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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/07/2025, n. 4200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4200 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
RG. N. 6662/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliere
dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliere est.
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. RG 6662/2019, vertente
Tra
, in proprio e quale procuratore speciale di Parte_1 Parte_2
tutti eredi legittimi del defunto Parte_3 Parte_4 CP_1
, con l'Avv. Luca Bui
[...]
Appellanti E in persona del legale rappresentante p.t., con l'Avv. con l'Avv. Controparte_2
Michele Clemente Appellata E
, Controparte_3
Appellato contumace
CP_4
Pagina 1 Appellata contumace
OGGETTO: sinistro stradale CONCLUSIONI: come in atti. FATTO E DIRITTO Con sentenza n. 9112/2019, il tribunale di Roma ha cosi statuito, sulla domanda oggetto di causa, in fatto e diritto:
“ , in proprio e quale procuratore speciale di , Parte_1 Parte_2
, , tutti eredi legittimi del defunto Parte_3 Parte_4 CP_1
, ha citato in giudizio, avanti il Tribunale di Roma,
[...] Controparte_5
, e , nella rispettiva qualità di proprietario,
[...] CP_3 Controparte_6 conducente e assicuratore per la r.c.a. dell'autovettura Daimler Smart, targa DZ097MP, affinché, previo accertamento della responsabilità ai sensi dell'art. 2054 c.c., fossero condannati in solido al risarcimento di tutti i danni subiti dagli attori a seguito del decesso di intervenuto in data 2 gennaio 2014, alle Controparte_1 ore 23:00 circa, allorquando era stato investito dal predetto autoveicolo in Roma, Via Tuscolana, all'altezza del KM 11,00 direzione G.R.A.. Specificava parte attrice che, nelle suddette circostanze di tempo e di luogo,
, in stato di ebrezza alcolica, vagava errando in un tratto di Controparte_1 strada rettilineo a tre corsie di marcia e che la responsabilità del sinistro era da ascrivere alla condotta di guida del , che percorreva la via Tuscolana, in CP_3 quel tratto totalmente buia perché priva di illuminazione pubblica, alla velocità di 80 Km/h, superando la velocità consentita pari a 50 Km/h. Continuava parte attrice riferendo che la Compagnia liquidava le Controparte_6 somme di € 50.000,00 in favore di , di € 40.000,00 in favore di Parte_2
(padre), € 30.000,00 in favore di , € Controparte_1 Parte_1
20.000,00 in favore di ed € 20.000,00 in favore di Parte_3 Parte_4
, che venivano trattenute in acconto del preteso maggior avere, per ottenere
[...] il quale parte attrice instaurava il presente giudizio. Si costituivano, in giudizio, con la medesima comparsa, e Controparte_3
opponendosi alla pretesa risarcitoria sul presupposto della totale o Controparte_6 preponderante responsabilità di . Controparte_1
, pur ritualmente evocata in giudizio, non svolgeva attività difensiva. CP_4
…
L'evento per cui è causa può essere ricostruito sulla base delle relazioni di sinistro redatta dagli operatori di polizia intervenuti in occasione dell'evento (in particolare, sussiste una relazione della Polizia di Roma Capitale e una relazione dei Carabinieri) e degli altri atti del procedimento penale n. 144/2014 instaurato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma a seguito dello stesso evento nei confronti di , per il delitto di omicidio colposo di cui all'art. 589 CP_3 CP_3
c.p., conclusosi con la sentenza di primo grado n. 8938/18 del Tribunale di Roma. Va immediatamente osservato che la decisione penale non può esplicare alcuna efficacia vincolante nel presente procedimento in ragione della mancata
Pagina 2 partecipazione degli attori al procedimento: sul punto, è sufficiente rammentare il fatto che, venuto meno il principio della prevalenza della giurisdizione penale (cfr. Cass. n. 15470/2017), il danneggiato è libero di azionare la sua pretesa risarcitoria in sede civile, non risultando violati nel caso concreto i limiti di cui all'art. 75 c.p.c. proprio in ragione della pacifica mancata costituzione della parte civile. Ciò nondimeno, il materiale probatorio relativo al procedimento penale è pienamente utilizzabile alla stregua di prove atipiche, atteso che “Nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, sicché il giudice, potendo porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche, è legittimato ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, così come delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali” (cfr. Cass. n. 1593/2017). Nello specifico, la sentenza che sia stata pronunciata costituisce documentazione delle prove raccolte nel diverso giudizio tra le stesse parti o tra altre parti, fermo restando che la valutazione del materiale probatorio non va limitata all'esame isolato dei singoli elementi ma deve essere globale nel quadro di una indagine unitaria ed organica che, ove sia immune da vizi di motivazione, costituisce un apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 4652/2011).
2. Dal richiamato materiale istruttorio è, pertanto, possibile desumere quanto segue.
vagava sulla carreggiata in stato di ubriachezza, come Controparte_1 riconosciuto dalla stessa parte attrice. Secondo le relazioni di sinistro, la vittima vestiva in abiti scuri in contesto di illuminazione assente e di fondo bagnato per la pioggia. Relativamente alle caratteristiche della strada dove è occorso l'investimento, dalle relazioni di sinistro stradale si evince che via Tuscolana, al km. 11 in direzione G.R.A., è costituita da una carreggiata per senso di marcia, con tre corsie, delimitata da guard-rail sul lato sinistro e da marciapiede sul lato destro. Nella relazione redatta dai Carabinieri, risulta che “Sul posto è presente un segnale verticale di pericolo per attraversamento pedonale situato al civ. 1 dir. Anagnina naturale proseguimento di via Tuscolana. Lo stesso dista dalla posizione del cadavere circa mt. 13,50. Si precisa altresì che il predetto passaggio pedonale dista circa 250 mt. da quello precedente posto in pross. del civ. 1820 di via Tuscolana.
…”. Nella relazione di Roma Capitale, sulla base delle dichiarazioni del conducente, la distanza tra punto d'urto e posizione statica del veicolo viene stimata in mt. 35. Il veicolo, in particolare, individuato nella posizione statica assunta all'esito del sinistro, è stato rilevato in posizione leggermente obliqua verso la sua sinistra, a cavallo tra la corsia centrale e quella di sinistra. Non sono stati rinvenuti segni di frenata;
l'autovettura ha riportato danni diffusi nella parte anteriore e sul parabrezza, come evincibile dalla relazione di sinistro di Roma Capitale e dalla documentazione fotografica allegata.
Pagina 3 A parte i riferiti elementi desumibili da rilievi di carattere oggettivo e non oggetto di specifica contestazione, costituiscono profili controversi la velocità tenuta dal conducente, il limite di velocità sussistente nel tratto dell'investimento e la posizione del pedone sulla carreggiata. Tali fattori sono stati risolti in senso contrastanti dalla C.T. del P.M., che ha rilevato una velocità del veicolo di 80 km/h in presenza di limite di 50 km/h, e dal C.T. della difesa, che ha rilevato un limite di km/h 90 proprio della strada di tipo provinciale extraurbano, non superato dal veicolo, i cui risultati sono stati poi seguiti dal giudice penale anche in ordine alla circostanza che il pedone non stesse camminando al centro della carreggiato ma fosse intento in un attraversamento da destra verso sinistra. Reputa il giudicante condivisibile il ragionamento del giudice penale con riferimento all' esclusione di una violazione del limite di velocità, che ha messo in luce i limiti metodologici della C.T. del P.M., il quale, in particolare, ha effettuato simulazioni utilizzando un veicolo dalle caratteristiche profondamente diverse da quello coinvolto nel sinistro (cfr. p. 5 della sentenza) e non ha tenuto conto della qualifica del tratto di strada come extraurbano.
3. Le considerazioni fattuali, di carattere oggettivo, denotano una condotta certamente abnorme e assolutamente colposa a carico del pedone, sotto molteplici profili: attraversamento, in ore notturne e in situazione di pioggia, fuori dalle apposite strisce pedonale in strada extraurbana con carreggiata a tre corsie per senso di marcia, in stato di ubriachezza e con abiti scuri.
In tale contesto, la condotta del pedone assume una rilevanza determinante nella causazione del sinistro ed è idonea a superare la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054, co. 1, c.c.: ed invero, l'abnormità della condotta del pedone non permette di ritenere che il conducente del veicolo investitore, a carico del quale non sono ascrivibili specifiche condotte colpose, avesse la possibilità di avvistarlo in tempo utile per arrestare l'autovettura in condizioni di sicurezza. Conclusivamente può ritenersi che la responsabilità del sinistro sia da attribuirsi alla esclusiva condotta colposa del che, secondo un giudizio di prevalente CP_1 probabilità tratto dall'analisi delle risultanze istruttorie come sopra esaminate, si è posto con repentinità imprevedibile, tenuto conto delle circostanze di luogo e di tempo, innanzi l'autoveicolo sopraggiungente, il quale, per contro, poteva fare pieno affidamento sull'assenza di pedoni e sulle caratteristiche di velocità della strada.
4. La domanda risarcitoria va, pertanto, respinta.
Le spese di lite, tenuto conto che la domanda è stata diretta al risarcimento per la perdita di un congiunto e che l'esclusione della responsabilità dei convenuti era desumibile solo all'esito della valutazione in contraddittorio degli accertamenti di polizia, vanno integralmente compensate tra tutte le parti”.
Avverso detta sentenza, hanno proposto gli attori soccombenti, deducendone la erroneità sostanzialmente per l'errata valutazione delle risultanze istruttorie, che
Pagina 4 avrebbero dovuto indurre a ritenere la responsabilità quanto meno concorrente del conducente del veicolo, per i motivi indicati nell'atto di appello, ai quali integralmente si rinvia.
Si costituiva la società assicuratrice, deducendo, con i motivi di cui in comparsa e alla quale si rinvia, la infondatezza dei motivi di appello, risultando il sinistro ascrivibile alla esclusiva condotta del pedone. Le restanti parti appellate sono rimaste contumaci.
All'esito dell'udienza cartolare del 26 settembre 2025, la causa è stata assegnata in decisione.
L'appello è infondato, atteso che le emergenze istruttorie evidenziate e valutate dal primo giudice inducono ad escludere, pur nella diversità dei criteri di valutazione del nesso causale e della responsabilità in questa sede civile rispetto a quella penale, richiamati dall'appellante, la responsabilità del conducente del veicolo.
L'appellante deduce che il non avrebbe fornito alcuna prova di aver fatto CP_3 tutto il possibile per evitare il danno, come impone invece l'art. 2054 comma 1 c.c.., e al contrario sarebbero emerse circostanza attestanti la sua condotta contraria alle regole del cds e di ordinaria prudenza e diligenza, avendo omesso di rispettare il limite di velocità imposto su strada urbana e avendo omesso di tenere un comportamento prudente in particolare imposto dalla vicinanza ad attraversamenti pedonali.
Le censure non appaiono fondate.
Sono pacifici i principi generali, richiamati anche da parte appellante, acquisiti in materia alla giurisprudenza di legittimità: tra le varie, con sentenza Cassazione civile, sez. III, 8 ottobre 2019, n. 25027, è stato chiarito che, in materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti;
in particolare è stato osservato che “la prova liberatoria di cui all'art. 2054 cod. civ., nel caso di danni prodotti a persone o cose dalla circolazione di un veicolo, non deve essere necessariamente data in modo diretto, cioè dimostrando di avere tenuto un comportamento esente da colpa e perfettamente conforme alle regole del codice della strada, ma può risultare anche dall'accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso, comunque non evitabile da parte del conducente, attese le concrete circostanze della
Pagina 5 circolazione e la conseguente impossibilità di attuare una qualche idonea manovra di emergenza”. Ed ancora, come chiarito a più riprese dalla Suprema Corte di Cassazione (da ultimo, con sent. n. 4551/2017, conforme a Cass. 24689/2009, Cass. 5399/2013, Cass. 24772/2014, Cass. 3387/2015, Cass. 9559/2015, Cass. 2173/2016), “ in materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento del pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione, questa, ricorrente allorché il pedone tenga una condotta imprevedibile ed anormale sicché l'automobilista si trovi nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne i movimenti”. Parimenti, Cass. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14064 del 11/06/2010 : “ La prova liberatoria di cui all'art. 2054 cod. civ. , nel caso di danni prodotti a persone o cose dalla circolazione di un veicolo, non deve essere necessariamente data in modo diretto, cioè dimostrando di avere tenuto un comportamento esente da colpa e perfettamente conforme alle regole del codice della strada, ma può risultare anche dall'accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso, comunque non evitabile da parte del conducente, attese le concrete circostanze della circolazione e la conseguente impossibilità di attuare una qualche idonea manovra di emergenza. Pertanto il pedone, il quale attraversi la strada di corsa sia pure sulle apposite strisce pedonali immettendosi nel flusso dei veicoli marcianti alla velocità imposta dalla legge, pone in essere un comportamento colposo che può costituire causa esclusiva del suo investimento da parte di un veicolo, ove il conducente, sul quale grava la presunzione di responsabilità di cui alla prima parte dell'art. 2054 cod. civ., dimostri che l'improvvisa ed imprevedibile comparsa del pedone sulla propria traiettoria di marcia ha reso inevitabile l'evento dannoso, tenuto conto della breve distanza di avvistamento, insufficiente per operare un'idonea manovra di emergenza” .
Rileva la Corte che nel caso di specie, e alla luce di detti principi, sussistono elementi idonei ad escludere la colpa del conducente della autovettura, a fronte del comportamento imprevedibile e imprudente del pedone da cui è ragionevole inferire, nel contesto dato, la impossibilità del conducente del veicolo di porre in essere alcuna utile manovra di emergenza utile ad evitare l'impatto.
Può ritenersi acclarato, alla luce degli atti del procedimento penale già richiamati dal primo giudice e liberamente utilizzabili in questa sede, in cui non sono emersi peraltro elementi di valutazione diversi e contrastanti:
- “ un importante stato di ubriachezza nel BRAILEANU (circa 2,30 - 2,50 g/l di alcool etilico nel sangue)” - cfr.CTU medico legale espletata nel procedimento penale nella immediatezza del decesso, da cui risulta “uno stato di “franca ubriachezza”), da cui è lecito inferire la impossibilità dello stesso di controllo adeguato delle proprie azioni e dei propri movimenti,
Pagina 6 - l'investimento è avvenuto in un tratto di strada in cui non era consentito alcun attraversamento pedonale e il pedone era completamente vestito di colori scuri e – può dedursi ragionevolmente - non visibile al conducente della autovettura (cfr. verbale PM: i luogo del sinistro era totalmente privo di illuminazione pubblica), sicchè non appare da questi esigibile alcuna manovra di emergenza, a fronte di un ostacolo non prevedibile e non visibile, che infatti è stato urtato senza tentativo di frenata, non essendo stato avvistato,
- il pedone “vagava” sulla carreggiata come dedotto dalla stessa parte attrice, verosimilmente al centro della stessa al momento del sinistro ( l'autovettura è stata rinvenuta a cavallo tra l'estrema corsia di sinistra e quella centrale), sicchè non è neppure ben chiaro se si trattasse di un tentativo di attraversamento, comunque fuori da strisce pedonali, ovvero di un camminamento inconsapevole sulla strada (tale peraltro la tesi del consulente del PM, secondo cui questi “non poteva effettuare manovra di attraversamento in quanto dal lato sinistro gli era impedito dalla presenza di guardrail e da alte reti di recinzione”, per cui conclude che “il pedone verosimilmente circolava nella parte centrale della carreggiata di via Tuscolana”),
- un segnale di attraversamento pedoni era posto molto prima (oltre 200 m.) del luogo del verbale sinistro, e un altro vari metri dopo (13 circa), sicchè non può imputarsi al conducente del veicolo di non aver rallentato in presenza del segnale (e ammettendo che il pedone stesse “attraversando”, circostanza dubbia come si è detto);
- appare condivisibile la tesi del primo giudice per cui doveva trattarsi di extraurbana, ove vige il limite di 90 Km/h, posto che la tesi del CT del PM, in forza della quale nel punto interessato dall'incidente fosse vigente il limite di velocità di 50 Km\h, appare smentita dalla mancanza di alcun cartello stradale che imponesse detto limite, dalla circostanza che l'incidente si è verificato in un tratto si strada in cui, in precedenza, vi era il cartello che segnalava la fine del centro abitato, dal fatto che sul punto iniziale di via Tuscolana il limite di velocità imposto era invece di 60 Km\h, mentre la ritenuta velocità di 80 Km/h appare inficiata come rilevato nella sentenza penale e il quella civile ivi impugnata dalla circostanza che le simulazioni siano state effettuate utilizzando un veicolo dalle caratteristiche del tutto diverse da quello coinvolto nel sinistro: va anche rilevato che nessuna contravvenzione risulta essere stata elevata nei confronti del conducente del veicolo;
- in relazione allo dei luoghi e in particolar modo all'assenza di illuminazione pubblica è emerso dalla CTU che “ la visuale del pedone era nettamente migliore rispetto a quella del conducente infatti il primo poteva agevolmente scorgere il sopraggiungere dell'autovettura in quanto la luce dei proiettori anteriori dei veicoli che sopraggiungevano era facilmente visibile da almeno 70 metri” : il che concorre ulteriormente ad ascrivere la responsabilità del sisnirto al pedone e allo stato di scarsa lucidità, che ha impedito di scorgere tempestivamente l'autovettura come sarebbe stato possibile in condizioni normali.
Pagina 7 In tale contesto, di nessun rilievo appare poi la circostanza che l'investimento sia avvenuto al centro della carreggiata o nella carreggiata sinistra, atteso che nell'uno e nell'altro caso non vengono meno i fattori rilevanti ai fini della valutazione del comportamento abnorme ed imprevedibile del pedone. In definitiva, la circostanza che la vittima stava vagando sulla strada fuori dagli attraversamenti pedonali in stato di ebbrezza alcolica importante, in orario notturno, con abiti scuri, in strada totalmente priva di illuminazione, e molto larga (tre corsie) quindi richiedente un tempo lungo di attraversamento, in zona peraltro in cui non appariva prevedibile la presenza di pedoni, non essendo la strada costeggiata da abitazioni, induce a ritenere provata la insussistenza di un comportamento concretamente esigibile del conducente del veicolo per evitare l'impatto, alla luce dei principi statuiti dalla S.C. e sopra richiamati, in virtù dei quali si può inferire l'assenza di responsabilità del conducente quando debba ritenersi che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, “situazione, questa, ricorrente allorché il pedone tenga una condotta imprevedibile ed anormale sicché l'automobilista si trovi nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne i movimenti”, il che è appunto quanto apprezzabile nella specie.
Deve pertanto ritenersi che il comportamento del pedone, non conforme alle regole comportamentali e di prudenza in cui si compendiano i principi della cd. autoresponsabilità, sia stato dunque il fattore causale esclusivo dell'evento.
I motivi di appello non appaiono dunque idonei a revocare in dubbio le valutazioni in fatto e in diritto del tribunale, che la Corte condivide e integralmente conferma. L'appello deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate in relazione al valore indeterminato della causa di complessità bassa, e nel minimo, stante la natura della causa e delle questioni trattate di non particolare complessità.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello, condanna gli appellanti al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 3473,00 oltre accessori di legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002.
Roma, 26 giugno 2025
La Cons. est. La Presidente
dott.ssa Mariarosaria Budetta dott.ssa Marianna D'Avino
Pagina 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliere
dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliere est.
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. RG 6662/2019, vertente
Tra
, in proprio e quale procuratore speciale di Parte_1 Parte_2
tutti eredi legittimi del defunto Parte_3 Parte_4 CP_1
, con l'Avv. Luca Bui
[...]
Appellanti E in persona del legale rappresentante p.t., con l'Avv. con l'Avv. Controparte_2
Michele Clemente Appellata E
, Controparte_3
Appellato contumace
CP_4
Pagina 1 Appellata contumace
OGGETTO: sinistro stradale CONCLUSIONI: come in atti. FATTO E DIRITTO Con sentenza n. 9112/2019, il tribunale di Roma ha cosi statuito, sulla domanda oggetto di causa, in fatto e diritto:
“ , in proprio e quale procuratore speciale di , Parte_1 Parte_2
, , tutti eredi legittimi del defunto Parte_3 Parte_4 CP_1
, ha citato in giudizio, avanti il Tribunale di Roma,
[...] Controparte_5
, e , nella rispettiva qualità di proprietario,
[...] CP_3 Controparte_6 conducente e assicuratore per la r.c.a. dell'autovettura Daimler Smart, targa DZ097MP, affinché, previo accertamento della responsabilità ai sensi dell'art. 2054 c.c., fossero condannati in solido al risarcimento di tutti i danni subiti dagli attori a seguito del decesso di intervenuto in data 2 gennaio 2014, alle Controparte_1 ore 23:00 circa, allorquando era stato investito dal predetto autoveicolo in Roma, Via Tuscolana, all'altezza del KM 11,00 direzione G.R.A.. Specificava parte attrice che, nelle suddette circostanze di tempo e di luogo,
, in stato di ebrezza alcolica, vagava errando in un tratto di Controparte_1 strada rettilineo a tre corsie di marcia e che la responsabilità del sinistro era da ascrivere alla condotta di guida del , che percorreva la via Tuscolana, in CP_3 quel tratto totalmente buia perché priva di illuminazione pubblica, alla velocità di 80 Km/h, superando la velocità consentita pari a 50 Km/h. Continuava parte attrice riferendo che la Compagnia liquidava le Controparte_6 somme di € 50.000,00 in favore di , di € 40.000,00 in favore di Parte_2
(padre), € 30.000,00 in favore di , € Controparte_1 Parte_1
20.000,00 in favore di ed € 20.000,00 in favore di Parte_3 Parte_4
, che venivano trattenute in acconto del preteso maggior avere, per ottenere
[...] il quale parte attrice instaurava il presente giudizio. Si costituivano, in giudizio, con la medesima comparsa, e Controparte_3
opponendosi alla pretesa risarcitoria sul presupposto della totale o Controparte_6 preponderante responsabilità di . Controparte_1
, pur ritualmente evocata in giudizio, non svolgeva attività difensiva. CP_4
…
L'evento per cui è causa può essere ricostruito sulla base delle relazioni di sinistro redatta dagli operatori di polizia intervenuti in occasione dell'evento (in particolare, sussiste una relazione della Polizia di Roma Capitale e una relazione dei Carabinieri) e degli altri atti del procedimento penale n. 144/2014 instaurato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma a seguito dello stesso evento nei confronti di , per il delitto di omicidio colposo di cui all'art. 589 CP_3 CP_3
c.p., conclusosi con la sentenza di primo grado n. 8938/18 del Tribunale di Roma. Va immediatamente osservato che la decisione penale non può esplicare alcuna efficacia vincolante nel presente procedimento in ragione della mancata
Pagina 2 partecipazione degli attori al procedimento: sul punto, è sufficiente rammentare il fatto che, venuto meno il principio della prevalenza della giurisdizione penale (cfr. Cass. n. 15470/2017), il danneggiato è libero di azionare la sua pretesa risarcitoria in sede civile, non risultando violati nel caso concreto i limiti di cui all'art. 75 c.p.c. proprio in ragione della pacifica mancata costituzione della parte civile. Ciò nondimeno, il materiale probatorio relativo al procedimento penale è pienamente utilizzabile alla stregua di prove atipiche, atteso che “Nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, sicché il giudice, potendo porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche, è legittimato ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, così come delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali” (cfr. Cass. n. 1593/2017). Nello specifico, la sentenza che sia stata pronunciata costituisce documentazione delle prove raccolte nel diverso giudizio tra le stesse parti o tra altre parti, fermo restando che la valutazione del materiale probatorio non va limitata all'esame isolato dei singoli elementi ma deve essere globale nel quadro di una indagine unitaria ed organica che, ove sia immune da vizi di motivazione, costituisce un apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 4652/2011).
2. Dal richiamato materiale istruttorio è, pertanto, possibile desumere quanto segue.
vagava sulla carreggiata in stato di ubriachezza, come Controparte_1 riconosciuto dalla stessa parte attrice. Secondo le relazioni di sinistro, la vittima vestiva in abiti scuri in contesto di illuminazione assente e di fondo bagnato per la pioggia. Relativamente alle caratteristiche della strada dove è occorso l'investimento, dalle relazioni di sinistro stradale si evince che via Tuscolana, al km. 11 in direzione G.R.A., è costituita da una carreggiata per senso di marcia, con tre corsie, delimitata da guard-rail sul lato sinistro e da marciapiede sul lato destro. Nella relazione redatta dai Carabinieri, risulta che “Sul posto è presente un segnale verticale di pericolo per attraversamento pedonale situato al civ. 1 dir. Anagnina naturale proseguimento di via Tuscolana. Lo stesso dista dalla posizione del cadavere circa mt. 13,50. Si precisa altresì che il predetto passaggio pedonale dista circa 250 mt. da quello precedente posto in pross. del civ. 1820 di via Tuscolana.
…”. Nella relazione di Roma Capitale, sulla base delle dichiarazioni del conducente, la distanza tra punto d'urto e posizione statica del veicolo viene stimata in mt. 35. Il veicolo, in particolare, individuato nella posizione statica assunta all'esito del sinistro, è stato rilevato in posizione leggermente obliqua verso la sua sinistra, a cavallo tra la corsia centrale e quella di sinistra. Non sono stati rinvenuti segni di frenata;
l'autovettura ha riportato danni diffusi nella parte anteriore e sul parabrezza, come evincibile dalla relazione di sinistro di Roma Capitale e dalla documentazione fotografica allegata.
Pagina 3 A parte i riferiti elementi desumibili da rilievi di carattere oggettivo e non oggetto di specifica contestazione, costituiscono profili controversi la velocità tenuta dal conducente, il limite di velocità sussistente nel tratto dell'investimento e la posizione del pedone sulla carreggiata. Tali fattori sono stati risolti in senso contrastanti dalla C.T. del P.M., che ha rilevato una velocità del veicolo di 80 km/h in presenza di limite di 50 km/h, e dal C.T. della difesa, che ha rilevato un limite di km/h 90 proprio della strada di tipo provinciale extraurbano, non superato dal veicolo, i cui risultati sono stati poi seguiti dal giudice penale anche in ordine alla circostanza che il pedone non stesse camminando al centro della carreggiato ma fosse intento in un attraversamento da destra verso sinistra. Reputa il giudicante condivisibile il ragionamento del giudice penale con riferimento all' esclusione di una violazione del limite di velocità, che ha messo in luce i limiti metodologici della C.T. del P.M., il quale, in particolare, ha effettuato simulazioni utilizzando un veicolo dalle caratteristiche profondamente diverse da quello coinvolto nel sinistro (cfr. p. 5 della sentenza) e non ha tenuto conto della qualifica del tratto di strada come extraurbano.
3. Le considerazioni fattuali, di carattere oggettivo, denotano una condotta certamente abnorme e assolutamente colposa a carico del pedone, sotto molteplici profili: attraversamento, in ore notturne e in situazione di pioggia, fuori dalle apposite strisce pedonale in strada extraurbana con carreggiata a tre corsie per senso di marcia, in stato di ubriachezza e con abiti scuri.
In tale contesto, la condotta del pedone assume una rilevanza determinante nella causazione del sinistro ed è idonea a superare la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054, co. 1, c.c.: ed invero, l'abnormità della condotta del pedone non permette di ritenere che il conducente del veicolo investitore, a carico del quale non sono ascrivibili specifiche condotte colpose, avesse la possibilità di avvistarlo in tempo utile per arrestare l'autovettura in condizioni di sicurezza. Conclusivamente può ritenersi che la responsabilità del sinistro sia da attribuirsi alla esclusiva condotta colposa del che, secondo un giudizio di prevalente CP_1 probabilità tratto dall'analisi delle risultanze istruttorie come sopra esaminate, si è posto con repentinità imprevedibile, tenuto conto delle circostanze di luogo e di tempo, innanzi l'autoveicolo sopraggiungente, il quale, per contro, poteva fare pieno affidamento sull'assenza di pedoni e sulle caratteristiche di velocità della strada.
4. La domanda risarcitoria va, pertanto, respinta.
Le spese di lite, tenuto conto che la domanda è stata diretta al risarcimento per la perdita di un congiunto e che l'esclusione della responsabilità dei convenuti era desumibile solo all'esito della valutazione in contraddittorio degli accertamenti di polizia, vanno integralmente compensate tra tutte le parti”.
Avverso detta sentenza, hanno proposto gli attori soccombenti, deducendone la erroneità sostanzialmente per l'errata valutazione delle risultanze istruttorie, che
Pagina 4 avrebbero dovuto indurre a ritenere la responsabilità quanto meno concorrente del conducente del veicolo, per i motivi indicati nell'atto di appello, ai quali integralmente si rinvia.
Si costituiva la società assicuratrice, deducendo, con i motivi di cui in comparsa e alla quale si rinvia, la infondatezza dei motivi di appello, risultando il sinistro ascrivibile alla esclusiva condotta del pedone. Le restanti parti appellate sono rimaste contumaci.
All'esito dell'udienza cartolare del 26 settembre 2025, la causa è stata assegnata in decisione.
L'appello è infondato, atteso che le emergenze istruttorie evidenziate e valutate dal primo giudice inducono ad escludere, pur nella diversità dei criteri di valutazione del nesso causale e della responsabilità in questa sede civile rispetto a quella penale, richiamati dall'appellante, la responsabilità del conducente del veicolo.
L'appellante deduce che il non avrebbe fornito alcuna prova di aver fatto CP_3 tutto il possibile per evitare il danno, come impone invece l'art. 2054 comma 1 c.c.., e al contrario sarebbero emerse circostanza attestanti la sua condotta contraria alle regole del cds e di ordinaria prudenza e diligenza, avendo omesso di rispettare il limite di velocità imposto su strada urbana e avendo omesso di tenere un comportamento prudente in particolare imposto dalla vicinanza ad attraversamenti pedonali.
Le censure non appaiono fondate.
Sono pacifici i principi generali, richiamati anche da parte appellante, acquisiti in materia alla giurisprudenza di legittimità: tra le varie, con sentenza Cassazione civile, sez. III, 8 ottobre 2019, n. 25027, è stato chiarito che, in materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti;
in particolare è stato osservato che “la prova liberatoria di cui all'art. 2054 cod. civ., nel caso di danni prodotti a persone o cose dalla circolazione di un veicolo, non deve essere necessariamente data in modo diretto, cioè dimostrando di avere tenuto un comportamento esente da colpa e perfettamente conforme alle regole del codice della strada, ma può risultare anche dall'accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso, comunque non evitabile da parte del conducente, attese le concrete circostanze della
Pagina 5 circolazione e la conseguente impossibilità di attuare una qualche idonea manovra di emergenza”. Ed ancora, come chiarito a più riprese dalla Suprema Corte di Cassazione (da ultimo, con sent. n. 4551/2017, conforme a Cass. 24689/2009, Cass. 5399/2013, Cass. 24772/2014, Cass. 3387/2015, Cass. 9559/2015, Cass. 2173/2016), “ in materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento del pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione, questa, ricorrente allorché il pedone tenga una condotta imprevedibile ed anormale sicché l'automobilista si trovi nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne i movimenti”. Parimenti, Cass. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14064 del 11/06/2010 : “ La prova liberatoria di cui all'art. 2054 cod. civ. , nel caso di danni prodotti a persone o cose dalla circolazione di un veicolo, non deve essere necessariamente data in modo diretto, cioè dimostrando di avere tenuto un comportamento esente da colpa e perfettamente conforme alle regole del codice della strada, ma può risultare anche dall'accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso, comunque non evitabile da parte del conducente, attese le concrete circostanze della circolazione e la conseguente impossibilità di attuare una qualche idonea manovra di emergenza. Pertanto il pedone, il quale attraversi la strada di corsa sia pure sulle apposite strisce pedonali immettendosi nel flusso dei veicoli marcianti alla velocità imposta dalla legge, pone in essere un comportamento colposo che può costituire causa esclusiva del suo investimento da parte di un veicolo, ove il conducente, sul quale grava la presunzione di responsabilità di cui alla prima parte dell'art. 2054 cod. civ., dimostri che l'improvvisa ed imprevedibile comparsa del pedone sulla propria traiettoria di marcia ha reso inevitabile l'evento dannoso, tenuto conto della breve distanza di avvistamento, insufficiente per operare un'idonea manovra di emergenza” .
Rileva la Corte che nel caso di specie, e alla luce di detti principi, sussistono elementi idonei ad escludere la colpa del conducente della autovettura, a fronte del comportamento imprevedibile e imprudente del pedone da cui è ragionevole inferire, nel contesto dato, la impossibilità del conducente del veicolo di porre in essere alcuna utile manovra di emergenza utile ad evitare l'impatto.
Può ritenersi acclarato, alla luce degli atti del procedimento penale già richiamati dal primo giudice e liberamente utilizzabili in questa sede, in cui non sono emersi peraltro elementi di valutazione diversi e contrastanti:
- “ un importante stato di ubriachezza nel BRAILEANU (circa 2,30 - 2,50 g/l di alcool etilico nel sangue)” - cfr.CTU medico legale espletata nel procedimento penale nella immediatezza del decesso, da cui risulta “uno stato di “franca ubriachezza”), da cui è lecito inferire la impossibilità dello stesso di controllo adeguato delle proprie azioni e dei propri movimenti,
Pagina 6 - l'investimento è avvenuto in un tratto di strada in cui non era consentito alcun attraversamento pedonale e il pedone era completamente vestito di colori scuri e – può dedursi ragionevolmente - non visibile al conducente della autovettura (cfr. verbale PM: i luogo del sinistro era totalmente privo di illuminazione pubblica), sicchè non appare da questi esigibile alcuna manovra di emergenza, a fronte di un ostacolo non prevedibile e non visibile, che infatti è stato urtato senza tentativo di frenata, non essendo stato avvistato,
- il pedone “vagava” sulla carreggiata come dedotto dalla stessa parte attrice, verosimilmente al centro della stessa al momento del sinistro ( l'autovettura è stata rinvenuta a cavallo tra l'estrema corsia di sinistra e quella centrale), sicchè non è neppure ben chiaro se si trattasse di un tentativo di attraversamento, comunque fuori da strisce pedonali, ovvero di un camminamento inconsapevole sulla strada (tale peraltro la tesi del consulente del PM, secondo cui questi “non poteva effettuare manovra di attraversamento in quanto dal lato sinistro gli era impedito dalla presenza di guardrail e da alte reti di recinzione”, per cui conclude che “il pedone verosimilmente circolava nella parte centrale della carreggiata di via Tuscolana”),
- un segnale di attraversamento pedoni era posto molto prima (oltre 200 m.) del luogo del verbale sinistro, e un altro vari metri dopo (13 circa), sicchè non può imputarsi al conducente del veicolo di non aver rallentato in presenza del segnale (e ammettendo che il pedone stesse “attraversando”, circostanza dubbia come si è detto);
- appare condivisibile la tesi del primo giudice per cui doveva trattarsi di extraurbana, ove vige il limite di 90 Km/h, posto che la tesi del CT del PM, in forza della quale nel punto interessato dall'incidente fosse vigente il limite di velocità di 50 Km\h, appare smentita dalla mancanza di alcun cartello stradale che imponesse detto limite, dalla circostanza che l'incidente si è verificato in un tratto si strada in cui, in precedenza, vi era il cartello che segnalava la fine del centro abitato, dal fatto che sul punto iniziale di via Tuscolana il limite di velocità imposto era invece di 60 Km\h, mentre la ritenuta velocità di 80 Km/h appare inficiata come rilevato nella sentenza penale e il quella civile ivi impugnata dalla circostanza che le simulazioni siano state effettuate utilizzando un veicolo dalle caratteristiche del tutto diverse da quello coinvolto nel sinistro: va anche rilevato che nessuna contravvenzione risulta essere stata elevata nei confronti del conducente del veicolo;
- in relazione allo dei luoghi e in particolar modo all'assenza di illuminazione pubblica è emerso dalla CTU che “ la visuale del pedone era nettamente migliore rispetto a quella del conducente infatti il primo poteva agevolmente scorgere il sopraggiungere dell'autovettura in quanto la luce dei proiettori anteriori dei veicoli che sopraggiungevano era facilmente visibile da almeno 70 metri” : il che concorre ulteriormente ad ascrivere la responsabilità del sisnirto al pedone e allo stato di scarsa lucidità, che ha impedito di scorgere tempestivamente l'autovettura come sarebbe stato possibile in condizioni normali.
Pagina 7 In tale contesto, di nessun rilievo appare poi la circostanza che l'investimento sia avvenuto al centro della carreggiata o nella carreggiata sinistra, atteso che nell'uno e nell'altro caso non vengono meno i fattori rilevanti ai fini della valutazione del comportamento abnorme ed imprevedibile del pedone. In definitiva, la circostanza che la vittima stava vagando sulla strada fuori dagli attraversamenti pedonali in stato di ebbrezza alcolica importante, in orario notturno, con abiti scuri, in strada totalmente priva di illuminazione, e molto larga (tre corsie) quindi richiedente un tempo lungo di attraversamento, in zona peraltro in cui non appariva prevedibile la presenza di pedoni, non essendo la strada costeggiata da abitazioni, induce a ritenere provata la insussistenza di un comportamento concretamente esigibile del conducente del veicolo per evitare l'impatto, alla luce dei principi statuiti dalla S.C. e sopra richiamati, in virtù dei quali si può inferire l'assenza di responsabilità del conducente quando debba ritenersi che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, “situazione, questa, ricorrente allorché il pedone tenga una condotta imprevedibile ed anormale sicché l'automobilista si trovi nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne i movimenti”, il che è appunto quanto apprezzabile nella specie.
Deve pertanto ritenersi che il comportamento del pedone, non conforme alle regole comportamentali e di prudenza in cui si compendiano i principi della cd. autoresponsabilità, sia stato dunque il fattore causale esclusivo dell'evento.
I motivi di appello non appaiono dunque idonei a revocare in dubbio le valutazioni in fatto e in diritto del tribunale, che la Corte condivide e integralmente conferma. L'appello deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate in relazione al valore indeterminato della causa di complessità bassa, e nel minimo, stante la natura della causa e delle questioni trattate di non particolare complessità.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello, condanna gli appellanti al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 3473,00 oltre accessori di legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002.
Roma, 26 giugno 2025
La Cons. est. La Presidente
dott.ssa Mariarosaria Budetta dott.ssa Marianna D'Avino
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