TRIB
Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 07/08/2025, n. 710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 710 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 49/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Bradamante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 49 del Ruolo Generale dell'anno 2021 promossa da:
, nata a [...] il [...], (C.F. ), residente in [...]Parte_1 C.F._1
(SS), Regione Don Pietro n. 1, elettivamente domiciliata in Sassari, Via Stintino n, 6 presso lo Studio
Professionale dell'Avv. Francesco Leori, che la rappresenta, assiste e difende in forza di procura allegata all'atto introduttivo;
contro
, (C.F. , nato ad [...] il giorno 08.06.1971, Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Salvatore Deiana, presso il cui studio, sito in Tempio Pausania nella via San Lorenzo n. 4, è elettivamente domiciliato;
la causa è stata decisa sulle seguenti
conclusioni
nell'interesse dell'attrice in riassunzione, come da atto introduttivo del 09.01.2021; nell'interesse del convenuto, come da comparsa di costituzione del 09.04.2021 e ribadite nelle rispettive comparse conclusionali;
pagina 1 di 7 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in riassunzione, ritualmente notificato, la sig.ra ha Parte_1
convenuto in giudizio il sig. , esponendo: Controparte_1
- che dal 1994 al luglio 2003 le parti hanno intrattenuto una relazione sentimentale;
- che nell'agosto 2002 la sig.ra ha deciso di acquistare un'autovettura nuova;
Pt_1
- che il sig. all'epoca agente di commercio, ha proposto alla sig.ra di eseguire CP_1 Pt_1
l'acquisto a proprio nome per usufruire di determinate agevolazioni fiscali di settore, con denaro anticipato dalla sig.ra (versato il 11.07.2002 con un versamento in contanti, di Pt_1
€ 15.000,00 sul conto corrente Banco di Napoli – San Paolo IMI, intestato al convenuto e con un'ulteriore consegna a mani del sig. di una somma in contanti di € 4.000,00), CP_1
mentre il sig. dopo aver acquistato il veicolo mediante assegni tratti dal proprio conto CP_1
e trascritto in qualità di proprietario, si sarebbe impegnato a formalizzare presso il P.R.A. il trasferimento della autovettura in capo alla allora fidanzata, reale acquirente e proprietaria;
- che il sig. nell'agosto del 2002, ha in effetti acquistato l'autovettura Mercedes CP_1
Classe A, targata CC 001 AJ, al costo di € 17.500,00 veicolo a lui formalmente intestato presso il P.R.A;
- che dopo la rottura del fidanzamento, il sig. non ha rispettato l'accordo con l'ex CP_1
fidanzata volto a formalizzare presso il PRA il trasferimento in capo alla medesima della proprietà del Mercedes;
- che da quel momento sarebbero state poste in essere da parte del sig. una serie di CP_1
condotte volte a molestare la sig.ra e a impedirle l'utilizzo della vettura;
Pt_1
- che per quasi un decennio l'autovettura Mercedes della sig.ra ha subito una sosta Pt_1
forzata in conseguenza delle attività ostruzioniste poste in essere dall'ex compagno;
- che ciò avrebbe comportato un aggravio del danno patito dall'attrice, avendo dovuto prendere in affitto l'autovettura Mercedes, modello C 220, targata CF476BM, di proprietà pagina 2 di 7 del padre, Sig. , al costo di € 2.000,00 annui; Persona_1
- che, ancora nel 2014, la sig.ra ha chiesto al sig. di consegnarle la vettura e Pt_1 CP_1
corrisponderle i danni patiti mentre il sig. si è rifiutato, rivendicandone la proprietà; Pt_1
- che, in particolare, la sig.ra ha allegato di aver patito i seguenti danni: Pt_1
a) €. 17.500,00 corrispondente al danno subito per la svalutazione dell'autovettura nel periodo di fermo della medesima per un periodo di quasi dieci anni;
b) €. 22.000,00 versata dell'attrice in qualità di canoni di locazione del posto auto, dal 1°
novembre 2004 ad oggi;
c) €. 20.000,00, per l'affitto dell'autovettura Mercedes, modello C 220, Targata CF476BM,
di proprietà del padre;
d) €. 1.265,00, spesa sostenuta dalla signora in data 6 agosto 2004 al fine di garantire Pt_1
la copertura assicurativa al veicolo Mercedes in parola (copertura poi immediatamente sospesa dal sig. ; CP_1
e) €. 754,75 per spese di tagliando, revisione, cambio batteria e gomme: operazioni propedeutiche al riutilizzo dell'autovettura, dopo un fermo di quasi dieci anni;
per un totale di €. 61.164,75.
Ha concluso chiedendo l'accertamento della sussistenza di un mandato senza rappresentanza tra le parti e/o l'accordo per l'acquisto della vettura e per l'effetto accertare e dichiarare la titolarità del veicolo in capo alla sig.ra , ordinando al P.R.A. di Sassari (SS) di Pt_1
trascrivere il passaggio di proprietà del Mercedes Classe A, targato CC 001 AJ, in capo all'attrice; accertare e dichiarare la responsabilità del sig. per i fatti di cui sopra e per CP_1
l'effetto condannarlo al risarcimento dei danni patiti dall'attrice che allo stato si quantificano in € 61.164,75 o alla diversa somma da liquidarsi in via equitativa;
in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare la sussistenza di un indebito arricchimento da parte del convenuto e per l'effetto condannarlo alla restituzione della somma di €. 19.000,00 o alla pagina 3 di 7 diversa somma da liquidarsi in via equitativa con interessi legali dal fatto al saldo. Con
vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio il sig. , contestando in fatto e in diritto la Controparte_1
ricostruzione dell'attrice, in via preliminare eccependo l'inutilizzabilità delle istanze istruttorie del giudizio R.G. 3009/2014 (sentenza n. 747/17), di cui è stata dichiarata la nullità della notifica con rimessione al Giudice di primo grado, processo al quale il convenuto non ha potuto partecipare. Ha contestato l'esistenza di un mandato senza rappresentanza e, in particolare, la prescrizione delle pretese da questo derivanti non essendo mai stato contestato dal 2004 ad oggi e non valendo come diffide né l'atto introduttivo dichiarato nullo, né la missiva tra difensori del 22.05.2014. Ha contestato che vi fosse mai stato alcun accordo con la sig.ra e, quanto ai versamenti di €. 19.000,00 confluiti nel Pt_1
conto del ha sostenuto trattarsi di emolumenti aventi diversa causa da quella CP_1
dell'acquisto dell'autovettura. Ha dedotto che la condotta inerte della attrice, la quale si sarebbe trovata nella condizione di asserito pregiudizio dal 01.11.2004, protraendosi per un tempo molto lungo, avrebbe determinato l'incremento dei costi asseritamente sopportati. Ha
contestava, punto per punto, le somme risarcitorie richieste dalla sig.ra Pt_1
Ha concluso chiedendo, in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità della comparsa in riassunzione per carenza degli elementi di cui all'art. 163 n. 4 c.p.c. e/o accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione di ogni diritto o presunto tale in capo alla attrice, ex artt. 2935 e
2947 c.c.; nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto ed in diritto di ogni domanda attorea, anche ex art. 96 c.p.c. avendo l'attrice agito con dolo, nella consapevolezza della inesistenza del diritto azionato.
Il giudizio è stato istruito con produzioni documentali e audizione di testimoni e tenuto in decisione sulle conclusioni di cui in premessa.
*** pagina 4 di 7 La domanda attorea è parzialmente fondata e deve essere parzialmente accolta.
Dall'istruttoria svolta è emerso che sono pacifiche le circostanze di fatto circa la relazione sentimentale tra le parti e la conclusione della stessa nell'anno 2003. E', inoltre, emerso:
- che l'autovettura Mercedes Classe A, Tg. CC001AJ, è stata acquistata dalla sig.ra Pt_1
con soldi propri versati, anticipatamente, una parte (€ 15.000,00) sul conto corrente del sig.
ed un'altra parte (€ 4.000,00) consegnata al medesimo in contanti;
CP_1
- che dopo l'acquisto, l'autovettura Mercedes Classe A, Tg. CC001AJ avrebbe dovuto essere ritrasferita alla sig.ra dal sig. e a tal fine il sig. ha consegnato i Pt_1 CP_1 CP_1
documenti al sig. titolare della omonima agenzia pratiche auto sita in Parte_2
Alghero, Via V. Veneto n. 29, affinché predisponesse il passaggio di proprietà della vettura in favore della sig.ra ; Pt_1
- che nell'anno 2004 il sig. si è recato presso tale agenzia di pratiche auto, CP_1
consegnando i documenti della macchina Mercedes classe A, Tg. CC001AJ, dando atto che la macchina era della Sig.ra , ed esprimendo la volontà di formalizzare il Parte_1
trasferimento della proprietà di detta autovettura.
Infatti, le prove testimoniali hanno restituito gli esiti di seguito riassunti: la teste
[...]
sorella di parte attrice, ha dichiarato di aver consegnato un documento all'agenzia Tes_1
pratiche auto per consentire la formalizzazione del passaggio di proprietà; , Persona_1
padre dell'attrice, non ha riferito circostanze rilevanti di diretta conoscenza, ma solo riferite da altri;
dipendente del bar dell'attrice, ha confermato di essere stata presente Tes_2
ai festeggiamenti per l'acquisto della vettura da parte della sig.ra e di aver Pt_1
acconsentito ad attendere il pagamento del proprio stipendio, in quanto la sig.ra Pt_1
“aveva solo i soldi per l'acquisto della macchina” e che la stessa le ha chiesto di prendere dei soldi dalla cassa del bar per consegnarli al sig. per il pagamento della vettura. Il CP_1
teste sig. titolare dell'agenzia pratiche auto, ha riferito, nella deposizione Testimone_3
pagina 5 di 7 del 19.6.25, che il passaggio di proprietà formale in capo alla non è andato a buon fine Pt_1
“perché nessuno dei due voleva pagare il passaggio della macchina. Erano seduti davanti a
me e nessuno dei due voleva pagare perché lo ritenevano di non spettanza propria e di
spettanza dell'altro.
ADR sa se la riteneva di non pagare perché la macchina era di sua proprietà? sì lo Pt_1
ricordo che me lo ha detto perché la macchina era sua.
ADR perché riteneva di non pagare? Non lo so. CP_1
Non ricordo il costo ma più o meno ci aggiriamo intorno ai 500 euro. Quando hanno chiuso
la pratica avevano lasciato i documenti in Agenzia per decidere chi pagava e, in assenza di
ulteriore riscontro, li ho restituiti a che è venuto a ritirarli”. CP_1
Ala luce delle risultanze istruttorie – documentali e testimoniali, tutte univoche - deve ritenersi che è stata fornita la prova dell'acquisto della macchina da parte del sig. per CP_1
conto della sig.ra e dell'avvenuto pagamento con denaro a lei Parte_1
riconducibile. Pertanto, deve essere accolta la domanda dell'attrice tesa a ottenere la declaratoria della titolarità del veicolo e, per l'effetto l'ordine al P.R.A. di Sassari (SS) di trascrivere il passaggio di proprietà dell'autovettura Mercedes Classe A, Tg. CC001AJ, in suo favore.
Quanto, invece, alla richiesta di risarcimento dei danni asseritamente subiti per il fermo della vettura, deve rilevarsi che questi potevano essere evitati da una condotta diligente della sig.ra
, che avrebbe potuto/dovuto pagare gli oneri relativi al trasferimento di proprietà del Pt_1
veicolo, salvo poi chiederne il rimborso al sig. Il mancato pagamento di tali oneri, CP_1
finalizzato all'utilizzo della vettura, si è rivelato una presa di posizione tale da cagionare ed aggravare i danni di cui si chiede il risarcimento, a causa del protrarsi del fermo del veicolo e di eventuali danni ad esso conseguenti. Ne deriva che, ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c.,
il risarcimento non è dovuto, trattandosi di danni che la sig.ra poteva evitare usando Pt_1
pagina 6 di 7 l'ordinaria diligenza, per la ragione che il creditore deve comunque cooperare col debitore,
per i principi di correttezza e buona fede, al fine di ottenere l'adempimento.
Non risulta, comunque, provato l'indebito arricchimento del sig. atteso che la vettura CP_1
non è mai stata utilizzata, come riconosciuto dalla stessa parte attrice che chiede, appunto, i danni conseguenti al fermo.
Le spese di lite possono essere compensate, stante la reciproca soccombenza. Non vi sono i presupposti per una condanna ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- accoglie la domanda di parte attrice, dichiara la proprietà del veicolo Mercedes Classe A,
Tg. CC001AJ in capo alla sig.ra e, per l'effetto, ordina al P.R.A. di Sassari Parte_1
(SS) di trascrivere il passaggio di proprietà dell'autovettura Mercedes Classe A, Tg.
CC001AJ, in capo all'attrice;
- rigetta le restanti domande;
- spese integralmente compensate.
Così deciso in Sassari, in data 07.08.2025.
Il Giudice
I.Bradamante
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Bradamante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 49 del Ruolo Generale dell'anno 2021 promossa da:
, nata a [...] il [...], (C.F. ), residente in [...]Parte_1 C.F._1
(SS), Regione Don Pietro n. 1, elettivamente domiciliata in Sassari, Via Stintino n, 6 presso lo Studio
Professionale dell'Avv. Francesco Leori, che la rappresenta, assiste e difende in forza di procura allegata all'atto introduttivo;
contro
, (C.F. , nato ad [...] il giorno 08.06.1971, Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Salvatore Deiana, presso il cui studio, sito in Tempio Pausania nella via San Lorenzo n. 4, è elettivamente domiciliato;
la causa è stata decisa sulle seguenti
conclusioni
nell'interesse dell'attrice in riassunzione, come da atto introduttivo del 09.01.2021; nell'interesse del convenuto, come da comparsa di costituzione del 09.04.2021 e ribadite nelle rispettive comparse conclusionali;
pagina 1 di 7 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in riassunzione, ritualmente notificato, la sig.ra ha Parte_1
convenuto in giudizio il sig. , esponendo: Controparte_1
- che dal 1994 al luglio 2003 le parti hanno intrattenuto una relazione sentimentale;
- che nell'agosto 2002 la sig.ra ha deciso di acquistare un'autovettura nuova;
Pt_1
- che il sig. all'epoca agente di commercio, ha proposto alla sig.ra di eseguire CP_1 Pt_1
l'acquisto a proprio nome per usufruire di determinate agevolazioni fiscali di settore, con denaro anticipato dalla sig.ra (versato il 11.07.2002 con un versamento in contanti, di Pt_1
€ 15.000,00 sul conto corrente Banco di Napoli – San Paolo IMI, intestato al convenuto e con un'ulteriore consegna a mani del sig. di una somma in contanti di € 4.000,00), CP_1
mentre il sig. dopo aver acquistato il veicolo mediante assegni tratti dal proprio conto CP_1
e trascritto in qualità di proprietario, si sarebbe impegnato a formalizzare presso il P.R.A. il trasferimento della autovettura in capo alla allora fidanzata, reale acquirente e proprietaria;
- che il sig. nell'agosto del 2002, ha in effetti acquistato l'autovettura Mercedes CP_1
Classe A, targata CC 001 AJ, al costo di € 17.500,00 veicolo a lui formalmente intestato presso il P.R.A;
- che dopo la rottura del fidanzamento, il sig. non ha rispettato l'accordo con l'ex CP_1
fidanzata volto a formalizzare presso il PRA il trasferimento in capo alla medesima della proprietà del Mercedes;
- che da quel momento sarebbero state poste in essere da parte del sig. una serie di CP_1
condotte volte a molestare la sig.ra e a impedirle l'utilizzo della vettura;
Pt_1
- che per quasi un decennio l'autovettura Mercedes della sig.ra ha subito una sosta Pt_1
forzata in conseguenza delle attività ostruzioniste poste in essere dall'ex compagno;
- che ciò avrebbe comportato un aggravio del danno patito dall'attrice, avendo dovuto prendere in affitto l'autovettura Mercedes, modello C 220, targata CF476BM, di proprietà pagina 2 di 7 del padre, Sig. , al costo di € 2.000,00 annui; Persona_1
- che, ancora nel 2014, la sig.ra ha chiesto al sig. di consegnarle la vettura e Pt_1 CP_1
corrisponderle i danni patiti mentre il sig. si è rifiutato, rivendicandone la proprietà; Pt_1
- che, in particolare, la sig.ra ha allegato di aver patito i seguenti danni: Pt_1
a) €. 17.500,00 corrispondente al danno subito per la svalutazione dell'autovettura nel periodo di fermo della medesima per un periodo di quasi dieci anni;
b) €. 22.000,00 versata dell'attrice in qualità di canoni di locazione del posto auto, dal 1°
novembre 2004 ad oggi;
c) €. 20.000,00, per l'affitto dell'autovettura Mercedes, modello C 220, Targata CF476BM,
di proprietà del padre;
d) €. 1.265,00, spesa sostenuta dalla signora in data 6 agosto 2004 al fine di garantire Pt_1
la copertura assicurativa al veicolo Mercedes in parola (copertura poi immediatamente sospesa dal sig. ; CP_1
e) €. 754,75 per spese di tagliando, revisione, cambio batteria e gomme: operazioni propedeutiche al riutilizzo dell'autovettura, dopo un fermo di quasi dieci anni;
per un totale di €. 61.164,75.
Ha concluso chiedendo l'accertamento della sussistenza di un mandato senza rappresentanza tra le parti e/o l'accordo per l'acquisto della vettura e per l'effetto accertare e dichiarare la titolarità del veicolo in capo alla sig.ra , ordinando al P.R.A. di Sassari (SS) di Pt_1
trascrivere il passaggio di proprietà del Mercedes Classe A, targato CC 001 AJ, in capo all'attrice; accertare e dichiarare la responsabilità del sig. per i fatti di cui sopra e per CP_1
l'effetto condannarlo al risarcimento dei danni patiti dall'attrice che allo stato si quantificano in € 61.164,75 o alla diversa somma da liquidarsi in via equitativa;
in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare la sussistenza di un indebito arricchimento da parte del convenuto e per l'effetto condannarlo alla restituzione della somma di €. 19.000,00 o alla pagina 3 di 7 diversa somma da liquidarsi in via equitativa con interessi legali dal fatto al saldo. Con
vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio il sig. , contestando in fatto e in diritto la Controparte_1
ricostruzione dell'attrice, in via preliminare eccependo l'inutilizzabilità delle istanze istruttorie del giudizio R.G. 3009/2014 (sentenza n. 747/17), di cui è stata dichiarata la nullità della notifica con rimessione al Giudice di primo grado, processo al quale il convenuto non ha potuto partecipare. Ha contestato l'esistenza di un mandato senza rappresentanza e, in particolare, la prescrizione delle pretese da questo derivanti non essendo mai stato contestato dal 2004 ad oggi e non valendo come diffide né l'atto introduttivo dichiarato nullo, né la missiva tra difensori del 22.05.2014. Ha contestato che vi fosse mai stato alcun accordo con la sig.ra e, quanto ai versamenti di €. 19.000,00 confluiti nel Pt_1
conto del ha sostenuto trattarsi di emolumenti aventi diversa causa da quella CP_1
dell'acquisto dell'autovettura. Ha dedotto che la condotta inerte della attrice, la quale si sarebbe trovata nella condizione di asserito pregiudizio dal 01.11.2004, protraendosi per un tempo molto lungo, avrebbe determinato l'incremento dei costi asseritamente sopportati. Ha
contestava, punto per punto, le somme risarcitorie richieste dalla sig.ra Pt_1
Ha concluso chiedendo, in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità della comparsa in riassunzione per carenza degli elementi di cui all'art. 163 n. 4 c.p.c. e/o accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione di ogni diritto o presunto tale in capo alla attrice, ex artt. 2935 e
2947 c.c.; nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto ed in diritto di ogni domanda attorea, anche ex art. 96 c.p.c. avendo l'attrice agito con dolo, nella consapevolezza della inesistenza del diritto azionato.
Il giudizio è stato istruito con produzioni documentali e audizione di testimoni e tenuto in decisione sulle conclusioni di cui in premessa.
*** pagina 4 di 7 La domanda attorea è parzialmente fondata e deve essere parzialmente accolta.
Dall'istruttoria svolta è emerso che sono pacifiche le circostanze di fatto circa la relazione sentimentale tra le parti e la conclusione della stessa nell'anno 2003. E', inoltre, emerso:
- che l'autovettura Mercedes Classe A, Tg. CC001AJ, è stata acquistata dalla sig.ra Pt_1
con soldi propri versati, anticipatamente, una parte (€ 15.000,00) sul conto corrente del sig.
ed un'altra parte (€ 4.000,00) consegnata al medesimo in contanti;
CP_1
- che dopo l'acquisto, l'autovettura Mercedes Classe A, Tg. CC001AJ avrebbe dovuto essere ritrasferita alla sig.ra dal sig. e a tal fine il sig. ha consegnato i Pt_1 CP_1 CP_1
documenti al sig. titolare della omonima agenzia pratiche auto sita in Parte_2
Alghero, Via V. Veneto n. 29, affinché predisponesse il passaggio di proprietà della vettura in favore della sig.ra ; Pt_1
- che nell'anno 2004 il sig. si è recato presso tale agenzia di pratiche auto, CP_1
consegnando i documenti della macchina Mercedes classe A, Tg. CC001AJ, dando atto che la macchina era della Sig.ra , ed esprimendo la volontà di formalizzare il Parte_1
trasferimento della proprietà di detta autovettura.
Infatti, le prove testimoniali hanno restituito gli esiti di seguito riassunti: la teste
[...]
sorella di parte attrice, ha dichiarato di aver consegnato un documento all'agenzia Tes_1
pratiche auto per consentire la formalizzazione del passaggio di proprietà; , Persona_1
padre dell'attrice, non ha riferito circostanze rilevanti di diretta conoscenza, ma solo riferite da altri;
dipendente del bar dell'attrice, ha confermato di essere stata presente Tes_2
ai festeggiamenti per l'acquisto della vettura da parte della sig.ra e di aver Pt_1
acconsentito ad attendere il pagamento del proprio stipendio, in quanto la sig.ra Pt_1
“aveva solo i soldi per l'acquisto della macchina” e che la stessa le ha chiesto di prendere dei soldi dalla cassa del bar per consegnarli al sig. per il pagamento della vettura. Il CP_1
teste sig. titolare dell'agenzia pratiche auto, ha riferito, nella deposizione Testimone_3
pagina 5 di 7 del 19.6.25, che il passaggio di proprietà formale in capo alla non è andato a buon fine Pt_1
“perché nessuno dei due voleva pagare il passaggio della macchina. Erano seduti davanti a
me e nessuno dei due voleva pagare perché lo ritenevano di non spettanza propria e di
spettanza dell'altro.
ADR sa se la riteneva di non pagare perché la macchina era di sua proprietà? sì lo Pt_1
ricordo che me lo ha detto perché la macchina era sua.
ADR perché riteneva di non pagare? Non lo so. CP_1
Non ricordo il costo ma più o meno ci aggiriamo intorno ai 500 euro. Quando hanno chiuso
la pratica avevano lasciato i documenti in Agenzia per decidere chi pagava e, in assenza di
ulteriore riscontro, li ho restituiti a che è venuto a ritirarli”. CP_1
Ala luce delle risultanze istruttorie – documentali e testimoniali, tutte univoche - deve ritenersi che è stata fornita la prova dell'acquisto della macchina da parte del sig. per CP_1
conto della sig.ra e dell'avvenuto pagamento con denaro a lei Parte_1
riconducibile. Pertanto, deve essere accolta la domanda dell'attrice tesa a ottenere la declaratoria della titolarità del veicolo e, per l'effetto l'ordine al P.R.A. di Sassari (SS) di trascrivere il passaggio di proprietà dell'autovettura Mercedes Classe A, Tg. CC001AJ, in suo favore.
Quanto, invece, alla richiesta di risarcimento dei danni asseritamente subiti per il fermo della vettura, deve rilevarsi che questi potevano essere evitati da una condotta diligente della sig.ra
, che avrebbe potuto/dovuto pagare gli oneri relativi al trasferimento di proprietà del Pt_1
veicolo, salvo poi chiederne il rimborso al sig. Il mancato pagamento di tali oneri, CP_1
finalizzato all'utilizzo della vettura, si è rivelato una presa di posizione tale da cagionare ed aggravare i danni di cui si chiede il risarcimento, a causa del protrarsi del fermo del veicolo e di eventuali danni ad esso conseguenti. Ne deriva che, ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c.,
il risarcimento non è dovuto, trattandosi di danni che la sig.ra poteva evitare usando Pt_1
pagina 6 di 7 l'ordinaria diligenza, per la ragione che il creditore deve comunque cooperare col debitore,
per i principi di correttezza e buona fede, al fine di ottenere l'adempimento.
Non risulta, comunque, provato l'indebito arricchimento del sig. atteso che la vettura CP_1
non è mai stata utilizzata, come riconosciuto dalla stessa parte attrice che chiede, appunto, i danni conseguenti al fermo.
Le spese di lite possono essere compensate, stante la reciproca soccombenza. Non vi sono i presupposti per una condanna ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- accoglie la domanda di parte attrice, dichiara la proprietà del veicolo Mercedes Classe A,
Tg. CC001AJ in capo alla sig.ra e, per l'effetto, ordina al P.R.A. di Sassari Parte_1
(SS) di trascrivere il passaggio di proprietà dell'autovettura Mercedes Classe A, Tg.
CC001AJ, in capo all'attrice;
- rigetta le restanti domande;
- spese integralmente compensate.
Così deciso in Sassari, in data 07.08.2025.
Il Giudice
I.Bradamante
pagina 7 di 7