Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 05/06/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
n. 1565/2024 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI …….…………. Presidente est. dott. Fabio FAVALLI …..….……… Giudice dott.ssa Martina BADANO …..….……… Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1565 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2024, posta in decisione a seguito delle note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti entro il termine perentorio del
6.5.2025
TRA
Parte_1 elett.te dom.ta in Lucca, Via Alcide De Gasperi n.83 presso lo studio dell'avv.to Nicola Barsotti che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso
- RICORRENTE -
E
Controparte_1 elett.te dom.to in Sanremo, Via Roma n.4 presso lo studio dell'avv.to Francesco Panetta che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per il ricorrente e la resistente: “conclusioni congiunte come da note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c.”;
dr. Andrea CANCIANI 1
per il pubblico Ministero: “...senza opposizione all'accoglimento del ricorso …”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
con ricorso presentato in data 11.10.2024 – premettendo di essersi Parte_1 unita in matrimonio in Taggia il 23.2.2019 con e che dall'unione Controparte_1 non sono nati figli;
che in seguito all'insorgere di contrasti la loro convivenza era divenuta intollerabile - chiedeva al Tribunale di voler pronunziare la separazione personale dei coniugi. Chiedeva, inoltre, che in proprio favore ed a titolo di contributo al mantenimento, fosse riconosciuto un assegno di importo non inferire ad
€ 500,00 mensili.
Si costituiva ritualmente in giudizio che, con propria comparsa di Controparte_1 costituzione, se da un lato nulla opponeva alla domanda in punto status, dall'altro chiedeva che il contributo a proprio carico per il mantenimento del coniuge fosse fissato in misura non superiore ad € 250,00 mensili.
Avendo in corso di causa le parti raggiunto tra loro un accordo al fine di definire consensualmente la separazione, il Tribunale disponeva la discussione orale della causa ex art. 473-bis.22, c.4 c.p.c. a mezzo fissazione di udienza nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., Le parti, entro il termine perentorio del 6.5.2025 rassegnavano congiuntamente le loro conclusioni ed il Tribunale, acquisite quelle del Pubblico
Ministero, tratteneva la causa a riserva per la decisione del Collegio.
* * * * *
Il ricorso per separazione personale dei coniugi presentato da è Parte_1 fondato e deve essere accolto.
Osserva, infatti, il Collegio come sussistano tutti i presupposti di legge per accogliere la domanda di separazione in quanto appare provato come la prosecuzione della vita in comune sia divenuta intollerabile e la convivenza tra le parti sia ormai da tempo definitivamente cessata;
impossibilità di proseguire la vita in comune implicitamente dimostrata da quanto da esse dichiarato nelle rispettive difese e ribadito all'udienza del 18.2.2025 e nelle note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. da ultimo depositate.
Ciò premesso in punto status, le parti nelle conclusioni da ultimo formulate hanno dato congiuntamente atto di avere definitivamente risolto, in corso di causa, ogni questione tra loro esistente, dando così ai rispettivi interessi economici una composizione che, in assenza di ragioni ostative, deve essere recepita dal Collegio.
L'accordo raggiunto tra le parti giustifica l'integrale compensazione tra le stesse delle spese di lite.
P.Q.M.
dr. Andrea CANCIANI 2 n. 1565/2024 R.G.A.C.C.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide:
1) pronunzia la separazione dei coniugi nato a Controparte_1
Sanremo il 23.2.1966 e nata a [...] il [...], Parte_1 unitisi in matrimonio in Taggia il 23.2.2019;
2) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento Controparte_1 della moglie mediante versamento di un assegno Parte_1 dell'importo di € 250,00 mensili da corrispondersi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 20 di ogni mese ed annualmente da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT;
3) con impegno assunto fin d'ora dalle parti a presentare domanda congiunta di divorzio davanti al Comune di Taggia allo scadere del termine semestrale previsto dalla L.55/2015 con la quale si prevederà che avrà Parte_1 diritto ad un assegno divorzile di € 250,00, come sopra rivalutato e corrisposto, per diciotto mensilità dalla presentazione della domanda di divorzio, dopodiché sarà definitivamente liberato da ogni Controparte_1 obbligo economico verso;
Parte_1
4) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite.
Imperia, 3.6.2025
Il Presidente est.
(dott. Andrea CANCIANI)
dr. Andrea CANCIANI 3