Sentenza 8 maggio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/05/2002, n. 6562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6562 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA 06 5 62 / 02 S ZIONE OggettoL SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Vincenzo TREZZA R.G.N. 17991/99 - 18763 Consigliere - Cron. Dott. IO PUTATURO DONATI VISCIDO Rel. Consigliere Dott. Maura LA TERZA Rep. - Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO Ud.25/01/02 - Consigliere Dott. Raffaele DI LELLA ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sul ricorso proposto da: UFFICIO COPIE Richiesta copia studio AZ AR, elettivamente domiciliato in ROMA VLE IL SOLE 24 OREdal Sig. DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato per diritti € 1,5 8 MAG. 2002 GIOVANNI ANGELOZZI, che lo rappresenta e difende IL CANCELLIERE unitamente all'avvocato ANTONIO SALVIA, giusta delega in atti;
ricorrente CANCELLERIA
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in - persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2002 presso rappresentato e difeso dagli avvocati NICOLA VALENTE, 369 -1- MICHELE DI LULLO, CARLO DE ANGELIS, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato - avvers0 la sentenza n. 340/99 del Tribunale di -POTENZA, depositata il 10/04/99 R.G.N. 1260/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/01/02 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore del lavoro di Potenza del 22 gennaio 1997 ZZ IO, commerciante nato il [...], chiedeva venisse dichiarato il suo diritto al ripristino dell'assegno di invalidità, di cui era titolare dal giugno 1992, che gli era stato revocato in data 21 aprile 1995; costituitosi l'Inps ed espletata consulenza tecnica, il Pretore, con sentenza del 21 maggio 1998, accoglieva la Me domanda ይ sull'appello dell'Inps, la statuizione veniva riformata dal locale Tribunale che, espletata nuova consulenza medica, con sentenza del 10 aprile 1999, rigettava la pretesa. Affermava il Tribunale che il nuovo esame peritale, del tutto corretto e persuasivo, aveva consentito di accertare che le affezioni riscontrate, ossia le note di artrosi nei metameri cervico-dorso-lombari con lieve anterosisteli di L5 senza impegno funzionale, gli esiti di BPAC per pregresso infarto al miocardio e senza ischemia residua, nonché gli esiti di tiroidectomia in eutiroidismo clinico ed ematochimico, la ipercolesterolemia e la tendenza al rialzo della pressione arteriosa, considerate nel loro complesso, riducevano la capacità di lavoro dell'assicurato solo nella misura del 50%. Pertanto, concludeva il Tribunale, l'inesistenza di una importante patologia a carico delle funzioni fondamentali dell'organismo e la modesta sintomatologia rilevata, unitamente alla scarsa entità delle ripercussioni funzionali, dimostravano che la capacità lavorativa dell'assicurato non fosse ridotta a meno di un terzo, come prescritto ai fini del diritto all'assegno di invalidità. Avverso detta sentenza l'ZZ propone ricorso affidato ad un unico complesso motivo. L'Inps ha depositato procura. MOTIVI DELLA DECISIONE 1 Con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 10 RDL 14 aprile 1939 n. 636 e successive modifiche, e degli artt. 132, n. 4, e 445 cod. proc. civ., perché il Tribunale, riportandosi alle conclusioni assunte dal CTU nominato in grado d'appello, non aveva motivato in ordine alle ragioni che lo inducevano a preferire tale secondo elaborato peritale rispetto a quello di diverso segno esperito in primo grado;
il Tribunale avrebbe inoltre errato nell'omettere qualsiasi raffronto tra le condizioni di esso ricorrente al momento della concessione dell'assegno e quelle esistenti all'atto della revoca;
in ogni caso da entrambe le relazioni si evincerebbe che non si era verificata alcuna evoluzione migliorativa delle patologie accertate dall'Inps nel 1992, trattandosi di un quadro complesso costituito da invalidità multiple, ossia dagli esiti del pregresso intervento di rivascolarizzazione cardiaca, dalla dislipidemia, dalla broncopatia cronica ostruttiva, dalla spondiloartrosi diffusa, dalla periartrite e gonartrosi, nonché dal gozzo tiroideo, ed anche dalla statosi epatica, W dalla diastasi dei retti addominali e dell'eccedenza ponderale. Inoltre non era stato accertato se l'insieme delle patologie riscontrate avesse inciso nella misura di legge sulla capacità di lavoro in relazione alle occupazioni confacenti, avendo omesso ogni considerazione sia dei fattori soggettivi e di quelli esterni che concorrono alla formazione della capacità di guadagno, sia sul carattere usurante dell'attività lavorativa confacente che era di carattere esclusivamente manuale. Il ricorso non merita accoglimento. Va esclusa in primo luogo la necessità del raffronto tra le condizioni esistenti al momento della concessione dell'assegno, riconosciuto in sede amministrativa, e quelle esistenti all'epoca della revoca. Lo hanno infatti escluso le Sezioni unite di questa Corte, le quali, con le sentenze n.383/99 e 1033/91, richiamando i principi gia' in precedenza più volte enunciati in ordine alla natura di semplice certazione, dell'atto che riconosce o sopprime la pensione, hanno affermato che oggetto del giudizio 2 non è l'atto soppressivo, ma l'esistenza dello stato invalidante, dovendosi verificare l' esistenza at fomento della revoca o anche in unmeno - momento successivo, a norma dell'art. 149 disp. att. c.p.c. - della riduzione della capacità lavorativa nella misura di legge, non e' pertanto necessario alcun giudizio di comparazione, dato che tale giudizio e' implicito ove si accerti che, rispetto al passato, il complesso invalidante e' migliorato (al punto da non superare piu' la soglia minima stabilita dalla legge) e, inoltre, non deve essere espresso qualora si constati che lo stato morboso, al momento della attribuzione della pensione, fosse stato erroneamente ritenuto invalidante. In relazione agli altri motivi di ricorso, si rileva che il raffronto con l'accertamento compiuto in primo grado, è stato effettuato dalla consulenza disposta in appello ( a cui il Tribunale fa riferimento), con cui si è rilevato che i problemi di vascolarizzazione si erano risolti con l'intervento di BPAC (by pass coronario), mentre le patologie residue, risultanti dalla prima consulenza, non incidono sulla capacità di lavoro. Quanto alla lamentata valutazione sulla incidenza delle patologie sulla specifica capacità di guadagno nelle occupazioni confacenti, si rileva che sia il Tribunale, sia il consulente nominato in appello, hanno dato atto che il ricorrente esercitava l'attività di commerciante macellaio e quindi devesi ritenere che proprio in relazione ad essa sia stato espresso, sia pure implicitamente, il giudizio di non invalidità. Il ricorso va quindi rigettato. Nulla per le spese stante la mancata costituzione dell'Inps.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma il 25 gennaio 2001. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE (исенко Счевка 6Mause w 3 IL CANCELLIERELA Depositato in Cancelleria 8 MAG. 2002 oggi, IL CANCELLIERE 2 3 0 5 1 . A . S T I N S R D A A 3 , T ' 7 , O L - L L A 8 S L E - E 1 O D P 1 B I S I S I E D N N E I G G A S O T G I S E A A L O D P O E A T M , I T L I O L A R R E I T D D D S E I G T O E N R E S E