Versione
2 giugno 1976
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30 novembre 1980
30 novembre 1980
Art. 1.
E' vietato fumare:
a) nelle corsie degli ospedali; nelle aule delle scuole di ogni ordine e grado; negli autoveicoli di proprieta' dello Stato, di enti pubblici e di privati concessionari di pubblici servizi per trasporto collettivo di persone; nelle metropolitane; nelle sale di attesa delle stazioni ferroviarie, autofilotranviarie, portuali-marittime e aeroportuali; nei compartimenti ferroviari riservati ai non fumatori che devono essere posti in ogni convoglio viaggiatori delle ferrovie dello Stato e nei convogli viaggiatori delle ferrovie date in concessione ai privati; nei compartimenti a cuccette e in quelli delle carrozze letto, occupati da piu' di una persona, durante il servizio di notte; ((1))
b) nei locali chiusi che siano adibiti a pubblica riunione, nelle sale chiuse di spettacolo cinematografico o teatrale, nelle sale chiuse da ballo, nelle sale-corse, nelle sale di riunione delle accademie, nei musei, nelle biblioteche e nelle sale di lettura aperte al pubblico, nelle pinacoteche e nelle gallerie d'arte pubbliche o aperte al pubblico.
----------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 ha disposto (con l'art. 104) che sono abrogati tutti i riferimenti ai servizi di pubblico trasporto terrestre contenuti nella lettera a) del presente articolo salvo quanto previsto dal precedente art. 103. Si riporta il testo del suddetto articolo: "Fino all'emanazione delle norme regolamentari e delle disposizioni interne di cui al precedente titolo IX, restano in vigore le disposizioni di legge e regolamentari esistenti per le singole materie indicate nel titolo medesimo".
E' vietato fumare:
a) nelle corsie degli ospedali; nelle aule delle scuole di ogni ordine e grado; negli autoveicoli di proprieta' dello Stato, di enti pubblici e di privati concessionari di pubblici servizi per trasporto collettivo di persone; nelle metropolitane; nelle sale di attesa delle stazioni ferroviarie, autofilotranviarie, portuali-marittime e aeroportuali; nei compartimenti ferroviari riservati ai non fumatori che devono essere posti in ogni convoglio viaggiatori delle ferrovie dello Stato e nei convogli viaggiatori delle ferrovie date in concessione ai privati; nei compartimenti a cuccette e in quelli delle carrozze letto, occupati da piu' di una persona, durante il servizio di notte; ((1))
b) nei locali chiusi che siano adibiti a pubblica riunione, nelle sale chiuse di spettacolo cinematografico o teatrale, nelle sale chiuse da ballo, nelle sale-corse, nelle sale di riunione delle accademie, nei musei, nelle biblioteche e nelle sale di lettura aperte al pubblico, nelle pinacoteche e nelle gallerie d'arte pubbliche o aperte al pubblico.
----------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 ha disposto (con l'art. 104) che sono abrogati tutti i riferimenti ai servizi di pubblico trasporto terrestre contenuti nella lettera a) del presente articolo salvo quanto previsto dal precedente art. 103. Si riporta il testo del suddetto articolo: "Fino all'emanazione delle norme regolamentari e delle disposizioni interne di cui al precedente titolo IX, restano in vigore le disposizioni di legge e regolamentari esistenti per le singole materie indicate nel titolo medesimo".
Commentari • 3
- 1. Circolare del 28/03/2001 n. 4 - Min. SanitàMin. Sanità · 28 marzo 2001 · 5.449293
[…] 4. i luoghi indicati dall\'art. 1 della legge 11 novembre 1975, n. 584, […] indicati nell\'art. 1 della legge n. 584 del 1975, ancorche\' non si tratti di
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Giurisprudenza • 13
- 1. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 02/10/2012, n. 5186Provvedimento: […] Nell'ultima parte dell'appello il SE adombra l'ipotesi che il trasferimento sia stato disposto altresì in conseguenza della vicenda in cui l'appellante ha avuto modo di elevare a carico del Direttore della Casa Circondariale la contestazione dell'infrazione dell'art. 1 della legge n.584/1975 (divieto di fumo in luoghi e locali pubblici).Leggi di più...
- compensazione delle spese·
- verifica amministrativa·
- trasferimento di funzionario di polizia penitenziaria·
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- Consiglio di Stato·
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- provvedimento di trasferimento