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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 16/07/2025, n. 1216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1216 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati: dott. Liborio Fazzi -Presidente dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice dott. Flavio Tovani -Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A P A R Z I A L E nella causa civile iscritta al n. 1779 R.G.A.C. dell'anno 2024 riservata in decisione con ordinanza del 26.05.2025, vertente
TRA
(C.F.: , nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
DI CALABRIA (RC) il 09/02/1976), rappresentato e difeso dall'avv. SCIMONI
ANTONINO, giusta procura in atti, presso il cui studio in REGGIO DI
CALABRIA, alla VIA RISORGIMENTO N. 37, ha eletto domicilio;
-ricorrente-
E
(C.F.: , nata a [...] P_ CodiceFiscale_2
CALABRIA (RC) il 24/11/1975, rappresentata e difesa dall'avv. MARRA
MARIA GRAZIA, giusta procura in atti, presso il cui studio in REGGIO
CALABRIA, alla VIA VITTORIO VENETO N.20, ha eletto domicilio;
-resistente-
1 NONCHE'
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
REGGIO CALABRIA
-interveniente-
Conclusioni delle parti
All'udienza del 16.05.2025 entrambi i procuratori delle parti chiedevano l'emissione della sentenza di separazione personale sulla sola questione di stato;
insistevano, altresì, per l'emissione di provvedimenti provvisori e urgenti e nelle rispettive richieste istruttorie.
Il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data 06.09.2024.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato l'08/07/2024, chiedeva a Parte_1
questo Tribunale di volere pronunciare la separazione personale nonché, contestualmente, la cessazione degli effetti civili del matrimonio in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 15/01/2011 con e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune P_ di Reggio Calabria, assumendo che:
-in data 15/01/2011 contraeva matrimonio concordatario in Reggio Calabria con la resistente;
-dall'unione coniugale nascevano due figli: (07/10/2011) e Per_1 Per_2
(25/10/2015), entrambi minorenni;
-la casa coniugale è di proprietà della propria madre e concessagli in comodato d'uso gratuito;
-il rapporto coniugale, a causa di aspri e insanabili contrasti, si deteriorava già dopo i primi anni di matrimonio e, per tale motivo, nell'anno 2019 i coniugi si rivolgevano al Centro “Mente & Relazioni” per avviare un percorso di terapia di coppia al fine di sanare la crisi matrimoniale senza, tuttavia, alcun esito;
2 -egli è un libero professionista espletando attività lavorativa come consulente aziendale con redditi suscettibili di oscillazioni essendo correlati al numero delle consulenze effettuate durante l'arco di ogni anno, percependo, negli ultimi anni, un reddito pari a: anno 2020: € 12.112,00 - (ritenute totali quadro RN33: €
1.091,00) = € 11.021,00; anno 2021: € 12.116,00 - (ritenute totali quadro RN33:
€ 2.243,00) = € 9.873,00; anno 2022: € 12.113,00 - (ritenute totali quadro RN33:
€ 1.918,00) = € 10.195,00;
-la giacenza media del proprio conto corrente bancario presso CA
” per l'anno 2024 è pari ad € 5.456,48; CP_2
-detiene il 33,33% delle quote sociali della “ ed il 33,33% Controparte_3
delle quote sociali della “ ” (ex “ ) Controparte_4 Controparte_5
e, altresì, riveste la carica di amministratore unico, senza alcun compenso, della società “GAC S.R.L”., tutte società interessate da un programma di ristrutturazione aziendale senza alcuna distribuzione degli utili;
-è proprietario di un'autovettura e non è intestatario di alcun bene immobile;
-ha in corso n. 3 finanziamenti (COMPASS per l'importo mensile di € 273,12;
per l'importo mensile di € 315,36; Controparte_6 CP_7
per l'importo mensile di € 342,40);
-la resistente è economicamente indipendente.
Sulla scorta di tali premesse, non sussistendo alcuna possibilità di ricostituire la comunione di vita spirituale e materiale con la moglie, il ricorrente chiedeva che:
a) venisse dichiarata la separazione personale nonché la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario ordinando al competente Ufficiale di Stato
Civile di Reggio Calabria di trascrivere l'emananda sentenza;
b) fosse disposto l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre;
c) fosse regolamentato il diritto di visita nei confronti dei figli;
d) fosse disposto a proprio carico un assegno mensile per il mantenimento dei due figli
3 minori pari ad euro 350,00 ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
In via istruttoria chiedeva l'ammissione della prova testimoniale.
Notificato ritualmente il ricorso con il pedissequo decreto di fissazione udienza, si costituiva la quale, pur aderendo alla domanda cumulativa P_
di separazione personale e di cessazione e degli effetti civili del matrimonio, contestava l'esposizione dei fatti per come denunciati dal marito, evidenziando in particolare che:
-ella è laureata in Scienze Politiche con indirizzo Economico Internazionale;
-in passato svolgeva in tutta Italia attività di consulenza ed assistenza tecnica specialistica in materia di programmazione e gestione dei fondi strutturali europei o nazionali a favore di Enti pubblici ed imprese private;
-il ricorrente, già impegnato nella gestione delle imprese di famiglia e nell'attività di consulenza aziendale a terzi, conseguiva un Master in “ Per_3 ed avviava un'altra attività imprenditoriale costituendo altra società di cui diveniva Amministratore Unico;
-a seguito della nascita dei due figli della coppia, la ricorrente, come scelta condivisa di entrambi i coniugi, ridimensionava le proprie ambizioni lavorative per dedicare maggior tempo alla crescita dei figli, continuando a gestire una piccola attività commerciale di famiglia;
-il tenore di vita della famiglia era abbastanza elevato, contrassegnato da numerosi viaggi con soggiorni in Resort di lusso e frequentazione di contesti sociali di elevata estrazione;
-per ciò che concerne i figli minori e , entrambi sono affetti, Per_1 Per_2
rispettivamente, da “Disturbo specifico della lettura (con ricadute sulla comprensione del testo), Dislessia evolutiva e Disturbo specifico della scrittura,
Disortografia in base ai criteri del DSM-5 in soggetto con un QIT di 123” e da
4 “Disturbo specifico della lettura Dislessia di grado elevato, Disturbo specifico della compitazione (Disortografia di grado significativo) e Difficoltà attentive”;
-il resistente gode di una situazione matrimoniale e reddituale solida e consistente oggetto di valutazione da parte di un esperto contabile (di cui allega elaborato peritale) che ha permesso di accertare la sussistenza in capo al di una consistenza patrimoniale non inferiore ad €. 4.357.383,55 Parte_1
riconducibile al valore delle sole quote sociali, e di una capacità reddituale annua pari ad € 419.408,00 euro;
-specificava, altresì, che la “ ” detiene l'intero capitale Controparte_3 sociale di altre due società: la “ALF e la “ Controparte_8 [...]
(ex ; la Controparte_9 Controparte_10
“ALF IMMOBILIARE”, a sua volta, detiene il 100% delle quote della “GAC
SRL”;
-la ricorrente non è proprietaria di alcun bene immobile o bene mobile registrato,
è titolare di un conto corrente presso CA Generale Private”, possiede una quota sociale del valore di euro 9.000,00 della “Miami S.r.l.” ed è titolare di reddito da lavoro autonomo quale libero professionista, percependo, negli ultimi tre anni un reddito, al netto delle imposte, pari a: € 29.561,00 Unico 2022, €
28.024,00 Unico 2023, € 40.927,00 Unico 2024.
-ha in corso, altresì, il pagamento di n. 2 rateizzazioni nei confronti di Agenzia delle Entrate, rispettivamente di euro 482,00 e 368,72.
Chiedeva, quindi, che: a) venisse dichiarata la separazione personale nonché la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
b) fosse disposto l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre;
c) le fosse assegnata la casa coniugale;
d) fosse regolamentato il diritto di visita del padre nei confronti dei figli;
e) in sede di separazione e in via riconvenzionale, fosse disposto a carico del un assegno complessivo Parte_1
mensile pari ad euro 10.000,00, di cui 2.000 per il mantenimento della moglie
5 ed euro 8.000,00 (4.000,00 ciascuno) per il mantenimento dei figli minori, oltre l'80% delle spese straordinarie e, in sede di divorzio, che le fosse riconosciuto un assegno divorzile pari ad euro 3.000,00 mensili da porsi a carico del marito.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
In via istruttoria, si opponeva alla richiesta di prova testimoniale di parte ricorrente e, in caso di accoglimento, chiedeva di essere ammessa alla prova del contrario.
Con memoria ex art. 473bis.17 n. 1 c.p.c., parte ricorrente modificava la domanda relativa al mantenimento dei due figli minori, chiedendo che fosse disposto a proprio carico un assegno complessivo pari ad euro 1.000,00 (euro
500,00 ciascuno), oltre al 60% delle spese straordinarie.
Con memoria ex art. 473bis.17 n. 2 c.p.c., parte resistente chiedeva, in via istruttoria, di essere ammessa alla prova testimoniale.
All'udienza del 16/05/2025, davanti al Giudice delegato, si procedeva all'audizione dei coniugi e, fallito il tentativo di conciliazione, entrambi i procuratori delle parti chiedevano l'emissione della sentenza di separazione personale sulla sola questione di stato;
insistevano, altresì, per l'emissione di provvedimenti provvisori e urgenti e nelle rispettive richieste istruttorie.
Con ordinanza emessa in data 26/05/2025, il giudice delegato disponeva quanto segue: “AUTORIZZA i coniugi a vivere separati;
i figli minori Pt_2 Per_1
e congiuntamente a entrambi i genitori, con collocazione prevalente Per_2 presso la madre;
ASSEGNA la casa familiare di via Osanna n. 2/E, a Reggio
Calabria, alla madre CONDANNA al P_ Parte_1 pagamento di un assegno di mantenimento di 500 € mensili per la moglie P_
e di 500 € mensili, oltre al 60% delle spese straordinarie, per ciascuno
[...] dei figli, con decorrenza dal 08/07/2024, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, invitando la resistente a comunicare al ricorrente l'IBAN del conto corrente su cui effettuare i pagamenti;
RIGETTA l'istanza di prova per
6 testimoni formulata nel ricorso introduttivo dal ricorrente;
AMMETTE la prova per testimoni formulata dalla resistente nella comparsa di cui all'art. 473- bis.17, co. 2, c.p.c. (e, conseguentemente, la prova contraria richiesta dal ricorrente nella comparsa di cui all'art. 473-bis.17, co. 3, c.p.c.) e quella formulata dal ricorrente nella comparsa di cui all'art. 473-bis.17, co. 3, c.p.c.”; il giudice, a questo punto, riservava la causa al Collegio per la decisione di separazione personale in punto status.
La domanda di separazione personale proposta da entrambe le parti appare fondata e merita senz'altro accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero, ad avviso di questo Collegio, sulla scorta delle risultanze processuali, non pare possa seriamente dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
E' emerso in maniera inconfutabile, infatti, che la frattura subìta dal rapporto di coniugio è ormai irreversibile così da rendere praticamente impossibile la prosecuzione della convivenza.
Alla luce della situazione venutasi a creare, pertanto, la dichiarazione di separazione personale si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile.
Rilevato, infine, che sono state proposte cumulativamente domande di separazione e di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. e che ,di conseguenza, la causa debba essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato- con separata ordinanza- affinchè il giudizio possa proseguire anche per la valutazione della sussistenza della volontà delle parti alla pronuncia di divorzio, al verificarsi del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e della decorrenza del termine prescritto dall'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898.
La pronuncia sulle spese è rinviata alla sentenza definitiva.
7
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udito il procuratore di parte ricorrente e il rappresentante del P.M., non definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione personale proposta da Parte_1
con ricorso depositato l'08/07/2024, nei confronti di
[...] P_
, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
[...]
-dichiara la separazione personale tra e Parte_1 P_
, il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di
[...]
matrimonio del Comune di Reggio Calabria, atto n. 8, Parte II, Serie A, anno
2011;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-rimette la causa sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 15 luglio 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott. Flavio Tovani dott. Liborio Fazzi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati: dott. Liborio Fazzi -Presidente dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice dott. Flavio Tovani -Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A P A R Z I A L E nella causa civile iscritta al n. 1779 R.G.A.C. dell'anno 2024 riservata in decisione con ordinanza del 26.05.2025, vertente
TRA
(C.F.: , nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
DI CALABRIA (RC) il 09/02/1976), rappresentato e difeso dall'avv. SCIMONI
ANTONINO, giusta procura in atti, presso il cui studio in REGGIO DI
CALABRIA, alla VIA RISORGIMENTO N. 37, ha eletto domicilio;
-ricorrente-
E
(C.F.: , nata a [...] P_ CodiceFiscale_2
CALABRIA (RC) il 24/11/1975, rappresentata e difesa dall'avv. MARRA
MARIA GRAZIA, giusta procura in atti, presso il cui studio in REGGIO
CALABRIA, alla VIA VITTORIO VENETO N.20, ha eletto domicilio;
-resistente-
1 NONCHE'
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
REGGIO CALABRIA
-interveniente-
Conclusioni delle parti
All'udienza del 16.05.2025 entrambi i procuratori delle parti chiedevano l'emissione della sentenza di separazione personale sulla sola questione di stato;
insistevano, altresì, per l'emissione di provvedimenti provvisori e urgenti e nelle rispettive richieste istruttorie.
Il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data 06.09.2024.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato l'08/07/2024, chiedeva a Parte_1
questo Tribunale di volere pronunciare la separazione personale nonché, contestualmente, la cessazione degli effetti civili del matrimonio in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 15/01/2011 con e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune P_ di Reggio Calabria, assumendo che:
-in data 15/01/2011 contraeva matrimonio concordatario in Reggio Calabria con la resistente;
-dall'unione coniugale nascevano due figli: (07/10/2011) e Per_1 Per_2
(25/10/2015), entrambi minorenni;
-la casa coniugale è di proprietà della propria madre e concessagli in comodato d'uso gratuito;
-il rapporto coniugale, a causa di aspri e insanabili contrasti, si deteriorava già dopo i primi anni di matrimonio e, per tale motivo, nell'anno 2019 i coniugi si rivolgevano al Centro “Mente & Relazioni” per avviare un percorso di terapia di coppia al fine di sanare la crisi matrimoniale senza, tuttavia, alcun esito;
2 -egli è un libero professionista espletando attività lavorativa come consulente aziendale con redditi suscettibili di oscillazioni essendo correlati al numero delle consulenze effettuate durante l'arco di ogni anno, percependo, negli ultimi anni, un reddito pari a: anno 2020: € 12.112,00 - (ritenute totali quadro RN33: €
1.091,00) = € 11.021,00; anno 2021: € 12.116,00 - (ritenute totali quadro RN33:
€ 2.243,00) = € 9.873,00; anno 2022: € 12.113,00 - (ritenute totali quadro RN33:
€ 1.918,00) = € 10.195,00;
-la giacenza media del proprio conto corrente bancario presso CA
” per l'anno 2024 è pari ad € 5.456,48; CP_2
-detiene il 33,33% delle quote sociali della “ ed il 33,33% Controparte_3
delle quote sociali della “ ” (ex “ ) Controparte_4 Controparte_5
e, altresì, riveste la carica di amministratore unico, senza alcun compenso, della società “GAC S.R.L”., tutte società interessate da un programma di ristrutturazione aziendale senza alcuna distribuzione degli utili;
-è proprietario di un'autovettura e non è intestatario di alcun bene immobile;
-ha in corso n. 3 finanziamenti (COMPASS per l'importo mensile di € 273,12;
per l'importo mensile di € 315,36; Controparte_6 CP_7
per l'importo mensile di € 342,40);
-la resistente è economicamente indipendente.
Sulla scorta di tali premesse, non sussistendo alcuna possibilità di ricostituire la comunione di vita spirituale e materiale con la moglie, il ricorrente chiedeva che:
a) venisse dichiarata la separazione personale nonché la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario ordinando al competente Ufficiale di Stato
Civile di Reggio Calabria di trascrivere l'emananda sentenza;
b) fosse disposto l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre;
c) fosse regolamentato il diritto di visita nei confronti dei figli;
d) fosse disposto a proprio carico un assegno mensile per il mantenimento dei due figli
3 minori pari ad euro 350,00 ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
In via istruttoria chiedeva l'ammissione della prova testimoniale.
Notificato ritualmente il ricorso con il pedissequo decreto di fissazione udienza, si costituiva la quale, pur aderendo alla domanda cumulativa P_
di separazione personale e di cessazione e degli effetti civili del matrimonio, contestava l'esposizione dei fatti per come denunciati dal marito, evidenziando in particolare che:
-ella è laureata in Scienze Politiche con indirizzo Economico Internazionale;
-in passato svolgeva in tutta Italia attività di consulenza ed assistenza tecnica specialistica in materia di programmazione e gestione dei fondi strutturali europei o nazionali a favore di Enti pubblici ed imprese private;
-il ricorrente, già impegnato nella gestione delle imprese di famiglia e nell'attività di consulenza aziendale a terzi, conseguiva un Master in “ Per_3 ed avviava un'altra attività imprenditoriale costituendo altra società di cui diveniva Amministratore Unico;
-a seguito della nascita dei due figli della coppia, la ricorrente, come scelta condivisa di entrambi i coniugi, ridimensionava le proprie ambizioni lavorative per dedicare maggior tempo alla crescita dei figli, continuando a gestire una piccola attività commerciale di famiglia;
-il tenore di vita della famiglia era abbastanza elevato, contrassegnato da numerosi viaggi con soggiorni in Resort di lusso e frequentazione di contesti sociali di elevata estrazione;
-per ciò che concerne i figli minori e , entrambi sono affetti, Per_1 Per_2
rispettivamente, da “Disturbo specifico della lettura (con ricadute sulla comprensione del testo), Dislessia evolutiva e Disturbo specifico della scrittura,
Disortografia in base ai criteri del DSM-5 in soggetto con un QIT di 123” e da
4 “Disturbo specifico della lettura Dislessia di grado elevato, Disturbo specifico della compitazione (Disortografia di grado significativo) e Difficoltà attentive”;
-il resistente gode di una situazione matrimoniale e reddituale solida e consistente oggetto di valutazione da parte di un esperto contabile (di cui allega elaborato peritale) che ha permesso di accertare la sussistenza in capo al di una consistenza patrimoniale non inferiore ad €. 4.357.383,55 Parte_1
riconducibile al valore delle sole quote sociali, e di una capacità reddituale annua pari ad € 419.408,00 euro;
-specificava, altresì, che la “ ” detiene l'intero capitale Controparte_3 sociale di altre due società: la “ALF e la “ Controparte_8 [...]
(ex ; la Controparte_9 Controparte_10
“ALF IMMOBILIARE”, a sua volta, detiene il 100% delle quote della “GAC
SRL”;
-la ricorrente non è proprietaria di alcun bene immobile o bene mobile registrato,
è titolare di un conto corrente presso CA Generale Private”, possiede una quota sociale del valore di euro 9.000,00 della “Miami S.r.l.” ed è titolare di reddito da lavoro autonomo quale libero professionista, percependo, negli ultimi tre anni un reddito, al netto delle imposte, pari a: € 29.561,00 Unico 2022, €
28.024,00 Unico 2023, € 40.927,00 Unico 2024.
-ha in corso, altresì, il pagamento di n. 2 rateizzazioni nei confronti di Agenzia delle Entrate, rispettivamente di euro 482,00 e 368,72.
Chiedeva, quindi, che: a) venisse dichiarata la separazione personale nonché la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
b) fosse disposto l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre;
c) le fosse assegnata la casa coniugale;
d) fosse regolamentato il diritto di visita del padre nei confronti dei figli;
e) in sede di separazione e in via riconvenzionale, fosse disposto a carico del un assegno complessivo Parte_1
mensile pari ad euro 10.000,00, di cui 2.000 per il mantenimento della moglie
5 ed euro 8.000,00 (4.000,00 ciascuno) per il mantenimento dei figli minori, oltre l'80% delle spese straordinarie e, in sede di divorzio, che le fosse riconosciuto un assegno divorzile pari ad euro 3.000,00 mensili da porsi a carico del marito.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
In via istruttoria, si opponeva alla richiesta di prova testimoniale di parte ricorrente e, in caso di accoglimento, chiedeva di essere ammessa alla prova del contrario.
Con memoria ex art. 473bis.17 n. 1 c.p.c., parte ricorrente modificava la domanda relativa al mantenimento dei due figli minori, chiedendo che fosse disposto a proprio carico un assegno complessivo pari ad euro 1.000,00 (euro
500,00 ciascuno), oltre al 60% delle spese straordinarie.
Con memoria ex art. 473bis.17 n. 2 c.p.c., parte resistente chiedeva, in via istruttoria, di essere ammessa alla prova testimoniale.
All'udienza del 16/05/2025, davanti al Giudice delegato, si procedeva all'audizione dei coniugi e, fallito il tentativo di conciliazione, entrambi i procuratori delle parti chiedevano l'emissione della sentenza di separazione personale sulla sola questione di stato;
insistevano, altresì, per l'emissione di provvedimenti provvisori e urgenti e nelle rispettive richieste istruttorie.
Con ordinanza emessa in data 26/05/2025, il giudice delegato disponeva quanto segue: “AUTORIZZA i coniugi a vivere separati;
i figli minori Pt_2 Per_1
e congiuntamente a entrambi i genitori, con collocazione prevalente Per_2 presso la madre;
ASSEGNA la casa familiare di via Osanna n. 2/E, a Reggio
Calabria, alla madre CONDANNA al P_ Parte_1 pagamento di un assegno di mantenimento di 500 € mensili per la moglie P_
e di 500 € mensili, oltre al 60% delle spese straordinarie, per ciascuno
[...] dei figli, con decorrenza dal 08/07/2024, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, invitando la resistente a comunicare al ricorrente l'IBAN del conto corrente su cui effettuare i pagamenti;
RIGETTA l'istanza di prova per
6 testimoni formulata nel ricorso introduttivo dal ricorrente;
AMMETTE la prova per testimoni formulata dalla resistente nella comparsa di cui all'art. 473- bis.17, co. 2, c.p.c. (e, conseguentemente, la prova contraria richiesta dal ricorrente nella comparsa di cui all'art. 473-bis.17, co. 3, c.p.c.) e quella formulata dal ricorrente nella comparsa di cui all'art. 473-bis.17, co. 3, c.p.c.”; il giudice, a questo punto, riservava la causa al Collegio per la decisione di separazione personale in punto status.
La domanda di separazione personale proposta da entrambe le parti appare fondata e merita senz'altro accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero, ad avviso di questo Collegio, sulla scorta delle risultanze processuali, non pare possa seriamente dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
E' emerso in maniera inconfutabile, infatti, che la frattura subìta dal rapporto di coniugio è ormai irreversibile così da rendere praticamente impossibile la prosecuzione della convivenza.
Alla luce della situazione venutasi a creare, pertanto, la dichiarazione di separazione personale si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile.
Rilevato, infine, che sono state proposte cumulativamente domande di separazione e di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. e che ,di conseguenza, la causa debba essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato- con separata ordinanza- affinchè il giudizio possa proseguire anche per la valutazione della sussistenza della volontà delle parti alla pronuncia di divorzio, al verificarsi del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e della decorrenza del termine prescritto dall'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898.
La pronuncia sulle spese è rinviata alla sentenza definitiva.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udito il procuratore di parte ricorrente e il rappresentante del P.M., non definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione personale proposta da Parte_1
con ricorso depositato l'08/07/2024, nei confronti di
[...] P_
, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
[...]
-dichiara la separazione personale tra e Parte_1 P_
, il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di
[...]
matrimonio del Comune di Reggio Calabria, atto n. 8, Parte II, Serie A, anno
2011;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-rimette la causa sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 15 luglio 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott. Flavio Tovani dott. Liborio Fazzi
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