Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 25/06/2025, n. 4727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4727 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 04727/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02389/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2389 del 2024, proposto da
Officine Cst S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Raffaele Sepe, Vincenzo Palomba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Raffaele Sepe in Napoli, via del Parco Margherita n. 3;
nei confronti
Comune di Lusciano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mimmo Napoletano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
PER L'ESECUZIONE DEL decreto ingiuntivo n. 1226/2023 – R.G.N. 3008/2023, emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 16 marzo 2023 e depositato in Cancelleria in data 17 marzo 2023, notificato in data 21 marzo 2023 al COMUNE in persona del Sindaco pro tempore, dichiarato definitivamente esecutivo in data 22 maggio 2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Lusciano;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 la dott.ssa Anna Pappalardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Rilevato che la società istante ha chiesto l’esecuzione del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Napoli Nord e che ha ingiunto al COMUNE intimato di pagare in favore della parte ricorrente, per le causali di cui al ricorso, la somma di €111.182,36 oltre ad interessi nella misura di cui al D.Lgs. 231/02 ed oltre alle spese del procedimento monitorio liquidate in € 145,50 per spese vive, € 540,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie del 15% sul compenso, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.;
Considerato che l’amministrazione intimata si è costituita in giudizio deducendo di avere dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
Rilevato che alla cc del 128 giugno 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione;
DIRITTO
Ritenuto che come emerge dagli atti depositati dall’amministrazione intimata , in data 05/05/2024 è stato dichiarato il “dissesto finanziario ai sensi dell’art. 246 del D.Lgs. 267/2000” immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 co. 4, del D.Lgs. 267/2000, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23; (cfr. prod. del Comune di Lusciano doc. all.to n.2).
Rilevato che lo status di dissesto finanziario dichiarato per un ente implica l’applicazione dell’art. 248, comma 2, TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), che prevede che non possono essere avviate procedure esecutive (tra le quali rientra il giudizio di ottemperanza) successivamente alla
declaratoria di dissesto finanziario dell’Ente e l’estinzione di quelle già in corso( cfr. ex multis TAR Campania, Napoli, sez. III, sent. 5 ottobre 2022, n. 6176);
Rilevato altresì che la situazione di dissesto assoggetta a procedura liquidatoria tutte le obbligazioni
derivanti da fatti o atti intervenuti prima della dichiarazione di dissesto, anche se tali obbligazioni siano state liquidate in via definitiva solo successivamente; e che peraltro il decreto ingiuntivo azionato nella specie è anteriore alla dichiarazione di dissesto;
Ritenuto conclusivamente che per effetto di quanto sopra non resta che dichiarare l’estinzione del giudizio con la conseguenza che ogni istanza andrà presentata all’Organismo Straordinario di Liquidazione (OSL).
Spese compensate
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), dichiara estinto il presente giudizio di ottemperanza in ragione della sopravvenuta declaratoria di dissesto finanziario dell’ente debitore.,
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Anna Pappalardo, Presidente, Estensore
Daria Valletta, Primo Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Anna Pappalardo |
IL SEGRETARIO