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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 02/04/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
Il Giudice istruttore designato, nella causa civile in grado di appello iscritta al nr. 157/2024 R.G.;
*** visto il deposito di note telematiche ex art. 127 ter c.p.c.; visti gli artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c.;
P.Q.M.
Trattiene la causa in decisione dinanzi la Collegio.
Ancona, 1.4.2025
Il Giudice istruttore
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott.ssa Annalisa Gianfelice Presidente Rel.
Dott.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dott. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appella iscritta al n. 157 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 e promossa
DA
(P. IVA ) e per essa Parte_1 P.IVA_1 [...]
(P. IVA ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Albanese Ginammi, come da procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
pag. 2/12 (C.F. ), Controparte_2 C.F._1 Controparte_3
(C.F. ) e (C.F. ) C.F._2 CP_4 C.F._3
rappresentati e difesi dall'Avv. Massimo Gesuelli, come da procura in atti;
APPELLATI
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 87 del Tribunale di Ancona pubblicata in data
16/1/2024 e in materia di opposizione a decreto ingiuntivo – rapporti bancari.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Ancona, accoglieva l'opposizione promossa dal debitore principale e dalle garanti e Controparte_2 Controparte_3 CP_4
avverso il decreto ingiuntivo n. 1328/2022 ottenuto da quale cessionaria Parte_1 di per la somma di € 254.288,55 oltre interessi e spese di procedura, somma CP_5
relativa ad una pluralità di rapporti intrattenuti dal debitore principale con l'allora
[...]
Controparte_6
Il Tribunale accoglieva l'opposizione ritenendo non provata la titolarità del credito in capo alla opposta cessionaria . In particolare, la decisione di primo grado era Parte_1
incentrata sul fatto che il link ove rinvenire in dettaglio l'elenco dei crediti oggetto di cessione, indicato in Gazzetta Ufficiale nonché dalla stessa cessionaria già dal ricorso per decreto ingiuntivo, non fosse funzionante e che nonostante la richiesta di integrazione da parte del primo giudice del corretto link, l'opposta non avesse provveduto.
e per essa proponeva appello e prospettava Parte_1 Controparte_1
le doglianze di seguito indicate.
, e si costituivano chiedendo il rigetto Controparte_2 Controparte_3 CP_4 dell'appello. Riproponevano in via subordinata le eccezioni sollevate in primo grado ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
pag. 3/12 All'udienza di trattazione ex art. 350 c.p.c., il Giudice istruttore riteneva la causa matura per la decisione e rinviava all'udienza del 31.3.2025 ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies, concedendo alle parti termini fino al 10.3.2025 per il deposito di memorie conclusionali.
Con l'unico motivo di appello, impugna la sentenza nella parte in cui il Parte_1
Tribunale ha ritenuto non provata la titolarità del vantato credito. L'appellante assume che, al di là del link, la cessione risulta provata da ulteriori elementi prodotti nel giudizio di primo grado quali l'avviso in Gazzetta Ufficiale e, soprattutto, dalla dichiarazione di avvenuta cessione in favore della cessionaria da parte della cedente.
L'appellante, inoltre, produce nel presente giudizio l'estratto della lista depositata presso il Notaio dal quale è rinvenibile il numero identificativo NDG Persona_1
n. 4585187 del rapporto del creditore.
Il motivo è fondato.
Secondo la Suprema Corte - Cass. 22/06/2023, n. 17944; Cass. 5/04/2023, n. 9412;
Cass. 22/03/2024, n. 7688 - la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 cod. civ., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che - quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé - può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta
Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione pag. 4/12 del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo.
Nella recente Cassazione civile sez. I, 29/02/2024 n.5478 si legge che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum;
il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente
pag. 5/12 in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023, […]). Diverso è, però, il caso in cui (come certamente accaduto nella specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità».
Orbene, dato atto che anche questa Corte deve anch'essa rilevare che il link https://www.ubibanca.it/pagine/cartolarizzazioni-UBI-Banca.aspx non è funzionante
(nel senso che il predetto link rimanda ad una pagina generica del sito di Intesa
Sanpaolo) e ricordato che ai fini della prova della cessione di un credito, non è
pag. 6/12 necessaria la prova scritta nemmeno ad probationem (in tal senso, in tal senso, Sentenza della Corte di Cassazione n. 7919 del 26/04/2004, Sentenza della Corte di Cassazione n.
1396 del 15/05/1974, Sentenza della Corte di Cassazione n. 18016 del 09/07/2018), ritiene comunque che vi siano plurime presunzioni gravi e concordanti che inducono ragionevolmente a ritenere sussistente la cessione a favore dall'appellante.
In primo luogo, con ricorso per decreto ingiuntivo, ha prodotto all'allegato Parte_1 di cui alla lett. D l'avviso in Gazzetta Ufficiale n. 86 parte II del 26.7.2018 il quale prevede la cessione dei crediti che derivano da rapporti di “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o Controparte_7
chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1960 e il 2017, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza”. Il predetto credito è senz'altro classificabile “a sofferenza” attesa la richiesta di pagamento del 11.11.2008 come previsto al punto 3 dell'atto di costituzione di ipoteca volontaria.
Ulteriore elemento particolarmente decisivo è rappresentato dalla dichiarazione di Contr
quale incorporante con la quale dichiara che il credito Controparte_8
ingiunto e identificato al NDG n. 4585187 è stato ceduto a . Parte_1
Inoltre, la cessionaria appellante ha agito in via monitoria ed ha partecipato al giudizio di opposizione producendo documenti attinenti i rapporti fra la titolare principale del credito e i debitori odierni appellati (v.: atto di costituzione di ipoteca volontaria rep. 89, racc. 67). La disponibilità di essi non può diversamente spiegarsi se non presupponendo l'avvenuta cessione.
In merito all'estratto della lista depositata presso il Notaio (rep. 5996 Persona_1
– racc. 3764), gli appellati ne contestano l'inammissibilità ex art. 345, comma 3, c.p.c.; va tuttavia richiamato l'orientamento della Suprema Corte secondo cui “Il divieto di produzione di nuovi documenti in appello di cui all'art. 345 c.p.c. si riferisce soltanto ai documenti relativi al merito della causa e non a quelli utili a dimostrare la legittimazione processuale, la cui produzione è soggetta a decadenza nel solo caso in
pag. 7/12 cui non venga effettuata entro il termine assegnato dal giudice ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c.” (cfr. per tutte Cass. sent. n. 17062 del 26/06/2019).
Ad ogni modo, non si comprendono le ragioni di timore della difesa appellante atteso che, anche qualora per mera ipotesi il titolare del credito non fosse di ma un Parte_1
diverso soggetto, gli appellanti non sono esposti al rischio di eseguire un pagamento non liberatorio, giusto il principio generale di cui al primo comma dell'art. 1189 c.c.
In definitiva, vi sono indizi gravi, plurimi e concordanti che possano far ritenere la legittimazione in capo a . Parte_1
Ritenuta provata la titolarità del credito in capo a occorre entrare nel Parte_1 merito delle eccezioni riproposte dagli appellati ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
Gli appellati reiterano in sede di appello l'eccezione di prescrizione del diritto di credito azionato dalla controparte sul rilievo che la dichiarazione di ricognizione di debito allegata al ricorso per decreto ingiuntivo risaliva al 23 novembre 2008, mentre la notifica del decreto ingiuntivo era stata effettuata soltanto nell'ottobre del 2022.
L'eccezione è infondata.
L'appellante allega che l'originaria titolare del rapporto Banca Popolare di Ancona spa era intervenuta in data 21.12.2011 nella procedura di esecuzione immobiliare R.G.E.
99/2010 instaurato presso il Tribunale di Ancona dall'allora Banca delle Marche nei confronti degli odierni appellati.
Sempre l'appellante produce con il ricorso per decreto ingiuntivo atto di Parte_1
costituzione di ipoteca volontaria redatto dal Notaio Persona_2
(rep. n. 89 – racc. n. 67) del 27.11.2008. All'atto seguiva una relata di notifica portata all'Ufficiale giudiziario il giorno 28.12.2011.
A pag. 8 dell'atto del Notaio vi è apposizione del timbro da parte della cancelleria
“copia conforme all'originale” sottoscritto dal cancelliere seguito dalla indicazione
“dell'atto depositato in cancelleria” datato 28.12.2011.
pag. 8/12 Secondo l'art. 499, comma 3, c.p.c., il creditore privo di titolo esecutivo che interviene nell'esecuzione deve notificare al debitore, entro dieci giorni successivi al deposito, copia del ricorso, nonché copia dell'estratto autentico notarile attestante il credito se l'intervento nell'esecuzione ha luogo in forza di essa.
Ebbene dalla concordanza dei predetti dati, se ne può dedurre che la ricorrente
[...]
(e non il Notaio priva di titolo, in data Controparte_6 Persona_2
28.12.2011 si recava presso la cancelleria al fine di richiedere le copie conformi del ricorso e dell'atto pubblico notarile. Il medesimo giorno, ottenute le copie si recava presso l'Ufficiale Giudiziario per la notifica come risulta da pag. 10 del documento in cui vi è apposta la data. In data 30.12.2011 l'Ufficiale Giudiziario notificava l'atto di intervento.
Pertanto, la coincidenza delle date permette di desumere che la notifica di cui all'atto di costituzione di ipoteca volontaria sia riferibile all'atto di intervento nella procedura esecutiva immobiliare.
La notifica dell'atto di intervento e di copia dell'atto di costituzione di ipoteca volontaria contenente ricognizione di debitore è atto interruttivo ai sensi dell'art. 2943
c.c. quale atto di natura esecutiva.
L'intervento nella procedura esecutiva di trova inoltre Controparte_6
conferma dal successivo atto di intervento nel medesimo giudizio da parte della cessionaria con il quale interviene in qualità di successore a titolo Parte_1
particolare che troverebbe a sua volta conferma nel piano di riparto.
Sebbene infatti l'atto di intervento datato 4.2.2019 sia sprovvisto dei files di avvenuta consegna e di accettazione nel loro originario formato digitale idonee a dimostrare l'avvenuto deposito, esso può comunque desumersi dal piano di riparto redatto dal
Notaio Nel predetto documento, infatti, il Notaio da atto che nella Persona_3 procedura esecutiva abbiano spiegato intervento anche “Banca Popolare di Ancona
s.p.a. ora e per essa ”. Parte_1 Controparte_1
pag. 9/12 L'atto giudiziario di intervento ex art. 499, comma 3, c.p.c. sospende la decorrenza del termine decennale di prescrizione del diritto di credito come previsto dall'art. 2945 comma 2, c.c.
In conclusione, l'atto di intervento ha interrotto la prescrizione, la quale è rimasta sospesa fino al termine del giudizio di esecuzione conclusosi nell'anno 2022. La prescrizione del credito azionato non si è dunque verificata.
Gli appellanti eccepiscono poi la decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c. Contestano altresì il mancato deposito e consequenziale prova dei rapporti collegati al credito ed azionati in violazione dell'art. 2693 c.c. In particolar modo, assumono che la mancata produzione della fideiussione non permetterebbe loro di indagare sull'eventuale conformità della stessa al modello ABI e consequenziale nullità ai sensi dell'art. 2 L.
287/1990 come accertato dal provvedimento di Banca d'Italia n. 55/2005.
Le eccezioni sono infondate.
In primo luogo, l'atto di costituzione di ipoteca volontaria contiene al punto n. 6 una dichiarazione ricognitiva secondo cui “il signor , titolare della ditta Controparte_2
individuale e le signore e , nelle rispettive qualità di CP_4 Controparte_3
debitore principale e di garanti fideiussori, si riconoscono debitori delle predette somme.”
Limitandosi a considerare tale dichiarazione, va ricordato che secondo l'art. 1988 c.c. la ricognizione di debito «dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria».
Pertanto, la ricognizione di debito realizza la c.d. astrazione processuale ossia l'inversione dell'onere della prova;
per cui, il rapporto fondamentale si presume fino a prova contraria come ripetutamente confermato dalla Suprema Corte:
“La ricognizione di debito non costituisce un'autonoma fonte di obbligazione ma determina un'astrazione meramente processuale della causa debendi che si traduce nell'inversione dell'onere della prova circa l'esistenza del rapporto fondamentale, incombendo sull'autore della ricognizione l'onere di allegare e provare che tale
pag. 10/12 rapporto non è mai sorto o è invalido o si è estinto.” (fra le più recenti: Cassazione, sez.
III, 10/12/2024, n. 31818).
Quanto all'asserita decadenza della Banca ai sensi dell'art. 1957 c.c. per non aver provato la banca di aver agito nei confronti del debitore principale nel termine di sei mesi, si rammenta che ai sensi dell'art. 4 del predetto atto di costituzione di ipoteca volontaria, gli appellati hanno espressamente rinunciato ad eccepire qualsiasi
“opposizione ed eccezione alle eventuali azioni che ritenesse opportuno CP_6
promuovere per il recupero del suo credito e riconoscono alla stessa Banca la più ampia libertà di realizzare in qualche modo la garanzia ipotecaria per conseguire il totale pagamento del credito”.
Pertanto con l'atto notarile le parti hanno riconosciuto l'esposizione debitoria complessiva derivante dai rapporti indicati nell'atto, ed hanno rinunciato all'esercizio di qualsiasi eccezione e/o contestazione anche in sede giudiziale. La clausola va qualificata come clausola solve et repete ex art. 1462 c.c. e, come è noto, non ha effetto per le eccezioni di invalidità del contratto (nullità, annullabilità) e di rescissione. La clausola è quindi pienamente efficace con riguardo alla rinuncia all'eccezione di estinzione della fideiussione ex art. 1957 c.c., atteso che essa costituisce una manifestazione di autonomia contrattuale e non altera i connotati tipici del contratto.
In conclusione, a fronte della ricognizione di debito del credito azionato e della mancata prova da parte dei promittenti di inesistenza, invalidità o intervenuta estinzione del rapporto richiamato nella ricognizione, va confermata la condanna al pagamento della somma veicolata col decreto ingiuntivo.
La condanna di , e alle spese di lite Controparte_2 Controparte_3 CP_4 segue la soccombenza per entrambi i gradi di giudizio ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e per essa contro , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
e avverso la sentenza in epigrafe così provvede: Controparte_3 CP_4
pag. 11/12 - accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza;
- rigetta l'opposizione proposta da , e Controparte_2 Controparte_3 CP_4
al decreto ingiuntivo n. 1328/2022 emesso dal Tribunale di Ancona, che
[...] per l'effetto conferma;
- condanna , e al pagamento delle Controparte_2 Controparte_3 CP_4
spese di lite del primo grado di giudizio in favore di e per essa Parte_1
che si liquidano in € 2.552,00 + € 1.628,00 + € Controparte_1
5.670,00 + € 4.253,00 rispettivamente per le fasi di studio, introduzione, trattazione e decisionale oltre rimborso forfettario al 15% IVA e CAP come per legge;
- condanna , e al pagamento delle Controparte_2 Controparte_3 CP_4
spese di lite del presente grado di giudizio in favore di e per essa Parte_1
che si liquidano in € 2.977,00 + € 1.911,00 + € Controparte_1
5.103,00 rispettivamente per le fasi di studio, introduzione e decisionale oltre rimborso forfettario al 15% IVA e CAP come per legge.
Ancona, così deciso in Camera di consiglio del 1.4.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
pag. 12/12
*** visto il deposito di note telematiche ex art. 127 ter c.p.c.; visti gli artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c.;
P.Q.M.
Trattiene la causa in decisione dinanzi la Collegio.
Ancona, 1.4.2025
Il Giudice istruttore
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott.ssa Annalisa Gianfelice Presidente Rel.
Dott.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dott. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appella iscritta al n. 157 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 e promossa
DA
(P. IVA ) e per essa Parte_1 P.IVA_1 [...]
(P. IVA ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Albanese Ginammi, come da procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
pag. 2/12 (C.F. ), Controparte_2 C.F._1 Controparte_3
(C.F. ) e (C.F. ) C.F._2 CP_4 C.F._3
rappresentati e difesi dall'Avv. Massimo Gesuelli, come da procura in atti;
APPELLATI
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 87 del Tribunale di Ancona pubblicata in data
16/1/2024 e in materia di opposizione a decreto ingiuntivo – rapporti bancari.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Ancona, accoglieva l'opposizione promossa dal debitore principale e dalle garanti e Controparte_2 Controparte_3 CP_4
avverso il decreto ingiuntivo n. 1328/2022 ottenuto da quale cessionaria Parte_1 di per la somma di € 254.288,55 oltre interessi e spese di procedura, somma CP_5
relativa ad una pluralità di rapporti intrattenuti dal debitore principale con l'allora
[...]
Controparte_6
Il Tribunale accoglieva l'opposizione ritenendo non provata la titolarità del credito in capo alla opposta cessionaria . In particolare, la decisione di primo grado era Parte_1
incentrata sul fatto che il link ove rinvenire in dettaglio l'elenco dei crediti oggetto di cessione, indicato in Gazzetta Ufficiale nonché dalla stessa cessionaria già dal ricorso per decreto ingiuntivo, non fosse funzionante e che nonostante la richiesta di integrazione da parte del primo giudice del corretto link, l'opposta non avesse provveduto.
e per essa proponeva appello e prospettava Parte_1 Controparte_1
le doglianze di seguito indicate.
, e si costituivano chiedendo il rigetto Controparte_2 Controparte_3 CP_4 dell'appello. Riproponevano in via subordinata le eccezioni sollevate in primo grado ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
pag. 3/12 All'udienza di trattazione ex art. 350 c.p.c., il Giudice istruttore riteneva la causa matura per la decisione e rinviava all'udienza del 31.3.2025 ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies, concedendo alle parti termini fino al 10.3.2025 per il deposito di memorie conclusionali.
Con l'unico motivo di appello, impugna la sentenza nella parte in cui il Parte_1
Tribunale ha ritenuto non provata la titolarità del vantato credito. L'appellante assume che, al di là del link, la cessione risulta provata da ulteriori elementi prodotti nel giudizio di primo grado quali l'avviso in Gazzetta Ufficiale e, soprattutto, dalla dichiarazione di avvenuta cessione in favore della cessionaria da parte della cedente.
L'appellante, inoltre, produce nel presente giudizio l'estratto della lista depositata presso il Notaio dal quale è rinvenibile il numero identificativo NDG Persona_1
n. 4585187 del rapporto del creditore.
Il motivo è fondato.
Secondo la Suprema Corte - Cass. 22/06/2023, n. 17944; Cass. 5/04/2023, n. 9412;
Cass. 22/03/2024, n. 7688 - la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 cod. civ., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che - quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé - può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta
Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione pag. 4/12 del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo.
Nella recente Cassazione civile sez. I, 29/02/2024 n.5478 si legge che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum;
il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente
pag. 5/12 in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023, […]). Diverso è, però, il caso in cui (come certamente accaduto nella specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità».
Orbene, dato atto che anche questa Corte deve anch'essa rilevare che il link https://www.ubibanca.it/pagine/cartolarizzazioni-UBI-Banca.aspx non è funzionante
(nel senso che il predetto link rimanda ad una pagina generica del sito di Intesa
Sanpaolo) e ricordato che ai fini della prova della cessione di un credito, non è
pag. 6/12 necessaria la prova scritta nemmeno ad probationem (in tal senso, in tal senso, Sentenza della Corte di Cassazione n. 7919 del 26/04/2004, Sentenza della Corte di Cassazione n.
1396 del 15/05/1974, Sentenza della Corte di Cassazione n. 18016 del 09/07/2018), ritiene comunque che vi siano plurime presunzioni gravi e concordanti che inducono ragionevolmente a ritenere sussistente la cessione a favore dall'appellante.
In primo luogo, con ricorso per decreto ingiuntivo, ha prodotto all'allegato Parte_1 di cui alla lett. D l'avviso in Gazzetta Ufficiale n. 86 parte II del 26.7.2018 il quale prevede la cessione dei crediti che derivano da rapporti di “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o Controparte_7
chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1960 e il 2017, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza”. Il predetto credito è senz'altro classificabile “a sofferenza” attesa la richiesta di pagamento del 11.11.2008 come previsto al punto 3 dell'atto di costituzione di ipoteca volontaria.
Ulteriore elemento particolarmente decisivo è rappresentato dalla dichiarazione di Contr
quale incorporante con la quale dichiara che il credito Controparte_8
ingiunto e identificato al NDG n. 4585187 è stato ceduto a . Parte_1
Inoltre, la cessionaria appellante ha agito in via monitoria ed ha partecipato al giudizio di opposizione producendo documenti attinenti i rapporti fra la titolare principale del credito e i debitori odierni appellati (v.: atto di costituzione di ipoteca volontaria rep. 89, racc. 67). La disponibilità di essi non può diversamente spiegarsi se non presupponendo l'avvenuta cessione.
In merito all'estratto della lista depositata presso il Notaio (rep. 5996 Persona_1
– racc. 3764), gli appellati ne contestano l'inammissibilità ex art. 345, comma 3, c.p.c.; va tuttavia richiamato l'orientamento della Suprema Corte secondo cui “Il divieto di produzione di nuovi documenti in appello di cui all'art. 345 c.p.c. si riferisce soltanto ai documenti relativi al merito della causa e non a quelli utili a dimostrare la legittimazione processuale, la cui produzione è soggetta a decadenza nel solo caso in
pag. 7/12 cui non venga effettuata entro il termine assegnato dal giudice ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c.” (cfr. per tutte Cass. sent. n. 17062 del 26/06/2019).
Ad ogni modo, non si comprendono le ragioni di timore della difesa appellante atteso che, anche qualora per mera ipotesi il titolare del credito non fosse di ma un Parte_1
diverso soggetto, gli appellanti non sono esposti al rischio di eseguire un pagamento non liberatorio, giusto il principio generale di cui al primo comma dell'art. 1189 c.c.
In definitiva, vi sono indizi gravi, plurimi e concordanti che possano far ritenere la legittimazione in capo a . Parte_1
Ritenuta provata la titolarità del credito in capo a occorre entrare nel Parte_1 merito delle eccezioni riproposte dagli appellati ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
Gli appellati reiterano in sede di appello l'eccezione di prescrizione del diritto di credito azionato dalla controparte sul rilievo che la dichiarazione di ricognizione di debito allegata al ricorso per decreto ingiuntivo risaliva al 23 novembre 2008, mentre la notifica del decreto ingiuntivo era stata effettuata soltanto nell'ottobre del 2022.
L'eccezione è infondata.
L'appellante allega che l'originaria titolare del rapporto Banca Popolare di Ancona spa era intervenuta in data 21.12.2011 nella procedura di esecuzione immobiliare R.G.E.
99/2010 instaurato presso il Tribunale di Ancona dall'allora Banca delle Marche nei confronti degli odierni appellati.
Sempre l'appellante produce con il ricorso per decreto ingiuntivo atto di Parte_1
costituzione di ipoteca volontaria redatto dal Notaio Persona_2
(rep. n. 89 – racc. n. 67) del 27.11.2008. All'atto seguiva una relata di notifica portata all'Ufficiale giudiziario il giorno 28.12.2011.
A pag. 8 dell'atto del Notaio vi è apposizione del timbro da parte della cancelleria
“copia conforme all'originale” sottoscritto dal cancelliere seguito dalla indicazione
“dell'atto depositato in cancelleria” datato 28.12.2011.
pag. 8/12 Secondo l'art. 499, comma 3, c.p.c., il creditore privo di titolo esecutivo che interviene nell'esecuzione deve notificare al debitore, entro dieci giorni successivi al deposito, copia del ricorso, nonché copia dell'estratto autentico notarile attestante il credito se l'intervento nell'esecuzione ha luogo in forza di essa.
Ebbene dalla concordanza dei predetti dati, se ne può dedurre che la ricorrente
[...]
(e non il Notaio priva di titolo, in data Controparte_6 Persona_2
28.12.2011 si recava presso la cancelleria al fine di richiedere le copie conformi del ricorso e dell'atto pubblico notarile. Il medesimo giorno, ottenute le copie si recava presso l'Ufficiale Giudiziario per la notifica come risulta da pag. 10 del documento in cui vi è apposta la data. In data 30.12.2011 l'Ufficiale Giudiziario notificava l'atto di intervento.
Pertanto, la coincidenza delle date permette di desumere che la notifica di cui all'atto di costituzione di ipoteca volontaria sia riferibile all'atto di intervento nella procedura esecutiva immobiliare.
La notifica dell'atto di intervento e di copia dell'atto di costituzione di ipoteca volontaria contenente ricognizione di debitore è atto interruttivo ai sensi dell'art. 2943
c.c. quale atto di natura esecutiva.
L'intervento nella procedura esecutiva di trova inoltre Controparte_6
conferma dal successivo atto di intervento nel medesimo giudizio da parte della cessionaria con il quale interviene in qualità di successore a titolo Parte_1
particolare che troverebbe a sua volta conferma nel piano di riparto.
Sebbene infatti l'atto di intervento datato 4.2.2019 sia sprovvisto dei files di avvenuta consegna e di accettazione nel loro originario formato digitale idonee a dimostrare l'avvenuto deposito, esso può comunque desumersi dal piano di riparto redatto dal
Notaio Nel predetto documento, infatti, il Notaio da atto che nella Persona_3 procedura esecutiva abbiano spiegato intervento anche “Banca Popolare di Ancona
s.p.a. ora e per essa ”. Parte_1 Controparte_1
pag. 9/12 L'atto giudiziario di intervento ex art. 499, comma 3, c.p.c. sospende la decorrenza del termine decennale di prescrizione del diritto di credito come previsto dall'art. 2945 comma 2, c.c.
In conclusione, l'atto di intervento ha interrotto la prescrizione, la quale è rimasta sospesa fino al termine del giudizio di esecuzione conclusosi nell'anno 2022. La prescrizione del credito azionato non si è dunque verificata.
Gli appellanti eccepiscono poi la decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c. Contestano altresì il mancato deposito e consequenziale prova dei rapporti collegati al credito ed azionati in violazione dell'art. 2693 c.c. In particolar modo, assumono che la mancata produzione della fideiussione non permetterebbe loro di indagare sull'eventuale conformità della stessa al modello ABI e consequenziale nullità ai sensi dell'art. 2 L.
287/1990 come accertato dal provvedimento di Banca d'Italia n. 55/2005.
Le eccezioni sono infondate.
In primo luogo, l'atto di costituzione di ipoteca volontaria contiene al punto n. 6 una dichiarazione ricognitiva secondo cui “il signor , titolare della ditta Controparte_2
individuale e le signore e , nelle rispettive qualità di CP_4 Controparte_3
debitore principale e di garanti fideiussori, si riconoscono debitori delle predette somme.”
Limitandosi a considerare tale dichiarazione, va ricordato che secondo l'art. 1988 c.c. la ricognizione di debito «dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria».
Pertanto, la ricognizione di debito realizza la c.d. astrazione processuale ossia l'inversione dell'onere della prova;
per cui, il rapporto fondamentale si presume fino a prova contraria come ripetutamente confermato dalla Suprema Corte:
“La ricognizione di debito non costituisce un'autonoma fonte di obbligazione ma determina un'astrazione meramente processuale della causa debendi che si traduce nell'inversione dell'onere della prova circa l'esistenza del rapporto fondamentale, incombendo sull'autore della ricognizione l'onere di allegare e provare che tale
pag. 10/12 rapporto non è mai sorto o è invalido o si è estinto.” (fra le più recenti: Cassazione, sez.
III, 10/12/2024, n. 31818).
Quanto all'asserita decadenza della Banca ai sensi dell'art. 1957 c.c. per non aver provato la banca di aver agito nei confronti del debitore principale nel termine di sei mesi, si rammenta che ai sensi dell'art. 4 del predetto atto di costituzione di ipoteca volontaria, gli appellati hanno espressamente rinunciato ad eccepire qualsiasi
“opposizione ed eccezione alle eventuali azioni che ritenesse opportuno CP_6
promuovere per il recupero del suo credito e riconoscono alla stessa Banca la più ampia libertà di realizzare in qualche modo la garanzia ipotecaria per conseguire il totale pagamento del credito”.
Pertanto con l'atto notarile le parti hanno riconosciuto l'esposizione debitoria complessiva derivante dai rapporti indicati nell'atto, ed hanno rinunciato all'esercizio di qualsiasi eccezione e/o contestazione anche in sede giudiziale. La clausola va qualificata come clausola solve et repete ex art. 1462 c.c. e, come è noto, non ha effetto per le eccezioni di invalidità del contratto (nullità, annullabilità) e di rescissione. La clausola è quindi pienamente efficace con riguardo alla rinuncia all'eccezione di estinzione della fideiussione ex art. 1957 c.c., atteso che essa costituisce una manifestazione di autonomia contrattuale e non altera i connotati tipici del contratto.
In conclusione, a fronte della ricognizione di debito del credito azionato e della mancata prova da parte dei promittenti di inesistenza, invalidità o intervenuta estinzione del rapporto richiamato nella ricognizione, va confermata la condanna al pagamento della somma veicolata col decreto ingiuntivo.
La condanna di , e alle spese di lite Controparte_2 Controparte_3 CP_4 segue la soccombenza per entrambi i gradi di giudizio ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e per essa contro , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
e avverso la sentenza in epigrafe così provvede: Controparte_3 CP_4
pag. 11/12 - accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza;
- rigetta l'opposizione proposta da , e Controparte_2 Controparte_3 CP_4
al decreto ingiuntivo n. 1328/2022 emesso dal Tribunale di Ancona, che
[...] per l'effetto conferma;
- condanna , e al pagamento delle Controparte_2 Controparte_3 CP_4
spese di lite del primo grado di giudizio in favore di e per essa Parte_1
che si liquidano in € 2.552,00 + € 1.628,00 + € Controparte_1
5.670,00 + € 4.253,00 rispettivamente per le fasi di studio, introduzione, trattazione e decisionale oltre rimborso forfettario al 15% IVA e CAP come per legge;
- condanna , e al pagamento delle Controparte_2 Controparte_3 CP_4
spese di lite del presente grado di giudizio in favore di e per essa Parte_1
che si liquidano in € 2.977,00 + € 1.911,00 + € Controparte_1
5.103,00 rispettivamente per le fasi di studio, introduzione e decisionale oltre rimborso forfettario al 15% IVA e CAP come per legge.
Ancona, così deciso in Camera di consiglio del 1.4.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
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