TRIB
Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 11/03/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 2573/2023 Ruolo Generale Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa Carlotta Consani, in data 10 marzo 2025, nella causa di primo grado iscritta al n. 2573 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, pendente TRA
rappresentato e difeso, come da mandato ex art. 83, co. 3 c.p.c. allegato al ricorso (doc.1), Parte_1 dagli avv.ti Carlo Voce e Sara Ferrari ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, presso lo studio dei difensori in Firenze, al Viale Spartaco Lavagnini n. 41; RICORRENTE
E
in persona del l.r. pro tempore, rappresentata e difesa, in unione anche disgiunta, dall'avv. Controparte_1 Oriana Di Girolamo e dall'avv. Giuseppe Vettori, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giuseppe Vettori in Firenze alla Via Cavour n. 80;
RESISTENTE
ha pronunciato, mediante deposito telematico fuori udienza ex art. 127-ter c.p.c., la seguente SENTENZA MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 7.9.2023 e ritualmente notificato, il lavoratore Pt_1 ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro e
[...] della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, la società sua datrice di Controparte_1 lavoro, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni di merito: “accertare e dichiarare la nullità degli artt. 25 del CCNL Settore Attività Ferroviarie del 16.04.2003, 31 del CCNL della Mobilità – Area contrattuale Attività Ferroviarie 20.07.2012 e 30 del CCNL della Mobilità – Area contrattuale Attività Ferroviarie 16.12.2016 nella parte in cui non prevedono l'inclusione, nella retribuzione da corrispondere durante le ferie al ricorrente delle voci “Ind.scorta vett.eccedenti” (0547),
“Ind.Riserva” (0790), “IUP PDB Scorta Diurna” (0944), “IUP PDB Scorta ” (0945), “IUP CP_2 PDB Scorta ” (0969), “IUP PDB Scorta ” (0970), “As.res.Intern NO Rip. F.R” CP_3 CP_2 (0991), “As.res.Intern SI Rip. F.R” (0992), “IUP PDB Scorta Diur.Eq.Ag.” (0AD0), “IUP Scorta Nott.Eq.Ag.solo” (0AD1); accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi retribuire ciascun giorno di ferie con una retribuzione comprensiva, oltre che delle voci di cui agli artt. 25 del CCNL Settore Attività Ferroviarie del 16.04.2003, 31 del CCNL della Mobilità – Area contrattuale Attività Ferroviarie 20.07.2012 e 30 del CCNL della Mobilità – Area contrattuale Attività Ferroviarie 16.12.2016, anche delle seguenti voci di retribuzione variabile (“Ind.scorta vett.eccedenti”,
“Ind.Riserva”, “IUP PDB Scorta Diurna”, “IUP PDB Scorta Notturna”, “IUP PDB Scorta Diurna”,
“IUP PDB Scorta Notturna”, “As.res.Intern NO Rip. F.R”, “As.res.Intern SI Rip. F.R”, “IUP PDB Scorta”, “IUP Scorta Nott.Eq.Ag.solo”), calcolate sulla media dei compensi percepiti dai ricorrenti nei dodici mesi precedenti le ferie;
per l'effetto delle domande che precedono, condannare la convenuta a pagare in favore del ricorrente la somma di € 7.393,48, come da conteggi prodotti (cfr. doc. 24), salve le diverse somme, anche maggiori di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;
condannare la convenuta a rifondere al ricorrente le spese per la redazione dei conteggi quantificate in € 319,20, come da documentazione prodotta (cfr. doc. 25), oltre alla
pagina 1 di 8 rifusione del Contributo Unificato di iscrizione a ruolo versato, pari ad € 118,50; Con vittoria di spese, diritti e onorari”.
2. Parte convenuta si è ritualmente costituita in giudizio, contestando integralmente nell'an e nel quantum la fondatezza della pretesa avversaria e rassegnando le seguenti conclusioni: in via principale, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto;
in subordine, rigettare, comunque, le domande avversarie in considerazione della inapplicabilità della interpretazione dell'articolo 10 della direttiva 2003/88/CE di cui alla sentenza ai rapporti giuridici già costituiti alla data della sua Per_1 emanazione;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2948 cod. civ., l'intervenuta prescrizione estintiva quinquennale delle pretese economiche dei ricorrenti alle ricorrenze descritte al paragrafo XIII che precede o ad altra decorrenza che il Tribunale accerterà; in ogni caso, limitando per tutti i ricorrenti il presunto diritto al ricalcolo della retribuzione percepita durante il periodo di ferie, alle sole quattro settimane di calendario
“protette” dalla Direttiva quale periodo annuale di ferie minime garantite, corrispondente a 20 giorni lavorativi e decurtando la IUP ad importo fisso (€ 12,80 per ogni giornata di ferie) che ha CP_1 pacificamente corrisposto nelle giornate di ferie da quanto eventualmente ritenuto dovuto al ricorrente. Ove il Tribunale ritenga di dover rigettare allo stato degli atti l'eccezione di prescrizione, ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza della prospettata questione di illegittimità Cost. dell'art. 2948 n. 4 c.c., 2955 n. 2 e 2956 n. 1 come interpretati dalla Corte Costituzionale con le sentenze 63/1966, 143/1969 e 174/1972, in relazione all'art. 18 L. 300/1972 ed all'art. L. 92/2012, per violazione degli art. 3, 4 e 36 della Costituzione, rimetta gli atti alla Corte Costituzionale, adottando tutti i necessari provvedimenti ordinatori;
in subordine, ove codesto Tribunale non ritenesse possibile un'interpretazione costituzionalmente conforme dell'art. 10 decreto legislativo n. 66/2003, rimettere alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale del predetto arti-colo, attuativo della Direttiva 2003/88/CE, ove interpretato nel senso che esso includerebbe le indennità rivendicate ex adverso, nella parte in cui impone di applicare la Direttiva 2003/88/CE e la Direttiva 2000/79/CE nell'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia con la sentenza 15 settembre 2011, e altri Per_1 c. British Airways plc, causa C- 155/10, per contrasto con gli artt. 3, 36, 39 e 41 Cost.; ancora in via subordinata, in ipotesi dichiarare altresì la nullità di tutte le clausole relative alle indennità in questione, in ragione della clausola di inscindibilità contenuta negli accordi collettivi, e, per l'effetto, escludere ogni debenza delle relative somme ed accertare la natura indebita di quanto già percepito, oltre alla non incidenza di queste sulla retribuzione feriale e, con compensazione tra quanto indebitamente corrisposto e quanto domandato in ricorso, rigettare le domande avversarie;
in via ulteriormente subordinata, limitare la condanna della società agli importi ritenuti dovuti ai ricorrenti nei limiti della prescrizione estintiva quinquennale, con esclusione delle differenze retributive in ipotesi maturate;
in ipotesi di accoglimento del ricorso, per quanto dedotto al superiore paragrafo XV accertare e dichiarare anche la nullità delle clausole che disciplinano le indennità rivendicate e conseguentemente escludere ogni spettanza in generale di tali indennità e tanto meno la incidenza di queste sulla retribuzione feriale;
rigettare, dunque, le domande dei ricorrenti in quanto assorbite dagli importi da loro dovuti in restituzione dai lavoratori per l'indebita corresponsione delle somme previste dalla normativa travolta da nullità complessiva delle clausole in materia. Con vittoria di spese e onorari di causa.
3. La causa è stata istruita mediante i documenti prodotti dalle parti e la CTU contabile disposta e, previo deposito telematico di note scritte contenenti istanze e conclusioni sostitutive dell'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c., viene decisa oggi, 10 marzo 2025, come da sentenza depositata telematicamente fuori udienza ex art. 127-ter c.p.c.
4. Date per conosciute le allegazioni in fatto e le argomentazioni in diritto delle parti, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte, il Tribunale, all'esito dell'istruttoria documentale espletata, esaminati gli atti e i documenti di causa, ritiene che il ricorso proposto sia fondato nei termini e per le ragioni che si vanno concisamente a esporre e che, pertanto, in detti termini debba trovare accoglimento.
5. In fatto, è pacifico che il ricorrente sia un dipendente della società assunto in data Controparte_1 20.10.2003 con contratto a tempo pieno e indeterminato, con inquadramento nel Livello Professionale
“B – Tecnici Specializzati”; Posizione retributiva “B1” e Figura professionale “Capo Treno/Capo
pagina 2 di 8 Servizi Treno” , in applicazione dei C.C.N.L. di settore che si sono succeduti, ovvero “CCNL della Mobilità, Area contrattuale Attività Ferroviarie del 16.04.2003”, “CCNL della Mobilità, Area contrattuale Attività Ferroviarie del 20.07.2012” e “CCNL della Mobilità, Area contrattuale Attività Ferroviarie del 16.12.2016”.
6. Il ricorrente chiede, dunque, nel presente giudizio il ricalcolo della retribuzione ricevuta durante le ferie fruite tra il 19 luglio 2007 e il 31 dicembre 2022, computandovi anche le seguenti indennità: Indennità di Utilizzazione Professionale, - nelle diverse componenti dell'indennità di scorta diurna e notturna e dell'indennità di riserva (IUP variabile) e dell'indennità PDM lavoro (IUP fissa) -, dell'indennità di assenza dalla residenza e dell'indennità di scorta vetture eccedenti, giusta la direttiva 88/2003/CE, come interpretata dalla giurisprudenza comunitaria.
7. Così riassunti i termini della controversia che ci occupa, preliminarmente, pare opportuno chiarire che la questione oggetto di causa si colloca nell'ambito delle “prescrizioni minime di sicurezza e di salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro” di cui alla direttiva 2003/88/CE.
8. In questo contesto, la direttiva prevede che “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali” (art. 7).
9. Ne deriva che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto a indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr., in questo senso, anche C.G.U.E. 13.1.2022, C-514/20, DS c. Koch).
10. Quella relativa alle ferie è, pertanto, in questi termini, materia di diritto derivato dell'Unione, e questo comporta la primazia del diritto eurounitario rispetto a quello nazionale e l'obbligo per il giudice nazionale di interpretazione conforme.
11. A tal proposito, pare, altresì, opportuno rammentare che, in base alla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, l'interpretazione del diritto comunitario adottata dalla C.G.U.E. ha efficacia "ultra partes", cosicché alle sentenze dalla stessa rese, sia, pregiudiziali, sia, emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino "ex novo" norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato e i limiti di applicazione, con efficacia "erga omnes" nell'ambito dell'Unione (v., in tal senso, Cass. n. 22577/2012; Cass. n. 13425/2019, peraltro resa nella materia oggetto del presente giudizio).
12. Di conseguenza, ancorché la retribuzione effettivamente esuli dalle competenze dell'Unione, il tema di causa attiene alla tutela della sicurezza e della salute sotto il profilo dell'organizzazione dell'orario di lavoro.
13. È in tale ottica, dunque, che si pone la necessità di disciplinare la retribuzione in modo tale da non dissuadere i lavoratori dal fruire delle ferie maturate, o, comunque, dal fruirne in modo continuativo.
14. Come chiarito dalla Corte di Cassazione (v. Cass. n. 20216/2022), infatti, “l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, secondo l'interpretazione adottata dalla Corte di Giustizia, non individua un concetto di retribuzione per ferie europea di tipo "quantitativo", ma delinea un concetto di retribuzione per ferie europea sotto un profilo "teleologico", nel senso che essa deve essere tale da non indurre il lavoratore ad optare per una rinuncia alle ferie al fine di non essere pregiudicato nei suoi diritti.”.
15. Ciò posto, diviene allora irrilevante il fatto che il lavoratore, in concreto, abbia sempre fruito ogni anno delle ferie, atteso che, quanto alla valenza dissuasiva, deve, anzitutto, evidenziarsi che – come chiarito dalla Corte di Giustizia (C.G.U.E. 13 gennaio 2022 in C-514/20, DS C/ Koch) e dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. n. 20216/2022) – ciò che rileva è l'effetto (anche solo) potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali.
16. Né, d'altro canto, appare dirimente il fatto che il nostro ordinamento già preveda un principio di irrinunciabilità delle ferie e un divieto sanzionato in via amministrativa per i datori che non ne assicurano il godimento. Il divieto è presente, infatti, anche nel diritto dell'Unione (art. 7 citato della direttiva 2003/88/CE), il quale, tuttavia, detta anche delle regole per rendere non economicamente dannosa la fruizione delle ferie, così rafforzando, dal lato dei lavoratori, l'effettività del principio.
17. La Suprema Corte di Cassazione ha, dunque, affermato in più occasioni che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha chiarito come pagina 3 di 8 l'espressione «ferie annuali retribuite», contenuta nell'art. 7, n. 1 della citata direttiva n. 88/2003/CE, faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali (limitatamente al periodo minimo di quattro settimane l'anno, v. infra), deve essere sostanzialmente mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (cfr. Cass. n. 13932/2024; Cass. n. 18160/2023; Cass. n. 20216/2022). 18. I principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di assicurare al lavoratore, in occasione della fruizione del periodo minimo (v. art. 7) di ferie annuali di quattro settimane (per i giorni eccedenti il periodo minimo di ferie di quattro settimane l'anno, non regolati dal diritto dell'Unione, è stato, infatti, affermato che spetta agli Stati membri determinare il riconoscimento della retribuzione – cfr. sentenza C.G.U.E. 3.5.2012, Neidel, C337/10, punto 36; sentenza C.G.U.E. 20.7.2016, C-341/15, punto 39 – e, pertanto, la normativa europea e i principi Persona_2 giurisprudenziali in trattazione non sono invocabili), a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione può essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. 15.9.2011, C-155/10, Per_1 C.G.U.E. 13.12.2018, C-385/17, ). Persona_3 19. In questo senso, si è precisato, nelle pronunce indicate, che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche C.G.U.E. 13.1.2022, C- 514/20, DS c. Koch).
20. Conseguentemente, è stato ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento intrinseco con l'esecuzione delle mansioni o che è correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. n. 37589/2021; Cass. n. 13425/2019).
21. In definitiva, è necessario che la normativa interna, anche di matrice contrattuale collettiva, si adegui alla nozione europea di retribuzione feriale, così come si è andata delineando nell'elaborazione giurisprudenziale, in forza della quale, come detto, poiché la retribuzione del periodo feriale non deve avere un effettuo dissuasivo sul lavoratore quanto alla fruizione delle ferie, essa deve essere sostanzialmente equiparabile alla retribuzione ordinaria.
22. Alla luce della interpretazione elaborata dalla C.G.U.E., quindi, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato con l'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto a espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione anche ai fini del calcolo della retribuzione che spetta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali (nel limite di quattro settimane), allo stesso modo degli elementi della retribuzione correlati allo status personale e professionale del prestatore di lavoro (per esempio, anzianità, qualità di superiore gerarchico, qualifiche professionali), dovendo, viceversa, essere escluse dal calcolo le spese occasionali o accessorie.
23. La nozione europea di retribuzione feriale coincide, dunque, in sostanza, con la normale retribuzione, trattandosi della retribuzione che il lavoratore riceve abitualmente in relazione alle caratteristiche del suo lavoro, alla sua professionalità e alla gravosità delle sue mansioni, dovendo rimanere esclusi da essa solo i costi occasionali e contingenti.
24. Ne discende, quindi, che sono da includere in questa nozione anche le indennità accessorie (i.e. le componenti variabili della retribuzione) normalmente riferibili alle mansioni e/o allo status personale e professionale del lavoratore.
25. In questo senso, allora, preme evidenziare che quel che rileva, non è tanto la continuità della loro erogazione al lavoratore, quanto, piuttosto, la loro normale riferibilità alle mansioni e/o allo status, requisito del quale una certa frequenza o regolarità di corresponsione possono essere indici, senza che, tuttavia, sia necessario che una determinata voce sia pagata tutti i mesi o quasi, purché essa sia, comunque, inerente alle funzioni e/o allo status e, quindi, non contingente, non occasionale.
pagina 4 di 8 26. È, quindi, “compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., C-155/10, cit., punto 26) che Per_1 intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE” (così, Cass. n. 22401/2020).
27. Applicati, quindi, i consolidati principi di diritto sin qui esposti al caso di specie, ne deriva la computabilità nella retribuzione feriale dei ricorrenti delle seguenti indennità accessorie azionate: indennità di scorta vetture eccedenti1, indennità di assenza dalla residenza2, indennità di utilizzazione professionale (nella sua parte variabile)3.
28. In fatto, è pacifico fra le parti che le predette voci retributive variabili per cui è causa non siano state incluse dal datore di lavoro nella quantificazione della retribuzione feriale, in conformità alla disciplina pattizia collettiva applicata ai rapporti di lavoro dedotti in giudizio.
29. A parere del giudicante, però, con riguardo a tutte le predette voci retributive variabili per cui è causa, abitualmente percepite dai ricorrenti negli ordinari periodi di lavoro effettivo (v. buste paga in atti), sussiste un nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'espletamento delle mansioni affidate ai ricorrenti, ponendosi, pertanto, l'importo pecuniario in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni ordinariamente previste dai contratti collettivi nazionali e aziendali ed essendo detto importo correlato allo status personale e professionale dei lavoratori.
30. Come ripetutamente chiarito dal giudice di legittimità (v., ex aliis, Cass. n. 13932/2024), infatti, “20. L'indennità di assenza dalla residenza, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è stata già ritenuta da questa Corte come voce da includere nella retribuzione feriale, allorché si è esaminata analoga controversia che aveva come parte datoriale la società (tra le molte, Cass. nn. 2963, 2682, CP_4 1 L'indennità in questione è prevista dall'art. 32 CCA FS 2012-2016 (“indennità scorta vetture eccedenti”), che ha confermato i trattamenti previsti ai punti 1, 2 e 3 dell'art. 35 del Contratto Aziendale di del CP_5 16.4.2003. Si tratta di una indennità oraria che viene erogata quando il Capo Treno deve svolgere mansioni di scorta di un treno composto da un numero di vetture superiore rispetto a quello normalmente previsto, al fine di compensare la maggiore gravosità della mansione di scorta collegata alla necessità di effettuare il controllo su un numero maggiore di vetture. 2 La suddetta indennità, espressamente circoscritta al solo personale mobile (art. 77, punti 2.1 CCNL), è riferita al fatto che tale personale (macchinisti e capitreno) svolge ordinariamente la propria prestazione in movimento e lontano dalla propria sede (senza, quindi, avere un luogo fisso di lavoro); essa rimanda alla nozione di
“assenza dalla residenza” contenuta all'art. 28, punto 2, lett. d) del CCNL ed è corrisposta in ragione delle ore di lavoro prestate in luogo lontano dalla sede di servizio. In questo senso, tale istituto si differenzia dalla indennità di trasferta disciplinata al punto 1 del medesimo art. 77, la quale è erogata in forma fissa ai dipendenti non appartenenti al “personale mobile”, qualora vengano inviati per esigenze temporanee di servizio fuori dal Comune della sede di lavoro. 3 Premesso che tale indennità – introdotta col C.C.N.L. 1990/1991 e originariamente articolata in una parte fissa (IUP fissa), in una parte variabile (IUP variabile) e nella cd. IUP media di impianto – ha visto con l'entrata in vigore dei C.C.N.L. 2012 e 2016 la soppressione della IUP fissa (assorbita nel nuovo salario di produttività, corrisposto anche nelle giornate di ferie) e la sostituzione della c.d. IUP media di impianto con la indennità di utilizzazione professionale giornaliera (definita in ricorso “indennità di riserva” e corrisposta, anche nelle giornate di ferie, in un importo fisso – € 4,50 per i Capo Treno – per ogni giorno di servizio reso in
“riserva”), oggetto del contendere è più propriamente la componente variabile di tale indennità (IUP variabile, definita in ricorso “indennità di scorta”), che, ai sensi dell'art. 31.4 del Contratto integrativo, è percepita – in alternativa alla IUP giornaliera – in occasione delle giornate in cui il Capo Treno svolge attività di “scorta” e varia in relazione alla durata della prestazione, alla tipologia del servizio (notturno o diurno), al modulo di equipaggio e al numero dei chilometri percorsi.
pagina 5 di 8 2680, 2431, 1141/2024; nn.35578, 33803,33793, 33779, 19716, 19711, 19663, 18160/2023). 21. La corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti con mansioni di Capo Treno o Capo Servizio Treno, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro. 22. In base alla medesima ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile. 23. Sono ugualmente fondate le rivendicazioni relative all'indennità di scorta vetture eccedenti …, in quanto voci retributive di fatto continuative per tale personale mobile, correlate al disagio intrinseco della mansione.”.
31. Nessuna di tali indennità è, dunque, volta a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni, trattandosi, piuttosto, di indennità di importo variabile (di fonte contrattual-collettiva), intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate dal ricorrente.
32. Quanto alla valenza dissuasiva, rispetto alla fruizione (o, comunque, alla fruizione in modo continuativo) delle ferie maturate, della mancata inclusione delle suddette voci retributive variabili nella retribuzione feriale, deve ritenersi, con specifico riferimento alla posizione dei ricorrenti, che l'incidenza della mancata inclusione delle indennità in parola nella retribuzione feriale sia senz'altro tale da realizzare, sulla base di una valutazione ex ante, un potenziale effetto dissuasivo, nel senso di poter indurre il prestatore di lavoro a non fruire delle ferie annuali spettanti o a non fruirne per un periodo continuativo, atteso che, nel caso di specie, come emerge chiaramente dalla disamina delle buste paga in atti, si controverte di differenze retributive che di certo non ammontano a somme di denaro irrisorie e non concretamente percepibili, vista l'incidenza non residuale dei compensi variabili in parola sul trattamento economico mensile. Del resto, sempre la Suprema Corte ha chiarito al riguardo che “… non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita.” (Cass. n. 13932/2024).
33. In conclusione, sussiste il diritto del ricorrente a vedere ricomprese le indennità accessorie azionate nella base di calcolo della retribuzione allo stesso spettante durante le ferie, in ogni caso per non più di quattro settimane di ferie annuali, con conseguente declaratoria di nullità delle clausole della disciplina pattizia collettiva applicata al rapporto che, in contrasto con i richiamati principi sovraordinati di diritto comunitario, prevedono il contrario.
34. Ciò detto sull'an del diritto, per quanto concerne il quantum, deve premettersi che, ad avviso del giudicante, nel caso di specie, re melius perpensa rispetto al quesito posto al CTU4, il numero dei giorni annui di ferie da considerare ai fini del ricalcolo delle differenze di retribuzione dovute in applicazione della normativa eurounitaria oggetto del presente giudizio, corrisponde a n. 20 giorni lavorativi.
pagina 6 di 8 35. Le quattro settimane di ferie annue tutelate dal diritto eurounitario vanno, cioè, intese come riferite al corrispondente periodo lavorativo, e sono, quindi, da rapportare alla concreta articolazione aziendale dell'orario di lavoro settimanale a tempo pieno. In altri termini, tali quattro settimane non possono essere intese nel senso che il periodo annuale minimo di ferie di cui alla succitata direttiva sia sempre e indifferentemente pari a n. 28 giorni (7 x 4).
36. Del resto, la stessa C.G.U.E. ha affermato che per convertire le quattro settimane di ferie annuali retribuite nel numero di giorni lavorativi durante i quali il lavoratore è esonerato dai suoi obblighi di lavoro, il calcolo del diritto alle “ferie annuali retribuite minime spettanti al lavoratore dev'essere effettuato, ai sensi della direttiva 2003/88, rispetto ai giorni o alle ore e/o frazioni di giorno o di ora di lavoro effettuati e previsti dal contratto di lavoro” (C-219/14, c. The Care Bureau Persona_4 Ltd, punto 32).
37. L'art. 28, co.
1.5 del C.C.N.L. Mobilità/Area AF – 20.7.2012 stabilisce che “L'orario di lavoro settimanale è ripartito, di norma, su 5 giorni.”, con riposo settimanale di 48 ore consecutive. Nel caso di specie, del resto, parte ricorrente non risulta aver specificamente contestato, in fatto, tale ripartizione dell'orario di lavoro.
38. Di conseguenza, nelle quattro settimane di ferie non possono considerarsi lavorativi (e, quindi, da retribuire con la retribuzione corrispondente ai giorni di ferie) tutti e sette i giorni.
39. Al contrario, in linea con la disciplina nazionale ed eurounitaria del riposo settimanale, esso è, non solo, da usufruire come tale (senza essere detratto dal monte ferie), ma anche, da compensare con la retribuzione corrispondente al riposo settimanale (e non alle ferie).
40. Il Tribunale ritiene, pertanto, che, al fine di quantificare le differenze retributive maturate da parte ricorrente nel periodo dedotto in giudizio a titolo di retribuzione feriale, debba farsi applicazione del seguente criterio di calcolo: per ciascuna voce retributiva variabile azionata devono trarsi, da ogni singola busta paga relativa all'anno solare cui si riferiscono le ferie, i valori mensili;
per ciascuna indennità il totale annuo deve essere diviso per il numero dei giorni effettivamente lavorati5 nell'anno solare cui si riferiscono le ferie, così da ottenere per ciascuna indennità il valore medio per ogni giornata lavorativa;
infine, tale valore medio giornaliero deve essere moltiplicato per 20, o, se inferiori a 20 (nel senso di seguito precisato), per i giorni di ferie effettivamente goduti.
41. Con riguardo a tale ultimo profilo (ossia quello relativo al fattore per cui moltiplicare il valore medio giornaliero), ritiene, infatti, il giudicante che debba verificarsi se alla data del 31 dicembre 2022 parte ricorrente avesse complessivamente fruito (almeno) del periodo minimo di ferie di 20 giorni maturato in ciascuno degli anni di causa (pari complessivamente a n. 320 giorni). Si ritiene che a nulla rilevi, infatti, che il periodo minimo di ferie annuali di 20 giorni sia stato interamente fruito nell'anno di maturazione, o, in parte, successivamente. Diversamente opinando su tale ultimo aspetto, infatti, nel caso in cui il lavoratore fruisca nell'anno di maturazione di un numero di giorni di ferie inferiore a 20, per il residuo numero di giorni, ancorché successivamente goduti, non potrebbe più percepire la retribuzione di cui alla suddetta nozione eurounitaria, posto che tali giorni si aggiungerebbero necessariamente al periodo minimo di ferie annuali maturato l'anno successivo. Del resto, l'art. 10 d.lgs. n. 66/2003 dispone che: “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del Codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione (comma 1). Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro (comma 2)”.
42. Tale criterio di calcolo appare, dunque, conforme alla giurisprudenza comunitaria in argomento, la quale ha affermato che gli elementi variabili sono computabili nella retribuzione delle ferie come media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo, essendo stato osservato che “l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste dall'articolo 7, paragrafo
pagina 7 di 8 I, non deve essere inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante il periodo di lavoro effettivo” (v. C.G.U.E. 13.12.2018 in C-385/17, ). Persona_3 43. Considerato, dunque, che, come emerge dall'allegato 1.b alla relazione tecnica in atti, il ricorrente nel periodo dedotto in giudizio ha complessivamente fruito di un numero di giorni di ferie superiore al periodo minimo di ferie di 20 giorni maturato in ciascuno degli anni di causa, le differenze retributive, maturate da parte ricorrente rispetto alla retribuzione percepita per le ferie fruite nel periodo 19.7.2007-2022, nel limite di quattro settimane di ferie annuali, sono, quindi, quantificabili (sulla base dei dati emergenti dalla relazione tecnica del CTU incaricato, consulente del lavoro , Persona_5 e dai relativi allegati) nella somma capitale lorda di € 6.486,80 [(€ 390,34x20)-(€3,50x120)- (€4,50x200)=€ 6.486,80], oltre rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 429 c.p.c.
44. L'incidenza sul T.F.R. delle differenze retributive accertate come dovute costituisce un credito allo stato non esigibile, non essendo stata allegata e provata la risoluzione del rapporto.
45. Infine, deve giudicarsi infondata l'eccezione di prescrizione, atteso che, come reiteratamente ritenuto dall'intestato Tribunale e recentemente affermato anche dal giudice di legittimità, “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.” (Cass. n. 26246/2022).
46. È assorbita ogni ulteriore questione controversa fra le parti.
47. Il regolamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo in base all'importo per il quale la domanda è stata accolta e all'attività difensiva concretamente svolta, segue il criterio legale della soccombenza di parte convenuta. Non può trovare accoglimento la richiesta di refusione delle spese sostenute dal ricorrente per l'elaborazione dei conteggi di parte, non essendo detti conteggi stati posti a base della presente pronuncia.
48. Per le medesime ragioni sopra esposte, le spese di CTU contabile, liquidate come da separato decreto, devono gravare in via definitiva sulla convenuta soccombente.
P.Q.M.
il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta
o assorbita ogni ulteriore e/o diversa domanda, deduzione ed eccezione,
- previa declaratoria di nullità delle disposizioni di contrattazione collettiva di cui agli artt. 25 del C.C.N.L. Settore Attività Ferroviarie del 16.04.2003, 31 del C.C.N.L. della Mobilità – Area contrattuale Attività Ferroviarie 20.07.2012 e 30 del C.C.N.L. della Mobilità – Area contrattuale Attività Ferroviarie 16.12.2016, nella parte in cui escludono la computabilità delle indennità di seguito indicate nella retribuzione spettante fino a quattro settimane di ferie annuali, dichiara il diritto del ricorrente all'inserimento nella base di calcolo della retribuzione feriale, fino a quattro settimane di ferie annuali, dell'indennità di scorta vetture eccedenti, dell'indennità di assenza dalla residenza, dell'indennità di utilizzazione professionale (anche nella sua parte variabile) e, per l'effetto, condanna al pagamento, a titolo di differenze retributive maturate sulla retribuzione relativa alle Controparte_1 ferie fruite nel periodo 19.7.2007-2022, nel limite di quattro settimane di ferie annuali, in sorte capitale lorda, di € 6.486,80, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione delle singole voci di credito al saldo effettivo ex art. 429 c.p.c.;
- condanna a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, liquidate, ex D.M. n. 147/22, Controparte_1 in complessivi € 2.109,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, e oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- pone in via definitiva a carico di parte convenuta le spese di CTU contabile, liquidate come da separato decreto.
Firenze, 10 marzo 2025 Il Giudice del Lavoro
Carlotta Consani
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4 “Il CTU, esaminati gli atti e i documenti di causa, compiute le necessarie indagini, quantifichi in sorte capitale lorda le differenze retributive eventualmente spettanti al ricorrente, a titolo di retribuzione per i giorni di ferie relativi al periodo 19.07.2007-anno 2022, includendo nel calcolo della retribuzione per i giorni di ferie l'indennità di scorta per vetture eccedenti, l'indennità di riserva, l'indennità di assenza dalla residenza, l'indennità di utilizzazione professionale;
in particolare, quantifichi il totale annuo delle somme percepite dal ricorrente per le indennità suindicate, diviso per i giorni di servizio prestati in ciascun anno, onde ottenere il valore medio per ogni giornata lavorativa, da moltiplicare per i giorni di ferie effettivamente goduti in ciascun anno, per un massimo di n. 28 giorni di ferie all'anno, detratto quanto già corrisposto al ricorrente a titolo di indennità di utilizzazione professionale giornaliera (per euro 4,50 al giorno).”. 5 Le indennità di cui si discute sono indennità variabili che maturano solo in riferimento al servizio effettivo.