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Ordinanza 24 marzo 2025
Ordinanza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, ordinanza 24/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI LECCE prima sezione civile la Corte, composta dai seguenti magistrati: dr.ssa Anna Rita Pasca presidente rel. ed est. dr. Maurizio Petrelli consigliere dr.ssa Virginia Zuppetta consigliere ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nel ricorso ex artt. 669 bis e 671 c.p.c. in corso di causa iscritto al nr. 58/2025 R.G., proposto da
, Parte_1
, Parte_2
entrambe in qualità di eredi di e rappresentate e difese dall'avv. Persona_1 Parte_3
come da procura in atti,
[...]
RICORRENTI
NEI CONFRONTI DI
, rappresentato e difeso dall'avv. NICOLI' RAFFAELE come da CP_1
procura in atti,
RESISTENTE
CP_2
convenuta - contumace
Svolgimento del procedimento e motivi della decisione
I. - Con ricorso depositato il 20 gennaio 2025 e , in Parte_1 Parte_2
qualità di eredi di , hanno proposto ricorso ai sensi degli articoli 669 bis e 671 Persona_1
del codice di procedura civile, al fine di ottenere il sequestro conservativo delle somme ricavate dalla vendita di immobili nell'ambito della procedura esecutiva n. 337/2022, nei limiti dell'importo da assegnare al creditore procedente e con nomina del CP_1
custode in persona del professionista delegato nell'ambito di detta procedura esecutiva.
A sostegno della propria richiesta, per quanto in questa sede rileva, deducevano che:
1. - con sentenza non definitiva n. 1125/2018, pubblicata in data 21.11.2018, la Corte
d'Appello di Lecce, in riforma della pronuncia resa in primo grado, accertava e dichiarava la sussistenza di una società di fatto tra i germani e e disponeva il Persona_1 CP_3
prosieguo del contenzioso al fine di determinare, per mezzo di C.T.U., la quota spettante a;
CP_1
2. - con sentenza definitiva n. 582/2020, pubblicata il 22.06.2020, la Corte d'Appello di
Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , sulla base CP_1 dell'espletata C.T.U. condannava e , in qualità di Parte_2 Parte_1 eredi di , al pagamento della somma di €.123.773,51, oltre rivalutazione Persona_1
monetaria con decorrenza dal 13.07.1999 e interessi legali sulle somme annualmente rivalutate, con la medesima decorrenza e fino alla data della sentenza, nonché al pagamento del 50% delle spese processuali del doppio grado di giudizio, comprese quelle delle cc.tt.uu. espletate in entrambi i gradi;
3. - e proponevano ricorso per Cassazione avverso Parte_2 Parte_1
le suddette sentenze;
resisteva cha a sua volta proponeva appello CP_1
incidentale; veniva quindi istaurato dinanzi alla Cassazione il procedimento n.
22796/2020 R.G., fissato all'11.02.2025 per la riserva per la decisione.
4. - e proponevano dinanzi alla Corte d'Appello di Per_1 Parte_2 Parte_1
Lecce istanza di sospensione della esecuzione delle impugnate sentenze, che veniva rigettata dalla Corte d'Appello, che non ravvisava la ricorrenza del periculum in mora con riferimento all'eccepita difficoltà di ripetere le somme eventualmente pagate, per essere titolare di pensione correlata all'attività lavorativa espletata come CP_1
imprenditore sino al 2004 e usufruttuario di due beni immobili.
5. - , in pendenza del giudizio di legittimità, dava esecuzione alla gravata CP_1
sentenza di condanna resa in grado di appello, avviando la procedura esecutiva immobiliare n. 337/2022 R.G., nell'ambito della quale venivano messi in vendita e aggiudicati gli immobili di proprietà delle sigg.re ricavandosi una somma idonea Per_1 all'integrale pagamento del debito riconosciuto dalla Corte di Appello, nell'ambito della quale risulta fissata l'udienza per l'approvazione del piano di riparto, con l'assegnazione delle somme in favore del creditore pignorante . CP_1
In considerazione di quanto innanzi, le ricorrenti, premesso che in pendenza del giudizio di Cassazione la competenza cautelare è della Corte d'Appello già pronunciatasi, chiedono il sequestro conservativo in corso di causa del ricavato della vendita immobiliare sino alla somma spettante al creditore procedente , allegando a tal fine la sussistenza CP_1
del fumus boni juris, sul punto sostanzialmente reiterando i motivi del ricorso per
Cassazione, nonché del periculum in mora, sul punto sostanzialmente contestando le valutazioni fatte dalla Corte d'Appello nel rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza di appello proposta dalle odierne ricorrenti ex articolo 373
c.p.c..
II. - Instaurato il contraddittorio, si costituiva , eccependo in via preliminare CP_1
l'inammissibilità della domanda cautelare proposta ex articolo 671 CPC, per essere quest'ultima volta a disciplinare la fattispecie, ben diversa dalla presente, nella quale sia il creditore, ancorché sulla base di un credito ancora sub judice, a chiedere il sequestro conservativo di beni del debitore in presenza di fondato timore di perdere la garanzia dello stesso, con la conseguenza che un unico soggetto legittimato a proporre tale istanza è il creditore;
segnala il resistente che nella fattispecie in esame il ricorso risulta singolarmente e illegittimamente proposto dalle debitrici, tant'è che in caso di esito positivo del ricorso per Cassazione giammai le ricorrenti potrebbero assumere le vesti di creditrici;
CP_1
contestava altresì nel merito la fondatezza della domanda cautelare, sia sotto il
[...]
profilo dell'assenza del fumus boni iuris, sia per assenza del periculum in mora, segnalando, sotto tale aspetto, che questa Corte d'Appello ne ha già esclusa la sussistenza con l'ordinanza con la quale ha rigettato l'istanza ex articolo 373 c.p.c..
III. - Instaurato il contraddittorio tra le parti dinanzi alla seconda sezione civile di questa
Corte, con ordinanza del 20 febbraio 2025 la procedura veniva rimessa al Presidente della
Corte d'Appello per l'assegnazione alla prima sezione civile, attenendo il contenzioso a materia societaria, di competenza di quest'ultima. Seguiva assegnazione della procedura alla prima sezione civile.
Con decreto del 26 febbraio 2025 veniva fissata la comparizione delle parti per l'udienza del 20 marzo 2025, nella quale i difensori delle parti illustravano le rispettive posizioni e si riportavano alle proprie richieste, chiedendone l'accoglimento. All'esito questa Corte riservava la decisione.
IV. - Il ricorso è inammissibile e tanto preclude a questa Corte ogni valutazione sulla sussistenza dei presupposti.
Come noto, l'art. 671 c.p.c. legittima il creditore, che abbia fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, a formulare al giudice, anche in corso di causa, istanza per ottenere il sequestro conservativo di beni mobili o immobili del debitore o delle somme e cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento.
Tanto premesso, deve rilevarsi che tali presupposti non sussistono nella fattispecie in esame, atteso che allo stato, cioè nella situazione attuale: a) le ricorrenti e non sono creditrici ne può ritenersi Parte_4 Parte_1
dinanzi alla Cassazione l'esistenza di un loro credito, per essere al contrario le stesse debitrici sulle base di sentenza la cui provvisoria esecutorietà è stata confermata dalla
Corte d'appello con ordinanza del 16 febbraio 2021;
b) qualunque dovesse essere l'esito del ricorso per Cassazione, giammai da tale decisione deriverebbe l'accertamento di un credito di e , Parte_2 Parte_1
essendo al contrario contenzioso, cioè tuttora sub giudice, solo il credito di;
CP_1
c) la somma della quale si chiede il sequestro conservativo prima dell'approvazione del piano di riparto e dell'assegnazione al creditore costituisce bene mobile CP_1
delle stesse odierne ricorrenti, debitrici pignorate.
Deve aggiungersi che un credito restitutorio potrebbe sorgere ma solo dopo l'assegnazione delle somme in questione al creditore procedente e in presenza di sentenza della
Cassazione che annulli la statuizione di condanna esecutiva contenuta nella sentenza della
Corte d'appello, per cui anche sotto questo profilo difetterebbe comunque il profilo dell'attualità anche solo di un ipotetico presupposto per un'azione restitutoria, posto che la stessa parte comunque dall'avvenuta esecuzione del pagamento.
Emerge peraltro dal contenuto del ricorso che la difesa delle odierne ricorrenti, nel cercare di apprestare ogni possibile tutela alle stesse, in sostanza introduce in questa sede valutazioni sul fumus boni iuris, da ritenersi qui precluse, al pari di quanto avviene in caso di istanza ex articolo 373 cpc, per avere questa Corte d'appello esaurito il potere decisorio nel merito con il deposito della sentenza definitiva di condanna di Parte_5
, nonché reitera le valutazioni sul periculum in mora già espresse in sede
[...]
di ricorso ex articolo 373 cpc e già rigettate dalla Corte d'appello con ordinanza del 16 febbraio 2021.
Da tanto emerge quindi che si tratta in sostanza di un'istanza volta ad ottenere una sospensione dell'esecuzione e, quindi, una sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di condanna definitiva 582/2020 emessa da questa Corte di Appello, qui preclusa per quanto innanzi detto.
In tal senso si è espressa la Cassazione in una risalente sentenza della terza sezione civile, la numero 4293 del 25 giugno 1988, alla quale non sono tuttavia seguite sentenze di segno contrario. Con tale sentenza la Cassazione ha chiarito che <Con riguardo a sentenza di primo grado, provvisoriamente esecutiva, di pagamento di una somma di denaro, la parte condannata non può essere autorizzata al sequestro conservativo di quella somma che abbia richiesto (previa effettuazione del suo deposito presso un istituto di credito) deducendo l'inesistenza del suo debito e, quindi, il credito alla restituzione di quanto deve pagare, atteso che l'accertamento a cognizione piena, ancorché non definitivo, contenuto nella sentenza esclude la sussistenza del fumus boni iuris necessario per la concessione della misura cautelare, restando esperibile per la parte soccombente con la impugnazione della detta sentenza soltanto la richiesta, al giudice dell'appello, di sospensione o revoca della clausola di provvisoria esecuzione (cosiddetta inibitoria) ex art. 351, c.p.c.>>.
Tale principio di diritto, sebbene affermato in relazione ad una sentenza di primo grado impugnata dinanzi alla Corte d'Appello, è all'evidenza applicabile anche nel caso di sentenza della Corte d'appello gravata da ricorso per Cassazione, essendo identiche e le ragioni giuridiche poste a fondamento di tale decisione.
V. - Attesa la peculiarità della vicenda in fatto e la novità delle questioni giuridiche esaminate, spese e compensi della presente fase possono essere interamente compensati tra le parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara inammissibile il ricorso per sequestro conservativo proposto da
[...]
e da il 20 gennaio 2025; Parte_1 Parte_2
2) Dichiara interamente compensati tra le parti spese e compensi della presente procedura per giusti motivi.
Lecce, 20 marzo 2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Rita Pasca
ORDINANZA nel ricorso ex artt. 669 bis e 671 c.p.c. in corso di causa iscritto al nr. 58/2025 R.G., proposto da
, Parte_1
, Parte_2
entrambe in qualità di eredi di e rappresentate e difese dall'avv. Persona_1 Parte_3
come da procura in atti,
[...]
RICORRENTI
NEI CONFRONTI DI
, rappresentato e difeso dall'avv. NICOLI' RAFFAELE come da CP_1
procura in atti,
RESISTENTE
CP_2
convenuta - contumace
Svolgimento del procedimento e motivi della decisione
I. - Con ricorso depositato il 20 gennaio 2025 e , in Parte_1 Parte_2
qualità di eredi di , hanno proposto ricorso ai sensi degli articoli 669 bis e 671 Persona_1
del codice di procedura civile, al fine di ottenere il sequestro conservativo delle somme ricavate dalla vendita di immobili nell'ambito della procedura esecutiva n. 337/2022, nei limiti dell'importo da assegnare al creditore procedente e con nomina del CP_1
custode in persona del professionista delegato nell'ambito di detta procedura esecutiva.
A sostegno della propria richiesta, per quanto in questa sede rileva, deducevano che:
1. - con sentenza non definitiva n. 1125/2018, pubblicata in data 21.11.2018, la Corte
d'Appello di Lecce, in riforma della pronuncia resa in primo grado, accertava e dichiarava la sussistenza di una società di fatto tra i germani e e disponeva il Persona_1 CP_3
prosieguo del contenzioso al fine di determinare, per mezzo di C.T.U., la quota spettante a;
CP_1
2. - con sentenza definitiva n. 582/2020, pubblicata il 22.06.2020, la Corte d'Appello di
Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , sulla base CP_1 dell'espletata C.T.U. condannava e , in qualità di Parte_2 Parte_1 eredi di , al pagamento della somma di €.123.773,51, oltre rivalutazione Persona_1
monetaria con decorrenza dal 13.07.1999 e interessi legali sulle somme annualmente rivalutate, con la medesima decorrenza e fino alla data della sentenza, nonché al pagamento del 50% delle spese processuali del doppio grado di giudizio, comprese quelle delle cc.tt.uu. espletate in entrambi i gradi;
3. - e proponevano ricorso per Cassazione avverso Parte_2 Parte_1
le suddette sentenze;
resisteva cha a sua volta proponeva appello CP_1
incidentale; veniva quindi istaurato dinanzi alla Cassazione il procedimento n.
22796/2020 R.G., fissato all'11.02.2025 per la riserva per la decisione.
4. - e proponevano dinanzi alla Corte d'Appello di Per_1 Parte_2 Parte_1
Lecce istanza di sospensione della esecuzione delle impugnate sentenze, che veniva rigettata dalla Corte d'Appello, che non ravvisava la ricorrenza del periculum in mora con riferimento all'eccepita difficoltà di ripetere le somme eventualmente pagate, per essere titolare di pensione correlata all'attività lavorativa espletata come CP_1
imprenditore sino al 2004 e usufruttuario di due beni immobili.
5. - , in pendenza del giudizio di legittimità, dava esecuzione alla gravata CP_1
sentenza di condanna resa in grado di appello, avviando la procedura esecutiva immobiliare n. 337/2022 R.G., nell'ambito della quale venivano messi in vendita e aggiudicati gli immobili di proprietà delle sigg.re ricavandosi una somma idonea Per_1 all'integrale pagamento del debito riconosciuto dalla Corte di Appello, nell'ambito della quale risulta fissata l'udienza per l'approvazione del piano di riparto, con l'assegnazione delle somme in favore del creditore pignorante . CP_1
In considerazione di quanto innanzi, le ricorrenti, premesso che in pendenza del giudizio di Cassazione la competenza cautelare è della Corte d'Appello già pronunciatasi, chiedono il sequestro conservativo in corso di causa del ricavato della vendita immobiliare sino alla somma spettante al creditore procedente , allegando a tal fine la sussistenza CP_1
del fumus boni juris, sul punto sostanzialmente reiterando i motivi del ricorso per
Cassazione, nonché del periculum in mora, sul punto sostanzialmente contestando le valutazioni fatte dalla Corte d'Appello nel rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza di appello proposta dalle odierne ricorrenti ex articolo 373
c.p.c..
II. - Instaurato il contraddittorio, si costituiva , eccependo in via preliminare CP_1
l'inammissibilità della domanda cautelare proposta ex articolo 671 CPC, per essere quest'ultima volta a disciplinare la fattispecie, ben diversa dalla presente, nella quale sia il creditore, ancorché sulla base di un credito ancora sub judice, a chiedere il sequestro conservativo di beni del debitore in presenza di fondato timore di perdere la garanzia dello stesso, con la conseguenza che un unico soggetto legittimato a proporre tale istanza è il creditore;
segnala il resistente che nella fattispecie in esame il ricorso risulta singolarmente e illegittimamente proposto dalle debitrici, tant'è che in caso di esito positivo del ricorso per Cassazione giammai le ricorrenti potrebbero assumere le vesti di creditrici;
CP_1
contestava altresì nel merito la fondatezza della domanda cautelare, sia sotto il
[...]
profilo dell'assenza del fumus boni iuris, sia per assenza del periculum in mora, segnalando, sotto tale aspetto, che questa Corte d'Appello ne ha già esclusa la sussistenza con l'ordinanza con la quale ha rigettato l'istanza ex articolo 373 c.p.c..
III. - Instaurato il contraddittorio tra le parti dinanzi alla seconda sezione civile di questa
Corte, con ordinanza del 20 febbraio 2025 la procedura veniva rimessa al Presidente della
Corte d'Appello per l'assegnazione alla prima sezione civile, attenendo il contenzioso a materia societaria, di competenza di quest'ultima. Seguiva assegnazione della procedura alla prima sezione civile.
Con decreto del 26 febbraio 2025 veniva fissata la comparizione delle parti per l'udienza del 20 marzo 2025, nella quale i difensori delle parti illustravano le rispettive posizioni e si riportavano alle proprie richieste, chiedendone l'accoglimento. All'esito questa Corte riservava la decisione.
IV. - Il ricorso è inammissibile e tanto preclude a questa Corte ogni valutazione sulla sussistenza dei presupposti.
Come noto, l'art. 671 c.p.c. legittima il creditore, che abbia fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, a formulare al giudice, anche in corso di causa, istanza per ottenere il sequestro conservativo di beni mobili o immobili del debitore o delle somme e cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento.
Tanto premesso, deve rilevarsi che tali presupposti non sussistono nella fattispecie in esame, atteso che allo stato, cioè nella situazione attuale: a) le ricorrenti e non sono creditrici ne può ritenersi Parte_4 Parte_1
dinanzi alla Cassazione l'esistenza di un loro credito, per essere al contrario le stesse debitrici sulle base di sentenza la cui provvisoria esecutorietà è stata confermata dalla
Corte d'appello con ordinanza del 16 febbraio 2021;
b) qualunque dovesse essere l'esito del ricorso per Cassazione, giammai da tale decisione deriverebbe l'accertamento di un credito di e , Parte_2 Parte_1
essendo al contrario contenzioso, cioè tuttora sub giudice, solo il credito di;
CP_1
c) la somma della quale si chiede il sequestro conservativo prima dell'approvazione del piano di riparto e dell'assegnazione al creditore costituisce bene mobile CP_1
delle stesse odierne ricorrenti, debitrici pignorate.
Deve aggiungersi che un credito restitutorio potrebbe sorgere ma solo dopo l'assegnazione delle somme in questione al creditore procedente e in presenza di sentenza della
Cassazione che annulli la statuizione di condanna esecutiva contenuta nella sentenza della
Corte d'appello, per cui anche sotto questo profilo difetterebbe comunque il profilo dell'attualità anche solo di un ipotetico presupposto per un'azione restitutoria, posto che la stessa parte comunque dall'avvenuta esecuzione del pagamento.
Emerge peraltro dal contenuto del ricorso che la difesa delle odierne ricorrenti, nel cercare di apprestare ogni possibile tutela alle stesse, in sostanza introduce in questa sede valutazioni sul fumus boni iuris, da ritenersi qui precluse, al pari di quanto avviene in caso di istanza ex articolo 373 cpc, per avere questa Corte d'appello esaurito il potere decisorio nel merito con il deposito della sentenza definitiva di condanna di Parte_5
, nonché reitera le valutazioni sul periculum in mora già espresse in sede
[...]
di ricorso ex articolo 373 cpc e già rigettate dalla Corte d'appello con ordinanza del 16 febbraio 2021.
Da tanto emerge quindi che si tratta in sostanza di un'istanza volta ad ottenere una sospensione dell'esecuzione e, quindi, una sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di condanna definitiva 582/2020 emessa da questa Corte di Appello, qui preclusa per quanto innanzi detto.
In tal senso si è espressa la Cassazione in una risalente sentenza della terza sezione civile, la numero 4293 del 25 giugno 1988, alla quale non sono tuttavia seguite sentenze di segno contrario. Con tale sentenza la Cassazione ha chiarito che <Con riguardo a sentenza di primo grado, provvisoriamente esecutiva, di pagamento di una somma di denaro, la parte condannata non può essere autorizzata al sequestro conservativo di quella somma che abbia richiesto (previa effettuazione del suo deposito presso un istituto di credito) deducendo l'inesistenza del suo debito e, quindi, il credito alla restituzione di quanto deve pagare, atteso che l'accertamento a cognizione piena, ancorché non definitivo, contenuto nella sentenza esclude la sussistenza del fumus boni iuris necessario per la concessione della misura cautelare, restando esperibile per la parte soccombente con la impugnazione della detta sentenza soltanto la richiesta, al giudice dell'appello, di sospensione o revoca della clausola di provvisoria esecuzione (cosiddetta inibitoria) ex art. 351, c.p.c.>>.
Tale principio di diritto, sebbene affermato in relazione ad una sentenza di primo grado impugnata dinanzi alla Corte d'Appello, è all'evidenza applicabile anche nel caso di sentenza della Corte d'appello gravata da ricorso per Cassazione, essendo identiche e le ragioni giuridiche poste a fondamento di tale decisione.
V. - Attesa la peculiarità della vicenda in fatto e la novità delle questioni giuridiche esaminate, spese e compensi della presente fase possono essere interamente compensati tra le parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara inammissibile il ricorso per sequestro conservativo proposto da
[...]
e da il 20 gennaio 2025; Parte_1 Parte_2
2) Dichiara interamente compensati tra le parti spese e compensi della presente procedura per giusti motivi.
Lecce, 20 marzo 2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Rita Pasca