CA
Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 07/04/2025, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R. G. 392/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea Lama Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Luca Marchi Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 392 del ruolo generale dell'anno 2021 promossa da
(c.f. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Massimo Bianchi (c.f. con domicilio digitale eletto C.F._2
all'indirizzo p.e.c. giusta procura in atti Email_1
APPELLANTE contro
(c.f. Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore in carica, rappresentata e P.IVA_1
difesa dall'Avv. Federico Cavagna (c.f. ) ed elettivamente domiciliata C.F._3
presso il suo studio in Corso d'Augusto n. 220 a giusta procura in atti CP_1
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Rimini n. 520/2020 del 24.8.2020, pubblicata il
25.08.2020.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 14.5.2024:
Appellante Parte_1
“- in via preliminare: revocare e/o dichiarare inefficace nei confronti del signor Parte_1
pagina 1 di 16 il decreto ingiuntivo opposto n. 1005/2016 Trib. Rimini, in quanto la fideiussione è Parte_1 nulla per il motivo nuovo sollevato come motivo 6°;
- nel merito: revocare e/o dichiarare inefficace nei confronti del signor Parte_1 il decreto ingiuntivo opposto n. 1005/2016 Trib. Rimini, in quanto la domanda
[...] della CA opposta è priva dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e costituisce abuso del diritto e del processo;
- in ogni caso: revocare e/o dichiarare inefficace nei confronti del signor Parte_1 il decreto ingiuntivo opposto n. 1005/2016 Trib. Rimini, in accoglimento dei
[...] motivi di appello sopra esposti, accertando e dichiarando l'inesistenza del debito del signor
nei confronti della CA appellata di cui al decreto ingiuntivo Parte_1 opposto, in quanto il credito della per il mutuo fondiario (concluso il 04.03.2010 con CP_2 atto del Notaio Dott. di Rep. 149/100 - Racc. 19685) è estraneo al Persona_1 CP_1 rapporto di garanzia fideiussoria esistente tra le parti, o comunque il signor Parte_1
non ne deve rispondere, anche in riferimento al disposto di cui all'art. 1956 c.c..
[...]
Si ribadisce l'istanza per l'applicazione dell'art. 96 comma I c.p.c. per i motivi esposti.
Con vittoria di spese e compensi - di entrambi i gradi del giudizio - oltre a rimborso spese forfettarie, C.P.A. e IVA come per legge.
Il sottoscritto procuratore chiede la distrazione delle spese a proprio favore ex art. 93 c.p.c..
In via istruttoria:
− si chiede di acquisire il seguente documento allegato all'atto di appello, ossia:
• allegato 1: recesso del inviato alla ingiunte con raccomandata ar Parte_1 CP_2 ricevuta il 05.05.2010;
− si chiede inoltre che la Corte acquisisca agli atti la documentazione prodotta dalla difesa dell'opponente all'udienza del 05.12.2018, ed erroneamente ritenuta tardiva ed Parte_1 ininfluente;
l'acquisizione viene richiesta in questa sede in quanto:
- il documento 33 è stato ricevuto in data successiva ai termini istruttori e riguarda documenti di cui la CA avrebbe dovuto informare il fideiussore Parte_1
- il documento 34 è pure successivo alla scadenza dei termini istruttori e reca la conferma che il ha la posizione di “consumatore”; Parte_1
- il documento 35 è ad integrazione della documentazione già presentata ed è
“indispensabile” dato che tale documento è di per sé sufficiente a provare il fatto controverso
(Cass. Civ. 13432 del 29.05.2013).”
Appellata : Controparte_1
"- respingere l'appello ex adverso proposto in via principale per le ragioni, tutte, esposte in narrativa di cui alla comparsa di costituzione e risposta;
IN VIA ISTRUTTORIA:
- dichiarare inammissibili il documento ex adverso prodotto come allegato 1 e respingere la richiesta di acquisire i docc. 33, 34 e 35, già giudicati tardivi dal Tribunale di Rimini all'udienza del 05.12.2018.
Con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A., come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Controparte_3
pagina 2 di 16 (da qui anche otteneva dal Tribunale di Rimini il decreto ingiuntivo CP_4 CP_2
provvisoriamente esecutivo n. 1005/2016 del 25.5.2016 con il quale veniva ingiunto ai sig.
e quali fideiussori della società Parte_1 Parte_2
APOLLO s.r.l. dichiarata fallita (da qui anche debitrice principale) il pagamento, in solido tra loro, della somma di € 53.395,10, oltre interessi moratori al tasso convenzionale (5,5%) dal 16.3.2016, quale somma dovuta per esposizione debitoria del mutuo fondiario del
4.3.2010 concesso alla predetta società.
2. Avverso il provvedimento monitorio, il sig. da qui anche Parte_1
fideiussore) proponeva opposizione con atto di citazione del 201.9.2016, esponendo:
- in forza della medesima fideiussione del 31.10.2005, la aveva ottenuto dal CP_2
Tribunale di Rimini un primo decreto ingiuntivo per € 102.466,96 (n. 1552/2013) limitato alla somma garantita di € 75.000,00 con riferimento all'apertura di credito su conto corrente della società Apollo s.r.l. (per il quale era stata proposta opposizione) e successivamente un secondo decreto ingiuntivo (n. 1005/2016, oggetto del presente giudizio) con riferimento al mutuo fondiario stipulato dalla medesima società il 4.3.2010;
- il giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1552/2013 si era concluso con il suo rigetto ma la sentenza era stata impugnata innanzi alla Corte di appello di Bologna
(RG. 129/2016);
- il mutuo fondiario per il quale era stato emesso il secondo decreto ingiuntivo (n.
1005/2016) era stato concluso dopo che l'opponente aveva ceduto tutte le quote della società Apollo s.r.l. (15.12.2009);
- il 2.7.2013 la aveva chiesto ad Apollo s.r.l. l'integrale rientro ed il 10.10.2013 CP_2
aveva pignorato gli immobili già ipotecati in relazione al mutuo fondiario;
- il mutuo fondiario era stato concluso in un momento in cui la situazione finanziaria di
Apollo s.r.l. era totalmente modificata rispetto a quella esistente al momento della concessione della fideiussione del 2005 ed era divenuta estremamente critica;
- la era priva di legittimazione ad agire ex art. 100 c.p.c. in quanto il decreto CP_2
ingiuntivo opposto era una parziale duplicazione del titolo rappresentato dal decreto ingiuntivo n. 1552/2013, dato che con il primo provvedimento monitorio del 2013 era già in possesso di un titolo esecutivo per l'importo massimo garantito dal (€ Parte_1
75.000,00) e quindi non poteva richiedere un'ulteriore pronuncia contro il medesimo debitore in virtù della stessa fideiussione;
- l'impegno fideiussorio non era riferibile al mutuo fondiario, essendo stato rilasciato a pagina 3 di 16 garanzia dell'apertura di credito in c/c a favore di Apollo s.r.l. e quindi già escusso con il primo decreto ingiuntivo;
- la fideiussione era “limitata e specifica” rispetto all'apertura di credito e non al mutuo;
- la non aveva comunicato il peggioramento della situazione economica della CP_2
Apollo s.r.l. ed aveva concesso il credito quando l'opponente non era più socio, con conseguente sua liberazione ex art. 1956 c.c.;
- la CA aveva violato i principi generali di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto fideiussorio.
L'opponente chiedeva al Tribunale la revoca del provvedimento monitorio per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e per estraneità del mutuo fondiario alla fideiussione de qua, nonché la condanna dell'opposta ex art. 96 c.p.c.
3. La CA si costituiva in giudizio esponendo:
- in data 31.10.2005, aveva ricevuto dai soci e le Parte_2 Parte_1
fideiussioni “omnibus” sino alla concorrenza di € 75.000,00;
- la aveva concesso ad Apollo s.r.l. due linee di credito ovvero l'apertura di credito CP_2 del 31.10.2005 (su cui era maturata un'esposizione debitoria di € 102.466,96) ed il mutuo fondiario del 4.3.2010 (su cui era maturata un'esposizione debitoria di € 88.395,10), entrambe garantite dalla fideiussione del Parte_1
- la sig. co-fideiussore, aveva versato alla € 70.000,00 su accordo transattivo CP_5 CP_2 che venivano imputate per quota ciascuna di € 35.000,00 al debito per l'apertura di credito
(che scendeva ad € 77.466,96) e per il mutuo fondiario (che scendeva ad € 53.395,10);
- la fideiussione era omnibus in quanto posta a garanzia di tutti gli affidamenti anche diversi dall'apertura di credito, come risultava dal contratto del 31.10.2005;
- la aveva quindi interesse ad ottenere un nuovo decreto ingiuntivo per il recupero CP_2
del credito conseguente al mutuo fondiario;
- alla data del 4.3.2010, Apollo S.r.l. non aveva palesato alcun stato di insolvenza, mentre il Sig. si sarebbe dovuto informare delle condizioni economiche e finanziarie Parte_1
della società di cui era stato socio.
La concludeva quindi per il rigetto dell'opposizione, con conferma del provvedimento CP_2
monitorio.
4. Nelle more del giudizio, a seguito di fusione per incorporazione, all'opposta succedeva
Controparte_1
5. Esperita la mediazione, che dava esito negativo, all'esito della trattazione, il Tribunale di pagina 4 di 16 Rimini con sentenza n. 520/2020 rigettava l'opposizione.
6. Avverso la predetta decisione ha proposto appello il sig. Parte_1
7. Si è costituita in giudizio la Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'appello.
[...]
8. All'udienza del 14.5.2024, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini di legge per memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
9. Preliminarmente la Corte ritiene di dover esaminare l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'appellata in merito alla produzione documentale dell'appellante. Il Parte_1
ha depositato (oltre alla sentenza di questa Corte del 15.12.2020, sez. I), l'allegato n. 1 ed i documenti n. 33, 34 e 35 la cui produzione stata contestata dall'appellata in quanto tardiva.
10. L'eccezione è fondata e la produzione documentale dell'appellante va dichiarata inammissibile ex art. 345 c.p.c..
11. Per quanto concerne l'allegato n. 1, questo consiste nella raccomandata del 4.5.2010 inviata all'allora di da parte del con cui questo comunicava il CP_2 CP_1 Parte_1
recesso dalle garanzie prestate, non facendo più parte della compagine sociale di Apollo s.r.l.
La sua produzione è tardiva trattandosi di documento di formazione antecedente allo spirare dei termini istruttori in primo grado, come peraltro già evidenziato dal Tribunale nell'ordinanza del 5.12.2018; va ricordato che l'art. 345 c.p.c. limita la possibilità in appello di depositare documenti o prove soltanto nell'ipotesi in cui la mancata produzione sia riconducibile all'esistenza di una "causa non imputabile" alla parte, restando a tal fine ininfluente l'indispensabilità del documento ai fini del decidere. La ragione allegata da parte dell'appellante a sostegno della produzione (e cioè aver rinvenuto il documento tardivamente) non può certamente configurare un impedimento "non imputabile alla parte onerata", dovendo essere ascritto ad una negligente conservazione dello stesso trattandosi, di documento proveniente dalla stessa parte che, in assenza di specifiche e peculiari ragioni rinvenibili in cause di forza maggiore, non può che essere imputata all'appellante.
12. Analogamente il documento n. 34 (decisione ABF comunicata il 27.3.2018) ed il documento n. 35 (rendiconti del 2009-2013 sulla fideiussione) sono inammissibili in difetto del suindicato presupposto, dovendosi precisare che in ogni caso a seguito della modifica pagina 5 di 16 introdotta dal legislatore (D.L. n. 83/2012 conv. in L. n. 134/2012) all'art. 345 c.p.c., non è più data la possibilità in appello di depositare documenti o prove “indispensabili” (v. Cass. n.
9246/2022).
13. Quanto al documento n. 33 avente ad oggetto gli estratti conto 2009-2010, trattasi di documentazione rilasciata dalla l'11.5.2018; detto documento, ancorché di formazione CP_2
successiva, è stato però richiesto dall'interessato il 11.5.2018 e quindi successivamente alla scadenza i termini di decadenza ex art. 183 co. 6 c.p.c. (5.4.2018), sebbene fosse suo onere attivarsi tempestivamente e non essendo evidenziate ragioni che giustifichino un ritardo da parte della (che ha dato prontamente riscontro alla richiesta). CP_2
14. Passando al merito, la Corte ritiene di dover esaminare le varie censure secondo un ordine diverso rispetto a quello prospettato dall'appellante.
15. Viene quindi preso in esame il sesto motivo di gravame con il quale l'appellante solleva l'eccezione di nullità della fideiussione prestata in quanto riproduttiva dello schema negoziale predisposto dall'ABI del 2003, dichiarato nullo per contrarietà̀ con la c.d. Legge Antitrust ed a seguito all'emanazione del provvedimento n. 55 del 2.5.2005 di CA d'TA (1); in particolare, secondo l'appellante, dalla sovrapponibilità del testo contrattuale allo schema
ABI, conseguirebbe la nullità del contratto di fideiussione “a valle” (rilevabile d'ufficio anche in questo grado di giudizio), senza alcun onere probatorio a carico della parte interessata, trattandosi di contratto sottoscritto dopo il predetto provvedimento del 2.5.2005.
16. Il motivo è infondato.
17. Come noto, la questione in oggetto trae origine dal citato provvedimento n. 55/2005 della
CA d'TA in funzione di Autorità Garante della Concorrenza tra istituti creditizi (ex art. 14 e 20 L. n. 287/1990, vigenti fino al trasferimento dei poteri dal 12.1.2016 all'AGCM ex L.
n. 262/2005), avente ad oggetto il denunziato contrasto tra lo schema contrattuale delle fideiussioni omnibus predisposto dall'ABI e l'art. 2 della c.d. Legge Antitrust con riferimento alle clausole n. 2, 6 e 8. Va tuttavia ricordato che la rilevazione della nullità - sia pure d'ufficio - presuppone che la parte abbia tempestivamente allegato, nel corso del giudizio di merito, le circostanze fattuali tali da consentire la rilevazione medesima (v. di recente Cass. n.
16102/2024), poiché anche la rilevazione d'ufficio della nullità per violazione di norme imperative ha come condizione che i relativi presupposti di fatto, sebbene non dedotti sotto
(1) Si tratta delle clausole n. 2, 6 e 8 di reviviscenza, di sopravvivenza e di rinuncia al termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c., per contrasto con l'art. 2 co 2 lett. a) della L. n. 287/1990.
pagina 6 di 16 forma di eccezione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie (v. ex aliis Cass. n. 4867/2024, Cass. n.
34053/2023), dal momento che la rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali deve essere applicato tenendo presenti le regole generali del processo civile e quindi la rilevazione officiosa della nullità è circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati e provati
(cfr. Cass. n. 20713/2023 e Cass. nn. 2607, 5038, 5478, 19401/2024).
18. Recentemente la Suprema Corte (v. anche Cass. n. 30383/2024) ha chiarito quali sono i presupposti per la rilevazione officiosa della nullità in questione precisando che questa
“richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione,
e cioè: i) l'esistenza del provvedimento della CA d'TA; ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della CA d'TA è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione CAria TAna, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;
iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito
l'accertamento della CA d'TA, evidente essendo che detto accertamento, operato nel
2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della CA d'TA nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata, il che impone di rammentare, quanto alla rinuncia ai termini di cui all'articolo 1957 c.c., che, come questa
Corte ha ribadito numerosissime volte, l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa (a mero titolo di esempio Cass. n.
pagina 7 di 16 8023/2024), di guisa che il rilievo officioso della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa” (Cass. n.
1170/2025).
19. Nella fattispecie tali circostanze non risultano allegate;
l'appellante si è limitato ad indicare la mera sovrapponibilità della fideiussione allo schema ABI, mentre nessuna allegazione è stata fornita in ordine alla ricaduta pratica della declaratoria di nullità sul contratto. Trattasi di questioni che, poiché integranti circostanze estintive/impeditive del diritto di credito della controparte, non possono essere rilevate di ufficio, ma devono essere puntualmente allegate e provate dalla parte che le invoca.
20. Dall'illiceità della deliberazione-schema di ABI, non può comunque derivare la pretesa nullità totale del contratto, tenuto conto che nessuna delle clausole di cui allo schema contrattuale (ancorché lesivo della libertà di concorrenza) è di per sé contraria a norma imperativa, né lo è il contratto fideiussorio nel suo complesso;
può derivare esclusivamente la nullità delle singole clausole e la Cassazione ha ricordato che "la nullità parziale non si estende all'intero contenuto della disciplina negoziale, se permane l'utilità del contratto in relazione agli interessi con il suo perseguiti"; la regola dell'art. 1419 co. 1 c.c., esprime il generale favore dell'ordinamento per la conservazione degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale, essendo viceversa eccezionale l'estensione all'intero contratto della nullità che colpisce la clausola. Ne consegue che il soggetto che ha interesse a far dichiarare la nullità totale del contratto, è gravato dall'onere di provare l'interdipendenza della clausola nulla con il resto del contratto.
21. L'appellante non ha però specificato in che misura gli effetti della nullità delle suddette singole clausole assumerebbero rilievo sulla concreta operazione negoziale, prospettando solo argomentazioni generiche, né ha allegato il danno che ne sarebbe derivato. Ne consegue altresì che, non solo la nullità investirebbe le singole clausole (nullità parziale), ma l'eccezione di nullità non sarebbe idonea a determinare la liberazione della garante, dal momento che il rimedio della nullità totale del contratto di fideiussione non appare applicabile quale effetto derivato dalla nullità dell'intesa anticoncorrenziale, come precisato dalla stessa
Suprema Corte per la quale "l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata" (Cass. n. 41994/2021).
22. Tale onere nel caso di specie non è stato assolto dall'appellante: non vi è alcuna prova che, anche nell'ipotesi di nullità parziale, l'appellante non avrebbe stipulato la garanzia de
pagina 8 di 16 qua con le clausole potenzialmente lesive del suo interesse. Anzi, nel 2005 il era Parte_1
socio della Apollo s.r.l. e quindi era anche portatore di un interesse economico ad ottenere i finanziamenti: circostanza che avalla la prognosi che il fideiussore avrebbe concluso il contratto anche in assenza delle clausole nulle (2).
23. Passando al primo motivo di gravame, parte appellante si duole della decisione impugnata che ha ritenuto di qualificare il contratto di fideiussione come “omnibus” anziché
“limitata e specifica”; secondo l'appellante, il contratto doveva qualificarsi come
“fideiussione limitata” alla sola apertura di credito su conto corrente dell'Apollo s.r.l. e non anche a garanzia del mutuo fondiario del 2010. Ciò emergerebbe sia dalla genesi storica del rapporto, ovvero dalla richiesta di apertura di credito dell'Apollo s.r.l. del 29.8.2005 laddove la aveva condizionato il rilascio del fido alle garanzie pro quota prestate dai soci, sia CP_2
dalle successive comunicazioni alla Centrale Rischi inviate dalla CA ove viene riportata la dicitura “fideiussione specifica”.
24. Il motivo è infondato.
25. La Corte ritiene che il Tribunale abbia correttamente qualificato il rapporto come fideiussione omnibus. Va ricordato che nel nostro ordinamento non sussiste un obbligo in capo al giudice di applicare, nell'ambito dell'attività di interpretazione, sempre e tutti i criteri posti dal legislatore a presidio dello svolgimento di detta attività. Invero, i suddetti criteri dettati dall'art. 1362 c.c., sono da intendersi previsti in una posizione graduata. La Suprema
Corte ha costantemente ribadito il principio di gerarchia in forza del quale i canoni strettamente interpretativi prevalgono su quelli interpretativi-integrativi e ne escludono la concreta operatività, quando l'applicazione degli stessi canoni strettamente interpretativi risulti da sola sufficiente a rendere palese la comune intenzione delle parti stipulanti (v. Cass.
n. 21059/2022). Pertanto, qualora il significato di una clausola possa essere chiaramente
(2) Peraltro, come sottolineato dalle SS.UU. Civili “… tale ultima evenienza è di ben difficile riscontro nel caso in esame. Ed invero, avuto riguardo alla posizione del garante, la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI ha certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto;
sicché la loro eliminazione ne alleggerirebbe la posizione. D'altro canto, però, il fideiussore (nel caso di specie socio della società debitrice principale) salvo la rigorosa allegazione e prova del contrario avrebbe in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole predette, essendo una persona legata al debitore principale e, quindi, portatrice di un interesse economico al finanziamento bancario. Osserva - al riguardo - il provvedimento n.
55/2005 che il fideiussore è normalmente cointeressato, in qualità di socio d'affari o di parente del debitore, alla concessione del finanziamento a favore di quest'ultimo e, quindi, ha un interesse concreto e diretto alla prestazione della garanzia. Al contempo, è del tutto evidente che anche l'imprenditore bancario ha interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, attesa che l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti” – (cfr. par.
2.15.3 SS.UU. cit.).
pagina 9 di 16 desunto dal dettato letterale di questa, il giudice non può spingersi oltre, andando a ricercare ulteriori significati con essa contrastanti ma presuntivamente conformi alla volontà delle parti o, per meglio dire, alla volontà di una delle parti, posto che nella fattispecie è esclusivamente l'appellante che pretende di qualificare in modo diverso una fideiussione le cui clausole sono chiaramente tipiche del contratto come “omnibus”.
26. Quindi, correttamente il Tribunale ha ritenuto di qualificare la fideiussione come
“omnibus” non solo sotto il profilo del nomen iuris indicato nel contratto (“Lettera di fideiussione a garanzia di qualunque operazione (fideiussione omnibus) con limitazione
d'importo”), ma soprattutto alla luce del contenuto complessivo dello stesso, con ciò escludendo la necessità di ricorrere a criteri ulteriori, fondati su elementi interpretativi esterni al testo medesimo (come invece preteso dall'appellante).
27. Difatti, la fideiussione si definisce “omnibus” quando garantisce tutte le obbligazioni, presenti e future, derivanti da operazioni bancarie di qualunque natura. È sufficiente la lettura del documento, per rilevare la presenza della tipica clausola “omnibus”, in forza della quale il fideiussore garantisce il debitore per tutte le obbligazioni da quest'ultimo assunte, comprensive non solo dei debiti esistenti nel momento in cui la garanzia fideiussoria è prestata, ma anche di quelli che deriveranno in futuro da operazioni, di qualunque natura, intercorrenti tra la CA e la società debitrice principale. Il dato letterale non lascia dubbi prevedendo che la garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 75.000,00 “per
l'adempimento di qualsiasi obbligazione verso codesta banca, dipendente da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite” ad Apollo
S.r.l., menzionando espressamente a titolo esemplificativo “finanziamenti sotto qualsiasi forma” e “qualsiasi obbligazione che il debitore principale si trovasse in qualsiasi momento ad avere verso codesta banca in relazione a garanzie già prestate o che venissero prestate dallo stesso debitore a favore di codesta banca nell'interesse di terzi”.
28. Ad ulteriore conferma, si evidenzia come per le fideiussioni “omnibus “concesse a favore di istituti bancari, l'art. 1938 c.c. prevede la necessità di indicare l'importo massimo garantito nel caso in cui il fideiussore garantisca l'adempimento di obbligazioni future, come nella fattispecie. E ciò in quanto il fideiussore è nell'impossibilità di conoscere preventivamente la prestazione che si obbliga ad effettuare a semplice richiesta.
29. Stante il significato univoco delle clausole contrattuali, non vi è necessità di ricorrere a criteri ermeneutici ulteriori ed esterni e quindi nessun rilievo potrebbe assumere la circostanza pagina 10 di 16 che la concessione di apertura di credito sia stata condizionata alla prestazione della garanzia fideiussoria, trattandosi di prassi bancaria comune (l'appellante non allega peraltro alcun elemento di senso contrario a supporto della propria tesi circa il presunto e diverso comune intendimento delle parti). Quanto alle comunicazioni periodiche inviate alla Centrale Rischi la relativa produzione, come detto, oltre ad essere tardiva e quindi inammissibile, è irrilevante.
30. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ritiene errata la sentenza laddove il
Tribunale ha riconosciuto l'interesse della ad agire per il recupero del proprio credito CP_2
mediante il decreto ingiuntivo opposto;
secondo l'appellante, la avendo già ottenuto il CP_2
decreto ingiuntivo n. 1552/2013 in forza della medesima fideiussione, avrebbe già consumato il diritto di agire, con conseguente illegittimo frazionamento dell'unico credito che avrebbe un'unica causale (la fideiussione); di conseguenza (terzo motivo di gravame) ricorrerebbe un tipico caso di “abuso del diritto e del processo”.
31. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente attesa la loro stretta connessione logico-giuridica, sono infondati.
32. È principio consolidato quello per cui il divieto di abuso del diritto si converte in sede contenziosa, in divieto di “abuso del processo” quale esercizio improprio del potere discrezionale della parte di scegliere le proprie strategie di difesa processuale, sì da determinare un aggravio della posizione della controparte non giustificato dal perseguimento di un oggettivo interesse legittimo e ragionevole.
33. Occorre ricordare che la giurisprudenza della Cassazione ha ormai recepito la distinzione fra diritti “autodeterminati” e diritti “eterodeterminati” secondo la quale i primi sono quelli la cui individuazione prescinde dal titolo d'acquisto allegato ed è motivata in relazione alla natura unica ed irripetibile della situazione sostanziale dedotta;
al contrario, l'identificazione dei diritti eterodeterminati è in funzione dello specifico fatto storico contrattualmente qualificato, sicché la causa petendi si risolve nel riferimento concreto a quel fatto specifico che è affermato ed allegato come costitutivo, e che perciò possiede una specifica attitudine a individuare il diritto fatto valere in giudizio (v. Cass. n. 24400/2014).
34. I diritti relativi di obbligazione al pagamento di una somma di denaro o alla consegna di determinati beni fungibili rientrano nella categoria dei diritti “eterodeterminati” i per i quali occorre fare riferimento non solo al petitum, ma alla causa petendi cioè allo specifico fatto storico costituivo. Nel caso di azione relativa al credito da fideiussione omnibus derivante da un rapporto bancario, a garanzia cioè di qualsiasi obbligazione verso la banca dipendente da pagina 11 di 16 operazioni bancarie o finanziamenti (come nella fattispecie), sebbene il petitum sostanziale rimanga lo stesso, la causa petendi può variare in ragione del diverso fatto storico che ha originato il credito (finanziamento o esposizione debitoria di conto corrente o altro).
L'indicazione del diverso fatto costitutivo che ha originato il credito, rende autonomi i relativi diritti pecuniari e quindi legittima il creditore ad agire con distinte azioni, con conseguente esclusione di violazione del principio del ne bis in idem.
35. Nella fattispecie, la vantava un credito di € 130.862,06 di cui € 77.466,96 per CP_2
esposizione debitoria su conto corrente ed il residuo per mutuo fondiario. Trattasi quindi di un credito che ha la causa petendi su titoli distinti e fatti diversi (saldo di conto e mutuo fondiario) e quindi azionabili separatamente senza incorrere in una duplicazione del titolo esecutivo o abuso del processo. Sotto tale ultimo profilo, le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benché relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ancorché fondate sullo stesso fatto costitutivo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata (v. Cass. SS.UU. n. 4090/2017, n. 337/2020, n. 17893/2018). Nel caso di specie oltre al fatto che il credito non si fonda sul medesimo fatto costitutivo, la aveva giusti CP_2
motivi per agire per il recupero in primis per riscuotere il credito privo di garanzia reale (saldo negativo di conto) e poi agire per il recupero del credito da mutuo fondiario.
36. Va peraltro ricordato che nel nostro ordinamento non sussiste in linea di principio alcun divieto per il creditore titolato di munirsi di un secondo titolo esecutivo purché nel rispetto dei limiti derivanti da altri princìpi dell'ordinamento ovvero: il principio di consumazione dell'azione e il divieto del ne bis in idem, i quali impediscono al creditore di iniziare un secondo giudizio di accertamento dell'esistenza del medesimo credito già dedotto in giudizio;
il principio dell'interesse (art. 100 c.p.c.), che non consente l'introduzione di giudizi dai quali il creditore non possa trarre alcun vantaggio giuridico concreto dall'introduzione di un giudizio volto a precostituirsi un ulteriore titolo esecutivo (cfr. sul punto, Cass. n.
24646/2021).
37. In applicazione di tali principi deve ritenersi che il creditore munito di titolo esecutivo stragiudiziale che abbia già iscritto ipoteca volontaria a garanzia del proprio diritto, possa agire in via monitoria per ottenere un decreto ingiuntivo che costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale iscritta. In tali casi, infatti, la duplicazione del titolo esecutivo è ammessa perché l'ipoteca giudiziale iscritta a seguito dell'emissione del decreto ingiuntivo potrebbe riguardare ulteriori beni del debitore, diversi da quelli su cui è stata originariamente pagina 12 di 16 iscritta l'ipoteca volontaria. Ed inoltre, l'accertamento giudiziale assicurerebbe alla successiva esecuzione coattiva basi più solide, restringendo i margini di errore e di possibile opposizione da parte del debitore (v. Cass. n. 23083/2013).
38. Nel caso di specie oltre al fatto che il credito non si fonda sul medesimo fatto costitutivo, la aveva giusti motivi per agire per il recupero in primis per riscuotere il credito privo CP_2
di garanzia reale (saldo negativo di conto) e poi agire per il recupero del credito da mutuo fondiario su tutti i beni del (già oggetto di pignoramento immobiliare e presso Parte_1
terzi in forza del precedente decreto ingiuntivo n. 1552/2013). La che già dispone di un CP_2
titolo esecutivo, ha azionato lo strumento monitorio nei confronti del garante al solo dichiarato fine di precostituirsi un autonomo titolo idoneo all'iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni immobili di proprietà del garante stesso. Nessun abuso dello strumento processuale e nessun illegittimo frazionamento del credito possono pertanto configurarsi nella specie nei confronti dell'istituto di credito, la cui azione è giustificata dall' interesse a conseguire il pieno soddisfacimento del credito e non già ad ottenere più di quanto gli competa.
39. In ogni caso, la fideiussione del 31.10.2005 è stata prestata fino alla concorrenza di €
75.000,00 e pertanto il non dovrà in concreto subire l'azione esecutiva da parte Parte_1 della CA, oltre il limite della somma garantita di € 75.000,00, nonostante la sussistenza di due titoli esecutivi portanti, sommati tra loro, una condanna ad un importo superiore a quello massimo garantito in base alla fideiussione stessa.
40. Con il quarto motivo di gravame, l'appellante ritiene censurabile la sentenza impugnata laddove il Tribunale ha ritenuto infondata la violazione dell'art. 1956 c.c. per avere la CA erogato il mutuo alla Apollo s.r.l. dopo la fuoriuscita del dalla compagine sociale e Parte_1
quando la società era in una situazione di difficoltà finanziaria. Secondo l'appellante, la CP_2
avrebbe abusivamente concesso il mutuo senza informare il della situazione della Parte_1 società e senza chiedere l'autorizzazione a questo, pur essendole nota la crisi di solvibilità in cui versava l'Apollo s.r.l. come sarebbe dimostrato dai bilanci (v. nota integrativa al bilancio
2009) e dalla crisi che aveva colpito il mercato immobiliare nel 2008, circostanze queste che avrebbero dovuto essere conosciute dalla CA.
41. Il motivo è infondato.
42. Quanto al recesso del come già detto, non risulta la prova del suo esercizio, Parte_1 stante l'inammissibilità della prova documentale per le ragioni già espresse;
in ogni caso, la questione è ininfluente in quanto la comunicazione del recesso, datata 4.5.2010, è successiva pagina 13 di 16 di ben due mesi rispetto alla concessione del mutuo (4.3.2010).
43. Quanto al peggioramento delle condizioni patrimoniali dell'Apollo s.r.l., la nota integrativa al bilancio del 31.12.2009 non evidenzia una situazione di dissesto presente o imminente, ma anzi precisa: “il primo scorcio del corrente esercizio inizia a mostrare i primi segnali univoci di allentamento della crisi economica, grazie a quanto posto in essere a livello mondiale, e la nostra società dovrà prendere in esame, per le residue unità immobiliari non ancora opzionate, qualsivoglia concreta proposta di acquisto per non erodere ulteriormente gli ormai limitatissimi margini di guadagno” (doc. 13). Si riferisce quindi ad una ipotesi di diminuzione dei guadagni per mantenersi sul mercato, ma non vi è alcun accenno a perdite tali da non consentire di onorare gli impegni verso la CP_2
44. Ad ogni buon conto, il garante che deduca la violazione dei canoni di correttezza e buona fede da parte della ai fini della propria liberazione ex art. 1956 c.c., ha l'onere di CP_2
provare che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore abbia fatto credito al terzo, senza la sua autorizzazione, pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche (v. Cass. n. 23065/2022;
27857/2024). Quindi il fideiussore deve dare prova sia della sussistenza del presupposto oggettivo della concessione di ulteriore credito (ed in sostanza dell'eccezione di mancata richiesta dell'autorizzazione per continuare a far credito) dopo il mutamento in peius delle condizioni economiche della garantita rispetto alle condizioni esistenti al momento della costituzione del rapporto, sia della sussistenza di un presupposto soggettivo ovvero dell'acquisita consapevolezza da parte della CA del mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore principale cui abbia fatto seguito la concessione di nuovo credito.
45. Nel caso di specie, tale onere probatorio non è stato assolto, posto che difettano entrambi i suddetti presupposti richiesti dal 1956 c.c.. Il non ha dato prova del Parte_1
peggioramento della situazione patrimoniale della società al momento in cui è stato concesso il mutuo (2010) (ad es. provando una diminuzione del valore degli immobili posseduti) e non ha provato che la situazione della debitrice principale abbia in concreto avuto uno sviluppo originariamente imprevedibile rispetto al momento in cui ha deciso di prestare la garanzia
(2005), considerato che egli era stato socio fino a poco prima (15.12.2009) e quindi avrebbe potuto esercitare i poteri di controllo sulla società. Anzi, come detto, vi erano indizi di senso contrario (v. nota al bilancio 2009) che portano a ritenere che la CA non potesse avere consapevolezza del mutamento in peius delle condizioni economiche della società e la non conoscenza di tale fatto da parte del fideiussore: tanto che la stessa ha provveduto a ridurre gli pagina 14 di 16 affidamenti solo nel giugno 2011, ovvero dopo oltre un anno dalla concessione del mutuo.
46. Con il quinto motivo di appello, l'appellante ritiene errata la ricostruzione del credito in punto di quantum a fronte dei pagamenti ricevuti dalla Secondo l'appellante, a fronte CP_2 di € 53.395,10 oltre spese e accessori di cui al decreto ingiuntivo n. 1005/2016, la ha CP_2
percepito € 70.000,00 dalla co-fideiussore (per effetto della transazione parziaria CP_6
del 18.11.2014 ma che è stata attribuita dalla per € 35.000,00 al debito per l'apertura di CP_2
credito e per € 35.000,00 al mutuo fondiario), altri € 25.000,00 dallo stesso nel Parte_1
luglio 2016 (come risulta nella sentenza della Corte di Appello di Bologna del 15.12.2020) ed infine circa € 40.000,00 dal Fallimento Apollo s.r.l. (a seguito della vendita dei beni dati a garanzia del mutuo fondiario).
47. Il motivo è inammissibile ancor prima che infondato.
48. Le censure relative all'entità del credito e quindi alla estinzione dell'obbligazione fideiussoria per effetto dei pagamenti dedotti dall'appellante, appaiono nuove in quanto formulate solo in questo grado di giudizio e pertanto vanno dichiarate inammissibili. In ogni caso, a prescindere dalla rilevata inammissibilità, queste risultano infondate. Quanto alla somma di “circa” € 40.000,00 che la avrebbe ricevuto dalla procedura Fallimentare CP_2
della Apollo s.r.l. e contestata dall'appellata, nessuna prova è stata né richiesta né fornita dall'appellante, trattandosi peraltro di somma incerta nel suo ammontare (“circa”). Quanto alla somma di € 35.000,00 quale parte dei € 70.000,00 ricevuti dalla in forza della CP_5
transazione, detta somma era stata già detratta nel ricorso per decreto ingiuntivo dalla somma richiesta al in ogni caso l'imputazione da parte della in egual misura al Parte_1 CP_2 debito per l'apertura di credito ed al mutuo, è legittima considerato che l'art. 10 co. 2 della fideiussione prevede che “quando vi siano più fideiussori, ciascuno di essi risponde per
l'intero ammontare del debito, anche se le garanzie sono state prestate con un unico atto e
l'obbligazione di alcuno dei garanti è venuta a cessare o ha subito modificazioni, per qualsiasi causa e anche per remissione o transazione da parte della banca”. Per la stessa ragione la somma di € 25.000,00 di cui alla sentenza di questa Corte, è da considerarsi imputabile al debito da apertura di credito e non al debito da mutuo.
49. In conclusione l'appello va rigettato.
50. Le spese di lite, in ragione del principio di causalità che le governa, seguono la soccombenza e sono liquidate per il presente grado di appello come in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022.
pagina 15 di 16 51. Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228/2012,
art. 1, co. 17), applicabile ratione temporis (essendo stato l'appello proposto successivamente al 31.1.2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dell'appellante a norma dello stesso art. 13, co. 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello proposto avverso la sentenza del di n. 520/2020 del 24.8.2020, CP_1
pubblicata il 25.08.2020;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del presente grado di giudizio che liquida in € 9.991,00 per compensi oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n.
115/2002.
Bologna, 1 aprile 2025.
Il Presidente
Dott. Andrea Lama
Il Consigliere Ausiliario Relatore
Dott. Luca Marchi
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea Lama Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Luca Marchi Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 392 del ruolo generale dell'anno 2021 promossa da
(c.f. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Massimo Bianchi (c.f. con domicilio digitale eletto C.F._2
all'indirizzo p.e.c. giusta procura in atti Email_1
APPELLANTE contro
(c.f. Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore in carica, rappresentata e P.IVA_1
difesa dall'Avv. Federico Cavagna (c.f. ) ed elettivamente domiciliata C.F._3
presso il suo studio in Corso d'Augusto n. 220 a giusta procura in atti CP_1
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Rimini n. 520/2020 del 24.8.2020, pubblicata il
25.08.2020.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 14.5.2024:
Appellante Parte_1
“- in via preliminare: revocare e/o dichiarare inefficace nei confronti del signor Parte_1
pagina 1 di 16 il decreto ingiuntivo opposto n. 1005/2016 Trib. Rimini, in quanto la fideiussione è Parte_1 nulla per il motivo nuovo sollevato come motivo 6°;
- nel merito: revocare e/o dichiarare inefficace nei confronti del signor Parte_1 il decreto ingiuntivo opposto n. 1005/2016 Trib. Rimini, in quanto la domanda
[...] della CA opposta è priva dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e costituisce abuso del diritto e del processo;
- in ogni caso: revocare e/o dichiarare inefficace nei confronti del signor Parte_1 il decreto ingiuntivo opposto n. 1005/2016 Trib. Rimini, in accoglimento dei
[...] motivi di appello sopra esposti, accertando e dichiarando l'inesistenza del debito del signor
nei confronti della CA appellata di cui al decreto ingiuntivo Parte_1 opposto, in quanto il credito della per il mutuo fondiario (concluso il 04.03.2010 con CP_2 atto del Notaio Dott. di Rep. 149/100 - Racc. 19685) è estraneo al Persona_1 CP_1 rapporto di garanzia fideiussoria esistente tra le parti, o comunque il signor Parte_1
non ne deve rispondere, anche in riferimento al disposto di cui all'art. 1956 c.c..
[...]
Si ribadisce l'istanza per l'applicazione dell'art. 96 comma I c.p.c. per i motivi esposti.
Con vittoria di spese e compensi - di entrambi i gradi del giudizio - oltre a rimborso spese forfettarie, C.P.A. e IVA come per legge.
Il sottoscritto procuratore chiede la distrazione delle spese a proprio favore ex art. 93 c.p.c..
In via istruttoria:
− si chiede di acquisire il seguente documento allegato all'atto di appello, ossia:
• allegato 1: recesso del inviato alla ingiunte con raccomandata ar Parte_1 CP_2 ricevuta il 05.05.2010;
− si chiede inoltre che la Corte acquisisca agli atti la documentazione prodotta dalla difesa dell'opponente all'udienza del 05.12.2018, ed erroneamente ritenuta tardiva ed Parte_1 ininfluente;
l'acquisizione viene richiesta in questa sede in quanto:
- il documento 33 è stato ricevuto in data successiva ai termini istruttori e riguarda documenti di cui la CA avrebbe dovuto informare il fideiussore Parte_1
- il documento 34 è pure successivo alla scadenza dei termini istruttori e reca la conferma che il ha la posizione di “consumatore”; Parte_1
- il documento 35 è ad integrazione della documentazione già presentata ed è
“indispensabile” dato che tale documento è di per sé sufficiente a provare il fatto controverso
(Cass. Civ. 13432 del 29.05.2013).”
Appellata : Controparte_1
"- respingere l'appello ex adverso proposto in via principale per le ragioni, tutte, esposte in narrativa di cui alla comparsa di costituzione e risposta;
IN VIA ISTRUTTORIA:
- dichiarare inammissibili il documento ex adverso prodotto come allegato 1 e respingere la richiesta di acquisire i docc. 33, 34 e 35, già giudicati tardivi dal Tribunale di Rimini all'udienza del 05.12.2018.
Con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A., come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Controparte_3
pagina 2 di 16 (da qui anche otteneva dal Tribunale di Rimini il decreto ingiuntivo CP_4 CP_2
provvisoriamente esecutivo n. 1005/2016 del 25.5.2016 con il quale veniva ingiunto ai sig.
e quali fideiussori della società Parte_1 Parte_2
APOLLO s.r.l. dichiarata fallita (da qui anche debitrice principale) il pagamento, in solido tra loro, della somma di € 53.395,10, oltre interessi moratori al tasso convenzionale (5,5%) dal 16.3.2016, quale somma dovuta per esposizione debitoria del mutuo fondiario del
4.3.2010 concesso alla predetta società.
2. Avverso il provvedimento monitorio, il sig. da qui anche Parte_1
fideiussore) proponeva opposizione con atto di citazione del 201.9.2016, esponendo:
- in forza della medesima fideiussione del 31.10.2005, la aveva ottenuto dal CP_2
Tribunale di Rimini un primo decreto ingiuntivo per € 102.466,96 (n. 1552/2013) limitato alla somma garantita di € 75.000,00 con riferimento all'apertura di credito su conto corrente della società Apollo s.r.l. (per il quale era stata proposta opposizione) e successivamente un secondo decreto ingiuntivo (n. 1005/2016, oggetto del presente giudizio) con riferimento al mutuo fondiario stipulato dalla medesima società il 4.3.2010;
- il giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1552/2013 si era concluso con il suo rigetto ma la sentenza era stata impugnata innanzi alla Corte di appello di Bologna
(RG. 129/2016);
- il mutuo fondiario per il quale era stato emesso il secondo decreto ingiuntivo (n.
1005/2016) era stato concluso dopo che l'opponente aveva ceduto tutte le quote della società Apollo s.r.l. (15.12.2009);
- il 2.7.2013 la aveva chiesto ad Apollo s.r.l. l'integrale rientro ed il 10.10.2013 CP_2
aveva pignorato gli immobili già ipotecati in relazione al mutuo fondiario;
- il mutuo fondiario era stato concluso in un momento in cui la situazione finanziaria di
Apollo s.r.l. era totalmente modificata rispetto a quella esistente al momento della concessione della fideiussione del 2005 ed era divenuta estremamente critica;
- la era priva di legittimazione ad agire ex art. 100 c.p.c. in quanto il decreto CP_2
ingiuntivo opposto era una parziale duplicazione del titolo rappresentato dal decreto ingiuntivo n. 1552/2013, dato che con il primo provvedimento monitorio del 2013 era già in possesso di un titolo esecutivo per l'importo massimo garantito dal (€ Parte_1
75.000,00) e quindi non poteva richiedere un'ulteriore pronuncia contro il medesimo debitore in virtù della stessa fideiussione;
- l'impegno fideiussorio non era riferibile al mutuo fondiario, essendo stato rilasciato a pagina 3 di 16 garanzia dell'apertura di credito in c/c a favore di Apollo s.r.l. e quindi già escusso con il primo decreto ingiuntivo;
- la fideiussione era “limitata e specifica” rispetto all'apertura di credito e non al mutuo;
- la non aveva comunicato il peggioramento della situazione economica della CP_2
Apollo s.r.l. ed aveva concesso il credito quando l'opponente non era più socio, con conseguente sua liberazione ex art. 1956 c.c.;
- la CA aveva violato i principi generali di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto fideiussorio.
L'opponente chiedeva al Tribunale la revoca del provvedimento monitorio per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e per estraneità del mutuo fondiario alla fideiussione de qua, nonché la condanna dell'opposta ex art. 96 c.p.c.
3. La CA si costituiva in giudizio esponendo:
- in data 31.10.2005, aveva ricevuto dai soci e le Parte_2 Parte_1
fideiussioni “omnibus” sino alla concorrenza di € 75.000,00;
- la aveva concesso ad Apollo s.r.l. due linee di credito ovvero l'apertura di credito CP_2 del 31.10.2005 (su cui era maturata un'esposizione debitoria di € 102.466,96) ed il mutuo fondiario del 4.3.2010 (su cui era maturata un'esposizione debitoria di € 88.395,10), entrambe garantite dalla fideiussione del Parte_1
- la sig. co-fideiussore, aveva versato alla € 70.000,00 su accordo transattivo CP_5 CP_2 che venivano imputate per quota ciascuna di € 35.000,00 al debito per l'apertura di credito
(che scendeva ad € 77.466,96) e per il mutuo fondiario (che scendeva ad € 53.395,10);
- la fideiussione era omnibus in quanto posta a garanzia di tutti gli affidamenti anche diversi dall'apertura di credito, come risultava dal contratto del 31.10.2005;
- la aveva quindi interesse ad ottenere un nuovo decreto ingiuntivo per il recupero CP_2
del credito conseguente al mutuo fondiario;
- alla data del 4.3.2010, Apollo S.r.l. non aveva palesato alcun stato di insolvenza, mentre il Sig. si sarebbe dovuto informare delle condizioni economiche e finanziarie Parte_1
della società di cui era stato socio.
La concludeva quindi per il rigetto dell'opposizione, con conferma del provvedimento CP_2
monitorio.
4. Nelle more del giudizio, a seguito di fusione per incorporazione, all'opposta succedeva
Controparte_1
5. Esperita la mediazione, che dava esito negativo, all'esito della trattazione, il Tribunale di pagina 4 di 16 Rimini con sentenza n. 520/2020 rigettava l'opposizione.
6. Avverso la predetta decisione ha proposto appello il sig. Parte_1
7. Si è costituita in giudizio la Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'appello.
[...]
8. All'udienza del 14.5.2024, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini di legge per memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
9. Preliminarmente la Corte ritiene di dover esaminare l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'appellata in merito alla produzione documentale dell'appellante. Il Parte_1
ha depositato (oltre alla sentenza di questa Corte del 15.12.2020, sez. I), l'allegato n. 1 ed i documenti n. 33, 34 e 35 la cui produzione stata contestata dall'appellata in quanto tardiva.
10. L'eccezione è fondata e la produzione documentale dell'appellante va dichiarata inammissibile ex art. 345 c.p.c..
11. Per quanto concerne l'allegato n. 1, questo consiste nella raccomandata del 4.5.2010 inviata all'allora di da parte del con cui questo comunicava il CP_2 CP_1 Parte_1
recesso dalle garanzie prestate, non facendo più parte della compagine sociale di Apollo s.r.l.
La sua produzione è tardiva trattandosi di documento di formazione antecedente allo spirare dei termini istruttori in primo grado, come peraltro già evidenziato dal Tribunale nell'ordinanza del 5.12.2018; va ricordato che l'art. 345 c.p.c. limita la possibilità in appello di depositare documenti o prove soltanto nell'ipotesi in cui la mancata produzione sia riconducibile all'esistenza di una "causa non imputabile" alla parte, restando a tal fine ininfluente l'indispensabilità del documento ai fini del decidere. La ragione allegata da parte dell'appellante a sostegno della produzione (e cioè aver rinvenuto il documento tardivamente) non può certamente configurare un impedimento "non imputabile alla parte onerata", dovendo essere ascritto ad una negligente conservazione dello stesso trattandosi, di documento proveniente dalla stessa parte che, in assenza di specifiche e peculiari ragioni rinvenibili in cause di forza maggiore, non può che essere imputata all'appellante.
12. Analogamente il documento n. 34 (decisione ABF comunicata il 27.3.2018) ed il documento n. 35 (rendiconti del 2009-2013 sulla fideiussione) sono inammissibili in difetto del suindicato presupposto, dovendosi precisare che in ogni caso a seguito della modifica pagina 5 di 16 introdotta dal legislatore (D.L. n. 83/2012 conv. in L. n. 134/2012) all'art. 345 c.p.c., non è più data la possibilità in appello di depositare documenti o prove “indispensabili” (v. Cass. n.
9246/2022).
13. Quanto al documento n. 33 avente ad oggetto gli estratti conto 2009-2010, trattasi di documentazione rilasciata dalla l'11.5.2018; detto documento, ancorché di formazione CP_2
successiva, è stato però richiesto dall'interessato il 11.5.2018 e quindi successivamente alla scadenza i termini di decadenza ex art. 183 co. 6 c.p.c. (5.4.2018), sebbene fosse suo onere attivarsi tempestivamente e non essendo evidenziate ragioni che giustifichino un ritardo da parte della (che ha dato prontamente riscontro alla richiesta). CP_2
14. Passando al merito, la Corte ritiene di dover esaminare le varie censure secondo un ordine diverso rispetto a quello prospettato dall'appellante.
15. Viene quindi preso in esame il sesto motivo di gravame con il quale l'appellante solleva l'eccezione di nullità della fideiussione prestata in quanto riproduttiva dello schema negoziale predisposto dall'ABI del 2003, dichiarato nullo per contrarietà̀ con la c.d. Legge Antitrust ed a seguito all'emanazione del provvedimento n. 55 del 2.5.2005 di CA d'TA (1); in particolare, secondo l'appellante, dalla sovrapponibilità del testo contrattuale allo schema
ABI, conseguirebbe la nullità del contratto di fideiussione “a valle” (rilevabile d'ufficio anche in questo grado di giudizio), senza alcun onere probatorio a carico della parte interessata, trattandosi di contratto sottoscritto dopo il predetto provvedimento del 2.5.2005.
16. Il motivo è infondato.
17. Come noto, la questione in oggetto trae origine dal citato provvedimento n. 55/2005 della
CA d'TA in funzione di Autorità Garante della Concorrenza tra istituti creditizi (ex art. 14 e 20 L. n. 287/1990, vigenti fino al trasferimento dei poteri dal 12.1.2016 all'AGCM ex L.
n. 262/2005), avente ad oggetto il denunziato contrasto tra lo schema contrattuale delle fideiussioni omnibus predisposto dall'ABI e l'art. 2 della c.d. Legge Antitrust con riferimento alle clausole n. 2, 6 e 8. Va tuttavia ricordato che la rilevazione della nullità - sia pure d'ufficio - presuppone che la parte abbia tempestivamente allegato, nel corso del giudizio di merito, le circostanze fattuali tali da consentire la rilevazione medesima (v. di recente Cass. n.
16102/2024), poiché anche la rilevazione d'ufficio della nullità per violazione di norme imperative ha come condizione che i relativi presupposti di fatto, sebbene non dedotti sotto
(1) Si tratta delle clausole n. 2, 6 e 8 di reviviscenza, di sopravvivenza e di rinuncia al termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c., per contrasto con l'art. 2 co 2 lett. a) della L. n. 287/1990.
pagina 6 di 16 forma di eccezione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie (v. ex aliis Cass. n. 4867/2024, Cass. n.
34053/2023), dal momento che la rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali deve essere applicato tenendo presenti le regole generali del processo civile e quindi la rilevazione officiosa della nullità è circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati e provati
(cfr. Cass. n. 20713/2023 e Cass. nn. 2607, 5038, 5478, 19401/2024).
18. Recentemente la Suprema Corte (v. anche Cass. n. 30383/2024) ha chiarito quali sono i presupposti per la rilevazione officiosa della nullità in questione precisando che questa
“richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione,
e cioè: i) l'esistenza del provvedimento della CA d'TA; ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della CA d'TA è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione CAria TAna, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;
iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito
l'accertamento della CA d'TA, evidente essendo che detto accertamento, operato nel
2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della CA d'TA nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata, il che impone di rammentare, quanto alla rinuncia ai termini di cui all'articolo 1957 c.c., che, come questa
Corte ha ribadito numerosissime volte, l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa (a mero titolo di esempio Cass. n.
pagina 7 di 16 8023/2024), di guisa che il rilievo officioso della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa” (Cass. n.
1170/2025).
19. Nella fattispecie tali circostanze non risultano allegate;
l'appellante si è limitato ad indicare la mera sovrapponibilità della fideiussione allo schema ABI, mentre nessuna allegazione è stata fornita in ordine alla ricaduta pratica della declaratoria di nullità sul contratto. Trattasi di questioni che, poiché integranti circostanze estintive/impeditive del diritto di credito della controparte, non possono essere rilevate di ufficio, ma devono essere puntualmente allegate e provate dalla parte che le invoca.
20. Dall'illiceità della deliberazione-schema di ABI, non può comunque derivare la pretesa nullità totale del contratto, tenuto conto che nessuna delle clausole di cui allo schema contrattuale (ancorché lesivo della libertà di concorrenza) è di per sé contraria a norma imperativa, né lo è il contratto fideiussorio nel suo complesso;
può derivare esclusivamente la nullità delle singole clausole e la Cassazione ha ricordato che "la nullità parziale non si estende all'intero contenuto della disciplina negoziale, se permane l'utilità del contratto in relazione agli interessi con il suo perseguiti"; la regola dell'art. 1419 co. 1 c.c., esprime il generale favore dell'ordinamento per la conservazione degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale, essendo viceversa eccezionale l'estensione all'intero contratto della nullità che colpisce la clausola. Ne consegue che il soggetto che ha interesse a far dichiarare la nullità totale del contratto, è gravato dall'onere di provare l'interdipendenza della clausola nulla con il resto del contratto.
21. L'appellante non ha però specificato in che misura gli effetti della nullità delle suddette singole clausole assumerebbero rilievo sulla concreta operazione negoziale, prospettando solo argomentazioni generiche, né ha allegato il danno che ne sarebbe derivato. Ne consegue altresì che, non solo la nullità investirebbe le singole clausole (nullità parziale), ma l'eccezione di nullità non sarebbe idonea a determinare la liberazione della garante, dal momento che il rimedio della nullità totale del contratto di fideiussione non appare applicabile quale effetto derivato dalla nullità dell'intesa anticoncorrenziale, come precisato dalla stessa
Suprema Corte per la quale "l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata" (Cass. n. 41994/2021).
22. Tale onere nel caso di specie non è stato assolto dall'appellante: non vi è alcuna prova che, anche nell'ipotesi di nullità parziale, l'appellante non avrebbe stipulato la garanzia de
pagina 8 di 16 qua con le clausole potenzialmente lesive del suo interesse. Anzi, nel 2005 il era Parte_1
socio della Apollo s.r.l. e quindi era anche portatore di un interesse economico ad ottenere i finanziamenti: circostanza che avalla la prognosi che il fideiussore avrebbe concluso il contratto anche in assenza delle clausole nulle (2).
23. Passando al primo motivo di gravame, parte appellante si duole della decisione impugnata che ha ritenuto di qualificare il contratto di fideiussione come “omnibus” anziché
“limitata e specifica”; secondo l'appellante, il contratto doveva qualificarsi come
“fideiussione limitata” alla sola apertura di credito su conto corrente dell'Apollo s.r.l. e non anche a garanzia del mutuo fondiario del 2010. Ciò emergerebbe sia dalla genesi storica del rapporto, ovvero dalla richiesta di apertura di credito dell'Apollo s.r.l. del 29.8.2005 laddove la aveva condizionato il rilascio del fido alle garanzie pro quota prestate dai soci, sia CP_2
dalle successive comunicazioni alla Centrale Rischi inviate dalla CA ove viene riportata la dicitura “fideiussione specifica”.
24. Il motivo è infondato.
25. La Corte ritiene che il Tribunale abbia correttamente qualificato il rapporto come fideiussione omnibus. Va ricordato che nel nostro ordinamento non sussiste un obbligo in capo al giudice di applicare, nell'ambito dell'attività di interpretazione, sempre e tutti i criteri posti dal legislatore a presidio dello svolgimento di detta attività. Invero, i suddetti criteri dettati dall'art. 1362 c.c., sono da intendersi previsti in una posizione graduata. La Suprema
Corte ha costantemente ribadito il principio di gerarchia in forza del quale i canoni strettamente interpretativi prevalgono su quelli interpretativi-integrativi e ne escludono la concreta operatività, quando l'applicazione degli stessi canoni strettamente interpretativi risulti da sola sufficiente a rendere palese la comune intenzione delle parti stipulanti (v. Cass.
n. 21059/2022). Pertanto, qualora il significato di una clausola possa essere chiaramente
(2) Peraltro, come sottolineato dalle SS.UU. Civili “… tale ultima evenienza è di ben difficile riscontro nel caso in esame. Ed invero, avuto riguardo alla posizione del garante, la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI ha certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto;
sicché la loro eliminazione ne alleggerirebbe la posizione. D'altro canto, però, il fideiussore (nel caso di specie socio della società debitrice principale) salvo la rigorosa allegazione e prova del contrario avrebbe in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole predette, essendo una persona legata al debitore principale e, quindi, portatrice di un interesse economico al finanziamento bancario. Osserva - al riguardo - il provvedimento n.
55/2005 che il fideiussore è normalmente cointeressato, in qualità di socio d'affari o di parente del debitore, alla concessione del finanziamento a favore di quest'ultimo e, quindi, ha un interesse concreto e diretto alla prestazione della garanzia. Al contempo, è del tutto evidente che anche l'imprenditore bancario ha interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, attesa che l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti” – (cfr. par.
2.15.3 SS.UU. cit.).
pagina 9 di 16 desunto dal dettato letterale di questa, il giudice non può spingersi oltre, andando a ricercare ulteriori significati con essa contrastanti ma presuntivamente conformi alla volontà delle parti o, per meglio dire, alla volontà di una delle parti, posto che nella fattispecie è esclusivamente l'appellante che pretende di qualificare in modo diverso una fideiussione le cui clausole sono chiaramente tipiche del contratto come “omnibus”.
26. Quindi, correttamente il Tribunale ha ritenuto di qualificare la fideiussione come
“omnibus” non solo sotto il profilo del nomen iuris indicato nel contratto (“Lettera di fideiussione a garanzia di qualunque operazione (fideiussione omnibus) con limitazione
d'importo”), ma soprattutto alla luce del contenuto complessivo dello stesso, con ciò escludendo la necessità di ricorrere a criteri ulteriori, fondati su elementi interpretativi esterni al testo medesimo (come invece preteso dall'appellante).
27. Difatti, la fideiussione si definisce “omnibus” quando garantisce tutte le obbligazioni, presenti e future, derivanti da operazioni bancarie di qualunque natura. È sufficiente la lettura del documento, per rilevare la presenza della tipica clausola “omnibus”, in forza della quale il fideiussore garantisce il debitore per tutte le obbligazioni da quest'ultimo assunte, comprensive non solo dei debiti esistenti nel momento in cui la garanzia fideiussoria è prestata, ma anche di quelli che deriveranno in futuro da operazioni, di qualunque natura, intercorrenti tra la CA e la società debitrice principale. Il dato letterale non lascia dubbi prevedendo che la garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 75.000,00 “per
l'adempimento di qualsiasi obbligazione verso codesta banca, dipendente da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite” ad Apollo
S.r.l., menzionando espressamente a titolo esemplificativo “finanziamenti sotto qualsiasi forma” e “qualsiasi obbligazione che il debitore principale si trovasse in qualsiasi momento ad avere verso codesta banca in relazione a garanzie già prestate o che venissero prestate dallo stesso debitore a favore di codesta banca nell'interesse di terzi”.
28. Ad ulteriore conferma, si evidenzia come per le fideiussioni “omnibus “concesse a favore di istituti bancari, l'art. 1938 c.c. prevede la necessità di indicare l'importo massimo garantito nel caso in cui il fideiussore garantisca l'adempimento di obbligazioni future, come nella fattispecie. E ciò in quanto il fideiussore è nell'impossibilità di conoscere preventivamente la prestazione che si obbliga ad effettuare a semplice richiesta.
29. Stante il significato univoco delle clausole contrattuali, non vi è necessità di ricorrere a criteri ermeneutici ulteriori ed esterni e quindi nessun rilievo potrebbe assumere la circostanza pagina 10 di 16 che la concessione di apertura di credito sia stata condizionata alla prestazione della garanzia fideiussoria, trattandosi di prassi bancaria comune (l'appellante non allega peraltro alcun elemento di senso contrario a supporto della propria tesi circa il presunto e diverso comune intendimento delle parti). Quanto alle comunicazioni periodiche inviate alla Centrale Rischi la relativa produzione, come detto, oltre ad essere tardiva e quindi inammissibile, è irrilevante.
30. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ritiene errata la sentenza laddove il
Tribunale ha riconosciuto l'interesse della ad agire per il recupero del proprio credito CP_2
mediante il decreto ingiuntivo opposto;
secondo l'appellante, la avendo già ottenuto il CP_2
decreto ingiuntivo n. 1552/2013 in forza della medesima fideiussione, avrebbe già consumato il diritto di agire, con conseguente illegittimo frazionamento dell'unico credito che avrebbe un'unica causale (la fideiussione); di conseguenza (terzo motivo di gravame) ricorrerebbe un tipico caso di “abuso del diritto e del processo”.
31. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente attesa la loro stretta connessione logico-giuridica, sono infondati.
32. È principio consolidato quello per cui il divieto di abuso del diritto si converte in sede contenziosa, in divieto di “abuso del processo” quale esercizio improprio del potere discrezionale della parte di scegliere le proprie strategie di difesa processuale, sì da determinare un aggravio della posizione della controparte non giustificato dal perseguimento di un oggettivo interesse legittimo e ragionevole.
33. Occorre ricordare che la giurisprudenza della Cassazione ha ormai recepito la distinzione fra diritti “autodeterminati” e diritti “eterodeterminati” secondo la quale i primi sono quelli la cui individuazione prescinde dal titolo d'acquisto allegato ed è motivata in relazione alla natura unica ed irripetibile della situazione sostanziale dedotta;
al contrario, l'identificazione dei diritti eterodeterminati è in funzione dello specifico fatto storico contrattualmente qualificato, sicché la causa petendi si risolve nel riferimento concreto a quel fatto specifico che è affermato ed allegato come costitutivo, e che perciò possiede una specifica attitudine a individuare il diritto fatto valere in giudizio (v. Cass. n. 24400/2014).
34. I diritti relativi di obbligazione al pagamento di una somma di denaro o alla consegna di determinati beni fungibili rientrano nella categoria dei diritti “eterodeterminati” i per i quali occorre fare riferimento non solo al petitum, ma alla causa petendi cioè allo specifico fatto storico costituivo. Nel caso di azione relativa al credito da fideiussione omnibus derivante da un rapporto bancario, a garanzia cioè di qualsiasi obbligazione verso la banca dipendente da pagina 11 di 16 operazioni bancarie o finanziamenti (come nella fattispecie), sebbene il petitum sostanziale rimanga lo stesso, la causa petendi può variare in ragione del diverso fatto storico che ha originato il credito (finanziamento o esposizione debitoria di conto corrente o altro).
L'indicazione del diverso fatto costitutivo che ha originato il credito, rende autonomi i relativi diritti pecuniari e quindi legittima il creditore ad agire con distinte azioni, con conseguente esclusione di violazione del principio del ne bis in idem.
35. Nella fattispecie, la vantava un credito di € 130.862,06 di cui € 77.466,96 per CP_2
esposizione debitoria su conto corrente ed il residuo per mutuo fondiario. Trattasi quindi di un credito che ha la causa petendi su titoli distinti e fatti diversi (saldo di conto e mutuo fondiario) e quindi azionabili separatamente senza incorrere in una duplicazione del titolo esecutivo o abuso del processo. Sotto tale ultimo profilo, le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benché relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ancorché fondate sullo stesso fatto costitutivo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata (v. Cass. SS.UU. n. 4090/2017, n. 337/2020, n. 17893/2018). Nel caso di specie oltre al fatto che il credito non si fonda sul medesimo fatto costitutivo, la aveva giusti CP_2
motivi per agire per il recupero in primis per riscuotere il credito privo di garanzia reale (saldo negativo di conto) e poi agire per il recupero del credito da mutuo fondiario.
36. Va peraltro ricordato che nel nostro ordinamento non sussiste in linea di principio alcun divieto per il creditore titolato di munirsi di un secondo titolo esecutivo purché nel rispetto dei limiti derivanti da altri princìpi dell'ordinamento ovvero: il principio di consumazione dell'azione e il divieto del ne bis in idem, i quali impediscono al creditore di iniziare un secondo giudizio di accertamento dell'esistenza del medesimo credito già dedotto in giudizio;
il principio dell'interesse (art. 100 c.p.c.), che non consente l'introduzione di giudizi dai quali il creditore non possa trarre alcun vantaggio giuridico concreto dall'introduzione di un giudizio volto a precostituirsi un ulteriore titolo esecutivo (cfr. sul punto, Cass. n.
24646/2021).
37. In applicazione di tali principi deve ritenersi che il creditore munito di titolo esecutivo stragiudiziale che abbia già iscritto ipoteca volontaria a garanzia del proprio diritto, possa agire in via monitoria per ottenere un decreto ingiuntivo che costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale iscritta. In tali casi, infatti, la duplicazione del titolo esecutivo è ammessa perché l'ipoteca giudiziale iscritta a seguito dell'emissione del decreto ingiuntivo potrebbe riguardare ulteriori beni del debitore, diversi da quelli su cui è stata originariamente pagina 12 di 16 iscritta l'ipoteca volontaria. Ed inoltre, l'accertamento giudiziale assicurerebbe alla successiva esecuzione coattiva basi più solide, restringendo i margini di errore e di possibile opposizione da parte del debitore (v. Cass. n. 23083/2013).
38. Nel caso di specie oltre al fatto che il credito non si fonda sul medesimo fatto costitutivo, la aveva giusti motivi per agire per il recupero in primis per riscuotere il credito privo CP_2
di garanzia reale (saldo negativo di conto) e poi agire per il recupero del credito da mutuo fondiario su tutti i beni del (già oggetto di pignoramento immobiliare e presso Parte_1
terzi in forza del precedente decreto ingiuntivo n. 1552/2013). La che già dispone di un CP_2
titolo esecutivo, ha azionato lo strumento monitorio nei confronti del garante al solo dichiarato fine di precostituirsi un autonomo titolo idoneo all'iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni immobili di proprietà del garante stesso. Nessun abuso dello strumento processuale e nessun illegittimo frazionamento del credito possono pertanto configurarsi nella specie nei confronti dell'istituto di credito, la cui azione è giustificata dall' interesse a conseguire il pieno soddisfacimento del credito e non già ad ottenere più di quanto gli competa.
39. In ogni caso, la fideiussione del 31.10.2005 è stata prestata fino alla concorrenza di €
75.000,00 e pertanto il non dovrà in concreto subire l'azione esecutiva da parte Parte_1 della CA, oltre il limite della somma garantita di € 75.000,00, nonostante la sussistenza di due titoli esecutivi portanti, sommati tra loro, una condanna ad un importo superiore a quello massimo garantito in base alla fideiussione stessa.
40. Con il quarto motivo di gravame, l'appellante ritiene censurabile la sentenza impugnata laddove il Tribunale ha ritenuto infondata la violazione dell'art. 1956 c.c. per avere la CA erogato il mutuo alla Apollo s.r.l. dopo la fuoriuscita del dalla compagine sociale e Parte_1
quando la società era in una situazione di difficoltà finanziaria. Secondo l'appellante, la CP_2
avrebbe abusivamente concesso il mutuo senza informare il della situazione della Parte_1 società e senza chiedere l'autorizzazione a questo, pur essendole nota la crisi di solvibilità in cui versava l'Apollo s.r.l. come sarebbe dimostrato dai bilanci (v. nota integrativa al bilancio
2009) e dalla crisi che aveva colpito il mercato immobiliare nel 2008, circostanze queste che avrebbero dovuto essere conosciute dalla CA.
41. Il motivo è infondato.
42. Quanto al recesso del come già detto, non risulta la prova del suo esercizio, Parte_1 stante l'inammissibilità della prova documentale per le ragioni già espresse;
in ogni caso, la questione è ininfluente in quanto la comunicazione del recesso, datata 4.5.2010, è successiva pagina 13 di 16 di ben due mesi rispetto alla concessione del mutuo (4.3.2010).
43. Quanto al peggioramento delle condizioni patrimoniali dell'Apollo s.r.l., la nota integrativa al bilancio del 31.12.2009 non evidenzia una situazione di dissesto presente o imminente, ma anzi precisa: “il primo scorcio del corrente esercizio inizia a mostrare i primi segnali univoci di allentamento della crisi economica, grazie a quanto posto in essere a livello mondiale, e la nostra società dovrà prendere in esame, per le residue unità immobiliari non ancora opzionate, qualsivoglia concreta proposta di acquisto per non erodere ulteriormente gli ormai limitatissimi margini di guadagno” (doc. 13). Si riferisce quindi ad una ipotesi di diminuzione dei guadagni per mantenersi sul mercato, ma non vi è alcun accenno a perdite tali da non consentire di onorare gli impegni verso la CP_2
44. Ad ogni buon conto, il garante che deduca la violazione dei canoni di correttezza e buona fede da parte della ai fini della propria liberazione ex art. 1956 c.c., ha l'onere di CP_2
provare che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore abbia fatto credito al terzo, senza la sua autorizzazione, pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche (v. Cass. n. 23065/2022;
27857/2024). Quindi il fideiussore deve dare prova sia della sussistenza del presupposto oggettivo della concessione di ulteriore credito (ed in sostanza dell'eccezione di mancata richiesta dell'autorizzazione per continuare a far credito) dopo il mutamento in peius delle condizioni economiche della garantita rispetto alle condizioni esistenti al momento della costituzione del rapporto, sia della sussistenza di un presupposto soggettivo ovvero dell'acquisita consapevolezza da parte della CA del mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore principale cui abbia fatto seguito la concessione di nuovo credito.
45. Nel caso di specie, tale onere probatorio non è stato assolto, posto che difettano entrambi i suddetti presupposti richiesti dal 1956 c.c.. Il non ha dato prova del Parte_1
peggioramento della situazione patrimoniale della società al momento in cui è stato concesso il mutuo (2010) (ad es. provando una diminuzione del valore degli immobili posseduti) e non ha provato che la situazione della debitrice principale abbia in concreto avuto uno sviluppo originariamente imprevedibile rispetto al momento in cui ha deciso di prestare la garanzia
(2005), considerato che egli era stato socio fino a poco prima (15.12.2009) e quindi avrebbe potuto esercitare i poteri di controllo sulla società. Anzi, come detto, vi erano indizi di senso contrario (v. nota al bilancio 2009) che portano a ritenere che la CA non potesse avere consapevolezza del mutamento in peius delle condizioni economiche della società e la non conoscenza di tale fatto da parte del fideiussore: tanto che la stessa ha provveduto a ridurre gli pagina 14 di 16 affidamenti solo nel giugno 2011, ovvero dopo oltre un anno dalla concessione del mutuo.
46. Con il quinto motivo di appello, l'appellante ritiene errata la ricostruzione del credito in punto di quantum a fronte dei pagamenti ricevuti dalla Secondo l'appellante, a fronte CP_2 di € 53.395,10 oltre spese e accessori di cui al decreto ingiuntivo n. 1005/2016, la ha CP_2
percepito € 70.000,00 dalla co-fideiussore (per effetto della transazione parziaria CP_6
del 18.11.2014 ma che è stata attribuita dalla per € 35.000,00 al debito per l'apertura di CP_2
credito e per € 35.000,00 al mutuo fondiario), altri € 25.000,00 dallo stesso nel Parte_1
luglio 2016 (come risulta nella sentenza della Corte di Appello di Bologna del 15.12.2020) ed infine circa € 40.000,00 dal Fallimento Apollo s.r.l. (a seguito della vendita dei beni dati a garanzia del mutuo fondiario).
47. Il motivo è inammissibile ancor prima che infondato.
48. Le censure relative all'entità del credito e quindi alla estinzione dell'obbligazione fideiussoria per effetto dei pagamenti dedotti dall'appellante, appaiono nuove in quanto formulate solo in questo grado di giudizio e pertanto vanno dichiarate inammissibili. In ogni caso, a prescindere dalla rilevata inammissibilità, queste risultano infondate. Quanto alla somma di “circa” € 40.000,00 che la avrebbe ricevuto dalla procedura Fallimentare CP_2
della Apollo s.r.l. e contestata dall'appellata, nessuna prova è stata né richiesta né fornita dall'appellante, trattandosi peraltro di somma incerta nel suo ammontare (“circa”). Quanto alla somma di € 35.000,00 quale parte dei € 70.000,00 ricevuti dalla in forza della CP_5
transazione, detta somma era stata già detratta nel ricorso per decreto ingiuntivo dalla somma richiesta al in ogni caso l'imputazione da parte della in egual misura al Parte_1 CP_2 debito per l'apertura di credito ed al mutuo, è legittima considerato che l'art. 10 co. 2 della fideiussione prevede che “quando vi siano più fideiussori, ciascuno di essi risponde per
l'intero ammontare del debito, anche se le garanzie sono state prestate con un unico atto e
l'obbligazione di alcuno dei garanti è venuta a cessare o ha subito modificazioni, per qualsiasi causa e anche per remissione o transazione da parte della banca”. Per la stessa ragione la somma di € 25.000,00 di cui alla sentenza di questa Corte, è da considerarsi imputabile al debito da apertura di credito e non al debito da mutuo.
49. In conclusione l'appello va rigettato.
50. Le spese di lite, in ragione del principio di causalità che le governa, seguono la soccombenza e sono liquidate per il presente grado di appello come in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022.
pagina 15 di 16 51. Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228/2012,
art. 1, co. 17), applicabile ratione temporis (essendo stato l'appello proposto successivamente al 31.1.2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dell'appellante a norma dello stesso art. 13, co. 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello proposto avverso la sentenza del di n. 520/2020 del 24.8.2020, CP_1
pubblicata il 25.08.2020;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del presente grado di giudizio che liquida in € 9.991,00 per compensi oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n.
115/2002.
Bologna, 1 aprile 2025.
Il Presidente
Dott. Andrea Lama
Il Consigliere Ausiliario Relatore
Dott. Luca Marchi
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