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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice Andrea Luce, ha deliberato di pronunziare la seguente
S E N T E N Z A
nel processo civile iscritto al n. 6949/2021 del ruolo generale degli affari
contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 30 ottobre 2024 e pendente
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, per procura in calce alla citazione, dall'avvocato
Fernando Coiro (c.f. ), presso il cui studio elettivamente C.F._2
domicilia in Eboli, alla via Giovanni Amendola n. 33
-attore-
E
nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
, residente a [...], alla va Ceffato n. 35 C.F._3
-convenuto contumace-
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
1.- Con citazione notificata il 20 gennaio 2022, evocò in Parte_1
giudizio dinanzi a questo Tribunale , per ottenerne la Controparte_1
condanna al risarcimento dei danni che gli erano derivati dalla perdita del suo autocarro VE AI 35 targato BZ766JS, irreparabilmente danneggiato dall'incendio sviluppatosi nella notte del 17 maggio 2014, in Campagna, alla via
Casarsa, laddove era in sosta, all'interno del piazzale antistante l'officina e l'abitazione del convenuto, in attesa del completamento dei lavori che a quello aveva commissionato a novembre dell'anno precedente. Premesso che l'evento era stato accertato dai Vigili del Fuoco, intervenuti per spegnere le fiamme ed effettuare i rilievi del caso, e che aveva denunciato l'accaduto ai Carabinieri di
Campagna, l'attore, invocando la responsabilità ex art. 2051 c.c. del proprietario dell'officina ove era custodito il suo autocarro, ha chiesto che Controparte_1
fosse condannato a risarcirgli il pregiudizio patrimoniale patito, quantificato in €
17.218,84, di cui € 15.000,00, pari al valore commerciale del veicolo secondo la quotazione Eurotax anno 2014, ed € 2.218,84 per le spese di nuova immatricolazione di veicolo similare, di soccorso stradale, per la tassa di possesso e per il danno da fermo tecnico.
, al quale la citazione fu notificata il 20 gennaio 2022, Controparte_2
non si costituì e fu dichiarato contumace con ordinanza del 12 aprile 2023.
Ammessa e raccolta la prova orale, disposta ed espletata una consulenza tecnica d'ufficio sull'autocarro danneggiato, acquisita la documentazione prodotta dall'attore, la causa all'udienza del 30 ottobre 2024,
celebrata ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni di parte attrice,
sostanzialmente conformi a quelle rassegnate con l'atto introduttivo, è stata riservata in decisione, con la concessione del termine di 60 giorni per il deposito di comparsa conclusionale, scaduto il 30 dicembre 2024.
2.- La domanda è fondata.
In punto di fatto, l'istruttoria ha confermato che nella notte del 17 maggio pag. 2/6 2014, in Campagna, alla via Casarsa, nel piazzale antistante l'officina e l'abitazione di , l'autocarro VE AI 35 targato BZ766JS di Controparte_1
proprietà di prese fuoco e andò completamente bruciato. Parte_1
Se ne trae conferma non solo dalla denuncia presentata da _1
, ma anche dalla prova testimoniale espletata, avendo il testimone
[...] [...]
dichiarato che l'autocarro di si trovava presso l'officina Tes_1 Parte_1
del convenuto, parcheggiata all'interno del piazzale antistante l'officina, in attesa del completamento dei lavori di adeguamento al cassone commissionati dall'attore, e che “il giorno 17 maggio 2014, alle ore 02.00 circa, in Campagna,
(Sa), in via Casarsa, nell'officina meccanica prendeva fuoco Controparte_1
l'autocarro VE AI 35 tg. BZ766JS di proprietà dell'odierno attore ed un
altro veicolo di proprietà del Sig. . Sul posto intervenivano i Vigili Testimone_1
del fuoco che spegnevano le fiamme ed effettuavano i rilievi del caso;
fui
avvisato alle ore 3:30 – 4:00 di notte da;
confermo che ore Parte_2
04.30 del mattino mi recai presso l'officina meccanica dove, purtroppo CP_1
non poteva fare altro che costatare che l'autocarro VE AI 35 tg. BZ766JS
era andato completamente bruciato”.
Nel caso dell'affidamento di un'autovettura ad un'officina per la riparazione, sorgono per il prestatore dell'opera gli obblighi di custodia e di restituzione, con funzione accessoria, in quanto finalizzati all'adempimento dell'obbligazione principale: le obbligazioni della custodia e della riconsegna formano parte di un contratto misto nel quale confluiscono le cause del deposito e di altro contratto. Ne segue che, in forza dell'art. 1780 c.c., il depositario, per ottenere la liberazione dalla propria obbligazione, è tenuto a pag. 3/6 fornire la prova che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile,
neppure essendo sufficiente la prova di aver usato la diligenza del buon padre di famiglia.
Nella specie, nessuna prova è emersa della inimputabilità dell'incendio all'autoriparatore, tenuto pertanto all'integrale risarcimento del danno patito dall'attore, proprietario del veicolo irreparabilmente danneggiato dalle fiamme.
A tal ultimo proposito, il consulente tecnico d'ufficio ha riscontrato “danni
da incendio alla cabina guida e nel vano motore…con maggiore incidenza alla
parte anteriore e precisamente nel vano motore dove tutto il cablaggio elettrico
risultava fuori uso … risultavano fusi da incendio il cruscotto la plancia, la luce
di cortesia alloggiata sull'imperiale tutti i rivestimenti interni che coprono i
passaruota sia destro che sinistro. La parte laterale destra del cassone risulta
distrutta parzialmente … La selleria e le altre pannellature risultano danneggiate
come risultano danneggiati tutti gli scendenti e il parabrezza sono stati
interessati da incendio la parte laterale destra e sinistra della cabina del
veicolo”, tutti riconducibili alle modalità del fatto dedotte nell'atto introduttivo (cfr.
la relazione di …).
L'ausiliario, poi, tenuto conto dei mercuriali del ramo, ha condivisibilmente accertato che il valore di mercato del veicolo, al tempo del sinistro, ammontava ad euro 13.500,00, cui vanno aggiunti € 400,00 per i costi dell'immatricolazione di altro autocarro dalle caratteristiche simili, € 150,00 per le spese di rottamazione, € 150,00 per le spese di bollo ed € 250,00 per assicurazione non goduta, per un totale di € 14.450,00 (a pagina … della citata relazione): tali conclusioni, immuni da errori o vizi logici e corroborate dalla pag. 4/6 documentazione fotografica in atti visionata, consente di quantificare il pregiudizio patrimoniale patito dall'attore in complessivi € 14.200,00.
È dovuto all'attore anche il ristoro del maggior danno per non aver potuto disporre dell'indicata somma nel tempo trascorso dall'epoca del fatto al saldo e,
a sua volta, equitativamente liquidato in un importo pari agli interessi legali che sarebbero maturati su detta somma, prima devalutata fino al tempo del sinistro secondo la corrispondente variazione dell'indice calcolato dall'ISTAT FOI dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al netto dei consumi di tabacchi e poi rivalutata annualmente secondo le corrispondenti variazioni dello stesso indice fino all'effettivo pagamento.
Sulla sola sorte capitale vanno, infine, calcolati gli interessi di mora dalla presente decisione al saldo.
Non spetta, invece, il preteso ristoro del danno da fermo tecnico che,
secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, condivisa da questo giudice, dev'essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o nella spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, la cui derivazione causale dall'illecito è possibile indurre alla stregua del ragionamento presuntivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo (cfr. Cass., Sez. 3, sentenza n. 20620 del
14/10/2015, Sez. 6 – 2, ordinanza n. 5447 del 28/02/2020 e Sez. 3, ordinanza n. 27389 del 19/09/2022): nella specie tale prova manca del tutto, in verità
difettando anche ogni specifica allegazione, vieppiù necessaria considerando che il veicolo in questione era, per dichiarazione dello stesso attore, in pag. 5/6 riparazione da novembre 2013, quindi già da 6 mesi al tempo dell'incendio.
4.- Le spese del giudizio vanno poste a carico del convenuto, in ragione della sua soccombenza, a norma dell'art. 91 c.p.c., e vanno distratte e liquidate come in dispositivo, considerando il valore della causa, parametrata al decisum,
l'attività professionale svolta, le vigenti tariffe forensi e le spese effettivamente documentate.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vanno definitivamente poste a carico del convenuto soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando,
ogni altra domanda reietta, così provvede:
1) condanna a pagare a la somma di Controparte_1 Parte_1
€ 14.200,00, oltre gli interessi compensativi e di mora come da parte motiva;
2) condanna a pagare a le spese di Controparte_1 Parte_1
lite, che liquida in € 37,44 per esborsi ed € 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% di quei compensi, IVA e CPA come per legge, direttamente attribuendole all'avvocato Fernando Coiro;
3) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico del convenuto soccombente.
Salerno, 3 gennaio 2025.
Il giudice
Andrea Luce
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice Andrea Luce, ha deliberato di pronunziare la seguente
S E N T E N Z A
nel processo civile iscritto al n. 6949/2021 del ruolo generale degli affari
contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 30 ottobre 2024 e pendente
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, per procura in calce alla citazione, dall'avvocato
Fernando Coiro (c.f. ), presso il cui studio elettivamente C.F._2
domicilia in Eboli, alla via Giovanni Amendola n. 33
-attore-
E
nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
, residente a [...], alla va Ceffato n. 35 C.F._3
-convenuto contumace-
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
1.- Con citazione notificata il 20 gennaio 2022, evocò in Parte_1
giudizio dinanzi a questo Tribunale , per ottenerne la Controparte_1
condanna al risarcimento dei danni che gli erano derivati dalla perdita del suo autocarro VE AI 35 targato BZ766JS, irreparabilmente danneggiato dall'incendio sviluppatosi nella notte del 17 maggio 2014, in Campagna, alla via
Casarsa, laddove era in sosta, all'interno del piazzale antistante l'officina e l'abitazione del convenuto, in attesa del completamento dei lavori che a quello aveva commissionato a novembre dell'anno precedente. Premesso che l'evento era stato accertato dai Vigili del Fuoco, intervenuti per spegnere le fiamme ed effettuare i rilievi del caso, e che aveva denunciato l'accaduto ai Carabinieri di
Campagna, l'attore, invocando la responsabilità ex art. 2051 c.c. del proprietario dell'officina ove era custodito il suo autocarro, ha chiesto che Controparte_1
fosse condannato a risarcirgli il pregiudizio patrimoniale patito, quantificato in €
17.218,84, di cui € 15.000,00, pari al valore commerciale del veicolo secondo la quotazione Eurotax anno 2014, ed € 2.218,84 per le spese di nuova immatricolazione di veicolo similare, di soccorso stradale, per la tassa di possesso e per il danno da fermo tecnico.
, al quale la citazione fu notificata il 20 gennaio 2022, Controparte_2
non si costituì e fu dichiarato contumace con ordinanza del 12 aprile 2023.
Ammessa e raccolta la prova orale, disposta ed espletata una consulenza tecnica d'ufficio sull'autocarro danneggiato, acquisita la documentazione prodotta dall'attore, la causa all'udienza del 30 ottobre 2024,
celebrata ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni di parte attrice,
sostanzialmente conformi a quelle rassegnate con l'atto introduttivo, è stata riservata in decisione, con la concessione del termine di 60 giorni per il deposito di comparsa conclusionale, scaduto il 30 dicembre 2024.
2.- La domanda è fondata.
In punto di fatto, l'istruttoria ha confermato che nella notte del 17 maggio pag. 2/6 2014, in Campagna, alla via Casarsa, nel piazzale antistante l'officina e l'abitazione di , l'autocarro VE AI 35 targato BZ766JS di Controparte_1
proprietà di prese fuoco e andò completamente bruciato. Parte_1
Se ne trae conferma non solo dalla denuncia presentata da _1
, ma anche dalla prova testimoniale espletata, avendo il testimone
[...] [...]
dichiarato che l'autocarro di si trovava presso l'officina Tes_1 Parte_1
del convenuto, parcheggiata all'interno del piazzale antistante l'officina, in attesa del completamento dei lavori di adeguamento al cassone commissionati dall'attore, e che “il giorno 17 maggio 2014, alle ore 02.00 circa, in Campagna,
(Sa), in via Casarsa, nell'officina meccanica prendeva fuoco Controparte_1
l'autocarro VE AI 35 tg. BZ766JS di proprietà dell'odierno attore ed un
altro veicolo di proprietà del Sig. . Sul posto intervenivano i Vigili Testimone_1
del fuoco che spegnevano le fiamme ed effettuavano i rilievi del caso;
fui
avvisato alle ore 3:30 – 4:00 di notte da;
confermo che ore Parte_2
04.30 del mattino mi recai presso l'officina meccanica dove, purtroppo CP_1
non poteva fare altro che costatare che l'autocarro VE AI 35 tg. BZ766JS
era andato completamente bruciato”.
Nel caso dell'affidamento di un'autovettura ad un'officina per la riparazione, sorgono per il prestatore dell'opera gli obblighi di custodia e di restituzione, con funzione accessoria, in quanto finalizzati all'adempimento dell'obbligazione principale: le obbligazioni della custodia e della riconsegna formano parte di un contratto misto nel quale confluiscono le cause del deposito e di altro contratto. Ne segue che, in forza dell'art. 1780 c.c., il depositario, per ottenere la liberazione dalla propria obbligazione, è tenuto a pag. 3/6 fornire la prova che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile,
neppure essendo sufficiente la prova di aver usato la diligenza del buon padre di famiglia.
Nella specie, nessuna prova è emersa della inimputabilità dell'incendio all'autoriparatore, tenuto pertanto all'integrale risarcimento del danno patito dall'attore, proprietario del veicolo irreparabilmente danneggiato dalle fiamme.
A tal ultimo proposito, il consulente tecnico d'ufficio ha riscontrato “danni
da incendio alla cabina guida e nel vano motore…con maggiore incidenza alla
parte anteriore e precisamente nel vano motore dove tutto il cablaggio elettrico
risultava fuori uso … risultavano fusi da incendio il cruscotto la plancia, la luce
di cortesia alloggiata sull'imperiale tutti i rivestimenti interni che coprono i
passaruota sia destro che sinistro. La parte laterale destra del cassone risulta
distrutta parzialmente … La selleria e le altre pannellature risultano danneggiate
come risultano danneggiati tutti gli scendenti e il parabrezza sono stati
interessati da incendio la parte laterale destra e sinistra della cabina del
veicolo”, tutti riconducibili alle modalità del fatto dedotte nell'atto introduttivo (cfr.
la relazione di …).
L'ausiliario, poi, tenuto conto dei mercuriali del ramo, ha condivisibilmente accertato che il valore di mercato del veicolo, al tempo del sinistro, ammontava ad euro 13.500,00, cui vanno aggiunti € 400,00 per i costi dell'immatricolazione di altro autocarro dalle caratteristiche simili, € 150,00 per le spese di rottamazione, € 150,00 per le spese di bollo ed € 250,00 per assicurazione non goduta, per un totale di € 14.450,00 (a pagina … della citata relazione): tali conclusioni, immuni da errori o vizi logici e corroborate dalla pag. 4/6 documentazione fotografica in atti visionata, consente di quantificare il pregiudizio patrimoniale patito dall'attore in complessivi € 14.200,00.
È dovuto all'attore anche il ristoro del maggior danno per non aver potuto disporre dell'indicata somma nel tempo trascorso dall'epoca del fatto al saldo e,
a sua volta, equitativamente liquidato in un importo pari agli interessi legali che sarebbero maturati su detta somma, prima devalutata fino al tempo del sinistro secondo la corrispondente variazione dell'indice calcolato dall'ISTAT FOI dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al netto dei consumi di tabacchi e poi rivalutata annualmente secondo le corrispondenti variazioni dello stesso indice fino all'effettivo pagamento.
Sulla sola sorte capitale vanno, infine, calcolati gli interessi di mora dalla presente decisione al saldo.
Non spetta, invece, il preteso ristoro del danno da fermo tecnico che,
secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, condivisa da questo giudice, dev'essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o nella spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, la cui derivazione causale dall'illecito è possibile indurre alla stregua del ragionamento presuntivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo (cfr. Cass., Sez. 3, sentenza n. 20620 del
14/10/2015, Sez. 6 – 2, ordinanza n. 5447 del 28/02/2020 e Sez. 3, ordinanza n. 27389 del 19/09/2022): nella specie tale prova manca del tutto, in verità
difettando anche ogni specifica allegazione, vieppiù necessaria considerando che il veicolo in questione era, per dichiarazione dello stesso attore, in pag. 5/6 riparazione da novembre 2013, quindi già da 6 mesi al tempo dell'incendio.
4.- Le spese del giudizio vanno poste a carico del convenuto, in ragione della sua soccombenza, a norma dell'art. 91 c.p.c., e vanno distratte e liquidate come in dispositivo, considerando il valore della causa, parametrata al decisum,
l'attività professionale svolta, le vigenti tariffe forensi e le spese effettivamente documentate.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vanno definitivamente poste a carico del convenuto soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando,
ogni altra domanda reietta, così provvede:
1) condanna a pagare a la somma di Controparte_1 Parte_1
€ 14.200,00, oltre gli interessi compensativi e di mora come da parte motiva;
2) condanna a pagare a le spese di Controparte_1 Parte_1
lite, che liquida in € 37,44 per esborsi ed € 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% di quei compensi, IVA e CPA come per legge, direttamente attribuendole all'avvocato Fernando Coiro;
3) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico del convenuto soccombente.
Salerno, 3 gennaio 2025.
Il giudice
Andrea Luce
pag. 6/6