Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 2 giugno 1976 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 gennaio 2002 |
Commentari • 17
- 1. Giovanni ModestiWebit.It · https://www.filodiritto.com/
Giovanni Modesti, nato a Penne il 05.03.1960, attività lavorativa: • dipendente di ruolo presso la AUSL di Pescara, dal 21 maggio 1989, con la qualifica di Assistente Amministrativo; • Coordinatore del Gruppo Aziendale di lavoro per la applicazione della Privacy a decorrere dal 15 giugno 2001, giusta Delibera n. 572/2001. • Referente Aziendale per la Privacy a decorrere dal 21.1.2003 sino al 31.1.2011; giusta Disposizione di servizio, prot.n. 209/2003 recepita con Delibera n. 198 del 7 febbraio 2003. • Responsabile del procedimento presso l'Ufficio Archivio Cartelle Cliniche della Direzione Sanitaria del P.O. di Penne, a decorrere dal 23.1.2004; giusta disposizione di servizio del …
Leggi di più… - 2. L’esposizione dei passeggeri alle sostanze tossiche: la tutela sancita dal diritto alla salutehttps://www.iusinitinere.it/
a cura di Valentino Gardi Cenni introduttivi sull'esposizione dei passeggeri alle sostanze tossiche A seguito della pandemia da nuovo coronavirus SARS-CoV-2 (Covid-19) la vita di tutti i cittadini del mondo è mutata radicalmente e continua tutt'oggi ad esserlo. Il settore dei trasporti è stato uno dei più complessi da gestire a causa degli “inevitabili” assembramenti che si verificano a bordo degli stessi mezzi di trasporto. Ma la tutela della salute dei passeggeri concerne anche un altro aspetto molto importante del diritto alla salute (tutelato ex art. 32 Cost.), ossia quello concernente l'esposizione degli stessi ad eventuali sostanze nocive. Tra le sostanze nocive troviamo l'amianto …
Leggi di più… - 3. E' vietato fumare in auto?Redazione Giuridica · https://www.brocardi.it/ · 3 gennaio 2019
La normativa italiana in merito al fumo e alla tutela dei non fumatori è fortemente lacunosa e a tratti contraddittoria. La norma di riferimento è l'art. 51 comma 1-ter, L. n. 3/2003, introdotto dal D.lgs n. 6/2016, di attuazione della Direttiva UE 2014/40. In questa disposizione si vieta al conducente e ai passeggeri di fumare in auto solo se all'interno ci sono minorenni (ai quali è vietato il fumo in ogni occasione) e donne in stato di gravidanza. Le sanzioni vanno da un minimo di 25 a un massimo di 250 euro, raddoppiabili in determinati casi. Ma se il conducente è da solo in auto sussiste il divieto? La norma anti-fumo tutela solo chi non è fumatore o si interessa anche a tutelare la …
Leggi di più… - 4. Scuola: il testo coordinato del Dl ''L'Istruzione Riparte'' in GazzettaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 12 novembre 2013
- 5. 2013. Il testo coordinatoRedazione · https://www.giurdanella.it/ · 12 novembre 2013
Giurisprudenza • 32
- 1. Trib. Lecco, sentenza 24/10/2025, n. 449Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LECCO - SEZIONE PRIMA - Nella persona del dott. Mirco Lombardi, in qualità di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso in appello depositato in data 23 gennaio 2025 ed iscritta al n. 160 del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2025 da: - ), rappresentata e difesa dal proc. dom. Parte_1 P.IVA_1 avv. Mario Araneo del foro di Milano e con elezione di domicilio in Piazza Risorgimento n. 10 – Milano, presso e nello studio del difensore, giusta procura agli atti telematici APPELLANTE contro - ( ) e Controparte_1 C.F._1 Controparte_2 ( , rappresentati e difesi …Leggi di più...
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- 2. Corte d'Appello Ancona, sentenza 31/01/2025, n. 33Provvedimento: Corte d'Appello di Ancona SEZIONE PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA Reg.Gen. N.350/2024 Documento in com.jniwrapper.win32.automation.OleContainer REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati: Dr. Luigi SANTINI Presidente relatore Dr.ssa Arianna SBANO Consigliere Dr. Vito SAVINO Consigliere nella camera di consiglio tenutasi in data 30 Gennaio 2025 secondo le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado riassunta con ricorso depositato in data …Leggi di più...
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- 3. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. I, sentenza 05/07/2024, n. 2977Provvedimento: Sentenza n. 2977/2024 Depositato il 05/07/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 10/06/2024 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale: SOCCI NG EO, Presidente SEVERINI PAOLO, Relatore VASATURO IMMACOLATAMARIA, Giudice in data 10/06/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 5156/2023 depositato il 28/12/2023 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso …Leggi di più...
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- 4. Corte d'Appello Lecce, sentenza 13/11/2025, n. 844Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Lecce – II^ Sezione Civile composta dai signori: dott. Antonio Francesco Esposito - presidente dott.ssa Consiglia Invitto - consigliere dott. Giovanni Surdo - consigliere est. ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 803/2023 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 07/10/2025, vertente T R A (cf. ), in persona del Ministro in Parte_1 P.IVA_1 carica pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce- appellante contro (cf. ), rappresentata e difesa dagli CP_1 C.F._1 Avv.ti Nicola Putignano e IA Rachele Putignano- appellata OGGETTO: …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1.
E' vietato fumare:
a) nelle corsie degli ospedali; nelle aule delle scuole di ogni ordine e grado; negli autoveicoli di proprieta' dello Stato, di enti pubblici e di privati concessionari di pubblici servizi per trasporto collettivo di persone; nelle metropolitane; nelle sale di attesa delle stazioni ferroviarie, autofilotranviarie, portuali-marittime e aeroportuali; nei compartimenti ferroviari riservati ai non fumatori che devono essere posti in ogni convoglio viaggiatori delle ferrovie dello Stato e nei convogli viaggiatori delle ferrovie date in concessione ai privati; nei compartimenti a cuccette e in quelli delle carrozze letto, occupati da piu' di una persona, durante il servizio di notte; ((1))
b) nei locali chiusi che siano adibiti a pubblica riunione, nelle sale chiuse di spettacolo cinematografico o teatrale, nelle sale chiuse da ballo, nelle sale-corse, nelle sale di riunione delle accademie, nei musei, nelle biblioteche e nelle sale di lettura aperte al pubblico, nelle pinacoteche e nelle gallerie d'arte pubbliche o aperte al pubblico.
----------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 ha disposto (con l'art. 104) che sono abrogati tutti i riferimenti ai servizi di pubblico trasporto terrestre contenuti nella lettera a) del presente articolo salvo quanto previsto dal precedente art. 103. Si riporta il testo del suddetto articolo: "Fino all'emanazione delle norme regolamentari e delle disposizioni interne di cui al precedente titolo IX, restano in vigore le disposizioni di legge e regolamentari esistenti per le singole materie indicate nel titolo medesimo". - Articolo 2Art. 2. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753)) ((1)) ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753)) ((1)) Coloro cui spetta per legge, regolamento o disposizioni di autorita' assicurare l'ordine all'interno dei locali indicati al precedente articolo 1, lettere a) e b), nonche' i conduttori dei locali di cui alla lettera b) di tale articolo, curano l'osservanza del divieto, esponendo, in posizione visibile, cartelli riproducenti la norma con l'indicazione della sanzione comminata ai trasgressori.
---------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 ha disposto (con l'art. 104) l'abrogazione del presente comma salvo quanto previsto dal precedente art. 103. Si riporta il testo del suddetto articolo: "Fino all'emanazione delle norme regolamentari e delle disposizioni interne di cui al precedente titolo IX, restano in vigore le disposizioni di legge e regolamentari esistenti per le singole materie indicate nel titolo medesimo". - Art. 3.
Il conduttore di uno dei locali indicati all'articolo 1, lettera b), puo' ottenere l'esenzione dall'osservanza del disposto dell'articolo 1 della presente legge ove installi un impianto di condizionamento dell'aria o un impianto di ventilazione rispettivamente corrispondenti alle caratteristiche di definizione e classificazione determinate dall'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI).
A tal fine deve essere presentata al sindaco apposita domanda corredata del progetto dell'impianto di condizionamento contenente le caratteristiche tecniche di funzionamento e di installazione.
L'esenzione dall'osservanza del divieto di fumare e' autorizzata dal sindaco, sentito l'ufficiale sanitario.
Il Ministro per la sanita' dovra' emanare, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, sentito il Consiglio superiore di sanita', disposizioni in ordine ai limiti di temperatura, umidita' relativa, velocita' e tempo di rinnovo dell'aria nei locali di cui all'articolo 1, lettera b), in base ai quali dovranno funzionare gli impianti di condizionamento o di ventilazione.