Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 2 giugno 1976 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 gennaio 2002 |
Commentari • 19
- 1. Giovanni ModestiWebit.It · https://www.filodiritto.com/
Giovanni Modesti, nato a Penne il 05.03.1960, attività lavorativa: • dipendente di ruolo presso la AUSL di Pescara, dal 21 maggio 1989, con la qualifica di Assistente Amministrativo; • Coordinatore del Gruppo Aziendale di lavoro per la applicazione della Privacy a decorrere dal 15 giugno 2001, giusta Delibera n. 572/2001. • Referente Aziendale per la Privacy a decorrere dal 21.1.2003 sino al 31.1.2011; giusta Disposizione di servizio, prot.n. 209/2003 recepita con Delibera n. 198 del 7 febbraio 2003. • Responsabile del procedimento presso l'Ufficio Archivio Cartelle Cliniche della Direzione Sanitaria del P.O. di Penne, a decorrere dal 23.1.2004; giusta disposizione di servizio del …
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Giurisprudenza • 32
- 1. Trib. Lecco, sentenza 24/10/2025, n. 449Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LECCO - SEZIONE PRIMA - Nella persona del dott. Mirco Lombardi, in qualità di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso in appello depositato in data 23 gennaio 2025 ed iscritta al n. 160 del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2025 da: - Parte_1 P.IVA_1 ), rappresentata e difesa dal proc. dom. avv. Mario Araneo del foro di Milano e con elezione di domicilio in Piazza Risorgimento n. 10 – Milano, presso e nello studio del difensore, giusta procura agli atti telematici APPELLANTE contro - Controparte_1 ( C.F._1 ) e Controparte_2 [...] ( P.IVA_2 , …Leggi di più...
- cartelli vietato fumare·
- Regolamento CE 852/2004·
- prescrizione sanzioni amministrative·
- interruzione prescrizione·
- spese processuali·
- inammissibilità documenti·
- notifica ordinanza ingiunzione·
- art. 1310 c.c.·
- obbligazione solidale·
- prova querela di falso
Versioni del testo
- Art. 1.
E' vietato fumare:
a) nelle corsie degli ospedali; nelle aule delle scuole di ogni ordine e grado; negli autoveicoli di proprieta' dello Stato, di enti pubblici e di privati concessionari di pubblici servizi per trasporto collettivo di persone; nelle metropolitane; nelle sale di attesa delle stazioni ferroviarie, autofilotranviarie, portuali-marittime e aeroportuali; nei compartimenti ferroviari riservati ai non fumatori che devono essere posti in ogni convoglio viaggiatori delle ferrovie dello Stato e nei convogli viaggiatori delle ferrovie date in concessione ai privati; nei compartimenti a cuccette e in quelli delle carrozze letto, occupati da piu' di una persona, durante il servizio di notte; ((1))
b) nei locali chiusi che siano adibiti a pubblica riunione, nelle sale chiuse di spettacolo cinematografico o teatrale, nelle sale chiuse da ballo, nelle sale-corse, nelle sale di riunione delle accademie, nei musei, nelle biblioteche e nelle sale di lettura aperte al pubblico, nelle pinacoteche e nelle gallerie d'arte pubbliche o aperte al pubblico.
----------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 ha disposto (con l'art. 104) che sono abrogati tutti i riferimenti ai servizi di pubblico trasporto terrestre contenuti nella lettera a) del presente articolo salvo quanto previsto dal precedente art. 103. Si riporta il testo del suddetto articolo: "Fino all'emanazione delle norme regolamentari e delle disposizioni interne di cui al precedente titolo IX, restano in vigore le disposizioni di legge e regolamentari esistenti per le singole materie indicate nel titolo medesimo". - Articolo 2Art. 2. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753)) ((1)) ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753)) ((1)) Coloro cui spetta per legge, regolamento o disposizioni di autorita' assicurare l'ordine all'interno dei locali indicati al precedente articolo 1, lettere a) e b), nonche' i conduttori dei locali di cui alla lettera b) di tale articolo, curano l'osservanza del divieto, esponendo, in posizione visibile, cartelli riproducenti la norma con l'indicazione della sanzione comminata ai trasgressori.
---------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 ha disposto (con l'art. 104) l'abrogazione del presente comma salvo quanto previsto dal precedente art. 103. Si riporta il testo del suddetto articolo: "Fino all'emanazione delle norme regolamentari e delle disposizioni interne di cui al precedente titolo IX, restano in vigore le disposizioni di legge e regolamentari esistenti per le singole materie indicate nel titolo medesimo". - Art. 3.
Il conduttore di uno dei locali indicati all'articolo 1, lettera b), puo' ottenere l'esenzione dall'osservanza del disposto dell'articolo 1 della presente legge ove installi un impianto di condizionamento dell'aria o un impianto di ventilazione rispettivamente corrispondenti alle caratteristiche di definizione e classificazione determinate dall'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI).
A tal fine deve essere presentata al sindaco apposita domanda corredata del progetto dell'impianto di condizionamento contenente le caratteristiche tecniche di funzionamento e di installazione.
L'esenzione dall'osservanza del divieto di fumare e' autorizzata dal sindaco, sentito l'ufficiale sanitario.
Il Ministro per la sanita' dovra' emanare, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, sentito il Consiglio superiore di sanita', disposizioni in ordine ai limiti di temperatura, umidita' relativa, velocita' e tempo di rinnovo dell'aria nei locali di cui all'articolo 1, lettera b), in base ai quali dovranno funzionare gli impianti di condizionamento o di ventilazione.