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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/04/2025, n. 2140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2140 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Diego Rosario Antonio Pinto presidente dr. Elena Gelato consigliere dr. Enrico Colognesi consigliere rel. riunita in camera di consiglio, all'esito della udienza a trattazione scritta del 19 febbraio 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2220 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 e pendente
TRA
1). (P.IVA: ) con sede in Roma, via Controparte_1 P.IVA_1
Fausto Gullo, 69, in persona del suo legale rappresentante pro tempore
Controparte_1
2). (c.f. in proprio, residente in Controparte_1 C.F._1
Roma, via Roberto Lepetit, 196, con l'avv. Marco Cordelli appellanti
E 1). (CF: Parte_1 C.F._2
2). (CF: , Parte_2 C.F._3 con l'avv. Marianna Forlani, appellate
OGGETTO: revocatoria di sentenza emessa in grado di appello ex art.395
n.3) cpc, in relazione alla sentenza della Corte D'Appello di Roma 143/2022, sez. II (giudizio n.r.g. 2954/16); CONCLUSIONI DELLE PARTI
-per gli appellanti: “venga accolta la domanda ex art. 395 c.p.c. “cause di revocazione” con l'acquisizione del documento indicato in atti che, qualora fosse stato considerato dalla Corte d'Appello di Roma, avrebbe portato al rigetto dell'Appello proposto da e ne discende quindi, che la sentenza della Corte D'Appello di Pt_1 Parte_2
Roma 143/2022 debba essere revocata, e sostituita con una decisione di merito, che respinga per le ragioni esposte nell'atto di citazione le domande delle originali attrici e poi appellanti. La natura decisiva dei documenti in questione è di tutta evidenza, avendo nel corso dell'atto medesimo illustrato l'impossibilità di riprodurli nei giudizi di merito intercorsi. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio. Sentenza esecutiva come per legge”.
-per le appellate: “dichiarare inammissibile la domanda di revocazione della sentenza n.143/22 della Corte di Appello di Roma, sez. II, pubblicata in data 12/01/22 e notificata in data 20/01/22 (rg. n. 2954/16) per carenza dei presupposti richiesti dalla legge;
rigettare “in toto” le domande attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte in premessa,
confermare, per l'effetto, la sentenza oggetto dell'impugnazione per revocazione, n.143/22 della Corte di Appello di Roma, sez II, pubblicata in data 12/01/22 e notificata in data 20/01/22 (rg. n. 2954/16).
con vittoria delle spese di giudizio, oltre oneri di legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Premesso:
1. che, con atto di citazione notificato in data 16/05/22, la Controparte_1 in persona del legale rappr.te pro tempore, nonché personalmente, Controparte_1 proponevano impugnazione ex art 395 cpc n. 3 avverso la sentenza n 143/22 della Corte di Appello di Roma sez. II, con la quale avevano convenuto in giudizio, davanti alla Corte di Appello di Roma, le sorelle e Pt_1 Parte_2
2. che la parte impugnante chiedeva alla Corte di Appello adita la revocazione della sentenza n 143/22 della medesima Corte, pubblicata in data 12/01/2022 e notificata in data 20/01/2022, ai sensi dell'art. 395 cpc n. 3, in quanto sosteneva Controparte_1 di aver rinvenuto, solamente in data 18/03/22, durante un sopralluogo presso l'abitazione di residenza di fratello delle odierne convenute, sita in Persona_1
Orvinio (RI), via Virgilio Brocchi, 6, alcuni documenti comprovanti la cessione di quote, negli anni 1978-79, della società e figli di sorelle Parte_3 Parte_4 Contr da parte delle al fratello ed a Pt_2 Per_1 CP_2
3) che, a detta dell'appellante, i documenti, rinvenuti successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado, che aveva visto vittoriose le sorelle Pt_2 dovevano ritenersi decisivi per ribaltare il contenuto della sentenza stessa in favore degli odierni attori, e che comunque si trattava di documenti non prodotti anteriormente per causa di forza maggiore;
4) che, inoltre, parte attrice chiedeva che, in conseguenza della revocazione della predetta sentenza, la Corte d'Appello decidesse nel merito la controversia, rigettando le domande tutte proposte dalle originarie attrici, e con vittoria Pt_1 Parte_2 delle spese di lite del primo e secondo grado, nonché del presente giudizio.
5) che si costituivano con il proprio atto e come sopra Pt_1 Parte_2 rappresentate e difese, instando per il rigetto della opposizione, ed innanzitutto eccependo l'inammissibilità della domanda di revocazione ex art 395 n. 3 cpc per le ragioni che si esponevano;
6) che alla udienza in forma scritta del 19 febbraio 2025, sulla scorta delle rassegnate conclusioni dei procuratori delle parti, il procedimento veniva trattenuto in decisione ex art.352 c.p.c. con i termini per conclusionali e repliche nella ordinanza di pari data previsti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che il presupposto dell'azione di revocazione ex art 395 n 3 è il ritrovamento, dopo la sentenza, di uno o più documenti decisivi, che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario.
Infatti, alla fase rescissoria del giudizio deve precedere la fase rescindente, dedicata alla verifica di ammissibilità della opposizione revocatoria ex art.395 n.3) c.p.c. avverso la sentenza, depositata e pubblicata in data 12/01/22 e notificata in data
20/01/22 (rg. n. 2954/16), e divenuta irrevocabile in data 16 marzo 2022, mentre l'odierno giudizio di revocazione è stato instaurato in data 16 aprile 2022, con la notificazione a controparte dell'atto di citazione, quindi nei termini previsti a pena di decadenza dalla citata norma, decorrenti dalla data della assunta scoperta del documento indicata nel 18.03.2022. Nel caso di specie, la parte attrice allega e deduce sostanzialmente come unica circostanza del ritrovamento, in data successiva alla emissione della sentenza di appello, di documentazione atta a comprovare il passaggio di quote societarie dalle sorelle al fratello ed alla loro madre, in tal modo Pt_2 Persona_1 CP_2 tentando di assolvere, tardivamente, all'onere probatorio (mai assolto in corso di causa, come rilevato nella sentenza di appello) che, sin dal giudizio di primo grado, gravava in capo alla e ad personalmente. Controparte_1 Controparte_1
L'impugnazione è tuttavia inammissibile.
In relazione alla fase rescindente della opposizione per revocazione alla sentenza emessa in grado di appello per rinvenimento di documento decisivo ai fini della controversia, ex n.3) della norma invocata, si osserva in linea di principio che:
sul punto si esprime così la giurisprudenza: “é inammissibile l'impugnazione per revocazione, ai sensi dell'art. 395, n. 3, c.p.c., quando la parte abbia recuperato tardivamente il documento decisivo per fatto imputabile a sua negligenza”(Cass.
12/09/2012, n.15242).
Inoltre, risulta evidente anche dalla descrizione dei fatti, compiuta dalla parte impugnante, che nessuna causa di forza maggiore ha effettivamente impedito il ritrovamento dei documenti prodotti, né tantomeno il fatto dell'avversario ma, tutt'al più, si può ritenere che la controparte abbia rinvenuto dei documenti in modo casuale e fortuito, nel luogo in cui erano sempre stati per molti anni, alla portata e nella disponibilità del questione che andava però precisata in fatto, in ordine alle CP_1 modalità e tempistiche del ritrovamento dei documenti, anche con l'espletamento di una prova testimoniale, come in effetti offerta sul punto, ma pure, ed anzitutto, in relazione al rapporto dell'odierno appellante in revocazione con l'immobile in oggetto e le sue pertinenze, durante il periodo in cui si svolgeva la controversia, decisa in primo e secondo grado dal T. RM, e da questa Corte sez.II, rispettivamente.
Infatti, si asseriva dall'impugnante di aver rinvenuto, solamente in data 18/03/2022, la predetta documentazione (depositata, agli atti, in fotocopia), che era conservata all'interno dell'abitazione del defunto amministratore della Società Persona_1
“P LI e figli sas di IZ AC e sorelle” posta in Orvinio (RI) alla via Virgilio Brocchi, 6, nel fare pulizia all'interno di una cantina pertinenziale della stessa.
Ma si evidenziava dalle appellate l'inammissibilità e assoluta tardività dell'odierna richiesta di revocazione della sentenza, in quanto il medesimo nella Controparte_1 qualità di erede testamentario universale di deceduto in data Persona_1
13/04/2011, ben avrebbe potuto procurarsi la documentazione citata nei tempi previsti dalle norme che regolano le preclusioni nel processo civile. Anzi, la predetta documentazione era chiaramente ed inconfutabilmente già nella sua disponibilità e in suo possesso.
Già all'epoca del primo grado di giudizio, nel lontano 2013, aveva, Controparte_1 infatti, ricevuto la disponibilità di tutti i beni materiali appartenuti al deceduto in quanto il testamento, che lo nominava erede universale di tutti i Persona_1 beni materiali mobili ed immobili compreso il denaro, veniva aperto, in data
02/05/2011, dinnanzi al notaio Persona_2
Certamente egli aveva accesso alla residenza del “de cuius”, essendo divenuto proprietario di tutti i suoi beni. era, peraltro, il compagno di vita della Persona_1 nonna del con la quale conviveva nella casa di Orvinio, per cui è plausibile CP_1 ritenere che fosse a conoscenza, ben da prima di acquisire l'eredità Controparte_1 del dell'esistenza della cantina pertinenziale all'immobile e della Pt_2 possibilità/opportunità di verificare, all'interno della stessa, la presenza di eventuale documentazione. Ad ogni modo, il contenuto della cantina pertinenziale alla residenza del defunto era indiscutibilmente nella disponibilità dell Persona_1 [...] già all'atto della notifica della citazione in primo grado, per cui egli avrebbe CP_1 potuto e dovuto attivarsi per ricercare eventuali documenti a sostegno della propria difesa (ferma restando la contestazione, che si ribadisce, sulla, veridicità, attendibilità
e validità della documentazione prodotta dalla parte odierna appellante). Non risulta, quindi, che sussistessero situazioni di fatto tali da giustificare la mancata conoscenza dei documenti oggi tardivamente prodotti in giudizio, anche considerando che la mancanza dei documenti comprovanti il passaggio di proprietà delle quote dalle sorelle al fratello era stata ampiamente rappresentata dalle odierne convenute sin dalla Pt_2 prima domanda, pertanto era onere del attivarsi per ricercare quanto CP_1 necessario alla sua difesa, nei tempi previsti dalla procedura, senza incorrere nelle preclusioni previste dalla legge.
Non può ritenersi ammissibile l'odierna produzione di documenti, già nella disponibilità del da oltre dieci anni, solamente perché quest'ultimo, per sua CP_1 negligenza, non aveva ritenuto di ricercarli tra i beni del e nei Controparte_3 locali pertinenziali della di lui abitazione. Per cui la proposta opposizione revocatoria deve essere, anzitutto, dichiarata inammissibile, e quanto, infine, alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza in relazione al presente giudizio, come da dispositivo liquidate,
P.Q.M.
-la Corte di Appello adita,
1).dichiara inammissibile la domanda di revocazione della sentenza n.143/22 della Corte di Appello di Roma, sez II, resa nel procedimento nrg. 2954/16;
2).condanna le parti impugnanti in solido tra loro alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio, in favore di e , liquidate in Parte_1 Pt_2 complessivi euro 8.000,00 oltre accessori di legge,
3).dà atto dell'obbligo di parte appellante ex art.13 quater d.p.r 115/02 di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione;
Roma, lì 03.04.2025 IL CONSIGLIERE EST. (dr.Enrico Colognesi) IL PRESIDENTE (dr.Diego Pinto)