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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/06/2025, n. 1114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1114 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6715 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Antonino Lo Presti, per procura in atti
- ATTORE -
E in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, (p. i.v.a. ), rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Alessandro, per P.IVA_1 procura in atti
- CONVENUTO -
E
(C.F. ) Controparte_2 C.F._2
- CONVENUTO CONTUMACE-
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
pagina 1 di 9 Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1
e , dinanzi questo Tribunale, al fine di Controparte_1 Controparte_2 ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro occorsogli in data
31/03/2003 alle ore 13:40 circa, allorché, mentre si trovava alla guida dell'autoveicolo
Volkswagen Golf, tg BX229LV e percorreva l'autostrada A18, in direzione CT-ME, giunto all'altezza del km 7,700, dove la carreggiata è rettilinea all'uscita di una curva destrorsa, perdeva aderenza con l'asfalto e iniziava a sbandare e ad effettuare testa coda a causa del fondo reso viscido dalla pioggia, andando a collidere contro il guardrail posto al margine sinistro della carreggiata prima di fermarsi in posizione trasversale ed essere violentemente tamponato dall'autovettura Fiat Punto, tg. BP611EC, condotta dal proprietario _2
, che sopraggiungeva nella stessa direzione di marcia e stava effettuando una manovra
[...] di sorpasso.
Allegava che in conseguenza del sinistro aveva riportato gravi lesioni personali, per le quali era stato portato presso l'ospedale Piemonte di Messina, dove era stato ricoverato con diagnosi di “trauma contusivo con ematoma sottocutaneo regione frontale, frattura base primo metacarpo destro, contusione escoriata ginocchio ed avambraccio sinistro”, che determinava postumi di invalidità permanente nella misura del 12%, I.T.A. di giorni 30, e I.T.P. di giorni 30 al 75% e 30 al 50%, oltre spese mediche per complessivi € 300,00. Chiedeva, quindi, il risarcimento dei danni subiti, quantificati in complessivi € 30.000,00, comprensivi di danno non patrimoniale e spese mediche, oltre € 21.702,63, più i.v.a. per danni al veicolo o la diversa somma accertata in corso di causa.
Con comparsa del 25/09/2018 si costituiva in giudizio la Controparte_1 che contestava l'an debeatur, deducendo che il proprio assicurato, , alla guida Controparte_2 della Fiat Punto, TG BP611EC, stava percorrendo, a velocità moderata, l'autostrada A18, in direzione CT-ME, allorquando, giunto in località Giampilieri, all'altezza della chilometrica
7,700, mentre sorpassava il veicolo Volkswagen Golf, TG CC987GH, si avvedeva che davanti a questo vi era un'altra Volkswagen Golf, TG BX229LV, condotta da , che Parte_1 perdeva autonomamente il controllo del veicolo, sbandando a sinistra e andando a urtare,
pagina 2 di 9 dopo vari testacoda, dapprima contro la Volkswagen Golf TG CC987GH e, dopo, contro il guardrail, posizionandosi trasversalmente nella corsia di sinistra;
aggiungeva che, a causa del terreno reso viscido dall'acqua, pur avendo azionato i freni, non era Controparte_2 riuscito a evitare l'impatto con il veicolo di , che si era fermato in posizione Parte_1 tale da ostruirgli la marcia. Concludeva che, quindi, la responsabilità del sinistro era da imputare a fatto e colpa esclusivi di , peraltro sanzionato per la violazione Parte_1 dell'art. 141 C.d.S. dalla Polizia Stradale di Messina, non impugnata.
Per converso, adduceva che la contravvenzione irrogata a , ex art. 149 Controparte_2
C.d.S., era stata annullata a seguito di opposizione presentata all'ufficio del Giudice di Pace di
Messina, attesa l'inevitabilità dell'urto, in considerazione della dinamica del sinistro.
Deduceva che i danni riportati dall'attore e dal suo veicolo non erano riconducibili all'impatto contro , bensì contro il guardrail, in quanto quest'ultimo scontro Controparte_2 si era concretizzato nella parte anteriore del veicolo, mentre quello con solo sulla _2 parte posteriore della Golf.
Aggiungeva, inoltre, che le lesioni sulla persona dell'attore erano da ricondurre al mancato utilizzo della cintura di sicurezza, da valutare quale concorso del danneggiato ex art. 1227 c.c..
Contestava, altresì, il quantum debeatur, ritenuto sproporzionato. Riteneva la risarcibilità del danno non patrimoniale in modo unitario, al fine di evitare duplicazioni e locupletazione da parte dell'attore, e affermava che la maggior parte dei danni alla Volkswagen Golf dell'attore erano riferibili al primo urto contro il guardrail, dovendosi limitare quelli riferibili allo scontro con la Fiat Punto di alla sola parte posteriore del veicolo. Escludeva che la Controparte_2 perizia di parte avesse valore di prova dei danni lamentati dall'attore e ne contestava gli importi, considerati eccessivi.
Instaurato il contraddittorio, all'udienza del 26/10/2018, la causa veniva rinviata per il deposito di memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.; successivamente, veniva istruita mediante l'interrogatorio formale dell'attore e venivano disposte CTU sulla dinamica del sinistro e i danni conseguenti allo scontro tra la Volkswagen Golf dell'attore e la Fiat Punto del convenuto e CTU medico-legale sulla persona dell'attore.
pagina 3 di 9 La causa subiva alcuni rinvii per le prime misure di contrasto del covid e per consentire al
CTU nominato il deposito della consulenza e del fascicolo di parte attrice, per il carico di ruolo e l'esigenza di definire prioritariamente le cause più antiche della presente.
Con ordinanza del 25/01/2024 veniva ammessa la prova per testi richiesta da parte attrice.
All'udienza a trattazione scritta del 20/02/2025 – in cui subentrava la scrivente – la causa veniva assunta in decisione, concedendo alle parti il termine di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
Va preliminarmente, dichiarata la contumacia di che, sebbene Controparte_2 ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
La domanda risarcitoria proposta dall'attore nei confronti della Controparte_1
e di è infondata per le ragioni di seguito enunciate e va, pertanto,
[...] Controparte_2 rigettata.
La dinamica del sinistro può essere ricostruita alla luce delle allegazioni delle parti e del verbale di intervento della Polizia stradale di Messina.
, mentre percorreva a bordo della sua Volkswagen Golf la corsia di Parte_1 marcia destra dell'autostrada A18, con direzione CT-ME, giunto all'altezza di Giampilieri, alla chilometrica 7,700, laddove vi è un rettilineo all'uscita di una curva destrorsa senza visuale, perdeva autonomamente aderenza dall'asfalto, per cui sbandava ed effettuava dei testacoda impattando contro il guardrail posto a sinistra della carreggiata (oltre la corsia di sorpasso) e contro il veicolo che lo seguiva - un'altra Volkswagen Golf -, per poi fermarsi in posizione trasversale lungo la carreggiata, dove veniva attinto dalla Fiat Punto di , che Controparte_2 sopraggiungeva lungo la corsia di sorpasso, intento a superare la Volkswagen Golf, terza rispetto al presente giudizio.
La Polizia Stradale di Messina - sottosezione di Giardini Naxos, intervenuta dopo il sinistro, ha descritto i luoghi, come segue: “A18 km 7+730 direzione CT-ME”, carreggiata a senso unico, avente conformazione di “rettilineo all'uscita di una curva a destra senza visuale”,
pagina 4 di 9 pavimentazione in asfalto “bagnato per pioggia”. Ha accertato che “il tratto interessato scorre in rettilineo all'uscita di una curva dx senza visuale. Consta di due corsie (marcia e sorpasso) ampie rispettivamente mt 3,75 cd. A destra della corsia di marcia vi è una corsia ampia mt 2,50 per i veicoli in emergenza. La carreggiata è delimitata a sx da guardrail metallico;
a dx da guardrail metallico con doppia lama sovrapposta” e la presenza di segnaletica verticale ed orizzontale (strisce longitudinali continue di colore bianco ai margini della carreggiata;
striscia longitudinale discontinua di colore bianco che separa le due corsie di scorrimento).
Con riferimento alla posizione dei veicoli, ha verbalizzato che “Al km 7+730 contro il guardrail posto sul margine sinistro della carreggiata si rileva il punto d'urto dell'autovettura Volkswagen Golf targata BX229LV; infatti, si rinvengono frammenti plastici e vitrei lasciati dal paraurti, fari e la targa anteriore del veicolo stesso. Al km 7+689 sulla corsia di emergenza si rinviene l'autovettura Volkswagen Golf targata CC987GH posta in modo lievemente obliquo con la parte anteriore rivolta verso sinistra. Al km
7+672 a centro di carreggiata si si rileva l'autovettura Fiat Punto targata BP611EC; la stessa è posta nell'originaria direttrice di marcia con la parte anteriore rivolta verso destra. La stessa dista dal margine sinistro mt 2,15 posteriormente e mt 3,30 anteriormente. A mt 2,70 dalla parte anteriore di quest'ultima si rinviene l'autovettura Volkswagen golf targata BX229LV; la stessa era posta al centro della carreggiata contromano con la parte anteriore destra che distava mt 2,00 dal margine sx della carreggiata e la parte posteriore destra distante mt 3,30 dallo stesso”.
Nella ricostruzione della dinamica del sinistro, la Polizia stradale ha sanzionato Pt_1
per violazione dell'art. 141 C.d.S., ritenendo che lo stesso avesse perso il controllo del
[...] mezzo in quanto procedeva ad una “velocità non particolarmente moderata, in relazione alle condizioni meteo avverse (pioggia in atto) ed all'asfalto reso viscido dalla stessa” e ha sanzionato anche parte convenuta, ai sensi dell'art. 149 C.d.S.; da parte sua, tuttavia, ha dato prova _2 dell'annullamento del relativo verbale di accertamento della violazione del C.d.S..
Ebbene, dalla ricostruzione della dinamica del sinistro e dei luoghi in cui lo stesso si è verificato è possibile accertare che nessuna responsabilità può essere attribuita a _2
per l'impatto contro il veicolo attoreo, in considerazione del fatto che questi, mentre
[...] effettuava una manovra di sorpasso, si è trovato impossibilitato ad evitare lo scontro, per le pagina 5 di 9 condizioni della strada, trattandosi di rettilineo a seguito di curva a destra senza visuale, che non gli aveva consentito di avvedersi in tempo dello sbandamento del veicolo attoreo.
È invero noto che “In caso di tamponamento di un veicolo che, per una situazione anomala ed avulsa dalle esigenze del traffico, costituisca un ostacolo fisso ed imprevedibile rispetto al normale andamento della circolazione stradale (nella specie, un rimorchio staccatosi dalla motrice ed arrestatosi sulla corsia di marcia) è inapplicabile la presunzione "de facto" di mancato rispetto della distanza di sicurezza posta dall'art. 149 cod. strada” (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 17206 del 27/08/2015 (Rv. 636652 - 01)) e che “In caso di tamponamento tra veicoli, la presunzione di pari colpa di entrambi i conducenti, di cui all'art. 2054, comma
2, c.c., è superata, ex art. 149, comma 1, cod. strada, dalla presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante, sul quale grava l'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui non imputabile, che può consistere anche nel fatto che il veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale” (Cass. civ., sez. 3, Sentenza n. 8051 del 21/04/2016
(Rv. 639523 - 01); nello stesso senso, Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21513 del
06/10/2020 (Rv. 659160 - 01)).
Nella specie, il verbale di intervento della Polizia stradale riporta chiaramente che il sinistro si è verificato su rettilineo preceduto da curva a destra senza visuale: è evidente che l'andamento della strada non ha permesso al conducente della Fiat Punto di avvedersi per tempo del testacoda della Volkswagen Golf e, pertanto, anche la manovra di frenata intrapresa non sia stata sufficiente a impedire l'impatto con il veicolo attoreo, fermo di traverso sulla carreggiata e che costituiva un ostacolo imprevisto e improvviso, come tale inevitabile, nonostante l'utilizzo dell'ordinaria diligenza.
Peraltro, da parte sua, l'attore non ha dimostrato di avere tenuto una condotta di guida diligente: anzi proprio le modalità del sinistro, la circostanza che il veicolo, immatricolato nel
2001, – pur montando pneumatici in buono stato (come emerge dal verbale di PS) – abbia sbandato dopo la percorrenza di una curva destrorsa, in condizioni meteorologiche di pioggia e asfalto bagnato, permettono di concludere che non abbia tenuto un comportamento Pt_1
pagina 6 di 9 prudente e una velocità adeguata allo stato dei luoghi, creando un pericolo per la circolazione dei veicoli che lo seguivano e non potevano evitare l'impatto.
Siffatta condotta è stata, quindi, da sola sufficiente alla verificazione dell'evento lesivo lamentato dall'attore.
Ad abundantiam, non risulta provato il nesso eziologico tra lo scontro e i danni lamentati: in atti non sono state, infatti, depositate fotografie dei veicoli in posizione di quiete, né parte attrice ha depositato fotografie del proprio veicolo incidentato da cui risultano i danni, né ha provato in quale punto il suo veicolo è stato attinto dalla Fiat Punto e quali danni abbia subito in conseguenza di tale urto.
È vero che i danni al veicolo attoreo sono stati indicati nel rapporto di incidente stradale
(“indicatori di direzione/impianto di illuminazione: distrutti a seguito dell'urto”; “luci di arresto: danneggiate;
stato pneumatici: buono”; “cofano motore estroflesso, paraurti anteriore asportato, radiatore asportato, parafango anteriore destro accartocciato, parabrezza lesionato, pneumatico anteriore destro afflosciato, portiere fuori sagoma, portiera posteriore destra introflessa, gruppo ottico posteriore sinistro rotto, parafango posteriore sinistro introflesso, portiera posteriore sinistra introflessa, pneumatico posteriore sinistro squarciato, perdita liquidi e olio. Danni meccanici, sospensione anteriore, altro da accertare”); cionondimeno non è possibile, alla luce degli atti presenti nel fascicolo d'ufficio accertare – neanche in maniera presuntiva, ricorrendo al verbale di accertamento del sinistro stradale della PS (come opinato dal consulente di parte attrice) – quali danni siano riconducibili allo scontro tra i due veicoli.
Invero, il verbale dà conto dei gravi danni riportati dal veicolo attoreo dopo lo scontro con il guardrail (Al km 7+730 contro il guardrail posto sul margine sinistro della carreggiata si rileva il punto
d'urto dell'autovettura Volkswagen Golf targata BX229LV; infatti, si rinvengono frammenti plastici e vitrei lasciati dal paraurti, fari e la targa anteriore del veicolo stesso.), che fanno presumere che tale primo scontro sia stato molto violento, ma non permettono di accertare né il punto di impatto con la
Fiat Punto né i danni ad essa riferibili, anche alla luce del fatto che risulta agli atti che la Golf dell'attore abbia impattato nella parte laterale posteriore anche con l'altra Golf non citata in giudizio.
pagina 7 di 9 Quanto alla riferibilità dei danni, neanche la CTU cinematica per ricostruire la dinamica del sinistro e i danni conseguenti all'urto con è stata dirimente, dal momento che il CTU _2 nominato, ing. cui era stato conferito il mandato di accertare “la dinamica del Persona_1 sinistro stradale distinguendo i danni riferibili al primo urto contro il guard-rail ed al secondo con l'auto di parte convenuta, per poi quantificare il costo delle riparazioni di questi ultimi”, ha dichiarato che “Il verbale della Polizia Stradale, allegato agli atti del procedimento, non contiene alcun rilievo eseguito nell'immediatezza dell'evento, né tantomeno alcuna foto dei veicoli coinvolti, per cui, non essendo disponibile alcun dato tecnico oggettivo per effettuare la ricostruzione dinamica del sinistro e la valutazione dei danni riportati in seguito ai due impatti, lo scrivente non è in grado di rispondere al quesito posto dal Giudice”.
Il consulente, in risposta alle osservazioni del CTP di parte attrice, ha evidenziato che non sia possibile “ricostruire la dinamica del sinistro e quantificare i danni subiti dall'autovettura del Pt_1 sulla base della descrizione sommaria redatta dai verbalizzanti e delle dichiarazioni rilasciate dallo stesso sig.
“in assenza di un seppur minimo riscontro oggettivo”, confermando le proprie conclusioni. Pt_1
Le conclusioni del consulente appaiono del tutto condivisibili alla luce del quadro probatorio assolutamente carente e della totale assenza di alcuna allegazione attorea circa il punto di impatto con la Fiat Punto di Salpietro, il quale, da parte sua, ha negato ogni responsabilità per il sinistro, affermando di avere attinto il veicolo solo nella parte posteriore.
Infine, il preventivo dei costi di riparazione dei danni al veicolo prodotto da parte attrice non è idoneo a dar conto del nesso di causalità tra lo scontro tra e e i danni Pt_1 _2 riportati dalla Volkswagen Golf, in assenza di qualsiasi prova anche solo del punto di impatto tra i veicoli e della riferibilità dei danni allo stesso.
Allo stesso modo, l'attore non è riuscito a provare la riconducibilità allo scontro con la Fiat
Punto delle lesioni personali lamentate, dal momento che neppure la CTU medico-legale ha potuto affermare a quale dei diversi impatti che si sono susseguiti nel contesto del medesimo incidente stradale sia addebitabile la frattura patita dall'attore.
Per queste ragioni le domande dell'attore vanno rigettate.
Le spese di lite tra l'attore e seguono la soccombenza e Controparte_1 sono poste a carico dell'attore.
pagina 8 di 9 Le spese, liquidate applicando il d.m. n. 55/2014, aggiornato al DM 147/2022, in considerazione del valore della controversia, in relazione al valore della domanda (scaglione fino a € 52.000,00, valori minimi attesa la semplicità delle questioni trattate) nel seguente modo: € 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria, € 1.453,00 per la fase decisoria, con un compenso di € 3.809,00.
Nulla, invece, sulle spese nei confronti di che non si è costituito. Controparte_2
Le spese delle CTU liquidate sono poste definitivamente a carico di . Parte_1
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 6715/2017 r.g., vertente tra
(attore), in persona del legale rappresentante Parte_1 Controparte_1 pro tempore, (convenuto) e (convenuto contumace) disattesa e respinta ogni Controparte_2 diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. dichiara la contumacia di;
Controparte_2
2. rigetta la domanda dell'attore;
3. condanna al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite, che liquida in € 3.809,00 oltre spese generali nella misura del
[...]
15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
4. nulla sulle spese nei confronti di;
Controparte_2
5. pone le spese di CTU definitivamente a carico di . Parte_1
Così deciso in Messina il 10 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Militello
Ha collaborato alla redazione del presente provvedimento la dottoressa Angelica Miano, funzionaria addetta all'ufficio per il processo.
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6715 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Antonino Lo Presti, per procura in atti
- ATTORE -
E in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, (p. i.v.a. ), rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Alessandro, per P.IVA_1 procura in atti
- CONVENUTO -
E
(C.F. ) Controparte_2 C.F._2
- CONVENUTO CONTUMACE-
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
pagina 1 di 9 Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1
e , dinanzi questo Tribunale, al fine di Controparte_1 Controparte_2 ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro occorsogli in data
31/03/2003 alle ore 13:40 circa, allorché, mentre si trovava alla guida dell'autoveicolo
Volkswagen Golf, tg BX229LV e percorreva l'autostrada A18, in direzione CT-ME, giunto all'altezza del km 7,700, dove la carreggiata è rettilinea all'uscita di una curva destrorsa, perdeva aderenza con l'asfalto e iniziava a sbandare e ad effettuare testa coda a causa del fondo reso viscido dalla pioggia, andando a collidere contro il guardrail posto al margine sinistro della carreggiata prima di fermarsi in posizione trasversale ed essere violentemente tamponato dall'autovettura Fiat Punto, tg. BP611EC, condotta dal proprietario _2
, che sopraggiungeva nella stessa direzione di marcia e stava effettuando una manovra
[...] di sorpasso.
Allegava che in conseguenza del sinistro aveva riportato gravi lesioni personali, per le quali era stato portato presso l'ospedale Piemonte di Messina, dove era stato ricoverato con diagnosi di “trauma contusivo con ematoma sottocutaneo regione frontale, frattura base primo metacarpo destro, contusione escoriata ginocchio ed avambraccio sinistro”, che determinava postumi di invalidità permanente nella misura del 12%, I.T.A. di giorni 30, e I.T.P. di giorni 30 al 75% e 30 al 50%, oltre spese mediche per complessivi € 300,00. Chiedeva, quindi, il risarcimento dei danni subiti, quantificati in complessivi € 30.000,00, comprensivi di danno non patrimoniale e spese mediche, oltre € 21.702,63, più i.v.a. per danni al veicolo o la diversa somma accertata in corso di causa.
Con comparsa del 25/09/2018 si costituiva in giudizio la Controparte_1 che contestava l'an debeatur, deducendo che il proprio assicurato, , alla guida Controparte_2 della Fiat Punto, TG BP611EC, stava percorrendo, a velocità moderata, l'autostrada A18, in direzione CT-ME, allorquando, giunto in località Giampilieri, all'altezza della chilometrica
7,700, mentre sorpassava il veicolo Volkswagen Golf, TG CC987GH, si avvedeva che davanti a questo vi era un'altra Volkswagen Golf, TG BX229LV, condotta da , che Parte_1 perdeva autonomamente il controllo del veicolo, sbandando a sinistra e andando a urtare,
pagina 2 di 9 dopo vari testacoda, dapprima contro la Volkswagen Golf TG CC987GH e, dopo, contro il guardrail, posizionandosi trasversalmente nella corsia di sinistra;
aggiungeva che, a causa del terreno reso viscido dall'acqua, pur avendo azionato i freni, non era Controparte_2 riuscito a evitare l'impatto con il veicolo di , che si era fermato in posizione Parte_1 tale da ostruirgli la marcia. Concludeva che, quindi, la responsabilità del sinistro era da imputare a fatto e colpa esclusivi di , peraltro sanzionato per la violazione Parte_1 dell'art. 141 C.d.S. dalla Polizia Stradale di Messina, non impugnata.
Per converso, adduceva che la contravvenzione irrogata a , ex art. 149 Controparte_2
C.d.S., era stata annullata a seguito di opposizione presentata all'ufficio del Giudice di Pace di
Messina, attesa l'inevitabilità dell'urto, in considerazione della dinamica del sinistro.
Deduceva che i danni riportati dall'attore e dal suo veicolo non erano riconducibili all'impatto contro , bensì contro il guardrail, in quanto quest'ultimo scontro Controparte_2 si era concretizzato nella parte anteriore del veicolo, mentre quello con solo sulla _2 parte posteriore della Golf.
Aggiungeva, inoltre, che le lesioni sulla persona dell'attore erano da ricondurre al mancato utilizzo della cintura di sicurezza, da valutare quale concorso del danneggiato ex art. 1227 c.c..
Contestava, altresì, il quantum debeatur, ritenuto sproporzionato. Riteneva la risarcibilità del danno non patrimoniale in modo unitario, al fine di evitare duplicazioni e locupletazione da parte dell'attore, e affermava che la maggior parte dei danni alla Volkswagen Golf dell'attore erano riferibili al primo urto contro il guardrail, dovendosi limitare quelli riferibili allo scontro con la Fiat Punto di alla sola parte posteriore del veicolo. Escludeva che la Controparte_2 perizia di parte avesse valore di prova dei danni lamentati dall'attore e ne contestava gli importi, considerati eccessivi.
Instaurato il contraddittorio, all'udienza del 26/10/2018, la causa veniva rinviata per il deposito di memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.; successivamente, veniva istruita mediante l'interrogatorio formale dell'attore e venivano disposte CTU sulla dinamica del sinistro e i danni conseguenti allo scontro tra la Volkswagen Golf dell'attore e la Fiat Punto del convenuto e CTU medico-legale sulla persona dell'attore.
pagina 3 di 9 La causa subiva alcuni rinvii per le prime misure di contrasto del covid e per consentire al
CTU nominato il deposito della consulenza e del fascicolo di parte attrice, per il carico di ruolo e l'esigenza di definire prioritariamente le cause più antiche della presente.
Con ordinanza del 25/01/2024 veniva ammessa la prova per testi richiesta da parte attrice.
All'udienza a trattazione scritta del 20/02/2025 – in cui subentrava la scrivente – la causa veniva assunta in decisione, concedendo alle parti il termine di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
Va preliminarmente, dichiarata la contumacia di che, sebbene Controparte_2 ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
La domanda risarcitoria proposta dall'attore nei confronti della Controparte_1
e di è infondata per le ragioni di seguito enunciate e va, pertanto,
[...] Controparte_2 rigettata.
La dinamica del sinistro può essere ricostruita alla luce delle allegazioni delle parti e del verbale di intervento della Polizia stradale di Messina.
, mentre percorreva a bordo della sua Volkswagen Golf la corsia di Parte_1 marcia destra dell'autostrada A18, con direzione CT-ME, giunto all'altezza di Giampilieri, alla chilometrica 7,700, laddove vi è un rettilineo all'uscita di una curva destrorsa senza visuale, perdeva autonomamente aderenza dall'asfalto, per cui sbandava ed effettuava dei testacoda impattando contro il guardrail posto a sinistra della carreggiata (oltre la corsia di sorpasso) e contro il veicolo che lo seguiva - un'altra Volkswagen Golf -, per poi fermarsi in posizione trasversale lungo la carreggiata, dove veniva attinto dalla Fiat Punto di , che Controparte_2 sopraggiungeva lungo la corsia di sorpasso, intento a superare la Volkswagen Golf, terza rispetto al presente giudizio.
La Polizia Stradale di Messina - sottosezione di Giardini Naxos, intervenuta dopo il sinistro, ha descritto i luoghi, come segue: “A18 km 7+730 direzione CT-ME”, carreggiata a senso unico, avente conformazione di “rettilineo all'uscita di una curva a destra senza visuale”,
pagina 4 di 9 pavimentazione in asfalto “bagnato per pioggia”. Ha accertato che “il tratto interessato scorre in rettilineo all'uscita di una curva dx senza visuale. Consta di due corsie (marcia e sorpasso) ampie rispettivamente mt 3,75 cd. A destra della corsia di marcia vi è una corsia ampia mt 2,50 per i veicoli in emergenza. La carreggiata è delimitata a sx da guardrail metallico;
a dx da guardrail metallico con doppia lama sovrapposta” e la presenza di segnaletica verticale ed orizzontale (strisce longitudinali continue di colore bianco ai margini della carreggiata;
striscia longitudinale discontinua di colore bianco che separa le due corsie di scorrimento).
Con riferimento alla posizione dei veicoli, ha verbalizzato che “Al km 7+730 contro il guardrail posto sul margine sinistro della carreggiata si rileva il punto d'urto dell'autovettura Volkswagen Golf targata BX229LV; infatti, si rinvengono frammenti plastici e vitrei lasciati dal paraurti, fari e la targa anteriore del veicolo stesso. Al km 7+689 sulla corsia di emergenza si rinviene l'autovettura Volkswagen Golf targata CC987GH posta in modo lievemente obliquo con la parte anteriore rivolta verso sinistra. Al km
7+672 a centro di carreggiata si si rileva l'autovettura Fiat Punto targata BP611EC; la stessa è posta nell'originaria direttrice di marcia con la parte anteriore rivolta verso destra. La stessa dista dal margine sinistro mt 2,15 posteriormente e mt 3,30 anteriormente. A mt 2,70 dalla parte anteriore di quest'ultima si rinviene l'autovettura Volkswagen golf targata BX229LV; la stessa era posta al centro della carreggiata contromano con la parte anteriore destra che distava mt 2,00 dal margine sx della carreggiata e la parte posteriore destra distante mt 3,30 dallo stesso”.
Nella ricostruzione della dinamica del sinistro, la Polizia stradale ha sanzionato Pt_1
per violazione dell'art. 141 C.d.S., ritenendo che lo stesso avesse perso il controllo del
[...] mezzo in quanto procedeva ad una “velocità non particolarmente moderata, in relazione alle condizioni meteo avverse (pioggia in atto) ed all'asfalto reso viscido dalla stessa” e ha sanzionato anche parte convenuta, ai sensi dell'art. 149 C.d.S.; da parte sua, tuttavia, ha dato prova _2 dell'annullamento del relativo verbale di accertamento della violazione del C.d.S..
Ebbene, dalla ricostruzione della dinamica del sinistro e dei luoghi in cui lo stesso si è verificato è possibile accertare che nessuna responsabilità può essere attribuita a _2
per l'impatto contro il veicolo attoreo, in considerazione del fatto che questi, mentre
[...] effettuava una manovra di sorpasso, si è trovato impossibilitato ad evitare lo scontro, per le pagina 5 di 9 condizioni della strada, trattandosi di rettilineo a seguito di curva a destra senza visuale, che non gli aveva consentito di avvedersi in tempo dello sbandamento del veicolo attoreo.
È invero noto che “In caso di tamponamento di un veicolo che, per una situazione anomala ed avulsa dalle esigenze del traffico, costituisca un ostacolo fisso ed imprevedibile rispetto al normale andamento della circolazione stradale (nella specie, un rimorchio staccatosi dalla motrice ed arrestatosi sulla corsia di marcia) è inapplicabile la presunzione "de facto" di mancato rispetto della distanza di sicurezza posta dall'art. 149 cod. strada” (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 17206 del 27/08/2015 (Rv. 636652 - 01)) e che “In caso di tamponamento tra veicoli, la presunzione di pari colpa di entrambi i conducenti, di cui all'art. 2054, comma
2, c.c., è superata, ex art. 149, comma 1, cod. strada, dalla presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante, sul quale grava l'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui non imputabile, che può consistere anche nel fatto che il veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale” (Cass. civ., sez. 3, Sentenza n. 8051 del 21/04/2016
(Rv. 639523 - 01); nello stesso senso, Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21513 del
06/10/2020 (Rv. 659160 - 01)).
Nella specie, il verbale di intervento della Polizia stradale riporta chiaramente che il sinistro si è verificato su rettilineo preceduto da curva a destra senza visuale: è evidente che l'andamento della strada non ha permesso al conducente della Fiat Punto di avvedersi per tempo del testacoda della Volkswagen Golf e, pertanto, anche la manovra di frenata intrapresa non sia stata sufficiente a impedire l'impatto con il veicolo attoreo, fermo di traverso sulla carreggiata e che costituiva un ostacolo imprevisto e improvviso, come tale inevitabile, nonostante l'utilizzo dell'ordinaria diligenza.
Peraltro, da parte sua, l'attore non ha dimostrato di avere tenuto una condotta di guida diligente: anzi proprio le modalità del sinistro, la circostanza che il veicolo, immatricolato nel
2001, – pur montando pneumatici in buono stato (come emerge dal verbale di PS) – abbia sbandato dopo la percorrenza di una curva destrorsa, in condizioni meteorologiche di pioggia e asfalto bagnato, permettono di concludere che non abbia tenuto un comportamento Pt_1
pagina 6 di 9 prudente e una velocità adeguata allo stato dei luoghi, creando un pericolo per la circolazione dei veicoli che lo seguivano e non potevano evitare l'impatto.
Siffatta condotta è stata, quindi, da sola sufficiente alla verificazione dell'evento lesivo lamentato dall'attore.
Ad abundantiam, non risulta provato il nesso eziologico tra lo scontro e i danni lamentati: in atti non sono state, infatti, depositate fotografie dei veicoli in posizione di quiete, né parte attrice ha depositato fotografie del proprio veicolo incidentato da cui risultano i danni, né ha provato in quale punto il suo veicolo è stato attinto dalla Fiat Punto e quali danni abbia subito in conseguenza di tale urto.
È vero che i danni al veicolo attoreo sono stati indicati nel rapporto di incidente stradale
(“indicatori di direzione/impianto di illuminazione: distrutti a seguito dell'urto”; “luci di arresto: danneggiate;
stato pneumatici: buono”; “cofano motore estroflesso, paraurti anteriore asportato, radiatore asportato, parafango anteriore destro accartocciato, parabrezza lesionato, pneumatico anteriore destro afflosciato, portiere fuori sagoma, portiera posteriore destra introflessa, gruppo ottico posteriore sinistro rotto, parafango posteriore sinistro introflesso, portiera posteriore sinistra introflessa, pneumatico posteriore sinistro squarciato, perdita liquidi e olio. Danni meccanici, sospensione anteriore, altro da accertare”); cionondimeno non è possibile, alla luce degli atti presenti nel fascicolo d'ufficio accertare – neanche in maniera presuntiva, ricorrendo al verbale di accertamento del sinistro stradale della PS (come opinato dal consulente di parte attrice) – quali danni siano riconducibili allo scontro tra i due veicoli.
Invero, il verbale dà conto dei gravi danni riportati dal veicolo attoreo dopo lo scontro con il guardrail (Al km 7+730 contro il guardrail posto sul margine sinistro della carreggiata si rileva il punto
d'urto dell'autovettura Volkswagen Golf targata BX229LV; infatti, si rinvengono frammenti plastici e vitrei lasciati dal paraurti, fari e la targa anteriore del veicolo stesso.), che fanno presumere che tale primo scontro sia stato molto violento, ma non permettono di accertare né il punto di impatto con la
Fiat Punto né i danni ad essa riferibili, anche alla luce del fatto che risulta agli atti che la Golf dell'attore abbia impattato nella parte laterale posteriore anche con l'altra Golf non citata in giudizio.
pagina 7 di 9 Quanto alla riferibilità dei danni, neanche la CTU cinematica per ricostruire la dinamica del sinistro e i danni conseguenti all'urto con è stata dirimente, dal momento che il CTU _2 nominato, ing. cui era stato conferito il mandato di accertare “la dinamica del Persona_1 sinistro stradale distinguendo i danni riferibili al primo urto contro il guard-rail ed al secondo con l'auto di parte convenuta, per poi quantificare il costo delle riparazioni di questi ultimi”, ha dichiarato che “Il verbale della Polizia Stradale, allegato agli atti del procedimento, non contiene alcun rilievo eseguito nell'immediatezza dell'evento, né tantomeno alcuna foto dei veicoli coinvolti, per cui, non essendo disponibile alcun dato tecnico oggettivo per effettuare la ricostruzione dinamica del sinistro e la valutazione dei danni riportati in seguito ai due impatti, lo scrivente non è in grado di rispondere al quesito posto dal Giudice”.
Il consulente, in risposta alle osservazioni del CTP di parte attrice, ha evidenziato che non sia possibile “ricostruire la dinamica del sinistro e quantificare i danni subiti dall'autovettura del Pt_1 sulla base della descrizione sommaria redatta dai verbalizzanti e delle dichiarazioni rilasciate dallo stesso sig.
“in assenza di un seppur minimo riscontro oggettivo”, confermando le proprie conclusioni. Pt_1
Le conclusioni del consulente appaiono del tutto condivisibili alla luce del quadro probatorio assolutamente carente e della totale assenza di alcuna allegazione attorea circa il punto di impatto con la Fiat Punto di Salpietro, il quale, da parte sua, ha negato ogni responsabilità per il sinistro, affermando di avere attinto il veicolo solo nella parte posteriore.
Infine, il preventivo dei costi di riparazione dei danni al veicolo prodotto da parte attrice non è idoneo a dar conto del nesso di causalità tra lo scontro tra e e i danni Pt_1 _2 riportati dalla Volkswagen Golf, in assenza di qualsiasi prova anche solo del punto di impatto tra i veicoli e della riferibilità dei danni allo stesso.
Allo stesso modo, l'attore non è riuscito a provare la riconducibilità allo scontro con la Fiat
Punto delle lesioni personali lamentate, dal momento che neppure la CTU medico-legale ha potuto affermare a quale dei diversi impatti che si sono susseguiti nel contesto del medesimo incidente stradale sia addebitabile la frattura patita dall'attore.
Per queste ragioni le domande dell'attore vanno rigettate.
Le spese di lite tra l'attore e seguono la soccombenza e Controparte_1 sono poste a carico dell'attore.
pagina 8 di 9 Le spese, liquidate applicando il d.m. n. 55/2014, aggiornato al DM 147/2022, in considerazione del valore della controversia, in relazione al valore della domanda (scaglione fino a € 52.000,00, valori minimi attesa la semplicità delle questioni trattate) nel seguente modo: € 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria, € 1.453,00 per la fase decisoria, con un compenso di € 3.809,00.
Nulla, invece, sulle spese nei confronti di che non si è costituito. Controparte_2
Le spese delle CTU liquidate sono poste definitivamente a carico di . Parte_1
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 6715/2017 r.g., vertente tra
(attore), in persona del legale rappresentante Parte_1 Controparte_1 pro tempore, (convenuto) e (convenuto contumace) disattesa e respinta ogni Controparte_2 diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. dichiara la contumacia di;
Controparte_2
2. rigetta la domanda dell'attore;
3. condanna al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite, che liquida in € 3.809,00 oltre spese generali nella misura del
[...]
15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
4. nulla sulle spese nei confronti di;
Controparte_2
5. pone le spese di CTU definitivamente a carico di . Parte_1
Così deciso in Messina il 10 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Militello
Ha collaborato alla redazione del presente provvedimento la dottoressa Angelica Miano, funzionaria addetta all'ufficio per il processo.
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