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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 15/02/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4196/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente Relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA PARZIALMENTE DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. 4196/24 R.G., posta in decisione all'udienza del 12/02/2025 e promossa
da
elettivamente domiciliato in Gallarate presso lo studio dell'avv. Laura Guenzani, Parte_1
che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE
contro
elettivamente domiciliata in Gallarate presso lo studio dell'avv. Controparte_1
Massimo Palazzi, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: separazione giudiziale e cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: Le parti aderiscono alla seguente proposta di bonario componimento del Giudice:
-affidamento condiviso della minore con il suo collocamento materno;
-diritto di visita paterno come strutturato nel ricorso e con facoltà di accordi diretti in senso ampliativo tra padre e figlia, tenuto conto dell'età della ragazza;
-assegnazione della casa coniugale alla resistente;
-contributo al mantenimento della figlia maggiore di € 200 mensili (oltre rivalutazione annua) fino alla persistenza del rapporto lavorativo a termine alle medesime condizioni retributive;
il contributo verrà meno in caso di reperimento di un'attività lavorativa (o di stabilizzazione lavorativa presso il medesimo datore) che le assicuri una retribuzione di almeno € 1.000 mensili netti per 13 mensilità;
-contributo al mantenimento della minore di € 350 mensili (oltre rivalutazione annua);
-ripartizione delle spese straordinarie al 70% a carico del padre ed al 30% a carico della madre per entrambe le figlie fino all'indipendenza economica;
-assegno unico al 100% alla madre;
-contributo al mantenimento della moglie di € 300 mensili (oltre rivalutazione annua ISTAT), tenuto conto dell'utilità economica derivante dall'assegnazione della casa;
-spese di lite compensate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda diretta a conseguire la separazione personale dei coniugi è fondata e meritevole di accoglimento.
La presentazione del presente ricorso e l'adesione prestata dalla resistente dimostrano in modo evidente il venir meno dell'interesse dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza.
Deve prendersi atto dell'accordo cui le parti sono pervenute, su sollecitazione del Giudice Relatore, in ordine alle condizioni della pronunzianda separazione, che meritano accoglimento in quanto conformi all'interesse della minore e della sorella maggiorenne , oltre che adeguate rispetto alla Per_1 Per_2
situazione reddituale dei genitori.
Deve disporsi la prosecuzione del giudizio per la pronunzia della richiesta cessazione degli effetti civili del matrimonio.
P . Q . M .
pagina 2 di 3 Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via parzialmente definitiva:
1) Dichiara la separazione personale tra i coniugi Controparte_2
2) Dispone l'affidamento condiviso della minore con il suo collocamento prevalente presso la madre;
3) Prende atto che le parti hanno concordato le condizioni sopra riportate, che qui si intendono integralmente recepite ed omologate;
4) Ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) Dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 14/02/2025
Il Presidente Estensore
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente Relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA PARZIALMENTE DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. 4196/24 R.G., posta in decisione all'udienza del 12/02/2025 e promossa
da
elettivamente domiciliato in Gallarate presso lo studio dell'avv. Laura Guenzani, Parte_1
che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE
contro
elettivamente domiciliata in Gallarate presso lo studio dell'avv. Controparte_1
Massimo Palazzi, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: separazione giudiziale e cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: Le parti aderiscono alla seguente proposta di bonario componimento del Giudice:
-affidamento condiviso della minore con il suo collocamento materno;
-diritto di visita paterno come strutturato nel ricorso e con facoltà di accordi diretti in senso ampliativo tra padre e figlia, tenuto conto dell'età della ragazza;
-assegnazione della casa coniugale alla resistente;
-contributo al mantenimento della figlia maggiore di € 200 mensili (oltre rivalutazione annua) fino alla persistenza del rapporto lavorativo a termine alle medesime condizioni retributive;
il contributo verrà meno in caso di reperimento di un'attività lavorativa (o di stabilizzazione lavorativa presso il medesimo datore) che le assicuri una retribuzione di almeno € 1.000 mensili netti per 13 mensilità;
-contributo al mantenimento della minore di € 350 mensili (oltre rivalutazione annua);
-ripartizione delle spese straordinarie al 70% a carico del padre ed al 30% a carico della madre per entrambe le figlie fino all'indipendenza economica;
-assegno unico al 100% alla madre;
-contributo al mantenimento della moglie di € 300 mensili (oltre rivalutazione annua ISTAT), tenuto conto dell'utilità economica derivante dall'assegnazione della casa;
-spese di lite compensate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda diretta a conseguire la separazione personale dei coniugi è fondata e meritevole di accoglimento.
La presentazione del presente ricorso e l'adesione prestata dalla resistente dimostrano in modo evidente il venir meno dell'interesse dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza.
Deve prendersi atto dell'accordo cui le parti sono pervenute, su sollecitazione del Giudice Relatore, in ordine alle condizioni della pronunzianda separazione, che meritano accoglimento in quanto conformi all'interesse della minore e della sorella maggiorenne , oltre che adeguate rispetto alla Per_1 Per_2
situazione reddituale dei genitori.
Deve disporsi la prosecuzione del giudizio per la pronunzia della richiesta cessazione degli effetti civili del matrimonio.
P . Q . M .
pagina 2 di 3 Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via parzialmente definitiva:
1) Dichiara la separazione personale tra i coniugi Controparte_2
2) Dispone l'affidamento condiviso della minore con il suo collocamento prevalente presso la madre;
3) Prende atto che le parti hanno concordato le condizioni sopra riportate, che qui si intendono integralmente recepite ed omologate;
4) Ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) Dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 14/02/2025
Il Presidente Estensore
pagina 3 di 3