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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 07/11/2025, n. 1170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1170 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
1
N.R.G. 733/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio del e composta dai seguenti Magistrati: dott. Francesco Salvatore Filocamo Presidente dott. Silvia Rita Fabrizio Consigliere dott. Federico Ria Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello n. 733/2022 R.G., alla quale è stata riunita la n. 759/2022 RG, trattenuta in decisione con ordinanza del 09/07/2025 promossa da
, in proprio e quali rispettivamente Parte_1 Parte_2 amministratrice di sostegno, la prima, e suo coadiutore, il secondo, dei figli Parte_3
e e , tutti rappresentati e difesi
[...] Parte_4 Parte_5 dall'Avv. Maurizio Scicchitano del Foro di Roma elett. dom.ti presso e nello studio dell'Avv. Maurizio Scicchitano in Roma, Viale Parioli 180, che li rappresenta e difende in forza di procura speciale unita all'atto di citazione in appello
-appellanti nella causa n. 733/2022 RG
in persona del suo Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore Parte_6 Dott. con sede in alla Circonvallazione Ragusa n. 1, Parte_7 Pt_6 rappresentata e difesa dall'Avv. Lucio Del Paggio;
- appellante principale nella causa n. 759/2022 RG –
- appellata nella causa n. 733/2022 RG- rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Bosco Parte_8 giusta procura in calce all'originale della comparsa di risposta in appello conferita in forza di delibera D.G. 20.09.2022 n. 1309 elett. dom.ta nello studio dell'Avv. Bosco, Via Pt_8 Arniense n. 5 pagina 1 di 23 2
Appellata -appellante incidentale causa 733/22 DOTT.SSA rappresentata e difesa dall'avv. Lino Nisii , che la CP_1 rappresenta e la difende, giusta procura al margine della comparsa di costituzione e risposta
,elettivamente domiciliata in Teramo (TE), alla Via V. Comi n. 18, presso e nello studio del suo procuratore appellata elettivamente domiciliato in Teramo (TE), alla Via V. Comi n. Controparte_2 18, presso e nello studio dell'Avv. Roaldo Lukaj che lo rappresenta e lo difende, giusta procura al margine della comparsa di costituzione di nuovo procuratore depositata in prime cure Appellato
DOTT. elettivamente domiciliato in Pescara - Viale G. D'Annunzio, Controparte_3 267 presso e nello studio dell'Avv. Carla Tiboni del foro di Pescara giusta procura speciale rilasciata in data 12.01.2010 Appellato DOTT. rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Conti, c.f. Controparte_4
, pec: che lo rappresenta e difende come C.F._1 Email_1 da procura in calce alla comparsa di costituzione appellato
Controparte_5 appellato contumace nonché nei confronti di
(GIÀ ) in virtù di conferimento del Ramo di Controparte_6 CP_7 Azienda , di giusta atto Notar Parte_9 Controparte_8 di Milano del 28/6/2013 rep. 18.568/5.996, rappresentata e difesa Persona_1 dall'avv. Emanuela Minutolo del Foro di in forza di procura generale alle liti per Pt_8 atto Notar in Treviso del 18/12/2014, rep. 186905 - racc. 30367 Persona_2
[doc. 1] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in alla Via Panoramica n. 5 Pt_8 appellata
Controparte_9
in Milano, Via Melchiorre Gioia n. 18, codice fiscale , in persona della
[...] P.IVA_1 Rappresentante Generale per l'Italia e legale rappresentante Dott.ssa CP_10
rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato collegato al
[...] presente atto, dall'Avv. David Morganti e elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Giovanni Paisiello n. 40, con domicilio digitale all'indirizzo pec indicato, dove il procuratore chiede di ricevere comunicazioni e notificazioni appellata in Persona del Legale Rappresentante pro tempore, CF e PI Controparte_11
elettivamente domiciliata in Pescara alla Via Teramo 10 presso lo studio P.IVA_2 dell'Avvocato Piero Violante, dal quale è rappresentata e difesa come da procura allegata alla comparsa di costituzione in appello appellata n persona del procuratore speciale dott.ssa Controparte_12 CP_13
per atto Notaio di Roma del 26.1.2022 Rep. n. 911115 Racc. 26964,
[...] Persona_3 con sede in Roma, Via Cesare Pavese 385, e per , CF Controparte_14 pagina 2 di 23 3
, in persona del procuratore ad negotia Dott. P.IVA_3 Controparte_15 munito di poteri di rappresentanza legale in forza di procura speciale del 29.12.2021 in autentica Notaio Dott. Bologna – Rep. 95917, Racc. 11664, Reg.to Ag. Persona_4 Entrate di Bologna al n. 6849 serie IT in data 31.12.2021, con sede in Bologna, Via Stalingrado 45, rappresentate e difese dall'Avv. Ernesto Grandinetti appellata (già in persona del suo Controparte_14 Controparte_16 procuratore ad negotia Dr. munito dei poteri di Controparte_15 rappresentanza legale in forza di procura speciale del 29.12.2021, in autentica Notaio Dott. di Bologna, rep./fasc. , elettivamente domiciliata in Persona_4 P.IVA_4 Giulianova, alla Via Parini, Pal. E, Int. 3, presso lo Studio dell'Avv. Fulvia Cristofari, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine ed allegata alla comparsa di risposta in appello appellata
GIÀ CP_17 Controparte_18 CP_19
-appellata contumace avverso
la sentenza n. 563/2022 del Tribunale di Teramo in materia di responsabilità medica CONCLUSIONI: Per parte appellante “Gli odierni concludenti, dando atto dell'intervenuto pagamento in via di transazione da parte della degli importi stabiliti nella sentenza di primo Parte_6 grado, insistono pertanto nelle conclusioni di cui al proprio atto di appello (procedimento RG 733/2022) nei soli confronti del dott. , chiedendo l'ulteriore condanna del CP_2 predetto appellato alla restituzione in loro favore dell'importo di euro 59.326,09 già versato per loro conto da n data 16.02.2024 in esecuzione della sentenza di primo grado CP_20 (cfr. documentazione depositata in allegato alle note di trattazione scritta Persona_5 per l'udienza dell'8.05.2024), oltre interessi maturati sino al soddisfo” Per le appellate: nella qualità di assicuratrice della Controparte_6 Parte_10 ribadisce come le domande avanzate nei suoi confronti siano state oggetto di un accordo transattivo, già depositato su pct con le precedenti note di trattazione scritta del 24/03/2025 ed autorizzato dal Giudice Tutelare in data 29/05/2025. La concludente conferma, pertanto, di accettare la rinuncia degli appellanti e dalle altre parti in causa alle domande svolte avverso l' e nei propri confronti, come da transazione in atti. Chiede pertanto sia Parte_11 dichiarata la cessazione della materia del contendere per quanto concerne la propria posizione processuale, con spese di lite integralmente compensate, come da accordi.” Per la QB Insurance (Europe) Ltd insiste pertanto per la declaratoria della cessazione della materia del contendere relativamente alla propria posizione processuale a spese integralmente compensate. In via di estremo subordine si insiste per l'accoglimento delle conclusioni, come formulate nelle comparse di costituzione e risposta nei due giudizi di appello riuniti indicati in epigrafe Per la La sottoscritta procuratrice, nell'interesse di Controparte_14 Controparte_21
ora assicuratore per la RC professionale del Dr.
[...] Controparte_22 CP_3
a seguito dell'intervenuta sottoscrizione dell'atto di transazione, nonchè
[...] dell'autorizzazione con efficacia immediata del 29.05.2025 da parte del Giudice Tutelare del Tribunale di Teramo alla sottoscrizione di esso anche da parte dei sig.ri e Parte_2 [...]
, nelle rispettive qualità ed in ottemperanza degli accordi ivi raggiunti, Parte_1 chiede darsi atto della cessazione della materia del contendere per quanto attiene la propria pagina 3 di 23 4
posizione processuale, a spese integralmente compensate;
in subordine, in considerazione di quanto dedotto dal procuratore degli appellanti e in proprio e nelle Parte_1 Pt_2 rispettive qualità, nelle note di trattazione scritta del 05.06.2025, si associa alla richiesta di rinvio della causa da esso formulata, per le ragioni ivi esposte. In via di estremo subordine, precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta del 28.11.2022 (depositata in relazione al procedimento n. 759/2022 RG) nonchè nella comparsa di costituzione e risposta del 03.04.2023 (depositata in relazione al procedimento n. 733/2022 RG) e chiede la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. Torna ad opporsi all'ammissione delle richieste istruttorie ex adverso articolate e dichiara di non accettare il contraddittorio su domande e/o eccezioni nuove e/o su nuove formulazioni di domande e/o eccezioni già proposte Per il Dott. “Carla Tiboni, procuratore antistatario, a seguito dell'intervenuta CP_3 sottoscrizione dell'atto di transazione e del perfezionamento della transazione, nonchè dell'autorizzazione con efficacia immediata del 29.05.2025 da parte del Giudice tutelare del Tribunale di Teramo, dichiara di rinunciare al presente giudizio, con accettazione delle rinunce formulate dalle altre parti, con compensazione integrale delle spese, chiedendo darsi atto della cessazione della materia del contendere per quanto attiene la relativa posizione processuale”. Per Dott. “codesta ecc.ma corte voglia condannare i signori e CP_2 Parte_2
, in proprio e quali amministratrice di sostegno dei figli e Parte_1 Pt_4
nonché il signor al pagamento, in favore del dott. Pt_3 Parte_5 [...]
, di una somma equitativamente determinata, confermando integralmente la CP_2 sentenza di primo grado e condannando, altresì, gli appellanti, alla rifusione delle spese di lite del grado” Per dichiara nuovamente di avere già formalizzato - all'udienza Parte_12 dell'8 maggio 2024 tenutasi in modalità cartolare – la rinuncia al giudizio di appello promosso nei confronti dei Signori e in proprio e quali Parte_2 Parte_1 rispettivamente amministratrice di sostegno, la prima, e suo coadiutore, il secondo, dei figli e , e del Sig. , ed accettato la Parte_3 Parte_4 Parte_5 medesima rinuncia spiegata da parte dei citati Signori e , nelle rispettive Pt_2 Parte_1 suindicate qualità. Chiede pertanto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere a spese compensate tra le parti sottoscrittrici dell'accordo non avendo proposto alcuna impugnazione nei confronti delle altre parti. Per e , costituite in entrambi i giudizi riuniti, vista l'intervenuta CP_12 CP_14 sottoscrizione dell'atto di transazione e l'autorizzazione del 29.5.2025 Giudice Tutelare del Tribunale di Teramo, con note depositate anche per l'udienza del 9.7.2025 hanno dichiarato di rinunciare ai giudizi pendenti, con accettazione delle rinunce formulate dalle altre parti e compensazione integrale delle spese di lite SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Teramo ha riconosciuto la responsabilità colposa dei sanitari della per non aver somministrato adeguata terapia cortisonica alla Parte_6 gestante contribuendo al distress respiratorio neonatale e alle gravi disabilità dei Parte_2 gemelli e nati prematuramente. Pt_3 Pt_4 Il Tribunale ha ritenuto che la mancata somministrazione di terapia cortisonica alla gestante da parte dei sanitari della costituisse condotta colposa, adottata in violazione delle Parte_6 linee guida e della diligenza professionale richiesta in caso di parto prematuro. All'esito dell'istruttoria è stato infatti riconosciuto un nesso causale diretto tra l'omissione terapeutica e il distress respiratorio neonatale che ha aggravato le condizioni dei gemelli, già pagina 4 di 23 5
vulnerabili per la loro prematurità. Il danno è stato considerato evitabile con una condotta medica corretta. Le ragioni della decisione si basano sulla consulenza tecnica d'ufficio (CTU), che attribuisce il danno a due concause: 1)Condotta colposa dei sanitari :(mancata somministrazione di terapia cortisonica, gestione inadeguata della gravidanza), 2)Prematurità: fattore naturale predisponente. La CTU stima che ciascuna causa abbia inciso per il 50% sul danno finale. Il Tribunale ha escluso la responsabilità:
-Del dott. , per difetto di legittimazione passiva. CP_2
dott.ssa per assenza di nesso causale tra la sua condotta e il danno. CP_23 CP_1
-Della per difetto di legittimazione passiva, in quanto il reparto Parte_13 Parte era gestito dall' “G. D'Annunzio” e non dalla . Parte_14 La compagnia assicurativa non è stata ritenuta obbligata alla manleva della Controparte_6 [...]
poiché la clausola “claims made” non era stata rispettata: il sinistro non era stato Parte_6 denunciato entro i termini previsti dalla polizza. Il Tribunale ha applicato criteri di personalizzazione del danno per ciascun gemello, tenendo conto della gravità delle lesioni, dell'assistenza necessaria e della perdita di capacità lavorativa, condannando la al pagamento di danni patrimoniali e non patrimoniali, oltre a Parte_6 rendite vitalizie. E' stato così riconosciuto un risarcimento complessivo di oltre €2.200.000, oltre a rendite vitalizie per ciascun gemello, parametrate alle esigenze assistenziali e alla perdita di capacità lavorativa. Il Giudice di prime cure dichiarava altresì inammissibile la riassunzione del giudizio contro la Contr compagnia assicurativa ritenendo che non vi fosse interesse attuale alla prosecuzione del giudizio nei suoi confronti.
2.Gli appellanti (famiglia hanno impugnato la sentenza n. 563/2022 del Persona_5 Tribunale di Teramo, sollevando 5 motivi di gravame:
2.1.Errata valutazione del danno (ridotto del 50% per presunta concausa naturale). Gli appellanti, con primo motivo, contestano la riduzione del risarcimento del 50% operata dal Tribunale, che ha ritenuto la prematurità una concausa naturale del danno. Secondo gli appellanti, la condotta omissiva dei sanitari ha avuto effetto determinante nella causazione dell'evento e non merita una riduzione. Osservano in particolare che i gemelli sono nati alla 33ª settimana, classificata come parto pretermine tardivo, quindi non patologico. I CTU, in tal senso, parlano di “potenziale” danno, ma non citano alcuna letteratura scientifica o statistica che dimostri un nesso causale certo tra prematurità e danno cerebrale. L'uso di termini come “eventuale” e “potenziale” dimostra l'incertezza della tesi. Non vi sarebbe dunque alcuna prova che la prematurità abbia causato danni neurologici. La mancata somministrazione della terapia cortisonica viene perciò ritenuta la causa diretta del danno. A tal proposito citano la giurisprudenza (Cass. n. 15991/2011), che afferma che una mera predisposizione (come la prematurità) non giustifica la riduzione del risarcimento se non è dimostrato che avrebbe causato comunque il danno.
2.2. Esclusione della responsabilità del dott. . CP_2 Con secondo motivo di appello affermano che il Tribunale avrebbe escluso la responsabilità del medico per difetto di legittimazione passiva, ritenendo che non fosse parte del rapporto contrattuale. Gli appellanti sostengono con che il medico avesse partecipato attivamente alla gestione clinica in qualità di titolare dello studio medico privato dove operava la ginecologa Dott.ssa
[...] e che la sua condotta abbia contribuito al danno. CP_1
pagina 5 di 23 6
Affermano in particolare che la prestazione sanitaria sia stata erogata all'interno dello studio medico privato del Dott. e che dunque la Dott.ssa operava in regime CP_2 CP_1 privatistico, sotto la struttura organizzativa e logistica del . CP_2 Invocano a tal proposito l'art. 1228 c.c. secondo il quale il debitore ( ) risponde CP_2 dell'operato dei suoi ausiliari , salvo prova liberatoria. CP_1 Viene richiamata la giurisprudenza che riconosce la responsabilità del titolare di studio medico privato per le condotte colpose dei professionisti che vi operano, in quanto il paziente si rivolge alla struttura nel suo complesso, non al singolo medico. Asseriscono che il Dott. non avrebbe fornito prova di aver adottato misure idonee a CP_2 evitare il danno nè ha dimostrato di aver vigilato o di aver predisposto protocolli adeguati. Sostengono altresì che la responsabilità non è solo personale, ma anche strutturale e gestionale in quanto lo studio medico è stato il luogo fisico e organizzativo in cui si è svolta la gestione della gravidanza.
2.3.Esclusione della responsabilità della dott.ssa CP_1 È contestata la mancata valutazione del nesso causale tra la condotta della ginecologa e il danno subito dai gemelli. Gli appellanti ritengono che la sua gestione iniziale della gravidanza abbia influito negativamente sull'evoluzione clinica. In particolare la Dott.ssa non avrebbe diagnosticato correttamente la minaccia di parto CP_1 pretermine;
avrebbe omesso di prescrivere la terapia cortisonica necessaria per la maturazione polmonare dei feti;
non avrebbe disposto il ricovero immediato della gestante, nonostante i sintomi evidenti;
non avrebbe informato la paziente dei rischi legati alla sua condizione, non mettendola in condizione di scegliere consapevolmente tra il ricovero e la prosecuzione della gravidanza a domicilio. La condotta della ginecologa secondo l'appellante sarebbe in contrasto con le linee guida nazionali e internazionali in materia di gestione del parto pretermine. La mancata somministrazione del cortisone avrebbe avuto effetti diretti e gravi sullo sviluppo neurologico dei gemelli. Gli appellanti sostengono che vi sia un nesso causale diretto tra le omissioni della Dott.ssa il danno subito dai minori. CP_1 2.4.Esclusione della responsabilità della per via di una convenzione con l'Università “G. Pt_8 D'Annunzio”. Il Tribunale ha ritenuto che il reparto fosse gestito dall' “G. D'Annunzio” e non dalla Parte_14 Parte
. Gli appellanti sostengono che la fosse comunque responsabile per l'organizzazione e la Pt_8 gestione sanitaria, e quindi legittimata passivamente.
2.5.Inammissibilità della riassunzione del giudizio
contro
CP_9
Il Tribunale ha ritenuto inammissibile la riassunzione del giudizio contro dopo CP_9 Contr la rinuncia. Gli appellanti hanno riassunto il giudizio contro per tutelarsi da eventuali impugnazioni da parte degli altri convenuti. Tale riassunzione è stata fatta in via cautelativa, onde evitare la perdita di efficacia della sentenza in caso di riforma. Il Giudice di prime cure ha ritenuto la riassunzione inammissibile, sostenendo che non vi fosse interesse attuale. Gli appellanti contestano questa valutazione, affermando che l'interesse sussistesse e fosse quello di evitare che la sentenza diventasse inefficace in caso di impugnazione. La riassunzione era volta a garantire la continuità del giudizio e la possibilità di ottenere il risarcimento anche in caso di modifiche alla sentenza.
3.La si è costituita in giudizio chiedendo la conferma della Parte_15 sentenza nella parte in cui esclude la responsabilità della e solo in caso di accoglimento Pt_16
pagina 6 di 23 7
del 4° motivo di appello (che contesta la legittimazione passiva), chiede: Il rigetto della domanda risarcitoria, il riconoscimento dell'assenza di nesso causale tra le condotte dei sanitari del P.O. di e i danni subiti dai gemelli e, in subordine, una riduzione della responsabilità al massimo Pt_8 al 10%, da ripartire tra e Parte_6 Pt_16 4. In forza di atto di transazione, depositato telematicamente dall'Avv. Antonella Bosco in data 25.03.2025, autorizzato con efficacia immediata dal Giudice Tutelare presso il Tribunale di Teramo con provvedimento del 29.05.2025, depositato telematicamente dall'Avv. Maurizio Scicchitano in data 05.06.2025, gli appellanti e , in proprio e Parte_2 Parte_1 quali, rispettivamente, amministratrice di sostegno e suo coadiutore, dei loro figli e Pt_4
, nonché , con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in Parte_3 Parte_5 data 08.07.2025 per l'udienza cartolare del 09.07.2025, hanno dichiarato, a mezzo del proprio procuratore, di rinunciare alle domande svolte nei confronti della già Controparte_21 Contr
ora (quale assicuratore del Dr. , dell' Controparte_22 Controparte_3 [...]
del Dr. del Dr. Controparte_24 Controparte_3 [...]
della della (quale coassicuratore CP_4 Controparte_6 Controparte_21 della , della e della QB Insurance (Europe) LTD, con integrale Pt_8 CP_12 compensazione delle spese di lite e conseguente cessazione della materia del contendere.
4.1.I richiamati appellati, in forza dell'intervenuta transazione, hanno dichiarato di accettare tale rinuncia, rinunciando a loro volta al giudizio, con accettazione delle rinunce formulate dalle altre parti e compensazione integrale delle spese di lite.
4.2.Gli appellanti principali dando atto dell'intervenuto pagamento in via di transazione da parte della degli importi stabiliti nella sentenza di primo grado, insistono pertanto Parte_6 nelle conclusioni di cui al proprio atto di appello (procedimento RG 733/2022) nei soli confronti del dott. . CP_2 4.3.Questo ultimo, costituito in giudizio, sostiene di non aver avuto alcun ruolo diretto nella gestione clinica della gravidanza della sig.ra in quanto la Dott.ssa pur Parte_2 CP_1 operando nel suo studio, agiva in autonomia professionale, senza vincolo di subordinazione o direzione. Nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 27 novembre 2024 il Dott. CP_2 dichiara di voler profittare degli atti transattivi intervenuti tra gli attori e gli altri convenuti. In particolare sostiene che, a seguito delle transazioni, sia venuto meno l'interesse giuridico processuale degli attori ad agire contro di lui e chiede, pertanto, che la Corte dichiari cessata la materia del contendere nei suoi confronti. In subordine, chiede il rigetto dell'appello proposto da e , ritenendolo Pt_2 Parte_1 infondato in fatto e in diritto e domanda la conferma integrale della sentenza di primo grado (n. 563/2022 del Tribunale di Teramo). Ritiene che gli attori abbiano proseguito il giudizio con mala fede e/o colpa grave, nonostante le transazioni con gli altri convenuti. Chiede quindi la condanna al risarcimento dei danni da lite temeraria, da liquidarsi in via equitativa. In ulteriore subordine, chiede che siano accolte le conclusioni già rassegnate in primo grado, come da note depositate all'udienza del 16/12/2020 e successivi atti. In ogni caso, chiede la vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi di giudizio.
5.La con autonomo procedimento (R.G. 759/22),riunito al portante 733/22 Parte_6 appellava la stessa sentenza del Tribunale di Teramo (563/2022), asserendo che il Tribunale avesse aderito acriticamente alle conclusioni dei periti, ignorando le contestazioni scientifiche Parte sollevate dalla .
pagina 7 di 23 8
5.1.Sottolineava che la condotta dei medici di (mancata somministrazione di cortisone) Pt_6 non era scientificamente dovuta nel 2000, soprattutto in presenza di infezione materna (corioamnionite) e che la letteratura medica dell'epoca non indicava chiaramente l'uso del cortisone in gravidanze gemellari alla 33ª settimana.
5.2.Chiedeva quindi la nomina di un nuovo collegio peritale, ritenendo il precedente inadeguato e scientificamente errato, nonché la riforma integrale della sentenza, con condanna degli appellati alle spese del doppio grado. Parte 5.3La stessa di all'udienza dell'8 maggio 2024 ha rinunciato all'iniziativa Pt_6 impugnatoria.
6.Il procuratore di parti appellanti nel procedimento portante, così da ultimo conclude l procuratore di e , in proprio e quali rispettivamente Parte_2 Parte_1 Amministratrice di sostegno e suo coadiutore, dei loro figli e Parte_4 Parte_3
, nonché , alla luce ed in virtù dell'autorizzazione alla transazione
[...] Parte_5
“con efficacia immediata” rilasciata dal Giudice Tutelare il 29.5.2025 (depositata a PCT alla data evento del 5.6.2025), tra i predetti appellanti con (posizioni Controparte_6 [...] Contr e , (già , Pt_6 Parte_8 CP_21 Controparte_25
[...] Controparte_3 Controparte_4 Controparte_26
QB AN (EUROPE) LTD (già
[...] Controparte_21 Controparte_27
), rimarca di aver rinunciato alle domande formulate nell'interesse dei propri
[...] assistiti con compensazione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, stante l'intervenuta cessazione della materia del contendere per quanto concerne la loro posizione processuale, accettando nel contempo le rinunce formulate nei confronti dei Persona_5 dagli altri soggetti che hanno sottoscritto la predetta transazione, depositata a PCT alla data evento del 25.3.2025 da parte dell'Avv. Bosco. Quanto alle transazioni già raggiunte da e , in proprio e quali Parte_2 Parte_1 rispettivamente Amministratrice di sostegno e suo coadiutore, dei loro figli Parte_4
e , nonché con la dott.ssa il
[...] Parte_3 Parte_5 CP_1 Parte suo assicuratore e con la di rammenta che dette parti Controparte_11 Pt_6 all'udienza dell'8.05.2024 hanno già rinunciato alle reciproche pretese, con compensazione delle spese di lite e con rinuncia di quelle liquidate in primo grado. Tutte le parti firmatarie dell'accordo di transazione concludono per l'adozione di una pronuncia di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite relative all'intero giudizio, incidendo evidentemente tale declaratoria invocata anche sulla sentenza qui gravata.
6.1La cessazione della materia del contendere presuppone infatti che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso, ovvero, che in mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte" sia "valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza;
qualora, invece, ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell'inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone l'infondatezza, e statuisce sulle spese secondo le regole generali. (Cass. civ. sez. III del 7 novembre 2019 n. 28622). Il giudice del merito deve pertanto dichiarare, anche d'ufficio, la cessazione della materia del contendere, una volta venuto a conoscenza di fatti obiettivi posteriori alla domanda giudiziale, pagina 8 di 23 9
riconosciuti e non contestati dalle parti, dai quali deriva l'eliminazione del contrasto tra le stesse, ed il conseguente venir meno della necessità della pronuncia giudiziale (Cass. civ. sez. VI del 20 marzo 2019 n. 7871).
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6.2 Ancora tale parte appellante, in relazione alla posizione dell'appellato che non ha partecipato alla stipula dell'atto introduttivo, ha così concluso: Gli odierni concludenti, dando atto dell'intervenuto pagamento in via di transazione da parte della degli importi stabiliti nella sentenza di primo grado, insistono nelle Parte_6 conclusioni di cui al proprio atto di appello (procedimento RG 733/2022) nei soli confronti del Dott. , chiedendo l'ulteriore condanna del predetto appellato alla restituzione in CP_2 loro favore dell'importo di euro 59.326,09 già versato per loro conto da in data CP_20 16.02.2024 in esecuzione della sentenza di primo grado (cfr. documentazione depositata in allegato alle note di trattazione scritta per l'udienza dell'8.05.2024), oltre Persona_5 interessi maturati sino al soddisfo. Dunque nei confronti del dott , non firmatario dell'atto di transazione de quo, la CP_2 parte appellante non ha neanche rinunciato né agli atti del presente giudizio né alla presente azione, vale a dire al presente appello. In sede di pc il procuratore del ha così concluso: CP_2 Precisa come segue le proprie conclusioni Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello:
1) dare atto che il dott. ha dichiarato ex art. 1304 c.c. di voler profittare CP_2 degli atti transattivi intervenuti tra gli attori/appellanti e le altre parti convenute, per effetto dei quali i signori e , nelle rispettive qualità, hanno Parte_2 Parte_1 ottenuto il ristoro integrale di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, anche futuri, lamentati in conseguenza della vicenda medica oggetto di causa;
2) per l'effetto, dichiarare cessata la materia del contendere nei confronti del dott.
[...]
, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, se del caso previo CP_2 ordine di esibizione agli attori ex art. 210 c.p.c. degli atti transattivi intervenuti con le altre parti convenute;
3) in subordine e nel merito, rigettare sempre e comunque l'appello proposto dai signori Pt_2 e nei confronti del dott. in quanto infondato in fatto ed in Parte_3 CP_2 diritto, confermando integralmente la sentenza n. 563/2022 del Tribunale di Teramo resa pubblica il 1°.06.2022, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio;
4) in via ulteriormente gradata, e solo nella denegata e non creduta ipotesi di riforma della sentenza impugnata sotto il profilo della carenza di legittimazione passiva del dott.
[...]
in ordine al dedotto rapporto sostanziale, accertare e dichiarare che gli attori hanno CP_2 ottenuto l'integrale ristoro del danno lamentato per effetto della transazione intercorsa con la e con la dott.ssa , per Parte_6 CP_1 l'effetto, rigettare la domanda o comunque, in ulteriore subordine, ridurre il quantum risarcitorio sulla base di quanto già liquidato in favore dei danneggiati;
5) in ulteriore subordine e solo nella denegata ma non creduta ipotesi di accoglimento dell'impugnazione, anche solo parziale, accogliere le conclusioni rassegnate in prime cure dalla difesa del Dott. , così come precisate nelle note di trattazione scritta CP_2 depositate all'udienza del 16/12/2020 e successivi atti difensivi, da intendersi in questa sede per integralmente riportate e trascritte;
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6) in ogni caso, accertare e dichiarare che gli attori, , Parte_5 [...]
e , gli ultimi due in proprio e rispettivamente quali Parte_1 Parte_2 Amministratore di Sostegno e coadiutore dei figli e , Parte_4 Parte_3 hanno agito o comunque proseguito il giudizio, nei confronti del dott. , con CP_2 mala fede e/o colpa grave e, per l'effetto, condannarli, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da lite temeraria subiti dal dott. da liquidarsi in via equitativa, CP_2 oltre alle spese processuali;
7) sempre e comunque con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio Era infatti accaduto che con atto di citazione del 22.04.2010, dinanzi al Tribunale Civile di Teramo, il signor , e , Parte_5 Parte_1 Parte_2 in proprio e quali genitori esercenti la potestà genitoriale sui figli minori e Parte_3
avevano evocato in giudizio il dott. , la dott.ssa Parte_4 CP_2 l' e l' in persona CP_1 Parte_12 Controparte_28 dei Direttori Generali pro tempore, adducendone, sotto vari profili, la responsabilità in relazione ai gravi danni riportati dai minori e in occasione del parto della Pt_4 Parte_3 signora avvenuto in data 10/5/2000. Pt_2 Il dott. aveva subito eccepito la propria totale estraneità ai fatti di causa, CP_2 rilevando di essere stato citato erroneamente in giudizio Con la sentenza n. 562/2022 del 31 maggio 2022 e pubblicata il 1°giugno 2022 qui gravata, il Giudice di primo grado aveva rigettato la domanda proposta dagli attori nei confronti del dott.
per difetto di legittimazione passiva e aveva altresì condannato gli attori, in CP_2 solido, alla rifusione delle spese di lite nei confronti dei convenuti vittoriosi, che liquidava per ciascuno di essi in €. 135,83 per esborsi, €. 46.988,00 per competenze professionali, spese generali al 15% e accessori di legge. La sentenza n. 563/2022 del Tribunale di Teramo, pubblicata in data 1° giugno 2022 e notificata in data 16 giugno successivo, veniva impugnata dagli attori e Parte_2 Parte_1
, in proprio e quali Amministratrice di Sostegno e suo coadiutore di e
[...] Pt_3
, e dal signor , nella parte in cui aveva disposto Parte_4 Parte_5 l'esclusione della legittimazione processuale del Dott. . CP_2 Nel corso del giudizio gli attori/appellanti davano atto di aver dato esecuzione alla sentenza quanto al pagamento delle spese di lite liquidate in favore del dott. , delle CP_2 quali chiedevano la restituzione nell'eventualità di accoglimento dell'impugnazione.
6.2.1.Viene allora al vaglio di questa Corte la dichiarazione di uno dei condebitori solidali, come tali citati inizialmente in giudizio dagli attori, di 1) dare atto che il dott. ha CP_2 dichiarato ex art. 1304 c.c. di voler profittare degli atti transattivi intervenuti tra gli attori/appellanti e le altre parti convenute, per effetto dei quali i signori e Parte_2 [...]
, nelle rispettive qualità, hanno ottenuto il ristoro integrale di tutti i Parte_1 danni patrimoniali e non patrimoniali, anche futuri, lamentati in conseguenza della vicenda medica oggetto di causa e 2) per l'effetto, dichiarare cessata la materia del contendere nei confronti del dott. , CP_2 L'art. 1304 , comma 1, c.c. si riferisce unicamente alla transazione che abbia ad oggetto l'intero debito e non invece a quella che investe la sola quota del debitore con cui è stipulata, poiché è la comunanza dell'oggetto della transazione che comporta, in deroga al principio per cui il contratto produce effetti soltanto tra le parti, la possibilità per il condebitore solidale di avvalersene, pur non avendo partecipato alla sua stipulazione. Se l'accordo intervenuto non involge l'intero debito, si scioglie il vincolo solidale tra la stipulante e gli altri condebitori che rimangono così obbligati nei limiti della loro quota (Cass 947/2012; Cass. 8991/2001). pagina 11 di 23 12
In sintesi, l'art. 1304, comma 1, c.c., nel consentire - in deroga al principio secondo cui il contratto produce effetti solo tra le parti - che il condebitore in solido, pur non avendo partecipato alla stipulazione della transazione tra creditore e uno dei debitori solidali, se ne possa avvalere, si riferisce esclusivamente all'atto di transazione che abbia ad oggetto l'intero debito, mentre non include la transazione parziale che, in quanto tesa a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva, riguarda unicamente il debitore che vi aderisce e non può coinvolgere gli altri condebitori, che non hanno alcun titolo per profittarne (Cassazione civile sez. II, 10/07/2020, n.14711).Cass. civ. n. 7094/2022
Quando risulti che la transazione ha avuto ad oggetto solo la quota del condebitore che l'ha stipulata, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido è destinato a ridursi in misura corrispondente all'ammontare di quanto pagato dal condebitore che ha transatto solo se costui ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito;
se, invece, il pagamento è stato inferiore alla quota che faceva idealmente capo al condebitore che ha raggiunto l'accordo transattivo, il debito residuo gravante sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura proporzionale alla quota di chi ha transatto.
A fronte allora della richiesta formulata dal condebitore solidale di volersi avvalere della transazione ai sensi dell'art. 1304 cc, che costituisce un vero e proprio diritto potestativo esercitabile anche nel corso del processo, senza requisiti di forma né limiti di decadenza, Cass. civ. n. 3747/2005 e può essere fatta anche dal procuratore ad litem (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 9101 del 29 agosto 1995), era onere della parte destinataria di tale dichiarazione, di allegare e comprovare, al fine di coltivare l'iniziativa nei confronti di tale condebitore, che la transazione era stata solo parziale e non aveva avuto ad oggetto l'intero debito ed era altresì suo onere di allegare e comprovare per quale quota di debito residuo intendesse proseguire il giudizio nei confronti del . CP_2
Sotto tale profilo allora la difesa della parte attrice/appellante non solo nulla ha provato ma ha proprio richiesto in sede di conclusionale che la Corte in applicazione della disciplina invocata dalla controparte ex art. 1304 cc dichiari l'estinzione del giudizio.
Dal contenuto di tale richiesta si evince allora la prova certa che la transazione ha avuto ad oggetto l'intero debito inizialmente preteso e non la quota di tutti i pretesi danneggianti ad eccezione del . CP_2
L'accordo transattivo de quo spiega allora una efficacia diretta anche nei confronti del debitore solidale che non ha partecipato all'accordo, senza che il creditore possa precludergli questa possibilità, in quanto non è applicabile alla fattispecie il disposto dell'art. 1411, secondo comma, c.c., che consente allo stipulante di revocare o modificare la stipulazione finché il terzo non dichiari di volerne profittare, in quanto il condebitore solidale non è terzo rispetto al rapporto oggetto di transazione (Cass. civ. n. 7548/2003).
In forza allora di tale richiesta ex art. 1304 primo co. cc va dichiarata cessata la materia del contendere (non l'estinzione, per le stesse ragioni già inizialmente esposte con riferimento agli altri condebitori) anche con riferimento all'iniziativa intrapresa dagli attori nei confronti del
, il quale ha chiesto di volersi avvalere di quell'accordo transattivo raggiunto tra tutti CP_2 gli altri debitori, desumibile almeno dalle conclusioni con cui tutte le parti hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
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6.2.2.In relazione tuttavia alla regolamentazione delle spese di lite, mentre gli attori/appellanti invocano l'adozione di una statuizione di integrale compensazione, il ha sostanzialmente invocato l'applicazione del principio cd di soccombenza CP_2 virtuale.
Anche secondo l'insegnamento della Corte Costituzionale (Sent. n. 274/2005), la condanna al rimborso delle spese di giudizio non ha natura sanzionatoria, né si fonda su un risarcimento del danno, essendo soltanto conseguenza oggettiva della soccombenza.
Con la dichiarazione della cessazione della materia del contendere allora, il Giudice deve pronunciarsi sulle spese secondo il cosiddetto principio della soccombenza virtuale,
<<laddove tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della
"normale" probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito>>, o anche ad una compensazione, se ricorrono i presupposti di legge ( Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 23618, pubblicata in data 9 ottobre 2017).
Va peraltro subito evidenziato come la difesa della parte attrice/appellante non abbia adeguatamente allegato e comprovato documentalmente che con l'adesione a quell'accordo transattivo ex art. 1304 cc primo comma il condebitore avesse accettato anche una specifica e concreta clausola con cui tutte le parti stipulanti avessero assunto l'impegno concreto di richiedere, oltre la cessazione della materia del contendere, anche l'adozione di una pronuncia di integrale compensazione delle spese di lite. Ancora in sede di pc il chiedeva che questa Corte “volesse ordinare ai sensi CP_2 dell'art. 210 cpc l'esibizione degli accordi transattivi attesa la rilevanza ai fini della decisione” e ancora in sede di conclusionale e di replica, al di là dell'atto con cui veniva richiesta l'autorizzazione alla transazione al GT, non pare che gli attori/appellanti abbiano depositato tali atti di transazione. A fronte di tale lacunoso quadro, ben può allora il condebitore solidale chiedere di volersi avvalere degli effetti della transazione stando alle conclusioni formulate da tutte le parti che hanno chiesto la cessazione della materia del contendere e sulla base di tali esclusive conclusioni, ma al tempo stesso ben può invocare, nella regolamentazione delle spese il principio della soccombenza virtuale, in quanto quelle conclusioni non possono vincolarlo, a suo danno, in assenza di allegazione fattuale e probatoria in ordine alla “doverosità” di quella richiesta rispetto alle clausole concretamente convenute tra tutte le parti in sede transattiva in punto di regolamentazione delle spese processuali. In applicazione allora di quel principio di soccombenza virtuale occorre mettere in evidenza quanto segue. In relazione alla posizione del , la sentenza di primo grado ha rilevato quanto CP_2 segue:
“Sempre in via preliminare, deve quindi delibarsi sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal convenuto , direttore dello studio medico polispecialistico CP_2
“ ”, presso il quale, al tempo dei fatti per cui è causa, operava quale sanitario (e CP_2 precisamente, quale ginecologa), la convenuta la quale ha seguito, nella CP_1 predetta qualità, la odierna attrice, durante la gestazione, segnatamente, Parte_2 attraverso l'effettuazione delle visite e dei controlli ecografici di cui in atti. Nel sollevare l'eccezione in commento, il predetto convenuto ha, in estrema sintesi e per quanto di interesse, evidenziato che: pagina 13 di 23 14
• presso lo studio polispecialistico visitano diversi medici avvalendosi dei macchinari CP_2 diagnostici dello studio e comunque seguendo ciascuno i propri pazienti in regime libero- professionale;
• che, sulla base di tale regime, la sarebbe stata visitata nella struttura in discorso dalla Pt_2 Dottoressa (come dimostrato dalle fatture prodotte in atti e relative al rimborso CP_1 spese per l'utilizzo dello studio e delle apparecchiature scientifiche ivi allocate da parte della predetta professionista) , senza alcuna partecipazione da parte di esso convenuto, il quale non avendo mai visitato la sarebbe rimasto del tutto estraneo al rapporto professionale tra la Pt_2 gestante e la professionista in parola, come anche dimostrato dal fatto che la relativa firma non risulta da nessuna delle schede contenenti i dati clinici e di laboratorio rilasciate in esito alle visite effettuate dalla CP_1 Ebbene, l'eccezione -che (secondo quanto diffusamente si esporrà nel prosieguo con riguardo alla posizione della convenuta ed all'analoga eccezione da Controparte_29 quest'ultima sollevata) attiene (parimenti) al merito e, dunque, al profilo della titolarità passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio- è fondata. Ed infatti -posto che gli attori non hanno distinto le condotte in tesi ascrivibili al , CP_2 rispetto a quelle chiaramente imputate alla convenuta (quale ginecologa che CP_1 pacificamente – si veda atto di citazione- ha seguito la gestazione della eseguendo le visite Pt_2 e gli esami ecografici di cui si è detto)- preme rilevare, per un verso, come dalle risultanze acquisite al giudizio non risulti (non essendo stato, giova ribadire, neppure allegato dagli attori), alcun coinvolgimento diretto e specifico del convenuto nella gestione CP_2 della gravidanza della e come, per altro verso, l'assunto circostanziale relativo all'utilizzo Pt_2 dello studio da parte di più professionisti ivi operanti con i vari Parte_17 pazienti (esattamente come la in regime libero-professionale ed avvalendosi, dietro CP_1 rimborso spese, delle apparecchiature diagnostico-scientifiche messe a disposizione dallo studio, sia circostanza oltre che confortata a livello documentale (si rimanda, sul punto alle fatture citate e prodotte in atti dal proprio con riferimento alla convenuta , CP_2 CP_1 anche pacifica in causa in quanto non contestata. Invero, a ben vedere, le doglianze mosse dagli attori hanno riguardo, in concreto, all'operato del singolo operatore sanitario (nella specie, quello della ginecologa e convenuta , censurato per scelte di esecuzione CP_1 individuali conseguenti alla mancata diagnosi ( in relazione ad uno dei gemelli) di cardiopatia fetale che, ove fornita, avrebbe indotto la gestante a ricoverarsi in un ambiente ospedaliero adeguato dove fosse presente la rianimazione neonatale, con la conseguente ascrizione alla singola professionista di responsabilità, anche in conseguenza della redazione e del rilascio di documentazione ecografica non adeguatamente refertata, e perciò incompleta e fuorviante, perché “poco chiara”. Aldilà di un generico riferimento allo studio polispecialistico CP_2 (quale sede operativa della , nulla viene invece imputato dagli attori al suo direttore CP_1 (id est, il convenuto ), né a livello di diretto coinvolgimento dello stesso nel CP_2 percorso di gestione della gravidanza dalla né tantomeno a livello di specifiche carenze, Pt_2 omissioni o inadeguatezze in relazione agli obblighi organizzativi e di vigilanza sullo stesso, eventualmente, derivanti dal suo ruolo. Al riguardo, deve in generale rilevarsi, sia pure con riferimento alla diversa figura del primario, che e' invero assente (e giustamente) nel nostro ordinamento una regola di responsabilità oggettiva del primario per gli errori dei singoli chirurghi. Viceversa possono essere addebitate al primario specifiche carenze, omissioni o inadeguatezze in relazione agli obblighi organizzativi e di vigilanza che la legge, invero, in modo molto generale pone a suo carico (si veda in parte qua articolo 7 – intitolato “Attribuzioni dei primari, aiuti, assistenti”- del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128). pagina 14 di 23 15
La parentesi non è casuale: un'eventuale carenza del primario non per un suo personale intervento medico-sanitario, ma rispetto a tali obblighi globali derivanti dal suo ruolo, deve essere non solo apprezzata in una dimensione di significativa (non meramente formale) rilevanza, ma storicizzata ed applicata alla realtà di un ospedale, specie se di grandi dimensioni, dove in virtù della assistenza pubblica universale dispensata è impensabile, irrealistico e neanche possibile pretendere una costante, capillare e puntuale vigilanza, supervisione e revisione da parte del di tutti gli atti compiuti dal personale medico della sua CP_30 Divisione. Orbene, considerazioni analoghe -sia pure con i dovuti distinguo tra la figura professionale del Primario e quella invece rivestita dal convenuto possono farsi nella CP_2 specie con riguardo a quest'ultimo se si considera che in uno studio quale quello diretto dal suddetto ed in virtù della assistenza diffusamente dispensata all'utenza è parimenti impensabile, irrealistico e neanche possibile pretendere una costante, capillare e puntuale vigilanza, supervisione e revisione da parte del direttore di tutti gli atti compiuti dal personale medico, tanto più ove si consideri la circostanza dell'operare di quest'ultimo in regime libero- professionale (dunque, in totale autonomia) e, in questa direzione, verso pagamento allo studio di un rimborso spese per l'utilizzo dei macchinari diagnostici esistenti e messi a disposizione dallo studio medesimo. Pertanto, emergendo dalle risultanze acquisite al giudizio la totale estraneità del convenuto al rapporto instauratosi, in regime libero-professionale e presso lo studio CP_2 polispecialistico , tra la gestante (e odierna attrice, e la convenuta CP_2 Parte_2 [...] e difettando, del resto, allegazioni attoree circa pretese deficienze al suddetto CP_1 attribuibili con riferimento al ruolo rivestito all'interno del predetto studio, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva oggetto di vaglio deve essere accolta (fermo restando, nondimeno, che insuscettibile di positivo vaglio è invece la richiesta di estromissione dal giudizio avanzata dal medesimo , difettando, in tal senso, tutti i presupposti prescritti CP_2 dal codice di rito)” I motivi di appello sul punto da ultimo compendiati in sede di conclusionale a cura della difesa della parte appellante, non sembrano, all'esito di quella ricognizione della "normale" probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito ( Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 23618, pubblicata in data 9 ottobre 2017 cit.), scalfire la valutazione di condivisibilità di tali approfondite conclusioni, tenuto conto che: il Dott. , quale direttore sanitario, era responsabile unicamente CP_2 dell'organizzazione e dell'adeguatezza della struttura sanitaria e non dell'operato dei singoli professionisti che eseguivano in regime di piena autonomia all'interno dello studio medico visite ed esami avvalendosi dei locali e delle strutture messe a disposizione dallo studio stesso, come risulta dalle fatture attestanti il rimborso spese corrisposto dalla ginecologa allo studio medico, per l'utilizzo dello studio e delle apparecchiature scientifiche ivi allocate;
il principio secondo cui della carenza della documentazione relativa al rapporto (cd cartella clinica) riscontrata dal CTU debba rispondere la struttura, avrebbe potuto al più giustificare la citazione in giudizio non del dr. , come detto, direttore sanitario e CP_2 peraltro specializzato in tutt'altra specialità rispetto a quella di ostetricia e ginecologia, ma dell'impresa individuale “ ” (allegata alle note Controparte_31 autorizzate del 7 giugno 2012, doc. prodotto con la comparsa di Email_2 costituzione e risposta in appello e facente parte del fascicolo di primo grado e che la difesa della parte attrice avrebbe potuto e dovuto acquisire comodamente prima dell'instaurazione del presente giudizio) dalla quale risulta che la titolare dello studio medico “ ” era CP_2
restando irrilevante ai fini de quibus l'intestazione “ Controparte_32 CP_31
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Medico dott. ” riportata nella documentazione acquisita agli atti e mai a firma CP_2 del dr. ; Parte_18 da alcun documento acquisito agli atti risulta che il dr. abbia mai personalmente CP_2 visitato e prescritto terapie nei confronti della durante la gravidanza;
Pt_2 anche in relazione alla posizione del medico, del cui operato dovrebbe rispondere – secondo gli assunti attorei – il in base ad una non meglio qualificata “posizione di CP_2 garanzia”, ma perché secondo gli assunti attorei operante nei locali dello “ ”, CP_31 è stata escluso dal Giudice di primo grado ogni apporto causale o concausale rispetto all'evento verificatosi. Si legge infatti sul punto nella sentenza qui gravata:
“…..occorre esaminare la posizione della convenuta Dottoressa CP_1 Sul punto, richiamate le doglianze svolte dagli attori nei confronti di quest'ultima e come sopra già esposte, e rilevato che i medesimi attori hanno fatto valere nei confronti della professionista di cui si tratta anche poste risarcitorie per danno da nascita indesiderata, preme rilevare come, anche muovendo dalle risultanze della espletata CTU (risultanze che costituiscono l'approdo di un accertamento peritale molto articolato ed analitico che ha visto un primo elaborato peritale, depositato in data 03.07.2016, seguito da una integrazione depositata in data 22.11.2016, quindi da ulteriori chiarimenti, resi dal Collegio peritale all'udienza del 16.05.2017, ed infine da una ulteriore integrazione peritale depositata in data 09.10.2017), le domande svolte dagli attori nei confronti della non possano trovare accoglimento. Danno da nascita indesiderata. CP_1 Come già accennato, si tratta di fattispecie di danno lamentata dai coniugi attori, nei confronti della convenuta per l'omessa informazione, da parte della stessa, quale Controparte_33 ginecologa di fiducia della gestante, odierna attrice, sulle asserite malformazioni (di carattere cardiologico) del feto del piccolo fermo restando che, secondo le allegazioni attoree, Pt_4 al momento della ecografia cd. morfologica (che, secondo il prospetto assertivo attoreo, avrebbe consentito di rilevare le malformazioni in parola), la gestante stessa era ben oltre il 90° giorno di gestazione. Punto di partenza della disamina relativa alla fattispecie di danno di cui si tratta è l'interpretazione della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria di gravidanza), che ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità legale di ricorrere all'aborto, legittimando l'autodeterminazione della donna a tutela della sua salute, e non solo della sua vita, pur nel rispetto di condizioni rigorose, espressione di un bilanciamento di esigenze di primaria rilevanza. Il diniego, in linea di principio, dell'interruzione di gravidanza come strumento di programmazione familiare, o mezzo di controllo delle nascite, e "a fortiori" in funzione eugenica, emerge, infatti, inequivoco già dall'articolo 1, contenente l'enunciazione solenne della gerarchia dei valori presupposta dal legislatore, rivelatrice della natura eccezionale delle ipotesi permissive;
fuori delle quali l'aborto resta un delitto ("Lo Stato garantisce il diritto allaprocreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio. L'interruzione volontaria della gravidanza, di cui alla presente legge, non è mezzo per il controllo delle nascite"). In particolare, dopo il novantesimo giorno di gravidanza, la presenza delle condizioni ivi rigorosamente tipizzate ha non solo efficacia esimente da responsabilità penale, ma genera un vero e proprio diritto all'autodeterminazione della gestante di optare per l'interruzione della gravidanza (articolo 6: "L'interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi novanta giorni, può essere praticata;
a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna;
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b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna").Il dettato normativo trova rispondenza assiologica nel principio costituzionale di non equivalenza tra la salvezza della madre, già persona, e quella dell'embrione, che persona deve ancora diventare (Corte cost. 18 febbraio 1975 n.20). In questa cornice, la pretesa risarcitoria degli attori qui in scrutinio pone l'annoso problema del riparto dell'onere della prova dei predetti presupposti di legge in tema di risarcimento dei danni richiesto da nascita indesiderata. L'impossibilità della scelta della madre, pur nel concorso delle condizioni di cui all'articolo 6, imputabile a negligente carenza informativa da parte del medico curante, è fonte di responsabilità civile. La gestante, profana della scienza medica, si affida, di regola, ad un professionista, sul quale grave l'obbligo di rispondere in modo tecnicamente adeguato alle sue richieste;
senza limitarsi a seguire le direttive della paziente, che abbia espresso, in ipotesi, l'intenzione di sottoporsi ad un esame da lei stessa prescelto, ma tecnicamente inadeguato a consentire una diagnosi affidabile sulla salute del feto. Occorre però che l'interruzione sia legalmente consentita – e dunque, con riferimento al caso in esame, che sussistano, e siano accettabili mediante appropriati esami clinici, le rilevanti anomalie del nascituro e il loro nesso eziologico con un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna - giacché, senza il concorso di tali presupposti, l'aborto integrerebbe un reato;
con la conseguente esclusione della stessa antigiuridicità del danno, dovuto non più a colpa professionale, bensì a precetto imperativo di legge. Oltre a ciò, dev'essere altresì provata la volontà della donna di non portare a termine la gravidanza, in presenza delle specifiche condizioni facoltizzanti. Sotto questo profilo, il thema probandum è costituito da un fatto complesso;
e cioè, da un accadimento composto da molteplici circostanze e comportamenti proiettati nel tempo: la rilevante anomalia del nascituro, l'omessa informazione da parte del medico, il grave pericolo per la salute psicofisica della donna, la scelta abortiva di quest'ultima. In tale evenienza, può essere impossibile fornire la dimostrazione analitica di tutti gli eventi o comportamenti che concorrano a comporre la fattispecie: onde, il problema si risolve ponendo ad oggetto della prova alcuni elementi che si ritengano rappresentativi dell'insieme e dai quali sia perciò possibile derivare la conoscenza, per estrapolazione, dell'intero fatto complesso. Nel caso in esame un aspetto particolarmente delicato - ove il convenuto non dia per pacifiche le componenti di fatto essenziali della fattispecie - è costituito dalla circostanza che la prova verte anche su un fatto psichico: e cioè, su uno stato psicologico, un'intenzione, un atteggiamento volitivo della donna, che la legge considera rilevanti. L'ovvio problema che ne scaturisce è che del fatto psichico non si può fornire rappresentazione immediata e diretta;
sicché non si può dire che esso sia oggetto di prova in senso stretto. In tal caso, l'onere probatorio - senza dubbio gravoso, vertendo su un'ipotesi, e non su un fatto storico - può essere assolto tramite dimostrazione di altre circostanze, dalle quali si possa ragionevolmente risalire, per via induttiva, all'esistenza del fatto psichico che si tratta di accertare. Il passo successivo consiste nell'applicare la concezione quantitativa o statistica della probabilità, intesa come frequenza di un evento in una serie di possibilità date: espressa dall'ormai consolidato parametro del "più probabile, che no". Ora, l'onere della prova di tutti presupposti della fattispecie di cui all'articolo 6 ricade sulla gestante;
inclusa, quindi, la prova che ella avrebbe positivamente esercitato la scelta abortiva: ciò che implica un impervio accertamento induttivo anche delle convinzioni di ordine umano, etico ed eventualmente religioso, oltre che delle condizioni di salute psico-fisica esistenti pagina 17 di 23 18
all'epoca, che avrebbero concorso a determinare l'incoercibile decisione di interrompere, o no, la gravidanza. In altri termini, i presupposti della fattispecie facoltizzante non possono che essere allegati e provati dalla donna, ex articolo 2697 codice civile (onus incumbit ei qui dicit) - con un riparto che appare del resto rispettoso del canone della vicinanza della prova. Nella presente fattispecie, il legislatore non esime in alcun modo la madre dall'onere della prova della malattia grave, fisica o psichica, che giustifichi il ricorso all'interruzione della gravidanza, nonché della sua conforme volontà di ricorrervi. Si verte, in ogni caso, in tema di praesumptio hominis, rispondente ai requisiti di cui all'articolo 2729 codice civile, che consiste nell'inferenza del fatto ignoto da un fatto noto, sulla base non solo di correlazioni statisticamente ricorrenti, secondo l'id quod plerumque accidit - che peraltro il giudice civile non potrebbe accertare d'ufficio, se non rientrino nella sfera del notorio (articolo 115, secondo comma, Codice di procedura civile) - ma anche di circostanze contingenti, eventualmente anche atipiche - emergenti dai dati istruttori raccolti: quali, ad esempio, il ricorso al consulto medico proprio per conoscere le condizioni di salute del nascituro, le precarie condizioni psico- fisiche della gestante, eventualmente verificabili tramite consulenza tecnica d'ufficio, pregresse manifestazioni di pensiero, in ipotesi, sintomatiche di una propensione all'opzione abortiva in caso di grave malformazione del feto, ecc.. In questa direzione il tema d'indagine principale diventa quello delle inferenze che dagli elementi di prova possono essere tratte, al fine di attribuire gradi variabili di conferma delle ipotesi vertenti sui fatti che si tratta di accertare, secondo un criterio di regolarità causale: restando sulprofessionista la prova contraria che la donna non si sarebbe determinata comunque all'aborto, per qualsivoglia ragione a lei personale. E' da escludere, peraltro, che tale indagine debba approdare ad un'elencazione di anomalie o malformazioni che giustifichino la presunzione di ricorso all'aborto; che, proprio per il suo carattere generale e astratto, mal dissimulerebbe l'inammissibile prefigurazione giudiziale di una presunzione juris tantum (si veda, per tutto quanto sopra esposto, Cass. SU 25767/2015). Nella specie (fermo restando quanto si dirà partitamente nel paragrafo successivo relativo alla dedotta responsabilità della per mancata diagnosi), gli attori nulla hanno provato, ma CP_1 ancora prima dedotto, in merito alla sussistenza dei presupposti della fattispecie facoltizzante: nulla infatti è stato allegato e provato nè a proposito delle convinzioni di ordine umano, etico ed eventualmente religioso della gestante (in questa direzione, si veda l'unico capitolo di prova articolato dagli attori nella relativa seconda memoria – id est, il capitolo a)- non ammesso dal precedente GI in quanto – del tutto correttamente- ritenuto valutativo), né circa le condizioni di salute psico-fisica esistenti all'epoca in relazione alla stessa e che avrebbero concorso a determinare l'incoercibile decisione di interrompere, o no, la gravidanza. In parte qua, dunque, una eventuale CTU volta, in particolare, ad appurare, all'epoca, il grave pericolo per la salute psicofisica della gestante, odierna attrice, (peraltro, neppure richiesta), avrebbe avuto del tutto inammissibilmente carattere meramente esplorativo. Difettando, dunque, per un verso, gli stessi presupposti idonei a consentire il giudizio di inferenza sotteso alla praesumptio hominis rilevante nella specie e, come già detto, rispondente ai requisiti di cui all'articolo 2729 codice civile, e non potendosi, per altro verso, in alcun modo apprezzare (in quanto insussistenti), allegazioni in ordine alle condizioni psico-fisiche della gestante idonee a giustificare, all'epoca, il ricorso all'interruzione della gravidanza, va da sé che la domanda risarcitoria oggetto di vaglio deve essere rigettata. Responsabilità da mancata diagnosi imputata alla convenuta Dottoressa il Controparte_34 profilo oggetto di vaglio, e come già sopra accennato, gli attori si sono doluti dell'operato della professionista, segnatamente, censurato per scelte di esecuzione individuali conseguenti alla pagina 18 di 23 19
mancata diagnosi ( in relazione ad uno dei gemelli) di (asserita) cardiopatia fetale che, ove fornita, avrebbe indotto la gestante a ricoverarsi in un ambiente ospedaliero adeguato e provvisto di rianimazione neonatale, con la conseguente ascrizione alla medesima professionista di responsabilità (anche) in conseguenza della redazione e del rilascio di documentazione ecografica non adeguatamente refertata, e perciò incompleta e fuorviante, perché “poco chiara”. Sul punto appare necessario riportare le valutazioni espresse dal nominato Collegio peritale con riguardo ai sanitari (nella specie, che ebbero a seguire la gestazione della Parte_19
prima del suo ingresso in Ospedale. Pt_2
“Anzitutto va rilevato come, a causa della scarna documentazione sanitaria relativa al decorso della gravidanza, non è possibile stabilire con esattezza come la gestazione si sia effettivamente svolta. Le brevi annotazioni riportate nella scheda ginecologica da parte dei sanitari che ne seguivano l'evoluzione, nonché la presenza di immagini ecografiche isolate e non refertate, non appaiono in grado di fornire un supporto documentale che consenta di valutare adeguatamente eventuali problematiche patologiche insorte nel corso della gravidanza stessa. Questo a causa di una condotta deontologicamente inadeguata da parte del personale medico che gestiva la gravidanza della Pt_2 Va evidenziato infatti che nella stesura della Consulenza Tecnica d'Ufficio si sia sottolineato la carenza della documentazione sanitaria presente in atti e la condotta deontologicamente inadeguata da parte del personale sanitario a cui la paziente si affidava per la gestione ostetrico-ginecologica della gravidanza. Pur tuttavia, tale condotta negligente non può in alcun modo essere posta in correlazione causale con quanto verificatosi successivamente, ovverosia l'evoluzione fisiopatologica della gravidanza, connotata da un esito negativo, non risulta ascrivibile all'inadempienza dei suddetti sanitari. Essi agivano indubbiamente in maniera scorretta sotto il profilo professionale ma non hanno avuto alcun ruolo nel determinismo causale dell'insorgenza della rottura prematura delle membrane amniocoriali e del conseguente parto prematuro. L'incongruità del loro comportamento è stata superata dagli eventi e le ripercussioni realizzatesi sono del tutto indipendenti da esso. Qualora, infatti, i sanitari avessero adottato una condotta diversa, congrua ed idonea alla gestione di una gravidanza, sarebbe stato indubbiamente possibile risalire all'evolversi della stessa, con valutazioni cliniche ed ecografiche più complete. Pur tuttavia, va affermato che non sarebbe stato assolutamente possibile ottenere la prevenzione della rottura prematura delle membrane amnio coriali con infezione e parto prematuro associato. Tali processi fisiopatologici si sarebbero lo stesso verificati dal momento che, pur attuando quanti più presidi medici e contromisure terapeutiche di natura preventiva, queste non determinano in alcun modo l'esclusione di potenziali processi morbosi che hanno sempre e comunque l'opportunità di realizzarsi indisturbati”. Ebbene, dalle valutazioni esposte dal nominato Collegio peritale, qui integralmente condivise perché immuni da censure logiche o di metodo, siccome fondate su una analitica ricognizione della documentazione medica acquisita al giudizio e sul richiamo a pertinente (anche ratione temporis) letteratura scientifica, seppure emerga una condotta della CP_1 professionalmente inadeguata e tale da non consentire la rilevazione di eventuali patologie cardiologiche (a carico di uno dei gemelli), insorte già durante la fase della gestazione e all'epoca degli accertamenti ecografici svolti dalla suddetta professionista, preme rilevare come pagina 19 di 23 20
non possa ritenersi più probabile che non (e dunque non possa ragionevolmente affermarsi) che un diverso operato della professionista avrebbe evitato ai medesimi gemelli i danni riportati, danni la cui scaturigine da ricondurre piuttosto, secondo quanto chiarito dal Collegio peritale, ad altri fattori causali ed all'operato, sia pure nei termini di cui infra, dei sanitari della che presero in carico la in occasione del suo primo ricovero ospedaliero e Parte_6 Pt_2 che si è innestato, in termini di concausa, nel determinismo causale complessivo dei danni riportati dai gemelli. Del resto, a fronte di quanto evidenziato dal Collegio peritale in ordine alle brevi annotazioni riportate nella scheda ginecologica rilasciata dalla professionista, nonché in ordine alla presenza di immagini ecografiche isolate e non refertate, le une e le altre tali da non potere conseguentemente fornire un supporto documentale idoneo a consentire una adeguata valutazione circa eventuali problematiche patologiche insorte nel corso della gravidanza stessa, preme rilevare come non sia possibile apprezzare positivamente, ai fini che qui interessano, quanto riveniente dalla relazione medica di parte attrice (circa la mancata diagnosi della asserita malformazione cardiologica a carico di uno dei due gemelli), tanto più ove si consideriche il consulente degli attori ha preso le mosse dalla medesima deficitaria documentazione analizzata dal Collegio peritale e le cui carenze largamente evidenziate dagli stessi attori. Per cui, fermo restando che la predetta relazione medica di parte integra, per pacifica giurisprudenza, una mera allegazione difensiva priva, di per sé sola, di valore probatorio pregnante, non si comprende, in quanto non debitamente spiegato, sulla base di quali evidenze medico-scientifiche il consulente di parte degli attori abbia potuto rilevare la sussistenza, nel corso della gravidanza e già all'epoca degli accertamenti ecografici effettuati dalla di CP_1 malformazioni a carico di uno dei feti, la cui mancata diagnosi (con conseguente pregiudizio per la gestante della possibilità di valutare il proprio ricovero in una struttura ospedaliera provvista di rianimazione neonatale), rimproverabile alla professionista in discorso. Pertanto, escluso che la condotta della per quanto censurabile per le ragioni CP_1 evidenziate, abbia avuto rilevanza quale causa o concausa nel determinismo causale che ha condotto al danno riportato dai gemelli, ed esclusa, altresì, la sussistenza di evidenze documentali e/o scientifiche idonee ad attestare ragionevolmente la presenza (rilevabile) nel corso della gravidanza e già all'epoca degli accertamenti ecografici effettuati dalla di CP_1 eventuali malformazioni a carico di uno dei gemelli, va da sé che anche la domanda oggetto di vaglio svolta dagli attori nei confronti della suddetta deve essere rigettata.” In relazione allora alla posizione della professionista, con riferimento al cui operato il risponderebbe per una non meglio individuata “posizione di garanzia”, non può la CP_2 Corte che prendere atto della circostanza che, con la sopravvenuta transazione della relativa lite e con la formulazione di immediata cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese processuali, ogni vaglio, anche solo incidentale (tenuto oltretutto conto che in sede di conclusionale la difesa degli attori non sottopone alcuna questione sul punto al Collegio), relativo a quella specifica posizione resti precluso e pertanto, di riflesso, resti esclusa la possibilità di effettivo scrutinio del motivo di appello relativo alla posizione del in quanto preteso responsabile di condotte assunte non in proprio ma quale CP_2 responsabile dell'attività posta in essere dalla (libera professionista oltretutto, come detto) Dottoressa (operante come detto presso l'impresa individuale “ CP_1 [...]
”). CP_31 Controparte_31 Può pertanto trovare accoglimento la richiesta di condanna degli attori/appellanti formulata dal al pagamento delle spese processuali. CP_2
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Per il primo grado pertanto resta confermata la statuizione in parte qua assunta dal giudice di prime cure, non ravvisandosi neanche motivi per disporre una compensazione anche solo parziale delle spese stesse. Per il presente grado si provvede come da parte dispositiva, tenuto conto della scarsa consistenza degli specifici motivi di appello (sesto scaglione minimi), pure per la fase di trattazione, anche in assenza di istruttoria ( Cass. n. 30219/23 e n. 18723/24 ). Va poi esclusa la maggiorazione prevista dall'art. 4, co.
1-bis, D.M. n. 55/2014, essendo sì presenti, nel ricorso, collegamenti ipertestuali, ma essendo in concreto risultati gli stessi di nessuna utilità concreta nella redazione del presente procedimento. Va altresì escluso l'aumento per la pluralità delle parti, tutt'altro che obbligatorio, apparendo le recenti statuizioni rese sul punto dalla stessa Corte di legittimità non pienamente corrispondenti al recente intervento del legislatore, che in realtà, in relazione a tale capo, ha confermato il “può” ed ha addirittura eliminato il “di regola”. Il richiamo all'obbligatorietà dell'aumento effettuato nelle decisioni in oggetto è invece alla disposizione che ha fissato l'obbligatorietà dell'aumento in materia di collegamenti ipertestuali – ove ritenuti, come visto di utilità concreta -. Laddove ad esempio nella recente Cassazione civile sez. III, 17/04/2024, (ud. 20/12/2023, dep. 17/04/2024), n.10367 si legge
“4.10. La seconda questione (se l'aumento per l'assistenza di più parti sia obbligatoria o facoltativo) è stata risolta dal legislatore: l'aumento previsto dall'art. 4, comma 2, d.m. 55/14 nel caso di assistenza di più parti deve applicarsi obbligatoriamente a tutte le prestazioni professionali completate dopo il 23.10.2023, in virtù del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lettera (b), 6 e 7 d.m. 13.8.2022, n. 147”, non pare – oserva sommessamente questa Corte di merito - si tenga nel debito conto che tale ultimo rimando è proprio invece all'obbligatorietà dell'aumento in caso di utilizzo di collegamenti ipertestuali e non invece all'ipotesi di assistenza di più parti. Non sussistendo allora ragione per riconoscere il predetto aumento, essendo la posizione delle parti, salvo marginali conteggi, del tutto sovrapponibile, non si ritiene che possa configurarsi un diritto all'aumento del compenso unico.
7.Con riferimento al procedimento nr. 759/2022, e che mantiene una propria formale Parte autonomia, introdotto dalla , la stessa la di ha rinunciato Parte_6 Pt_6 all'iniziativa impugnatoria. Tale rinuncia determinerebbe l'estinzione del giudizio. La stessa Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha da ultimo affermato che nel giudizio di appello la parte può sempre rinunciare alla domanda, o a parti di essa, anche dopo la precisazione delle conclusioni, perché la restrizione del thema decidendum, a differenza dell'estensione, è sempre permessa, in quanto il principio dispositivo, secondo cui la parte è sovrana delle scelte difensive e delle domande poste al giudice, prevale sugli effetti che esso produce nei confronti delle altre parti, presentando il sistema idonee modalità procedurali per assicurare il pieno rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa (Cassazione civile sez. un., 07/02/2024, n.3453). Va infatti, a giudizio di questo Collegio, ritenuta l'ammissibilità della rinuncia all'impugnazione, che si pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado (questa sì comportante la cessazione della materia del contendere) e che determina, come la rinuncia agli atti del giudizio di appello, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Tuttavia, l'identità degli effetti non comporta la piena corrispondenza dei due istituti, poiché, mentre la rinunzia agli atti del giudizio di appello è efficace in quanto accettata o in quanto non richieda accettazione, la rinuncia all'impugnazione fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare con efficacia pagina 21 di 23 22
immediata, senza bisogno di accettazione (cfr. Cass. 19 maggio 1995 n.5556 e Corte appello Genova sez. I, 21/07/2020, n.712, Corte d'appello di Salerno nr. 755/23 e Corte d'appello di Ancona nr. 873/24). Nel giudizio di appello quindi la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante equivale a rinuncia all'azione e pertanto non necessita, a differenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte dell'appellato (cfr. Cass. (ord.) 6.3.2018, n. 5250; Cass. 19.5.1995, n. 556 e cfr. Cass. Civ. Sez. II° sent. n. 2670/20). Ancora da ultimo Cassazione civile sez. un., 30/11/2021, (ud. 23/11/2021, dep. 30/11/2021), n.37551 ) ha statuito che la rinuncia (al ricorso per cassazione) produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, non avendo tale atto carattere "accettizio" per essere produttivo di effetti processuali e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass., Sez. VI-Lav., 26 febbraio 2015, n. 3971; Cass., Sez. V, 28 maggio 2020, n. 10140). Andrebbe pertanto dichiarato estinto il presente giudizio di appello proposto da
[...]
ma con la contestuale accettazione di quella rinuncia alla domanda iniziale per Pt_6 sopravvenuta transazione formulata dagli originari attori, determinante la cessazione della materia del contendere con riferimento all'intero giudizio, alla adozione di una pronuncia di estinzione della sola iniziativa impugnatoria della osta proprio il Parte_6 travolgimento dell'intero giudizio, quale effetto di quella declaratoria, e quindi anche della sentenza poi impugnata anche da . Pt_20
8.Dalla adozione della pronuncia di compensazione delle spese di lite consegue l'imputazione delle spese di CTU a carico di tutte le parti in solido, in parti uguali nei rapporti interni ad esclusione del . CP_2
9.Occorre dare invece atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della insussistenza dell'obbligo di versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione, giacché nella fattispecie non v'è stato rigetto dell'appello, ovvero declaratoria di inammissibilità (in termini Corte appello Roma sez. V, 10/10/2019, (ud. 04/10/2019, dep. 10/10/2019), n.3490 e App. Ancona 2024 cit.).
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P.Q.M.
1) dichiara cessata la materia del contendere in relazione ai procedimenti nr. 733/22 e 759/22;
2) dichiara interamente compensate le spese di lite relative ad ogni rapporto, salvo quanto infra al punto nr. 3);
3) condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento in favore di delle spese di CP_2 lite che si liquidano per il primo grado, così confermandosi la statuizione già adottata dal Giudice di prime cure nella sentenza qui gravata (condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento in favore di delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro CP_2 46.988,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, Iva se dovuta e Cpa come per legge) e per il presente grado si liquidano in complessivi euro 10.060,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, iva se dovuta e cpa come per legge. Così deciso nella camera di consiglio del 5.11.2025 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Federico Ria Francesco S. Filocamo
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N.R.G. 733/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio del e composta dai seguenti Magistrati: dott. Francesco Salvatore Filocamo Presidente dott. Silvia Rita Fabrizio Consigliere dott. Federico Ria Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello n. 733/2022 R.G., alla quale è stata riunita la n. 759/2022 RG, trattenuta in decisione con ordinanza del 09/07/2025 promossa da
, in proprio e quali rispettivamente Parte_1 Parte_2 amministratrice di sostegno, la prima, e suo coadiutore, il secondo, dei figli Parte_3
e e , tutti rappresentati e difesi
[...] Parte_4 Parte_5 dall'Avv. Maurizio Scicchitano del Foro di Roma elett. dom.ti presso e nello studio dell'Avv. Maurizio Scicchitano in Roma, Viale Parioli 180, che li rappresenta e difende in forza di procura speciale unita all'atto di citazione in appello
-appellanti nella causa n. 733/2022 RG
in persona del suo Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore Parte_6 Dott. con sede in alla Circonvallazione Ragusa n. 1, Parte_7 Pt_6 rappresentata e difesa dall'Avv. Lucio Del Paggio;
- appellante principale nella causa n. 759/2022 RG –
- appellata nella causa n. 733/2022 RG- rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Bosco Parte_8 giusta procura in calce all'originale della comparsa di risposta in appello conferita in forza di delibera D.G. 20.09.2022 n. 1309 elett. dom.ta nello studio dell'Avv. Bosco, Via Pt_8 Arniense n. 5 pagina 1 di 23 2
Appellata -appellante incidentale causa 733/22 DOTT.SSA rappresentata e difesa dall'avv. Lino Nisii , che la CP_1 rappresenta e la difende, giusta procura al margine della comparsa di costituzione e risposta
,elettivamente domiciliata in Teramo (TE), alla Via V. Comi n. 18, presso e nello studio del suo procuratore appellata elettivamente domiciliato in Teramo (TE), alla Via V. Comi n. Controparte_2 18, presso e nello studio dell'Avv. Roaldo Lukaj che lo rappresenta e lo difende, giusta procura al margine della comparsa di costituzione di nuovo procuratore depositata in prime cure Appellato
DOTT. elettivamente domiciliato in Pescara - Viale G. D'Annunzio, Controparte_3 267 presso e nello studio dell'Avv. Carla Tiboni del foro di Pescara giusta procura speciale rilasciata in data 12.01.2010 Appellato DOTT. rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Conti, c.f. Controparte_4
, pec: che lo rappresenta e difende come C.F._1 Email_1 da procura in calce alla comparsa di costituzione appellato
Controparte_5 appellato contumace nonché nei confronti di
(GIÀ ) in virtù di conferimento del Ramo di Controparte_6 CP_7 Azienda , di giusta atto Notar Parte_9 Controparte_8 di Milano del 28/6/2013 rep. 18.568/5.996, rappresentata e difesa Persona_1 dall'avv. Emanuela Minutolo del Foro di in forza di procura generale alle liti per Pt_8 atto Notar in Treviso del 18/12/2014, rep. 186905 - racc. 30367 Persona_2
[doc. 1] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in alla Via Panoramica n. 5 Pt_8 appellata
Controparte_9
in Milano, Via Melchiorre Gioia n. 18, codice fiscale , in persona della
[...] P.IVA_1 Rappresentante Generale per l'Italia e legale rappresentante Dott.ssa CP_10
rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato collegato al
[...] presente atto, dall'Avv. David Morganti e elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Giovanni Paisiello n. 40, con domicilio digitale all'indirizzo pec indicato, dove il procuratore chiede di ricevere comunicazioni e notificazioni appellata in Persona del Legale Rappresentante pro tempore, CF e PI Controparte_11
elettivamente domiciliata in Pescara alla Via Teramo 10 presso lo studio P.IVA_2 dell'Avvocato Piero Violante, dal quale è rappresentata e difesa come da procura allegata alla comparsa di costituzione in appello appellata n persona del procuratore speciale dott.ssa Controparte_12 CP_13
per atto Notaio di Roma del 26.1.2022 Rep. n. 911115 Racc. 26964,
[...] Persona_3 con sede in Roma, Via Cesare Pavese 385, e per , CF Controparte_14 pagina 2 di 23 3
, in persona del procuratore ad negotia Dott. P.IVA_3 Controparte_15 munito di poteri di rappresentanza legale in forza di procura speciale del 29.12.2021 in autentica Notaio Dott. Bologna – Rep. 95917, Racc. 11664, Reg.to Ag. Persona_4 Entrate di Bologna al n. 6849 serie IT in data 31.12.2021, con sede in Bologna, Via Stalingrado 45, rappresentate e difese dall'Avv. Ernesto Grandinetti appellata (già in persona del suo Controparte_14 Controparte_16 procuratore ad negotia Dr. munito dei poteri di Controparte_15 rappresentanza legale in forza di procura speciale del 29.12.2021, in autentica Notaio Dott. di Bologna, rep./fasc. , elettivamente domiciliata in Persona_4 P.IVA_4 Giulianova, alla Via Parini, Pal. E, Int. 3, presso lo Studio dell'Avv. Fulvia Cristofari, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine ed allegata alla comparsa di risposta in appello appellata
GIÀ CP_17 Controparte_18 CP_19
-appellata contumace avverso
la sentenza n. 563/2022 del Tribunale di Teramo in materia di responsabilità medica CONCLUSIONI: Per parte appellante “Gli odierni concludenti, dando atto dell'intervenuto pagamento in via di transazione da parte della degli importi stabiliti nella sentenza di primo Parte_6 grado, insistono pertanto nelle conclusioni di cui al proprio atto di appello (procedimento RG 733/2022) nei soli confronti del dott. , chiedendo l'ulteriore condanna del CP_2 predetto appellato alla restituzione in loro favore dell'importo di euro 59.326,09 già versato per loro conto da n data 16.02.2024 in esecuzione della sentenza di primo grado CP_20 (cfr. documentazione depositata in allegato alle note di trattazione scritta Persona_5 per l'udienza dell'8.05.2024), oltre interessi maturati sino al soddisfo” Per le appellate: nella qualità di assicuratrice della Controparte_6 Parte_10 ribadisce come le domande avanzate nei suoi confronti siano state oggetto di un accordo transattivo, già depositato su pct con le precedenti note di trattazione scritta del 24/03/2025 ed autorizzato dal Giudice Tutelare in data 29/05/2025. La concludente conferma, pertanto, di accettare la rinuncia degli appellanti e dalle altre parti in causa alle domande svolte avverso l' e nei propri confronti, come da transazione in atti. Chiede pertanto sia Parte_11 dichiarata la cessazione della materia del contendere per quanto concerne la propria posizione processuale, con spese di lite integralmente compensate, come da accordi.” Per la QB Insurance (Europe) Ltd insiste pertanto per la declaratoria della cessazione della materia del contendere relativamente alla propria posizione processuale a spese integralmente compensate. In via di estremo subordine si insiste per l'accoglimento delle conclusioni, come formulate nelle comparse di costituzione e risposta nei due giudizi di appello riuniti indicati in epigrafe Per la La sottoscritta procuratrice, nell'interesse di Controparte_14 Controparte_21
ora assicuratore per la RC professionale del Dr.
[...] Controparte_22 CP_3
a seguito dell'intervenuta sottoscrizione dell'atto di transazione, nonchè
[...] dell'autorizzazione con efficacia immediata del 29.05.2025 da parte del Giudice Tutelare del Tribunale di Teramo alla sottoscrizione di esso anche da parte dei sig.ri e Parte_2 [...]
, nelle rispettive qualità ed in ottemperanza degli accordi ivi raggiunti, Parte_1 chiede darsi atto della cessazione della materia del contendere per quanto attiene la propria pagina 3 di 23 4
posizione processuale, a spese integralmente compensate;
in subordine, in considerazione di quanto dedotto dal procuratore degli appellanti e in proprio e nelle Parte_1 Pt_2 rispettive qualità, nelle note di trattazione scritta del 05.06.2025, si associa alla richiesta di rinvio della causa da esso formulata, per le ragioni ivi esposte. In via di estremo subordine, precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta del 28.11.2022 (depositata in relazione al procedimento n. 759/2022 RG) nonchè nella comparsa di costituzione e risposta del 03.04.2023 (depositata in relazione al procedimento n. 733/2022 RG) e chiede la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. Torna ad opporsi all'ammissione delle richieste istruttorie ex adverso articolate e dichiara di non accettare il contraddittorio su domande e/o eccezioni nuove e/o su nuove formulazioni di domande e/o eccezioni già proposte Per il Dott. “Carla Tiboni, procuratore antistatario, a seguito dell'intervenuta CP_3 sottoscrizione dell'atto di transazione e del perfezionamento della transazione, nonchè dell'autorizzazione con efficacia immediata del 29.05.2025 da parte del Giudice tutelare del Tribunale di Teramo, dichiara di rinunciare al presente giudizio, con accettazione delle rinunce formulate dalle altre parti, con compensazione integrale delle spese, chiedendo darsi atto della cessazione della materia del contendere per quanto attiene la relativa posizione processuale”. Per Dott. “codesta ecc.ma corte voglia condannare i signori e CP_2 Parte_2
, in proprio e quali amministratrice di sostegno dei figli e Parte_1 Pt_4
nonché il signor al pagamento, in favore del dott. Pt_3 Parte_5 [...]
, di una somma equitativamente determinata, confermando integralmente la CP_2 sentenza di primo grado e condannando, altresì, gli appellanti, alla rifusione delle spese di lite del grado” Per dichiara nuovamente di avere già formalizzato - all'udienza Parte_12 dell'8 maggio 2024 tenutasi in modalità cartolare – la rinuncia al giudizio di appello promosso nei confronti dei Signori e in proprio e quali Parte_2 Parte_1 rispettivamente amministratrice di sostegno, la prima, e suo coadiutore, il secondo, dei figli e , e del Sig. , ed accettato la Parte_3 Parte_4 Parte_5 medesima rinuncia spiegata da parte dei citati Signori e , nelle rispettive Pt_2 Parte_1 suindicate qualità. Chiede pertanto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere a spese compensate tra le parti sottoscrittrici dell'accordo non avendo proposto alcuna impugnazione nei confronti delle altre parti. Per e , costituite in entrambi i giudizi riuniti, vista l'intervenuta CP_12 CP_14 sottoscrizione dell'atto di transazione e l'autorizzazione del 29.5.2025 Giudice Tutelare del Tribunale di Teramo, con note depositate anche per l'udienza del 9.7.2025 hanno dichiarato di rinunciare ai giudizi pendenti, con accettazione delle rinunce formulate dalle altre parti e compensazione integrale delle spese di lite SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Teramo ha riconosciuto la responsabilità colposa dei sanitari della per non aver somministrato adeguata terapia cortisonica alla Parte_6 gestante contribuendo al distress respiratorio neonatale e alle gravi disabilità dei Parte_2 gemelli e nati prematuramente. Pt_3 Pt_4 Il Tribunale ha ritenuto che la mancata somministrazione di terapia cortisonica alla gestante da parte dei sanitari della costituisse condotta colposa, adottata in violazione delle Parte_6 linee guida e della diligenza professionale richiesta in caso di parto prematuro. All'esito dell'istruttoria è stato infatti riconosciuto un nesso causale diretto tra l'omissione terapeutica e il distress respiratorio neonatale che ha aggravato le condizioni dei gemelli, già pagina 4 di 23 5
vulnerabili per la loro prematurità. Il danno è stato considerato evitabile con una condotta medica corretta. Le ragioni della decisione si basano sulla consulenza tecnica d'ufficio (CTU), che attribuisce il danno a due concause: 1)Condotta colposa dei sanitari :(mancata somministrazione di terapia cortisonica, gestione inadeguata della gravidanza), 2)Prematurità: fattore naturale predisponente. La CTU stima che ciascuna causa abbia inciso per il 50% sul danno finale. Il Tribunale ha escluso la responsabilità:
-Del dott. , per difetto di legittimazione passiva. CP_2
dott.ssa per assenza di nesso causale tra la sua condotta e il danno. CP_23 CP_1
-Della per difetto di legittimazione passiva, in quanto il reparto Parte_13 Parte era gestito dall' “G. D'Annunzio” e non dalla . Parte_14 La compagnia assicurativa non è stata ritenuta obbligata alla manleva della Controparte_6 [...]
poiché la clausola “claims made” non era stata rispettata: il sinistro non era stato Parte_6 denunciato entro i termini previsti dalla polizza. Il Tribunale ha applicato criteri di personalizzazione del danno per ciascun gemello, tenendo conto della gravità delle lesioni, dell'assistenza necessaria e della perdita di capacità lavorativa, condannando la al pagamento di danni patrimoniali e non patrimoniali, oltre a Parte_6 rendite vitalizie. E' stato così riconosciuto un risarcimento complessivo di oltre €2.200.000, oltre a rendite vitalizie per ciascun gemello, parametrate alle esigenze assistenziali e alla perdita di capacità lavorativa. Il Giudice di prime cure dichiarava altresì inammissibile la riassunzione del giudizio contro la Contr compagnia assicurativa ritenendo che non vi fosse interesse attuale alla prosecuzione del giudizio nei suoi confronti.
2.Gli appellanti (famiglia hanno impugnato la sentenza n. 563/2022 del Persona_5 Tribunale di Teramo, sollevando 5 motivi di gravame:
2.1.Errata valutazione del danno (ridotto del 50% per presunta concausa naturale). Gli appellanti, con primo motivo, contestano la riduzione del risarcimento del 50% operata dal Tribunale, che ha ritenuto la prematurità una concausa naturale del danno. Secondo gli appellanti, la condotta omissiva dei sanitari ha avuto effetto determinante nella causazione dell'evento e non merita una riduzione. Osservano in particolare che i gemelli sono nati alla 33ª settimana, classificata come parto pretermine tardivo, quindi non patologico. I CTU, in tal senso, parlano di “potenziale” danno, ma non citano alcuna letteratura scientifica o statistica che dimostri un nesso causale certo tra prematurità e danno cerebrale. L'uso di termini come “eventuale” e “potenziale” dimostra l'incertezza della tesi. Non vi sarebbe dunque alcuna prova che la prematurità abbia causato danni neurologici. La mancata somministrazione della terapia cortisonica viene perciò ritenuta la causa diretta del danno. A tal proposito citano la giurisprudenza (Cass. n. 15991/2011), che afferma che una mera predisposizione (come la prematurità) non giustifica la riduzione del risarcimento se non è dimostrato che avrebbe causato comunque il danno.
2.2. Esclusione della responsabilità del dott. . CP_2 Con secondo motivo di appello affermano che il Tribunale avrebbe escluso la responsabilità del medico per difetto di legittimazione passiva, ritenendo che non fosse parte del rapporto contrattuale. Gli appellanti sostengono con che il medico avesse partecipato attivamente alla gestione clinica in qualità di titolare dello studio medico privato dove operava la ginecologa Dott.ssa
[...] e che la sua condotta abbia contribuito al danno. CP_1
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Affermano in particolare che la prestazione sanitaria sia stata erogata all'interno dello studio medico privato del Dott. e che dunque la Dott.ssa operava in regime CP_2 CP_1 privatistico, sotto la struttura organizzativa e logistica del . CP_2 Invocano a tal proposito l'art. 1228 c.c. secondo il quale il debitore ( ) risponde CP_2 dell'operato dei suoi ausiliari , salvo prova liberatoria. CP_1 Viene richiamata la giurisprudenza che riconosce la responsabilità del titolare di studio medico privato per le condotte colpose dei professionisti che vi operano, in quanto il paziente si rivolge alla struttura nel suo complesso, non al singolo medico. Asseriscono che il Dott. non avrebbe fornito prova di aver adottato misure idonee a CP_2 evitare il danno nè ha dimostrato di aver vigilato o di aver predisposto protocolli adeguati. Sostengono altresì che la responsabilità non è solo personale, ma anche strutturale e gestionale in quanto lo studio medico è stato il luogo fisico e organizzativo in cui si è svolta la gestione della gravidanza.
2.3.Esclusione della responsabilità della dott.ssa CP_1 È contestata la mancata valutazione del nesso causale tra la condotta della ginecologa e il danno subito dai gemelli. Gli appellanti ritengono che la sua gestione iniziale della gravidanza abbia influito negativamente sull'evoluzione clinica. In particolare la Dott.ssa non avrebbe diagnosticato correttamente la minaccia di parto CP_1 pretermine;
avrebbe omesso di prescrivere la terapia cortisonica necessaria per la maturazione polmonare dei feti;
non avrebbe disposto il ricovero immediato della gestante, nonostante i sintomi evidenti;
non avrebbe informato la paziente dei rischi legati alla sua condizione, non mettendola in condizione di scegliere consapevolmente tra il ricovero e la prosecuzione della gravidanza a domicilio. La condotta della ginecologa secondo l'appellante sarebbe in contrasto con le linee guida nazionali e internazionali in materia di gestione del parto pretermine. La mancata somministrazione del cortisone avrebbe avuto effetti diretti e gravi sullo sviluppo neurologico dei gemelli. Gli appellanti sostengono che vi sia un nesso causale diretto tra le omissioni della Dott.ssa il danno subito dai minori. CP_1 2.4.Esclusione della responsabilità della per via di una convenzione con l'Università “G. Pt_8 D'Annunzio”. Il Tribunale ha ritenuto che il reparto fosse gestito dall' “G. D'Annunzio” e non dalla Parte_14 Parte
. Gli appellanti sostengono che la fosse comunque responsabile per l'organizzazione e la Pt_8 gestione sanitaria, e quindi legittimata passivamente.
2.5.Inammissibilità della riassunzione del giudizio
contro
CP_9
Il Tribunale ha ritenuto inammissibile la riassunzione del giudizio contro dopo CP_9 Contr la rinuncia. Gli appellanti hanno riassunto il giudizio contro per tutelarsi da eventuali impugnazioni da parte degli altri convenuti. Tale riassunzione è stata fatta in via cautelativa, onde evitare la perdita di efficacia della sentenza in caso di riforma. Il Giudice di prime cure ha ritenuto la riassunzione inammissibile, sostenendo che non vi fosse interesse attuale. Gli appellanti contestano questa valutazione, affermando che l'interesse sussistesse e fosse quello di evitare che la sentenza diventasse inefficace in caso di impugnazione. La riassunzione era volta a garantire la continuità del giudizio e la possibilità di ottenere il risarcimento anche in caso di modifiche alla sentenza.
3.La si è costituita in giudizio chiedendo la conferma della Parte_15 sentenza nella parte in cui esclude la responsabilità della e solo in caso di accoglimento Pt_16
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del 4° motivo di appello (che contesta la legittimazione passiva), chiede: Il rigetto della domanda risarcitoria, il riconoscimento dell'assenza di nesso causale tra le condotte dei sanitari del P.O. di e i danni subiti dai gemelli e, in subordine, una riduzione della responsabilità al massimo Pt_8 al 10%, da ripartire tra e Parte_6 Pt_16 4. In forza di atto di transazione, depositato telematicamente dall'Avv. Antonella Bosco in data 25.03.2025, autorizzato con efficacia immediata dal Giudice Tutelare presso il Tribunale di Teramo con provvedimento del 29.05.2025, depositato telematicamente dall'Avv. Maurizio Scicchitano in data 05.06.2025, gli appellanti e , in proprio e Parte_2 Parte_1 quali, rispettivamente, amministratrice di sostegno e suo coadiutore, dei loro figli e Pt_4
, nonché , con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in Parte_3 Parte_5 data 08.07.2025 per l'udienza cartolare del 09.07.2025, hanno dichiarato, a mezzo del proprio procuratore, di rinunciare alle domande svolte nei confronti della già Controparte_21 Contr
ora (quale assicuratore del Dr. , dell' Controparte_22 Controparte_3 [...]
del Dr. del Dr. Controparte_24 Controparte_3 [...]
della della (quale coassicuratore CP_4 Controparte_6 Controparte_21 della , della e della QB Insurance (Europe) LTD, con integrale Pt_8 CP_12 compensazione delle spese di lite e conseguente cessazione della materia del contendere.
4.1.I richiamati appellati, in forza dell'intervenuta transazione, hanno dichiarato di accettare tale rinuncia, rinunciando a loro volta al giudizio, con accettazione delle rinunce formulate dalle altre parti e compensazione integrale delle spese di lite.
4.2.Gli appellanti principali dando atto dell'intervenuto pagamento in via di transazione da parte della degli importi stabiliti nella sentenza di primo grado, insistono pertanto Parte_6 nelle conclusioni di cui al proprio atto di appello (procedimento RG 733/2022) nei soli confronti del dott. . CP_2 4.3.Questo ultimo, costituito in giudizio, sostiene di non aver avuto alcun ruolo diretto nella gestione clinica della gravidanza della sig.ra in quanto la Dott.ssa pur Parte_2 CP_1 operando nel suo studio, agiva in autonomia professionale, senza vincolo di subordinazione o direzione. Nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 27 novembre 2024 il Dott. CP_2 dichiara di voler profittare degli atti transattivi intervenuti tra gli attori e gli altri convenuti. In particolare sostiene che, a seguito delle transazioni, sia venuto meno l'interesse giuridico processuale degli attori ad agire contro di lui e chiede, pertanto, che la Corte dichiari cessata la materia del contendere nei suoi confronti. In subordine, chiede il rigetto dell'appello proposto da e , ritenendolo Pt_2 Parte_1 infondato in fatto e in diritto e domanda la conferma integrale della sentenza di primo grado (n. 563/2022 del Tribunale di Teramo). Ritiene che gli attori abbiano proseguito il giudizio con mala fede e/o colpa grave, nonostante le transazioni con gli altri convenuti. Chiede quindi la condanna al risarcimento dei danni da lite temeraria, da liquidarsi in via equitativa. In ulteriore subordine, chiede che siano accolte le conclusioni già rassegnate in primo grado, come da note depositate all'udienza del 16/12/2020 e successivi atti. In ogni caso, chiede la vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi di giudizio.
5.La con autonomo procedimento (R.G. 759/22),riunito al portante 733/22 Parte_6 appellava la stessa sentenza del Tribunale di Teramo (563/2022), asserendo che il Tribunale avesse aderito acriticamente alle conclusioni dei periti, ignorando le contestazioni scientifiche Parte sollevate dalla .
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5.1.Sottolineava che la condotta dei medici di (mancata somministrazione di cortisone) Pt_6 non era scientificamente dovuta nel 2000, soprattutto in presenza di infezione materna (corioamnionite) e che la letteratura medica dell'epoca non indicava chiaramente l'uso del cortisone in gravidanze gemellari alla 33ª settimana.
5.2.Chiedeva quindi la nomina di un nuovo collegio peritale, ritenendo il precedente inadeguato e scientificamente errato, nonché la riforma integrale della sentenza, con condanna degli appellati alle spese del doppio grado. Parte 5.3La stessa di all'udienza dell'8 maggio 2024 ha rinunciato all'iniziativa Pt_6 impugnatoria.
6.Il procuratore di parti appellanti nel procedimento portante, così da ultimo conclude l procuratore di e , in proprio e quali rispettivamente Parte_2 Parte_1 Amministratrice di sostegno e suo coadiutore, dei loro figli e Parte_4 Parte_3
, nonché , alla luce ed in virtù dell'autorizzazione alla transazione
[...] Parte_5
“con efficacia immediata” rilasciata dal Giudice Tutelare il 29.5.2025 (depositata a PCT alla data evento del 5.6.2025), tra i predetti appellanti con (posizioni Controparte_6 [...] Contr e , (già , Pt_6 Parte_8 CP_21 Controparte_25
[...] Controparte_3 Controparte_4 Controparte_26
QB AN (EUROPE) LTD (già
[...] Controparte_21 Controparte_27
), rimarca di aver rinunciato alle domande formulate nell'interesse dei propri
[...] assistiti con compensazione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, stante l'intervenuta cessazione della materia del contendere per quanto concerne la loro posizione processuale, accettando nel contempo le rinunce formulate nei confronti dei Persona_5 dagli altri soggetti che hanno sottoscritto la predetta transazione, depositata a PCT alla data evento del 25.3.2025 da parte dell'Avv. Bosco. Quanto alle transazioni già raggiunte da e , in proprio e quali Parte_2 Parte_1 rispettivamente Amministratrice di sostegno e suo coadiutore, dei loro figli Parte_4
e , nonché con la dott.ssa il
[...] Parte_3 Parte_5 CP_1 Parte suo assicuratore e con la di rammenta che dette parti Controparte_11 Pt_6 all'udienza dell'8.05.2024 hanno già rinunciato alle reciproche pretese, con compensazione delle spese di lite e con rinuncia di quelle liquidate in primo grado. Tutte le parti firmatarie dell'accordo di transazione concludono per l'adozione di una pronuncia di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite relative all'intero giudizio, incidendo evidentemente tale declaratoria invocata anche sulla sentenza qui gravata.
6.1La cessazione della materia del contendere presuppone infatti che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso, ovvero, che in mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte" sia "valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza;
qualora, invece, ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell'inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone l'infondatezza, e statuisce sulle spese secondo le regole generali. (Cass. civ. sez. III del 7 novembre 2019 n. 28622). Il giudice del merito deve pertanto dichiarare, anche d'ufficio, la cessazione della materia del contendere, una volta venuto a conoscenza di fatti obiettivi posteriori alla domanda giudiziale, pagina 8 di 23 9
riconosciuti e non contestati dalle parti, dai quali deriva l'eliminazione del contrasto tra le stesse, ed il conseguente venir meno della necessità della pronuncia giudiziale (Cass. civ. sez. VI del 20 marzo 2019 n. 7871).
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6.2 Ancora tale parte appellante, in relazione alla posizione dell'appellato che non ha partecipato alla stipula dell'atto introduttivo, ha così concluso: Gli odierni concludenti, dando atto dell'intervenuto pagamento in via di transazione da parte della degli importi stabiliti nella sentenza di primo grado, insistono nelle Parte_6 conclusioni di cui al proprio atto di appello (procedimento RG 733/2022) nei soli confronti del Dott. , chiedendo l'ulteriore condanna del predetto appellato alla restituzione in CP_2 loro favore dell'importo di euro 59.326,09 già versato per loro conto da in data CP_20 16.02.2024 in esecuzione della sentenza di primo grado (cfr. documentazione depositata in allegato alle note di trattazione scritta per l'udienza dell'8.05.2024), oltre Persona_5 interessi maturati sino al soddisfo. Dunque nei confronti del dott , non firmatario dell'atto di transazione de quo, la CP_2 parte appellante non ha neanche rinunciato né agli atti del presente giudizio né alla presente azione, vale a dire al presente appello. In sede di pc il procuratore del ha così concluso: CP_2 Precisa come segue le proprie conclusioni Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello:
1) dare atto che il dott. ha dichiarato ex art. 1304 c.c. di voler profittare CP_2 degli atti transattivi intervenuti tra gli attori/appellanti e le altre parti convenute, per effetto dei quali i signori e , nelle rispettive qualità, hanno Parte_2 Parte_1 ottenuto il ristoro integrale di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, anche futuri, lamentati in conseguenza della vicenda medica oggetto di causa;
2) per l'effetto, dichiarare cessata la materia del contendere nei confronti del dott.
[...]
, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, se del caso previo CP_2 ordine di esibizione agli attori ex art. 210 c.p.c. degli atti transattivi intervenuti con le altre parti convenute;
3) in subordine e nel merito, rigettare sempre e comunque l'appello proposto dai signori Pt_2 e nei confronti del dott. in quanto infondato in fatto ed in Parte_3 CP_2 diritto, confermando integralmente la sentenza n. 563/2022 del Tribunale di Teramo resa pubblica il 1°.06.2022, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio;
4) in via ulteriormente gradata, e solo nella denegata e non creduta ipotesi di riforma della sentenza impugnata sotto il profilo della carenza di legittimazione passiva del dott.
[...]
in ordine al dedotto rapporto sostanziale, accertare e dichiarare che gli attori hanno CP_2 ottenuto l'integrale ristoro del danno lamentato per effetto della transazione intercorsa con la e con la dott.ssa , per Parte_6 CP_1 l'effetto, rigettare la domanda o comunque, in ulteriore subordine, ridurre il quantum risarcitorio sulla base di quanto già liquidato in favore dei danneggiati;
5) in ulteriore subordine e solo nella denegata ma non creduta ipotesi di accoglimento dell'impugnazione, anche solo parziale, accogliere le conclusioni rassegnate in prime cure dalla difesa del Dott. , così come precisate nelle note di trattazione scritta CP_2 depositate all'udienza del 16/12/2020 e successivi atti difensivi, da intendersi in questa sede per integralmente riportate e trascritte;
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6) in ogni caso, accertare e dichiarare che gli attori, , Parte_5 [...]
e , gli ultimi due in proprio e rispettivamente quali Parte_1 Parte_2 Amministratore di Sostegno e coadiutore dei figli e , Parte_4 Parte_3 hanno agito o comunque proseguito il giudizio, nei confronti del dott. , con CP_2 mala fede e/o colpa grave e, per l'effetto, condannarli, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da lite temeraria subiti dal dott. da liquidarsi in via equitativa, CP_2 oltre alle spese processuali;
7) sempre e comunque con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio Era infatti accaduto che con atto di citazione del 22.04.2010, dinanzi al Tribunale Civile di Teramo, il signor , e , Parte_5 Parte_1 Parte_2 in proprio e quali genitori esercenti la potestà genitoriale sui figli minori e Parte_3
avevano evocato in giudizio il dott. , la dott.ssa Parte_4 CP_2 l' e l' in persona CP_1 Parte_12 Controparte_28 dei Direttori Generali pro tempore, adducendone, sotto vari profili, la responsabilità in relazione ai gravi danni riportati dai minori e in occasione del parto della Pt_4 Parte_3 signora avvenuto in data 10/5/2000. Pt_2 Il dott. aveva subito eccepito la propria totale estraneità ai fatti di causa, CP_2 rilevando di essere stato citato erroneamente in giudizio Con la sentenza n. 562/2022 del 31 maggio 2022 e pubblicata il 1°giugno 2022 qui gravata, il Giudice di primo grado aveva rigettato la domanda proposta dagli attori nei confronti del dott.
per difetto di legittimazione passiva e aveva altresì condannato gli attori, in CP_2 solido, alla rifusione delle spese di lite nei confronti dei convenuti vittoriosi, che liquidava per ciascuno di essi in €. 135,83 per esborsi, €. 46.988,00 per competenze professionali, spese generali al 15% e accessori di legge. La sentenza n. 563/2022 del Tribunale di Teramo, pubblicata in data 1° giugno 2022 e notificata in data 16 giugno successivo, veniva impugnata dagli attori e Parte_2 Parte_1
, in proprio e quali Amministratrice di Sostegno e suo coadiutore di e
[...] Pt_3
, e dal signor , nella parte in cui aveva disposto Parte_4 Parte_5 l'esclusione della legittimazione processuale del Dott. . CP_2 Nel corso del giudizio gli attori/appellanti davano atto di aver dato esecuzione alla sentenza quanto al pagamento delle spese di lite liquidate in favore del dott. , delle CP_2 quali chiedevano la restituzione nell'eventualità di accoglimento dell'impugnazione.
6.2.1.Viene allora al vaglio di questa Corte la dichiarazione di uno dei condebitori solidali, come tali citati inizialmente in giudizio dagli attori, di 1) dare atto che il dott. ha CP_2 dichiarato ex art. 1304 c.c. di voler profittare degli atti transattivi intervenuti tra gli attori/appellanti e le altre parti convenute, per effetto dei quali i signori e Parte_2 [...]
, nelle rispettive qualità, hanno ottenuto il ristoro integrale di tutti i Parte_1 danni patrimoniali e non patrimoniali, anche futuri, lamentati in conseguenza della vicenda medica oggetto di causa e 2) per l'effetto, dichiarare cessata la materia del contendere nei confronti del dott. , CP_2 L'art. 1304 , comma 1, c.c. si riferisce unicamente alla transazione che abbia ad oggetto l'intero debito e non invece a quella che investe la sola quota del debitore con cui è stipulata, poiché è la comunanza dell'oggetto della transazione che comporta, in deroga al principio per cui il contratto produce effetti soltanto tra le parti, la possibilità per il condebitore solidale di avvalersene, pur non avendo partecipato alla sua stipulazione. Se l'accordo intervenuto non involge l'intero debito, si scioglie il vincolo solidale tra la stipulante e gli altri condebitori che rimangono così obbligati nei limiti della loro quota (Cass 947/2012; Cass. 8991/2001). pagina 11 di 23 12
In sintesi, l'art. 1304, comma 1, c.c., nel consentire - in deroga al principio secondo cui il contratto produce effetti solo tra le parti - che il condebitore in solido, pur non avendo partecipato alla stipulazione della transazione tra creditore e uno dei debitori solidali, se ne possa avvalere, si riferisce esclusivamente all'atto di transazione che abbia ad oggetto l'intero debito, mentre non include la transazione parziale che, in quanto tesa a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva, riguarda unicamente il debitore che vi aderisce e non può coinvolgere gli altri condebitori, che non hanno alcun titolo per profittarne (Cassazione civile sez. II, 10/07/2020, n.14711).Cass. civ. n. 7094/2022
Quando risulti che la transazione ha avuto ad oggetto solo la quota del condebitore che l'ha stipulata, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido è destinato a ridursi in misura corrispondente all'ammontare di quanto pagato dal condebitore che ha transatto solo se costui ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito;
se, invece, il pagamento è stato inferiore alla quota che faceva idealmente capo al condebitore che ha raggiunto l'accordo transattivo, il debito residuo gravante sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura proporzionale alla quota di chi ha transatto.
A fronte allora della richiesta formulata dal condebitore solidale di volersi avvalere della transazione ai sensi dell'art. 1304 cc, che costituisce un vero e proprio diritto potestativo esercitabile anche nel corso del processo, senza requisiti di forma né limiti di decadenza, Cass. civ. n. 3747/2005 e può essere fatta anche dal procuratore ad litem (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 9101 del 29 agosto 1995), era onere della parte destinataria di tale dichiarazione, di allegare e comprovare, al fine di coltivare l'iniziativa nei confronti di tale condebitore, che la transazione era stata solo parziale e non aveva avuto ad oggetto l'intero debito ed era altresì suo onere di allegare e comprovare per quale quota di debito residuo intendesse proseguire il giudizio nei confronti del . CP_2
Sotto tale profilo allora la difesa della parte attrice/appellante non solo nulla ha provato ma ha proprio richiesto in sede di conclusionale che la Corte in applicazione della disciplina invocata dalla controparte ex art. 1304 cc dichiari l'estinzione del giudizio.
Dal contenuto di tale richiesta si evince allora la prova certa che la transazione ha avuto ad oggetto l'intero debito inizialmente preteso e non la quota di tutti i pretesi danneggianti ad eccezione del . CP_2
L'accordo transattivo de quo spiega allora una efficacia diretta anche nei confronti del debitore solidale che non ha partecipato all'accordo, senza che il creditore possa precludergli questa possibilità, in quanto non è applicabile alla fattispecie il disposto dell'art. 1411, secondo comma, c.c., che consente allo stipulante di revocare o modificare la stipulazione finché il terzo non dichiari di volerne profittare, in quanto il condebitore solidale non è terzo rispetto al rapporto oggetto di transazione (Cass. civ. n. 7548/2003).
In forza allora di tale richiesta ex art. 1304 primo co. cc va dichiarata cessata la materia del contendere (non l'estinzione, per le stesse ragioni già inizialmente esposte con riferimento agli altri condebitori) anche con riferimento all'iniziativa intrapresa dagli attori nei confronti del
, il quale ha chiesto di volersi avvalere di quell'accordo transattivo raggiunto tra tutti CP_2 gli altri debitori, desumibile almeno dalle conclusioni con cui tutte le parti hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
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6.2.2.In relazione tuttavia alla regolamentazione delle spese di lite, mentre gli attori/appellanti invocano l'adozione di una statuizione di integrale compensazione, il ha sostanzialmente invocato l'applicazione del principio cd di soccombenza CP_2 virtuale.
Anche secondo l'insegnamento della Corte Costituzionale (Sent. n. 274/2005), la condanna al rimborso delle spese di giudizio non ha natura sanzionatoria, né si fonda su un risarcimento del danno, essendo soltanto conseguenza oggettiva della soccombenza.
Con la dichiarazione della cessazione della materia del contendere allora, il Giudice deve pronunciarsi sulle spese secondo il cosiddetto principio della soccombenza virtuale,
<<laddove tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della
"normale" probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito>>, o anche ad una compensazione, se ricorrono i presupposti di legge ( Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 23618, pubblicata in data 9 ottobre 2017).
Va peraltro subito evidenziato come la difesa della parte attrice/appellante non abbia adeguatamente allegato e comprovato documentalmente che con l'adesione a quell'accordo transattivo ex art. 1304 cc primo comma il condebitore avesse accettato anche una specifica e concreta clausola con cui tutte le parti stipulanti avessero assunto l'impegno concreto di richiedere, oltre la cessazione della materia del contendere, anche l'adozione di una pronuncia di integrale compensazione delle spese di lite. Ancora in sede di pc il chiedeva che questa Corte “volesse ordinare ai sensi CP_2 dell'art. 210 cpc l'esibizione degli accordi transattivi attesa la rilevanza ai fini della decisione” e ancora in sede di conclusionale e di replica, al di là dell'atto con cui veniva richiesta l'autorizzazione alla transazione al GT, non pare che gli attori/appellanti abbiano depositato tali atti di transazione. A fronte di tale lacunoso quadro, ben può allora il condebitore solidale chiedere di volersi avvalere degli effetti della transazione stando alle conclusioni formulate da tutte le parti che hanno chiesto la cessazione della materia del contendere e sulla base di tali esclusive conclusioni, ma al tempo stesso ben può invocare, nella regolamentazione delle spese il principio della soccombenza virtuale, in quanto quelle conclusioni non possono vincolarlo, a suo danno, in assenza di allegazione fattuale e probatoria in ordine alla “doverosità” di quella richiesta rispetto alle clausole concretamente convenute tra tutte le parti in sede transattiva in punto di regolamentazione delle spese processuali. In applicazione allora di quel principio di soccombenza virtuale occorre mettere in evidenza quanto segue. In relazione alla posizione del , la sentenza di primo grado ha rilevato quanto CP_2 segue:
“Sempre in via preliminare, deve quindi delibarsi sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal convenuto , direttore dello studio medico polispecialistico CP_2
“ ”, presso il quale, al tempo dei fatti per cui è causa, operava quale sanitario (e CP_2 precisamente, quale ginecologa), la convenuta la quale ha seguito, nella CP_1 predetta qualità, la odierna attrice, durante la gestazione, segnatamente, Parte_2 attraverso l'effettuazione delle visite e dei controlli ecografici di cui in atti. Nel sollevare l'eccezione in commento, il predetto convenuto ha, in estrema sintesi e per quanto di interesse, evidenziato che: pagina 13 di 23 14
• presso lo studio polispecialistico visitano diversi medici avvalendosi dei macchinari CP_2 diagnostici dello studio e comunque seguendo ciascuno i propri pazienti in regime libero- professionale;
• che, sulla base di tale regime, la sarebbe stata visitata nella struttura in discorso dalla Pt_2 Dottoressa (come dimostrato dalle fatture prodotte in atti e relative al rimborso CP_1 spese per l'utilizzo dello studio e delle apparecchiature scientifiche ivi allocate da parte della predetta professionista) , senza alcuna partecipazione da parte di esso convenuto, il quale non avendo mai visitato la sarebbe rimasto del tutto estraneo al rapporto professionale tra la Pt_2 gestante e la professionista in parola, come anche dimostrato dal fatto che la relativa firma non risulta da nessuna delle schede contenenti i dati clinici e di laboratorio rilasciate in esito alle visite effettuate dalla CP_1 Ebbene, l'eccezione -che (secondo quanto diffusamente si esporrà nel prosieguo con riguardo alla posizione della convenuta ed all'analoga eccezione da Controparte_29 quest'ultima sollevata) attiene (parimenti) al merito e, dunque, al profilo della titolarità passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio- è fondata. Ed infatti -posto che gli attori non hanno distinto le condotte in tesi ascrivibili al , CP_2 rispetto a quelle chiaramente imputate alla convenuta (quale ginecologa che CP_1 pacificamente – si veda atto di citazione- ha seguito la gestazione della eseguendo le visite Pt_2 e gli esami ecografici di cui si è detto)- preme rilevare, per un verso, come dalle risultanze acquisite al giudizio non risulti (non essendo stato, giova ribadire, neppure allegato dagli attori), alcun coinvolgimento diretto e specifico del convenuto nella gestione CP_2 della gravidanza della e come, per altro verso, l'assunto circostanziale relativo all'utilizzo Pt_2 dello studio da parte di più professionisti ivi operanti con i vari Parte_17 pazienti (esattamente come la in regime libero-professionale ed avvalendosi, dietro CP_1 rimborso spese, delle apparecchiature diagnostico-scientifiche messe a disposizione dallo studio, sia circostanza oltre che confortata a livello documentale (si rimanda, sul punto alle fatture citate e prodotte in atti dal proprio con riferimento alla convenuta , CP_2 CP_1 anche pacifica in causa in quanto non contestata. Invero, a ben vedere, le doglianze mosse dagli attori hanno riguardo, in concreto, all'operato del singolo operatore sanitario (nella specie, quello della ginecologa e convenuta , censurato per scelte di esecuzione CP_1 individuali conseguenti alla mancata diagnosi ( in relazione ad uno dei gemelli) di cardiopatia fetale che, ove fornita, avrebbe indotto la gestante a ricoverarsi in un ambiente ospedaliero adeguato dove fosse presente la rianimazione neonatale, con la conseguente ascrizione alla singola professionista di responsabilità, anche in conseguenza della redazione e del rilascio di documentazione ecografica non adeguatamente refertata, e perciò incompleta e fuorviante, perché “poco chiara”. Aldilà di un generico riferimento allo studio polispecialistico CP_2 (quale sede operativa della , nulla viene invece imputato dagli attori al suo direttore CP_1 (id est, il convenuto ), né a livello di diretto coinvolgimento dello stesso nel CP_2 percorso di gestione della gravidanza dalla né tantomeno a livello di specifiche carenze, Pt_2 omissioni o inadeguatezze in relazione agli obblighi organizzativi e di vigilanza sullo stesso, eventualmente, derivanti dal suo ruolo. Al riguardo, deve in generale rilevarsi, sia pure con riferimento alla diversa figura del primario, che e' invero assente (e giustamente) nel nostro ordinamento una regola di responsabilità oggettiva del primario per gli errori dei singoli chirurghi. Viceversa possono essere addebitate al primario specifiche carenze, omissioni o inadeguatezze in relazione agli obblighi organizzativi e di vigilanza che la legge, invero, in modo molto generale pone a suo carico (si veda in parte qua articolo 7 – intitolato “Attribuzioni dei primari, aiuti, assistenti”- del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128). pagina 14 di 23 15
La parentesi non è casuale: un'eventuale carenza del primario non per un suo personale intervento medico-sanitario, ma rispetto a tali obblighi globali derivanti dal suo ruolo, deve essere non solo apprezzata in una dimensione di significativa (non meramente formale) rilevanza, ma storicizzata ed applicata alla realtà di un ospedale, specie se di grandi dimensioni, dove in virtù della assistenza pubblica universale dispensata è impensabile, irrealistico e neanche possibile pretendere una costante, capillare e puntuale vigilanza, supervisione e revisione da parte del di tutti gli atti compiuti dal personale medico della sua CP_30 Divisione. Orbene, considerazioni analoghe -sia pure con i dovuti distinguo tra la figura professionale del Primario e quella invece rivestita dal convenuto possono farsi nella CP_2 specie con riguardo a quest'ultimo se si considera che in uno studio quale quello diretto dal suddetto ed in virtù della assistenza diffusamente dispensata all'utenza è parimenti impensabile, irrealistico e neanche possibile pretendere una costante, capillare e puntuale vigilanza, supervisione e revisione da parte del direttore di tutti gli atti compiuti dal personale medico, tanto più ove si consideri la circostanza dell'operare di quest'ultimo in regime libero- professionale (dunque, in totale autonomia) e, in questa direzione, verso pagamento allo studio di un rimborso spese per l'utilizzo dei macchinari diagnostici esistenti e messi a disposizione dallo studio medesimo. Pertanto, emergendo dalle risultanze acquisite al giudizio la totale estraneità del convenuto al rapporto instauratosi, in regime libero-professionale e presso lo studio CP_2 polispecialistico , tra la gestante (e odierna attrice, e la convenuta CP_2 Parte_2 [...] e difettando, del resto, allegazioni attoree circa pretese deficienze al suddetto CP_1 attribuibili con riferimento al ruolo rivestito all'interno del predetto studio, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva oggetto di vaglio deve essere accolta (fermo restando, nondimeno, che insuscettibile di positivo vaglio è invece la richiesta di estromissione dal giudizio avanzata dal medesimo , difettando, in tal senso, tutti i presupposti prescritti CP_2 dal codice di rito)” I motivi di appello sul punto da ultimo compendiati in sede di conclusionale a cura della difesa della parte appellante, non sembrano, all'esito di quella ricognizione della "normale" probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito ( Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 23618, pubblicata in data 9 ottobre 2017 cit.), scalfire la valutazione di condivisibilità di tali approfondite conclusioni, tenuto conto che: il Dott. , quale direttore sanitario, era responsabile unicamente CP_2 dell'organizzazione e dell'adeguatezza della struttura sanitaria e non dell'operato dei singoli professionisti che eseguivano in regime di piena autonomia all'interno dello studio medico visite ed esami avvalendosi dei locali e delle strutture messe a disposizione dallo studio stesso, come risulta dalle fatture attestanti il rimborso spese corrisposto dalla ginecologa allo studio medico, per l'utilizzo dello studio e delle apparecchiature scientifiche ivi allocate;
il principio secondo cui della carenza della documentazione relativa al rapporto (cd cartella clinica) riscontrata dal CTU debba rispondere la struttura, avrebbe potuto al più giustificare la citazione in giudizio non del dr. , come detto, direttore sanitario e CP_2 peraltro specializzato in tutt'altra specialità rispetto a quella di ostetricia e ginecologia, ma dell'impresa individuale “ ” (allegata alle note Controparte_31 autorizzate del 7 giugno 2012, doc. prodotto con la comparsa di Email_2 costituzione e risposta in appello e facente parte del fascicolo di primo grado e che la difesa della parte attrice avrebbe potuto e dovuto acquisire comodamente prima dell'instaurazione del presente giudizio) dalla quale risulta che la titolare dello studio medico “ ” era CP_2
restando irrilevante ai fini de quibus l'intestazione “ Controparte_32 CP_31
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Medico dott. ” riportata nella documentazione acquisita agli atti e mai a firma CP_2 del dr. ; Parte_18 da alcun documento acquisito agli atti risulta che il dr. abbia mai personalmente CP_2 visitato e prescritto terapie nei confronti della durante la gravidanza;
Pt_2 anche in relazione alla posizione del medico, del cui operato dovrebbe rispondere – secondo gli assunti attorei – il in base ad una non meglio qualificata “posizione di CP_2 garanzia”, ma perché secondo gli assunti attorei operante nei locali dello “ ”, CP_31 è stata escluso dal Giudice di primo grado ogni apporto causale o concausale rispetto all'evento verificatosi. Si legge infatti sul punto nella sentenza qui gravata:
“…..occorre esaminare la posizione della convenuta Dottoressa CP_1 Sul punto, richiamate le doglianze svolte dagli attori nei confronti di quest'ultima e come sopra già esposte, e rilevato che i medesimi attori hanno fatto valere nei confronti della professionista di cui si tratta anche poste risarcitorie per danno da nascita indesiderata, preme rilevare come, anche muovendo dalle risultanze della espletata CTU (risultanze che costituiscono l'approdo di un accertamento peritale molto articolato ed analitico che ha visto un primo elaborato peritale, depositato in data 03.07.2016, seguito da una integrazione depositata in data 22.11.2016, quindi da ulteriori chiarimenti, resi dal Collegio peritale all'udienza del 16.05.2017, ed infine da una ulteriore integrazione peritale depositata in data 09.10.2017), le domande svolte dagli attori nei confronti della non possano trovare accoglimento. Danno da nascita indesiderata. CP_1 Come già accennato, si tratta di fattispecie di danno lamentata dai coniugi attori, nei confronti della convenuta per l'omessa informazione, da parte della stessa, quale Controparte_33 ginecologa di fiducia della gestante, odierna attrice, sulle asserite malformazioni (di carattere cardiologico) del feto del piccolo fermo restando che, secondo le allegazioni attoree, Pt_4 al momento della ecografia cd. morfologica (che, secondo il prospetto assertivo attoreo, avrebbe consentito di rilevare le malformazioni in parola), la gestante stessa era ben oltre il 90° giorno di gestazione. Punto di partenza della disamina relativa alla fattispecie di danno di cui si tratta è l'interpretazione della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria di gravidanza), che ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità legale di ricorrere all'aborto, legittimando l'autodeterminazione della donna a tutela della sua salute, e non solo della sua vita, pur nel rispetto di condizioni rigorose, espressione di un bilanciamento di esigenze di primaria rilevanza. Il diniego, in linea di principio, dell'interruzione di gravidanza come strumento di programmazione familiare, o mezzo di controllo delle nascite, e "a fortiori" in funzione eugenica, emerge, infatti, inequivoco già dall'articolo 1, contenente l'enunciazione solenne della gerarchia dei valori presupposta dal legislatore, rivelatrice della natura eccezionale delle ipotesi permissive;
fuori delle quali l'aborto resta un delitto ("Lo Stato garantisce il diritto allaprocreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio. L'interruzione volontaria della gravidanza, di cui alla presente legge, non è mezzo per il controllo delle nascite"). In particolare, dopo il novantesimo giorno di gravidanza, la presenza delle condizioni ivi rigorosamente tipizzate ha non solo efficacia esimente da responsabilità penale, ma genera un vero e proprio diritto all'autodeterminazione della gestante di optare per l'interruzione della gravidanza (articolo 6: "L'interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi novanta giorni, può essere praticata;
a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna;
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b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna").Il dettato normativo trova rispondenza assiologica nel principio costituzionale di non equivalenza tra la salvezza della madre, già persona, e quella dell'embrione, che persona deve ancora diventare (Corte cost. 18 febbraio 1975 n.20). In questa cornice, la pretesa risarcitoria degli attori qui in scrutinio pone l'annoso problema del riparto dell'onere della prova dei predetti presupposti di legge in tema di risarcimento dei danni richiesto da nascita indesiderata. L'impossibilità della scelta della madre, pur nel concorso delle condizioni di cui all'articolo 6, imputabile a negligente carenza informativa da parte del medico curante, è fonte di responsabilità civile. La gestante, profana della scienza medica, si affida, di regola, ad un professionista, sul quale grave l'obbligo di rispondere in modo tecnicamente adeguato alle sue richieste;
senza limitarsi a seguire le direttive della paziente, che abbia espresso, in ipotesi, l'intenzione di sottoporsi ad un esame da lei stessa prescelto, ma tecnicamente inadeguato a consentire una diagnosi affidabile sulla salute del feto. Occorre però che l'interruzione sia legalmente consentita – e dunque, con riferimento al caso in esame, che sussistano, e siano accettabili mediante appropriati esami clinici, le rilevanti anomalie del nascituro e il loro nesso eziologico con un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna - giacché, senza il concorso di tali presupposti, l'aborto integrerebbe un reato;
con la conseguente esclusione della stessa antigiuridicità del danno, dovuto non più a colpa professionale, bensì a precetto imperativo di legge. Oltre a ciò, dev'essere altresì provata la volontà della donna di non portare a termine la gravidanza, in presenza delle specifiche condizioni facoltizzanti. Sotto questo profilo, il thema probandum è costituito da un fatto complesso;
e cioè, da un accadimento composto da molteplici circostanze e comportamenti proiettati nel tempo: la rilevante anomalia del nascituro, l'omessa informazione da parte del medico, il grave pericolo per la salute psicofisica della donna, la scelta abortiva di quest'ultima. In tale evenienza, può essere impossibile fornire la dimostrazione analitica di tutti gli eventi o comportamenti che concorrano a comporre la fattispecie: onde, il problema si risolve ponendo ad oggetto della prova alcuni elementi che si ritengano rappresentativi dell'insieme e dai quali sia perciò possibile derivare la conoscenza, per estrapolazione, dell'intero fatto complesso. Nel caso in esame un aspetto particolarmente delicato - ove il convenuto non dia per pacifiche le componenti di fatto essenziali della fattispecie - è costituito dalla circostanza che la prova verte anche su un fatto psichico: e cioè, su uno stato psicologico, un'intenzione, un atteggiamento volitivo della donna, che la legge considera rilevanti. L'ovvio problema che ne scaturisce è che del fatto psichico non si può fornire rappresentazione immediata e diretta;
sicché non si può dire che esso sia oggetto di prova in senso stretto. In tal caso, l'onere probatorio - senza dubbio gravoso, vertendo su un'ipotesi, e non su un fatto storico - può essere assolto tramite dimostrazione di altre circostanze, dalle quali si possa ragionevolmente risalire, per via induttiva, all'esistenza del fatto psichico che si tratta di accertare. Il passo successivo consiste nell'applicare la concezione quantitativa o statistica della probabilità, intesa come frequenza di un evento in una serie di possibilità date: espressa dall'ormai consolidato parametro del "più probabile, che no". Ora, l'onere della prova di tutti presupposti della fattispecie di cui all'articolo 6 ricade sulla gestante;
inclusa, quindi, la prova che ella avrebbe positivamente esercitato la scelta abortiva: ciò che implica un impervio accertamento induttivo anche delle convinzioni di ordine umano, etico ed eventualmente religioso, oltre che delle condizioni di salute psico-fisica esistenti pagina 17 di 23 18
all'epoca, che avrebbero concorso a determinare l'incoercibile decisione di interrompere, o no, la gravidanza. In altri termini, i presupposti della fattispecie facoltizzante non possono che essere allegati e provati dalla donna, ex articolo 2697 codice civile (onus incumbit ei qui dicit) - con un riparto che appare del resto rispettoso del canone della vicinanza della prova. Nella presente fattispecie, il legislatore non esime in alcun modo la madre dall'onere della prova della malattia grave, fisica o psichica, che giustifichi il ricorso all'interruzione della gravidanza, nonché della sua conforme volontà di ricorrervi. Si verte, in ogni caso, in tema di praesumptio hominis, rispondente ai requisiti di cui all'articolo 2729 codice civile, che consiste nell'inferenza del fatto ignoto da un fatto noto, sulla base non solo di correlazioni statisticamente ricorrenti, secondo l'id quod plerumque accidit - che peraltro il giudice civile non potrebbe accertare d'ufficio, se non rientrino nella sfera del notorio (articolo 115, secondo comma, Codice di procedura civile) - ma anche di circostanze contingenti, eventualmente anche atipiche - emergenti dai dati istruttori raccolti: quali, ad esempio, il ricorso al consulto medico proprio per conoscere le condizioni di salute del nascituro, le precarie condizioni psico- fisiche della gestante, eventualmente verificabili tramite consulenza tecnica d'ufficio, pregresse manifestazioni di pensiero, in ipotesi, sintomatiche di una propensione all'opzione abortiva in caso di grave malformazione del feto, ecc.. In questa direzione il tema d'indagine principale diventa quello delle inferenze che dagli elementi di prova possono essere tratte, al fine di attribuire gradi variabili di conferma delle ipotesi vertenti sui fatti che si tratta di accertare, secondo un criterio di regolarità causale: restando sulprofessionista la prova contraria che la donna non si sarebbe determinata comunque all'aborto, per qualsivoglia ragione a lei personale. E' da escludere, peraltro, che tale indagine debba approdare ad un'elencazione di anomalie o malformazioni che giustifichino la presunzione di ricorso all'aborto; che, proprio per il suo carattere generale e astratto, mal dissimulerebbe l'inammissibile prefigurazione giudiziale di una presunzione juris tantum (si veda, per tutto quanto sopra esposto, Cass. SU 25767/2015). Nella specie (fermo restando quanto si dirà partitamente nel paragrafo successivo relativo alla dedotta responsabilità della per mancata diagnosi), gli attori nulla hanno provato, ma CP_1 ancora prima dedotto, in merito alla sussistenza dei presupposti della fattispecie facoltizzante: nulla infatti è stato allegato e provato nè a proposito delle convinzioni di ordine umano, etico ed eventualmente religioso della gestante (in questa direzione, si veda l'unico capitolo di prova articolato dagli attori nella relativa seconda memoria – id est, il capitolo a)- non ammesso dal precedente GI in quanto – del tutto correttamente- ritenuto valutativo), né circa le condizioni di salute psico-fisica esistenti all'epoca in relazione alla stessa e che avrebbero concorso a determinare l'incoercibile decisione di interrompere, o no, la gravidanza. In parte qua, dunque, una eventuale CTU volta, in particolare, ad appurare, all'epoca, il grave pericolo per la salute psicofisica della gestante, odierna attrice, (peraltro, neppure richiesta), avrebbe avuto del tutto inammissibilmente carattere meramente esplorativo. Difettando, dunque, per un verso, gli stessi presupposti idonei a consentire il giudizio di inferenza sotteso alla praesumptio hominis rilevante nella specie e, come già detto, rispondente ai requisiti di cui all'articolo 2729 codice civile, e non potendosi, per altro verso, in alcun modo apprezzare (in quanto insussistenti), allegazioni in ordine alle condizioni psico-fisiche della gestante idonee a giustificare, all'epoca, il ricorso all'interruzione della gravidanza, va da sé che la domanda risarcitoria oggetto di vaglio deve essere rigettata. Responsabilità da mancata diagnosi imputata alla convenuta Dottoressa il Controparte_34 profilo oggetto di vaglio, e come già sopra accennato, gli attori si sono doluti dell'operato della professionista, segnatamente, censurato per scelte di esecuzione individuali conseguenti alla pagina 18 di 23 19
mancata diagnosi ( in relazione ad uno dei gemelli) di (asserita) cardiopatia fetale che, ove fornita, avrebbe indotto la gestante a ricoverarsi in un ambiente ospedaliero adeguato e provvisto di rianimazione neonatale, con la conseguente ascrizione alla medesima professionista di responsabilità (anche) in conseguenza della redazione e del rilascio di documentazione ecografica non adeguatamente refertata, e perciò incompleta e fuorviante, perché “poco chiara”. Sul punto appare necessario riportare le valutazioni espresse dal nominato Collegio peritale con riguardo ai sanitari (nella specie, che ebbero a seguire la gestazione della Parte_19
prima del suo ingresso in Ospedale. Pt_2
“Anzitutto va rilevato come, a causa della scarna documentazione sanitaria relativa al decorso della gravidanza, non è possibile stabilire con esattezza come la gestazione si sia effettivamente svolta. Le brevi annotazioni riportate nella scheda ginecologica da parte dei sanitari che ne seguivano l'evoluzione, nonché la presenza di immagini ecografiche isolate e non refertate, non appaiono in grado di fornire un supporto documentale che consenta di valutare adeguatamente eventuali problematiche patologiche insorte nel corso della gravidanza stessa. Questo a causa di una condotta deontologicamente inadeguata da parte del personale medico che gestiva la gravidanza della Pt_2 Va evidenziato infatti che nella stesura della Consulenza Tecnica d'Ufficio si sia sottolineato la carenza della documentazione sanitaria presente in atti e la condotta deontologicamente inadeguata da parte del personale sanitario a cui la paziente si affidava per la gestione ostetrico-ginecologica della gravidanza. Pur tuttavia, tale condotta negligente non può in alcun modo essere posta in correlazione causale con quanto verificatosi successivamente, ovverosia l'evoluzione fisiopatologica della gravidanza, connotata da un esito negativo, non risulta ascrivibile all'inadempienza dei suddetti sanitari. Essi agivano indubbiamente in maniera scorretta sotto il profilo professionale ma non hanno avuto alcun ruolo nel determinismo causale dell'insorgenza della rottura prematura delle membrane amniocoriali e del conseguente parto prematuro. L'incongruità del loro comportamento è stata superata dagli eventi e le ripercussioni realizzatesi sono del tutto indipendenti da esso. Qualora, infatti, i sanitari avessero adottato una condotta diversa, congrua ed idonea alla gestione di una gravidanza, sarebbe stato indubbiamente possibile risalire all'evolversi della stessa, con valutazioni cliniche ed ecografiche più complete. Pur tuttavia, va affermato che non sarebbe stato assolutamente possibile ottenere la prevenzione della rottura prematura delle membrane amnio coriali con infezione e parto prematuro associato. Tali processi fisiopatologici si sarebbero lo stesso verificati dal momento che, pur attuando quanti più presidi medici e contromisure terapeutiche di natura preventiva, queste non determinano in alcun modo l'esclusione di potenziali processi morbosi che hanno sempre e comunque l'opportunità di realizzarsi indisturbati”. Ebbene, dalle valutazioni esposte dal nominato Collegio peritale, qui integralmente condivise perché immuni da censure logiche o di metodo, siccome fondate su una analitica ricognizione della documentazione medica acquisita al giudizio e sul richiamo a pertinente (anche ratione temporis) letteratura scientifica, seppure emerga una condotta della CP_1 professionalmente inadeguata e tale da non consentire la rilevazione di eventuali patologie cardiologiche (a carico di uno dei gemelli), insorte già durante la fase della gestazione e all'epoca degli accertamenti ecografici svolti dalla suddetta professionista, preme rilevare come pagina 19 di 23 20
non possa ritenersi più probabile che non (e dunque non possa ragionevolmente affermarsi) che un diverso operato della professionista avrebbe evitato ai medesimi gemelli i danni riportati, danni la cui scaturigine da ricondurre piuttosto, secondo quanto chiarito dal Collegio peritale, ad altri fattori causali ed all'operato, sia pure nei termini di cui infra, dei sanitari della che presero in carico la in occasione del suo primo ricovero ospedaliero e Parte_6 Pt_2 che si è innestato, in termini di concausa, nel determinismo causale complessivo dei danni riportati dai gemelli. Del resto, a fronte di quanto evidenziato dal Collegio peritale in ordine alle brevi annotazioni riportate nella scheda ginecologica rilasciata dalla professionista, nonché in ordine alla presenza di immagini ecografiche isolate e non refertate, le une e le altre tali da non potere conseguentemente fornire un supporto documentale idoneo a consentire una adeguata valutazione circa eventuali problematiche patologiche insorte nel corso della gravidanza stessa, preme rilevare come non sia possibile apprezzare positivamente, ai fini che qui interessano, quanto riveniente dalla relazione medica di parte attrice (circa la mancata diagnosi della asserita malformazione cardiologica a carico di uno dei due gemelli), tanto più ove si consideriche il consulente degli attori ha preso le mosse dalla medesima deficitaria documentazione analizzata dal Collegio peritale e le cui carenze largamente evidenziate dagli stessi attori. Per cui, fermo restando che la predetta relazione medica di parte integra, per pacifica giurisprudenza, una mera allegazione difensiva priva, di per sé sola, di valore probatorio pregnante, non si comprende, in quanto non debitamente spiegato, sulla base di quali evidenze medico-scientifiche il consulente di parte degli attori abbia potuto rilevare la sussistenza, nel corso della gravidanza e già all'epoca degli accertamenti ecografici effettuati dalla di CP_1 malformazioni a carico di uno dei feti, la cui mancata diagnosi (con conseguente pregiudizio per la gestante della possibilità di valutare il proprio ricovero in una struttura ospedaliera provvista di rianimazione neonatale), rimproverabile alla professionista in discorso. Pertanto, escluso che la condotta della per quanto censurabile per le ragioni CP_1 evidenziate, abbia avuto rilevanza quale causa o concausa nel determinismo causale che ha condotto al danno riportato dai gemelli, ed esclusa, altresì, la sussistenza di evidenze documentali e/o scientifiche idonee ad attestare ragionevolmente la presenza (rilevabile) nel corso della gravidanza e già all'epoca degli accertamenti ecografici effettuati dalla di CP_1 eventuali malformazioni a carico di uno dei gemelli, va da sé che anche la domanda oggetto di vaglio svolta dagli attori nei confronti della suddetta deve essere rigettata.” In relazione allora alla posizione della professionista, con riferimento al cui operato il risponderebbe per una non meglio individuata “posizione di garanzia”, non può la CP_2 Corte che prendere atto della circostanza che, con la sopravvenuta transazione della relativa lite e con la formulazione di immediata cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese processuali, ogni vaglio, anche solo incidentale (tenuto oltretutto conto che in sede di conclusionale la difesa degli attori non sottopone alcuna questione sul punto al Collegio), relativo a quella specifica posizione resti precluso e pertanto, di riflesso, resti esclusa la possibilità di effettivo scrutinio del motivo di appello relativo alla posizione del in quanto preteso responsabile di condotte assunte non in proprio ma quale CP_2 responsabile dell'attività posta in essere dalla (libera professionista oltretutto, come detto) Dottoressa (operante come detto presso l'impresa individuale “ CP_1 [...]
”). CP_31 Controparte_31 Può pertanto trovare accoglimento la richiesta di condanna degli attori/appellanti formulata dal al pagamento delle spese processuali. CP_2
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Per il primo grado pertanto resta confermata la statuizione in parte qua assunta dal giudice di prime cure, non ravvisandosi neanche motivi per disporre una compensazione anche solo parziale delle spese stesse. Per il presente grado si provvede come da parte dispositiva, tenuto conto della scarsa consistenza degli specifici motivi di appello (sesto scaglione minimi), pure per la fase di trattazione, anche in assenza di istruttoria ( Cass. n. 30219/23 e n. 18723/24 ). Va poi esclusa la maggiorazione prevista dall'art. 4, co.
1-bis, D.M. n. 55/2014, essendo sì presenti, nel ricorso, collegamenti ipertestuali, ma essendo in concreto risultati gli stessi di nessuna utilità concreta nella redazione del presente procedimento. Va altresì escluso l'aumento per la pluralità delle parti, tutt'altro che obbligatorio, apparendo le recenti statuizioni rese sul punto dalla stessa Corte di legittimità non pienamente corrispondenti al recente intervento del legislatore, che in realtà, in relazione a tale capo, ha confermato il “può” ed ha addirittura eliminato il “di regola”. Il richiamo all'obbligatorietà dell'aumento effettuato nelle decisioni in oggetto è invece alla disposizione che ha fissato l'obbligatorietà dell'aumento in materia di collegamenti ipertestuali – ove ritenuti, come visto di utilità concreta -. Laddove ad esempio nella recente Cassazione civile sez. III, 17/04/2024, (ud. 20/12/2023, dep. 17/04/2024), n.10367 si legge
“4.10. La seconda questione (se l'aumento per l'assistenza di più parti sia obbligatoria o facoltativo) è stata risolta dal legislatore: l'aumento previsto dall'art. 4, comma 2, d.m. 55/14 nel caso di assistenza di più parti deve applicarsi obbligatoriamente a tutte le prestazioni professionali completate dopo il 23.10.2023, in virtù del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lettera (b), 6 e 7 d.m. 13.8.2022, n. 147”, non pare – oserva sommessamente questa Corte di merito - si tenga nel debito conto che tale ultimo rimando è proprio invece all'obbligatorietà dell'aumento in caso di utilizzo di collegamenti ipertestuali e non invece all'ipotesi di assistenza di più parti. Non sussistendo allora ragione per riconoscere il predetto aumento, essendo la posizione delle parti, salvo marginali conteggi, del tutto sovrapponibile, non si ritiene che possa configurarsi un diritto all'aumento del compenso unico.
7.Con riferimento al procedimento nr. 759/2022, e che mantiene una propria formale Parte autonomia, introdotto dalla , la stessa la di ha rinunciato Parte_6 Pt_6 all'iniziativa impugnatoria. Tale rinuncia determinerebbe l'estinzione del giudizio. La stessa Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha da ultimo affermato che nel giudizio di appello la parte può sempre rinunciare alla domanda, o a parti di essa, anche dopo la precisazione delle conclusioni, perché la restrizione del thema decidendum, a differenza dell'estensione, è sempre permessa, in quanto il principio dispositivo, secondo cui la parte è sovrana delle scelte difensive e delle domande poste al giudice, prevale sugli effetti che esso produce nei confronti delle altre parti, presentando il sistema idonee modalità procedurali per assicurare il pieno rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa (Cassazione civile sez. un., 07/02/2024, n.3453). Va infatti, a giudizio di questo Collegio, ritenuta l'ammissibilità della rinuncia all'impugnazione, che si pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado (questa sì comportante la cessazione della materia del contendere) e che determina, come la rinuncia agli atti del giudizio di appello, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Tuttavia, l'identità degli effetti non comporta la piena corrispondenza dei due istituti, poiché, mentre la rinunzia agli atti del giudizio di appello è efficace in quanto accettata o in quanto non richieda accettazione, la rinuncia all'impugnazione fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare con efficacia pagina 21 di 23 22
immediata, senza bisogno di accettazione (cfr. Cass. 19 maggio 1995 n.5556 e Corte appello Genova sez. I, 21/07/2020, n.712, Corte d'appello di Salerno nr. 755/23 e Corte d'appello di Ancona nr. 873/24). Nel giudizio di appello quindi la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante equivale a rinuncia all'azione e pertanto non necessita, a differenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte dell'appellato (cfr. Cass. (ord.) 6.3.2018, n. 5250; Cass. 19.5.1995, n. 556 e cfr. Cass. Civ. Sez. II° sent. n. 2670/20). Ancora da ultimo Cassazione civile sez. un., 30/11/2021, (ud. 23/11/2021, dep. 30/11/2021), n.37551 ) ha statuito che la rinuncia (al ricorso per cassazione) produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, non avendo tale atto carattere "accettizio" per essere produttivo di effetti processuali e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass., Sez. VI-Lav., 26 febbraio 2015, n. 3971; Cass., Sez. V, 28 maggio 2020, n. 10140). Andrebbe pertanto dichiarato estinto il presente giudizio di appello proposto da
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ma con la contestuale accettazione di quella rinuncia alla domanda iniziale per Pt_6 sopravvenuta transazione formulata dagli originari attori, determinante la cessazione della materia del contendere con riferimento all'intero giudizio, alla adozione di una pronuncia di estinzione della sola iniziativa impugnatoria della osta proprio il Parte_6 travolgimento dell'intero giudizio, quale effetto di quella declaratoria, e quindi anche della sentenza poi impugnata anche da . Pt_20
8.Dalla adozione della pronuncia di compensazione delle spese di lite consegue l'imputazione delle spese di CTU a carico di tutte le parti in solido, in parti uguali nei rapporti interni ad esclusione del . CP_2
9.Occorre dare invece atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della insussistenza dell'obbligo di versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione, giacché nella fattispecie non v'è stato rigetto dell'appello, ovvero declaratoria di inammissibilità (in termini Corte appello Roma sez. V, 10/10/2019, (ud. 04/10/2019, dep. 10/10/2019), n.3490 e App. Ancona 2024 cit.).
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P.Q.M.
1) dichiara cessata la materia del contendere in relazione ai procedimenti nr. 733/22 e 759/22;
2) dichiara interamente compensate le spese di lite relative ad ogni rapporto, salvo quanto infra al punto nr. 3);
3) condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento in favore di delle spese di CP_2 lite che si liquidano per il primo grado, così confermandosi la statuizione già adottata dal Giudice di prime cure nella sentenza qui gravata (condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento in favore di delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro CP_2 46.988,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, Iva se dovuta e Cpa come per legge) e per il presente grado si liquidano in complessivi euro 10.060,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, iva se dovuta e cpa come per legge. Così deciso nella camera di consiglio del 5.11.2025 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Federico Ria Francesco S. Filocamo
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