Art. 1. Articolo unico
Il secondo comma dell'articolo 6 del regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794 , convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380 , come modificato con legge 19 marzo 1942, n. 397 , e' sostituito dal seguente:
"La commissione e' composta da un magistrato del Consiglio di Stato con qualifica non inferiore a consigliere, che la presiede, da due dirigenti del Ministero del tesoro, un dirigente del Ministero delle finanze, un dirigente del Ministero del commercio con l'estero, un funzionario dell'Ufficio italiano dei cambi ed un funzionario della consulenza legale della Banca d'Italia. I componenti della commissione sono nominati, per ogni quadriennio, con decreto del Ministro del tesoro, il quale provvede, altresi', per lo stesso periodo, alla nomina di un segretario e di un segretario supplente, scelti tra i funzionari dell'Ufficio italiano dei cambi".
Il secondo comma dell'articolo 6 del regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794 , convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380 , come modificato con legge 19 marzo 1942, n. 397 , e' sostituito dal seguente:
"La commissione e' composta da un magistrato del Consiglio di Stato con qualifica non inferiore a consigliere, che la presiede, da due dirigenti del Ministero del tesoro, un dirigente del Ministero delle finanze, un dirigente del Ministero del commercio con l'estero, un funzionario dell'Ufficio italiano dei cambi ed un funzionario della consulenza legale della Banca d'Italia. I componenti della commissione sono nominati, per ogni quadriennio, con decreto del Ministro del tesoro, il quale provvede, altresi', per lo stesso periodo, alla nomina di un segretario e di un segretario supplente, scelti tra i funzionari dell'Ufficio italiano dei cambi".