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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 31/01/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Ancona
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA
Reg.Gen. N.350/2024
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. Luigi SANTINI Presidente relatore
Dr.ssa Arianna SBANO Consigliere
Dr. Vito SAVINO Consigliere
nella camera di consiglio tenutasi in data 30 Gennaio 2025 secondo le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado riassunta con ricorso depositato in data 24.10.2024 e vertente tra
(appellata principale ed appellante incidentale – ricorrente in riassunzione) contro Parte_1
(appellante principale ed appellata incidentale – resistente in riassunzione), avente Controparte_1
ad oggetto: giudizio di rinvio ex Cass. ord. n.21714/24 del 01/08/2024 sull'appello avverso la sentenza n°577/2016 emessa dal Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, in data 21.12.2016.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza n°577/2016 pubblicata in data 21.12.2016, il Tribunale di Ancona, in parziale accoglimento delle varie domande proposte da nei confronti della Provincia di ha Parte_1 CP_1 ritenuto violato l'obbligo datoriale di garantire il rispetto del divieto di fumo nei locali in cui operava la dipendente, e per l'effetto, in considerazione del danno biologico causato dall'illegittima esposizione a fumo passivo, ha condannato essa Amministrazione a risarcire il danno biologico temporaneo patito dalla lavoratrice in misura pari al 50% per 93 giorni (nella misura indicata dall'art.159, primo comma, del
1 D.Lgs. n.209/2005), nonché il danno biologico permanente nella percentuale del 25% (secondo la misura indicata dalle Tabelle di Milano), oltre che al pagamento della somma di euro 1.900,00 a titolo di rimborso spese mediche sostenute, oltre accessori e spese di lite.
La Corte di Appello di Ancona, con sentenza n.227/19 del 13/06/2019 (pubblicata in data
18/07/2019), ritenuto non provato (all'esito della consulenza tecnica d'ufficio nuovamente disposta in sede di gravame) il nesso causale tra la patologia denunciata e la lamentata insalubrità dell'ambiente di lavoro, ha accolto l'appello principale proposto dalla ed ha respinto il ricorso Controparte_1
originariamente proposto da Parte_1
Accogliendo il ricorso di la Corte di Cassazione, con ordinanza n.21714/24 del Parte_1
01/08/2024, ha cassato la predetta decisione, rinviando a questa Corte di Appello (in diversa composizione), ponendo i seguenti principi di diritto:
a) la decisione impugnata, quanto agli effetti dell'esposizione al fumo passivo, la cui effettività non è stata esclusa dalla Corte d'Appello, non risulta adottata in conformità ai principi che regolano l'accertamento del nesso causale a fronte di domanda risarcitoria in tema di responsabilità civile aquiliana, secondo i quali il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, con la precisazione che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio" (Cass., SU,
n. 576 del 2008) […];
b) la Corte di appello si è limitata a dare rilievo al primo sorgere dei deficit ventilatorio ostruttivo e della riacutizzazione dell'asma, così come per la cefalea osmofobica, collocandoli prima dell'assunzione in servizio, ma, disattendendo i suddetti principi, non ha illustrato le ragioni per cui l'esposizione al fumo passivo nel periodo in cui la ricorrente prestava servizio presso la Provincia di non avrebbe concorso a far persistere o aggravare tali patologie in ragione dei criteri che CP_1
regolano nella fattispecie l'accertamento del nesso causale;
c) la Corte d'Appello non ha considerato che, a partire dall'art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n.
3 (emanato anche in conformità con la sentenza della Corte Costituzionale n. 399 del 1996), negli ambienti di lavoro è vietato fumare e il datore di lavoro è responsabile del rispetto del divieto (a cui infrazione può essere sanzionata disciplinarmente), divieto che è finalizzato a garantire la salubrità dei luoghi di lavoro e a proteggere - in via di prevenzione - la salute di tutti i lavoratori dal fumo
2 passivo, il cui carattere potenzialmente dannoso per la salute è scientificamente accertato per tutti e, quindi, in modo ancora più incisivo nei confronti delle persone propense a malattie respiratorie;
d) nella specie, risulta pacifico il mancato rispetto del suddetto divieto e non risulta che la CP_1
abbia adottato alcun provvedimento al riguardo, a tutela della ricorrente e di tutti i dipendenti.
Il giudizio è stato riassunto da la quale ha chiesto recepirsi i principi di diritto posti Parte_1 dalla Suprema Corte, concludendo come segue: “
1. Respingere l'appello proposto in via principale dalla
, alla luce delle considerazioni di cui in narrativa, perché infondato in fatto e in Controparte_1
diritto, ovvero con qualsiasi diversa statuizione.
2. Accogliere l'appello incidentale proposto dalla dott.ssa nei confronti della , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 Controparte_1
tempore, e in parziale riforma della sentenza n. 577/2016, pronunciata nel giudizio R.G. 1021/2014, dal
Tribunale di Ancona - Sezione Lavoro, Giudice Andrea De Sabbata in via principale, Voglia l'Ecc.ma
Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis, a) accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte,
l'illegittimità, delle condotte descritte in narrativa del presente ricorso, (ivi compreso il demansionamento avvenuto a partire dal 2007) ed in particolare accertare e dichiarare la responsabilità dell' per le lesioni subite e per il mobbing perpetrato ai danni della Sig.ra Controparte_2
; b) dichiarare altresì tenuto e per l'effetto condannare, per le causali di cui in narrativa, Parte_1
l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, all'integrale risarcimento Controparte_2
di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati alla ricorrente, causati dalle condotte
“mobbizzanti” descritte nella narrativa del presente ricorso, danni che si quantificano nella somma di euro € 477.214,58 ovvero nella maggiore o minore misura ritenuta di giustizia. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'insorgenza del diritto sino al soddisfo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge”.
La Provincia di si è costituita nel giudizio riassunto ed ha resistito alle avverse pretese, CP_1
chiedendo il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio ed allegando che “risulta pacificamente provato come nel caso della dott.ssa l' esposizione a fumo passivo nell' ambiente lavorativo sia stato Pt_1 comunque occasionale, e tutt' altro che tollerato dai competenti dirigenti, come esposto e documentato in atti”.
Va premesso che alcune delle questioni su cui verte il presente giudizio non possono essere disaminate in sede di rinvio, attesa la formazione del giudicato interno sul punto. Ci si riferisce, in particolare, alle domande di risarcimento del danno da mobbing e da demansionamento ed alle conseguenti valutazioni di merito tratte dal materiale istruttorio in atti, che non sono suscettibili di poter essere riprese in considerazione. Ne segue l'assorbimento di tutte le questioni sollevate dalla lavoratrice con l'appello incidentale. Parte_1
3 Ciò premesso, è noto che il giudizio di rinvio è una processo “chiuso”, tendente ad una nuova statuizione (nell'ambito fissato dalla sentenza di Cassazione) in sostituzione di quella cassata, nell'ambito del quale non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, ma operano altresì le preclusioni che derivano dal giudicato implicito formatosi con la sentenza della Cassazione, con la conseguenza che neppure le questioni esaminabili d'ufficio, non rilevate dalla Suprema Corte, possono essere in sede di rinvio dedotte o comunque esaminate, giacché il loro esame tende a porre nel nulla o comunque a limitare gli effetti della stessa sentenza di Cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità.
In quest'ordine di concetti, deve dunque ritenersi che le uniche statuizioni che in questa sede di rinvio vanno prese sono quelle che siano diretta conseguenza dei principi di diritto posti nella ordinanza della
Suprema Corte n.21714/24 del 01/08/2024, in ordine alla domanda di risarcimento del danno per malattia professionale da esposizione al fumo passivo.
Orbene, costituisce principio costantemente affermato dalla Corte di Cassazione quello secondo il quale “Al fine dell'accertamento della responsabilità, di natura contrattuale, del datore di lavoro di cui all'art. 2087 cod. civ., incombe sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro elemento, mentre grava sul datore di lavoro - una volta che il lavoratore abbia provato le predette circostanze - l'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo”. (così tra le tante Cass. Sez. L, Sentenza n. 4840 del 07/03/2006). Ne consegue che “la disposizione di cui all'art.2087 c.c. si qualifica alla stregua di norma di chiusura del sistema antinfortunistico estensibile a situazioni ed ipotesi non ancora espressamente considerate e valutate dal legislatore al momento della sua formulazione, ed impone all'imprenditore l'obbligo di tutelare l'integrità fisio - psichica dei dipendenti con l'adozione - ed il mantenimento perfettamente funzionale - di tutte le misure di tipo igienico - sanitario o antinfortunistico idonee, secondo le comuni tecniche di sicurezza, a preservare i lavoratori dalla lesione nell'ambiente od in costanza di lavoro anche in relazione ad eventi che non sono coperti specificamente dalla normativa antinfortunistica, giustificandosi l'interpretazione estensiva della cennata norma sia in base al rilievo costituzionale del diritto alla salute (art. 32 cost.), sia per il principio di correttezza e buona fede (art. 1175 e 1375 c.c.) cui deve essere improntato e deve ispirarsi anche lo svolgimento del rapporto di lavoro, sia, infine, pur se nell'ambito della generica responsabilità extracontrattuale (od aquiliana), ex art. 2043 c.c. in tema di
"neminem laedere"” (Cass.Civ., sez. lav., 11/04/2013 n.8855). In applicazione di siffatti principi, e quale naturale corollario degli stessi, “esula ogni aspetto di responsabilità qualora, nel caso concreto, il datore di lavoro abbia correttamente ed esaustivamente adempiuto a detti obblighi, sicchè non sia possibile
4 ravvisare a suo carico alcun margine od elemento di colpa” (Cass. civ., Sez.lav., 03/09/1997, n.8422).
Pertanto, sia che si qualifichi la domanda in termini di responsabilità contrattuale ex art.2087 c.c., sia che si lamenti la violazione del principio del “neminem laedere”, ai sensi dell'art.2043 c.c., grava comunque sul lavoratore, il quale lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute,
l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro nonchè la connessione tra l'uno e l'altra. Incombe, invece, sul datore di lavoro l'onere di provare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del pregiudizio subito ovvero che la malattia non è ricollegabile alla violazione degli obblighi a suo carico (Cass. civ., Sez.lav., 27/06/1998, n.6388; Cass. civ., Sez.lav., 21/10/1997, n.10361; Cass. civ., Sez.lav., 11/12/1995, n.12661). In altri termini, la responsabilità del datore di lavoro in tanto può essere affermata, in quanto sussista una lesione del bene tutelato che derivi causalmente dalla violazione di determinati obblighi di comportamento, imposti dalla legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche;
ne consegue che la verificazione del danno non è di per sè sufficiente per far scattare a carico del datore di lavoro l'onere probatorio di aver adottato ogni sorta di misura idonea ad evitare l'evento, atteso che la prova liberatoria a suo carico presuppone sempre la dimostrazione che vi è stata omissione nel predisporre le misure di sicurezza (suggerite dalla particolarità del lavoro, dall'esperienza e dalla tecnica) necessarie ad evitare il danno, mentre non può essere estesa ad ogni ipotetica misura di prevenzione, a pena di fare scadere una responsabilità per colpa in una responsabilità oggettiva (Cass. civ., Sez.lav., 05/03/2002, n.3162; Cass. civ., Sez.lav., 16/09/1998,
n.9247; Cass. civ., Sez.lav., 07/08/1998, n.7792).
Ebbene, alla luce della documentazione in atti e degli esiti della prova testimoniale, rileva il Collegio che la dipendente ha fornito sufficiente prova, il cui onere era su di lei ricadente, della sussistenza di specifiche omissioni datoriali nella predisposizione di quelle misure di sicurezza, suggerite dalla particolarità del lavoro, dall'esperienza e dalla tecnica, necessarie ad evitare il danno.
In punto di diritto, per quanto concerne l'obbligo di garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro dove viene eseguita la prestazione lavorativa, è noto che la l. n. 3 del 2003, all'art. 51, ha sancito un generale divieto di fumare nei locali chiusi, ad eccezione di quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico e di quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati. Il disposto normativo è stato poi integrato con la circolare del Ministero della Salute del 17 dicembre 2004, la quale ha chiarito che i lavoratori devono essere considerati come utenti dei locali chiusi appartenenti a privati;
dunque, in tal modo è stato introdotto un assoluto divieto di fumare in ogni luogo di lavoro chiuso ove insistano lavoratori (utenti), fatta salva la possibilità di adibire appositi locali ai fumatori (contrassegnati come tali) purché dotati di impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria regolarmente funzionanti (art. 51 cit.).
In punto di fatto, pacifico che ha lavorato alle dipendenze della Parte_1 Controparte_1
dal 2008 in poi, rileva il Collegio che dalla prova testimoniale è emerso che all'interno degli Uffici e
5 degli spazi comuni della sede dell'Ente il mancato rispetto del divieto di fumare era abituale da parte di alcuni dipendenti e sostanzialmente tollerato dall'amministrazione (v. deposizioni testimoniali testi e , sulla cui attendibilità non vi è ragionevole motivo di dubitare Testimone_1 Testimone_2
in ragione della diretta conoscenza dei fatti).
Ritiene pertanto il Collegio che non possa dubitarsi nel caso di specie che, a fronte delle doglianze a suo tempo manifestate da circa le condizioni ambientali nelle quali era costretta ad Parte_1
operare (sul punto non vi è alcuna contestazione da parte della ), la parte datoriale abbia del CP_1
tutto ignorato le conseguenze dannose che il fumo passivo poteva provocare nella salute della dipendente, omettendo di adottare qualsiasi misura atta ad evitare siffatte conseguenze, persino quella assai banale di assegnarle una stanza da condividere con colleghi non dediti all'abitudine di fumare, con un comportamento che non può non ritenersi violativo dell'articolo 2087 c.c. e dei principi di correttezza e buona fede nello svolgimento del rapporto di lavoro.
La Provincia di dal canto suo, non ha minimamente allegato quali misure abbia adottato per CP_1
garantire e verificare il rispetto del divieto di fumare e per sensibilizzare in tal senso il personale dipendente. Nella fattispecie, inoltre, la Provincia di non poteva non avere piena consapevolezza CP_1
degli effetti nocivi del fumo non solo nei soggetti fumatori ma anche nei non fumatori esposti al fumo altrui. Non è infatti in dubbio invero che già da tempo sia dato di comune esperienza la nocività del fumo anche c.d. passivo, se è vero che già nella sentenza n.202/91 la Corte Costituzionale la dava per pacifica;
che nel 1995 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che la disciplina in tema di divieto di propaganda pubblicitaria dei prodotti da fumo - risalente al 1983 - trova il suo fondamento prioritario nell'esigenza di tutela della salute della collettività, in una prospettiva che individua l'uso del tabacco come fonte possibile di danno per la salute dell'individuo fumatore e, indirettamente, di danno per la salute collettiva (ricomprendendo tra i soggetti tutelati anche i non fumatori); che il divieto di fumo era già imposto dalla legge 584/75, anche se riguarda solo i locali espressamente indicati all'art.1, proprio per gli effetti particolarmente dannosi del fumo nei locali chiusi, evidentemente non solo a carico dei fumatori, ma anche di tutti coloro che in detti luoghi si trovino ad operare o a stazionare.
Ebbene, alla luce della documentazione in atti e dell'istruttoria espletata, come sopra illustrate, ritiene il Collegio che la lavoratrice ha fornito sufficiente prova, il cui onere era su di lei ricadente, della sussistenza di una specifica omissione datoriale nella predisposizione di quelle misure di sicurezza, suggerite dalla particolarità del lavoro, dall'esperienza e dalla tecnica, necessarie ad evitare il danno. Dal materiale istruttorio in atti emerge infatti che la Provincia di non ha adottato misure per CP_1
sensibilizzare i dipendenti al rispetto del divieto di fumare in Ufficio e nel spazi comuni, né ha curato il controllo della salubrità dell'ambiente di lavoro, né ha adottato misure sanzionatorie per contrastare condotte violative del divieto di legge. Vi è inoltre prova sufficiente della continuità e della intensità
6 della esposizione a rischio, tenuto conto anche delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e delle mansioni lavorative, nonchè della insussistenza di fattori causali extralavorativi. In atti vi è dunque prova sufficiente della sussistenza del necessario rapporto di causalità tra l'attività lavorativa espletata (e la insalubrità dell'ambiente di lavoro) e la malattia denunciata.
In quest'ordine di concetti, rileva la Corte che nel caso in esame emerge chiaramente che Pt_1
è stata continuativamente esposta ad un incontrovertibile fattore lavorativo, costituito dalla reiterata
[...]
esposizione al fumo passivo per svariati anni, il che fa ragionevolmente ritenere sussistente un rapporto causale giuridicamente rilevante fra il lavoro svolto e la malattia denunciata. Del resto, pur trattandosi di una malattia ad eziologia multifattoriale, il nesso causale relativo all'origine professionale della malattia può essere adeguatamente ricostruito facendo ricorso a presunzioni semplici dimostrative di una
“probabilità qualificata”, assistita da adeguati riscontri di carattere epidemiologico (Cass.Civ., sez. lav.,
12/10/2012 n.17438; Cass.Civ., sez. lav., 05/08/2010 n°18270; Cass.Civ., sez. lav., 27/11/2007
n°24637), dimostrazione che nella fattispecie è stata fornita sulla base delle considerazioni sopra svolte e degli esiti della consulenza tecnica d'ufficio espletata in prime cure - cfr. elaborato peritale Dr.
[...]
-, in cui si assevera che “il fumo passivo nel soggetto ha contribuito ad Per_1 Parte_1
accentuare una patologia respiratoria, a rendere più fastidiosi i sintomi di patologie idiopatiche già presenti, ad accentuare le espressioni di un generale atteggiamento di stress con risvolti anche sul piano psichico”. Ebbene, le conclusioni del TU nominato in prime cure possono essere recepite dal Collegio in quanto frutto di indagine condotta con metodologia corretta, sulla scorta di documentazione ritualmente acquisita al processo, ed oltretutto non fatte oggetto di osservazioni o critiche di valenza specifica. Tali conclusioni sono più convincenti rispetto a quelle della consulenza tecnica d'ufficio espletata in appello, la quale si fonda esclusivamente sul dato cronologico della comparsa dei primi sintomi respiratori, senza fornire alcun elemento in ordine ad eventuali fattori che possano aver successivamente concorso a far persistere o aggravare le patologie accertate. Sul punto, viceversa, il primo TU ha ben chiarito che è risultata affetta da:
1. cefalea osmofobica, 2. asma, 3. Parte_1
ernia iatale e reflusso esofageo, 4. rinite e sinusite cronica non allergiche, 5. rettocolite ulcerosa, 6. spondiloartrite sieronegativa, sindrome sicca e 7. sindrome depressiva, patologie che, “seppure idiopatiche e preesistenti all'azione dell'agente lesivo, in un modo o nell'altro hanno reso più vulnerabile il soggetto anche alla semplice azione di agenti irritanti sulle vie respiratorie”, che il fumo passivo può produrre “effetti non solo come causa iniziale, ma anche come scatenamento di situazioni patologiche idiopatiche preesistenti che concorrono ad aggravare un quadro patologico, sia respiratorio che psicosomatico” e che “la condizione psichiatrica del soggetto è preesistente alla esposizione al fumo passivo, è rivelata da questa circostanza e da altre circostanze lavorative e da altre patologie coesistenti, non è concausata come malattia, ma la successione dei suoi sintomi e la loro intensità, questi
7 sì possono essere concausati da fattori stressanti come malattie idiopatiche in evoluzione, terapie farmacologiche, fumo passivo, problematiche sul posto di lavoro (tutto questo presente nel nostro caso)”.
Non ritiene la Corte che sussistano validi motivi per discostarsi dalla valutazione operata dal TU del primo grado, che appaiono immuni da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risultano fondate su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti e sono inoltre sorrette da adeguata e convincente motivazione. Si tratta di conclusioni che questa Corte ritiene di dover condividere perché rassegnate a seguito di approfondite considerazioni medico-legali, che, giusto l'insegnamento ribadito da Cass., Sez.
L. sentenza nr. 25236 del 29 ottobre 2009, dep. il 30 novembre 2009, “appaiono scevre da vizi logico- formali che si concretizzino in una palese devianza dalle nozioni della scienza medica o si sostanzino in affermazioni illogiche o scientificamente errate”. Si tratta, inoltre, di considerazioni a loro volta fondate su un esame scrupoloso della documentazione clinico-sanitaria presente in atti, acquisita nel contraddittorio tra le parti, sulla scorta dei dati anamnestici raccolti direttamente dalla persona periziata e che pertanto possono essere posti a base della decisione.
Alla luce delle considerazioni che precedono, in linea con quanto statuito dal primo giudice, va dunque affermata la responsabilità della di nella causazione della patologia per cui è CP_1 CP_1
causa.
***
2.- Passando ad esaminare la determinazione del danno (profilo che nel primo giudizio di appello era rimasto assorbito, benchè oggetto del secondo motivo di gravame), la lamenta Controparte_1
l'erroneità della sentenza di primo grado, in cui è stato riconosciuto un gradiente di danno biologico permanente del 25%, a fronte di una consulenza tecnica d'ufficio in cui la percentuale accertata era del
15%.
In effetti, nella consulenza medico legale espletata in prime cure, a cura del dr è stato Persona_1
indicato un danno biologico permanente nella misura del 15% (10% per gli aspetti respiratori, 5% per gli altri), valutazione confermata anche all'esito delle osservazioni della difesa della . Controparte_1
Nella motivazione della sentenza impugnata non si fa menzione delle ragioni per cui il Tribunale si è discostato dalla valutazione operata dal TU, le cui conclusioni il primo giudice dichiara invece di voler integralmente recepire. Ne seguonno le considerazioni di seguito esposte.
a) Con riguardo al danno alla salute da invalidità permanente (figura, com'è noto, individuata dalla giurisprudenza di legittimità, in considerazione dei principi elaborati in particolare dalla Corte
Costituzionale n°184 del 1986 e n°372 del 1994), il risarcimento del danno biologico (comprensivo di danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale” e di danno morale soggettivo, conseguente alle medesime
8 lesioni in termini di “dolore” e “sofferenza soggettiva”) va correttamente commisurato ad una percentuale invalidante del 15%, sulla base delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano che si ritiene di far proprie in considerazione della affidabilità dei criteri ispiratori che consentono il serio ristoro del danno ed in funzione dell'uniformità di trattamento a parità di danno.
Va dunque liquidata in favore di la somma di €.35.648,00, valutata all'attualità e Parte_1
calcolata utilizzando il suddetto criterio della liquidazione a punto, prendendo a base del calcolo la misura dell'alterazione psicofisica indicata dal consulente (pari al 15%), fissando il valore del punto danno non patrimoniale anno 2024, con riferimento all'attualità, in €.3.211,51 e moltiplicando il danno espresso in migliaia di lire per il coefficiente demoltiplicatore (0,740), relativo all'età anagrafica della vittima (anni 53).
b) Per quanto concerne il risarcimento del danno morale (c.d. pretium doloris), si è detto che questo attiene ad un turbamento transeunte dello stato d'animo e configura un'ipotesi di danno non patrimoniale, già contemplata nella c.d. liquidazione congiunta di cui ai criteri approvati dall'osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano in data. Di esso si è pertanto già tenuto conto nella valutazione sub a).
c) Quanto al danno esistenziale, in assenza si specifiche allegazioni tese alla dimostrazione della sussistenza di pregiudizi concretamente risarcibili svincolati dalla capacità reddituale del danneggiato, vanno invece respinte le pretese risarcitorie proposte dalla lavoratrice, la quale non ha né allegato, ne provato una alterazione delle sue abitudini e degli assetti relazionali propri che la abbiano indotta a scelte di vita diverse quanto all'espressione ed alla realizzazione della sua personalità nel mondo esterno.
d) Con riferimento al danno biologico da inabilità temporanea parziale, il TU nominato in primo grado ha accertato una invalidità temporanea parziale del 50% per una durata di 93 giorni. Trattasi di valutazione recepita nella sentenza di primo grado e non fatta oggetto di impugnazione, con conseguente formazione del giudicato interno sul punto. Va quindi riconosciuta in via equitativa la somma di
€.115,00 al giorno a titolo di risarcimento del danno biologico da inabilità temporanea assoluta (ed in misura percentuale per quella relativa), sulla base dei criteri orientativi approvati dall'osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano del 2024. Spetta quindi all'appellante un risarcimento complessivo, a titolo di inabilità temporanea parziale, nella misura di €.5.347,50, valutati all'attualità.
e) Resta confermato, in assenza di specifiche censure sul punto alle statuizioni già prese dal primo giudice, il rimborso delle spese mediche per un importo di €.1.900,00.
Sulla scorta di tali considerazioni, la va dunque condannata al risarcimento del Controparte_1 danno in favore di nella misura complessiva di €.42.895,50 Parte_1
9 (€.35.648,00+€.5.347,50+€.1.900,00), valutati all'attualità, con detrazione da tale importo dell'ammontare dell'indennizzo che il lavoratore avrebbe astrattamente percepito dall' in CP_3
riferimento ai postumi permanenti accertati, qualora avesse presentato e coltivato la relativa denuncia di malattia professionale.
Su tale importo spettano interessi legali e rivalutazione monetaria ex artt.429 c.p.c. e 150 disp att.
c.p.c. dalla data della presente decisione sino al soddisfo, nei limiti di cui all'art. 22 comma 36 l. 23 dicembre 1994 n. 724 (articolo ancora applicabile ai dipendenti pubblici alla luce della pronuncia della
C. Cost. n.459/00).
Alla luce delle suesposte considerazioni, riesaminata la controversia alla luce dei principi di diritto espressi dalla Suprema Corte, l'appello proposto dalla va accolto per quanto di Controparte_1
ragione e, in parziale riforma ella sentenza di primo grado, che per il resto rimane ferma, la CP_1 va condannata a corrispondere a la somma di €.42.895,50 per i titoli di cui sopra,
[...] Parte_1
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex artt.429 c.p.c. e 150 disp att. c.p.c. dalla data della presente decisione sino al soddisfo, nei limiti di cui all'art. 22 comma 36 l. 23 dicembre 1994 n. 724.
In applicazione del principio generale di soccombenza, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, le spese di lite sostenute da nei precedenti due gradi di merito, nel giudizio di Parte_1
Cassazione e nella presenta fase di rinvio, così come le spese delle due consulenze tecniche d'ufficio, restano a carico della . Quanto alla loro liquidazione nel quantum, resta ferma la Controparte_1
misura indicata nella sentenza di secondo grado, mentre si liquidano come da dispositivo quelle relative al giudizio di appello, al giudizio di legittimità ed alla fase di rinvio. Restano ferme le ulteriori statuizioni già prese.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n°577/2016 emessa dal Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, in data 21.12.2016, contrariis reiectis, così decide:
- accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto rimane ferma, condanna la a corrispondere a la somma di Controparte_1 Parte_1
€.42.895,50 per i titoli di cui in motivazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex artt.429 c.p.c. e 150 disp att. c.p.c. dalla data della presente decisione sino al soddisfo, nei limiti di cui all'art. 22 comma 36 l. 23 dicembre 1994 n. 724;
10 - condanna la a rifondere a le spese dei primi due gradi di Controparte_1 Parte_1
merito (nella misura indicata nella sentenza di secondo grado) e le spese delle due consulenze tecniche d'ufficio espletate (come già determinate), nonché le spese del giudizio di legittimità e della fase di rinvio, che liquida, per il giudizio dinanzi alla Suprema Corte, in complessivi
€.6.000,00, e, per il giudizio di rinvio, in complessivi €.5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2 D.M.10.03.2014),
I.V.A. e C.A.P..
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 30 Gennaio 2025 .
IL PRESIDENTE est.
Luigi Santini
(Atto sottoscritto digitalmente)
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