Ordinanza collegiale 30 ottobre 2025
Sentenza 12 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 12/03/2026, n. 4644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4644 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04644/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11589/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11589 del 2025, proposto da
Ebal S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Emiliano Bandarin Troi e Flavia Degli Agostini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gestore dei Servizi Energetici - SE S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Patrizia Polliotto, Antonio Pugliese e Samuele Perassi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
di Societa' Agricola Mattioda S.r.l., Latteria Agricola Venera Vecchia Societa' Agricola Cooperativa a r.l., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento del SE prot. n. SEWEB/P20250468579 del 03.07.2025 avente per oggetto "Richiesta di ammissione al contributo in conto capitale, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2 "Parco Agrisolare", per la realizzazione del progetto identificato dal codice AGRS1000019242, comprensivo dell'installazione di un impianto fotovoltaico con potenza pari a 50 kW, nel Comune di Pozzonovo (PD) - Comunicazione di esclusione", notificato a mezzo pec in data 03.07.2025;
- per quanto occorrere possa, del Decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, (nel seguito MASAF) avente ad oggetto "Interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2, componente 1, investimento 2.2 «Parco Agrisolare»" del 19.04.2023;
- per quanto occorrere possa, dell'Avviso pubblico del MASAF prot. n. 0386481 del 21.07.2023 recante le modalità di presentazione delle domande di accesso alla realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell'ambito del PNRR;
- per quanto occorrere possa, dell'allegato A all'Avviso pubblico denominato "Regolamento Operativo" pubblicato dal SE in data 21 luglio 2023 e dell'allegato B all'Avviso contenente l'Elenco codici ATECO;
- per quanto occorrere possa, delle richieste del SE di integrazioni del 18.07.2024 e del 08.05.2025;
- per quanto occorrere possa, di tutti i decreti direttoriali del MASAF recanti gli elenchi dei destinatari ammessi a finanziamento con i fondi afferenti al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione2 Componente 1 (M2C1) - Investimento 2.2 - Parco Agrisolare, finanziato dall'Unione Europea", nella parte in cui non ammettono la ricorrente, in particolare i decreti pubblicati sul sito del SE in data 05.03.2024, 21.08.2024, 09.10.2024, 15.11.2024, 19.11.2024, 17.12.2024, 01.09.2025, e tutti successivi aggiornamenti, ancorché allo stato non conosciuti
E PER L'ACCERTAMENTO
del diritto della ricorrente ad essere inserita negli elenchi dei destinatari ammessi a finanziamento con fondi afferenti al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 2 Componente 1 (M2C1) Investimento 2.2 - Parco Agrisolare, finanziato dall'Unione Europea e di vedersi riconosciuto un contributo nella misura dell'80% delle spese ammissibili
E LA NN
delle resistenti alla erogazione del predetto contributo a fondo perduto a favore della ricorrente nella misura dell'80% delle spese ammissibili;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A. e di Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2026 il dott. IN RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I.1. La società odierna ricorrente, nell’ambito della propria attività economica, in data 11 ottobre 2023 ha presentato richiesta di ammissione al contributo in conto capitale previsto per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2, componente 1, investimento 2.2 “Parco Agrisolare”.
In tale richiesta, per quanto di maggiore interesse, ha dichiarato « che il codice ATECO prevalente, connesso all’impresa, è il seguente: 10.13 ».
Il SE, nell’ambito dei propri controlli di competenza sulle richieste, ha riscontrato, tramite consultazione del Registro delle Imprese, che, alla data di presentazione della domanda, il codice ATECO prevalente della ricorrente fosse il 46.32 (dunque diverso da quello dichiarato e non presente fra quelli ammissibili a finanziamento); ha conseguentemente richiesto, in data 18 luglio 2024, di inviare la visura camerale storica al fine di verificare il codice ATECO oppure ulteriori evidenze documentali volte a motivare la classificazione nella Tabella dichiarata (la 2A).
A riscontro del predetto invito, il giorno seguente la ricorrente ha inoltrato la visura camerale (da cui sarebbe risultato confermato che il codice ATECO prevalente fosse il 46.32) e ha dichiarato:
«- che l’intervento oggetto della presente agevolazione è localizzato presso Pozzonovo (PD), via Leonardo Da Vinci, 8;
- che il fabbricato di cui alla visura camerale utilizzata in fase di domanda e di cui alla visura camerale storica aggiornata che si allega alla presente comunicazione, è strumentale all’attività di impresa di cui al codice ATECO primario 10.13 di cui alla tabella 2A dell’Allega B dell’avviso relativa alle aziende nel settore della trasformazione di prodotti agricoli in agricoli adibito, nello specifico, alla produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili);
- che l’importanza primaria del codice ATECO 10.13 utilizzato per la presentazione della domanda a valere sul Parco Agrisolare 2023 è rilevabile a pag. 9 della visura storica aggiornata che si allega ».
L’8 maggio 2025 il Gestore ha proceduto ad un’ulteriore interlocuzione, invitando la richiedente a trasmettere eventuale ulteriore documentazione.
La società, il successivo 12 maggio, ha nuovamente inviato la propria visura camerale.
Con provvedimento prot. SEWEB/P20250468579 del 3 luglio 2025 il SE ha disposto l’esclusione della richiesta, ritenendo non « rispettato il requisito di accesso al bando relativo al codice ATECO prevalente dell’azienda ».
I.1.1. Con ricorso notificato (al SE e al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, quali Amministrazione intimate, e a due imprese agricole ammesse al contributo, quali controinteressate) il 1 ottobre 2025 e depositato il 6 ottobre 2025, la società ha impugnato il predetto provvedimento, affidandosi ai seguenti motivi di censura:
- « 1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 4 del d.m. 19.04.2023, dell’art. 1 dell’avviso del 21.07.2023, dell’art. 2 dell’allegato A “Regolamento operativo”. Travisamento dei presupposti di fatto. Carenza di istruttoria »: la ricorrente sostiene che il proprio codice ATECO prevalente, in ragione dell’attività concretamente esercitata (come risultante dai bilanci) e della destinazione dell’investimento che intende effettuare, avrebbe dovuto essere considerato il 10.13 (come dichiarato e pure risultante dalla visura);
- « 2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del d.m. 19.04.2023, dell’art. 5 dell’avviso del 21.07.2023, dell’allegato A “Regolamento operativo”. Violazione del principio generale della collaborazione e della buona fede di cui all’art. 1 comma 2 bis L. 241/1990. Mancanza di motivazione. Perplessità. Illogicità manifesta »: la ricorrente ribadisce, anche alla luce dei chiarimenti forniti in sede procedimentale, che il codice ATECO 10.13, in relazione alla sede ove si svolge la sua attività produttiva, era da reputarsi di importanza “primaria”, il che avrebbe dovuto essere considerato sufficiente – contrariamente a quanto ritenuto dal SE – ad integrare il requisito soggettivo di ammissione;
- « 3. Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità. Illogicità manifesta per prevalenza del mero formalismo »: denunzia la ricorrente che del tutto illogicamente e irrazionalmente si darebbe prevalenza ad un dato meramente formale, a discapito di elementi sostanziali comunque evincibili dal Gestore.
I.1.1.1. Parte ricorrente ha avanzato altresì istanza cautelare.
I.2. Il SE e il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste si sono costituiti in giudizio al fine di resistere al ricorso.
I.2.1. In vista della camera di consiglio del 29 ottobre 2025, fissata per la trattazione della domanda di tutela cautelare, il Gestore ha depositato una memoria con cui ha argomentato in ordine all’infondatezza del ricorso, invocandone perciò il rigetto.
I.3. All’esito della predetta camera di consiglio, con ordinanza n. 19021/2025 pubblicata il 30 ottobre 2025 questo Tribunale ha ritenuto che gli interessi della società ricorrente potessero essere adeguatamente tutelati fissando udienza pubblica per definire sollecitamente il giudizio nel merito; a tal fine, si è ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati (individuati nei soggetti beneficiari del contributo pubblico per cui è causa), autorizzando la notifica per pubblici proclami con le modalità e nei termini ivi illustrati.
I.3.1. La ricorrente e il SE, per quanto di rispettiva spettanza, hanno tempestivamente proceduto a integrare il contraddittorio.
I.4. In vista della fissata udienza di discussione, la ricorrente e il SE hanno depositato memorie ex art. 73 cod. proc. amm. al fine di ribadire e sviluppare le proprie prospettazioni difensive.
Dette parti hanno depositato altresì tempestive repliche volte a controdedurre alle difese della rispettiva controparte.
I.5. All’udienza pubblica del 17 febbraio 2026, il ricorso è stato discusso e spedito in decisione.
DIRITTO
II.1. Il Collegio reputa il ricorso destituito di giuridico fondamento e, pertanto, da respingere.
II.2. I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente in quanto vertono tutti, sebbene sotto profili parzialmente differenti, sull’unica questione, controversa fra le parti, inerente alla rilevanza delle risultanze della visura camerale in relazione al codice ATECO prevalente.
II.2.1. Al fine di dirimere la predetta e risolutiva questione, è necessario principiare dalle pertinenti disposizioni del quadro normativo di riferimento.
L’art. 4, comma 1, D.M. 19 aprile 2023 (prot. interno 214444) stabilisce che: « Sono Soggetti beneficiari: a) imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria; b) imprese agroindustriali, in possesso di codice ATECO di cui all’Avviso da emanarsi ai sensi dell’articolo 13 […] ».
Il « Secondo avviso recante le modalità di presentazione delle domande di accesso alla realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2 “Parco Agrisolare” » pubblicato il 21 aprile 2023 (prot. interno 386481), analogamente, dispone che: «« Ai fini del presente Avviso sono adottate le definizioni di cui all’articolo 1 del Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 19 aprile 2023, n. 211444, nonché le seguenti: […] b) Imprenditore agricolo: l’imprenditore agricolo è colui il quale in forma di persona fisica o giuridica, esercita una delle attività previste dall’articolo 2135 del codice civile, ed è iscritto nel registro imprese; c) Impresa agroindustriale: è l’azienda che, attiva nella lavorazione, trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agricoli, alla data di presentazione della domanda è in possesso, come codice ATECO prevalente, di uno dei codici ATECO riportati nel Regolamento Operativo ».
Il Regolamento Operativo (Allegato A al richiamato Avviso e che, ai sensi dell’art. 2, comma 2, dell’Avviso medesimo, « assume carattere vincolante per i Soggetti Beneficiari ») prevede:
- al § 2 che, « ai fini dell’individuazione dei Soggetti Beneficiari, valgono le seguenti definizioni: - imprenditore agricolo è colui il quale, iscritto nella sezione speciale del registro imprese, in forma di persona fisica o giuridica, esercita una delle seguenti attività così come previsto dall’art. 2135 e s.m.i. del c.c.: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse; impresa agroindustriale è l’azienda che, attiva nella lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli, alla data di presentazione della Proposta è in possesso, come codice ATECO prevalente, di uno dei codici ATECO di cui all’elenco pubblicato sul sito del Ministero (di seguito, anche Elenco ATECO) »;
- al § 3 che, « come meglio specificato nel “Manuale Utente Portale Agrisolare”, disponibile sul sito del SE, il Soggetto Beneficiario dovrà, all’atto della presentazione della Proposta, indicare nel Portale dapprima la Tabella cui appartiene e successivamente il proprio Codice ATECO prevalente, come da Elenco ATECO », con precisazione, in nota (3), che « la rispondenza del codice ATECO prevalente, indicato dal Soggetto Beneficiario in fase di invio della Proposta, verrà accertata tramite consultazione della visura camerale presente nel Registro delle Imprese ».
II.2.2. La previsione da ultimo richiamata assume decisiva rilevanza, nella misura in cui univocamente stabilisce che il SE avrebbe dovuto procedere all’accertamento del codice ATECO prevalente tramite consultazione della visura camerale presente nel Registro delle Imprese.
Ogni impresa interessata a presentare richiesta di ammissione aveva conseguentemente il preciso onere (essendo, si ribadisce, il Regolamento Operativo per loro vincolante, come disposto dall’Avviso) di controllare le risultanze delle proprie visure camerali e procedere alle eventuali modificazioni, correzioni e/o integrazioni necessarie ai fini dei successivi controlli che sarebbero stati compiuti.
Non è, invece, ammissibile pretendere ( ex post rispetto alla presentazione della domanda) che il SE debba avere riguardo a dati ulteriori e/o diversi rispetto, dovendo al riguardo rammentarsi che « nelle procedure a sportello, in cui la formazione dell’elenco delle proposte ammesse e la relativa ripartizione del contributo avviene rigorosamente sulla base dei dati contenuti nelle domande di agevolazione, vige il principio di autoresponsabilità, per cui è onere dell’istante presentare all’Amministrazione dati chiari, completi e veritieri oltre che documentazione adeguata e sufficiente ad attestare la sussistenza dei presupposti per l’ammissione al beneficio, ricadendo sullo stesso eventuali carenze o difformità incidenti sull’ammissibilità o accoglimento dell’istanza » (così T.A.R. Lazio, Sez. III-ter, 17 ottobre 2023, n. 15324).
II.2.3. Dalla lettura della visura presentata al SE (nonché prodotta dalla ricorrente in questo giudizio: doc. 8) risulta:
- nel frontespizio, sotto la voce « ATTIVITA’ »: « Codice ATECO 46.32 » (pag. 1);
- nella sezione 7 « Attività, albi ruoli e licenza », alla voce « Classificazione ATECORI 2007-2022 dell’attività »: « Codice: 46.32 – commercio all’ingrosso di carne e di prodotti a base di carne. Importanza: primaria Registro Imprese (codice ottenuto dall’attività dichiarata) » (pag. 7);
- soltanto nella sezione 8 « Sedi secondarie ed unità locali », alla voce « Classificazione ATECORI 2007-2022 dell’attività (codici ottenuti dall’attività dichiarata) »: « Codice: 10.13 – produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili. Importanza: primaria Registro Imprese » e « Codice: 46.32 – commercio all’ingrosso di carne e di prodotti a base di carne. Importanza: secondaria Registro Imprese » (pag. 9).
II.2.3.1. Sulla base di questi dati (gli unici che il SE, secondo la lex specialis , era tenuto a consultare e ai quali doveva attenersi), legittimamente è stato ritenuto che il codice ATECO prevalente fosse il 46.32 (pacificamente non presente nell’Elenco di cui all’Allegato B dell’Avviso) e che, conseguentemente, la richiesta non potesse essere ammessa.
II.3. Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto alla luce dell’infondatezza delle censure che sono state proposte.
II.4. La regolamentazione delle spese di lite avviene, in deroga al criterio della soccombenza, disponendone l’integrale compensazione fra tutte le parti, avuto riguardo alla natura delle questioni trattate e agli interessi sottesi alla proposizione della domanda giudiziale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate fra tutte le parti.
La presente sentenza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che ne darà comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL UC, Presidente FF
Gabriele La Malfa Ribolla, Referendario
IN RO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IN RO | EL UC |
IL SEGRETARIO