Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/06/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 772 del Ruolo generale “Volontaria giurisdizione” delle cause dell'anno 2025,
TRA
(c.f.: ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Leonardo Antonio Marseglia, come da mandato in atti;
e
(c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2 C.F._2
Cinzia Capone, come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: divorzio congiunto – cessazione effetti civili.
Per l'udienza del 14/04/2025, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti hanno depositato note scritte, chiedendo la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra loro concordate e specificate in atti.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 18/02/2025, le parti hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio in NO (LE) l'11/10/2003;
- che dalla loro unione è nata la figlia il 24/01/2005; Per_1
- di essersi separati, secondo gli accordi tra loro intercorsi, con decreto di omologa del Tribunale di Lecce del 15/10/2007;
- che sin dall'epoca della separazione è cessata qualsiasi comunione materiale e spirituale e non vi è alcuna possibilità di riconciliazione.
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Tanto premesso, hanno chiesto che venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto alle condizioni tra loro concordate ed espresse nei seguenti termini:
1) i coniugi vivranno separatamente, sin da ora confermano il reciproco consenso per il rilascio di passaporto e carta di identità valida per l'espatrio;
2) il padre verserà a titolo di contributo di mantenimento per la Parte_2 figlia maggiorenne studentessa universitaria economicamente non Per_1 autosufficiente, la complessiva somma di € 200,00 rivalutabile annualmente secondo ISTAT da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 15 di ciascun mese per dodici mesi l'anno sino al conseguimento del diploma di Laurea o al raggiungimento dell'autosufficienza economica;
resterà a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% la partecipazione alle spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie secondo il Protocollo in materia di spese straordinarie approvato dal Tribunale di Lecce, purché debitamente documentate;
3) i ricorrenti provvederanno ciascuno al proprio mantenimento rinunciando a qualsiasi contributo/assegno di mantenimento.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
È integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché alla data di proposizione del ricorso risulta omologata la separazione fra i coniugi e sono decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del
Tribunale nel procedimento di separazione;
le parti, inoltre, hanno concordemente dichiarato che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data da ultimo indicata. Le concordi deduzioni dei coniugi, sul punto, consentono, poi, di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni indicate in ricorso non risultano in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi delle stesse e della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene. La
2 regolamentazione richiesta dalle parti può dunque essere posta a base della presente decisione, come specificato in dispositivo.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da e , con l'intervento del Parte_1 Parte_2
Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
NO (LE) l'11/10/2003 da e , trascritto Parte_1 Parte_2 nei registri dello stato civile di quel Comune al n. 62, Parte II, Serie A, anno 2003, alle seguenti tra loro concordate e riportate in parte motiva;
2) nulla per le spese;
3) manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69, D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 12/05/2025.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
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