TRIB
Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 09/07/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 25/07/2024
da
(C.F. ), con Parte_1 C.F._1 gli Avv.ti Baggi Daniela e Giulia Barbara Provinciali e con domicilio eletto presso il suo studio in Pavia, Viale Cesare Battisti n. 15,
e
(C.F. , con l'Avv. IMPENNATI Parte_2 C.F._2
CL e con domicilio eletto presso il suo studio in Pavia, via San Donnino n. 8;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Pavia, in data 07/05/2011, (atto n.55, parte II, Serie C, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011);
separati consensualmente con sentenza n. 399/2024 di questo Tribunale, passata in giudicato
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1. “Affido ad entrambi i genitori delle figlie e Persona_1 Persona_2
2. Esercizio congiunto delle decisioni di maggiore interesse e importanza riguardanti le figlie e quindi la loro istruzione, formazione, educazione religiosa, cure mediche generali e specialistiche nel rispetto dei programmi indicati dai sanitari, attività extrascolastiche, residenza, viaggi all'estero; esercizio disgiunto delle - sole - decisioni ordinarie da assumere individualmente ed autonomamente nella quotidianità della frequentazione e della permanenza con ciascun genitore.
3. Residenza anagrafica delle figlie minori in USA nello Stato del Texas presso la madre - nella città di Austin e nell'abitazione sita in 3109 Persimmon Valley Tr, Austin
(TX) 78732, con loro iscrizione nello stato di famiglia materno.
4. Collocamento abitativo delle figlie. Nel pieno rispetto del loro diritto alla bigenitorialità, le figlie vivranno con la madre nella nuova abitazione sita in Austin e con il padre in altra abitazione che il dott. ha già reperito sempre ad Austin dove Pt_2 egli si è traferito a vivere ed abitare da giugno 2024 sita in 8225 620 N, Austin, TX
entrambe le abitazioni si trovano nella città di Austin (TX) a 9 Km di distanza C.F._3
l'una dall'altra - sul presupposto condiviso ed essenziale del comune impegno genitoriale di crescere insieme le figlie e garantir loro il miglior possibile agio nella paritaria frequentazione con i genitori e la miglior gestione dei loro bisogni di istruzione, di cura sanitaria e attività correlate, attività sportive/ricreative e ludiche ed ogni altra, oltre che per consentire concretamente la massima collaborazione intergenitoriale. Entrambi i genitori si impegnano a mantenere le loro attuali residenze nella città di Austin (TEXAS/USA), salvo diversi accordi che dovranno essere presi tra loro per iscritto, anche per consentire continuità di frequentazione scolastica alle figlie.
La residenza delle figlie presso la madre è anche correlata al piano sanitario privato che per le stesse sostiene - allo stato ed integralmente - la dott.ssa Parte_1
5. Piano di frequentazione paritaria delle figlie con i genitori salvo diversi accordi
(sia ampliativi sia restrittivi, a seconda delle esigenze delle figlie e degli impegni contingenti) tra i genitori che si impegnano alla massima collaborazione:
Pag. 2 di 8 . Fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio fino al rientro scolastico del lunedì presso l'uno e l'altro genitore.
. Infrasettimanalmente:
* le giornate di lunedì e martedì fino al rientro scolastico del mercoledì con il genitore con il quale le figlie trascorreranno il fine settimana successivo;
* le giornate di mercoledì e giovedì fino al rientro scolastico del venerdì con il genitore con il quale le figlie non trascorrerà il fine settimana successivo.
Sono fatti salvi diversi accordi fra i genitori nel rispetto degli impegni lavorativi degli adulti e delle esigenze, specie di salute, della prole.
In caso di malattia, le figlie resteranno presso la madre fino a guarigione, con facoltà dell'altro genitore di far loro visita in orari congrui e concordati;
sempre salvo differenti accordi presi tra i genitori di volta in volta.
E' garantita una videochiamata quotidiana tra le figlie e il genitore assente in quella giornata - nella fascia oraria tra le ore 17.00 e le ore 21.00 - sia nei periodi ordinari sia in quelli di vacanza;
salvo urgenze o esigenze/desideri delle minori.
. Vacanze estive:
* 3 settimane (anche non consecutive) per ciascuno da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
in caso di disaccordo, la scelta del periodo spetterà al padre negli anni dispari e alla madre in quelli pari.
. Vacanze natalizie:
* la giornata del 24.12 con un genitore e la giornata del 25.12 con l'altro (alternando ogni anno); divisione paritaria del restante periodo dal 26.12 fino al rientro scolastico, con attribuzione del Capodanno ad anni alterni ad un genitore e all'altro. Nel 2025, il primo periodo sarà attribuito alla madre.
. Spring Break di marzo:
* periodo equamente diviso tra i genitori, con alternanza annuale. Nel 2025 il primo periodo è attributo al padre.
6. Mantenimento delle figlie. Ciascun genitore garantirà alle figlie i bisogni ordinari nei rispettivi periodi e giornate - quindi abitazione confortevole, vitto, abbigliamento - in ordine alle altre esigenze della prole si specifica che: sul presupposto della necessità di un supporto economico al dott. - strettamente finalizzato alla Parte_2
Pag. 3 di 8 acquisizione di una Laurea (o titolo equivalente) valida negli USA che gli consenta di esercitare la stessa attività di Fisioterapista svolta in Italia - la dott.ssa terrà Parte_1
a proprio carico integrale (100%) le spese mensili per lo studio, gli sport, il dopo scuola, la babysitter delle due figlie per un periodo di (non oltre) 5 anni a decorrere dal
24 maggio 2024; esaurito tale periodo, ossia a partire da giugno 2029, la partecipazione del padre alle predette voci di spesa (necessarie per la miglior crescita e formazione delle figlie) sarà almeno nell'ordine del 40%. Il dott. si impegna ad Pt_2 attivarsi al massimo grado, nel momento in cui le condizioni economiche lo consentiranno, ad anticipare la propria contribuzione alla vita e crescita delle figlie con il proprio contributo almeno del 40% alle voci di spesa sopra indicate. Entrambi i genitori condividono il principio giuridico e morale secondo cui i loro obblighi di mantenimento complessivo a carico dei genitori di e Parte_3 Persona_2 permarranno fino al raggiungimento della piena indipendenza di ciascuna figlia.
7. Definizioni economiche tra i coniugi.
a. I coniugi hanno concordato l'erogazione a carico della prima e a Parte_1 Pt_2 favore del secondo di un importo a titolo di liquidazione definitiva di ogni pretesa economico/patrimoniale da parte del marito nella misura complessiva di $ 136.500
(dollari Usa cento trenta sei mila/500); la somma è stata ripartita in 3 tranches di pari importo e da versare alle seguenti scadenze:
- $ 45.500 sono già stati corrisposti contestualmente alla firma asseverata/autenticata in sede Consolare (nelle sedi di Dallas o Huston) del presente Accordo.
- $ 45.500 sono già stati corrisposti contestualmente alla pubblicazione della sentenza di separazione n. 399/2024 del Tribunale Civile di Pavia in data 4 novembre 2024.
- $ 45.500 verranno corrisposti a titolo di liquidazione una tantum definitiva (con gli effetti e le conseguenze dell'art. 5, comma 8 della Legge di divorzio italiana, Legge n.
898/1970 novellata) contestualmente alla pubblicazione (ossia al deposito) della sentenza di divorzio che verrà emessa dal Tribunale di Pavia.
b. La dott.ssa si obbliga a mantenere - sostenendone integralmente i costi - il Parte_1 dott. nel proprio piano sanitario privato anche per l'intero anno 2025. Parte_2
c. L'erogazione di questi importi - per totali $ 136.500 (dollari Usa: cento trenta sei mila/500) frutto di trattativa e ponderazione e quindi di reciproca soddisfazione, in
Pag. 4 di 8 particolare del dott. - esclude ed escluderà in futuro ogni e qualsiasi altra Pt_2 richiesta e pretesa da parte di verso anche in termini di Parte_2 Parte_1 contributo al suo mantenimento nella forma dell'assegno di divorzio che viene sostituito
(e per il futuro escluso) dalle erogazioni sopra previste.
d. A fronte degli obblighi assunti dalla dott.ssa al punto 6, il dott. si Parte_1 Pt_2 obbliga - correlativamente e poiché tale importo è anche finalizzato al suo personale percorso e titolo formativo per esercitare l'attività di Fisioterapista negli USA - a svolgere attività lavorativa nello Stato del Texas e nella città di Austin dove resteranno a vivere e cresceranno le figlie in base al comune progetto genitoriale;
qualora dovessero intervenire diverse decisioni personali del dott. di trasferirsi in altro Pt_2
Stato degli Usa o in altra città diversa da Austin - o di rientrare in Italia - si presumerà che egli abbia a disposizione adeguate risorse personali ed economiche e pertanto decadrà l'obbligo a carico di di erogargli quanto non ancora Parte_1 versatogli, in base alla clausola n.
7. Qualora il dott. dovesse trasferirsi altrove Pt_2 rispetto ad Austin (TEXAS/USA) dopo aver incassato l' intero importo di $ 136.500 - ma prima dei 5 anni di cui al punto 6 - egli sarà tenuto immediatamente a sostenere il
50% di tutte le spese di entrambe le figlie (spese indicate sempre al punto 6). Nel rispetto del comune progetto genitoriale, entrambi i genitori di e Persona_1 Per_2 ribadiscono l'impegno di mantenere ciascuno la loro residenza nello Stato del
[...]
Texas/USA, ad Austin.
e. In ragione della condivisa esigenza di stretta vicinanza abitativa tra i genitori di e e dell'attuale situazione economica del dott. Parte_3 Persona_2
la dott.ssa si impegna a garantire il pagamento del canone della Pt_2 Parte_1 nuova abitazione del marito per un anno dalla firma del presente accordo;
proprio perché assume il ruolo di garante (e non di condebitrice), ogni importo che Parte_1 ella dovesse versare ai proprietari della casa affittata da per mancato Parte_2 pagamento di quest'ultimo verrà trattenuto, in via di rivalsa e quindi stornato, da dalle somme di spettanza di ancora da versargli in base alla clausola Parte_1 Pt_2
n. 7, lett. a, b, c.
8. Ciascun genitore presta fin da ora - e senza possibilità di opposizione -
l'autorizzazione e il consenso al rilascio e/o rinnovo dei propri documenti personali
Pag. 5 di 8 validi per l'espatrio dell' altro;
quanto alle figlie, fino al raggiungimento della loro maggiore età ogni viaggio (esclusi quelli all'interno dello Stato del Texas) dagli Stati
Uniti d'America verso qualsiasi altro Paese, Italia inclusa, sarà oggetto di decisione preventivamente condivisa e dovrà essere presa di volta in volta dai genitori su espresso accordo scritto.
9. I coniugi dichiarano, reciprocamente, di essere dotati di competenze professionali nonché esperienze e capacità lavorative.
10. I coniugi dichiarano, reciprocamente, di non aver titolo né diritto per avanzare ulteriori pretese personali di ordine economico/patrimoniale e di aver risolto ogni rapporto tra loro derivante e/o correlato al matrimonio.
11. A seguito del deposito della sentenza di scioglimento del matrimonio (sentenza di divorzio) di ciascuna delle due sentenze di cui sopra, i signori Parte_1
e si obbligano ad attivarsi senza ritardo - con ogni supporto
[...] Parte_2 tecnico e concordando fin d'ora su questa necessità - per il riconoscimento anche negli
USA della/delle sentenze emesse dall'Autorità Giudiziaria Italia.
12. I compensi/onorari e le spese per l'assistenza legale sono a carico di ciascuno dei coniugi per la rispettiva assistenza, fermo il 50% del contributo unificato a carico di ognuno.
13.Le parti dichiarano di rinunziare all'impugnazione della sentenza di divorzio.
14. I coniugi dichiarano espressamente, ex art. 473-bis.51, II co., c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte anche per la fase relativa alla pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dichiarano di non volersi riconciliare e si esonerano reciprocamente dalla produzione dei documenti indicati nell'ultima parte della norma citata impegnandosi a produrli a richiesta del Tribunale.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 25/07/2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio.
Pag. 6 di 8 Con sentenza n. 399/2024 emessa dal Tribunale di Pavia in data 28/10/2024 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno parzialmente modificato le condizioni di divorzio già formulate, hanno precisato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Sussistono dunque i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma
I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da
[...]
e da in Pavia il giorno Parte_1 Parte_2
07/05/2011 (atto n.55, parte II, serie C, anno 2011);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 10/06/2025
Pag. 7 di 8 Il Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 25/07/2024
da
(C.F. ), con Parte_1 C.F._1 gli Avv.ti Baggi Daniela e Giulia Barbara Provinciali e con domicilio eletto presso il suo studio in Pavia, Viale Cesare Battisti n. 15,
e
(C.F. , con l'Avv. IMPENNATI Parte_2 C.F._2
CL e con domicilio eletto presso il suo studio in Pavia, via San Donnino n. 8;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Pavia, in data 07/05/2011, (atto n.55, parte II, Serie C, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011);
separati consensualmente con sentenza n. 399/2024 di questo Tribunale, passata in giudicato
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1. “Affido ad entrambi i genitori delle figlie e Persona_1 Persona_2
2. Esercizio congiunto delle decisioni di maggiore interesse e importanza riguardanti le figlie e quindi la loro istruzione, formazione, educazione religiosa, cure mediche generali e specialistiche nel rispetto dei programmi indicati dai sanitari, attività extrascolastiche, residenza, viaggi all'estero; esercizio disgiunto delle - sole - decisioni ordinarie da assumere individualmente ed autonomamente nella quotidianità della frequentazione e della permanenza con ciascun genitore.
3. Residenza anagrafica delle figlie minori in USA nello Stato del Texas presso la madre - nella città di Austin e nell'abitazione sita in 3109 Persimmon Valley Tr, Austin
(TX) 78732, con loro iscrizione nello stato di famiglia materno.
4. Collocamento abitativo delle figlie. Nel pieno rispetto del loro diritto alla bigenitorialità, le figlie vivranno con la madre nella nuova abitazione sita in Austin e con il padre in altra abitazione che il dott. ha già reperito sempre ad Austin dove Pt_2 egli si è traferito a vivere ed abitare da giugno 2024 sita in 8225 620 N, Austin, TX
entrambe le abitazioni si trovano nella città di Austin (TX) a 9 Km di distanza C.F._3
l'una dall'altra - sul presupposto condiviso ed essenziale del comune impegno genitoriale di crescere insieme le figlie e garantir loro il miglior possibile agio nella paritaria frequentazione con i genitori e la miglior gestione dei loro bisogni di istruzione, di cura sanitaria e attività correlate, attività sportive/ricreative e ludiche ed ogni altra, oltre che per consentire concretamente la massima collaborazione intergenitoriale. Entrambi i genitori si impegnano a mantenere le loro attuali residenze nella città di Austin (TEXAS/USA), salvo diversi accordi che dovranno essere presi tra loro per iscritto, anche per consentire continuità di frequentazione scolastica alle figlie.
La residenza delle figlie presso la madre è anche correlata al piano sanitario privato che per le stesse sostiene - allo stato ed integralmente - la dott.ssa Parte_1
5. Piano di frequentazione paritaria delle figlie con i genitori salvo diversi accordi
(sia ampliativi sia restrittivi, a seconda delle esigenze delle figlie e degli impegni contingenti) tra i genitori che si impegnano alla massima collaborazione:
Pag. 2 di 8 . Fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio fino al rientro scolastico del lunedì presso l'uno e l'altro genitore.
. Infrasettimanalmente:
* le giornate di lunedì e martedì fino al rientro scolastico del mercoledì con il genitore con il quale le figlie trascorreranno il fine settimana successivo;
* le giornate di mercoledì e giovedì fino al rientro scolastico del venerdì con il genitore con il quale le figlie non trascorrerà il fine settimana successivo.
Sono fatti salvi diversi accordi fra i genitori nel rispetto degli impegni lavorativi degli adulti e delle esigenze, specie di salute, della prole.
In caso di malattia, le figlie resteranno presso la madre fino a guarigione, con facoltà dell'altro genitore di far loro visita in orari congrui e concordati;
sempre salvo differenti accordi presi tra i genitori di volta in volta.
E' garantita una videochiamata quotidiana tra le figlie e il genitore assente in quella giornata - nella fascia oraria tra le ore 17.00 e le ore 21.00 - sia nei periodi ordinari sia in quelli di vacanza;
salvo urgenze o esigenze/desideri delle minori.
. Vacanze estive:
* 3 settimane (anche non consecutive) per ciascuno da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
in caso di disaccordo, la scelta del periodo spetterà al padre negli anni dispari e alla madre in quelli pari.
. Vacanze natalizie:
* la giornata del 24.12 con un genitore e la giornata del 25.12 con l'altro (alternando ogni anno); divisione paritaria del restante periodo dal 26.12 fino al rientro scolastico, con attribuzione del Capodanno ad anni alterni ad un genitore e all'altro. Nel 2025, il primo periodo sarà attribuito alla madre.
. Spring Break di marzo:
* periodo equamente diviso tra i genitori, con alternanza annuale. Nel 2025 il primo periodo è attributo al padre.
6. Mantenimento delle figlie. Ciascun genitore garantirà alle figlie i bisogni ordinari nei rispettivi periodi e giornate - quindi abitazione confortevole, vitto, abbigliamento - in ordine alle altre esigenze della prole si specifica che: sul presupposto della necessità di un supporto economico al dott. - strettamente finalizzato alla Parte_2
Pag. 3 di 8 acquisizione di una Laurea (o titolo equivalente) valida negli USA che gli consenta di esercitare la stessa attività di Fisioterapista svolta in Italia - la dott.ssa terrà Parte_1
a proprio carico integrale (100%) le spese mensili per lo studio, gli sport, il dopo scuola, la babysitter delle due figlie per un periodo di (non oltre) 5 anni a decorrere dal
24 maggio 2024; esaurito tale periodo, ossia a partire da giugno 2029, la partecipazione del padre alle predette voci di spesa (necessarie per la miglior crescita e formazione delle figlie) sarà almeno nell'ordine del 40%. Il dott. si impegna ad Pt_2 attivarsi al massimo grado, nel momento in cui le condizioni economiche lo consentiranno, ad anticipare la propria contribuzione alla vita e crescita delle figlie con il proprio contributo almeno del 40% alle voci di spesa sopra indicate. Entrambi i genitori condividono il principio giuridico e morale secondo cui i loro obblighi di mantenimento complessivo a carico dei genitori di e Parte_3 Persona_2 permarranno fino al raggiungimento della piena indipendenza di ciascuna figlia.
7. Definizioni economiche tra i coniugi.
a. I coniugi hanno concordato l'erogazione a carico della prima e a Parte_1 Pt_2 favore del secondo di un importo a titolo di liquidazione definitiva di ogni pretesa economico/patrimoniale da parte del marito nella misura complessiva di $ 136.500
(dollari Usa cento trenta sei mila/500); la somma è stata ripartita in 3 tranches di pari importo e da versare alle seguenti scadenze:
- $ 45.500 sono già stati corrisposti contestualmente alla firma asseverata/autenticata in sede Consolare (nelle sedi di Dallas o Huston) del presente Accordo.
- $ 45.500 sono già stati corrisposti contestualmente alla pubblicazione della sentenza di separazione n. 399/2024 del Tribunale Civile di Pavia in data 4 novembre 2024.
- $ 45.500 verranno corrisposti a titolo di liquidazione una tantum definitiva (con gli effetti e le conseguenze dell'art. 5, comma 8 della Legge di divorzio italiana, Legge n.
898/1970 novellata) contestualmente alla pubblicazione (ossia al deposito) della sentenza di divorzio che verrà emessa dal Tribunale di Pavia.
b. La dott.ssa si obbliga a mantenere - sostenendone integralmente i costi - il Parte_1 dott. nel proprio piano sanitario privato anche per l'intero anno 2025. Parte_2
c. L'erogazione di questi importi - per totali $ 136.500 (dollari Usa: cento trenta sei mila/500) frutto di trattativa e ponderazione e quindi di reciproca soddisfazione, in
Pag. 4 di 8 particolare del dott. - esclude ed escluderà in futuro ogni e qualsiasi altra Pt_2 richiesta e pretesa da parte di verso anche in termini di Parte_2 Parte_1 contributo al suo mantenimento nella forma dell'assegno di divorzio che viene sostituito
(e per il futuro escluso) dalle erogazioni sopra previste.
d. A fronte degli obblighi assunti dalla dott.ssa al punto 6, il dott. si Parte_1 Pt_2 obbliga - correlativamente e poiché tale importo è anche finalizzato al suo personale percorso e titolo formativo per esercitare l'attività di Fisioterapista negli USA - a svolgere attività lavorativa nello Stato del Texas e nella città di Austin dove resteranno a vivere e cresceranno le figlie in base al comune progetto genitoriale;
qualora dovessero intervenire diverse decisioni personali del dott. di trasferirsi in altro Pt_2
Stato degli Usa o in altra città diversa da Austin - o di rientrare in Italia - si presumerà che egli abbia a disposizione adeguate risorse personali ed economiche e pertanto decadrà l'obbligo a carico di di erogargli quanto non ancora Parte_1 versatogli, in base alla clausola n.
7. Qualora il dott. dovesse trasferirsi altrove Pt_2 rispetto ad Austin (TEXAS/USA) dopo aver incassato l' intero importo di $ 136.500 - ma prima dei 5 anni di cui al punto 6 - egli sarà tenuto immediatamente a sostenere il
50% di tutte le spese di entrambe le figlie (spese indicate sempre al punto 6). Nel rispetto del comune progetto genitoriale, entrambi i genitori di e Persona_1 Per_2 ribadiscono l'impegno di mantenere ciascuno la loro residenza nello Stato del
[...]
Texas/USA, ad Austin.
e. In ragione della condivisa esigenza di stretta vicinanza abitativa tra i genitori di e e dell'attuale situazione economica del dott. Parte_3 Persona_2
la dott.ssa si impegna a garantire il pagamento del canone della Pt_2 Parte_1 nuova abitazione del marito per un anno dalla firma del presente accordo;
proprio perché assume il ruolo di garante (e non di condebitrice), ogni importo che Parte_1 ella dovesse versare ai proprietari della casa affittata da per mancato Parte_2 pagamento di quest'ultimo verrà trattenuto, in via di rivalsa e quindi stornato, da dalle somme di spettanza di ancora da versargli in base alla clausola Parte_1 Pt_2
n. 7, lett. a, b, c.
8. Ciascun genitore presta fin da ora - e senza possibilità di opposizione -
l'autorizzazione e il consenso al rilascio e/o rinnovo dei propri documenti personali
Pag. 5 di 8 validi per l'espatrio dell' altro;
quanto alle figlie, fino al raggiungimento della loro maggiore età ogni viaggio (esclusi quelli all'interno dello Stato del Texas) dagli Stati
Uniti d'America verso qualsiasi altro Paese, Italia inclusa, sarà oggetto di decisione preventivamente condivisa e dovrà essere presa di volta in volta dai genitori su espresso accordo scritto.
9. I coniugi dichiarano, reciprocamente, di essere dotati di competenze professionali nonché esperienze e capacità lavorative.
10. I coniugi dichiarano, reciprocamente, di non aver titolo né diritto per avanzare ulteriori pretese personali di ordine economico/patrimoniale e di aver risolto ogni rapporto tra loro derivante e/o correlato al matrimonio.
11. A seguito del deposito della sentenza di scioglimento del matrimonio (sentenza di divorzio) di ciascuna delle due sentenze di cui sopra, i signori Parte_1
e si obbligano ad attivarsi senza ritardo - con ogni supporto
[...] Parte_2 tecnico e concordando fin d'ora su questa necessità - per il riconoscimento anche negli
USA della/delle sentenze emesse dall'Autorità Giudiziaria Italia.
12. I compensi/onorari e le spese per l'assistenza legale sono a carico di ciascuno dei coniugi per la rispettiva assistenza, fermo il 50% del contributo unificato a carico di ognuno.
13.Le parti dichiarano di rinunziare all'impugnazione della sentenza di divorzio.
14. I coniugi dichiarano espressamente, ex art. 473-bis.51, II co., c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte anche per la fase relativa alla pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dichiarano di non volersi riconciliare e si esonerano reciprocamente dalla produzione dei documenti indicati nell'ultima parte della norma citata impegnandosi a produrli a richiesta del Tribunale.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 25/07/2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio.
Pag. 6 di 8 Con sentenza n. 399/2024 emessa dal Tribunale di Pavia in data 28/10/2024 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno parzialmente modificato le condizioni di divorzio già formulate, hanno precisato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Sussistono dunque i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma
I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da
[...]
e da in Pavia il giorno Parte_1 Parte_2
07/05/2011 (atto n.55, parte II, serie C, anno 2011);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 10/06/2025
Pag. 7 di 8 Il Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 8 di 8