consiglio, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo proposto, peraltro privo di rubrica, il ricorrente sostiene in sintesi (v. sintesi operata dallo stesso Di CA a p. 2 del ricorso) che questa Corte «per un difetto di percezione, oggettivamente e immediatamente rilevabile dagli atti di causa» avrebbe «considerato erroneamente eseguito il pagamento da parte della signora ZI Di UR dei canoni di locazione agli Ric. 2020 n. 18543 scz. SJ - ud. 26-10-2022 -3- eredi del debitore esecutato, mai avvenuto, fondando la decisione - pur riconoscendo l'inopponibilità del contratto di locazione (peraltro mai provato) alla procedura esecutiva e la legittimazione del custode giudiziario ad agire per il recupero dell'indennità da occupazione illegittima - sull'effetto liberatorio del pagamento eseguito dal terzo di buona fede al creditore apparente e sul fatto che l'impianto della sentenza della Corte di Appello di Salerno fosse basato sull'assunto che "la signora ZI Di UR non dovesse essere obbligata a pagare una seconda volta allo stesso titolo"». 1.1. Il motivo è inammissibile. Ed invero il motivo proposto concerne un punto controverso sul quale la sentenza di cui si chiede la revocazione si è pronunciata. Al riguardo si evidenzia che, come pure rilevato sia dalla parte resistente, sia dal P.G., la sentenza, che ha esattamente percepito il motivo nella sua intestazione, sì occupa - a pag. 14 - del problema della prova dei pagamenti, sebbene affermando in modo lapidario che il giudice di appello aveva fatto oggetto i pagamenti di un accertamento di fatto, che dice insindacabile. Tanto giustifica, una volta letto il motivo di ricorso ordinario riprodotto a pag. 13 del ricorso per revocazione, una prima valutazione di inammissibilità, atteso che il motivo di revocazione concerne - come già rìmarcato - un punto controverso sul quale la sentenza ha pronunciato (secondo la formula del n. 4 dell'art. 395 c.p.c.). In ogni caso, anche a non voler ritenere assorbente (per absurdum) il rilievo appena svolto, si deve evidenziare che l'illustrazione del motivo, proprio di fronte alla parte di motivazione già richiamata (p. 14 della sentenza), è inidone~ a prospettare il preteso errore di fatto, atteso che quanto si riproduce della detta Ric. 2020 n. 18543 sez. S3- ud. 26-10-2022 -4- illustrazione e J dunque, la stessa prospettazione del ricorso per revocazione riferisce e, quindi, imputa come oggetto della censura alla Corte territoriale di non avere considerato che il primo giudice non aveva ammesso le prove sui pagamenti, ma dimentica completamente di riferire che cosa aveva detto sui pagamenti quel giudice. È, quindi, evidente che l'errore di fatto postulato esistente - mancata prova dei pagamenti - potrebbe configurarsi solo se la Corte di appello avesse omesso di considerare che non erano state ammesse le prove in una situazione nella quale il primo giudice, proprio per tale mancanza od anche per altra ragione, avesse ritenuto inesistente la prova dei pagamenti e, naturalmente, nel ricorso ordinario ciò fosse stato prospettato ed evidenziato. Invece, in ciò che si riferisce nel ricorso per revocazione quanto all'illustrazione del motivo di ricorso ordinario e che, si badi, fa parte dell'articolazione del motivo di ricorso per revocazione e non può da questo Collegio essere integrato, si omette completamente, anche al di fuori di detta articolazione, di riportare che cosa il primo giudice aveva detto sui pagamenti ed anche, peraltro, se e in quali termini l'appello aveva svolto censure sul punto. Sicché, il motivo è del tutto inidoneo ad individuare il fatto (come emergenza probatoria del giudizio di merito) erroneamente supposto. 2. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 3. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. 4. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un Ric. 2020 n. 18543 scz. S3- ud. 26-10-2022 -5- ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente alle spese del presente procedimento, che liquida, in favore della controricorrente, in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15°/o, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge;
ai sensi deWart. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo dì contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte ~pr~a di Cassazione, il 26 ottobre12022. Ric. 2020 n. 18543 sez. S3, ud. 26-10-2022 -6-