TRIB
Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/03/2025, n. 4129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4129 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 57088 /2022 promossa da:
(C.F. ), nata a [...]_1 C.F._1
il 18/08/1976, con il patrocinio dell'avv. PALADINI ULIANA, con elezione di domicilio presso il difensore;
RICORRENTE
e
(C.F. ), nato a [...] il CP_1 C.F._2
04/07/1973, con il patrocinio dell'avv. SGROMO ANNAMARIA, con elezione di domicilio presso il difensore;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 12/09/2022, adiva Parte_1
l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire pronunciare la separazione personale dal marito , rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in CP_1
NO NO (RM) in data 13.09.2009, che dall'unione era nato il figlio Per_1
(28.08.2010), e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile. Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle spiegate domande. , nel costituirsi in giudizio, contestava tutto quanto ex adverso CP_1
dedotto, aderendo alla domanda principale di separazione e rassegnando le proprie conclusioni.
Nelle more del procedimento, le parti dichiaravano di avere raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di separazione.
All'esito dell'udienza cartolare del 27.02.2025, pertanto, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione, preso atto delle conclusioni congiuntamente formulate dalle parti, come di seguito indicato: “A) autorizzare i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo di reciproco rispetto, B) affidare il figlio minore in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente Per_1
dello stesso presso l'abitazione della madre, C) i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione e durante i tempi di permanenza del figlio presso ciascuno di loro. Le decisioni di maggiore interesse per il figlio afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, delle inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, in caso di disaccordo la decisione è rimessa al Giudice, D) il padre, potrà vedere e tenere con sé il figlio, salvo diversi accordi tra le parti che tengano conto, prioritariamente, delle esigenze del minore medesimo e dei turni di lavoro di entrambi i genitori: 1) a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita di scuola sino al lunedì mattina all'ingresso di scuola, 2) per due giorni a settimana, indicativamente il martedì ed il giovedì dall'uscita di scuola sino alle ore 20,00 con possibilità di pernotto nella giornata di giovedì, nella settimana in cui non è previsto che il minore trascorra il fine settimana presso il padre, 3)durante il periodo natalizio per sette giorni consecutivi, ricomprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di
Capodanno, 4) nelle vacanze pasquali il giorno di Pasqua in alternanza con il
Lunedi dell'Angelo, 5) nel periodo estivo per 15 giorni da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno, 6)alternativamente con l'altro genitore nei restanti giorni di festività; C)il NO verserà entro il giorno 5 di ogni mese a CP_1
mezzo bonifico bancario alla NOa la somma di euro Parte_1
300,00 annualmente rivalutato secondo gli indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento del minore, con decorrenza dalla richiesta sentenza di separazione personale consensuale, con le precisazioni di cui al Protocollo d intesa con il Foro sottoscritto il' 17/12/2014, per cui devono ricomprendersi nell'assegno di mantenimento le seguenti spese: vitto, abbigliamento, contributo per le spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle d'università) e materiale scolastico, di cancelleria, mensa, medicinali da banco, (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici,e comunque medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali) spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro) carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, prescuola, dopo scuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista etc);
D) pone a carico di entrambe le parti in eguale misura le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti al minore con le specificazioni di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto il 17/12/2014, ad eccezione delle spese necessarie per il calcio che saranno completamente ed in tutto a carico del padre. E) ciascuno dei coniugi, provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
F) la casa familiare sita in Roma, via Carlo Moscetta n.164, è assegnata alla NOa affinchè vi abiti con il figlio minore Parte_1
che provvederà, a proprie cure e spese alla gestione e manutenzione ordinaria. Le spese condominiali mensili e l'insoluto pregresso maturato nei confronti del
Condominio di via Carlo Moscetta n.164, saranno pagati dal NO CP_1
proprietario dell'immobile. G) i NOi e si rilasciano
[...] CP_1 Parte_1
reciproco assenso al rilascio del passaporto. H) i procuratori costituiti, Avv.
Annamaria Sgromo ed Uliana Paladini, rinunciano espressamente alla solidarietà ex art.13 L.P.F”.
Ebbene, non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta alla conferma di questo accordo con riguardo alle disposizioni concernenti l'affidamento del figlio minore e con riferimento alle questioni economiche conseguenti alla separazione delle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto necessario all'oggetto della causa.
In vista dell'accordo raggiunto dalle parti, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
57088/2022:
- dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio in NO NO (RM) in
[...]
data 13.09.2009;
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di NO NO (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009, atto n.
12, parte II , serie A);
- omologa le condizioni della separazione indicate dalle parti nell'accordo congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, in data 05/03/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi