Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/05/2025, n. 5162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5162 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4927/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, lette le note tempestivamente depositate dai di- fensori conformemente al decreto che disponeva la trattazione del procedimento secondo le modalità fissate dall'art.127 ter c.p.c., pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 4927/2022 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.ta in Napoli alla Parte_1 C.F._1
via Vannella Gaetani n. 27, presso lo studio dell'Avv. ACCATTATIS CHALONS
D'ORANGE CARLO (c.f.: dal quale è rappr.ta e difesa in virtù di C.F._2
procura in atti.
- Attrice
E
(c.f.: , in persona del Sindaco p.t., dom.to per Controparte_1 P.IVA_1
la carica in Napoli al Palazzo S. Giacomo, in uno all'Avv.to Ilaria Femiano (c.f.
[...]
) che lo rapp.ta e difende giusta procura in atti. C.F._3
- Convenuto
OGGETTO: responsabilità ex art.2051 c.c..
CONCLUSIONI: come da note ex art.127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 25/2/22, la sig.ra Parte_1
ha chiesto condannarsi il convenuto al risarcimento dei
[...] Controparte_1
danni e delle lesioni subite in occasione di una caduta al suolo, avvenuta in data
15/4/21 alla Piazza S. Pasquale, alle ore 18,00, asseritamente dovuta alla deformazio-
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In tali circostanze l'attrice rovinava al suolo e riportava lesioni personali, per cui veniva accompagnata al Pronto Soccorso dell'Ospedale Fatebenefratelli, dove le veniva diagnosticata una “frattura scomposta rotula sinistra, frattura parcellare capi- tello radiale dx. contusione emitorace sin.”, con prognosi di gg. 30.
La sig.ra ha richiamato le risultanze della ctp redatta dal Dott. Parte_1 [...]
, che ha quantificato il danno biologico, nella misura del 7% (sette Persona_1
per cento), con una invalidità temporanea totale di gg. 30, parziale al 50% di 30 giorni e successivi 30 giorni di parziale al 25%.
L'attrice ha citato in giudizio il per sentirne dichiarare Controparte_1
l'esclusiva responsabilità nella produzione dell'evento dannoso, e la condanna al risarcimento dei danni, oltre interessi, spese, rivalutazione monetaria ed onorari di giudizio.
Più precisamente, l'attrice ha ritenuto il responsabile ai sensi Controparte_1
dell'art. 2051 c.c., per l'inosservanza del dovere di custodia imposto circa la regolare manutenzione delle strade, ai sensi dell'art. 2049 c.c., per la l'inosservanza dell'obbligo di controllo nei confronti di coloro che hanno l'obbligo di eseguire il ser- vizio di manutenzione delle strade e, ai sensi dell'art. 2043 c.c., per violazione del principio del “neminem laedere”.
Costituitosi in giudizio, il ha impugnato le avverse pretese, ed Controparte_1
ha preliminarmente eccepito la nullità della citazione ex art. 164 c.p.c. per la generici- tà dei fatti esposti.
Il convenuto ha rilevato di non essere stato posto in grado di poter ac- CP_1
certare la presenza del lamentato dissesto, atteso che non è stato rappresentato fotograficamente da parte attrice, né è stato precisato il luogo esatto del sinistro, con riferimento ad un civico, un palo della luce, ecc., in assenza del deposito del materiale fotografico.
Il convenuto ha ritenuto poi non provata la sussistenza della propria legittimazio- ne passiva, stante la mancata prova dell'esistenza del lamentato dissesto, e della
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possibilità di verificare la circostanza per cui vi fossero in corso lavori di un privato – con o senza autorizzazione – o se sui luoghi lavoravano altri Enti, o un concessionario,
a causa della mancata individuazione del punto esatto della piazza in cui sarebbe avvenuto il sinistro per cui è causa.
Il ha infine sostenuto che la responsabilità del fosse in ogni caso CP_1 CP_1
da escludersi, stante la configurabilità del caso fortuito, riconducibile alla condotta colposa tenuta dalla stessa danneggiata e ritenuta causa dell'evento lesivo.
In occasione del deposito della memoria di cui all'art.183 6° comma 1° termine c.p.c., parte attrice ha prodotto fotografie rappresentative del luogo del sinistro.
Ammesse ed espletate prova testimoniale e ctu medico legale (dottor Per_2
), la causa è stata rinviata alla data del 5 maggio 2025 per la decisione a norma
[...]
dell'art.281 sexies c.p.c., disponendosi la sostituzione dell'udienza con il deposito di note ex art.127 ter c.p.c..
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Prima di valutare la fondatezza della domanda attorea, occorre brevemente deli- neare l'impianto deduttivo e valutare se lo stesso risulti provato all'esito dell'espletata prova testimoniale.
In citazione parte attrice ha sostenuto che “il giorno 15/04/2021, alle ore 18,00 circa, la istante percorreva a piedi la Piazza San Pasquale in Napoli allorquando, in- ciampava a causa della deformazione del piano stradale verificatosi in conseguenza della crescita della radice di un albero ivi presente.. tale evento si verificava in quan- to la deformazione del piano, causata da una mancata manutenzione della strada da parte dell'ente convenuto, non era visibile, anche in conseguenza della scarsa illumi- nazione e comunque non segnalata”; anche nella lettera di messa in mora parte attrice ha confermato la dinamica come sopra descritta.
Nella pec del 21 aprile 2021, l'attrice ebbe ad ulteriormente specificare che la ra- dice, sollevando il piano piastrellato, aveva creato una sorta di gradino.
Parte attrice, in occasione del deposito telematico della memoria di cui all'art.183
6° comma 1° termine, ha curato il deposito di alcune foto rappresentative dello stato dei luoghi.
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In corso di causa sono stati escussi 2 testimoni, il signor e Testimone_1 Tes_2
letta Carlevalis.
Orbene il teste sig. , ha dichiarato quanto segue: “mi trovavo in Testimone_1
Piazza San Pasquale con la sig.ra , passeggiando. Mi trovavo die- Parte_2
tro la sig.ra e ho visto che quest'ultima, mentre camminava, inciampava Parte_1
sul piano stradale rialzato..….Ci trovavamo circa un paio di metri dietro la sig.ra
[...]
e confermo che il piano stradale era deformato in conseguenza delle radici Pt_3
degli alberi ivi presenti. Nella zona erano presenti anche dei bidoni della spazzatura
(…). Non era estate e la zona era poco visibile e non ricordo se sul posto vi fosse una illuminazione ovvero per la precisione non ricordo se vi fosse una illuminazione diret- ta della zona. Non era notte e preciso che la conformazione anche a causa del colore uniforme del piano non era visibile. (…) Ho visto cadere la signora, la quale lamentava forti dolori per cui ci siamo avvicinati per prestare soccorso ed io stesso ho chiamato il marito che successivamente accorreva. Ricordo che subito dopo il suo arrivo la ac- compagnava presso il pronto soccorso per le cure del caso. Preciso che conosco la sig.ra che quel giorno era in nostra compagnia. Ricordo che la signora Parte_1
lamentava dolori al braccio e le gambe, credo fosse il braccio destro e la gamba sini- stra”.
Venivano esibite le foto al teste, che dichiarava: “Riconosco dalle foto che mi ven- gono esibite il luogo dove si verificava il sinistro. Preciso che il fatto è avvenuto intor- no alle ore 18 nel mese di aprile e che vi era poca luce. Ricordo che la è Parte_1
caduta accanto all'albero anche se non ricordo esattamente se alla destra o alla sini- stra dello stesso.”
La seconda teste, ha dichiarato come segue: “Mi trovavo il Parte_2
giorno 15.04.2021 ore 18 in Piazza San Pasquale in Napoli e mi trovavo qualche metro indietro la signora Quel giorno ero in compagnia della sig.ra Parte_1 Parte_1
e preciso che mi trovavo qualche metro indietro la sig.ra ho visto la si- Parte_1
gnora inciampare in prossimità dell'aiuola ivi presente. Ricordo dalle foto esibitemi il luogo dove si verificava la caduta”.
La teste precisava che la caduta si era verificata nella zona pedonale di Piazza San
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Pasquale.
La stessa dichiarava altresì che: “Il luogo della caduta era localizzato dove erano presenti i bidoni della spazzatura. Preciso che la zona non è sufficientemente illumina- ta all'ora dell'imbrunire. Preciso che nella zona della caduta non erano presenti se- gnali che indicavano il pericolo. Ho visto cadere la sig.ra e mi sono avvici- Parte_1
nata ed era dolorante al braccio e le gambe. Ricordo che il braccio dolorante era quel- lo destro, mentre la gamba era la sinistra. Insieme al primo teste l'abbiamo soccorsa e dopo un po' è arrivato il marito che l'ha accompagnata al pronto soccorso. Preciso che la sig.ra in seguito alla caduta si lamentava e piangeva dal dolore e Parte_1
per lo spavento. Preciso che conosco l'attrice a non ne sono amica e che Parte_1
nella circostanza l'ho incontrata del tutto casualmente senza previo appuntamento”.
Dalla lettura del referto di Pronto Soccorso redatto presso l'Ospedale Fatebene- fratelli (orario di ingresso 18:45) emerge che l'attrice ebbe a riferire di essersi infor- tunata in Piazza San Pasquale a Chiaia nella stessa giornata ed alle ore 18:00. In ordi- ne alla natura dell'incidente, si rinviene unicamente il riferimento a “trauma acciden- tale”; non risulta compilata la sezione “riferita responsabilità di terzi”.
La denunzia di sinistro all'ente è intervenuta a distanza di 6 giorni dall'evento (pec del 21 aprile 2021).
Il (cfr. documentazione depositata il 12 settembre 2022) ha de- Controparte_1
dotto e provato che l'attrice in passato aveva già avviato un giudizio risarcitorio nei confronti del invocandone la responsabilità ex art.2051 c.c. per un Controparte_1
precedente sinistro verificatosi nel pomeriggio del 20 marzo 2001 in vicolo Giardinet- to in direzione di via Roma (inciampo in un basolo posto irregolarmente sulla sede stradale), giudizio conclusosi con statuizione di accoglimento della domanda.
Orbene alla luce del predetto materiale istruttorio può dirsi raggiunta la prova del fatto storico, come descritto in citazione ed ulteriormente specificato nella memoria ex art. 183 6° comma 1° termine c.p.c..
A tal riguardo può segnalarsi la piena convergenza della ricostruzione operata dal- la parte e delle dichiarazioni rese dai testi escussi, in assenza dell'emersione di ele- menti atti a concretamente minare la valutazione di attendibilità e credibilità di detti
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testi.
Ciò chiarito, occorre domandarsi se tali fatti siano o meno idonei a fondare la re- sponsabilità del convenuto Controparte_1
Ritiene questo Giudice che possa dirsi accertata l'esistenza di un nesso di causali- tà tra la situazione di dissesto (deformazione del piano stradale verificatosi in conse- guenza della crescita della radice di un albero) in cui versava il bene comunale, e l'evento lesivo per cui è causa;
da ciò è possibile far derivare la valutazione di sussi- stenza della responsabilità del convenuto ente per i danni cagionati.
La responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia ex art. 2051 cod. civ. si fonda non su un comportamento od un'attività del custode, ma su una relazio- ne intercorrente tra questi e la cosa dannosa e, poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene non ad un compor- tamento del responsabile ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che, in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esi- stenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può esse- re anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità.
Peraltro, quando il comportamento colposo del danneggiato, come nel caso di specie, non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del dan- no, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, esso può, tuttavia, integrare un con- corso colposo ai sensi dell'art. 1227, primo comma cod. civ., con conseguente dimi- nuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato.
Orbene nella fattispecie, accertato il predetto nesso causale e l'assenza di circo- stanze integranti il fortuito, ritiene questo Giudice che sussistano in ogni caso i pre- supposti per riconoscere un non trascurabile concorso colposo della danneggiata nella produzione del sinistro, atteso che il sinistro si è verificato a causa di una visto- sa deformazione del piano stradale determinata dalla crescita delle radici di un albe-
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ro, tali da determinare il sollevamento del basolo della pavimentazione per l'intero spessore (cfr. fotografie depositate dall'attrice in data 16 giugno 2022), in un conte- sto, peraltro, di diffuso e generalizzato dissesto dell'intera area circostante detto albero.
Dall'esame del materiale fotografico prodotto dall'attrice, emergono in prima battuta le considerevoli e significative dimensioni del sollevamento della pavimenta- zione, che avrebbero consentito una non complessa individuazione ad uno sguardo attento nell'incedere.
La possibilità per il soggetto danneggiato di avvedersi con facilità della fonte di pericolo e,
per questi motivi
, di evitarla con un comportamento prudente, rende in parte corresponsabile del danno anche l'attrice.
È, peraltro, significativo che in passato la parte abbia subito un analogo infortu- nio, prodottosi con modalità obiettivamente sovrapponibili a quelle oggetto di causa.
Il comportamento colposo del danneggiato non è di per sé idoneo ad interrompe- re il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno;
tuttavia, può integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c. con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato, concretamente riconoscibile nella misura del 50%.
Circa la quantificazione del danno procurato all'integrità psico-fisica dell'attrice, occorre a tal riguardo esaminare l'incidenza del fatto illecito sulla persona del dan- neggiato in sé considerata, con la precisazione che la liquidazione del danno biologico
– sia di natura permanente che temporanea - prescinde da qualsiasi valutazione di carattere reddituale, costituendo una posta di danno connessa alla lesione della per- sona fisica in sé considerata, senza dover aver riguardo altresì all'attitudine del sog- getto a procacciarsi redditi, la cui eventuale lesione trova adeguato rimedio mediante il riconoscimento del danno patrimoniale da lucro cessante.
Ciò chiarito, va rilevato che dalla documentazione in atti risulta che l'attrice ripor- tò in conseguenza del sinistro le lesioni meglio descritte in ctu, cui si rinvia.
Da tale evento traumatico in base al giudizio del consulente tecnico d'ufficio che è
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del tutto condivisibile perché adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e scientifici nell'individuazione delle lesioni subite, sono derivati i seguenti danni:
- un periodo di invalidità temporanea parziale (I.T.T.) limitato a giorni 30, valutabi- le mediamente intorno al 100%;
- un periodo di invalidità temporanea parziale (I.T.P.) limitato a giorni 30, valutabi- le mediamente intorno al 50%;
- postumi permanenti che, nel caso specifico, incidono esclusivamente sulla sua integrità psico -fisica (c.d. danno biologico) nella misura del 5%.
Pertanto, in linea con l'orientamento giurisprudenziale inaugurato con la pronun- cia n. 184/1986 della Corte Costituzionale («il combinato disposto degli artt. 32 Cost.
e 2043 c.c., consente la risarcibilità, in ogni caso, del danno biologico»), il danno fisico dall'attore subito può liquidarsi sotto il profilo del cd. danno biologico, quale lesione della integrità psico-fisica del soggetto, concetto che ricomprende il danno alla vita di relazione, da inabilità temporanea, da perdita di chance, non patrimoniale etc.
Il criterio di quantificazione utilizzato da questo Giudice è da rinvenirsi nelle Ta- belle del Tribunale di Milano, aggiornate all'anno 2024.
Ciò detto, alla luce dell'età della persona infortunata al momento dello stabiliz- zarsi dei postumi (57 anni), della entità e natura delle lesioni subite, della durata dell'inabilità temporanea, può liquidarsi, all'attualità la somma di euro 11.445,00
(euro 6.270,00 a titolo di risarcimento per l'invalidità permanente calcolata al 5% ed euro 5.175,00 a titolo di risarcimento per l'invalidità temporanea).
Considerato che, inoltre, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha riconosciuto, con sentenza n. 26972/2008, la valenza unitaria del danno non patrimoniale, che la parte attrice ha domandato il risarcimento per tutti i danni, nessuno escluso, e tenuto conto della presumibile sussistenza delle sofferenze derivanti dalle lesioni patite valutate dal consulente tecnico come lievissime (cfr. dalla relazione in atti, pg. 9:
«SUSSISTE “SOFFERENZA NOCICETTIVA” DI LIEVISSIMO GRADO»), si riconosce, esclu- sivamente a titolo di danno morale, la somma di ulteriori euro 555,00, per un totale di euro 12.864,09, somma comprensiva anche di tutte le spese mediche sostenute e riconducibili effettivamente al decorso della malattia imputabile alla caduta, come
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quantificate dal ctu (euro 864,09).
In ragione di quanto sopra accertato e dell'applicazione della decurtazione del
50% in ragione dell'affermato concorso di colpa del danneggiato nella produzione dell'evento, il convenuto va condannato a pagare in favore dell'attrice la CP_1
somma complessiva di euro 6.432,04.
Perché possa applicarsi il calcolo degli interessi compensativi che vanno ad inte- grare il lucro cessante per mancato tempestivo godimento della somma liquidata, secondo il criterio indicato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella pronuncia del 17 febbraio 1995, n. 1712, e successive pronunce conformi, occorre rapportare detto importo al momento del fatto e successivamente riconoscere gli interessi com- pensativi al tasso legale su detta somma, come rivalutata secondo indici ISTAT anno per anno dalla data dell'evento dannoso sino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Sull'intera somma, come sopra determinata, vanno altresì computati gli interessi le-gali dalla data di pubblicazione della decisione sino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza, e vengono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, facendo applicazione dello scaglione tarif- fario corrispondente alla misura in cui ha trovato concreto accoglimento la domanda, con loro attribuzione in favore dell'Avvocato Carlo Accattatis Chalons d'Orange ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Le spese derivanti dalla consulenza tecnica di ufficio vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta, la quale va condannata a rivalere l'attrice delle somme a tale titolo provvisoriamente corrisposte al nominato consulente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, decima sezione civile, in persona del Dr. Marcello Amura, definitivamente pronunziando sulle domande proposte, così provvede:
1. accoglie la domanda di parte attrice nei termini di cui in parte motiva e per l'effetto condanna il al pagamento, in favore di , Controparte_1 Parte_1
della complessiva somma di euro 6.432,04 per le ragioni di cui in motivazione, oltre interessi al tasso legale dalla data del sinistro e fino al momento del deposito della
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presente decisione, sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità ma deva- lutata, in base agli indici ISTAT, al 15 aprile 2021 - quale momento del sinistro - e, quindi, anno per anno, a partire dal 15 aprile 2022 e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata;
dal momento della pronunzia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debi- to di valuta, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale, ex art. 1282 c.c.
2. condanna il al rimborso delle spese di lite in favore Controparte_1
dell'attrice nella misura di euro 2.700,00 per onorario, oltre rimborso spese esenti documentate, IVA, C.P.A. e rimborso forfettario per spese generali nella misura del
15% degli onorari, con attribuzione al difensore antistatario;
4. pone definitivamente a carico del convenuto le spese della Controparte_1
consulenza tecnica resa dal medico legale, come liquidate in corso di causa, con con- danna a rivalere l'attore delle somme a tale titolo eventualmente già anticipate.
Si comunichi ai difensori.
Così deciso in Napoli il 23 maggio 2025
Il Giudice
(dott. Marcello Amura )
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