Art. 14. Modalita' di conferimento delle promozioni
I concorsi e gli esami previsti dagli articoli 8, 9 e 11, sono indetti con decreto del Ministro per le finanze.
I concorsi per esame di merito distinto e gli esami di idoneita' sono indetti contemporaneamente ogni anno.
Il concorso per esami previsto dall'art. 11, punto 2, lettera a), e' indetto entro il mese di luglio di ogni anno e lo scrutinio per merito comparativo di cui alla lettera b) dello stesso art. 11 e' tenuto entro il successivo mese di dicembre.
Le prove scritte del concorso debbono aver luogo anteriormente al predetto scrutinio ed i vincitori del concorso hanno la precedenza sui promossi peri merito comparativo.
Il colloquio previsto dall'art. 8, ai punti 1, lettera c), e 2, lettera, d), e' sostenuto, prima che abbia luogo lo scrutinio per merito comparativo, avanti ad apposita Commissione nominata dal Ministro per le finanze e deve concorrere, con gli altri elementi di giudizio, ad una adeguata valutazione della personalita' dell'impiegato, della di lui preparazione professionale e dell'attitudine alle funzioni superiori.
L'ammissione ai concorsi ed agli esami di cui ai commi precedenti, e' subordinata al giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione il quale, a tale fine, terra' conto della, qualita' del servizio prestato, delle attitudini ad esercitare le funzioni della qualifica superiore e del profitto tratto dalla frequenza dei corsi di addestramento o di aggiornamento professionale.
I concorsi e gli esami previsti dagli articoli 8, 9 e 11, sono indetti con decreto del Ministro per le finanze.
I concorsi per esame di merito distinto e gli esami di idoneita' sono indetti contemporaneamente ogni anno.
Il concorso per esami previsto dall'art. 11, punto 2, lettera a), e' indetto entro il mese di luglio di ogni anno e lo scrutinio per merito comparativo di cui alla lettera b) dello stesso art. 11 e' tenuto entro il successivo mese di dicembre.
Le prove scritte del concorso debbono aver luogo anteriormente al predetto scrutinio ed i vincitori del concorso hanno la precedenza sui promossi peri merito comparativo.
Il colloquio previsto dall'art. 8, ai punti 1, lettera c), e 2, lettera, d), e' sostenuto, prima che abbia luogo lo scrutinio per merito comparativo, avanti ad apposita Commissione nominata dal Ministro per le finanze e deve concorrere, con gli altri elementi di giudizio, ad una adeguata valutazione della personalita' dell'impiegato, della di lui preparazione professionale e dell'attitudine alle funzioni superiori.
L'ammissione ai concorsi ed agli esami di cui ai commi precedenti, e' subordinata al giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione il quale, a tale fine, terra' conto della, qualita' del servizio prestato, delle attitudini ad esercitare le funzioni della qualifica superiore e del profitto tratto dalla frequenza dei corsi di addestramento o di aggiornamento professionale.