Sentenza 1 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 01/08/2002, n. 11401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11401 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2002 |
Testo completo
14 01/0 2 REPUBBLICA TAL A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto NEGATORIA SEZIONE SECONDA CIVILE SERVITOTU Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 24/00 Dott. Mario SPADONE Cron. 29003 Rel. Consigliere Dott. Ugo RIGGIO Consigliere Rep. 2337 Dott. Rosario DE JULIO - Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO Ud.20/03/02 Consigliere1 Dott. Carlo CIOFFI ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig IL SOLE 24 ORE per diritti € 1,55 BERGAMO VIRGILIO, elettivamente domiciliato in ROMA 1 AGO. 2002 IT™ VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato IL CANCELLIERE PIERO PANARITI, che lo difende unitamente apl'avvocator WILMA VALENTINI DEGUELMI "l LORENZO, giusta delega in CANCELLERIA atti;
-- ricorrente
contro
COMUNE NANNO, in persona del Sindaco, elettivamente aun 0 domiciliato ROMA VIA CONFALONIERI 5, difeso dagli in avvocati GIULIO GIOVANNINI, LUIGI MANZI, giusta delega 2002 in atti;
- controricorrente -
462 -1- avverso la sentenza n. 11/99 del Tribunale di TRENTO, depositata il 12/01/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/03/02 dal Consigliere Dott. Ugo RIGGIO;
udito l'Avvocato PANARITI Piero, difensore del ricorrente che si riporta agli atti depositati;
udito 1'Avvocato Salvatore DI MATTIA, per delega dell'Avv. MANZI, depositata in udienza, difensore del resistente che si riporta agli atti depositati;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 24 maggio 1986 IO RG conveniva dinanzi al Pretore di Cles il Comune di Nanno, esponendo di essere proprietario di un terreno adiacente ad una strada comunale e che, a seguito di lavori di sistemazione della stessa, si era determinato il convogliamento delle acque meteoriche provenienti da detta strada sul suo fondo, con grave danno e pericolo di smottamenti. Concludeva pertanto per la declaratoria di negatoria servitutis, chiedendo inoltre che fosse disposta la rimozione del canale di adduzione delle acque sul suo terreno. Il Comune di Nanno, costituitosi, resisteva alla domanda. eccependo tra l'altro il proprio difetto di legittimazione passiva. per essere state effettuate le opere in questione dal Consorzio di Miglioramento Fondiario di Nanno ed il pretore, con sentenza n. 55/89, accoglieva detta eccezione rigettando la domanda. Con sentenza del 3 dicembre 1998 il Tribunale di Trento, decidendo sulla impugnazione proposta dal RG, confermava la decisione del pretore in base al rilievo che, sebbene il primo giudice con un evidente errore avesse qualificato la domanda come azione di risarcimento danni, anziché come negatoria servitutis. le risultanze delle quattro consulenze tecniche d'ufficio espletate portavano a disattendere il gravame. Infatti lo scenario interessato dai lavori era una strada sicuramente comunale, posta a monte del terreno del RG. da sempre percorsa da un rivo di acqua sino a quando, a seguito dei lavori effettuati dal Consorzio di Miglioramento Fondiario, non era stata dotata di pozzetti di raccolta delle acque meteoriche aventi lo scopo di convogliare le stesse in un unico canale. Senonché, per il disposto di cui all'art. 913 c.c., il proprietario del fondo inferiore 242000 RG Comune di Nanno. Udienza del 20 marzo 2002. Presidente Spadone, relatore Riggio. 4 non può impedire lo scolo naturale delle acque provenienti dai fondi sovrastanti, e le consulenze espletate avevano accertato che, essendo state convogliate tutte le acque nello scarico. non vi era più dispersione delle stesse sul fondo dell'attore; che con tale opera si era favorita una maggiore scorrevolezza dell'acqua; che solo in conseguenza di ostruzione o guasto della stessa si sarebbero potute determinare piccole dispersioni di acqua, ma che comunque sino a quel momento lo scarico si era dimostrato efficiente;
che il comune non disponeva di terreni limitrofi per scaricare altrove le acque. Pertanto non vi era stato alcun aggravamento della servitù. ed in caso di future ipotetiche dispersioni di acqua vi sarebbe stato solo materia per delle azioni di risarcimento danni da parte del RG. per cattiva manutenzione del canale da parte del comune. Ha chiesto la cassazione di tale sentenza il RG in base a due motivi di ricorso, contrastati dal Comune di Nanno con controricorso. Entrambe le parti hanno presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Denunziando la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 913 c.c. il ricorrente sostiene che la norma applicata dal tribunale riguarderebbe solo lo scolo naturale delle acque piovane, e non il convogliamento delle stesse, come nel caso mediante condutture, con il rischio che in caso di intasamento siin esame. possano determinare allagamenti. Il motivo non può trovare accoglimento. stante la sua irrilevanza. Il ricorrente, infatti, non sostiene affatto che a seguito dell'incanalamento le acque seguono ora un diverso percorso, né che da tale incanalamento sia a lui derivato un qualsiasi danno o inconveniente. Quella dello straripamento dell'acqua di scolo 24.2000 RG Comune di Nanno. Udienza del 20 marzo 2002. Presidente Spadone: relatore Riggio. 0 5 1 costituisce solo una semplice ipotesi, e l'eventuale danno, da ricondurre quasi certamente a carenza di manutenzione della condotta da parte del comune. potrebbe comunque essere risarcito, come giustamente rilevato dal giudice di merito. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia l'insufficiente e/o contraddittoria motivazione della sentenza, sostenendo che il tribunale avrebbe preso in considerazione solo alcune delle conclusioni del c.t.u.. omettendo di rilevare che lo stesso aveva anche accertato che le acque, a seguito sia della asfaltatura di una parte della strada comunale che della ulteriore pavimentazione in cemento di altro tratto assai ripido. lungo circa 200 metri, erano state fatte confluire tutte in unico tubo che finisce poi nel fondo di sua proprietà, con evidente modifica del regime delle acque, con maggiore intensità dello scolo e r e M possibilità di danni al suo fondo in caso di ingorgo. Neppure tale motivo può trovare accoglimento in quanto censura valutazioni di fatto riservate al giudice di merito, che ha fondato la propria decisione su argomentazioni esaurienti e prive di contraddizioni o altri vizi logici. Il tribunale ha sicuramente tenuto conto del fatto che risultava eccessivo parlare di regime delle acque nel caso di una semplice conduttura di scolo delle acque piovane provenienti da un tratto di strada, la quale consentiva a tali acque di attraversare il terreno del ricorrente senza disperdersi nello stesso, e quindi senza determinare allagamenti, se non nella remota ipotesi di occlusione o guasto della tubatura. 24:2000 RG Comune di Nanno. Udienza del 20 marzo 2002. Presidente Spadone;
relatore Riggio. 6 L'infondatezza di tutti i motivi illustrati con il ricorso determina il rigetto dello stesso e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano nella misura indicata nel dispositivo.
P. Q. M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore del controricorrente Comune di Nanno, delle spese del presente giudizio, che liquida in €. 200,00 oltre a €.
1.500.00 per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 marzo 2002. ИдоUgo Mriggio est Spartan IL CANCELLIERE C1 100T 129,11 off ssa Donatella D'Anna MOST 2966 149,771 TCT. DEPOSITATO IN CANCELLEMĄ Roma - 1 AGO. 2002 CANCELLIERE 01 NZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registroloj data 50 2002 4 51754 versate € 149.77 al n. CENT UATANTANOVE/77...) (euro p ants Area Cervizh (Dollesa Maria Crazia D IPPO) Il Responsable Covielo Crudizati (Dr. M. RACE CHINHT 200 3:0 242000 RG Comune di Nanno. Udienza del 20 marzo 2002. Presidente Spadone: relatore Riggio.