TRIB
Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 06/11/2025, n. 3544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3544 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
In composizione monocratica, in persona del giudice dott. Umberto Castagnini
nel procedimento iscritto al n. 6418/2024 R.G. promosso da
DA , nato a [...]/MG (Brasile) il Pt_1 Parte_2
25.01.1962;
, nata a [...] /R (Brasile) in data 26.07.1999; Controparte_1
, nata a [...]/MG (Brasile) il Controparte_2
26.09.1954;
nato a [...]/ES (Brasile) il 16.07.1985; Controparte_3 nata a [...]/ES (Brasile) il 24.10.1980, in nome Controparte_4 proprio ed insieme al sig. nato il [...], in [...] genitori esercenti la CP_5 potestà genitoriale del figlio minore nato a [...]/ES (Brasile) Persona_1 il 22.12.2015;
, nata a [...] Valadares/MG (Brasile) il Controparte_6
26.12.1955;
, nata a [...] /R (Brasile) il 13.09.1989, in nome Controparte_7 proprio ed insieme al sig. nato a [...]/ES (Brasile) il Controparte_8
15.05.1989, in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale della figlia minore Per_2
nato a [...]/ES (Brasile) il 30.05.2023;
[...]
, nata a [...] /R (Brasile) il 03.10.1991; Controparte_9
nato a [...] /R (Brasile) il 08.03.1969; Controparte_10
nato a [...] il [...]; Controparte_11
nato a [...] in data [...]; Controparte_12
, nato a [...] /R (Brasile) in data Controparte_13
19.04.1966;
Pag. 1 di 12 nato a [...] /R (Brasile) in data 09.05.1967, in nome Controparte_14 proprio ed insieme alla sig.ra nata a [...] Controparte_15
DI (Brasile) il 12.07.1973, in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale dei figli minori nato a_Rio de /R (Brasile) il 06.10.2008 e Persona_3 nato a [...] /R (Brasile) il 18.11.2010; Controparte_16
, nato a [...]/MG (Brasile) in data 07.09.1963; Controparte_17
nato a [...]/MG (Brasile) in data 10.01.1999, tutti con il patrocinio Parte_3 dell'Avv. Antonella Castellone ( ), con studio in Villaricca (NA), al Viale della C.F._1
Vittoria I traversa n. 2, come da procure speciali in atti;
RICORRENTI
E con intervento di
nato a [...]/MG (Brasile) in data 03.02.1996 e residente in [...]Controparte_18
Ministro Antonio Carlos Magalhaes 1380, Bahia/BA (Brasile); rappresentato ed assistito dall'Avv. Antonella Castellone (C.F. ), con studio in Villaricca (NA), al Viale della C.F._1
Vittoria I traversa n. 2, come da procura speciale del 25/07/2023 in atti:
INTERVENIENTE
Contro
, (c.f. , in persona del Ministro pro tempore Controparte_19 P.IVA_1
CONVENUTO-Contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte necessaria
Avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI per i ricorrenti come da atto introduttivo: “- nel merito: ACCERTARE E DICHIARARE il diritto al riconoscimento dello status civitatis Italiano iure sanguinis – dalla nascita
– in favore di: ED DA , nato a [...]/MG Parte_2 (Brasile) in data 25.01.1962; , nata a [...] /R (Brasile) Controparte_1 in data 26.07.1999; , nata a [...]/MG Controparte_2 (Brasile) in data 26.09.1954; nato a [...]/ES (Brasile) in data Controparte_3 16.07.1985; nata a [...]/ES (Brasile) in data Controparte_4 24.10.1980, e del figlio minore nato a [...]/ES (Brasile)il Persona_1 22.12.2015; , nata a [...] Valadares/MG Controparte_6
(Brasile) in data 26.12.1955; , nata a [...] /R Controparte_7 (Brasile) in data 13.09.1989, e della figlia minore nato a [...]/ES Persona_2 (Brasile) il 30.05.2023; , nata a [...] /R (Brasile) in Controparte_9 data 03.10.1991; nato a [...] /R (Brasile) in data Controparte_10 08.03.1969; nato a SA Paolo (Brasile) in [...] 03.10.2001; Controparte_11 [...]
nato a SA OL (Brasile) in [...] 11.11.2004; CP_12 Controparte_13
, nato a [...] /R (Brasile) in data 19.04.1966;
[...] CP_14
nato a Rio de /R (Brasile) in data 09.05.1967, e dei figli minori
[...] [...] nato a_Rio de /R (Brasile) il 06.10.2008 e Persona_3 CP_16
Pag. 2 di 12 nato a [...] /R (Brasile) il 18.11.2010; , Persona_3 Controparte_17 nato a [...]/MG (Brasile) in data 07.09.1963; nato a Parte_3 Ipatinga/MG(Brasile) in data 10.01.1999, stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- per l'effetto, ORDINARE al ed al Controparte_19 [...]
in persona del Ministro p.t. e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, Controparte_20 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri di Stato Civile, dello status civitatis Italiano del ricorrente, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.” “In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti e compensi professionali e con attribuzione alla sottoscritta procuratrice, antistataria.”
CONCLUSIONI per parte intervenuta come da comparsa depositata il 23/10/2025: “Voglia il Tribunale adito, dichiarato preliminarmente ammissibile l'intervento spiegato, rigettata ogni contraria istanza, ragione o eccezione, così provvedere: - nel merito: ACCERTARE E DICHIARARE il diritto al riconoscimento dello status civitatis Italiano iure sanguinis – dalla nascita – anche in favore di il sig. nato a [...]/MG (Brasile) in data 03.02.1996; stante la Controparte_18 sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- per l'effetto, ORDINARE al ed al in persona Controparte_19 Controparte_20 del Ministro p.t. e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri di Stato Civile, dello status civitatis Italiano Iure SAguinis anche di parte interventrice, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.” Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con atto depositato il 2/06/2024 i ricorrenti, cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis in quanto discendenti diretti di , Persona_4
, figlio di e di nato il [...] nel Parte_4 Persona_5 Persona_6
Comune di Asciano (SI), in seguito emigrato in Brasile dove ha vissuto senza mai rinunciare alla cittadinanza di nascita, (all.2- 4).
Con decreto del 17/09/2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 24/10/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di
Firenze che non ha precisato le conclusioni.
La difesa dei ricorrenti ha depositato note di trattazione il 23/10/2025 unitamente a prova della notifica a parte convenuta del ricorso e del decreto di fissazione udienza effettuata il 28/06/2025 presso l'Avvocatura dello Stato di Firenze, suo difensore ex lege. Poiché il non si è CP_19 costituito in giudizio occorre dichiararne la contumacia.
Pag. 3 di 12 Con comparsa depositata il 23/10/2025, a firma del medesimo difensore, ha spiegato intervento il sig. il cui nominativo non era stato inserito fra quelli dei ricorrenti e nemmeno Controparte_18 compariva nelle conclusioni del ricorso principale.
1- L'INTERESSE AD AGIRE
Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_19 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie l'interesse ad agire deve ritenersi sussistente atteso che i ricorrenti hanno dedotto la trasmissione della cittadinanza italiana dal capostipite , Persona_4 Parte_4
per il tramite della di lui figlia nata in [...] ed ivi sposatasi con cittadino
[...] Persona_7 straniero nel 1928, ai figli di quest'ultima nati anch'essi in epoca precostituzionale.
Pag. 4 di 12 Dal momento che nella fattispecie ci si trova di fronte ad una trasmissione della linea di discendenza per via femminile, i ricorrenti hanno pieno interesse ad agire dal momento che si vedono a tutt'oggi preclusa la via della richiesta amministrativa a motivo del perdurare del consolidato orientamento dell'Amministrazione, di cui alla circolare del Ministero dell'Interno n. K28.1/1991, secondo il quale:
”i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana”, principio che si pone in difformità con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità e richiamato anche a sostegno del ricorso.
2- NEL MERITO
Al fine di delibare la domanda attorea occorre verificare: a) il fatto acquisitivo della cittadinanza e b) la continuità della linea di trasmissione. Quanto al primo dei due elementi suddetti si deve evidenziare che per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina (a tale censura di incostituzionalità si prestano anche gli articoli da 1 a 15 del Codice Civile del 1865 che regolavano nel medesimo modo tale materia all'epoca del matrimonio), si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana i discendenti del capostipite , Persona_4 Parte_4
per i quali si è registrato un passaggio per via femminile nella linea di discendenza in epoca
[...] precostituzionale.
Si richiama anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555
(Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio
1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei
Pag. 5 di 12 sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009).
Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953,
n. 87, art. 30, gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.)
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice delle leggi sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 nei rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.
Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti della sentenza d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati.
Ne consegue che figlia del capostipite italiano, non solo ha conservato la cittadinanza Persona_7 italiana nonostante il matrimonio contratto all'estero con cittadino straniero, ma è stata anche in grado di trasmetterla ai suoi tre figli.
Quanto al secondo degli elementi costitutivi della fattispecie, si osserva che la continuità della linea di discendenza declinata in ricorso trova riscontro nella documentazione allegata, munita di apostille e di traduzione.
Risulta infatti che , in data 8/02/1902 contraeva Persona_4 Parte_4 matrimonio in La Spezia (SP) con , (all.3).In seguito la coppia emigrava in Brasile CP_21 dove il giorno 28 giugno 1910 a Colatina/ES (Brasile), nasceva la figlia che in data Persona_7
10 dicembre 1928 a Colatina/ES (Brasile), si sposava con (all.5-6). Dalla loro Persona_8 unione coniugale nascevano in Brasile tre figli: il giorno 31 luglio 1932 Parte_5
Pag. 6 di 12 (all. 7); il giorno 27 gennaio 1935 (all 8); il giorno 25 agosto Controparte_13
1937 , (all. 9), i quali avrebbero dato vita a distinti rami di discendenza Parte_6 familiare ai quali gli odierni ricorrenti hanno dedotto di appartenere.
- Ramo discendenza di Parte_5
In data 14 febbraio 1953 a DO Valadares/MG (Brasile) la suddetta contraeva matrimonio con
, (all.10); da questa unione nascevano in Brasile tre figli e odierni ricorrenti: Persona_9 il giorno 26 settembre 1954 , (all. 11); il giorno 26 Controparte_2 dicembre 1955 , (all.12); il giorno 25 gennaio 1962 Parte_7
, ( all.13). Parte_8
contraeva matrimonio il 13 maggio 1980 a Vitoria/ES Controparte_2
(Brasile), con (all.14); dalla loro unione nascevano a Vitoria/ES (Brasile), Persona_10 gli odierni ricorrenti il 24 ottobre 1980, (all 15) ed il 16 Controparte_4 luglio 1985 (all.16). Controparte_3
Dall'unione naturale fra e è nato a Controparte_4 CP_5
Vitoria/ES (Brasile), il giorno 22 dicembre 2015 , ricorrente Persona_1 minorenne rappresentato nel presente giudizio dai genitori, (all.17).
In data 22 aprile 1987 a Vitoria/ES (Brasile), contraeva Parte_7 matrimonio con , (all.18); dalla loro unione coniugale nascevano a Rio Persona_11 de /R (Brasile), le odierne ricorrenti: il giorno 13 settembre 1989 Controparte_7
, (all 19); il giorno 3 ottobre 1991 , (all.20). In
[...] Controparte_9 data 6 settembre 2018 a Vitoria/ES (Brasile), contraeva Controparte_7 CP_7 matrimonio con , (all.21); dalla loro unione coniugale è nata a Controparte_8
Vitoria/ES (Brasile), il 2 giugno 2023 , ricorrente minorenne Persona_2 rappresenta nel presente giudizio dai genitori, (all.22). In data 12 novembre 2022 a Vitoria/ES
(Brasile), si è sposata con contraeva matrimonio con Controparte_9 [...]
, (all.23). Persona_12
In data 13 maggio 2022 a Duque das Caxias/RS (Brasile), Parte_8
ha contratto matrimonio con con la quale, anteriormente
[...] Controparte_22 alle nozze, ha generato l'odierna ricorrente , nata il [...] Controparte_1 ad Assis ChateuBriand/PR (Brasile), (all.24-25).
- Ramo discendenza di Controparte_13
Pag. 7 di 12 In data 19 luglio 1965 a Rio de /R (Brasile), contraeva Controparte_13 matrimonio con (all.26), con la quale procreava tre figli, nati a Rio de Persona_13
/R (Brasile), anch'essi ricorrenti: il 19 Controparte_13 aprile 1966, ( all 27); il 9 maggio 1967, (all 28); Controparte_14 [...] il giorno 8 marzo 1969, (all.29). CP_10
In data 16 settembre 2004 a Niteroi/RJ (Brasile), Controparte_13 contraeva matrimonio con , (all.30). Persona_14
In data 7 dicembre 2007 a Niteroi/RJ (Brasile), contraeva matrimonio Controparte_14 con (all.31); dalla loro unione nasceva SA OL (Brasile), Controparte_15 il giorno 3 ottobre 2001 il ricorrente (all.32). Controparte_11
In data 13 settembre 1997 a Rio de /R (Brasile), contraeva Controparte_10 matrimonio con la sig.ra (all.33) con la quale procreava due figli e odierni Persona_15 ricorrenti: nato a Rio de /R (Brasile), il 18 novembre Controparte_16
2010, (all.34) e nato a [...], l'11 novembre 2004, Controparte_12
(all.35).
- Ramo discendenza di Parte_6
In data 28 luglio 1959 a DO Valadares/MG (Brasile), Parte_6 contraeva matrimonio con (all.36); dalla loro unione coniugale nasceva a Persona_16
DO Valadares/MG, (Brasile), il giorno 7 settembre 1963 il ricorrente CP_17
, (all.37), il quale in data 27 agosto 1995 a Ipatinga/MG (Brasile), convolava a nozze
[...] con (all.38); da questa unione coniugale sono nati a Ipatinga/MG il Controparte_23 ricorrente il 10 gennaio 1999, (all.40) e l'interveniente Parte_3 CP_18 il 3 febbraio 1996, (all.39).
[...]
Tutto ciò premesso deve trovare accoglimento la domanda proposta dai ricorrenti principali, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Occorre infatti evidenziare che era onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e, fino alla data del 27 marzo 2025, dalla legge l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista(va) a titolo originario "iure sanguinis".
Pag. 8 di 12 Risulta peraltro provato che il capostipite italiano mai ebbe a naturalizzarsi brasiliano come da certificazione negativa rilasciata dalla competente Autorità brasiliana in atti, (all. 4).
In ogni caso è da precisare che “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cfr. Cass. Civ. S.U. sentenza n. 25317 del
24/08/2022).
Quanto alla domanda proposta dal Sig. essa non può, allo stato della Controparte_18 normativa vigente, essere accolta. Occorre infatti considerare che l'intervento spiegato è di tipo adesivo autonomo, con il quale si fa valere nei confronti di una o più parti del processo un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo, (art. 105 c.p.c.).
Trattandosi di domanda autonoma questa deve ritenersi proposta al momento dell'intervento, nella fattispecie formalizzato il 23 ottobre 2025.
Al riguardo occorre considerare che il 28 marzo 2025 è entrato in vigore il D.L. n. 36 del 28/03/2025, convertito, con modificazioni, nella Legge 23 maggio 2025 n. 74, che ha introdotto una incisiva riforma dell'acquisto della cittadinanza per discendenza, ponendo un deciso limite alla possibilità di acquisto da parte di chi è nato all'estero e sia in possesso di altra cittadinanza, (bipolidia).
Questa, prima dell'intervento in questione, prevedeva la trasmissione dello status in base al rapporto di parentela in linea retta senza limiti generazionali e senza dare rilievo giuridico al luogo di nascita
(in Italia o all'estero). Per quel che concerne la domanda proposta da parte interveniente, l'art. 1, comma 1, del succitato decreto, intitolato “Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza” così recita: “Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo l'articolo 3 è inserito il seguente: «Art. 3 bis.
1. In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n.
123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonché agli articoli 4, 5, 7,
Pag. 9 di 12 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:
a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
a bis) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al
27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27 marzo
2025
b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di
Roma, della medesima data;
c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;
d) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.».”
Parte interveniente, che possiede la cittadinanza brasiliana, ha invocato una discendenza per linea diretta, peraltro risalente nel tempo, che oggi non è più considerata idonea a fargli ottenere il riconoscimento/certificazione di quella italiana iure sanguinis, non ricorrendo – il dato è pacifico - alcuna delle condizioni contenute alle lettere a), a-bis) b) c) e d) del comma sopra riportato.
3- LE SPESE DI LITE
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la documentata CP_19 impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa e nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare ed alle conseguenti difficoltà organizzative, peraltro neppure rappresentate in causa
Pag. 10 di 12 dall'Amministrazione, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo non garantirebbe ai ricorrenti la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto questi avrebbero ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato. Anche la giurisprudenza amministrativa -peraltro in una cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità stante la più ampia nozione dei “giustificati motivi” rispetto alle “gravi ed eccezionali ragioni” a cui occorre fare riferimento
(Corte Cost. 77/2018) ha affermato che “la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti
– in quanto postulata dal come fatto notorio, ma non supportata da alcuna considerazione CP_24 dell'Amministrazione in ordine all'entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento – non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'Amministrazione (…) altrimenti,
l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata” (cfr. Cons. St. Sez. III n. 3682/2014)” (Cons. Stato,
643/2016).
Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che i ricorrenti possano essere gravati delle spese di lite sostenute per agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'Amministrazione, agli stessi non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire ed all'organizzazione che l'Amministrazione stessa si è data per l'esame delle domande in via amministrativa e che è tenuta ad adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost.
Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del trattandosi di CP_19 comportamento neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che dimostra invero la necessità dei ricorrenti di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo.
I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022
(indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
Pag. 11 di 12 Le spese della parte interveniente, stante la contumacia del convenuto, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del;
Controparte_19
• accoglie la domanda proposta dai ricorrenti principali, come in epigrafe indicati, e, per l'effetto, li dichiara cittadini italiani jure sanguinis;
• rigetta la domanda dell'interveniente non sussistendo nei suoi confronti i Controparte_25 presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_19 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• condanna il a rifondere a parte ricorrente le spese di lite del presente Controparte_19 giudizio, da distrarsi in favore dell'Avv. Antonella Castellone, dichiaratasi antistataria, che liquida in € 1.452,00 per compensi oltre € 545,00 per esborsi e spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge.
• compensa le spese di lite tra l'interveniente ed il convenuto. Controparte_25 CP_19
Si comunichi
Firenze, 5.11.2025
Il Giudice
Dott. Umberto Castagnini
Pag. 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
In composizione monocratica, in persona del giudice dott. Umberto Castagnini
nel procedimento iscritto al n. 6418/2024 R.G. promosso da
DA , nato a [...]/MG (Brasile) il Pt_1 Parte_2
25.01.1962;
, nata a [...] /R (Brasile) in data 26.07.1999; Controparte_1
, nata a [...]/MG (Brasile) il Controparte_2
26.09.1954;
nato a [...]/ES (Brasile) il 16.07.1985; Controparte_3 nata a [...]/ES (Brasile) il 24.10.1980, in nome Controparte_4 proprio ed insieme al sig. nato il [...], in [...] genitori esercenti la CP_5 potestà genitoriale del figlio minore nato a [...]/ES (Brasile) Persona_1 il 22.12.2015;
, nata a [...] Valadares/MG (Brasile) il Controparte_6
26.12.1955;
, nata a [...] /R (Brasile) il 13.09.1989, in nome Controparte_7 proprio ed insieme al sig. nato a [...]/ES (Brasile) il Controparte_8
15.05.1989, in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale della figlia minore Per_2
nato a [...]/ES (Brasile) il 30.05.2023;
[...]
, nata a [...] /R (Brasile) il 03.10.1991; Controparte_9
nato a [...] /R (Brasile) il 08.03.1969; Controparte_10
nato a [...] il [...]; Controparte_11
nato a [...] in data [...]; Controparte_12
, nato a [...] /R (Brasile) in data Controparte_13
19.04.1966;
Pag. 1 di 12 nato a [...] /R (Brasile) in data 09.05.1967, in nome Controparte_14 proprio ed insieme alla sig.ra nata a [...] Controparte_15
DI (Brasile) il 12.07.1973, in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale dei figli minori nato a_Rio de /R (Brasile) il 06.10.2008 e Persona_3 nato a [...] /R (Brasile) il 18.11.2010; Controparte_16
, nato a [...]/MG (Brasile) in data 07.09.1963; Controparte_17
nato a [...]/MG (Brasile) in data 10.01.1999, tutti con il patrocinio Parte_3 dell'Avv. Antonella Castellone ( ), con studio in Villaricca (NA), al Viale della C.F._1
Vittoria I traversa n. 2, come da procure speciali in atti;
RICORRENTI
E con intervento di
nato a [...]/MG (Brasile) in data 03.02.1996 e residente in [...]Controparte_18
Ministro Antonio Carlos Magalhaes 1380, Bahia/BA (Brasile); rappresentato ed assistito dall'Avv. Antonella Castellone (C.F. ), con studio in Villaricca (NA), al Viale della C.F._1
Vittoria I traversa n. 2, come da procura speciale del 25/07/2023 in atti:
INTERVENIENTE
Contro
, (c.f. , in persona del Ministro pro tempore Controparte_19 P.IVA_1
CONVENUTO-Contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte necessaria
Avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI per i ricorrenti come da atto introduttivo: “- nel merito: ACCERTARE E DICHIARARE il diritto al riconoscimento dello status civitatis Italiano iure sanguinis – dalla nascita
– in favore di: ED DA , nato a [...]/MG Parte_2 (Brasile) in data 25.01.1962; , nata a [...] /R (Brasile) Controparte_1 in data 26.07.1999; , nata a [...]/MG Controparte_2 (Brasile) in data 26.09.1954; nato a [...]/ES (Brasile) in data Controparte_3 16.07.1985; nata a [...]/ES (Brasile) in data Controparte_4 24.10.1980, e del figlio minore nato a [...]/ES (Brasile)il Persona_1 22.12.2015; , nata a [...] Valadares/MG Controparte_6
(Brasile) in data 26.12.1955; , nata a [...] /R Controparte_7 (Brasile) in data 13.09.1989, e della figlia minore nato a [...]/ES Persona_2 (Brasile) il 30.05.2023; , nata a [...] /R (Brasile) in Controparte_9 data 03.10.1991; nato a [...] /R (Brasile) in data Controparte_10 08.03.1969; nato a SA Paolo (Brasile) in [...] 03.10.2001; Controparte_11 [...]
nato a SA OL (Brasile) in [...] 11.11.2004; CP_12 Controparte_13
, nato a [...] /R (Brasile) in data 19.04.1966;
[...] CP_14
nato a Rio de /R (Brasile) in data 09.05.1967, e dei figli minori
[...] [...] nato a_Rio de /R (Brasile) il 06.10.2008 e Persona_3 CP_16
Pag. 2 di 12 nato a [...] /R (Brasile) il 18.11.2010; , Persona_3 Controparte_17 nato a [...]/MG (Brasile) in data 07.09.1963; nato a Parte_3 Ipatinga/MG(Brasile) in data 10.01.1999, stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- per l'effetto, ORDINARE al ed al Controparte_19 [...]
in persona del Ministro p.t. e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, Controparte_20 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri di Stato Civile, dello status civitatis Italiano del ricorrente, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.” “In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti e compensi professionali e con attribuzione alla sottoscritta procuratrice, antistataria.”
CONCLUSIONI per parte intervenuta come da comparsa depositata il 23/10/2025: “Voglia il Tribunale adito, dichiarato preliminarmente ammissibile l'intervento spiegato, rigettata ogni contraria istanza, ragione o eccezione, così provvedere: - nel merito: ACCERTARE E DICHIARARE il diritto al riconoscimento dello status civitatis Italiano iure sanguinis – dalla nascita – anche in favore di il sig. nato a [...]/MG (Brasile) in data 03.02.1996; stante la Controparte_18 sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- per l'effetto, ORDINARE al ed al in persona Controparte_19 Controparte_20 del Ministro p.t. e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri di Stato Civile, dello status civitatis Italiano Iure SAguinis anche di parte interventrice, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.” Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con atto depositato il 2/06/2024 i ricorrenti, cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis in quanto discendenti diretti di , Persona_4
, figlio di e di nato il [...] nel Parte_4 Persona_5 Persona_6
Comune di Asciano (SI), in seguito emigrato in Brasile dove ha vissuto senza mai rinunciare alla cittadinanza di nascita, (all.2- 4).
Con decreto del 17/09/2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 24/10/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di
Firenze che non ha precisato le conclusioni.
La difesa dei ricorrenti ha depositato note di trattazione il 23/10/2025 unitamente a prova della notifica a parte convenuta del ricorso e del decreto di fissazione udienza effettuata il 28/06/2025 presso l'Avvocatura dello Stato di Firenze, suo difensore ex lege. Poiché il non si è CP_19 costituito in giudizio occorre dichiararne la contumacia.
Pag. 3 di 12 Con comparsa depositata il 23/10/2025, a firma del medesimo difensore, ha spiegato intervento il sig. il cui nominativo non era stato inserito fra quelli dei ricorrenti e nemmeno Controparte_18 compariva nelle conclusioni del ricorso principale.
1- L'INTERESSE AD AGIRE
Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_19 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie l'interesse ad agire deve ritenersi sussistente atteso che i ricorrenti hanno dedotto la trasmissione della cittadinanza italiana dal capostipite , Persona_4 Parte_4
per il tramite della di lui figlia nata in [...] ed ivi sposatasi con cittadino
[...] Persona_7 straniero nel 1928, ai figli di quest'ultima nati anch'essi in epoca precostituzionale.
Pag. 4 di 12 Dal momento che nella fattispecie ci si trova di fronte ad una trasmissione della linea di discendenza per via femminile, i ricorrenti hanno pieno interesse ad agire dal momento che si vedono a tutt'oggi preclusa la via della richiesta amministrativa a motivo del perdurare del consolidato orientamento dell'Amministrazione, di cui alla circolare del Ministero dell'Interno n. K28.1/1991, secondo il quale:
”i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana”, principio che si pone in difformità con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità e richiamato anche a sostegno del ricorso.
2- NEL MERITO
Al fine di delibare la domanda attorea occorre verificare: a) il fatto acquisitivo della cittadinanza e b) la continuità della linea di trasmissione. Quanto al primo dei due elementi suddetti si deve evidenziare che per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina (a tale censura di incostituzionalità si prestano anche gli articoli da 1 a 15 del Codice Civile del 1865 che regolavano nel medesimo modo tale materia all'epoca del matrimonio), si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana i discendenti del capostipite , Persona_4 Parte_4
per i quali si è registrato un passaggio per via femminile nella linea di discendenza in epoca
[...] precostituzionale.
Si richiama anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555
(Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio
1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei
Pag. 5 di 12 sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009).
Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953,
n. 87, art. 30, gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.)
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice delle leggi sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 nei rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.
Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti della sentenza d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati.
Ne consegue che figlia del capostipite italiano, non solo ha conservato la cittadinanza Persona_7 italiana nonostante il matrimonio contratto all'estero con cittadino straniero, ma è stata anche in grado di trasmetterla ai suoi tre figli.
Quanto al secondo degli elementi costitutivi della fattispecie, si osserva che la continuità della linea di discendenza declinata in ricorso trova riscontro nella documentazione allegata, munita di apostille e di traduzione.
Risulta infatti che , in data 8/02/1902 contraeva Persona_4 Parte_4 matrimonio in La Spezia (SP) con , (all.3).In seguito la coppia emigrava in Brasile CP_21 dove il giorno 28 giugno 1910 a Colatina/ES (Brasile), nasceva la figlia che in data Persona_7
10 dicembre 1928 a Colatina/ES (Brasile), si sposava con (all.5-6). Dalla loro Persona_8 unione coniugale nascevano in Brasile tre figli: il giorno 31 luglio 1932 Parte_5
Pag. 6 di 12 (all. 7); il giorno 27 gennaio 1935 (all 8); il giorno 25 agosto Controparte_13
1937 , (all. 9), i quali avrebbero dato vita a distinti rami di discendenza Parte_6 familiare ai quali gli odierni ricorrenti hanno dedotto di appartenere.
- Ramo discendenza di Parte_5
In data 14 febbraio 1953 a DO Valadares/MG (Brasile) la suddetta contraeva matrimonio con
, (all.10); da questa unione nascevano in Brasile tre figli e odierni ricorrenti: Persona_9 il giorno 26 settembre 1954 , (all. 11); il giorno 26 Controparte_2 dicembre 1955 , (all.12); il giorno 25 gennaio 1962 Parte_7
, ( all.13). Parte_8
contraeva matrimonio il 13 maggio 1980 a Vitoria/ES Controparte_2
(Brasile), con (all.14); dalla loro unione nascevano a Vitoria/ES (Brasile), Persona_10 gli odierni ricorrenti il 24 ottobre 1980, (all 15) ed il 16 Controparte_4 luglio 1985 (all.16). Controparte_3
Dall'unione naturale fra e è nato a Controparte_4 CP_5
Vitoria/ES (Brasile), il giorno 22 dicembre 2015 , ricorrente Persona_1 minorenne rappresentato nel presente giudizio dai genitori, (all.17).
In data 22 aprile 1987 a Vitoria/ES (Brasile), contraeva Parte_7 matrimonio con , (all.18); dalla loro unione coniugale nascevano a Rio Persona_11 de /R (Brasile), le odierne ricorrenti: il giorno 13 settembre 1989 Controparte_7
, (all 19); il giorno 3 ottobre 1991 , (all.20). In
[...] Controparte_9 data 6 settembre 2018 a Vitoria/ES (Brasile), contraeva Controparte_7 CP_7 matrimonio con , (all.21); dalla loro unione coniugale è nata a Controparte_8
Vitoria/ES (Brasile), il 2 giugno 2023 , ricorrente minorenne Persona_2 rappresenta nel presente giudizio dai genitori, (all.22). In data 12 novembre 2022 a Vitoria/ES
(Brasile), si è sposata con contraeva matrimonio con Controparte_9 [...]
, (all.23). Persona_12
In data 13 maggio 2022 a Duque das Caxias/RS (Brasile), Parte_8
ha contratto matrimonio con con la quale, anteriormente
[...] Controparte_22 alle nozze, ha generato l'odierna ricorrente , nata il [...] Controparte_1 ad Assis ChateuBriand/PR (Brasile), (all.24-25).
- Ramo discendenza di Controparte_13
Pag. 7 di 12 In data 19 luglio 1965 a Rio de /R (Brasile), contraeva Controparte_13 matrimonio con (all.26), con la quale procreava tre figli, nati a Rio de Persona_13
/R (Brasile), anch'essi ricorrenti: il 19 Controparte_13 aprile 1966, ( all 27); il 9 maggio 1967, (all 28); Controparte_14 [...] il giorno 8 marzo 1969, (all.29). CP_10
In data 16 settembre 2004 a Niteroi/RJ (Brasile), Controparte_13 contraeva matrimonio con , (all.30). Persona_14
In data 7 dicembre 2007 a Niteroi/RJ (Brasile), contraeva matrimonio Controparte_14 con (all.31); dalla loro unione nasceva SA OL (Brasile), Controparte_15 il giorno 3 ottobre 2001 il ricorrente (all.32). Controparte_11
In data 13 settembre 1997 a Rio de /R (Brasile), contraeva Controparte_10 matrimonio con la sig.ra (all.33) con la quale procreava due figli e odierni Persona_15 ricorrenti: nato a Rio de /R (Brasile), il 18 novembre Controparte_16
2010, (all.34) e nato a [...], l'11 novembre 2004, Controparte_12
(all.35).
- Ramo discendenza di Parte_6
In data 28 luglio 1959 a DO Valadares/MG (Brasile), Parte_6 contraeva matrimonio con (all.36); dalla loro unione coniugale nasceva a Persona_16
DO Valadares/MG, (Brasile), il giorno 7 settembre 1963 il ricorrente CP_17
, (all.37), il quale in data 27 agosto 1995 a Ipatinga/MG (Brasile), convolava a nozze
[...] con (all.38); da questa unione coniugale sono nati a Ipatinga/MG il Controparte_23 ricorrente il 10 gennaio 1999, (all.40) e l'interveniente Parte_3 CP_18 il 3 febbraio 1996, (all.39).
[...]
Tutto ciò premesso deve trovare accoglimento la domanda proposta dai ricorrenti principali, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Occorre infatti evidenziare che era onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e, fino alla data del 27 marzo 2025, dalla legge l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista(va) a titolo originario "iure sanguinis".
Pag. 8 di 12 Risulta peraltro provato che il capostipite italiano mai ebbe a naturalizzarsi brasiliano come da certificazione negativa rilasciata dalla competente Autorità brasiliana in atti, (all. 4).
In ogni caso è da precisare che “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cfr. Cass. Civ. S.U. sentenza n. 25317 del
24/08/2022).
Quanto alla domanda proposta dal Sig. essa non può, allo stato della Controparte_18 normativa vigente, essere accolta. Occorre infatti considerare che l'intervento spiegato è di tipo adesivo autonomo, con il quale si fa valere nei confronti di una o più parti del processo un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo, (art. 105 c.p.c.).
Trattandosi di domanda autonoma questa deve ritenersi proposta al momento dell'intervento, nella fattispecie formalizzato il 23 ottobre 2025.
Al riguardo occorre considerare che il 28 marzo 2025 è entrato in vigore il D.L. n. 36 del 28/03/2025, convertito, con modificazioni, nella Legge 23 maggio 2025 n. 74, che ha introdotto una incisiva riforma dell'acquisto della cittadinanza per discendenza, ponendo un deciso limite alla possibilità di acquisto da parte di chi è nato all'estero e sia in possesso di altra cittadinanza, (bipolidia).
Questa, prima dell'intervento in questione, prevedeva la trasmissione dello status in base al rapporto di parentela in linea retta senza limiti generazionali e senza dare rilievo giuridico al luogo di nascita
(in Italia o all'estero). Per quel che concerne la domanda proposta da parte interveniente, l'art. 1, comma 1, del succitato decreto, intitolato “Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza” così recita: “Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo l'articolo 3 è inserito il seguente: «Art. 3 bis.
1. In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n.
123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonché agli articoli 4, 5, 7,
Pag. 9 di 12 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:
a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
a bis) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al
27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27 marzo
2025
b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di
Roma, della medesima data;
c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;
d) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.».”
Parte interveniente, che possiede la cittadinanza brasiliana, ha invocato una discendenza per linea diretta, peraltro risalente nel tempo, che oggi non è più considerata idonea a fargli ottenere il riconoscimento/certificazione di quella italiana iure sanguinis, non ricorrendo – il dato è pacifico - alcuna delle condizioni contenute alle lettere a), a-bis) b) c) e d) del comma sopra riportato.
3- LE SPESE DI LITE
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la documentata CP_19 impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa e nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare ed alle conseguenti difficoltà organizzative, peraltro neppure rappresentate in causa
Pag. 10 di 12 dall'Amministrazione, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo non garantirebbe ai ricorrenti la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto questi avrebbero ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato. Anche la giurisprudenza amministrativa -peraltro in una cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità stante la più ampia nozione dei “giustificati motivi” rispetto alle “gravi ed eccezionali ragioni” a cui occorre fare riferimento
(Corte Cost. 77/2018) ha affermato che “la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti
– in quanto postulata dal come fatto notorio, ma non supportata da alcuna considerazione CP_24 dell'Amministrazione in ordine all'entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento – non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'Amministrazione (…) altrimenti,
l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata” (cfr. Cons. St. Sez. III n. 3682/2014)” (Cons. Stato,
643/2016).
Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che i ricorrenti possano essere gravati delle spese di lite sostenute per agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'Amministrazione, agli stessi non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire ed all'organizzazione che l'Amministrazione stessa si è data per l'esame delle domande in via amministrativa e che è tenuta ad adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost.
Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del trattandosi di CP_19 comportamento neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che dimostra invero la necessità dei ricorrenti di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo.
I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022
(indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
Pag. 11 di 12 Le spese della parte interveniente, stante la contumacia del convenuto, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del;
Controparte_19
• accoglie la domanda proposta dai ricorrenti principali, come in epigrafe indicati, e, per l'effetto, li dichiara cittadini italiani jure sanguinis;
• rigetta la domanda dell'interveniente non sussistendo nei suoi confronti i Controparte_25 presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_19 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• condanna il a rifondere a parte ricorrente le spese di lite del presente Controparte_19 giudizio, da distrarsi in favore dell'Avv. Antonella Castellone, dichiaratasi antistataria, che liquida in € 1.452,00 per compensi oltre € 545,00 per esborsi e spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge.
• compensa le spese di lite tra l'interveniente ed il convenuto. Controparte_25 CP_19
Si comunichi
Firenze, 5.11.2025
Il Giudice
Dott. Umberto Castagnini
Pag. 12 di 12