Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 28/03/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2096/2024 V.G.
REP LICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 2096/2024 V.G., congiuntamente promosso da:
Parte 1 nata a [...] il [...] ( Codice Fiscale_1 ) con il patrocinio dell'Avv. GIULIANELLI SONIA ( Codice Fiscale 2
e
Parte_2 nato a [...] il [...] (C.F. C.F. 3 con il patrocinio dell'Avv. GIULIANELLI SONIA (C.F. C.F. 4 )
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 13/12/2024 con il quale Parte_1 e Parte_2
[...] hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio celebrato in data 18.10.1997, a Napoli (NA), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
Per
-rilevato che dall'unione sono nati i figli e Per 2, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti e, in data 13.05.2009, a Pompei (NA), il figlio Per 3 ;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 30.12.2024, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) I coniugi vivranno separati e fisseranno le loro distinte nuove residenze.
2) La casa familiare sita in Riccione (RN) viale Maremma n. 2 viene assegnata al marito che vi continuerà a vivere con il figlio minore e con il figlio maggiorenne;
3) La Sig.ra Pt_1 lascerà la casa coniugale, portando con sè i suoi effetti personali, non appena avrà reperito una idonea sistemazione abitativa nella quale stabilirsi;
4) Il figlio minore, Persona 4 viene affidato congiuntamente ai coniugi. Considerata
l'età anagrafica del minore, le visite madre-figlio verranno concordate autonomamente, previo avviso al padre;
5) I coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e quindi di nulla pretendere l'un l'altro, per il proprio mantenimento;
6) Il padre contribuirà, integralmente, al mantenimento del figlio minore;
la madre provvederà, nella misura del 50%, alle spese straordinarie del figlio.
7) I coniugi pur vivendo separati e senza interferire l'uno nella sfera privata dell'altro, dovranno reciprocamente rispettarsi.
8) Per quant'altro qui non previsto i coniugi si riportano alle vigenti disposizioni di legge.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
Parte 1 e Parte 2omologa la separazione consensuale di a)
[…] alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Portici (NA) di procedere b) all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 104 Parte II Serie C Anno 1997); dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 27.03.2025.
Il Presidente Rel.
Dott.ssa Elisa Dai Checchi