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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/09/2025, n. 4402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4402 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6683/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristiana Gaia Cosentino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 6683/2019 promossa da:
(cf ), nato a [...], il [...] elett. dom. in VIA Parte_1 C.F._1
DELLA REGIONE N.2 95100 SAN GIOVANNI LA PUNTA, rappr. e dif. dall'Avv.
SCANNALIATO GIOVANNI (cf ) giusta procura in atti C.F._2
ATTORE
Contro
(cf ), quale Impresa designata CP_1 Controparte_2 P.IVA_1 per il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom. in CORSO DELLE PROVINCE 203 CATANIA, rappr. e dif. dall'Avv.DISTEFANO
ANTONINO GUIDO (cf. , giusta procura in atti C.F._3
, nato a [...], il [...], e , nata a [...], il Controparte_3 Controparte_4
22.01.1970, entrambi ivi res. in via N. Piccinini nr.16 - contumaci
CONVENUTI
Avente ad oggetto: sinistro stradale
Con provvedimento ex art.127 ter c.p.c. del 11.03.2025, la causa veniva assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La premetteva che, in data 30.04.2012, verso le ore 19.40, si trovava quale trasportato Parte_1
a bordo dell'autovettura Toyota YA tg. DF038ZW, di proprietà di e Controparte_3 Controparte_4
priva di copertura assicurativa, la quale percorreva in Catania il viale Ulisse con direzione di
[...]
pagina 1 di 10 marcia Ovest-Est nella corsia di sinistra. In prossimità del civico n.19, il conducente del veicolo perdeva il controllo del mezzo ed andava a finire con la ruota posteriore lato sinistro sul cordolo in pietra lavica per poi sbattere contro un albero posto sullo spartitraffico lato nord. A seguito del sinistro,
l'attore subiva lesioni che venivano diagnosticate in trauma cranico commotivo con ampio ematoma extracranico frontale destro, emorragie subaracnoidee a sede frontale bilaterale e talamica destra, focolai lacero contusivi cerebrali multipli con stravaso intraventricolare al ventricolo laterale destro;
frattura composta della clavicola destra. Sicché, sono esitati postumi invalidanti che configurano un danno biologico pari al 18%. Tali lesioni per la loro guarigione hanno richiesto un periodo di tempo di giorni 22 per inabilità temporanea totale, giorni 14 per ITP al 75%; 20 per ITP al 50% oltre le spese mediche necessarie sostenute. Sicché chiedeva: dichiarare la responsabilità del conducente del veicolo
Toyota YA e per l'effetto condannare la , quale impresa designata dal Controparte_5
Fondo di Garanzia Vittime della strada per la Regione Sicilia, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ed i signori e , solidalmente fra loro, al pagamento Controparte_3 Controparte_4 favore del signor della complessiva somma di euro 73.926,16 o di quelle altre Parte_1 somme anche maggiori che saranno ritenute di giustizia, maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro fino all'effettivo soddisfo.
Si costituiva nella qualità di Impresa designata per la liquidazione dei sinistri a Controparte_6 carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada per la Regione Sicilia, la quale eccepiva, preliminarmente, il difetto di legittimazione passiva del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, per l'inoperatività della garanzia prevista dall'art. 283 C.d.A. nell'ipotesi di circolazione illegittima o proibente domino, anche dei trasportati che sono consapevoli dell'illiceità stessa: sia sotto il profilo della circolazione proibente domino (o comunque dell'illegittimo e/o incauto affidamento del veicolo al minore), sia sotto il profilo della mancanza della necessaria abilitazione di guida in capo al conducente, che peraltro non poteva esserne in possesso, avendo all'epoca dei fatti appena quindici anni;
eccepiva, altresì, in subordine il concorso di colpa anche per non aver indossato la cintura di sicurezza. Quindi, contestava il quantum richiesto. Sicchè, chiedeva il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto.
Nessuno si costituiva per e che rimanevano contumaci Controparte_3 Controparte_4 nonostante la regolarità della notifica dell'atto introduttivo.
La causa veniva assegnata a Questo G.I. in data 03.09.2020, e istruita documentalmente, per il tramite della prova testimoniale delegata, nonché della consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, con provvedimento del 11.03.2025 ex art.127 ter c.p.c., veniva posta in decisione sulle conclusioni pagina 2 di 10 precisate come in atti, previa concessione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche ex art. 190 cpc.
1)Eccezione di difetto di legittimazione passiva ex art.283 C.d.A.
Innanzitutto, con riguardo all'eccepito difetto di legittimità passiva sollevata dalla convenuta, in punto di diritto, si osserva che in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, in conformità a quanto stabilito dalle direttive 84/5/CEE e
90/232/CEE, così come interpretate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, in applicazione del principio solidaristico "vulneratus ante omnia reficiendus", la vittima trasportata ha sempre e comunque il diritto al risarcimento integrale del danno, quale che ne sia la veste e la qualità, non potendo l'assicuratore negare il risarcimento sulla base di disposizioni legali o di clausole contrattuali, ivi comprese quelle che escludono la copertura assicurativa nelle ipotesi di utilizzo del veicolo da parte di persone non autorizzate o prive di abilitazione alla guida, con l'unica eccezione del trasportato consapevole della circolazione illegale del veicolo, come è nel caso di rapinatori, terroristi o ladri (cfr.,
Cass. Civ., n.34788/21). Invero, in conformità a quanto stabilito dalle direttive 84/5/CEE e
90/232/CEE, concernenti il riavvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, così come interpretate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, il principio "vulneratus ante omnia reficiendus" si applica anche in favore dell'assicurato che, al momento del sinistro, è trasportato da un terzo, non distinguendosi la sua condizione da quella di qualsiasi altro passeggero vittima dell'incidente; in questo caso, l'assicuratore non può avvalersi, per negare il risarcimento, di disposizioni legali o di clausole contrattuali, ivi comprese quelle che escludono la copertura assicurativa nelle ipotesi di utilizzo del veicolo da parte di persone non autorizzate o prive di abilitazione alla guida, perché l'unica eccezione al principio sopra menzionato opera quando il veicolo assicurato è condotto da una persona non autorizzata ed il passeggero, vittima dell'incidente, è a conoscenza del fatto che il mezzo è stato oggetto di furto (Cass.
Civ., n.13738/2020, nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, accertata la concorrente responsabilità dell'assicurato che viaggiava trasportato sul cofano del veicolo, aveva condannato al risarcimento del danno subito dal passeggero solo il conducente del mezzo e non pure l'assicuratore, in base ad una clausola contenuta nelle condizioni generali di assicurazione che escludeva la copertura per l'eventualità di guida senza patente). Sicchè, sussiste la copertura assicurativa in favore del terzo trasportato inconsapevole della provenienza furtiva del mezzo, atteso che l'espressione "contro la propria volontà" contenuta nell'art. 1, comma 3, della l.n. 990 del 1969, "ratione temporis" applicabile, deve interpretarsi, in conformità alla normativa unionale ed in particolare al principio solidaristico
"vulneratus ante onmia reficiendus", nel senso che la volontà cui la norma fa riferimento difetta non pagina 3 di 10 solo quando il trasportato prenda posto sul veicolo perché a ciò costretto da violenza, fisica o morale, ma anche quando egli sia inconsapevole della provenienza furtiva del mezzo, dovendosi presumere che, in presenza di tale consapevolezza, il trasporto non sarebbe stato assentito dal terzo (Cass. Civ.,
n.15982/23). In particolare, la norma di cui all'art. 283, co. 2 del Codice delle Assicurazioni, anche nella versione precedente la novella del 2005, è sempre stata interpretata dalla giurisprudenza nel senso che la deroga alla non risarcibilità del danno del terzo trasportato da parte della compagnia di assicurazioni si giustifica a condizione che sussista la condizione dell'ignoranza dell'illegale circolazione. Questa lettura è del tutto coerente con la formulazione della norma che, come riferito, prevede ipotesi derogatorie al principio della non risarcibilità del danno, rispetto alla quale l'ignoranza dell'illegalità della circolazione non può che assumere natura di fatto costitutivo del diritto e non anche di fatto estintivo della pretesa. Né può sostenersi che l'interpretazione del giudice ordinario sia contraria al diritto comunitario in quanto, come desumibile da casi citati dallo stesso ricorrente, anche per il diritto comunitario vi è deroga al diritto al risarcimento del danno nel caso in cui i terzi trasportati fossero a conoscenza dell'illegale provenienza del veicolo (Cass. Civ., n.12231/2019).
In particolare, deve osservarsi che la legittimazione passiva della convenuta assicurazione trova fondamento non solo nella lett. b) dell'art.283 comma 1 del D.Lgs. 209/2005, in quanto appare pacifico che il veicolo in oggetto non fosse coperto da assicurazione, ma anche ai sensi della successiva lett.d), in quanto il veicolo è stato posto in circolazione contro la volontà del proprietario, ai sensi del comma
2, limitatamente a coloro che sono trasportati contro la propria volontà ovvero che sono inconsapevoli della circolazione illegale. Nella specie, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, appare altamente presumibile che l'attore non fosse consapevole della circolazione illegale del mezzo ovvero prohibente domino e, in ogni caso, non vi è - a monte - prova che i genitori, nonché proprietari del veicolo, avessero fatto di tutto per interdire l'uso del mezzo al figlio minorenne, privo di patente,
, conducente del veicolo, tanto è vero che è stata contestata la violazione di incauto Persona_1 affidamento ai sensi degli artt. 115 comma 5 e 116 comma 14 c.d.s. Sicchè, in assenza di tale prova deve escludersi a maggior ragione che l'attore sapesse che il mezzo circolasse senza l'autorizzazione dei genitori e proprietari del veicolo. Pertanto, sussiste la legittimazione passiva della compagnia assicuratrice convenuta.
2) Dinamica del sinistro e responsabilità nella causazione dell'evento dannoso.
Nel merito, risulta provato dalla documentazione prodotta e dall'istruttoria espletata che, in data
30.04.2012, alle ore 19.40 circa, il veicolo Toyota, condotto da , di proprietà di Persona_1
, percorreva il viale Ulisse con direzione di marcia ovest- est, sulla corsia di destra, Controparte_3 quando giunto al civico 19 perdeva il controllo del mezzo che effettuava uno scarrocciamento andando pagina 4 di 10 a finire con la ruota post lato sx sul cordolo in pietralavica e sbattendo violentemente sull'albero posto sullo spartitraffico lato nord (si veda, il rapporto di incidente stradale del Corpo di Polizia Municipale di Catania, in atti).
Ciò trova riscontro anche nelle dichiarazioni rese dal teste , il quale dichiarava: Testimone_1
Io ero a bordo della mia autovettura stavo percorrendo la circonvallazione di Catania all'altezza del centro commerciale Ulisse con direzione Catania – Ognina, verso il mare, il centro commerciale era alla mia sinistra, quando vedo una autovettura che mi ha sorpassato sulla mia destra a velocità sostenuta, a un certo punto ho visto che ha perso il controllo e ha sbandato andando a finire sugli alberi sulla sinistra che separano le due carreggiate. Se non ricordo male l'autovettura era di colore grigio, forse una YA o una RA. Inoltre, riferiva: ricordo che l'autovettura ha subito vari danni in particolare nella parte laterale destra se mal non ricordo. Ricordo che sia il conducente che il trasportato all'inizio era rimasti in stato di incoscienza e dopo poco uno dei due ha ripreso conoscenza, mentre è rimasto incosciente ed è stato estratto dai vigili del fuoco, con le tenaglie pneumatiche hanno estratto il ferito.
Ciò posto, appare indubbia la responsabilità del conducente del veicolo in oggetto nella causazione del sinistro e delle lesioni subite dall'attore, che, peraltro, viaggiava ad una velocità sostenuta e, comunque, non conforme allo stato dei luoghi, oltretutto, effettuando una incauta manovra di sorpasso, per come desumibile dalla dichiarazione testimoniale, dalla posizione di quiete e dall'entità dei danni subiti dal veicolo, come indicati nel rapporto di incidente stradale dei Vigili Urbani intervenuti.
3) Concorso di colpa.
Con riguardo all'invocato concorso di colpa, deve osservarsi, in punto di diritto, che il danneggiato ha diritto ad essere risarcito dall'assicurazione del responsabile, anche quando guidava un veicolo non coperto da polizza o era passeggero trasportato a bordo di esso, non essendo tale ipotesi espressamente esclusa dalla normativa vigente (Cass. Civ., n.1179/2022). Sicchè, sotto tale profilo deve rigettarsi l'eccezione sollevata dalla parte convenuta, seppur debba valutarsi nell'ambito di una valutazione di concorso di colpa nella causazione dell'evento.
Sotto tale profilo, invero, deve rilevarsi, che secondo la Giurisprudenza di Legittimità, il fatto colposo del danneggiato, rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c., deve connettersi causalmente all'evento dannoso, non potendo quest'ultimo essere pretermesso nella ricostruzione della serie causale giuridicamente rilevante, né potendosi collegare direttamente la condotta colposa del danneggiato con il danno da lui patito;
ne consegue che non ogni esposizione a rischio da parte del danneggiato è idonea a determinarne un concorso giuridicamente rilevante, all'uopo occorrendo, al contrario, che tale condotta costituisca concreta concausa dell'evento dannoso (Cass. Civ., n.1295/2017, pagina 5 di 10 nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso il concorso colposo del danneggiato, deceduto in un sinistro stradale, per avere accettato di farsi trasportare su un'autovettura guidata da un conducente in stato di ebrezza, e ciò sul rilievo che la responsabilità causativa del sinistro era stata integralmente ascritta al conducente dell'altro veicolo in esso coinvolto, ma non senza sottolineare, peraltro, l'assenza di prova sia sull'effettivo superamento - da parte del guidatore trasportante - del tasso alcolico consentito, che sulla consapevolezza, in capo al trasportato, di tale circostanza, siccome notoriamente non percepibile, con immediatezza, da ogni persona di media attenzione e prudenza).
Invero, diversamente dall'analogo caso riportato nella suindicata sentenza, non è stato specificatamente contestato dall'attore la circostanza dedotta dalla parte convenuta che lo stesso fosse consapevole della minore età del conducente, all'epoca del sinistro appena quindicenne. Sicchè, è altamente presumibile che fosse consapevole del rischio in cui incorreva, peraltro, trattandosi di persona quasi maggiorenne, nell'accettare di essere trasportato da persona del tutto priva di esperienza ed inabile alla guida, stante l'età, e della alta probabilità che potesse perdere il controllo del mezzo in circostanze similari, peraltro, mentre effettuava una incauta manovra di sorpasso ed a velocità sostenuta, per come sopra evidenziato.
A ciò si aggiunga che, dall'entità dei danni subiti dal veicolo, in particolare, il parabrezza anteriore rotto, nonché dal tipo di lesioni subite dall'attore, appare altamente presumibile che questi non avesse indossato la prescritta cintura di sicurezza. Sotto tale profilo, infatti, il c.t.u. ha rilevato che: lesioni sono da porre in rapporto causale, secondo i criteri medico legali di giudizio, con l'incidente per cui è causa e si sono evolute in senso migliorativo mediante idonei trattamenti clinico/terapeutici. In atto risultano essere clinicamente guarite, ma non appaiono compatibili con l'utilizzo della cintura di sicurezza.
Sicchè, coniugati i principi di diritto sopra evidenziati e alla luce del quadro probatorio offerto, appare accertato un concorso di colpa dell'attore, nella misura della metà, nella causazione delle lesioni subite in relazione al sinistro in oggetto, per come sopra evidenziato.
4) Quantificazione del danno non patrimoniale e patrimoniale.
Ciò posto, la espletata CTU medico legale ha accertato l'esistenza di vaste aree emorragiche a livello sottocorticale frontale bilaterale ed a livello talamico destro con stravaso intraventricolare a carico del ventricolo laterale destro per danno assonale diffuso emorragico, un ampio ematoma extracranico frontale destro, la frattura scomposta del terzo medio della clavicola sinistra con conseguente insufficienza respiratoria.
Il c.t.u. ha, altresì, accertato che le lesioni come descritte dalle certificazioni sanitarie presenti nel fascicolo hanno cagionato un peggioramento temporaneo delle generali condizioni del soggetto rispetto pagina 6 di 10 a quelle preesistenti, così quantificabili: invalidità temporanea al 100 % di giorni 40; invalidità temporanea parziale al 75 % di giorni 20; invalidità temporanea parziale al 50 % di giorni 40. Inoltre, ha evidenziato che in conseguenza delle lesioni si è verificata una compromissione permanente della validità psicofisica del soggetto, con conseguente menomazione del suo stato di benessere, come riscontrabile dall'ultima certificazione risalente al mese di aprile del 2018 dove viene certificato che il paziente assume giornalmente RE (per evitare la comparsa di crisi epilettiche); in atto, non è previsto né prevedibile che il suo stato di salute possa essere suscettibile di miglioramento o di aggravamento. Pertanto, sono residuati postumi permanenti nella misura del 11% secondo i comuni barème di riferimento.
Tali conclusioni sono pienamente condivisibili in quanto esenti da contraddizioni logiche evidenti, e non essendo state contestate specificatamente con riferimento alla valutazione del danno biologico.
Sussiste, dunque, il diritto dell'attore al risarcimento del cd. danno biologico consistente nella menomazione dell'integrità psicofisica (intesa come bene a sé stante) che è sempre presente in caso di accertata invalidità e che prescinde dal danno correlato alla capacità di produrre reddito;
tale voce di danno condiziona la vita del soggetto leso nelle esplicazioni della sua personalità, in tutte le sue forme, sociali, culturali, estetiche, nel lavoro, nelle relazioni sociali, ricreative, ecc., e deve essere risarcito indipendentemente dalla esistenza di un ulteriore danno patrimoniale o morale;
come ancora recentemente affermato dalla Corte di Legittimità con sentenza n. 14364/2019 : “ … Il presupposto di tale affermazione è la constatazione che "la lesione della salute risarcibile" si identifica "nella compromissione delle abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane tutte, nessuna esclusa: dal fare, all'essere, all'apparire", sicchè lungi dal potersi affermare "che il danno alla salute
"comprenda" pregiudizi dinamico-relazionali" dovrà dirsi "piuttosto che il danno alla salute è un danno
"dinamico-relazionale"", giacchè, se "non avesse conseguenze "dinamico-relazionali", la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile".
Ne deriva, pertanto, che "l'incidenza d'una menomazione permanente sulle quotidiane attività
"dinamico-relazionali" della vittima non è affatto un danno diverso dal danno biologico", restando, però, inteso che, in presenza di una lesione della salute, potranno sì aversi le "conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi", ovvero, "conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità" e "conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili". Orbene, se tutte tali conseguenze, indifferentemente, "costituiscono un danno non patrimoniale", resta inteso che "la liquidazione delle prime tuttavia presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità", laddove "la liquidazione delle seconde esige la prova pagina 7 di 10 concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto". In questo quadro, pertanto, "la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, non esce dall'alternativa: o è una conseguenza "normale" del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terrà per pagata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico", attraverso la sua "personalizzazione"”.
Infine, è appena il caso di rilevare che, secondo la granitica giurisprudenza di legittimità, il grado di invalidità permanente espresso da un "baréme" medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima, restando preclusa la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona, quali il danno alla vita di relazione e alla vita sessuale, il danno estetico e il danno esistenziale.
Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Cass. Civ., n.23778/2014).
Nella specie, l'attore non ha provato, né ha richiesto di provare, il danno concreto più grave subito rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, in quanto connotati da obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento (Cass. Civ.,
n.11754/2018). Diversamente deve ritenersi provato il danno morale in relazione all'entità delle lesioni subite, all'età del danneggiato e per come, altresì, accertato dal c.t.u. in relazione all'assunzione giornaliera di RE (per evitare la comparsa di crisi epilettiche), indice di una particolare sofferenza soggettiva e di turbamento derivante anche dall'assunzione giornaliera di farmaci, da valutarsi nella misura minima, in assenza di ulteriori elementi probatori offerti.
Il danno va dunque quantificato, trattandosi di una valutazione equitativamente determinata, tenendo conto di quanto previsto dalla Tabella Unica Nazionale, pubblicata con il DPR n. 12 del 13/01/2025
(G.U. n. 40 del 18/02/2025), in vigore dal 05.03.2025, basata sul sistema a "punto variabile" in relazione all'età del danneggiato e al grado di invalidità riconosciuto, con valori che aumentano in base alla gravità delle lesioni e si riducono con il crescere dell'età, prevista dall'art. 1, comma 17, Legge 4 agosto 2017, n. 124, per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesioni macropermanenti (oltre i
9 punti di invalidità), trattandosi comunque di parametri normativi che non possono che prevalere su quelli giurisprudenziali, nell'ambito di un giudizio puramente equitativo, che prescinde dal regime di successione temporale normativamente previsto. Sotto tale profilo, è appena il caso di rilevare che già pagina 8 di 10 la Suprema Corte si è espressa favorevolmente all'applicazione analogica di parametri normativi seppur inapplicabili ratione temporis (così Cass.,Sez.lav.,sent.,n.2883 del 24 febbraio 2012, con riguardo al barème medico legale approvato con d.m. 3 luglio 2003, in quanto ciò non esclude che i criteri di cui al suddetto decreto “possano essere utilizzati dal giudice quale parametro di valutazione” invia analogica).
Ciò posto va quantificato il danno biologico nei seguenti termini, come valutato dal c.t.u., per il danno biologico permanente, essendo stato quantificato nella misura del 11%, pari ad euro € 34.732,41, ed €
5.385,90 per il danno biologico temporaneo, pari alla complessiva somma di euro € 40.118,31. A ciò si aggiunga il danno patrimoniale pari ad euro 2.262,65, per spese mediche sostenute per come documentate e ritenute congrue dal c.t.u.
Tenuto conto del fatto che l'attore è corresponsabile al 50% delle lesioni subite a causa del sinistro oggetto di causa, la somma effettivamente spettante a titolo di danno non patrimoniale è tuttavia pari ad euro 20.059,15 (40.118,31/2) e per il danno patrimoniale euro 1.131,32 (2.262,65/2).
Sicchè, la Compagnia Assicuratrice convenuta, nella qualità di impresa designata dal FVGS e ST
EL e RA OS AN, quali comproprietari, devono essere condannati al pagamento in solido della complessiva somma di euro 20.059,15, a titolo di danno non patrimoniale, e di euro 1.131,32, per il danno patrimoniale.
Posto che l'evento lesivo è precedente alla data in cui è stata redatta la tabella, occorre procedere alla devalutazione dell'importo liquidato a titolo di danno biologico, alla data della verificazione del sinistro, e cioè il 30.04.2012, al fine di avere valori omogenei (rispetto alle altre voci di danno) sui quali, poi, calcolare la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione.
Inoltre, sul detto importo, una volta devalutato per come appena esposto, sono dovuti all'attore, dalle date in cui sono state monetariamente determinate e fino alla data della presente sentenza, gli interessi c.d. “compensativi”, che, in mancanza di migliori elementi di giudizio sul punto (non offerti dalla parte), possono fissarsi equitativamente nel tasso degli interessi legali (cfr Cass. Sez. Unite, 17 febbraio
1995, n. 1712), e valgono a compensare il danneggiato del mancato godimento delle somme stesse nel periodo considerato (sul fatto - pacifico - che, ai sensi dell'art. 1219 c.c., gli interessi sulle somme dovute per risarcimento di danni da illecito aquiliano decorrono dalla data in cui il danno è stato prodotto, si vedano, fra le tante tutte conformi, Cass. Sez. III, 16 giugno 1987, n. 5287 e Sez. II, 20 ottobre 1984, n. 5307). Il calcolo della rivalutazione viene fatto — per semplicità — anno per anno alla data convenzionale del 31 dicembre ed in quella data vengono computati gli interessi che, poi, sono improduttivi di ulteriori interessi e non vengono capitalizzati in alcun modo. Le date di liquidazione e di decorrenza ai fini della rivalutazione monetaria e degli interessi sono, per le spese mediche, quelle in pagina 9 di 10 cui sono avvenuti gli esborsi. Mentre, quelle relative alla invalidità temporanea decorrono dal giorno successivo alla loro decorrenza.
Stante la reciproca soccombenza, sussistono giustificati motivi per compensare le spese processuali.
Pone a carico di parte attrice e delle parti convenute per metà ciascuno il pagamento del compenso del c.t.u., liquidato come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, previa dichiarazione di contumacia di e , così provvede: Controparte_3 Controparte_4
In parziale accoglimento della domanda avanzata, condanna le parti convenute in solido al pagamento in favore di della complessiva somma di euro 20.059,15, a titolo di danno non Parte_1 patrimoniale, e di euro 1.131,32, per il danno patrimoniale, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data del 30.04.2012, e di anno in anno rivalutata fino ad oggi e poi, sul coacervo come sopra liquidato, con gli interessi legali dalla data della presente sentenza al soddisfo;
Compensa le spese processuali;
Pone a carico di parte attrice e delle parti convenute per metà ciascuno il pagamento del compenso del c.t.u., liquidato come da separato decreto.
Così deciso in Catania, il 03.09.2025
IL GIUDICE
(Dott.ssa Cristiana Cosentino)
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristiana Gaia Cosentino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 6683/2019 promossa da:
(cf ), nato a [...], il [...] elett. dom. in VIA Parte_1 C.F._1
DELLA REGIONE N.2 95100 SAN GIOVANNI LA PUNTA, rappr. e dif. dall'Avv.
SCANNALIATO GIOVANNI (cf ) giusta procura in atti C.F._2
ATTORE
Contro
(cf ), quale Impresa designata CP_1 Controparte_2 P.IVA_1 per il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom. in CORSO DELLE PROVINCE 203 CATANIA, rappr. e dif. dall'Avv.DISTEFANO
ANTONINO GUIDO (cf. , giusta procura in atti C.F._3
, nato a [...], il [...], e , nata a [...], il Controparte_3 Controparte_4
22.01.1970, entrambi ivi res. in via N. Piccinini nr.16 - contumaci
CONVENUTI
Avente ad oggetto: sinistro stradale
Con provvedimento ex art.127 ter c.p.c. del 11.03.2025, la causa veniva assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La premetteva che, in data 30.04.2012, verso le ore 19.40, si trovava quale trasportato Parte_1
a bordo dell'autovettura Toyota YA tg. DF038ZW, di proprietà di e Controparte_3 Controparte_4
priva di copertura assicurativa, la quale percorreva in Catania il viale Ulisse con direzione di
[...]
pagina 1 di 10 marcia Ovest-Est nella corsia di sinistra. In prossimità del civico n.19, il conducente del veicolo perdeva il controllo del mezzo ed andava a finire con la ruota posteriore lato sinistro sul cordolo in pietra lavica per poi sbattere contro un albero posto sullo spartitraffico lato nord. A seguito del sinistro,
l'attore subiva lesioni che venivano diagnosticate in trauma cranico commotivo con ampio ematoma extracranico frontale destro, emorragie subaracnoidee a sede frontale bilaterale e talamica destra, focolai lacero contusivi cerebrali multipli con stravaso intraventricolare al ventricolo laterale destro;
frattura composta della clavicola destra. Sicché, sono esitati postumi invalidanti che configurano un danno biologico pari al 18%. Tali lesioni per la loro guarigione hanno richiesto un periodo di tempo di giorni 22 per inabilità temporanea totale, giorni 14 per ITP al 75%; 20 per ITP al 50% oltre le spese mediche necessarie sostenute. Sicché chiedeva: dichiarare la responsabilità del conducente del veicolo
Toyota YA e per l'effetto condannare la , quale impresa designata dal Controparte_5
Fondo di Garanzia Vittime della strada per la Regione Sicilia, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ed i signori e , solidalmente fra loro, al pagamento Controparte_3 Controparte_4 favore del signor della complessiva somma di euro 73.926,16 o di quelle altre Parte_1 somme anche maggiori che saranno ritenute di giustizia, maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro fino all'effettivo soddisfo.
Si costituiva nella qualità di Impresa designata per la liquidazione dei sinistri a Controparte_6 carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada per la Regione Sicilia, la quale eccepiva, preliminarmente, il difetto di legittimazione passiva del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, per l'inoperatività della garanzia prevista dall'art. 283 C.d.A. nell'ipotesi di circolazione illegittima o proibente domino, anche dei trasportati che sono consapevoli dell'illiceità stessa: sia sotto il profilo della circolazione proibente domino (o comunque dell'illegittimo e/o incauto affidamento del veicolo al minore), sia sotto il profilo della mancanza della necessaria abilitazione di guida in capo al conducente, che peraltro non poteva esserne in possesso, avendo all'epoca dei fatti appena quindici anni;
eccepiva, altresì, in subordine il concorso di colpa anche per non aver indossato la cintura di sicurezza. Quindi, contestava il quantum richiesto. Sicchè, chiedeva il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto.
Nessuno si costituiva per e che rimanevano contumaci Controparte_3 Controparte_4 nonostante la regolarità della notifica dell'atto introduttivo.
La causa veniva assegnata a Questo G.I. in data 03.09.2020, e istruita documentalmente, per il tramite della prova testimoniale delegata, nonché della consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, con provvedimento del 11.03.2025 ex art.127 ter c.p.c., veniva posta in decisione sulle conclusioni pagina 2 di 10 precisate come in atti, previa concessione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche ex art. 190 cpc.
1)Eccezione di difetto di legittimazione passiva ex art.283 C.d.A.
Innanzitutto, con riguardo all'eccepito difetto di legittimità passiva sollevata dalla convenuta, in punto di diritto, si osserva che in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, in conformità a quanto stabilito dalle direttive 84/5/CEE e
90/232/CEE, così come interpretate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, in applicazione del principio solidaristico "vulneratus ante omnia reficiendus", la vittima trasportata ha sempre e comunque il diritto al risarcimento integrale del danno, quale che ne sia la veste e la qualità, non potendo l'assicuratore negare il risarcimento sulla base di disposizioni legali o di clausole contrattuali, ivi comprese quelle che escludono la copertura assicurativa nelle ipotesi di utilizzo del veicolo da parte di persone non autorizzate o prive di abilitazione alla guida, con l'unica eccezione del trasportato consapevole della circolazione illegale del veicolo, come è nel caso di rapinatori, terroristi o ladri (cfr.,
Cass. Civ., n.34788/21). Invero, in conformità a quanto stabilito dalle direttive 84/5/CEE e
90/232/CEE, concernenti il riavvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, così come interpretate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, il principio "vulneratus ante omnia reficiendus" si applica anche in favore dell'assicurato che, al momento del sinistro, è trasportato da un terzo, non distinguendosi la sua condizione da quella di qualsiasi altro passeggero vittima dell'incidente; in questo caso, l'assicuratore non può avvalersi, per negare il risarcimento, di disposizioni legali o di clausole contrattuali, ivi comprese quelle che escludono la copertura assicurativa nelle ipotesi di utilizzo del veicolo da parte di persone non autorizzate o prive di abilitazione alla guida, perché l'unica eccezione al principio sopra menzionato opera quando il veicolo assicurato è condotto da una persona non autorizzata ed il passeggero, vittima dell'incidente, è a conoscenza del fatto che il mezzo è stato oggetto di furto (Cass.
Civ., n.13738/2020, nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, accertata la concorrente responsabilità dell'assicurato che viaggiava trasportato sul cofano del veicolo, aveva condannato al risarcimento del danno subito dal passeggero solo il conducente del mezzo e non pure l'assicuratore, in base ad una clausola contenuta nelle condizioni generali di assicurazione che escludeva la copertura per l'eventualità di guida senza patente). Sicchè, sussiste la copertura assicurativa in favore del terzo trasportato inconsapevole della provenienza furtiva del mezzo, atteso che l'espressione "contro la propria volontà" contenuta nell'art. 1, comma 3, della l.n. 990 del 1969, "ratione temporis" applicabile, deve interpretarsi, in conformità alla normativa unionale ed in particolare al principio solidaristico
"vulneratus ante onmia reficiendus", nel senso che la volontà cui la norma fa riferimento difetta non pagina 3 di 10 solo quando il trasportato prenda posto sul veicolo perché a ciò costretto da violenza, fisica o morale, ma anche quando egli sia inconsapevole della provenienza furtiva del mezzo, dovendosi presumere che, in presenza di tale consapevolezza, il trasporto non sarebbe stato assentito dal terzo (Cass. Civ.,
n.15982/23). In particolare, la norma di cui all'art. 283, co. 2 del Codice delle Assicurazioni, anche nella versione precedente la novella del 2005, è sempre stata interpretata dalla giurisprudenza nel senso che la deroga alla non risarcibilità del danno del terzo trasportato da parte della compagnia di assicurazioni si giustifica a condizione che sussista la condizione dell'ignoranza dell'illegale circolazione. Questa lettura è del tutto coerente con la formulazione della norma che, come riferito, prevede ipotesi derogatorie al principio della non risarcibilità del danno, rispetto alla quale l'ignoranza dell'illegalità della circolazione non può che assumere natura di fatto costitutivo del diritto e non anche di fatto estintivo della pretesa. Né può sostenersi che l'interpretazione del giudice ordinario sia contraria al diritto comunitario in quanto, come desumibile da casi citati dallo stesso ricorrente, anche per il diritto comunitario vi è deroga al diritto al risarcimento del danno nel caso in cui i terzi trasportati fossero a conoscenza dell'illegale provenienza del veicolo (Cass. Civ., n.12231/2019).
In particolare, deve osservarsi che la legittimazione passiva della convenuta assicurazione trova fondamento non solo nella lett. b) dell'art.283 comma 1 del D.Lgs. 209/2005, in quanto appare pacifico che il veicolo in oggetto non fosse coperto da assicurazione, ma anche ai sensi della successiva lett.d), in quanto il veicolo è stato posto in circolazione contro la volontà del proprietario, ai sensi del comma
2, limitatamente a coloro che sono trasportati contro la propria volontà ovvero che sono inconsapevoli della circolazione illegale. Nella specie, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, appare altamente presumibile che l'attore non fosse consapevole della circolazione illegale del mezzo ovvero prohibente domino e, in ogni caso, non vi è - a monte - prova che i genitori, nonché proprietari del veicolo, avessero fatto di tutto per interdire l'uso del mezzo al figlio minorenne, privo di patente,
, conducente del veicolo, tanto è vero che è stata contestata la violazione di incauto Persona_1 affidamento ai sensi degli artt. 115 comma 5 e 116 comma 14 c.d.s. Sicchè, in assenza di tale prova deve escludersi a maggior ragione che l'attore sapesse che il mezzo circolasse senza l'autorizzazione dei genitori e proprietari del veicolo. Pertanto, sussiste la legittimazione passiva della compagnia assicuratrice convenuta.
2) Dinamica del sinistro e responsabilità nella causazione dell'evento dannoso.
Nel merito, risulta provato dalla documentazione prodotta e dall'istruttoria espletata che, in data
30.04.2012, alle ore 19.40 circa, il veicolo Toyota, condotto da , di proprietà di Persona_1
, percorreva il viale Ulisse con direzione di marcia ovest- est, sulla corsia di destra, Controparte_3 quando giunto al civico 19 perdeva il controllo del mezzo che effettuava uno scarrocciamento andando pagina 4 di 10 a finire con la ruota post lato sx sul cordolo in pietralavica e sbattendo violentemente sull'albero posto sullo spartitraffico lato nord (si veda, il rapporto di incidente stradale del Corpo di Polizia Municipale di Catania, in atti).
Ciò trova riscontro anche nelle dichiarazioni rese dal teste , il quale dichiarava: Testimone_1
Io ero a bordo della mia autovettura stavo percorrendo la circonvallazione di Catania all'altezza del centro commerciale Ulisse con direzione Catania – Ognina, verso il mare, il centro commerciale era alla mia sinistra, quando vedo una autovettura che mi ha sorpassato sulla mia destra a velocità sostenuta, a un certo punto ho visto che ha perso il controllo e ha sbandato andando a finire sugli alberi sulla sinistra che separano le due carreggiate. Se non ricordo male l'autovettura era di colore grigio, forse una YA o una RA. Inoltre, riferiva: ricordo che l'autovettura ha subito vari danni in particolare nella parte laterale destra se mal non ricordo. Ricordo che sia il conducente che il trasportato all'inizio era rimasti in stato di incoscienza e dopo poco uno dei due ha ripreso conoscenza, mentre è rimasto incosciente ed è stato estratto dai vigili del fuoco, con le tenaglie pneumatiche hanno estratto il ferito.
Ciò posto, appare indubbia la responsabilità del conducente del veicolo in oggetto nella causazione del sinistro e delle lesioni subite dall'attore, che, peraltro, viaggiava ad una velocità sostenuta e, comunque, non conforme allo stato dei luoghi, oltretutto, effettuando una incauta manovra di sorpasso, per come desumibile dalla dichiarazione testimoniale, dalla posizione di quiete e dall'entità dei danni subiti dal veicolo, come indicati nel rapporto di incidente stradale dei Vigili Urbani intervenuti.
3) Concorso di colpa.
Con riguardo all'invocato concorso di colpa, deve osservarsi, in punto di diritto, che il danneggiato ha diritto ad essere risarcito dall'assicurazione del responsabile, anche quando guidava un veicolo non coperto da polizza o era passeggero trasportato a bordo di esso, non essendo tale ipotesi espressamente esclusa dalla normativa vigente (Cass. Civ., n.1179/2022). Sicchè, sotto tale profilo deve rigettarsi l'eccezione sollevata dalla parte convenuta, seppur debba valutarsi nell'ambito di una valutazione di concorso di colpa nella causazione dell'evento.
Sotto tale profilo, invero, deve rilevarsi, che secondo la Giurisprudenza di Legittimità, il fatto colposo del danneggiato, rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c., deve connettersi causalmente all'evento dannoso, non potendo quest'ultimo essere pretermesso nella ricostruzione della serie causale giuridicamente rilevante, né potendosi collegare direttamente la condotta colposa del danneggiato con il danno da lui patito;
ne consegue che non ogni esposizione a rischio da parte del danneggiato è idonea a determinarne un concorso giuridicamente rilevante, all'uopo occorrendo, al contrario, che tale condotta costituisca concreta concausa dell'evento dannoso (Cass. Civ., n.1295/2017, pagina 5 di 10 nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso il concorso colposo del danneggiato, deceduto in un sinistro stradale, per avere accettato di farsi trasportare su un'autovettura guidata da un conducente in stato di ebrezza, e ciò sul rilievo che la responsabilità causativa del sinistro era stata integralmente ascritta al conducente dell'altro veicolo in esso coinvolto, ma non senza sottolineare, peraltro, l'assenza di prova sia sull'effettivo superamento - da parte del guidatore trasportante - del tasso alcolico consentito, che sulla consapevolezza, in capo al trasportato, di tale circostanza, siccome notoriamente non percepibile, con immediatezza, da ogni persona di media attenzione e prudenza).
Invero, diversamente dall'analogo caso riportato nella suindicata sentenza, non è stato specificatamente contestato dall'attore la circostanza dedotta dalla parte convenuta che lo stesso fosse consapevole della minore età del conducente, all'epoca del sinistro appena quindicenne. Sicchè, è altamente presumibile che fosse consapevole del rischio in cui incorreva, peraltro, trattandosi di persona quasi maggiorenne, nell'accettare di essere trasportato da persona del tutto priva di esperienza ed inabile alla guida, stante l'età, e della alta probabilità che potesse perdere il controllo del mezzo in circostanze similari, peraltro, mentre effettuava una incauta manovra di sorpasso ed a velocità sostenuta, per come sopra evidenziato.
A ciò si aggiunga che, dall'entità dei danni subiti dal veicolo, in particolare, il parabrezza anteriore rotto, nonché dal tipo di lesioni subite dall'attore, appare altamente presumibile che questi non avesse indossato la prescritta cintura di sicurezza. Sotto tale profilo, infatti, il c.t.u. ha rilevato che: lesioni sono da porre in rapporto causale, secondo i criteri medico legali di giudizio, con l'incidente per cui è causa e si sono evolute in senso migliorativo mediante idonei trattamenti clinico/terapeutici. In atto risultano essere clinicamente guarite, ma non appaiono compatibili con l'utilizzo della cintura di sicurezza.
Sicchè, coniugati i principi di diritto sopra evidenziati e alla luce del quadro probatorio offerto, appare accertato un concorso di colpa dell'attore, nella misura della metà, nella causazione delle lesioni subite in relazione al sinistro in oggetto, per come sopra evidenziato.
4) Quantificazione del danno non patrimoniale e patrimoniale.
Ciò posto, la espletata CTU medico legale ha accertato l'esistenza di vaste aree emorragiche a livello sottocorticale frontale bilaterale ed a livello talamico destro con stravaso intraventricolare a carico del ventricolo laterale destro per danno assonale diffuso emorragico, un ampio ematoma extracranico frontale destro, la frattura scomposta del terzo medio della clavicola sinistra con conseguente insufficienza respiratoria.
Il c.t.u. ha, altresì, accertato che le lesioni come descritte dalle certificazioni sanitarie presenti nel fascicolo hanno cagionato un peggioramento temporaneo delle generali condizioni del soggetto rispetto pagina 6 di 10 a quelle preesistenti, così quantificabili: invalidità temporanea al 100 % di giorni 40; invalidità temporanea parziale al 75 % di giorni 20; invalidità temporanea parziale al 50 % di giorni 40. Inoltre, ha evidenziato che in conseguenza delle lesioni si è verificata una compromissione permanente della validità psicofisica del soggetto, con conseguente menomazione del suo stato di benessere, come riscontrabile dall'ultima certificazione risalente al mese di aprile del 2018 dove viene certificato che il paziente assume giornalmente RE (per evitare la comparsa di crisi epilettiche); in atto, non è previsto né prevedibile che il suo stato di salute possa essere suscettibile di miglioramento o di aggravamento. Pertanto, sono residuati postumi permanenti nella misura del 11% secondo i comuni barème di riferimento.
Tali conclusioni sono pienamente condivisibili in quanto esenti da contraddizioni logiche evidenti, e non essendo state contestate specificatamente con riferimento alla valutazione del danno biologico.
Sussiste, dunque, il diritto dell'attore al risarcimento del cd. danno biologico consistente nella menomazione dell'integrità psicofisica (intesa come bene a sé stante) che è sempre presente in caso di accertata invalidità e che prescinde dal danno correlato alla capacità di produrre reddito;
tale voce di danno condiziona la vita del soggetto leso nelle esplicazioni della sua personalità, in tutte le sue forme, sociali, culturali, estetiche, nel lavoro, nelle relazioni sociali, ricreative, ecc., e deve essere risarcito indipendentemente dalla esistenza di un ulteriore danno patrimoniale o morale;
come ancora recentemente affermato dalla Corte di Legittimità con sentenza n. 14364/2019 : “ … Il presupposto di tale affermazione è la constatazione che "la lesione della salute risarcibile" si identifica "nella compromissione delle abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane tutte, nessuna esclusa: dal fare, all'essere, all'apparire", sicchè lungi dal potersi affermare "che il danno alla salute
"comprenda" pregiudizi dinamico-relazionali" dovrà dirsi "piuttosto che il danno alla salute è un danno
"dinamico-relazionale"", giacchè, se "non avesse conseguenze "dinamico-relazionali", la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile".
Ne deriva, pertanto, che "l'incidenza d'una menomazione permanente sulle quotidiane attività
"dinamico-relazionali" della vittima non è affatto un danno diverso dal danno biologico", restando, però, inteso che, in presenza di una lesione della salute, potranno sì aversi le "conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi", ovvero, "conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità" e "conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili". Orbene, se tutte tali conseguenze, indifferentemente, "costituiscono un danno non patrimoniale", resta inteso che "la liquidazione delle prime tuttavia presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità", laddove "la liquidazione delle seconde esige la prova pagina 7 di 10 concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto". In questo quadro, pertanto, "la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, non esce dall'alternativa: o è una conseguenza "normale" del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terrà per pagata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico", attraverso la sua "personalizzazione"”.
Infine, è appena il caso di rilevare che, secondo la granitica giurisprudenza di legittimità, il grado di invalidità permanente espresso da un "baréme" medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima, restando preclusa la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona, quali il danno alla vita di relazione e alla vita sessuale, il danno estetico e il danno esistenziale.
Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Cass. Civ., n.23778/2014).
Nella specie, l'attore non ha provato, né ha richiesto di provare, il danno concreto più grave subito rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, in quanto connotati da obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento (Cass. Civ.,
n.11754/2018). Diversamente deve ritenersi provato il danno morale in relazione all'entità delle lesioni subite, all'età del danneggiato e per come, altresì, accertato dal c.t.u. in relazione all'assunzione giornaliera di RE (per evitare la comparsa di crisi epilettiche), indice di una particolare sofferenza soggettiva e di turbamento derivante anche dall'assunzione giornaliera di farmaci, da valutarsi nella misura minima, in assenza di ulteriori elementi probatori offerti.
Il danno va dunque quantificato, trattandosi di una valutazione equitativamente determinata, tenendo conto di quanto previsto dalla Tabella Unica Nazionale, pubblicata con il DPR n. 12 del 13/01/2025
(G.U. n. 40 del 18/02/2025), in vigore dal 05.03.2025, basata sul sistema a "punto variabile" in relazione all'età del danneggiato e al grado di invalidità riconosciuto, con valori che aumentano in base alla gravità delle lesioni e si riducono con il crescere dell'età, prevista dall'art. 1, comma 17, Legge 4 agosto 2017, n. 124, per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesioni macropermanenti (oltre i
9 punti di invalidità), trattandosi comunque di parametri normativi che non possono che prevalere su quelli giurisprudenziali, nell'ambito di un giudizio puramente equitativo, che prescinde dal regime di successione temporale normativamente previsto. Sotto tale profilo, è appena il caso di rilevare che già pagina 8 di 10 la Suprema Corte si è espressa favorevolmente all'applicazione analogica di parametri normativi seppur inapplicabili ratione temporis (così Cass.,Sez.lav.,sent.,n.2883 del 24 febbraio 2012, con riguardo al barème medico legale approvato con d.m. 3 luglio 2003, in quanto ciò non esclude che i criteri di cui al suddetto decreto “possano essere utilizzati dal giudice quale parametro di valutazione” invia analogica).
Ciò posto va quantificato il danno biologico nei seguenti termini, come valutato dal c.t.u., per il danno biologico permanente, essendo stato quantificato nella misura del 11%, pari ad euro € 34.732,41, ed €
5.385,90 per il danno biologico temporaneo, pari alla complessiva somma di euro € 40.118,31. A ciò si aggiunga il danno patrimoniale pari ad euro 2.262,65, per spese mediche sostenute per come documentate e ritenute congrue dal c.t.u.
Tenuto conto del fatto che l'attore è corresponsabile al 50% delle lesioni subite a causa del sinistro oggetto di causa, la somma effettivamente spettante a titolo di danno non patrimoniale è tuttavia pari ad euro 20.059,15 (40.118,31/2) e per il danno patrimoniale euro 1.131,32 (2.262,65/2).
Sicchè, la Compagnia Assicuratrice convenuta, nella qualità di impresa designata dal FVGS e ST
EL e RA OS AN, quali comproprietari, devono essere condannati al pagamento in solido della complessiva somma di euro 20.059,15, a titolo di danno non patrimoniale, e di euro 1.131,32, per il danno patrimoniale.
Posto che l'evento lesivo è precedente alla data in cui è stata redatta la tabella, occorre procedere alla devalutazione dell'importo liquidato a titolo di danno biologico, alla data della verificazione del sinistro, e cioè il 30.04.2012, al fine di avere valori omogenei (rispetto alle altre voci di danno) sui quali, poi, calcolare la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione.
Inoltre, sul detto importo, una volta devalutato per come appena esposto, sono dovuti all'attore, dalle date in cui sono state monetariamente determinate e fino alla data della presente sentenza, gli interessi c.d. “compensativi”, che, in mancanza di migliori elementi di giudizio sul punto (non offerti dalla parte), possono fissarsi equitativamente nel tasso degli interessi legali (cfr Cass. Sez. Unite, 17 febbraio
1995, n. 1712), e valgono a compensare il danneggiato del mancato godimento delle somme stesse nel periodo considerato (sul fatto - pacifico - che, ai sensi dell'art. 1219 c.c., gli interessi sulle somme dovute per risarcimento di danni da illecito aquiliano decorrono dalla data in cui il danno è stato prodotto, si vedano, fra le tante tutte conformi, Cass. Sez. III, 16 giugno 1987, n. 5287 e Sez. II, 20 ottobre 1984, n. 5307). Il calcolo della rivalutazione viene fatto — per semplicità — anno per anno alla data convenzionale del 31 dicembre ed in quella data vengono computati gli interessi che, poi, sono improduttivi di ulteriori interessi e non vengono capitalizzati in alcun modo. Le date di liquidazione e di decorrenza ai fini della rivalutazione monetaria e degli interessi sono, per le spese mediche, quelle in pagina 9 di 10 cui sono avvenuti gli esborsi. Mentre, quelle relative alla invalidità temporanea decorrono dal giorno successivo alla loro decorrenza.
Stante la reciproca soccombenza, sussistono giustificati motivi per compensare le spese processuali.
Pone a carico di parte attrice e delle parti convenute per metà ciascuno il pagamento del compenso del c.t.u., liquidato come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, previa dichiarazione di contumacia di e , così provvede: Controparte_3 Controparte_4
In parziale accoglimento della domanda avanzata, condanna le parti convenute in solido al pagamento in favore di della complessiva somma di euro 20.059,15, a titolo di danno non Parte_1 patrimoniale, e di euro 1.131,32, per il danno patrimoniale, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data del 30.04.2012, e di anno in anno rivalutata fino ad oggi e poi, sul coacervo come sopra liquidato, con gli interessi legali dalla data della presente sentenza al soddisfo;
Compensa le spese processuali;
Pone a carico di parte attrice e delle parti convenute per metà ciascuno il pagamento del compenso del c.t.u., liquidato come da separato decreto.
Così deciso in Catania, il 03.09.2025
IL GIUDICE
(Dott.ssa Cristiana Cosentino)
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