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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 23/12/2025, n. 867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 867 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3870/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 3870/2025 promosso da:
nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. RE Parte_1
TO;
e nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
RE TO.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO.
CONCLUSIONI:
“A) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con facoltà di ciascuno di fissare la propria residenza ove riterrà più opportuno, prestandosi sin da ora reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo per sé del passaporto e della carta d'identità validi per l'espatrio.
B) A totale definizione di ogni precedente questione di natura economica e patrimoniale, le parti pattuiscono quanto segue. Il SI. si obbliga a trasferire alla SI.ra Parte_2 [...]
, che accetta, la propria quota pari ad ½ pro-indiviso dell'immobile sito in Chiaravalle Parte_1
(AN) via Buozzi 11, individuato al catasto del Comune di Chiaravalle (AN) al foglio 18, mappale
- 1 - 236, sub.6 piani primo e quarto, categoria A/2, classe 3, vani 6,5 R.C. euro 503,55 e sub.2 piano terreno categoria C6 classe 7 mq. 16 R.C. euro 33,88 (doc.06). Tenuto conto che le parti hanno contribuito sino ad oggi al pagamento del mutuo stipulato per l'acquisto della casa familiare, a tacitazione di ogni precedente questione di natura economica, la SI.ra si Parte_1 obbliga a corrispondere al SI. la complessiva somma di € 27.000,00, tramite pagamento Pt_2 della somma di € 15.000,00, entro il termine di 7 giorni successivi alla data del rogito, e dal mese successivo tramite la somma di € 100,00 mensile, fino a totale copertura della residua somma di € 12.000,00.
C) Le parti pattuiscono che le rate mensili (€ 409,64 cadauna) relative all'erogazione del mutuo di cui in premessa (doc.07), sino all'estinzione del mutuo medesimo, verranno pagate integralmente dalla , la quale provvederà alle relative operazioni di accollo, a Parte_1 seguito della stipula del rogito, mentre fino a quella data varrà quanto già pattuito in sede di separazione personale dei coniugi.
D) La figlia minore viene affidata, con la forma dell'affidamento condiviso, ad Persona_1 entrambi i genitori, dai quali avrà diritto di ricevere cura, educazione ed istruzione.
E) Le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo tra i coniugi tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
F) Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità separatamente
G) I coniugi, d'accordo tra loro, stabiliscono che la dimora prevalente e la residenza delle figlie e siano presso l'abitazione della madre SI.ra ; il Persona_2 Persona_1 Parte_1 cambio di residenza, o domicilio della figlia minore (fermo restando l'obbligo di comunicazione), potrà avvenire senza il preventivo accordo dei genitori, solo ed esclusivamente nel caso in cui le distanze (dal luogo della nuova residenza o domicilio), siano tali da non impedire al coniuge non collocatario l'esercizio del diritto di visita, o da non alterare il diritto del medesimo di partecipare alla vita della figlia.
H) La figlia minore trascorrerà con il padre uno, o due pomeriggi la settimana, Persona_1 tenuto conto degli impegni lavorativi del predetto genitore, con possibilità di pernottare presso l'abitazione paterna.
- 2 - I) La figlia trascorrerà altresì i fine settimana, a settimane alternate, con il padre, dal Per_1 venerdì, tarda serata, fino all'orario di cena della domenica;
il padre potrà, per esigenze lavorative, comunicare un diverso orario del periodo nel quale starà con le figlia, relativamente al predetto fine settimana.
J) Fuori di tali giorni e di tali orari, la figlia rimarrà con la madre.
K) I tempi di cui sopra, che potranno essere derogati col preventivo accordo dei genitori, saranno gestiti dai genitori avuto riguardo alle esigenze preminenti della figlia, alle loro inclinazioni, alle loro necessità di crescita, di istruzione e di educazione serena ed armoniosa.
L) La figlia minore trascorrerà con il padre le feste natalizie, alternando con la Persona_1 madre il giorno di Natale e quello di Santo Stefano. La figlia minore trascorrerà Persona_1 con il padre le feste pasquali, alternando con la madre il giorno di Pasqua e quello del Lunedì dell'Angelo.
M) I genitori stabiliscono che, se la figlia trascorrerà il periodo comprendente il giorno di
Natale con la madre, il periodo comprendente il giorno di Pasqua sarà trascorso con il padre e viceversa.
N) Il padre e la madre avranno inoltre il diritto-dovere di tenere con ognuno di loro la figlia minore, compatibilmente agli impegni scolastici della figlia e lavorativi degli stessi, sette giorni consecutivi nel periodo estivo che va dal 15 giugno al 1 settembre, nonché per un altro periodo di massimo 7 giorni, anche non consecutivi, nel resto dell'anno, compatibilmente con gli impegni scolastici della figlia;
tali periodi dovranno essere concordati preventivamente tra i genitori almeno un mese prima e potranno essere derogati sempre con l'accordo dei genitori.
O) Ai fini di mantenere un rapporto significativo e continuativo con gli ascendenti e con i parenti di ciascun genitore, nel tempo che la figlia trascorrerà con il padre avranno il diritto di frequentare gli ascendenti ed i parenti paterni, mentre nel tempo che trascorrerà con la madre avranno diritto di frequentare gli ascendenti ed i parenti materni.
P) Tenuto conto delle attuali esigenze di entrambe le figlie, del tenore di vita goduto dalle medesime in costanza di convivenza con entrambi i coniugi, dei tempi di permanenza della figlia minore presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi, della valenza Per_1 economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore, i coniugi d'accordo stabiliscono che il SI. verserà alla SI.ra , quale genitore Parte_2 Parte_1 con cui le figlie (maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente) e Persona_2 Pt_2
- 3 - hanno la loro dimora prevalente e quindi quale contributo al mantenimento ordinario Per_1 delle figlie stesse, entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese in via anticipata, a mezzo di bonifico bancario, la somma mensile di € 300,00 (trecento/00) per ciascun figlio e così complessivamente l'importo di € 600,00 (seicento/00) mensili rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
Q) Le parti si obbligano altresì a sostenere nella misura del 50% cadauno, previa esibizione delle ricevute di pagamento, le spese straordinarie mediche, scolastiche, di acquisto libri, trasporto e corredo scolastico, nonché tutte quelle spese straordinarie necessarie allo sviluppo socio-culturale e sportivo delle figlie (spese sportive, di turismo, di vacanza studio, ripetizioni ecc.), purché previamente concordate tra i genitori. Sul punto le parti concordano che troverà applicazione il protocollo redatto dal Tribunale di Ancona per i procedimenti in materia di famiglia in vigore dal 10/07/2024 che i coniugi dichiarano di conoscere ed accettare. I coniugi stabiliscono che le spese per il sostegno psicologico e/o psicoterapeutico per la figlia Per_2 sono considerate come spese straordinarie e pertanto verranno sostenute al 50% dai genitori.
R) I coniugi pattuiscono che eventuali assegni familiari relativi alle figlie e Persona_2
saranno percepiti al 50% ciascuno. Persona_1
S) I coniugi, essendo economicamente autosufficienti ed indipendenti, perdurando siffatta situazione, nulla richiedono per sé reciprocamente a titolo di mantenimento.
T) Le spese bollo e contributo unificato di cui al presente atto saranno a carico dei coniugi in parti uguali tra loro.
U) I coniugi dichiarano di prestarsi reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto personale del minore, altresì dichiarano di prestare il proprio consenso al rilascio e/o rinnovo della carta di identità valida per l'espatrio. Ad ogni modo, per ogni viaggio, le parti dovranno comunicare, preventivamente, all'altro genitore le date del viaggio e del rientro nonché il luogo o i luoghi in cui soggiornerà il minore.”
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e hanno chiesto la Parte_1 Parte_2 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Chiaravalle (AN) il 14/02/2015.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
- 4 - 3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. che in data 04.12.2025 ha espresso parere favorevole.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con sentenza n. 47 del 22.01.2025, diventata irrevocabile, il Tribunale di Ancona ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al Giudice relatore. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Chiaravalle
(AN) il 14/02/2015 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Chiaravalle (AN) al n. 1, parte II, serie A dell'anno 2015.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi delle due figlie, la primogenita maggiorenne ma economicamente non autosufficiente e la secondogenita ancora minorenne.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto della minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione della minore.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. Le spese del giudizio sono compensate in ragione dell'accordo delle parti sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
- 5 - dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
a Chiaravalle (AN) il 14/02/2015 e trascritto nel Registro dello Stato Parte_2
Civile del Comune di Chiaravalle (AN) al n. 1, parte II, serie A dell'anno 2015; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Chiaravalle (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 22.12.2026.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
- 6 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 3870/2025 promosso da:
nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. RE Parte_1
TO;
e nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
RE TO.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO.
CONCLUSIONI:
“A) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con facoltà di ciascuno di fissare la propria residenza ove riterrà più opportuno, prestandosi sin da ora reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo per sé del passaporto e della carta d'identità validi per l'espatrio.
B) A totale definizione di ogni precedente questione di natura economica e patrimoniale, le parti pattuiscono quanto segue. Il SI. si obbliga a trasferire alla SI.ra Parte_2 [...]
, che accetta, la propria quota pari ad ½ pro-indiviso dell'immobile sito in Chiaravalle Parte_1
(AN) via Buozzi 11, individuato al catasto del Comune di Chiaravalle (AN) al foglio 18, mappale
- 1 - 236, sub.6 piani primo e quarto, categoria A/2, classe 3, vani 6,5 R.C. euro 503,55 e sub.2 piano terreno categoria C6 classe 7 mq. 16 R.C. euro 33,88 (doc.06). Tenuto conto che le parti hanno contribuito sino ad oggi al pagamento del mutuo stipulato per l'acquisto della casa familiare, a tacitazione di ogni precedente questione di natura economica, la SI.ra si Parte_1 obbliga a corrispondere al SI. la complessiva somma di € 27.000,00, tramite pagamento Pt_2 della somma di € 15.000,00, entro il termine di 7 giorni successivi alla data del rogito, e dal mese successivo tramite la somma di € 100,00 mensile, fino a totale copertura della residua somma di € 12.000,00.
C) Le parti pattuiscono che le rate mensili (€ 409,64 cadauna) relative all'erogazione del mutuo di cui in premessa (doc.07), sino all'estinzione del mutuo medesimo, verranno pagate integralmente dalla , la quale provvederà alle relative operazioni di accollo, a Parte_1 seguito della stipula del rogito, mentre fino a quella data varrà quanto già pattuito in sede di separazione personale dei coniugi.
D) La figlia minore viene affidata, con la forma dell'affidamento condiviso, ad Persona_1 entrambi i genitori, dai quali avrà diritto di ricevere cura, educazione ed istruzione.
E) Le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo tra i coniugi tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
F) Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità separatamente
G) I coniugi, d'accordo tra loro, stabiliscono che la dimora prevalente e la residenza delle figlie e siano presso l'abitazione della madre SI.ra ; il Persona_2 Persona_1 Parte_1 cambio di residenza, o domicilio della figlia minore (fermo restando l'obbligo di comunicazione), potrà avvenire senza il preventivo accordo dei genitori, solo ed esclusivamente nel caso in cui le distanze (dal luogo della nuova residenza o domicilio), siano tali da non impedire al coniuge non collocatario l'esercizio del diritto di visita, o da non alterare il diritto del medesimo di partecipare alla vita della figlia.
H) La figlia minore trascorrerà con il padre uno, o due pomeriggi la settimana, Persona_1 tenuto conto degli impegni lavorativi del predetto genitore, con possibilità di pernottare presso l'abitazione paterna.
- 2 - I) La figlia trascorrerà altresì i fine settimana, a settimane alternate, con il padre, dal Per_1 venerdì, tarda serata, fino all'orario di cena della domenica;
il padre potrà, per esigenze lavorative, comunicare un diverso orario del periodo nel quale starà con le figlia, relativamente al predetto fine settimana.
J) Fuori di tali giorni e di tali orari, la figlia rimarrà con la madre.
K) I tempi di cui sopra, che potranno essere derogati col preventivo accordo dei genitori, saranno gestiti dai genitori avuto riguardo alle esigenze preminenti della figlia, alle loro inclinazioni, alle loro necessità di crescita, di istruzione e di educazione serena ed armoniosa.
L) La figlia minore trascorrerà con il padre le feste natalizie, alternando con la Persona_1 madre il giorno di Natale e quello di Santo Stefano. La figlia minore trascorrerà Persona_1 con il padre le feste pasquali, alternando con la madre il giorno di Pasqua e quello del Lunedì dell'Angelo.
M) I genitori stabiliscono che, se la figlia trascorrerà il periodo comprendente il giorno di
Natale con la madre, il periodo comprendente il giorno di Pasqua sarà trascorso con il padre e viceversa.
N) Il padre e la madre avranno inoltre il diritto-dovere di tenere con ognuno di loro la figlia minore, compatibilmente agli impegni scolastici della figlia e lavorativi degli stessi, sette giorni consecutivi nel periodo estivo che va dal 15 giugno al 1 settembre, nonché per un altro periodo di massimo 7 giorni, anche non consecutivi, nel resto dell'anno, compatibilmente con gli impegni scolastici della figlia;
tali periodi dovranno essere concordati preventivamente tra i genitori almeno un mese prima e potranno essere derogati sempre con l'accordo dei genitori.
O) Ai fini di mantenere un rapporto significativo e continuativo con gli ascendenti e con i parenti di ciascun genitore, nel tempo che la figlia trascorrerà con il padre avranno il diritto di frequentare gli ascendenti ed i parenti paterni, mentre nel tempo che trascorrerà con la madre avranno diritto di frequentare gli ascendenti ed i parenti materni.
P) Tenuto conto delle attuali esigenze di entrambe le figlie, del tenore di vita goduto dalle medesime in costanza di convivenza con entrambi i coniugi, dei tempi di permanenza della figlia minore presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi, della valenza Per_1 economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore, i coniugi d'accordo stabiliscono che il SI. verserà alla SI.ra , quale genitore Parte_2 Parte_1 con cui le figlie (maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente) e Persona_2 Pt_2
- 3 - hanno la loro dimora prevalente e quindi quale contributo al mantenimento ordinario Per_1 delle figlie stesse, entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese in via anticipata, a mezzo di bonifico bancario, la somma mensile di € 300,00 (trecento/00) per ciascun figlio e così complessivamente l'importo di € 600,00 (seicento/00) mensili rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
Q) Le parti si obbligano altresì a sostenere nella misura del 50% cadauno, previa esibizione delle ricevute di pagamento, le spese straordinarie mediche, scolastiche, di acquisto libri, trasporto e corredo scolastico, nonché tutte quelle spese straordinarie necessarie allo sviluppo socio-culturale e sportivo delle figlie (spese sportive, di turismo, di vacanza studio, ripetizioni ecc.), purché previamente concordate tra i genitori. Sul punto le parti concordano che troverà applicazione il protocollo redatto dal Tribunale di Ancona per i procedimenti in materia di famiglia in vigore dal 10/07/2024 che i coniugi dichiarano di conoscere ed accettare. I coniugi stabiliscono che le spese per il sostegno psicologico e/o psicoterapeutico per la figlia Per_2 sono considerate come spese straordinarie e pertanto verranno sostenute al 50% dai genitori.
R) I coniugi pattuiscono che eventuali assegni familiari relativi alle figlie e Persona_2
saranno percepiti al 50% ciascuno. Persona_1
S) I coniugi, essendo economicamente autosufficienti ed indipendenti, perdurando siffatta situazione, nulla richiedono per sé reciprocamente a titolo di mantenimento.
T) Le spese bollo e contributo unificato di cui al presente atto saranno a carico dei coniugi in parti uguali tra loro.
U) I coniugi dichiarano di prestarsi reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto personale del minore, altresì dichiarano di prestare il proprio consenso al rilascio e/o rinnovo della carta di identità valida per l'espatrio. Ad ogni modo, per ogni viaggio, le parti dovranno comunicare, preventivamente, all'altro genitore le date del viaggio e del rientro nonché il luogo o i luoghi in cui soggiornerà il minore.”
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e hanno chiesto la Parte_1 Parte_2 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Chiaravalle (AN) il 14/02/2015.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
- 4 - 3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. che in data 04.12.2025 ha espresso parere favorevole.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con sentenza n. 47 del 22.01.2025, diventata irrevocabile, il Tribunale di Ancona ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al Giudice relatore. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Chiaravalle
(AN) il 14/02/2015 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Chiaravalle (AN) al n. 1, parte II, serie A dell'anno 2015.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi delle due figlie, la primogenita maggiorenne ma economicamente non autosufficiente e la secondogenita ancora minorenne.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto della minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione della minore.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. Le spese del giudizio sono compensate in ragione dell'accordo delle parti sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
- 5 - dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
a Chiaravalle (AN) il 14/02/2015 e trascritto nel Registro dello Stato Parte_2
Civile del Comune di Chiaravalle (AN) al n. 1, parte II, serie A dell'anno 2015; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Chiaravalle (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 22.12.2026.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
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