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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/04/2025, n. 762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 762 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa
Valentina Ricchezza, all'udienza del 10.04.2025 ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G.
3706/2021 cui è stata riunita quella recante R.G. n. 5445/2019
TRA
nata in [...] il [...], rapp.to e difeso, Parte_1 giusto mandato in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Alfredo
D'Onofrio, presso cui elettivamente domicilia in Alvignano alla Via
Tommaselli n. 53
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1
Presidente p.t, rappresentato e difeso dall'avv. indicato in atti, giusta procura, ed elettivamente domiciliato in Caserta alla Via Arena Località
San Benedetto
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 17.06.2021 l'istante ha convenuto dinanzi a questo Giudice l' esponendo che in data CP_1
10.09.2018 aveva presentato alla commissione sanitaria domanda di
1 riconoscimento dell'invalidità civile e che la domanda non aveva avuto esito positivo.
Dedotto di aver presentato ricorso per ATP (proc. R.G. n. 5445/2019) nella presente sede contestava le conclusioni presentate dal CTU deducendo che gli stati patologici denunciati gli danno diritto alla provvidenza richiesta.
Si costituiva il resistente che resisteva al ricorso con articolate CP_1
argomentazioni e chiedeva il rigetto del ricorso.
Disposta la riunione alla presente causa del fascicolo relativo al procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis, comma
1, c.p.c., svoltosi tra le stesse parti e rubricato al n. R.G. 5445/2019, disposta l'integrazione dell'elaborato peritale prima ed il successivo rinnovo delle operazioni peritali nella presente fase del giudizio, all'udienza del 10.04.2025, la causa veniva decisa come da sentenza letta all'esito della camera di consiglio.
*****
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data
18.05.2021 e la dichiarazione è stata depositata il 31.05.2021 per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato il 17.06.2021 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
2 Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel ricorso introduttivo parte opponente contestava le conclusioni rassegnate dal ctu evidenziando che esse non fossero obiettive e che il dott. avesse operato una valutazione molto restrittiva, parziale Persona_1
ed approssimativa delle condizioni di salute della ricorrente stessa ed avesse omesso di valutare tutta la documentazione medica prodotta.
I rilievi formulati implicavano la necessità di procedere ad ulteriori approfondimenti e chiarimenti in ordine all'elaborato peritale (sul punto cfr.
Cass., 10/03/2006 n. 5277; Cass., 10/11/2011n. 23413).
Il CTU, dott. chiamato inizialmente in questa sede ad Persona_1 integrare l'elaborato peritale confermava il proprio giudizio medico-legale diagnostico e valutativo già espresso in fase di ATP.
Ritenuta la necessità di rinnovare le operazioni peritali, anche il nuovo
CTU nominato, Dott , escludeva la sussistenza dei Persona_2
presupposti sanitari per il riconoscimento della prestazione assistenziale, affermando che: “L'indagine anamnestica, l'esame clinico e la valutazione degli esami mi hanno permesso di rilevare quanto segue:la sig.ra
[...]
[...] di anni 52 presenta una percentuale di invalidita del 58% Parte_2
e pertanto è da considerarsi alla data della visita peritale:Non Invalida”.
Parte ricorrente contestava, anche in questo caso, le conclusioni del CTU
(cfr. verbale di udienza del 16.05.2024) e, ritenute non esaustive le risposte alle suddette contestazioni, la giudicante nominava un ulteriore consulente, al fine di rivalutare, da un punto di vista medico legale, se la ricorrente, per effetto delle minorazioni patite avesse, all'epoca della domanda amministrativa o attualmente, una capacità di lavoro ridotta in misura non inferiore al 74%.
All'esito dell'ulteriore rinnovo delle operazioni peritali condotte nella presente fase, il CTU, Dott. , nella relazione scritta a Persona_3 seguito dell'esame della ricorrente e l'esame dei documenti in atti, ha diagnosticato in capo all'istante un grado di invalidità civile pari al solo
70% a decorrere da novembre 2024.
La relazione della CTU è motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e dalla documentazione sanitaria in att, ragion per cui non ritiene la giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale sulla base delle immotivate contestazioni contenute nel verbale di udienza odierna, atteso che non vi è un'evidenza scientifica fondante la diversa ricostruzione.
Sulla base delle superiori conclusioni, il ricorso va rigettato non sussistendo i presupposti clinici per il riconoscimento del diritto alla prestazione richiesta.
Nulla sulle spese di lite stante la rituale dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di consulenza, a carico dell , sono liquidate come da separato CP_1
decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
4 a) rigetta il ricorso;
b) nulla sulle spese di lite;
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica CP_1
che liquida come da separato decreto emesso in pari data.
Santa Maria Capua Vetere, 10 aprile 2025
La giudice dr.ssa Valentina Ricchezza
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa
Valentina Ricchezza, all'udienza del 10.04.2025 ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G.
3706/2021 cui è stata riunita quella recante R.G. n. 5445/2019
TRA
nata in [...] il [...], rapp.to e difeso, Parte_1 giusto mandato in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Alfredo
D'Onofrio, presso cui elettivamente domicilia in Alvignano alla Via
Tommaselli n. 53
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1
Presidente p.t, rappresentato e difeso dall'avv. indicato in atti, giusta procura, ed elettivamente domiciliato in Caserta alla Via Arena Località
San Benedetto
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 17.06.2021 l'istante ha convenuto dinanzi a questo Giudice l' esponendo che in data CP_1
10.09.2018 aveva presentato alla commissione sanitaria domanda di
1 riconoscimento dell'invalidità civile e che la domanda non aveva avuto esito positivo.
Dedotto di aver presentato ricorso per ATP (proc. R.G. n. 5445/2019) nella presente sede contestava le conclusioni presentate dal CTU deducendo che gli stati patologici denunciati gli danno diritto alla provvidenza richiesta.
Si costituiva il resistente che resisteva al ricorso con articolate CP_1
argomentazioni e chiedeva il rigetto del ricorso.
Disposta la riunione alla presente causa del fascicolo relativo al procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis, comma
1, c.p.c., svoltosi tra le stesse parti e rubricato al n. R.G. 5445/2019, disposta l'integrazione dell'elaborato peritale prima ed il successivo rinnovo delle operazioni peritali nella presente fase del giudizio, all'udienza del 10.04.2025, la causa veniva decisa come da sentenza letta all'esito della camera di consiglio.
*****
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data
18.05.2021 e la dichiarazione è stata depositata il 31.05.2021 per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato il 17.06.2021 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
2 Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel ricorso introduttivo parte opponente contestava le conclusioni rassegnate dal ctu evidenziando che esse non fossero obiettive e che il dott. avesse operato una valutazione molto restrittiva, parziale Persona_1
ed approssimativa delle condizioni di salute della ricorrente stessa ed avesse omesso di valutare tutta la documentazione medica prodotta.
I rilievi formulati implicavano la necessità di procedere ad ulteriori approfondimenti e chiarimenti in ordine all'elaborato peritale (sul punto cfr.
Cass., 10/03/2006 n. 5277; Cass., 10/11/2011n. 23413).
Il CTU, dott. chiamato inizialmente in questa sede ad Persona_1 integrare l'elaborato peritale confermava il proprio giudizio medico-legale diagnostico e valutativo già espresso in fase di ATP.
Ritenuta la necessità di rinnovare le operazioni peritali, anche il nuovo
CTU nominato, Dott , escludeva la sussistenza dei Persona_2
presupposti sanitari per il riconoscimento della prestazione assistenziale, affermando che: “L'indagine anamnestica, l'esame clinico e la valutazione degli esami mi hanno permesso di rilevare quanto segue:la sig.ra
[...]
[...] di anni 52 presenta una percentuale di invalidita del 58% Parte_2
e pertanto è da considerarsi alla data della visita peritale:Non Invalida”.
Parte ricorrente contestava, anche in questo caso, le conclusioni del CTU
(cfr. verbale di udienza del 16.05.2024) e, ritenute non esaustive le risposte alle suddette contestazioni, la giudicante nominava un ulteriore consulente, al fine di rivalutare, da un punto di vista medico legale, se la ricorrente, per effetto delle minorazioni patite avesse, all'epoca della domanda amministrativa o attualmente, una capacità di lavoro ridotta in misura non inferiore al 74%.
All'esito dell'ulteriore rinnovo delle operazioni peritali condotte nella presente fase, il CTU, Dott. , nella relazione scritta a Persona_3 seguito dell'esame della ricorrente e l'esame dei documenti in atti, ha diagnosticato in capo all'istante un grado di invalidità civile pari al solo
70% a decorrere da novembre 2024.
La relazione della CTU è motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e dalla documentazione sanitaria in att, ragion per cui non ritiene la giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale sulla base delle immotivate contestazioni contenute nel verbale di udienza odierna, atteso che non vi è un'evidenza scientifica fondante la diversa ricostruzione.
Sulla base delle superiori conclusioni, il ricorso va rigettato non sussistendo i presupposti clinici per il riconoscimento del diritto alla prestazione richiesta.
Nulla sulle spese di lite stante la rituale dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di consulenza, a carico dell , sono liquidate come da separato CP_1
decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
4 a) rigetta il ricorso;
b) nulla sulle spese di lite;
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica CP_1
che liquida come da separato decreto emesso in pari data.
Santa Maria Capua Vetere, 10 aprile 2025
La giudice dr.ssa Valentina Ricchezza
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