Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 03/04/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
RG n. 658/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO
Settore civile - volontaria giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente
dott. Paolo LEPIDI Giudice
dott.ssa Francesca GRECO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 658/2024 V.G. promosso da:
Parte 1 , (C.F. C.F. 1 ) nato il [...] a [...] Parte_2(AQ) e residente in [...] e
, (C.F.
) nata il [...] ad [...] e residente in [...]C.F. 2
(AQ), Via Prata n. 3, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Pierluigi Oddi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in LA TO, Via Trafanella n. 1, giusta procura in calce al ricorso ex art. 473 bis n. 51 c.p.c.
Con la partecipazione del pubblico ministero.
Oggetto: separazione consensuale dei coniugi ex art. 473 bis n. 51 c.p.c.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
Le parti, con ricorso depositato il 23 settembre 2024, chiedono dichiararsi la separazione personale tra i coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
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I due figli minori IA e LE sono affidati congiuntamente alla madre e al padre che provvederanno alle loro esigenze in materia di educazione, salute ed jstruzione, per quanto riguarda, invece, il figlio primogenito DI, ormai maggiorenne poiché lavora già da diversi anni ed è economicamente autosufficiente, pur continuando per ora a convivere in quella che era la casa coniugale;
2.1) La collocazione dei due figli minori, viene concordemente indicata, salvo quanto previsto nei punti successivi, nell'abitazione in cui era la casa coniugale in LA
TO (AQ), Via Prata n. 3, attualmente assegnata alla madre, di proprietà della di lui madre Sig.ra LE MA. A tal proposito, i coniugi concordano, altresì, che il Sig.
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LI si è già trasferito presso un'altra abitazione della madre in LA TO
(AQ), in Via g Vecchia n. 11;
3) I conlugi stabiliscono che padre potrà vedere i figli previa comunicazione alla moglie, ovvero prenderli e tenerli con sé quando vuole, sempre previo accordo con la moglie e negli orari che la madre riterrà più adatti per le esigenze e necessità del bambini e, comunque almeno un giorno a settimana, martedi o giovedi, dalle ore 15.00 alle ore
S 19.00 e a weekend alternati dale ore 15.00 del sabato alle ore 22.30 della domenica,
con relative pernotto;
I coniugi, inoltre, concordano che, durante il periodo estivo (luglio e/o agosto e/o settembre), i figli, o alcuni di essi, potranno passare con il padre una settimana consecutiva, da scegliere in relazione alla disponibilità di ferie dei genitori e sempre previo accordo tra gli stessi.
Infine, il padre po rà prendere e tenere con sé i figli durante alcuni giorni delle feste pasquali e natalizie, ad anni alterni (per un anno il Natale mentre l'anno successivo II
Capodanno), nonché durante il ferragosto sempre ad anni alterni. A tal proposito, si
Intende per feste natalizie il periodo che va dal 24 al 29 dicembre (Natale) e dal 30 dicembre al 7 gennaio (Capodanno), mentre per festa pasquale il periodo che va dal mercoledì di Pasqua al martedi successivo.
4) Il padre, che attualmentelavora presso Segen S.p.A in qualità di operaio con sede in in LA TO (AQ), assun to partime, corrisponderà a titolo di mantenimento per i due figli minori IA e LE la somma complessiva di € 400,00 mensili (euro quattrocento/00), di cui € 200,00 a figlio minore, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat a far data dall'udienza presidenziale, da versarsi entro il giorno 20 (venti)r data dal di ogni mese. Nulla per il mantenimento del figlio maggiorenne DI che autosufficiente, sv lgendo lavoro di cameriere ed altri e per la moglie che si dichiara autosufficiente in quanto impiegata a tempo indeterminato presso la casa di Cura Privata
Di Lorenzo in Avezzano (AQ);
5) I coniugi stabiliscono, altresì, che al fine di far fronte ai bisogni dei figli minori e a tutte le esigenze di vita della medesima, saranno a carico di entrambi i genitori, nella misuraà del 50% o a seconda delle disponibilità degli stessi, tutte le spese straordinarie, quali spese di istruzione scolastica, spese mediche generiche, per la parte non coperta dal SSN, spese dentistiche ed odontoiatriche, etc.
6) Le parti concordano che tutte le utenze dell'abitazione di Via Prata n. 3, assegnata momentamneamente alla moglie, resteranno totalmente a carico della medesima, che si impegna a fare la voltura come per legge,
7) I coniugi dichiarano che tutti i beni mobili presenti nella casa coniugale di Via Pratna
n. 3 resteranno nella medesima, nella disponibilità dell'assegnataria, 8) Le autovetture attualmente in uso in via esclusiva a ciascuno dei coniugi, resteranno di esclusiva proprietà, possesso e piena disponibilità degli stessi;
9) A seguito della omologazione delle presenti condizioni, i due coniugi avranno la più ampia libertà di intraprendere la propria vita e di vivere la propria esistenza indipendentemente dall'altro serenamente e nel pieno rispetto reciproco e senza ingerenza alcuna nella vita privata da parte di entrambi,
10) Sin d'ora, le parti esprimono il loro consenso affinché ciascuna di esse possa richiedere ed ottenere (senza bisogno di esprimere ulteriore assenso) dalle autorità preposte, il rinnovo del passaporto valido per l'espatrio per qualsiasi Nazione e per 1.1
qualsivoglia motivo, anche per i tre figli minori.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato dalle parti in data 23 settembre 2024, hanno adito congiuntamente il Tribunale Parte 1 e Parte 2
per ivi sentir dichiarare la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio concordatario celebrato nel Comune di CIVITELLA ROVETO (AQ) in data 05.06.2004 e trascritto nel registro civile degli atti di matrimonio del detto Comune al n. 1, parte I, s., uff. 1, anno 2004, alle condizioni di cui al libello introduttivo, come sopra riportate.
All'udienza del 19 febbraio 2025, dinanzi al giudice istruttore, le parti hanno precisato che il figlio maggiorenne Per_1 attualmente lavora come cameriere e che l'assegno di Per mantenimento indicato nella condizione n. 4 è da intendersi per i due figli minorenni,
e Per 3 (€ 150 per figlio). Il padre percepisce interamente l'assegno unico universale per un totale mensile di € 600, circa € 200 a figlio e confermano le condizioni come indicate nel ricorso introduttivo sottoscritto.
Il giudice delegato ha rinviato l'udienza per valutare la congruità dell'assegno di mantenimento previsto per i figli.
All'udienza del 26 marzo 2025, celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c, le parti hanno dichiarato che non intendono riconciliarsi e di volere la separazione alle condizioni di cui al ricorso aggiornato e depositato in data 25.03.2025.
Il giudice istruttore ha, dunque, rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. Ciò posto, nulla si oppone all'accoglimento di quanto chiesto dalle parti. Ed invero, sulla base delle allegazioni delle parti, risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale sia divenuta in effetti intollerabile. Devono, pertanto reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c..
Quanto alle condizioni della separazione, il Collegio, prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e ritiene che le condizioni concordate (sopra riportate) siano condivisibili in quanto adeguate e congrue in relazione alle condizioni economiche delle parti e rispettose dell'interesse dei figli minori della coppia.
Il Tribunale, pertanto, le recepisce così come sopra formulate.
3. La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi Parte 1 e Pt 2
[...] come sopra meglio generalizzati.
OMOLOGA le seguenti condizioni relative:
-all'affidamento dei figli:
2) I due figli minori IA e LE sono affidati congiuntamente alla madre e al... padre che prowederanno alle loro esigenze in materia di educazione, salute ed istruzione, per quanto riguarda, invece, il figlio primogenito DI, ormai maggiorenne poiché lavora già da diversi anni ed è economicamente autosufficiente, pur continuando per ora a convivere in quella che era la casa coniugale;
2.1) La collocazione del due figli minori, viene concordemente indicata, salvo quanto previsto nei punti successivi, nell'abitazione in cui era la casa coniugale in LA
TO (AQ), Via Prata n. 3, attualmente assegnata alla madre, di proprietà della di lui madre Sig.ra LE MA. A tal proposito, i coniugi concordano, altresì, che il Sig.
LI si è già trasferito presso un'altra abitazione della madre in LA TO
(AQ), in Via Vigna Vecchia n. 11;
-al diritto di visita paterno:
3) 1 conlugi stabiliscono che il padre potrà vedere i figli previa comunicazione alla moglie, ovvero prenderli e tenerli con sé quando vuole, sempre previo accordo con la moglie e negli orari che la madre riterrà più adatti per le esigenze e necessità del bambini e, comunque almeno un giorno a settimana, martedi o giovedi, dalle ore 15.00 alle ore ရင် 19.00 e a weekend alternati dale ore del sabato alle ore 22.30 della domenica,
*con relative pernotto;
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I coniugi, inoltre, concordano che, durante il periodo estivo (luglio e/o agosto e/o settembre), i figli, o alcuni di essi, potranno passare con il padre una settimana consecutiva, da scegliere in relazione alla disponibilità di ferie dei genitori e sempre previo accordo tra gli stessi.
Infine, il padre pc à prendere e tenere con sé i figli durante alcuni giorni delle feste pasquali e natalizie, ad anni alterni (per un anno II Natale mentre l'anno successivo !!
Capodanno), nonché durante il ferragosto sempre ad anni alterni. A tal proposito, si
Intende per feste natalizie il periodo che va dal 24 al 29 didicembre (Natale) e dal 30 dicembre al 7 gennaio (Capodanno), mentre per festa pasquale il periodo che va dal mercoledì di Pasqua al martedi successivo.
-al mantenimento dei figli minori:
4) Il padre, che attualmentelavora presso Segen S.p.A in qualità di operaio con sede in A
in LA TO (AQ), assunto partime, corrisponderà a titolo di mantenimento per due figli minori IA e LE la somma complessiva di € 400,00 mensili (euro quattrocento/00), di cui € 200,00 a figlio minore, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat a far data dall'udienza presidenziale, da versarsi entro il giorno 20 (venti) di ogni mese. Nulla per il mantenimento del figlio maggiorenne DI che autosufficiente, sv lgendo lavoro di cameriere ed altri e per la moglie che si dichiara autosufficiente in quanto impiegata a tempo indeterminato presso la casa di Cura Privata
Di Lorenzo in Avezzano (AQ);
5) I coniugi stabiliscono, altresì, che al fine di far fronte ai bisogni dei figli minori e a tutte le esigenze di vita della medesima, saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% o a seconda delle disponibilità degli stessi, tutte le spese straordinarie, quali spese di istruzione scolastica, spese mediche generiche, per la parte non coperta dal SSN, spese dentistiche ed odontoiatriche, etc.
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui al ricorso, da intendersi integralmente richiamate in questa sede.
ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'ufficiale di stato civile del comune di LA TO (AQ) per l'annotazione, ex art. 69 lettera d) del D.P.R.
3.11.2000 n.396 sull'atto di matrimonio trascritto al numero 1, parte I, serie, uff. 1, dell'anno 2004.
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 26 marzo 2025
Il Presidente dott. Leopoldo Sciarrillo