Sentenza 8 marzo 2005
Massime • 1
Il querelato che escluda la legittimazione del querelante all'esercizio del diritto di querela non può limitarsi a contestare il mancato adempimento dell'obbligo di cui all'art. 337 cod. proc. pen. - il quale disciplina l'ipotesi della querela proposta da chi si professa legale rappresentante di una persona giuridica, di un ente o di un'associazione - ma deve dimostrare che detto adempimento è in concreto necessario, perché il querelante agisce quale rappresentante di una società di capitali. (Nella specie il proponente si era qualificato socio di un negozio; la S.C., premesso che tale qualifica indica semplicemente la contitolarità dell'impresa e non la legale rappresentanza di un diverso soggetto giuridico, ha - in applicazione del principio di cui in massima - rigettato il ricorso del querelato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/03/2005, n. 12814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12814 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SICA Giuseppe - Presidente - del 08/03/2005
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 522
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 015370/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
KU IN, N. IL 12/09/1971;
avverso SENTENZA del 27/02/2004 CORTE APPELLO di TRENTO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROTELLA MARIO;
Udita la richiesta di rigetto del S.P.G. Dott. FEBBRARO G.. RITENUTO
1 - La Corte di Trento, in parziale riforma della sentenza del GUP, che ha condannato MA IN per furto semplice di una macchina lavapavimenti (dichiarando n.d.p. per precedente giudicato nei confronti del coimputato, concorrente MA AR), ha rigettato il suo appello che sosteneva invalida la querela, proposta da persona che si è qualificata socio del negozio all'insegna Puliomnia con sede in Trento via Marconi 10, cui l'oggetto è stato sottratto, senza altre precisazioni. Motiva che la rappresentanza si presume fino a contraria dimostrazione (Cass. pen. Sez. 2^, 3.4.03 n. 15760, Pellicciotta).
Con il ricorso si denuncia errore di motivazione in rapporto all'art. 337/3 CPP, per l'assenza di prova della legittimazione personale del querelante, che si qualifica socio, ed è ignota la qualificazione della società.
2 - Il ricorso è infondato.
È sempre dovuta la dimostrazione di legittimazione all'esercizio di un diritto di cui è titolare un diverso soggetto giuridico. L'art. 337/3 CPP, disciplinando l'ipotesi di querela proposta da chi si professa legale rappresentante di una persona giuridica, di un ente o di una associazione, prescrive l'indicazione specifica della fonte dei poteri di rappresentanza del proponente. All'impresa commerciale spetta la soggettività giuridica, se si tratta di società di capitali. Ma tale qualifica non si può meramente ipotizzare, viceversa è inconfutabile a fronte della specifica disciplina della necessaria pubblicità dettata dalla legge civile.
Orbene qualificarsi in querela socio di un "negozio" con una determinata insegna, significa dichiararsi titolare, ancorché comune ad altri, dell'impresa commerciale come denominata, non legale rappresentante di un diverso soggetto giuridico.
A fronte di tanto, il querelato che ne escluda la legittimazione all'esercizio del diritto, non può dunque limitarsi a contestare il mancato adempimento dell'obbligo di cui all'art. 337 da parte del querelante, ma deve dimostrare che tale adempimento era in concreto necessario, trattandosi di una società di capitali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 8 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2005